Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell'art. 6-1; danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese
PRIMA SEZIONE
CAUSA P.M C. ITALIA
( Richiesta no 34998/97)
SENTENZA
STRASBURGO
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa P.M. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. DEL TUFO, giudice ad hoc,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 marzo 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 34998/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra P.M ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 9 settembre 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dinnanzi alla Corte da P.E. T., avvocato a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva che l'impossibilità prolungata di eseguire l'ordinanza di sfratto dell’ inquilino costituisce una violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione.
Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta anche della durata del procedimento di sfratto.
4. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 § 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta è stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento. In seguito all'astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell'Italia, il Governo ha designato la Sig.ra Sig. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell'ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla prima sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
8. Con una lettera arrivata l’ 11 dicembre 2001, il Sig. C. L. e la Sig.ra M L., gli eredi del richiedente, hanno informato la cancelleria del decesso del richiedente e della loro intenzione di continuare il procedimento dinnanzi alla Corte.
9. La Corte ha riconosciuto loro requisito per sostituirsi al richiedente.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. Il richiedente è nato nel1906 e ha risieduto a Roma.
11. E’ il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a R.B.
12. Con un atto notificato il 23 febbraio 1987, il richiedente comunicò all'inquilino l’avviso di disdetta e lo citò a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
13. Con un'ordinanza dell’ 8 luglio 1987 che diventò esecutivo lo stesso giorno, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 luglio 1988.
14. Il 18 maggio 1989, il richiedente notificò all'inquilino il comando di liberare l'appartamento.
15. Il 20 giugno 1989, gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 20 luglio 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
16. Tra il 20 luglio 1989 ed il 14 dicembre 1999, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quarantatre tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sulla sospensione o lo scaglionamento dell'esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
17. Il 23 dicembre 1999, l'inquilino liberò l'appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
18. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lamenta dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell'assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di proprietà, come riconosciuto all'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
20. Il richiedente adduce anche una trasgressione all'articolo 6 § 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
21 La Corte ha trattato già a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione, vedere §§ 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-48.
22. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il governo non ha fornito nessuno fatto né di argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente; constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa dieci anni e cinque mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell'ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
23. Di conseguenza, in questa causa, c'è stata violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno materiale
25. Il richiedente in primo luogo richiede il risarcimento del danno materiale subito. Si rimette per questo alla saggezza della Corte. Gli eredi del richiedente confermando la sua richiesta, hanno dato alla Corte i seguenti parametri: 125 200 000 lire italiane (ITL) [64 660,40 euro (EUR)] corrispondente alla mancanza a guadagnare in termini di affitti. Difatti fanno valere che il richiedente ha percepito dal suo vecchio inquilino la somma mensile di 322 000 ITL [166,30 EUR], nell'agosto 1983, o di 885 000 ITL [457,06 EUR], nel dicembre 1999, mentre a partire almeno dal mese di agosto 1992 avrebbe potuto affittare l'appartamento ad un prezzo tra 1 500 000-2 000 000 ITL [774,69-1 032,91 EUR]; 5 200 000 ITL [2 685,58 EUR] per gli oneri del procedimento di esecuzione.
26. Il Governo contesta i criteri utilizzati per il calcolo dell'importo del danno.
In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che gli oneri del procedimento sul merito non sono in relazione con le violazioni addotte e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà del richiedente.
27. In quanto alla mancanza a guadagnare in termini di affitti, la Corte considera che c'è luogo di assegnare un risarcimento a questo titolo. Sulla base degli elementi in suo possesso e del periodo considerato, decide di accordare in equità la somma di 40 000 EUR (20 000 EUR ad ogni erede) a questo titolo. La Corte stima che c’è luogo di rimborsare gli oneri del procedimento di sfratto (vedere Immobiliare Saffi, § 79 precitata,): accorda, sulla base dei documenti in suo possesso, la somma di 2 000 EUR (1 000 EUR ad ogni erede) a questo titolo.
B. Danno morale
28. Il richiedente si rimette per questo alla saggezza della Corte. Gli eredi confermano la sua richiesta.
29. Il Governo considera che manca ogni legame di causalità tra il danno richiesto e le violazioni addotte della Convenzione.
30. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, di accordare la somma di 6 000 EUR (3 000 EUR ad ogni erede) a questo titolo.
C. Oneri e spese
31. Il richiedente si rimette per questo alla saggezza della Corte. Gli eredi confermano la sua richiesta.
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole di assegnare la somma di 2 000 EUR ed accorda ad ogni erede del richiedente la somma di 1 000 EUR.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare a ciascuno degli eredi del richiedente, il Sig. C. L. e la Sig.ra M. L., nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 21 000 EUR (ventuno mila euro) per danno materiale,;
ii. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale;
iii. 1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 aprile 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente