Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell'art. 6-1; danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
Causa NIGIOTTI e MORI c. ITALIA
( Richiesta no 35024/97)
SENTENZA
STRASBURGO
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Nigiotti e Mori c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, Sigg. A. Kovler, giudici, la Sig.ra DEL TUFO, giudice ad hoc
e del Sig. S Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 marzo 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 35024/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. C. N. e la Sig.ra M M ("i richiedenti"), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 15 gennaio 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati dinnanzi alla Corte da U. M, avvocato a Livorno. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducono che l'impossibilità prolungata di eseguire l'ordinanza di sfratto di inquilino costituisce una violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione.
4. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 § 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta è stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento. In seguito all'astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell'Italia, il Governo ha designato la Sig.ra M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell'ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla prima sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1947 e 1946 e hanno risieduto a Livorno.
9. Sono i proprietari di un appartamento a Livorno, che avevano affittato a V.C.
10. Con un atto significato il 17 ottobre 1986, i richiedenti diedero disdetta all'inquilino e citarono l'interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Livorno.
11. Con un'ordinanza del 27 ottobre 1986 che diventò esecutiva il 29 ottobre 1986, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 dicembre 1987.
12. Il 28 dicembre 1987, i richiedenti notificarono all'inquilino il comando di liberare l'appartamento.
13. Il 19 gennaio 1988, gli notificarono l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 26 febbraio 1988 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Il 17 aprile 1989, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne il loro proprio luogo di abitazione.
15. Tra il 26 febbraio 1988 ed il 26 luglio 1996, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a ventidue tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, i richiedenti non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.
16. All'inizio del mese di settembre 1996, l'inquilino liberò l'appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
17. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
18. I richiedenti si lamentano dell'impossibilità prolungata di ricuperare il loro appartamento, in mancanza di concessione dell'assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del loro diritto di proprietà, come riconosciuto all'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
19. I richiedenti adducono anche una trasgressione all'articolo 6 § 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
20. La Corte ha trattato già a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione, vedere §§ 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-48.
21. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né di argomento potendo condurre ad una conclusione differente nel caso presente; constata che i richiedenti hanno dovuto aspettare circa otto anni e sei mesi a contare del primo tentativo di sfratto dell'ufficiale giudiziario di giustizia di potere ricuperare il loro appartamento.
22. Di conseguenza, in questa causa, c'è stata violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno materiale
24. I richiedenti richiedono in primo luogo il risarcimento del danno materiale subito e lo valutano nel seguente modo: 39 815 500 di lire italiane (ITL) [20 562,99 euro (EUR)] corrispondente alla differenza tra l’ affitto che percepivano e quello che hanno potuto percepire per il periodo che va del 30 giugno 1987 corrispondente alla fine del contratto di locazione dell'appartamento dei richiedenti, al 31 agosto 1996, data effettiva della liberazione di suddetto appartamento; 3 500 000 ITL [1 807,60 EUR] per gli oneri del procedimento di esecuzione.
25. Il Governo contesta i criteri utilizzati per il calcolo dell'importo del danno in termini di mancanza a guadagnare e considera comunque che l'importo richiesto è eccessivo.
In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che gli oneri del procedimento sul merito non sono in relazione con le violazioni addotte e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei richiedenti.
26. In quanto alla mancanza a guadagnare in termini di affitti, la Corte considera che c'è luogo di assegnare un risarcimento a questo titolo. Considerando il modo di calcolo dei richiedenti per la valutazione del danno e basandosi sulla base degli elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equità, ad ogni richiedente, la somma di 6 000 EUR a questo titolo.
In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono essere rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, § 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati: decide di conseguenza di accordare ad ogni richiedente la somma di 500 EUR.
B. Danno morale
27. I richiedenti chiedono la somma di 30 000 000 ITL [15 493,70 EUR] a titolo di danno giuridico.
28. Il Governo considera che comunque l'importo richiesto è eccessivo.
29. La Corte stima che i richiedenti hanno subito un torto giuridico certo; decide di conseguenza, di assegnare la somma chiesta e di accordare ad ogni richiedente intimala di 7 746,85 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
30. I richiedenti chiedono anche 9 407 908 ITL [4 858,78 EUR] per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR (1 000 EUR) ad ogni richiedente, e l'accorda ai richiedenti.
D. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 6 500 EUR (seimila cinque cento euro) per danno materiale,;
ii. 7 746,85 EUR (settemila sette cento quarantasei euro ed ottantacinque centesimi) per danno morale,;
iii. 1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 aprile 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente