Conclusione Eccezione preliminare unita al merito (non-esaurimento); Eccezione preliminare unita al merito (ratione materiae); Eccezione preliminare respinta (non-esaurimento); Eccezione preliminare respinta (ratione materiae); Non-violazione dell'art. 13 (accesso); Non-violazione dell'art. 6-1 (accesso); Violazione dell'art. 6-1 (durata); Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 14+P1-1; Danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno giuridico - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Conventi
Nella causa Matos e Silva, Lda, ed altri c. Portogallo (1),
La Corte europea ́dei Diritti dell'uomo, costituita,
conformemente ̀all'articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia,
dei Diritti dell'uomo e delle Libertà ́fondamentali ("la Convenzione")
ed alle clausole pertinenti del suo ordinamento ̀A (2), in una camera
composta ́dai giudici di cui segue il nome:
SIGG.. R. Ryssdal, presidente,́
F. Golcuklü,
C. Russo,
J. Di Meyer,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
M.A. Lopes Rocha,
B. Repik,
P. Kuris,
così・come dai Sigg.. H. Petzold, cancelliere, ed Allegati Mahoney, cancelliere,
collaboratore,
Dopo avere ̀deliberato ́in camera del consiglio il 29 marzo e
27 agosto ̂1996,
Rende la sentenza ̂che ha, adotta ́ha ̀questa ultima data:
_______________
Note del cancelliere
1. La causa porta il n° 44/1995/550/636. Le prime due cifre
ne indicano il posto nell'anno ́di introduzione, le due ultime il
posto sull'elenco delle immissione nel processo della Corte dall'origine e su
quella delle richieste ̂iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
2. L'ordinamento ̀A applicato ha tutte le cause deferite ́alla Corte
prima dell'entrata in vigore ́del Protocollo n° 9 (P9) (1 ottobre 1994) e,
da questa, alle sole cause concernenti gli Stati non legati da
suddetto Protocollo (P9). Corrisponde all'ordinamento ̀entrato in vigore ́il
1 gennaio 1983 ed emendato ́ da allora a parecchie ̀riprese.
_______________
PROCEDIMENTO
1. La causa è ́stata deferita alla Corte dalla Commissione europea
dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") poi dal governo del
Repubblica ́portoghese ("il Governo"), il 20 maggio e
4 luglio 1995, nel termine ́di tre mesi che aprono gli articoli 32
paragrafo 1 e 47 della Convenzione (art. 32-1, art. 47). Alla sua origine si
trova una richiesta (̂n° 15777/89) diretta ́contro il Portogallo e in cui
due società ́a responsabilità ́limitata del diritto portoghese,
M. e S., L., e T. d. S. G., L., così come
una cittadina portoghese, la Sig.ra M. S. M. P. V.,
avevano investito la Commissione il 16 novembre 1989 in virtù
dell'articolo 25 della Convenzione (art. 25).
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48
(art. 44, art. 48) cośì come alla dichiarazione ́portoghese che riconosce
la giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46) la
richiesta ̂del Governo all'articolo 48 (art. 48). Hanno per oggetto
di ottenere una decisione sul punto di ́sapere se i fatti della causa
rivelano ̀una trasgressione dello stato convenuto ́alle esigenze degli
articoli 6 della Convenzione (art. 6) e 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
2. In risposta ́all'invito contemplato ́al'articolo 33 paragrafo 3 d,
dell’ordinamento ̀A, i richiedenti ́hanno manifestato il desiderio di partecipare al
procedimento ́e hanno designato i loro consiglieri (articolo 30).
3. La camera da ̀costituire comprendeva di pieno dritto
IL SIG. M.A. Lopes Rocha, giudice eletto ́di nazionalità portoghese ,articolo 43 della
Convenzione, (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente ́della Corte
( articolo 21 paragrafo 4 b, dell'ordinamento ̀A). Questo ha estratto l’8 giugno 1995,́
a sorte il nome degli altri sette membri, ossia i Sigg.. F. Golcuklü,
C. Russo, J. Di Meyer, S.K. Martens, A.N. Loizou, B. Repik e P. Kuris,
in presenza ́del cancelliere, (articoli 43 in fine della Convenzione e
21 paragrafo 5 dell'ordinamento ̀A, (art. 43).
4. Nella sua qualità ́di presidente della camera (articolo 21 paragrafo 6 del
ordinamento ̀A) il Sig. Ryssdal ha consultató, tramite l'intermediario del cancelliere,
l'agente del Governo, i consiglieri dei richiedenti ́ed il delegato della
Commissione a proposito dell'organizzazione del procedimentó
( articoli 37 paragrafo 1 e 38). Conformemente ̀all'ordinanza resa in
conseguenzá, il cancelliere ha ricevuto ̧l'esposto ́del Governo il
20 dicembre ́1995 e quello dei richiedenti il 3 gennaio 1996. Il
21 febbraió, il segretario della Commissione l’ha informato che il delegató́́
si sarebbe espresso all'udienza.
Il 14 marzo 1996, i richiedenti hanno ́depositato dei documenti.
5. Il 23 febbraio ́1996, la Commissione aveva prodotto i documenti ̀del
procedimento ́seguito dinnanzi a lei; il cancelliere l'aveva invitato su
istruzione del presidente.́
6. Cośì come aveva deciso ́quest’ ultimo, i dibattimenti si sono
Svolti in pubblico ́il 25 marzo 1996, al Palazzo dei Diritti dell'uomo a
Strasburgo. La Corte aveva tenuto prima una riunione ́preparatoria.́
Sono comparsi:
- per il Governo
SIGG.. A. Henriques Gaspar, procuratore generale,́́
collaboratore della Repubblica, ́agente,
J.P. Ferreira Ramos di Sousa, assessore,
giuridico allo studio del primo ministro,
La Sig.ra L.M. Branco Santos Mota Delgado, collaboratore,
allo studio del ministro dell'ambiente,
Il Sig. N. Cara di Anjo Lecoq, direttivo del parco naturale,
del Ria Formosa, consiglieri,;
- per la Commissione
IL SIG. J. - C. Soyer, delegato,;́
- per i richiedentí
Io F. d. Q., professore alla facoltà́
di diritto di Lisbona ed avvocato,
SIGG.. R. D., professore alla facoltà́
di diritto di Bonn, consigliere,
P. B. H., incaricato di corso alla
facoltà ́di diritto di Lisbona,
S. C. P., professore di pianificazione ́del
territorio all'università ́tecnica di Lisbona,
N.J. C., economista, ́consigliere.
La Corte ha sentito nelle loro dichiarazioni il ́Sig. Soyer,
il Sig. di Q., il Sig. Dolzer ed il Sig. Henriques Gaspar.
7. I richiedenti ́ed il Governo hanno prodotto diversi documentì
all'epoca dell'udienza. Il 23 aprile 1996, i primi hanno ̀presentato ́delle
osservazioni su quelle depositate ́dalsecondo che ha fatto pervenire
dei commenti il 15 maggio 1996.
8. I richiedenti ́hanno comunicato il 15 luglio 1996, un rapporto
di valutazione ́del "Herdade do Ludo" stabilito dalla direzione generalé́
del patrimonio dello stato.
IN FATTO
I. Le circostanze private ̀della causa
9. Il primo ̀richiedente, il ́Sig. e S., Lda. ("la società́́
Il Sig. e S."), è una società ́ha ̀responsabilità ́limitata, iscritta al
registro del commercio di Loule (́Portogallo); lei sola ・parte dei
procedimenti ́interni (paragrafi 13-45 sotto). Il secondo ̀e il
terzo ̀richiedente, la Sig.ra M. S. M. P. V. ed la
società ́T. d. S. G., Lda, sono i soli soci e
proprietari ́della prima.̀ La seconda ̀gestisce le due società.́́
A. La genesi ̀della causa
10. La società M. e S. sfrutta dei terreni, situati nel
comune di Loule.́ Coltiva il suolo, raccoglie ́del sale, alleva
dei pesci.
11. Una parte di questi terreni gli appartiene in proprio perché lei
li ha acquistati ́in diverse occasioni.
Quanto all'altra parte, una concessione di sfruttamento era statá́
accordata ́a ̀B. d. C. con un decreto ́reale del
21 luglio 1884 di cui l'articolo 2 contemplava ́che i terreni ai quali
la concessione si riferiva potevano essere ̂espropriati ́senza dritto i
all’indennizzo per i concessionari. Nel 1886,
B. D. C. ha trasferito la concessione alla
C. E. D. T. S.. A.. Allo
scioglimento di questa ultimà, certi dei suoi anziani soci
acquistarono la concessione. Costituirono ̀la società M.. e S.
il cui scopo sociale era ́in particolare di acquisire e di sfruttare una parte
di terreni delle saline oggetto della concessione. Il 12 agosto ̂1899, suddetta
società ́conclude dinnanzi al notaio un contratto di acquisto-vendita che riguardava
suddetti terreni. Il 16 settembre, fece iscrivere questo trasferimento al
registro fondiario di Loule ́nei seguenti termini: "1899 -
16 settembre È iscritta in favore della società M. e S.
(...) la trasmissione della tenuta utile della terza ̀gleba dell’
appezzamento [prazo] del Ludo allo stesso modo che i terreni denominati
Ludo e Marchil per averli acquistatí per un prezzo totale
di 79 500 $000 reis [sic] (...) Da questa data, per ciò che riguarda,
questi terreni, la società・M. e S. agisce uti dominus, pagando le
imposte ̂e tasse previste ́dalla legge portoghese sulla proprietà.́́
12. Il 2 maggio 1978, col decreto ́n° 45/78, il governo crẹa una
riserva ́di protezione degli animali, Riserṿ da Ria Formosa Natural, sul
territorio del litorale dell'Algarve (comuni di Loule, Olhao ̃e
Faro) ivi compreso sui terreni della società M.. e S. denominati
"Herdade do Muro do Ludo" o "Quinta do Ludo" o ancora
"Herdade do Ludo." In questa prospettiva, adotta diverse misure,
di cui cinque combattute dai richiedenti.́
B. I cinque atti controversi ed i procedimenti ́ivi afferentí
1. Il decreto-legge ́n° 121/83 del 1 marzo 1983
13. Con un decreto-legge ́n° 121/83 del 1 marzo 1983, il governo,
dichiara ́di utilità pubblica la metà dei terreni della società́́
M. e S., dichiarazione ́preliminare alla loro espropriazione in vista di
costruirvi una stazione di acquacoltura.
14. Il 18 aprile 1983, la società M. e S. attaccò questa
decisione ́dinnanzi alla sezione del contenzioso amministrativo della Corte
suprema ̂amministrativa. Il ricorso, interposto ́dinnanzi alla presidenza del,
consiglio dei ministri ́ conformemente ̀all'articolo 2 del decreto-leggé
n° 256-A/77, applicabile all'epoca ́(paragrafo 49 sotto) fu
trasmesso a ̀suddetta giurisdizione il 9 maggio.
15. Il 17 aprile 1985, dopo ̀un scambio ́di memorie, la società,́́
M. e S., basandosi sull'articolo 9 paragrafo 2 del codice delle
espropriazioni (paragrafo 47 sotto) chiese l'estinzione di
l'istanza, questa avendo perso il suo oggetto in ragione della caducità della
dichiarazione ́di utilità pubblica contenuta nel decreto-leggé
n° 121/83.
Reiterò questa richiesta ̂il 21 maggio 1986, 20 luglio 1987 e
19 aprile 1988.
16. Il 6 maggio 1988, la Corte suprema ̂amministrativa decise ́di non
pronunciarsi sulla domanda della caducità ́senza conoscere ̂il contenuto
del ricorso, interposto ́dalla società M. e S. nel frattempo contro
il decreto-legge ́n° 173/84 e il cui esame era pendente dinnanzi alla
presidenza ́del consiglio dei ministri (paragrafo 32 sotto).
Percịò ́la Corte suprema ̂amministrativa preg̣a il
primo ministro di farle giungere la richiesta introduttiva
( peticao ̧do recurso). I suoi richiami dell’ 11 maggio 1988, 23 settembre 1988,
e 13 dicembre ́1988 restarono ̀senza seguito.
17. Il 16 maggio 1989, il ministero ̀pubblico sollecitò la sospensione i
dell'istanza finché si fosse deliberato sul ricorso in annullamento
contro il decreto-legge ́n° 173/84. La società M. e S. si oppose
e reiterò la ́sua domanda di estinzione dell'istanza.
18. Con una sentenza ̂del 28 settembre 1989, la Corte suprema,̂
amministrativa decise ́di sospendere l'istanza e respinse la domanda della
società.́́ Stimava che l'articolo 9 paragrafo 2 del codice delle
espropriazioni non si applicava nello specifico, poiché il
decreto-legge ́n° 173/84 aveva sospeso l'effetto della dichiarazione di utilità́
pubblica del decreto-legge ́n° 121/83. Ora la caducità non può colpire
un atto che non esiste nell'ordine giuridico. Peraltro, c’era luogo di aspettarsi
la conclusione del ricorso contro il decreto-legge ́n° 173/84.
Del resto, la dichiarazione di utilità pubblica
contenuta nel decreto-legge ́n° 121/83 potrebbe riprendere i suoi effetti in
caso di annullamento della decreto-legge ́n° 173/84.
19. L’8 febbraio ́1990, la società M. e S. interpose un appello
di questa decisione ́dinnanzi alla corte plenaria ̀della sezione del contenzioso
amministrativo della Corte suprema ̂amministrativa. Questa ultima ̀lo
respinse con una sentenza ̂del 17 ottobre 1992. Basandosi sull'esistenza
di sentenze ̂contraddittorie che ricadono sulla stessa domanda di diritto, la
società ́attaccò questa decisione il 1 aprile 1993. Il giudice-delatore
dichiarò ́l'appello inammissibile il 23 aprile 1993. La società fece, senza
successò, un reclamo ́contro questa decisione.́
20. Il procedimento ́rimane pendente.
2. L'ordinanza del 4 agosto ̂1983
21. Con un'ordinanza congiunta del primo ministro e dei
ministri delle Finanze e dell'ambiente (Qualidade de Vida)・ del
4 agosto ̂1983, il governo dichiarò di utilità pubblica l'altra metà́
dei terreni in vista della loro espropriazione per creare ́una riservá
integrale ́destinata alla protezione degli uccelli migratori e di altri
specie importanti. L'ordinanza autorizzava "la presa di possesso
immediata dei terreni da parte dello stato.
22. Il 15 novembre 1983, la società M. e S. formò un ricorso
contenzioso contro questa ordinanza. La Corte suprema amministrativa
protocolla il ricorso il 20 dicembre, dopo la ̀sua trasmissione il
15 dicembre 1983 da parte della presidenza del consiglio dei ministri
(paragrafo 49 sotto).
23. Il 9 ottobre 1985, la società M e S. presentò una
domanda di estinzione dell'istanza identica a ̀quella formulata nel
procedimento ́precedente (paragrafo 15 sopra). Rinnovò la sua
richiesta ̂il 7 luglio 1986 e 15 giugno 1989, ma in vano.
24. La Corte suprema ̂amministrativa non stimò anche ́ di potere
pronunciarsi sul ricorso senza conoscere ̂il contenuto di quello
interposto nel frattempo
́contro il decreto-legge n° 173/84 (paragrafi 16 sopra e 32 sotto),
e pendente dinnanzi alla presidenza ́del consiglio
dei ministri.
Per ricevere la richiesta introduttiva di suddetta istanza,
la Corte suprema amministrativa indirizzò al primo ministro, tra il
23 aprile 1987 ed il 26 gennaio 1989, otto ingiunzioni, restate senza
seguito.
Il 18 maggio 1989, il primo ministro rispose a uno una nuova
ingiunzione formulata ́il 24 aprile 1989. Informava la Corte supremâ
amministrativa che l'originale della richiesta introduttiva del ricorso
era sparita e che disponeva solamente di una copia. Non univa
nessuno documento ̀alla sua corrispondenza.
25. Il 10 luglio 1989, la società M. e S. fornisce lei stessa
una copia di suddetta richiesta alla Corte suprema amministrativa.
26. Il 3 dicembre ́1989, il pubblico ministero pregò la Corte suprema
amministrativa di sospendere l'istanza per la stessa ragione di quella
indicata in occasione del ricorso precedente (paragrafo 17 sopra).
27. Il 3 aprile 1990, la Corte suprema rese una sentenza che pronunciava la
sospensione dell'istanza, per motivi identici a quelli menzionati
nella sua sentenza del 28 settembre 1989 (paragrafo 18 sopra).
Il 24 aprile 1990, la società il M. e S. interpose un appello
a questa decisione dinnanzi alla corte plenaria della sezione del contenzioso
amministrativo della Corte suprema amministrativa che lo respinse il
17 giugno 1993.
28. Il procedimento è sempre pendente.
3. Il decreto-legge n° 173/84 del 24 maggio 1984
29. Con il decreto-legge n° 173/84 del 24 maggio 1984, "in vista della
realizzazione di un lavoro di utilità pubblica, più particolarmente ̀della
creazione di una riserva integrale ", il governo "revocò
la concessione di sfruttamento di tutti i terreni menzionati
all'articolo 1 [del decreto del 21 luglio 1884] ". Questa revoca
"[doveva] operarsi per il fatto che suddetto testo [ammetteva]
l'espropriazione" (paragrafo 11 sopra). Ai termini degli
articoli 3 e 4 del decreto-legge ́n° 173/84, lo stato entrava immediatamenté
in possesso dei terreni, senza nessuna formalità ́né indennizzo,
salvo quello dovuto a titolo dei miglioramenti, ́necessari ed utili,
portati ́alla proprietà.́́
30. Il 25 giugno 1984, la società M. e S. investe il consiglio dei
ministri di un ricorso gratuito del quale si ignora la conclusione.
31. Parallelamente indirizzò una domanda di sospensione degli
effetti (eficacia) di questo atto alla sezione del contenzioso amministrativo
della Corte suprema amministrativa. Con una sentenza del 18 luglio 1985,
confermata dalla corte plenaria, ̀la Corte suprema ̂amministrativa,
riceve la domanda e decise di sospendere gli effetti dell'atto
attaccato ́fino alla decisione ́sul merito.
32. Infine, il 9 luglio 1984, la società M. e S. formò un
ricorso in annullamento dell'atto dinnanzi alla stessa giurisdizione, e tale
ricorso fu presentato ́alla presidenza ́del consiglio dei ministri
(paragrafo 49 sotto).
Faceva valere in particolare:
a) che non vi era ancora stato nessuno indennizzo a titolo delle
due precedenti espropriazioni;́
b) che i motivi indicati dal governo per giustificare
le espropriazioni erano ́ogni volta differenti e contraddittori,
una riserva ́di uccelli ed una stazione di acquacolture che non sono
compatibili, e il decreto-legge ́n° 173/84 pretendeva installare sui
terreni una riserva ́integrale;
c) che l'atto di espropriazione era ́discriminatorio poiché
riguardava quasi esclusivamente i terreni della società́́
M. e S. e non altri terreni che appartengono ad altre persone
o società́, situati nella stessa zona e che possiedono le stesse condizioni
e caratteristiche.́
33. La presidenza ́del consiglio dei ministri decise di mandare la
pratica al ministero ̀dell'ambiente. Il nuovo ministro decisé
con un'ordinanza del 9 agosto ̂1984 (paragrafo 53 sotto) di
costituire una commissione incaricata ́di formulare, entro
trentasette giorni, una proposta che tendeva in particolare ̀alla revocá
del decreto-legge ́n° 173/84.
34. Tuttavia, nell'ottobre 1985, un nuovo governo fu
Costituito ed il progetto di revoca non arrivò.
35. Alla vista della lettera del primo ministro del 18 maggio 1989
(paragrafo 24 sopra) e a seguito della comunicazione di una copia
della richiesta da parte della società M. e S. (paragrafo 25 sopra)
questa ultima, in applicazione degli articoli 1074 e seguenti del codice
civile, chiese la ricostituzione (riforma) della pratica amministrativa.
In una decisione ́interlocutoria del 18 ottobre 1990, il giudice-delatore,
dichiarò ́che la copia della richiesta ̂introduttiva era ́stata comunicatá
dal governo. Su domanda in rettifica della società, ́
ammette, in una decisione ́del 31 ottobre 1991, che questa comunicazione
era ́stata fatta da questa. La ricostituzione non ebbe tuttavia
luogo.
36. Il 17 febbraio ́1992, la società M. e S. presentò una
domanda di estinzione dell'istanza per gli stessi motivi di quelli che
erano stati ́invocati nel procedimento concernente il decreto-leggé
n° 121/83 (paragrafo 15 sopra).
37. Il 17 settembre 1992, la Corte suprema ̂amministrativa decisé
che c'era luogo di aspettare l'invio della pratica amministrativa
(processo gracioso). A questo scopo, il 26 gennaio e 23 aprile 1993,
ingiunse al governo di indirizzarle suddetta pratica.
Il governo lo fece il 25 ottobre 1993, ma la richiesta
introduttiva non figurava nella pratica in questione.
38. All'inizio dell'anno ́1994, la società M. e S. depositò uno
memoria ́ed un parere. L’ 8 marzo 1995, il ministero ̀pubblico presentò le sue
requisizioni ́finali che proponevano l'annullamento dell'atto attaccato. In
un'ordinanza del 26 aprile 1995, il giudice-delatore considerò che
tutte le domande sollevate ́nel ricorso dipendevanó
essenzialmente da quella di sapere se la società ́fosse proprietaria dei
terreni. In queste condizioni, la Corte suprema amministrativa doveva
sospendere dal deliberare fino a ciò che il tribunale civile competente troncasse
nel corso di un procedimento ́relativo alla domanda del diritto di proprietà.́́
Di conseguenzá, in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n° 129/84
Che portava statuto delle giurisdizioni amministrative e fiscali
(paragrafo 51 sotto) sospese l'istanza.
Su appello della società́, la prima ̀sezione della Corte supremâ
amministrativa annullò il 19 dicembre ́1995, l'ordinanza al motivo che
il giudice-delatore non era ́competente per prenderla. Esaminando
lei stessa la domanda, sospese l'istanza per permettere alla
società ́di investire la giurisdizione civile, essendo stabilito che in caso
di inerzia delle parti per più di tre mesi, la domanda dovrebbe
essere ̂decisa ́sulla base degli elementi che figurano nella pratica
(paragrafo 50 sotto).
La società ́attaccò questa decisione dinnanzi alla corte plenarià,
che, alla data di adozione della sentenzâ, non aveva ancora deliberato.
4. Il decreto-legge ́n° 373/87 del 9 dicembre 1987
39. Con un decreto-legge ́n° 373/87 del 9 dicembre 1987, il governo,
decidette ́della creazione sul litorale dell'Algarve del parco naturale di
il Ria Formosa e dell'adozione di una serie ́di regole che ̀tendevano alla
protezione dell'ecosistema ̀della zona. Coś sono stati ́in particolare
contemplaté, oltre l'interdizione a costruire, l'interdizione a modificare
l'uso reale del suolo, di introdurre, senza autorizzazione, nuove
attività ́agricole e relative alla piscicoltura.
40. L’8 febbraio ́1988, la società M. e S. formò un ricorso
contro questo decreto ́dinnanzi alla sezione del contenzioso amministrativo del
Corte suprema ̂amministrativa. Adduceva ́che rispetto alle
limitazioni che colpiscono i terreni vicini, il decreto ́contemplava uno
statuto più restrittivo quanto all'esercizio del suo diritto di proprietà ́su
i suoi terreni. Aggiungeva che l'atto incriminato si ́analizzava in una
espropriazione tenuto conto della quantità ́di restrizioni imposte.́
41. Il 18 aprile 1994, la Corte suprema ̂amministrativa decise ́di
sospendere dal deliberare nell'attesa della decisione ́sul merito che riguarda
il ricorso in annullamento del decreto-legge ́n° 173/84. Il procedimento rimane
dunque pendente.
5. Il decreto ́regolamentare n° 2/91 del 24 gennaio 1991
42. Col decreto "́regolamentare" n° 2/91 del 24 gennaio 1991, il,
governo approvò un "Piano ordinatore e regolamentare ́del parco
naturale del Ria Formosa" (Plano di ordenamento e Regulamento do
Parque natural da Ria Formosa).
43. Il 23 marzo 1991, adducendo ́la violazione dei principi di uguaglianza,́́
e di proporzionalità́, la società M e S. attaccò questo decretó
dinnanzi alla sezione del contenzioso amministrativo della Corte supremâ
amministrativa. Considerava ́che suddetto decreto costituiva uno
nuovo atto di espropriazione.
44. Dopo ̀un scambio ́di memorie, la Corte suprema ̂amministrativa,
domandò il 7 aprile 1992 delle informazione sullo svolgimento ́del
procedimento ́concernente il decreto-legge n° 173/84.
45. Il 9 giugno 1993, sospese il procedimento ́per i suddetti motivi.
.́
II. Il diritto interno pertinente
A. La Costituzione
46. L'articolo 62 della Costituzione dispone:
"1. Il diritto alla proprietà ́privata, così come la
trasmissione di beni tra vivi o tramite successione, è
garantito a ciascuno, conformemente alla Costituzione.
2. La requisizione ́e l'espropriazione a causa di utilità́
pubblica non ̂possono essere effettuate ́che nella cornice della
legge e mediante il versamento di una giusta indennità."́
B. Il codice delle espropriazioni
47. Il codice delle espropriazioni del 1976, come si applicava
all'epoca ́dei fatti, conteneva le seguente disposizioni:
Articolo 1 paragrafo 1
"I beni immobili ed i diritti ivi afferenti possono ́essere
espropriati a causa di ́utilità pubblica che rientra nelle
attribuzioni dell'entità ́espropriata, mediante il versamento,
di una giusta indennità."́
Articolo 9 paragrafo 2
"L'atto di dichiarazione ́di utilità pubblica diventa nullo se
i beni non ́sono stati acquisiti entro due anni o se
la costituzione di una commissione di arbitraggio non ha avuto luogo
in questo stesso ̂termine."́
Articolo 27 paragrafo 1
"L'espropriazione a causa di utilità ́pubblica di un bene o
diritto conferisce ̀all’espropriato il diritto di ricevere una giusta
indennità."́
48. Gli articoli 1 e 22 paragrafo 1 del codice delle espropriazioni del 1991,
oramai ́applicabile, sono così formulati:
Articolo 1
"I beni immobili ed i diritti ivi afferenti possono ́esserê
espropriati a causa di ́utilità pubblica che rientra nelle
attribuzioni dell'entità ́espropriata, mediante il versamento,
immediato ́di una giusta indennità."
Articolo 22 paragrafo 1
"L'espropriazione a causa di utilità ́pubblica di un bene o
diritto qualsiasi apre all’espropriato il diritto al versamento
immediato ́di una giusta indennità."
C. I decreti-legge ́relativi al procedimento ́delle giurisdizioni
amministrative
49. L'articolo 2 del decreto-legge ́n° 256-A/77 del 17 giugno 1977
contemplava:́
"1. Gli atti amministrativi definitivi ́ed esecutivi sono
suscettibili di essere ̂attacchi per mezzo di ́un ricorso
contenzioso che deve ̂essere interposto ́mediante atto indirizzatto
al tribunale competente ́e presentato dinnanzi all'autorità́
responsabile dell'atto in causa.
2. L'autorità ́amministrativa può entro trenta
giorni, abrogare o confermare, in tutto o in parte, l'atto oggetto
del ricorso.
3. Durante lo stesso ̂termine, ́l'autorità amministrativa,
trasmetterà, ad ogni modó, al tribunale rispettivo la
pratica amministrativa contenente i documenti pertinenti.
4. A difetto ́di produzione, il richiedente potrà chiedere al
tribunale di impadronirsi della pratica e dei documenti
concernenti, affinché il procedimento possa ́seguire il suo corso.
5. (...)
50. Questa disposizione è ́stata modificata dal decreto-legge n° 267/85
del 16 luglio 1985 del quale vi è luogo di citare i seguenti articoli:
Articolo 7
"L'inerzia degli interessati ́, per più di tre,
mesi, relativa all'introduzione o al buon proseguimento del procedimentó
concernente una domanda pregiudiziale ́implica il perseguimento
del procedimentó, essendo decisa la domanda pregiudiziale sulla
base degli elementi ́di prova ammissibili in suddetto procedimentó
e avendola decisione ́ unicamente degli effetti limitati al
procedimento ́in causa."
Articolo 11
"1. A difetto ́di comunicazione, senza giustificazione valida,
dei documenti ̀pertinenti per la conclusione del procedimento, ́il,
tribunale può ordinare ogni misura adeguatá, in particolare quella
contemplata ́all'articolo 4 del decreto-legge ́n° 227/77 del 31 maggio, e
indirizzerà un'ingiunzione all'autorità ́amministrativa
inadempienté, ai termini dell'articolo 84.
2. Se un tale difetto ́di comunicazione si reiterà, il
tribunale valuterà ́liberamente questa condotta ai fini di
prova."
Articolo 84
"1. Nella sua decisioné, il giudice fissa il termine di esecuzione
dell'ingiunzione.
2. Il rifiuto di ottemperare ́all'ingiunzione implica la
Responsabilità civile, disciplinare e penale, conformementé
all'articolo 11 del decreto-legge ́n° 256-A/77 del 17 giugno."
D. Le altre disposizioni pertinenti
1. Il decreto-legge ́n° 129/84 del 27 aprile 1984
51. L'articolo 4 paragrafo 2 del decreto-legge ́n° 129/84 del 27 aprile 1984
Che porta statuto delle giurisdizioni amministrative e fiscali è
Formulato così:
"Quando la cognizione dell'oggetto dell'azione o del
ricorso dipende ́dalla decisione su una domanda che dipende dalla
competenza ́di altri tribunali, il giudice può astenersi dal
deliberare fino a che il tribunale competente si ́pronuncia; la
legge del procedimento ́fissa gli effetti dell'inerzia degli interessatí́
per ciò che riguarda l'introduzione e lo svolgimento ́del
procedimento ́concernente la domanda pregiudiziale."
2. Il decreto-legge ́n° 227/77 del 31 maggio 1977
52. L'articolo 4 del decreto-legge ́n° 227/77 del 31 maggio 1977 contempla:
"1. A difetto ́di comunicazione, alla scadenza di un termine ́di
trenta giorni, senza giustificazione, della pratica amministrativa,
[processo gracioso] o di altri documenti ̀richiesti dal
tribunale ai fini dell'istruzione del procedimentó
contenzioso, il giudice-delatore trasmette la pratica al
ministero ̀pubblico affinché questo ultimo possa presentare ́le sue
requisizioni ́nel termine di trenta giorni, sotto pena della
sanzione prevista ́al seguente paragrafo.
2. Quando un termine ́di trenta giorni è trascorso a contare
dal parere del ministero ̀pubblico, come è contemplato ́al primo
paragrafo, e i documenti ̀richiesti non sono statí́
prodotti, senza scusa ragionevole, il procedimento ́riprende il suo
corso ed il giudice valuterà ́liberamente la condotta di
dell'autorità ́messa in causa."
3. L'ordinanza n° 77/84 del ministero ̀dell'ambiente del
9 agosto ̂1984
53. L'ordinanza n° 77/84 del ministero ̀dell'ambiente del
9 agosto ̂1984 è formulato così:
"1. Prendendo nota del decreto-legge ́n° 173/84, del 24 maggio il cui
tenore ricade sulla totalità ́dei terreni che sono stati
oggetto di una concessione reale tramite decreto ́del Governo
n° 165, del 21 luglio 1884, senza nessuna limitazione o
discriminazione a loro riguardo;́
2. Constatando che molti di questi terreni che rappresentanó
parecchie migliaia di ettari sono oggi delle proprietà́́
private ́che non hanno niente a che ̀vedere con gli scopi ecologici ́e di
preservazione ́delle ricchezze naturali che si pretendé
raggiungere mediante la revoca ́della concessione, provocando,̂
un'immensa cascata di eventuali ́conflitti giuridici e
di indennità ́da pagare da parte dello stato;
3. Constatando che la disposizione legale si ́riferiscé̀
́ espressamente ̀al "Herdade do Ludo" o, in altri termini,
"Herdade do Muro do Ludo" che costituisce solamente una piccola
partire di ciò che fu oggetto della concessione reale del 1884;
4. Constatando, anche ́che anche ̂
L’ "Herdade do Muro do Ludo" presenta solo parzialmente uno
interesse ̂privato dal punto di vista della protezione di
della fauna avicola;
5. Viene istituita una commissione incaricata di formulare
una proposta che mira alla:
- Revoca ́del decreto-legge n° 173/84 e di ogni altra
legislazione in materia;̀
- Presentazione ́di una proposta di un nuovo decreto-leggé
destino ́a ̀trasferire ́nel pubblico demanio tutti i
terreni che, integrati ́nella denominatá́
"Herdade do Ludo" o all'infuori di questa, rivestono
dell'interesse ̂per la riserva ́della fauna avicola che si
pretende ́proteggere;
- Proposta di indennizzi, o di un modo giusto di
procedere ́al calcolo di questi indennizzi, in ragione,
dei miglioramenti ́[benfeitorias] apportatie ai
terreni oramai ́trasferiti allo stato;
- Proposta che tende alla legalizzazione ́definitiva dei
terreni che si trovano sotto il dominio privato
[dominio particular], che non presentano interesse ̂per
la riserva ́e che sono stati oggetto della concessione
reale del 1884.
6. La commissione così chiamata ́ha fino al 15 settembre 1984
per liberarsi del compito che le è stato assegnato; peṛ,
la proposta di revoca ́del decreto-legge n° 173/84, debitamentê
motivatá, sarà sottoposta al ministro dell'ambiente prima del
21 agostô, in modo ̧potrà essere iscritta nel prossimo
ordine del giorno del Consiglio dei ministri, e comprendere le
clausole che si riveleranno ́necessarie per rendere evidente che
lo stato è interessato ́ sempre ̀alla riservá, e determinato à
trasferire ́nel pubblico demanio i terreni che devono
integrarlo"́.
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
54. Nella loro richiesta ̂del 16 novembre 1989 alla Commissione
(n° 15777/89), le società M. e S. e T. d. S. G.
Così come la Sig.ra P. V. denunciavano ̧una violazione dell'articolo 6
paragrafo 1 della Convenzione (art. 6-1) in ragione della durata ́dei procedimentí
amministrativi. Invocavano anche l'articolo 13 della Convenzione
(art. 13) perché nessuno ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale non
Sarebbe stato offerto loro per lamentarsi degli attentati causati ́ ai loro
diritti tramite gli atti del governo. Adducevano inoltre ́una
violazione del loro diritto al rispetto dei beni, come lo garantisce
l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1). Infine, si appellavano
sull'articolo 14 della Convenzione (art. 14) combinato con questa ultimà
disposizione (P1-1), per denunciare ́una discriminazione rispetto gli
altri proprietari che ́possiedono dei terreni nella stessa ̂zona.
55. Il 29 novembre 1993, la Commissione ha dichiarato ́la richiestâ
ammissibile. Nel suo rapporto del 21 febbraio ́1995 (articolo 31) (art. 31)
conclude:
a) che vi è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 della
Convenzione (art. 6-1) in ragione del difetto ́di accesso ̀effettivo a un
tribunale (diciannove voci contro tre);
b ) che nessuna domanda distinta si pone sotto l'angolo i
dell'articolo 6 della Convenzione (art. 6) in ragione della durata ́del
procedimento ́(venti voci contro due);
c) che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1) (venti ed una voce contro una);
d) che non si impone di esaminare la lagnanza derivata ́dalla
violazione dell'articolo 14 della Convenzione combinato ́con l'articolo 1 del
Protocollo n° 1, (art. 14+P1-1) (ventuno voci contro una).
