Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA NUTI C. ITALIA
( Richiesta no 60662/00)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
3 luglio 2003
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Nuti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, il Sig.re F. Tulkens,
N. Vajic, Sigg. E. Levits, A. Kovler, V. Zagrebelsky, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di Sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 giugno 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata il 12 giugno 2003,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 60662/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra S. N. ("il richiedente"), aveva investito la Corte europea dei Diritti dell'uomo in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dinnanzi alla Corte da S. R., avvocato a Firenze. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva che l'impossibilità prolungata di eseguire l'ordinanza di sfratto dell’ inquilino costituiva una violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamentava anche della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 7 maggio 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 18 marzo 2003 e il 29 marzo 2003, il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente è nato nel 1949 e ha risieduto a Firenze.
7. D.S. e L.M. erano proprietari di un appartamento a Firenze, che avevano affittato a L.R.
8. Il 9 marzo 1990, i proprietari informarono l'inquilino della loro intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto con un atto notificato, o il 31 dicembre 1990, e lo pregarono di liberare i luoghi prima di questa data. Citarono l'interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
9. Con un'ordinanza dell’ 11 luglio 1990, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 dicembre 1992. Questa decisione diventò esecutiva il 7 dicembre 1990.
10. Nel frattempo, il richiedente diventò proprietario dell'appartamento e decise di proseguire il procedimento di sfratto.
11. Il 19 dicembre 1992, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne la sua propria abitazione.
12. Il 9 gennaio 1993, il richiedente notificò all'inquilino il comando di liberare l'appartamento.
13. Il 3 febbraio 1993, gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 17 marzo 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Tra il 17 marzo 1993 ed il 24 novembre 1998, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a dodici tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare il richiedente dell'assistenza della forza pubblica.
15. Il 12 luglio 1999, invocando l'articolo 6 della Legge no 431/98, l'inquilino chiese al giudice di istanza la sospensione del procedimento di sfratto.
16. In data del 12 marzo 2001, il giudice di istanza fissò la data di ripresa del procedimento al 25 settembre 2002.
17. Ad una data non precisata, il richiedente ha ricuperato il suo appartamento.
IN DIRITTO
18. Il 29 marzo 2003, la Corte ha ricevuto del Governo la seguente dichiarazione:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa suddetta, il governo italiano si offre di versare alla Sig.ra S. N. la somma di 6 200 (seimila due cento) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre seguenti mesi la data della decisione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
19. Il 18 marzo 2003, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
"Nota che il governo italiano è pronto a versare alla Sig.ra S. N. la somma di 6 200 (seimila due cento) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta suddetta pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
20. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato già la natura e l'ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la domanda del compimento di questi obblighi è attualmente pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri. Non si giustifica più di continuare l'esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l'ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come li riconoscono la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
21. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 3 luglio 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente