A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE MOREA c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: Nessun articolo disponibile
Numero: 69269/01/2008
Stato: Italia
Data: 29/04/2008
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOREA c. ITALIE
(Requête no 69269/01)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et radiation)
STRASBOURG
29 avril 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Morea c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jo�ienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69269/01) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, MM M et C. M et Mme P. M (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 25 janvier 2007 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l'article 1 du Protocole no 1 (Morea c. Italie, no 69269/01, 25 janvier 2007).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable au titre de préjudice matériel.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 47 et point 3 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur la question de la satisfaction équitable en vertu de l'article 41.
6. Le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN DROIT
7. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:
« Le gouvernement italien s'engage à verser à M, P et C. M la somme de 250 000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
8. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Nous soussignés, M, P. et C. M, notons que le gouvernement italien est prêt à nous verser la somme de 250 000 EUR proposée par le Gouvernement en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute charge fiscale et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Prend acte des déclarations du Gouvernement et de la partie requérante ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Antonella Mularoni
Greffière Présidente

Testo Tradotto

SECONDA SEZIONE
CAUSA MOREA C. ITALIA
( Richiesta no 69269/01)
SENTENZA
( Soddisfazione equa e radiazione)
STRASBURGO
29 aprile 2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Morea c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Antonella Mularoni, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 aprile 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 69269/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, i Sigg M e C. M e la Sig.ra P. M ("i richiedenti"), hanno investito la Corte l’ 11 maggio 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Con una sentenza del 25 gennaio 2007 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che la privazione dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità ed aveva infranto l'articolo 1 del Protocollo no 1 (Morea c. Italia, no 69269/01, 25 gennaio 2007).
3. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa a titolo di danno materiale.
4. No essendo matura la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 47 e punto 3 del dispositivo).
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni sulla questione della soddisfazione equa in virtù dell'articolo 41.
6. Il Governo ed i richiedenti hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN DIRITTO
7. La Corte ha ricevuto del Governo la seguente dichiarazione:
"Il governo italiano si impegna a versare a M, P e C. M la somma di 250 000 euro in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la suddetta richiesta pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Questa somma che coprirà ogni danno morale così come gli oneri e spese, sarà esente da ogni tassa eventualmente applicabile. Sarà pagata nei tre mesi seguenti la data della notificazione della decisione della Corte resa conformemente all'articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. A difetto di ordinamento in suddetto termine, il Governo si impegna a versare, a contare dalla scadenza di questo e fino all'ordinamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa. "
8. La Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dai richiedenti,:
"Noi sottoscritti, M, P. e C. M, notiamo che il governo italiano è pronto a versarci la somma di 250 000 EUR proposta dal Governo in vista di un ordinamento amichevole della causa avente per origine la suddetta richiesta pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Questa somma che coprirà ogni danno materiale e morale così come gli oneri e spese, sarà esente da ogni carico fiscale e sarà pagata nei tre mesi seguente la data della notificazione della decisione della Corte resa conformemente all'articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. A contare dalla scadenza di suddetto termine e fino all'ordinamento effettivo della somma in questione, sarà pagato un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale.
Accettiamo questa proposta e rinunciamo peraltro ad ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiariamo la causa definitivamente regolata. "
9. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti. Stima che questo si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli e non vede peraltro nessuno motivo di ordine pubblico che giustifichi di proseguire l'esame della richiesta (articolo 37 § 1 in fine della Convenzione). Perciò, conviene mettere fine all'applicazione dell'articolo 29 § 3 della Convenzione e di cancellare la causa dal ruolo.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Prende atto delle dichiarazioni del Governo e della parte richiedente;
2. Decide di cancellare la causa dal ruolo.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 29 aprile 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Antonella Mularoni
Cancelliera Presidentessa

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta...

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

A.N.P.T.ES.
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 21/04/2025