Conclusione Violazione dell'art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA PALA MOBILI SNC ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numeri 26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03 e 26344/03)
SENTENZA
STRASBURGO
27 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Pala Mobili Snc ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano cinque richieste (numeri 26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03 e 26344/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui una società di diritto italiano e dei cittadini di questo Stato hanno investito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo vecchio agente, il Sig. I.M. Braguglia e dal suo coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 27 novembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, parti a procedimenti giudiziali, hanno investito i corsi di appello competenti ai sensi del legge "Pinto."
5. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute nel riquadro qui accluso.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e la pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell'insufficienza della correzione ottenuta nella cornice del rimedio "Pinto."
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L'articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà , delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ."
A. Sull'ammissibilitÃ
1. Tardività delle richieste
11. Il Governo eccepisce della tardività delle richieste, non avendo contestato i richiedenti la conclusione dei procedimenti "Pinto" nei sei mesi a contare dalla chiusura di questi. A titolo accessorio, il Governo sostiene che avrebbero dovuto informare la Corte durante l’ anno seguente il deposito della decisione "Pinto", in applicazione di un principio generale che imporrebbe ai richiedenti di fornire delle informazioni sulle loro richieste entro un anno a contare dalla sospensione.
12. A prescindere da ogni altra considerazione, la Corte ricorda da prima che le richieste sono state introdotte tutte prima dell'entrata in vigore della legge "Pinto." Avendo chiesto i richiedenti di mantenere le loro richieste dinnanzi alla Corte dopo l'immissione nel processo della corte di appello competente, la data di introduzione è quella della loro richiesta iniziale. La Corte constata anche che risulta dalle pratiche che i richiedenti non hanno mai interrotto la loro corrispondenza con lei per i periodi superiori ad un anno. Di conseguenza, stima che c'è luogo di respingere l'eccezione.
2. Requisito di "vittima"
13. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dai corsi di appello "Pinto" una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
14. La Corte, dopo avere esaminato l'insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007-VI; Cocchiarella precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi "Pinto" non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello diventò esecutiva (Cocchiarella precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi "vittime", ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
3. Conclusione
15. La Corte constata che questi motivi di appello non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all'articolo 35 § 3 della Convenzione. Li dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul merito
16. La Corte constata che la durata dei procedimenti controversi considerata nella cornice del procedimento "Pinto" è stata la seguente:
i. richiesta no 26334/03: dieci anni e tre mesi per un grado di giurisdizione;
ii. richiesta no 26338/03: quattro anni e nove mesi per un grado di giurisdizione (in data dell'introduzione del ricorso "Pinto", con un prolungamento di sette mesi in seguito);
iii. richiesta no 26341/03: diciannove anni e cinque mesi per un grado di giurisdizione (in data dell'introduzione del ricorso "Pinto", con un prolungamento di tre anni in seguito);
iv. richiesta no 26343/03: nove anni e dieci mesi per due gradi di giurisdizione (in data dell'introduzione del ricorso "Pinto", con un prolungamento di quattro mesi in seguito);
v. richiesta no 26344/03: otto anni e cinque mesi per due gradi di giurisdizione.
17. La Corte constata, inoltre, che gli indennizzi "Pinto" sono stati versati:
i. richiesta no 26334/03: trentaquattro mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
ii. richiesta no 26338/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
iii. richiesta no 26341/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
iv. richiesta no 26343/03: ventinove mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
v. richiesta no 26344/03: ventuno mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto."
18. La Corte ha trattato a più riprese delle richieste che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato un'incomprensione dell'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c'è luogo anche di constatare, in ogni richiesta, una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
19. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i richiedenti si lamentano anche che il ricorso "Pinto" non sia un rimedio effettivo al motivo che gli importi accordati dai corsi di appello a titolo di danno morale non sono sufficienti.
20. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado (precitato, §§ 43-46) e Simaldone (precitata, §§ 71-72) l'insufficienza dell'indennizzo "Pinto" non rimette in causa l'effettività di questa via di ricorso.
21. Pertanto, c'è luogo di dichiarare questo motivo di appello inammissibile per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
22. Con una lettera del 20 gennaio 2005, i richiedenti adducono per la prima volta la violazione degli articoli 17 e 34 della Convenzione, per il fatto che, nella cornice del procedimento "Pinto", sarebbe chiesto ai richiedenti di fornire la prova de i danni morali addotti.
23. La Corte rileva che questo motivo di appello è tardivo, essendo diventate definitive le decisioni dei corsi di appello "Pinto" più di sei mesi prima del 20 gennaio 2005. Deve dunque essere respinto in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
25. I richiedenti richiedono le seguenti somme a titolo del danno morale che avrebbero subito per la violazione dell'articolo 6 § 1.
No richiesta Pretese a titolo del danno morale
1. 26334/03 12 394 EUR
2. 26338/03 3 356 EUR
3. 26341/03 21 855 EUR
4. 26343/03 12 911 EUR
5. 26344/03 6 972 EUR
26. Si rimettono alla saggezza della Corte in quanto alle somme supplementari per il danno morale che deriva dal ritardo nel pagamento degli indennizzi "Pinto."
