Conclusione Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1; soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA NOTARNICOLA C. ITALIA
( Richiesta no 64264/01)
SENTENZA
STRASBURGO
5 ottobre 2006
DEFINITIVO
05/01/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Notarnicola c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupanèiè, presidente,
J. Hedigan, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. Davide Thór Björgvinsson, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e della Sig.ra F. Araci, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 14 settembre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 64264/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. V. N. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 12 dicembre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, ed dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 16 febbraio 2004, la prima sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, il 22 settembre 2005, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. In seguito alla creazione della quinta sezione, la richiesta è stata trasferita a questa sezione.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1938 e ha risieduto a Noci.
6. Il richiedente era proprietario della metà di un terreno ubicato a Noci, registrato al catasto, foglio 34/b.
7. Con un'ordinanza del 17 giugno 1983, la municipalità di Noci autorizzò l'occupazione di una parte del terreno, ossia 6 276 metri quadrati, in vista della costruzione di un teatro e della pianificazione della ferrovia.
8. Il 16 aprile 1984, ci fu occupazione materiale.
9. Con un atto di citazione notificato il 23 luglio 1992, il richiedente ed i comproprietari citarono la municipalità dinnanzi al tribunale di Bari. Adducevano che benché i lavori effettuati sul loro terreno avessero trasformato questo, nessuno decreto di espropriazione e nessuno indennizzo erano intervenuti. Inoltre, adducevano che l'occupazione del terreno era illegale, dato che era proseguita al di là del termine autorizzato. Gli interessati invitavano il tribunale a dichiarare che i lavori effettuati avevano ad un tale punto trasformato il loro terreno che avevano provocato la perdita irreversibile del bene. Richiedevano i danno-interessi per la perdita del terreno a concorrenza del valore commerciale di questo. Inoltre, chiedevano una somma per non godimento del terreno.
10. Con un giudizio del 4 maggio 2000, il tribunale di Bari stimò che l'occupazione del terreno doveva passare come diventata senza titolo a contare dal 1 gennaio 1990. Dato che a questa data il terreno era trasformato in modo irreversibile dai lavori effettuati, a questa stessa data la proprietà era passata all'amministrazione per effetto dell'espropriazione indiretta. C'era luogo di accordare un'indennità, in funzione della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore. Stimando che il terreno controverso nel 1990 aveva un valore commerciale di 1 161 060 000 ITL, gli interessati avevano diritto a 638 583 000 ITL, la cui quota del richiedente ammonta a 319 291 500 ITL. Questa somma doveva essere indicizzata al giorno della decisione. Gli interessati avevano inoltre diritto ad un'indennità per il periodo di occupazione legale del terreno.
11. Questo giudizio acquisì forza di cosa giudicata il 5 luglio 2000.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
12. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
13. Il richiedente adduce essere stato privato dei suoi beni in circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
14. Il Governo solleva un'eccezione derivata dalla mancata osservanza del termine di sei mesi. Sostiene che la richiesta è tardiva nella misura in cui è stata introdotta più di sei mesi dopo il momento in cui l'occupazione del terreno è diventata senza titolo. Inoltre, il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, per il motivo che il richiedente non ha interposto appello al giudizio del tribunale di Bari.
15. Il richiedente si oppone agli argomenti del Governo.
16. Per ciò che riguarda l'eccezione derivata dalla mancata osservanza del termine di sei mesi, la Corte considera che, conformemente alla sua giurisprudenza, Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI, § 69; Donati c. Italia, no 63242/00, decisione del 13 maggio 2004 ed anche nella sentenza, § 62, è solamente con la decisione definitiva -nello specifico il giudizio del tribunale di Bari depositato alla cancelleria il 6 giugno 2000 e diventato definitivo il 5 luglio 2000.-che il principio dell'espropriazione indiretta deve passare come applicato effettivamente. Quindi, il termine di sei mesi è cominciato a decorrere da questa data. Segue che questa eccezione non potrebbe essere considerata.
17. In quanto all'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte constata, in ogni caso che alla luce dell'insieme degli argomenti delle parti, l'eccezione è legata strettamente in fondo alla richiesta e decide di unirla a questa. Constata che la richiesta non è manifestamente male fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
18. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un'occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione è stata adottata.
19. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa con le giurisdizioni nazionali.
20. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall'espropriazione indiretta sarebbe "contemplata dalla legge." Secondo il Governo, il principio dell'espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al più tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell'espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni. Segue che la giurisprudenza consolidata dalla Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
21. Per ciò che riguarda la qualità della legge, il Governo riconosce che il fatto che un'ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata è in sé una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la restituzione di questo non è più possibile.
22. Il Governo definisce l'espropriazione indiretta come il risultato di un'interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l'interesse generale prevalga sull'interesse degli individui, quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponda all'utilità pubblica.
