Conclusione Eccezione preliminare respinta (vittima); Eccezione preliminare respinta (non-esaurimento); Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
CORTE (CAMERA)
CAUSA PAPAMICHALOPOULOS ED ALTRI C. GRECIA
( Richiesta no14556/89)
SENTENZA
STRASBURGO
24 giugno 1993
Nella causa Papamichalopoulos ed altri c. Grecia ,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, costituita, conformemente all'articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione") ed alle clausole pertinenti al suo ordinamento, in una camera composta dei giudici di cui il segue nome,:
SIGG.. R. Bernhardt, presidente,
F. Gölcüklü,
A. Spielmann,
N. Valticos
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
così come di Sigg.. SIG. - A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 febbraio e 28 maggio 1993,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. La causa è stata deferita alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 25 maggio 1992, nel termine di tre mesi che aprono gli articoli 32 paragrafo 1 e 47, (art. 32-1, art. 47) della Convenzione. Alla sua origine si trova una richiesta (no 14556/89) diretta contro la Repubblica ellenica e in cui quattordici cittadini di questo Stato, Sigg.. I. e P. P., il Sig. P. K., la Sig.ra A. K., il Sig. P. Z., il Sig. N. K., il Sig. C. T., la Sig.ra I. P., la Sig.ra Sig. H., la Sig.ra I. K., la Sig.ra C. K., il Sig. A. K., il Sig. E. Z. e la Sig.ra C. T., avevano investito la Commissione il 7 novembre 1988 in virtù dell'articolo 25 (art. 25).
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48 (art. 44, art. 48) così come alla dichiarazione greca che riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Ha per oggetto di ottenere una decisione sul punto di sapere se i fatti della causa rivelano una trasgressione dello stato convenuto alle esigenze dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
2. In risposta all'invito contemplato all'articolo 33 paragrafo 3 d, dell'ordinamento, i richiedenti hanno manifestato il desiderio di partecipare all'istanza e designato i loro consiglieri (articolo 30).
3. La camera da costituire comprendeva di pieno dritto Sig. N. Valticos, giudice eletto di nazionalità greca (articolo 43 della Convenzione) (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente della Corte (articolo 21 paragrafo 3 b, dell'ordinamento). Il 29 maggio 1992, questo ha estratto a sorte il nome dagli altri sette membri, ossia i Sigg.. R. Bernhardt, F. Gölcüklü, A. Spielmann, R. Pekkanen, J.M,. Morenilla, F. Bigi e J. Makarczyk, in presenza del cancelliere (articoli 43 in fine della Convenzione e 21 paragrafo 4 dell'ordinamento) (art. 43).
4. Avendo assunto la presidenza della camera (articolo 21 paragrafo 5 dell'ordinamento) il Sig. Ryssdal ha consultato tramite il cancelliere l'agente del governo greco ("il Governo"), il delegato della Commissione ed i consiglieri dei richiedenti a proposito dell'organizzazione del procedimento ( articoli 37 paragrafo 1 e 38). Conformemente all'ordinanza resa perciò, il cancelliere ha ricevuto l'esposto dei richiedenti il 17 novembre 1992 e quello del Governo il 20. Il 14 dicembre, il segretario della Commissione l'ha informato che il delegato si sarebbe espresso in arringa.
Trovandosi il presidente Ryssdal impossibilitato, il vicepresidente Bernhardt l'ha sostituito alla testa della camera (articolo 21 paragrafo 5 secondo capoverso) ed il Sig. L. Wildhaber, supplendo, in qualità di membro di questa (articoli 22 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1).
5. Così come aveva deciso il presidente che aveva autorizzato gli avvocati dei richiedenti a sostenere in greco ( articolo 27 paragrafo 3 dell'ordinamento) l'udienza si è svolta in pubblico il 26 gennaio 1993, al Palazzo dei Diritti dell'uomo a Strasburgo. La camera aveva tenuto prima una riunione preparatoria.
Sono comparsi:
- per il Governo
SIGG.. P. Georgakopoulos, assessore,
presso del delegato di Consulente legale dello stato, agente,
V. Kondolaimos, consigliare,
presso del Consulente legale dello stato, consiglio,;
- per la Commissione
Il Sig. L. Loucaïdes, delegato,;
- per i richiedenti
Io G. V., avvocato,
Io J. S., avvocato e deputato
al Parlamento europeo, consigli.
La Corte ha sentito nelle loro dichiarazioni, così come nelle loro risposte alle sue domande, il Sig. Kondolaimos per il Governo, il Sig. Loucaides per la Commissione, il Sig. V. e S. per i richiedenti.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Tutti di nazionalità greca, i richiedenti sono proprietari e comproprietari di terreni nella regione di Aghia Marina Loimikou, a Maratona di Attica. Il 16 marzo 1963, l'ufficio greco del turismo diede il suo permesso per la costruzione sul sito di un insieme alberghiero; su domanda degli interessati, un gabinetto di architetti americani elaborò un progetto.
A. Le azioni in restituzione dei terreni controversi
7. Con una legge del 20 agosto 1967 (anagastikos nomos no 109, "la legge no 109/1967"), adottata alcuni mesi dopo l'instaurazione della dittatura, lo stato greco cedette ai Fondi della marina nazionale (Tameio Ethnikou Stolou) un campo di 1 165 000 m2 vicino alla spiaggia di Aghia Marina.
Dieci dei richiedenti, proprietari di una parte del campo (165 000 m2 circa) investirono il procuratore presso la corte d'appello (Eissageleas Protodikon) di Atene, invitandolo a prendere delle misure provvisorie e "a ristabilire la situazione iniziale."
Con tre ordinanze del 30 luglio 1968, il procuratore accolse le domande: i terreni controversi non dipendevano dal campo pubblico forestale, ma costituivano delle terre agricole coltivate dai loro proprietari. Una delle tre ordinanze fu ritrattata però per "mancanza di emergenza" dal procuratore presso la corte di appello di Atene, dopo l'opposizione formata dai Fondi della marina nazionale.
Il 12 aprile 1969, il ministro dell'agricoltura avvisò il Quartiere generale della Marina nazionale dell'impossibilità di disporre di una parte del campo ceduto e della necessità di prendere delle misure adeguate per "il ristabilimento del diritto."
8. Tuttavia, lontano da restituire i terreni, la Marina nazionale intraprese dei lavori di costruzione di una base navale e di un luogo di villeggiatura per ufficiali. Un decreto reale del 12 novembre 1969, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 1969, classificò tutta la regione di Aghia Marina Loimikou come "fortezza navale."
9. Dopo la caduta della dittatura nel 1974, il Sig. P. P., padre dei richiedenti I. e P. P., investe la corte d'appello di Atene di un'azione di rivendicazione della proprietà di tre terreni. Il tribunale deliberò il 28 febbraio 1976: ai termini del suo giudizio (no 3031/1976), il richiedente aveva acquisito effettivamente, nel 1964, la proprietà di una superficie di 2 500 m2 con atto notarile; non si trattava di elementi del campo pubblico forestale, ma di appezzamenti coltivati e posseduti successivamente in buona fede dal 1890 da parecchi privati; quindi, i Fondi della marina nazionale dovevano restituirli.
10. La corte di appello di Atene confermò questo giudizio il 31 dicembre 1976 (sentenza no 8011/1976). Stimò che nel 1967, lo stato non aveva trasferito la proprietà dei terreni controversi perché non possedeva nessuno titolo e la presunzione di proprietà giocava solamente a riguardo delle foreste e non delle terre agricole.
11. I Fondi della marina nazionale formarono un ricorso che la Corte di cassazione (Areios Pagos) respinse il 14 giugno 1978 (sentenza no 775/1978),: i discendenti del Sig. P. P. avevano acquisito la proprietà dei suoi terreni per usucapione e conformemente al diritto romano-bizantino applicabile all'epoca, nel 1860.
12. Il 17 luglio 1978, il Sig. P. P. notificò tramite ufficiale giudiziario di giustizia le suddette decisioni ai Fondi della marina nazionale, in vista della loro esecuzione. Seguito da un ufficiale giudiziario, si presentò il 28 settembre all'entrata della base navale e chiese l'esecuzione delle decisioni giudiziali, ma il comandante della base rifiutò loro l'accesso al motivo che aveva degli ordini in questo senso e che sarebbe stato necessario un'autorizzazione del Quartiere generale della Marina nazionale, che la rifiutò. Non arrivò neanche un passo impegnato presso il procuratore della Corte di cassazione.
13. Nell'agosto 1977, il Sig. K. e gli altri richiedenti introdussero due azioni di rivendicazione dei terreni controversi dinnanzi alla corte d'appello di Atene. Lo stato intervenne nel procedimento in favore dei Fondi della marina nazionale.
Con due sentenze incidentali di diritto del 1979, i numeri 11903 e 11904/1979, il tribunale ordinò un complemento di istruzione. Stimò inoltre necessario incaricare parecchi periti per esaminare i titoli di proprietà in possesso dei richiedenti ed i Fondi della marina nazionale e per depositare, nei cinque mesi, un parere sulla questione di sapere se suddetti terreni appartenevano ai querelanti o dipendevano dal campo forestale ceduto dalla legge no 109/1967. Tuttavia, il procedimento rimase pendente.
B. Il tentativo di recupero tramite scambio di terreni di uguale valore
14. Il 22 luglio 1980, il ministro della Difesa nazionale informò i richiedenti che l'installazione della base navale impediva la restituzione dei terreni controversi ma che un procedimento che tendeva alla concessione di altri terreni, in sostituzione di quelli occupati dai Fondi della marina nazionale, si trovava in corso.
15. Il 16 ottobre 1980, il ministro dell'agricoltura invitò la prefettura di Attica dell'est a cedere agli interessati dei terreni di uguale valore che erano situati in questa regione. Precisava che anche se le decisioni giudiziali già rese riguardavano solamente certi individui spossessati nel 1967, le azioni in giustizia eventuali o pendenti, introdotte da altri proprietari, avrebbero conosciuto di sicuro una conclusione identica.
Nonostante un decreto del 19 giugno 1981 che regolamentava la costruzione immobiliare nell'area archeologica "Ramnoudos" della valle di Loimiko - che comprendeva i terreni controversi -, i Fondi della marina nazionale perseguirono, all'interno della base navale, la costruzione di un complesso alberghiero.
16. Con una decisione congiunta del 9 settembre 1981, i ministri dell'economia, dell'agricoltura e della Difesa nazionale istituirono una commissione di periti. Incaricata di selezionare certi terreni proposti in scambio dal ministero dell'agricoltura e di stimarne il valore tra cui un appezzamento a Dionyssos di Attica (paragrafo 27 sotto) formulò le sue conclusioni in un rapporto del 14 gennaio 1982.
17. Una legge no 1341/1983, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 marzo 1983, riconobbe espressamente, nel suo articolo 10 (paragrafo 29 sotto) che gli individui che rivendicano la proprietà dei terreni occupati dai Fondi della marina nazionale potevano chiederne altri in cambio, seguendo il procedimento dell'articolo 263 del codice rurale (paragrafo 30 – sotto); contemplava, a questo fine, la verifica dei titoli di proprietà secondo l'articolo 246 dello stesso codice.
Nell'esposizione dei motivi, si poteva leggere:
"[L '] articolo [10] contempla la possibilità di regolare la causa delle proprietà comprese nel campo ceduto dalla legge no 109/1967 ai Fondi della marina nazionale.
Si tratta di una superficie di 165 000 m2 circa. Alcuni individui la rivendicano. Alcuni di loro hanno impegnato delle azioni dinnanzi ai tribunali civili e hanno ottenuto dalla Corte di cassazione una decisione definitiva che li riconosce come proprietari. Considerando che le altre cause [pendenti] rischiano di arrivare allo stesso risultato e che il pagamento di indennità costituirebbe una soluzione svantaggiosa per l'amministrazione, bisognerebbe adottare un testo che permettesse [al restante degli individui] di sostituire le loro proprietà con altre, che dipendono dal campo pubblico e disponibile, salvo a controllare prima di tutto il loro requisito di proprietari.
(...)
18. In virtù di suddetta legge, i richiedenti investirono la seconda commissione di espropriazione (Epitropi apallotriosseon) di Atene, composta dal presidente della corte d'appello di Atene e dai periti dell'amministrazione. Con una decisione no 17/1983, del 19 settembre 1983, riconobbe il loro diritto di proprietà su una superficie di 104 018 m2. Rilevò ciò che segue:
"(...) risulta dai dibattimenti dinnanzi a [lei], dagli scritti ed arringhe così come dai documenti della pratica, che gli interessati possedevano in buona fede ed in modo continuo e regolare, dai tempi immemorabili fino nel 1967, una superficie di [160 000 m2] circa, ubicata ad Aghia Marina Loimikou; che la superficie precitata aveva ricevuto da molto tempo una destinazione agricola, come lo prova[no] parecchi elementi"
19. L’ 8 dicembre 1983, i Fondi della marina nazionale ricorsero contro questa decisione dinnanzi alla corte d'appello di Atene; lo stato greco si unì intervenendo nel procedimento il 25 gennaio 1984.
Con un giudizio del 31 maggio 1984 (no 1890), la corte d'appello dichiarò il ricorso inammissibile; secondo lei, solo lo stato o gli interessati avevano requisito per agire contro suddetta decisione e non dei terzi come i Fondi della marina nazionale.
20. La corte di appello di Atene confermò il giudizio il 29 dicembre 1986.
21. Il ministro dell'economia introdusse un ricorso che la Corte di cassazione dichiarò inammissibile l’ 8 gennaio 1988 (sentenza no 5/1988) coi seguenti motivi:
"(...) la legge no 1341/1983 ha accordato ai terzi che invocano dei diritti di proprietà sulla superficie compresa in quella, più grande, ceduta ai Fondi della marina nazionale, la possibilità di chiedere lo scambio di quella che rivendicano con un'altra di uguale valore. Lo scambio avrà luogo conformemente al procedimento contemplato ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 263 del codice rurale, cioè con decisione del ministro dell'agricoltura, dopo un procedimento amministrativo dinnanzi ad una commissione tripartitica e conformemente all'articolo 263 del codice rurale. (...) Per garantire la realizzazione veloce e semplice di questo scambio, il legislatore ha dato agli interessati la possibilità di seguire, per fare riconoscere [il loro requisito di proprietari], il procedimento semplice e veloce dell'articolo 246 del codice rurale. Adottando la suddetta disposizione dell'articolo 10 della legge no 1341/1983, non ha inteso permettere la soluzione della disputa che rischierebbe di sorgere se i Fondi della marina nazionale rivendicassero contro i terzi la proprietà sulla superficie ceduta dalla legge no 109/1967, conformemente all'articolo 246 del codice rurale. I Fondi della marina nazionale dovranno seguire a questo fine il procedimento di diritto comune. Ciò risulta non solo dalla formula e dall'interpretazione grammaticale della suddetta disposizione, ma anche dall'obiettivo fissato dal legislatore
(...) Accordando ai soli ‘privati ', persone fisiche e morali, proprietari di [questi] terreni il diritto di fare riconoscere la loro proprietà, l'autore della legge non ha introdotto nessuna discriminazione ingiustificata al riguardo dei Fondi della marina nazionale e non l'ha voluto privare della protezione giudiziale, perché questo ultimo conserva la possibilità, seguendo il procedimento di diritto comune, di ottenere la riconoscenza del suo diritto di proprietà che non gli servirà però a ricevere altri terreni perché tale non è stata la volontà del legislatore"
Il 24 giugno 1988, la Corte di cassazione respinse, per gli stessi motivi, il ricorso che i Fondi della marina nazionale avevano formato da parte loro (sentenza no 1149/1988).
22. Il 25 luglio 1984, un nuovo decreto estese i limiti geografici della "fortezza navale."
In applicazione dell'articolo 10 della legge no 1341/1983, la prefettura dell'Attica dell'est informò, l’ 11 settembre 1985, il ministero dell'agricoltura ed i richiedenti che alcuni dei terreni proposti in scambio erano oggetto di uno statuto speciale di proprietà; i altri erano già sfruttati, altri infine protetti dalla legislazione sulle foreste.
Nel novembre 1987, il ministero dell'agricoltura suggerì agli interessati di accettare dei terreni situati nel dipartimento di Pierrie, a 450 km di Aghia Marina; invitò la prefettura di questo dipartimento a sondare a questo fine. Di fronte al silenzio dell'amministrazione, tre deputati interrogarono al Parlamento, nel novembre 1988, i ministri della Difesa nazionale e dell'agricoltura sui seguiti dati alla causa. Con una lettera del 25 ottobre 1990, la direzione dell'agricoltura di Pierrie confessò la sua impotenza a trovare dei terreni appropriati.
C. Le azioni in danno-interessi
23. Il 2 dicembre 1979, i richiedenti avevano impegnato dinnanzi alla corte d'appello di Atene, contro i Fondi della marina nazionale e lo stato greco rappresentato dal ministero dell'economia, due azioni in danno-interessi per la privazione dell'uso della loro proprietà. Con due giudizi del 21 giugno 1985, il tribunale rinviò l'esame della causa al motivo che la verifica dei titoli di proprietà dei richiedenti, eccetto il Sig. P. P., non era finita.
24. Prima, i Fondi della marina nazionale avevano invitato il Corpo dei periti giurati a stabilire il valore dei beni controversi. Il perito nominato raccolse presso il terzo richiedente, il Sig. K., il parere di tutti i proprietari riguardati sui documenti e gli atti che gli avevano comunicato i Fondi. Il 20 giugno 1986, il Sig. K. pregò questo ultimo di informarlo sulla natura dei documenti messi a disposizione del perito. Il 10 marzo 1987, i Fondi si rifiutò perché "la causa rivestiva il carattere di un procedimento interno, ciò che escludeva l'intervento di terzi".
25. Parecchie altre azioni in indennità scaglionata fino al 1991 furono rinviate dalla corte d'appello di Atene o non sono state ancora sentite, a seconda del caso.
D. Fatti posteriori alla decisione della Commissione sull'ammissibilità della richiesta
26. Il 29 ottobre 1991, il ministero dell'economia chiese per iscritto alla Società fondiaria dello stato (Ktimatiki Etaireia tou Dimossiou) di trovare dei terreni che potesserp servire allo scambio proposto; attirò inoltre la sua attenzione sull'obbligo, per lo stato, di versare agli interessati degli importi esorbitanti in caso di fallimento di questa transazione. Nella sua risposta, la Società fondiaria dello stato invocò la mancanza di terreni disponibili.
27. Con un atto no 131 del Consiglio dei ministri, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 1991, il consiglio di amministrazione dei Fondi della Difesa nazionale aveva ceduto al ministero dell'economia la proprietà di 470 000 m2 che appartenevano al campo militare disabilitato sopra Dounis a Dionyssos di Attica, vicino ai terreni controversi (paragrafo 16). Destinata alla vendita, questa superficie fu incorporata alla mappa catastale di Dionyssos e fu battezzata "quartiere Semeli." Il 31 maggio 1992, la Società fondiaria dello stato inserì degli inserti pubblicitari sulla stampa.
Il 21 luglio 1992, l'avvocato dei richiedenti scrisse alla Società fondiaria dello stato per informarsi sulla possibilità di assegnare ai suoi clienti il nuovo quartiere; l'indomani, indirizzò la stessa lettera a tutti i ministri competenti, al presidente del Consulente legale dello stato ed al direttore dei Fondi della marina nazionale. Fino ad ora gli interessati non hanno ricevuto risposta, salvo la copia di una lettera della direzione del ministero dell'economia incaricato dei beni pubblici alla Società fondiaria dello stato, "(...) pregandola di agire in ragione della sua competenza e di informare il richiedente e gli altri servizi pubblici che si occupavano della questione."
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. La Costituzione
28. Ai termini dell'articolo 17 della Costituzione greca del 1952, applicabile all'epoca dell'adozione della legge controversa:
"1. Nessuno è privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica debitamente provata, nei casi e seguendo il procedimento determinato dalla legge e sempre mediante un'indennità preliminare e completa. L'indennità è fissata sempre dalle giurisdizioni civili; in caso di emergenza, può essere fissata anche provvisoriamente per via giudiziale, dopo udienza o convocazione dell’avente diritto, che il tribunale, a sua discrezione, può obbligare a fornire una cauzione corrispondente a questa, secondo le modalità previste dalla legge. Prima del pagamento dell'indennità fissata definitivamente o provvisoriamente, tutti i diritti del proprietario restano intatti, non essendo permessa l'occupazione della proprietà.
(...)
4. Delle leggi speciali regolano le materie concernenti le requisizioni per i bisogni delle forze armate in caso di guerra o di mobilitazione, o per fronteggiare una necessità sociale immediata di natura tale da mettere in pericolo l'ordine pubblico o la salute pubblica."
Dal suo lato, l'articolo 17 della Costituzione del 1975, attualmente in vigore, dispone:
"1. La proprietà è posta sotto la protezione dello stato. I diritti che ne derivano non possono esercitarsi tuttavia a scapito dell'interesse generale.
2. Nessuno può essere privato della sua proprietà, se non è a causa di utilità pubblica, debitamente provata, nei casi e seguendo il procedimento determinato dalla legge e sempre mediante un'indennità preliminare completa. Questa deve corrispondere al valore che la proprietà espropriata possiede il giorno dell'udienza sulla causa concernente la determinazione provvisoria dell'indennità da parte del tribunale. Nel caso di una domanda che mira alla determinazione immediata dell'indennità definitiva, è preso in considerazione il valore che la proprietà espropriata possiede il giorno dell'udienza del tribunale su questa domanda.
3. Non viene tenuto conto del cambiamento eventuale del valore della proprietà espropriata sopraggiunto dopo la pubblicazione dell'atto di espropriazione ed esclusivamente in ragione di questa.
4. L'indennità è fissata sempre dai tribunali civili; può essere fissata anche provvisoriamente per via giudiziale, dopo udienza o convocazione dell’avente diritto, che il tribunale può, a sua discrezione, obbligare a fornire una cauzione analoga prima dell'incasso dell'indennità, secondo le disposizioni della legge.
Fino al versamento dell'indennità definitiva o provvisoria, tutti i diritti del proprietario restano intatti, non essendo permessa l'occupazione della sua proprietà.
L'indennità fissata deve essere versata al più tardi entro un anno e mezzo dopo la pubblicazione della decisione che fissa l'indennità provvisoria; nel caso di una domanda di determinazione immediata dell'indennità definitiva, questa deve essere versato al più tardi entro un anno e mezzo dopo la pubblicazione della decisione del tribunale che fissa l'indennità definitiva, mancanza di cui l'espropriazione è tolta di piena dritto.
L'indennità, in quanto tale, non è sottoposta a nessuna imposizione, tassa o trattenuta.
5. La legge fissa i casi in cui c'è luogo di accordare obbligatoriamente un risarcimento all’avente diritto, per la perdita di redditi che provengono dalla proprietà immobiliare espropriata, fino al giorno del pagamento dell'indennità.
6. Nei casi di esecuzione di lavori di utilità pubblica o di un interesse più generale per l'economia del paese, la legge può permettere l'espropriazione a profitto dello stato di zone più vaste, che si trovano all'infuori dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori. Questa stessa legge fissa le condizioni ed i termini di una tale espropriazione così come le modalità della disposizione o dell'utilizzazione, ai fini pubblici o di utilità pubblica in generale, dei terreni espropriati che non sono necessari per l'esecuzione del lavoro considerato.
(...)
B. La legge no 1341/1983 del 30 marzo 1983
29. Secondo l'articolo 10 della legge no 1341/1983,
"I terreni sui quali fanno valere dei diritti di proprietà dei terzi e che fanno parte della superficie ubicata ad Aghia Marina Loimikou - di Attica che fu ceduta ai Fondi della marina nazionale in virtù dell'atto legislativo 109/1967, possono, su domanda degli interessati, essere oggetto di un scambio coi terreni di uguale valore, destinati all'uso pubblico (koinohristes) o disponibili secondo la legislazione relativa all'occupazione dei suoli, e conformemente al procedimento contemplato ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 263 del codice rurale.
Per fare riconoscere i loro diritti di proprietà su suddetti terreni, gli interessati possono seguire il procedimento contemplato all'articolo 246 del codice rurale"
C. lo codifica rurale
30. I paragrafi pertinenti degli articoli 246 e 263 del codice rurale si leggono così:
Articolo 246, modificato dall'articolo 27 della legge no 3194/1955,
"Riconoscenza di titolo di proprietà
1. La Commissione di espropriazione competente, quando è investita dagli interessati, si pronuncia sui titoli di proprietà dei terreni espropriati conformemente alla legge 4857 ed all'articolo 242 del presente codice.
In un termine perentorio di tre mesi a contare dalla notificazione della decisione, lo stato, così come gli interessati, possono attaccare questa dinnanzi alla corte d'appello territorialmente competente che delibera in ultima istanza secondo il procedimento contemplato ai seguenti articoli.
2. I giudizi resi dalle corti d'appello prima dell'entrata in vigore della presente legge, e conformemente all'articolo 246 del codice rurale, sono suscettibili di appello in un termine perentorio di un anno a contare dell'entrata in vigore della presente legge, dinnanzi alla corte di appello territorialmente competente
(...)
Articolo 263
"(...)
4. Le persone riconosciute proprietarie di terreni espropriati sono invitate dal ministro dell'agricoltura a depositare un attestato notarile con il quale dichiarano di accettare lo scambio di terreni operato secondo il paragrafo precedente e di rinunciare ad ogni domanda di indennità.
5. L'attribuzione suddetta di terreni pubblici, comunali o cooperativi si opererà con decisione del ministro dell'agricoltura, tenendo luogo di titolo di proprietà e soggetta ad iscrizione al registro fondiario.
(...)
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
31. I richiedenti hanno investito la Commissione il 7 novembre 1988. Invocavano l'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1): l'occupazione dei loro terreni, dal 1967, da parte dei Fondi della marina nazionale sarebbe illegale e non avrebbero potuto ad oggi né disporre dei loro beni né ricevere un'indennità.
32. La Commissione ha considerato la richiesta (no 14556/89, il 5 marzo 1991,). Nel suo rapporto del 9 aprile 1992 (articolo 31) (art. 31) conclude all'unanimità alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1). Il testo integrale del suo parere e delle due opinioni concordanti di cui si accompagna figura qui accluso alla presente sentenza
CONCLUSIONI PRESENTATO ALLA CORTE
33. I richiedenti chiedono
"che lo stato greco sia obbligato a riconoscere [la loro] proprietà o comproprietà sulla superficie menzionata e la parte di ciascuno di [essi], espressa in m2; che sia obbligato a restituire a ciascuno di [essi] questa terra, come è segnalato nella decisione no 17/1983 della Commissione di espropriazione di Atene.
Diversamente, che lo stato greco sia obbligato a [essi] versare, a titolo di indennità, la somma di 11 639 547 000 dracme, somma che sarà distribuita a ciascuno di [essi] secondo la sua parte in quanto proprietario o comproprietario.
Questa somma sarà versata ad interesse legale, fissato dalla legge greca, a contare dal giorno in cui [la decisione [della Corte] sarà pubblicata e fino al giorno del pagamento."
34. Da parte sua, il Governo invita la Corte a "respingere per intero la richiesta di I. P. e degli altri tredici interessati contro la Repubblica ellenica."
IN DIRITTO
I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
35. Il Governo adduce che i richiedenti, salvo gli eredi del Sig. P. P., non possono definirsi "vittime" al senso dell'articolo 25 paragrafo 1 (art. 25-1); non avrebbero esaurito neanche le vie di ricorso interne come esigo l'articolo 26 (art. 26.) Per l’ uno e l'altro punto, trae argomento dal fatto che le loro azioni in rivendicazione rimangono pendenti dinnanzi alla corte d'appello di Atene (paragrafo 13 sopra).
36. Le due eccezioni preliminari di cui si tratta cozzano contro la decadenza. Il Governo non aveva presentato difatti, la prima dinnanzi alla Commissione. In quanto al secondo, l'aveva formulato solamente per i procedimenti di indennizzo (paragrafi 23-25 sopra); il delegato lo rileva a buon diritto.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 (P1-1)
37. Secondo gli interessati, l'occupazione illegale dei loro terreni da parte dei Fondi della marina nazionale dal 1967 ha infranto l'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1), così formulato,:
"Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe."
Il Governo combatte questa tesi, mentre la Commissione vi aderisce.
38. Il Governo contesta agli interessati - eccetto gli eredi del Sig. P. P. - la qualità di proprietari, perché nessuna decisione giudiziale non sarebbe stata loro ancora riconosciuta riconosciuto non ed il procedimento impegnato da essi nel 1977 non sarebbe ancora arrivato ad una conclusione( paragrafo 13 sopra). Imputa loro la responsabilità di questo ritardo, che attribuisce al loro rifiuto di facilitare la realizzazione della perizia ordinata nel 1979 (paragrafo 13 sopra).
39. La Corte non condivide questa opinione.
Fin dal 1968, il procuratore presso la corte d'appello di Atene accolse le domande di misure provvisorie formulate da certi richiedenti (paragrafo 7 sopra). Dall’altra parte, il ministro dell'agricoltura, nella sua lettera del 12 aprile 1969, invitò il Quartiere generale della marina nazionale a prendere le disposizioni adeguate per "il ristabilimento del diritto." Infine, l'atteggiamento delle autorità durante l'anno 1980 (paragrafi 14-15 sopra) e soprattutto l'adozione della legge no 1341/1983 (paragrafo 17 sopra) così come la decisione della seconda commissione di espropriazione di Atene (paragrafo 18 sopra) militano a favore della tesi degli interessati.
Per i bisogni della presente controversia, c'è luogo dunque di considerare questi ultimi come proprietari dei terreni in causa.
40. L'attentato addotto dai richiedenti è cominciato nel 1967, con l'adozione della legge no 109/1967 (paragrafo 7 sopra). All'epoca, la Grecia aveva già ratificato la Convenzione ed il Protocollo no 1 (P1), il 28 marzo 1953; erano entrati in vigore a suo riguardo il 3 settembre 1953 per la prima ed il 18 maggio 1954 per il secondo. Li denunciò il 12 dicembre 1969, con effetto al 13 giugno 1970 (articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione) (art. 65-1) ma senza trovarsi per tanto libera dagli obblighi che risultano da essi "per ciò che riguarda ogni fatto che, potendo costituire una violazione di questi obblighi, sarebbe stato compiuto prima di lei" (articolo 65 paragrafo 2) (art. 65-2); li ratificò il 28 novembre 1974, dopo il crollo della dittatura militare a conclusione del colpo di stato di aprile 1967.
Probabilmente la Grecia non riconobbe la competenza della Commissione in materia di richieste "individuali" (articolo 25) (art. 25 ) che il 20 novembre 1985, e solamente per gli atti, decisioni, fatti o avvenimenti posteriori a questa data (Elenco della Convenzione ,volume 28, p. 10) ma il Governo non ha invocato a questo argomento nello specifico nessuna eccezione preliminare e la questione non richiamo un esame di ufficio. La Corte si limita a notare che le lagnanze degli interessati hanno tratto da una situazione continua che al momento rimane.
41. L'occupazione dei terreni controversi da parte dei Fondi della marina nazionale ha rappresentato un'ingerenza manifesta nel godimento del diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni. Non dipendeva dalla regolamentazione dell'uso di beni, al senso del secondo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1). D’altra parte, gli interessati non hanno subito espropriazione formale: la legge no 109/1967 non ha trasferito la proprietà di suddetti terreni ai Fondi della marina nazionale.
42. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa di determinare se la situazione incriminata non equivaleva tuttavia ad un'espropriazione di fatto, come lo pretendono i richiedenti (vedere, tra altri, il sentenza Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 24, paragrafo 63).
43. Egli decide di ricordare che i Fondi della marina nazionale si impossessarono nel 1967, in virtù di una legge decretata dal governo militare di allora, di un largo campo che comprendeva i terreni degli interessati; stabilisce una base navale così come un luogo di villeggiatura per gli ufficiali e le loro famiglie.
A partire da questa data, i richiedenti non poterono né avvalersi dei loro beni, né venderli, tramandarli, darli o ipotecarli; il Sig. P. P. il solo che avesse ottenuto una decisione giudiziale definitiva che ingiunge alla Marina nazionale di rendergli la sua proprietà, si vide rifiutare anche l'accesso a questa (paragrafi 11-12 sopra).
44. La Corte nota tuttavia che le autorità avevano attirato l'attenzione della Marina nazionale, fin dal 1969, sull'impossibilità di disporre di una parte del campo (paragrafo 7 sopra). Dopo il ristabilimento della democrazia, cercarono dei mezzi propri per riparare il danno causato agli interessati. Così, raccomandavano nel 1980 se non di restituire suddetti terreni, almeno di scambiarli con altri, di uguale valore (paragrafi 15-16). Questa iniziativa condusse al voto della legge no 1341/1983, destinata a regolare al più presto, secondo i termini stessi della sentenza della Corte di cassazione dell’ 8 gennaio 1988, il problema creato nel 1967 (paragrafo 21 sopra). Avendo la seconda commissione di espropriazione di Atene riconosciutoli tutti come proprietari nel 1983 (paragrafi 18-21 sopra) i richiedenti aspiravano quindi all'attribuzione dei terreni promessi. Tuttavia, né quelli di Attica né quelli di Pierrie poterono essere oggetto dell'operazione progettata (paragrafo 22 qui – sopra); i richiedenti provarono a ricuperare, nel 1992, una parte del "quartiere Semeli", ma questo passo non arrivò a nulla di più (paragrafo 27 sopra).
45. La Corte stima che la perdita di ogni disponibilità dei terreni in causa, combinata col fallimento dei tentativi condotti fino qui per ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché gli interessati abbiano subito un'espropriazione di fatto incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni.
46. In conclusione, c'è stata e c'è violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50, ART. 50, DELLA CONVENZIONE,
47. Ai termini dell'articolo 50 (art. 50)
"Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un'autorità giudiziale o tutta altra autorità di una Parte Contraente si trovano interamente o parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano dalla Convenzione, e se il diritto interno di suddetta Partito permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze di questa decisione o di questa misura, la decisione della Corte accorda, se c'è luogo, alla parte lesa una soddisfazione equa".
48. A titolo principale, i richiedenti sollecitano la restituzione dei terreni controversi ed un'indennità di 17 459 080 000 dracme per privazione di godimento; intendono ricevere inoltre, in caso di non-restituzione, una somma che corrisponde al valore reale delle loro proprietà, ossia, secondo le loro stime, 11 639 547 000 dracme,. Sembrano rivendicare per di più 6 miliardi di dracme, a ragione dell'enorme danno morale che avrebbe causato loro durante venticinque anni il comportamento arbitrario dello stato. Richiedono infine, al totale, più di 2 miliardi di dracme a capo dei loro oneri e spese dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi agli organi della Convenzione.
Il Governo contesta il modo di calcolo degli interessati; lo trova "arbitrario e completamente illogico." Sottolinea che se ottenessero guadagno di causa dinnanzi alla Corte europea, l'arsenale giuridico greco offrirebbe loro una serie di ricorsi efficaci che permetterebbero loro di farsi indennizzare della perdita delle loro proprietà o dell'uso di queste. In quanto alle loro pretese per danno morale, le stima private di ogni fondamento perché avrebbero loro stessi abbandonato i procedimenti giudiziali che avevano impegnato dinnanzi ai tribunali greci. Infine, qualifica “ipotetici" gli oneri e spese di cui esigono il rimborso.
Il delegato della Commissione, egli, considera che gli elementi forniti dal Governo ed i richiedenti non costituiscono una base affidabile per la valutazione esatta del danno sofferto dai secondi; nessuno dei metodi di calcolo impiegati a questo fine non gli sembra soddisfacente. Invita quindi la Corte a riservare la questione ed ad ordinare una perizia; se tuttavia desiderasse deliberare con una sola sentenza sull'esistenza di una trasgressione e sulla soddisfazione equa, propone di assegnare un importo di 620 775 840 dracme, più gli oneri e spese.
49. Nelle circostanze della causa, la Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 50 (art. 50) non si trova in stato, così che egli decide di riservarla tenendo conto dell'eventualità di un accordo tra lo stato convenuto ed i richiedenti (articolo 54 paragrafi 1 e 4 dell'ordinamento).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara il Governo precluso ad eccepire del difetto della qualità di vittima a capo dei richiedenti, così come della non-esaurimento delle vie di ricorso interne;
2. Stabilisce che c'è stata e c'è violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1);
3. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 50 (art. 50) della Convenzione non si trova in stato; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti a comunicarle, nei due mesi, i nomi e requisiti di periti scelti di comune accordo per valutare i terreni controversi ed a darle all'occorrenza cognizione, negli otto mesi che seguono la scadenza di questo termine, ogni ordinamento amichevole che potrebbero venire a concludere prima simile valutazione,;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al suo presidente l'incarico di fissarlo in tempo voluto.
Fatto in francese ed in inglese, poi pronunciato in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 24 giugno 1993.
Rudolf BERNHARDT
Presidente
Marc-André EISSEN
Cancelliere
La causa porta il n° 18/1992/363/437. Le prime due cifre indicano il posto nell'anno di introduzione, le due ultime il posto sull'elenco delle immissione nel processo della Corte dall'origine e su quella delle richieste iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
modificato l'articolo 11 del Protocollo n° 8 (P8-11), entrato in vigore il 1 gennaio 1990.
Nota del cancelliere: per ragioni di ordine pratico non vi figurerà che nell'edizione stampata (volume 260-B della serie A delle pubblicazioni della Corte), ma si può procurarsela presso cancelleria.
MALONE V. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
SENTENZA PAPAMICHALOPOULOS ED ALTRI C. GRECIA
SENTENZA PAPAMICHALOPOULOS ED ALTRI C. GRECIA