27. Il Governo contesta queste pretese.
28. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità , la Corte assegna ad ogni richiedente le somme indicate sotto nel riquadro, paragonate agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, alla vista dell'oggetto di ogni controversia, dell'esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti e dell'eventuale prolungamento dei procedimenti principali dopo la constatazione di violazione da parte della giurisdizione "Pinto."
No
richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interni Percentuale assegnata dalla giurisdizione "Pinto" Somma accordata per danno morale
1. 26334/03 14 000 EUR circa il 15% 4 200 EUR
così come
2 800 EUR, ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
2. 26338/03 4 000 EUR circa il 20% 1 000 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
3. 26341/03 30 000 EUR circa il 17% 8 500 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
4. 26343/03 12 000 EUR circa il 19% 2 200 EUR
così come
2 300 EUR, ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
5. 26344/03 7 000 EUR circa il 11% 2 300 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
B. Oneri e spese
29. I richiedenti chiedono anche il rimborso degli oneri e delle spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi alla Corte.
30. Il Governo non ha preso a questo riguardo posizione.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto del fatto che i richiedenti non hanno prodotto nessuno documento a sostegno della loro domanda, la Corte respinge la domanda.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva dei procedimenti ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguentisomme a titolo di danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta:
i. richiesta no 26334/03: 7 000 EUR (settemila euro);
ii. richiesta no 26338/03: 2 500 EUR (duemila cinque cento euro);
iii. richiesta no 26341/03: 10 000 EUR (diecimila euro);
iv. richiesta no 26343/03: 4 500 EUR (quattromila cinque cento euro);
v. richiesta no 26344/03: 3 800 EUR (tremila otto cento euro);
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 luglio 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa
ALLEGATO
No di richiesta Dettagli richiedenti Rappresentanti Procedimento principale e procedimento "Pinto" ivi relativo
1. no 26334/03
introdotta il
02/08/2000 OMISSIS società di dritto italiano avente la sua sede a Bergamo OMISSIS
avvocati a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: esecuzione di un contratto.
Tribunale di Cremona (RG no 1880/90) dal 04/12/1989 al 20/03/2000. Due udienze rinviate su richiesta delle parti.
Procedimento "Pinto":
Introdotta il 06/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 29/11/2001, depositata il 12/12/2001. Constatazione di violazione. 2 065,82 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 27/01/2003.
Indennizzo "Pinto" pagato il 29/10/2004.
2. no 26338/03
introdotta il
09/01/2000 OMISSIS nata nel 1956 risiedente a Trescore Balneario OMISSIS
avvocati a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: divisione di eredità .
Giudice di istanza e tribunale di Bergamo, RG no 4368/96, del 08/11/1996 al 09/05/2002.
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 27/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 20/12/2001, depositata il 16/01/2002. Constatazione di violazione in data di introduzione della richiesta. 774,69 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 03/03/2003.
Indennizzo "Pinto" pagato il 07/11/2003.
3. no 26341/03
introdotta il
19/03/2001 OMISSIS nato nel 1932 risiedente a Vocabolo S. Sisto OMISSIS
avvocato a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: recupero di un credito in un procedimento di fallimento.
Tribunale di Bergamo, RF no 31/82, del 27/04/1982 al 07/10/2004.
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 04/10/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 31/01/2002, depositata il 18/02/2002. Constatazione di violazione in data di introduzione della richiesta. 5 000 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 04/04/2003.
Indennizzo "Pinto" pagato il 10/11/2003.
No di richiesta Dettagli richiedenti Rappresentanti Procedimento principale e procedimento "Pinto" ivi relativo
4. no 26343/03
introdotta il
19/03/2001 OMISSIS nato nel 1944 residente a Treviolo OMISSIS
avvocato a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: azione per danno-interessi.
Prima istanza: tribunale di Novara , RG no 928/90, del 05/12/1991, data in cui il richiedente si costituì nel procedimento in quanto terzo intervenenuto, al 19/06/2000.
Appello: corte di appello di Torino, RG no 1700/00, del 19/10/2000 al 05/02/2002.
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 09/10/2001 dinnanzi alla corte di appello di Milano. Decisione del 09/01/2002, depositata il 12/01/2002, notificata il 26/04/2002. Constatazione di violazione per il periodo fino alla data di introduzione della richiesta. 1 549,37 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 25/06/2002.
Indennizzo "Pinto" pagato in due volte il 13/05/2003 e 12/07/2004.
5. no 26344/03
introdotta il
20/02/2001 OMISSIS nata nel 1930 residente a Trescore Balneario OMISSIS
avvocati a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: azione per danno-interessi.
Prima istanza: Giudice di istanza di Bergamo, RG no 1713/96, del 19/05/1992 al 10/11/1994.
Appello: corte di appello di Bergamo, RG no 603/95, del 07/02/1995 al 30/10/2000.
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 06/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 15/11/2001, depositata il 03/12/2001, notificata il 13/04/2002. Constatazione di violazione. 774,69 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 12/06/2002.
Indennizzo "Pinto" pagato il 03/10/2003.