23. In quanto all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui e l'indennizzo concesso a questi, il Governo riconosce che l'amministrazione è tenuta di indennizzare l'individuo. Però, questo indennizzo può essere inferiore al danno subito dall'interessato, visto che l'espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l'illegalità commessa dall'amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo. Il Governo osserva inoltre che l'indennità come plafonata dalla legge no 662 del 1996 è in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l'espropriazione fosse stata regolare.
24. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato anche.
b) Il richiedente,
25. Il richiedente ricorda che è stato privato del suo bene in virtù del principio dell'espropriazione indiretta e chiede alla Corte di dichiarare che l'espropriazione del terreno non è conforme al principio di legalità. Riferendosi alle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia, no 31524/96, 30 maggio 2000, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, 30 maggio 2000, CEDH 2000-VI, osserva che l'espropriazione indiretta è un meccanismo che permette all'autorità pubblica di acquisire un bene in ogni illegalità, il che non è ammissibile in un Stato di diritto. Inoltre, il richiedente osserva che non c'è stato risarcimento integrale del danno subito in ragione dell'applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996.
2. Valutazione della Corte
a) Sull'esistenza di un'ingerenza
26. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivalga ad un'espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
27. La Corte rileva che, applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale di Bari ha considerato che il richiedente era stato privato del suo bene a contare dal momento in cui il terreno era stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalità da parte del giudice è l'elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitato, § 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
28. Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1 tale ingerenza deve essere operato "a causa di utilità pubblica" e "nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale." L'ingerenza deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth, precitato, p. 26, § 69). Inoltre, la necessità di esaminare la questione del giusto equilibrio può farsi non "sentire solo quando si è rivelato che l'ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria"( Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
29. Quindi, la Corte non stima opportuna di fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, § 62).
b) Sul rispetto del principio di legalità
30. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005; Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità per il motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
31. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale ha considerato che il richiedente era privato del suo bene a contare dal momento in cui l'occupazione aveva smesso di essere autorizzata, essendo riunite le condizioni di illegalità dell'occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come "prevedibile", poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell'espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico è stata consacrata. Di conseguenza, il richiedente non ha avuto la "sicurezza giuridica" concernente la privazione del terreno che il 5 luglio 2000, data in cui il giudizio del tribunale di Bari è diventato definitivo.
32. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all'amministrazione di trarre vantaggio da un'occupazione illegale di terreno. In altri termini, l'amministrazione si è potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l'espropriazione in buona e ha potuto dovere forma, e, tra l’altro, senza che un'indennità fosse messa in parallelo a disposizione degli interessati.
33. Per ciò che riguarda l'indennità, la Corte constata che l'applicazione della legge no 662 del 1996 ha avuto per effetto di privare il richiedente di un risarcimento integrale del danno subito.
34. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l'ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha ignorato il diritto al rispetto dei beni del richiedente dunque.
35. Quindi, l'eccezione di non esaurimento unita al merito non potrebbe essere considerata e vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
36. Il richiedente adduce che l'adozione e l'applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996 al suo procedimento costituisco un'ingerenza legislativa arbitraria nel suo diritto ad un processo equo come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
"1. Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita ed in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ."
37. Il Governo contesta questa tesi ed osserva che la legge controversa non è stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Lo scopo perseguito da questa legge sarebbe stato quello di colmare il vuoto legislativo creato con la dichiarazione di incostituzionalità di una precedente disposizione di bilancio che tendeva a plafonare ancora più severamente l'indennità di espropriazione indiretta. Rispetto a questa precedente legge, l'applicazione della legge controversa non avrebbe avuto ripercussioni negative per il richiedente. Il Governo conclude che l'applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessuno problema allo sguardo della Convenzione.
38. La Corte rileva che questa lagnanza è legata a quella esaminato sopra e deve essere dichiarata dunque anche ammissibile.
39. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dal richiedente non è conforme al principio di legalità. Avuto riguardo dei motivi che hanno portato a questa constatazione di violazione, paragrafi 30-35 sopra, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 e §§ 132-133, CEDH 2006 -).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
40. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Il richiedente
41. Il richiedente richiede una somma che corrisponde al valore del terreno, meno l'indennità accordata sul piano nazionale (135 000 EUR, più indicizzazione ed interessi). Inoltre, sollecita 47 000 EUR più interessi per non-godimento del terreno.
42. Il richiedente chiede anche 10 000 EUR per oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
B. Il Governo
43. Il Governo contesta le pretese materiali del richiedente nel loro fondamento. In quanto al danno morale, il Governo sostiene che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo è subordinato all'esaurimento del rimedio Pinto che non ha avuto luogo nello specifico. Infine il Governo osserva che le somme richieste per oneri e spese sono eccessive.
C. Valutazione della Corte
44. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva tenuto conto della possibilità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati, articolo 75 §§ 1 e 4 dell'Ordinamento.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza tratta dall'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 5 ottobre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Fatos Araci Boštjan il Sig. Zupancic Cancelliera collaboratrice Presidente