Il testo integrale ́del suo parere e dell'opinione parzialmente
dissidente di cui si accompagna figura qui accluso con la presente ́sentenza ̂(1).
_______________
Nota del cancelliere
1. Per le ragioni di ordine pratico non figurerà i che
nell'edizione ́stampata (Raccolta delle sentenze ̂e decisioni ́1996-IV), ma
ciascuno se lo può procurare presso la cancelleria.
_______________
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO
56. Nel suo esposto, ́il Governo,
"prega la Corte di dire che nello specificò, non ci è stata violazione
dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione (art. 6-19 (diritto
di accesso) ̀né dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1) ".
IN DIRITTO
I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
57. Il Governo sostiene che i richiedenti non ́hanno esauritó́
le vie di ricorso interne e che la Corte è incompetente ́ratione
materiae. Su uno e l'altro punto, trae argomento dal fatto che la
domanda del diritto di proprietà ́sui terreni in causa è ancora
pendente dinnanzi alle giurisdizioni interne.
58. Secondo i richiedentí, nella misura in cui il procedimento ́è
bloccato ́da tredici anni, la domanda dell'esaurimento delle vie di
ricorso interne non si pone. Peraltro, la proprietà ́dei
terreni in causa non si presterebbe a nessuna controversia (paragrafo 73
sotto).
59. La Corte nota che, dinnanzi alla Commissione, l'eccezione di
non-esaurimento ́delle vie di ricorso interne non è stata sollevata che
all’argomento dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1). Col delegato ́del
Commissione, stima invece che le eccezioni preliminari ́sono
́legate strettamente all'esame in merito alle lagnanze dedotte ́dagli articoli 6
della Convenzione e 1 del Protocollo n° 1 ( art. 6, P1-1). Li unisce
dunque al merito.
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 13 E 6 PARAGRAFO 1 DELLA
CONVENZIONE (ART. 13, ART. 6-1)
60. I richiedenti si ́lamentano da prima della mancanza di un ricorso
effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale e poi della durata ́dei
cinque procedimenti ́impegnati a carico degli atti controversi. Esse si
dicono vittime di una trasgressione alle esigenze degli articoli 13 e
6 paragrafo 1 della Convenzione (art. 13, art. 6-1,)coś formulati:́
Articolo 13 (art. 13)
"Ogni persona i cui diritti e libertà ́riconosciuti nella
presente ́Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di uno
ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale, anche se
la violazione fosse stata commessa dapersone che agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali."
Articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1)
"Ogni persona ha diritto a ̀ciò che la sua causa sia sentita
equamenté, (...) ed in un termine ragionevole, da un
tribunale che deciderà́ delle contestazioni su suoi
diritti ed obblighi di carattere ̀civile"
A. Sulla lagnanza derivata dal difetto di accesso ̀ad un tribunale
61. Secondo gli interessati, il difetto di accesso ̀effettivo a un tribunale si
distingue ́per il blocco totale dei procedimenti controversi. Quattro
dei cinque procedimenti sarebbero ́stati sospesi nell'attesa di una decisioné
sul merito nel procedimento ́relativo al decreto-legge n° 173/84 il cui
oggetto sarebbe passato per una domanda pregiudiziale rispetto agli
altri. Ora, in questo procedimento, ́la Corte suprema ̂amministrativa,
avrebbe aspettato più di dieci anni l'invio da parte del governo della pratica
amministrativa e, ad oggi, non avrebbe ancora ricevuto ̧la richiesta
introduttiva, né deliberato. In mancanza di un tale invio, sarebbe stata
stata ́ tuttavia tenuta , in virtù del diritto portoghese, a prendere una,
decisione ́basandosi sugli elementi disponibili.
62. La Commissione aderisce a ̀questa tesi.̀ Gli ostacoli in causa
porterebbero attentato al'essenza stessa ̂del diritto dei richiedenti ́
all'accesso ̀ad un tribunale.
63. Secondo il Governo, gli interessati avrebbero ́avuto un accesso ̀effettivo
ad ̀un tribunale esercitando ̧tutte le vie di ricorso che offriva loro
il diritto interno. Avrebbero investito così la giurisdizione
competente.́ Nei cinque ricorsi, avrebbero fatto valere i loro
diritti utilizzando i meccanismi ́messi a loro disposizione dal diritto
portoghese. Il procedimento ́relativo al decreto-legge n° 173/84 si
perseguirebbe, certo coi ritardi dovuti a degli incidenti di procedimentó
e a delle circostanze legate ́al funzionamento del tribunale stesso.̂
Tuttavia, solo la durata ́del procedimento sarebbe in gioco, e non un
difetto ́di accesso ̀effettivo.
64. Secondo ̀la Corte, non si potrebbe parlare di ostacoli all'accesso a
un tribunale quando un giudicabile, rappresentato ́da un avvocato, investe
liberamente il tribunale, presenta ́dinnanzi a lui i suoi argomenti ed esercita
contro le decisioni ́rese i ricorsi che stima utile. Come
il Governo ha appena rilevato proprio a questo titolo, la società M e S. ha
fatto uso dei ricorsi disponibili in dritto portoghese. La circostanza
che i procedimenti ́trascinano non ̂riguarda l'accesso ̀a un tribunale. Le
difficoltà incontrate sono dunque di svolgimento e non di accesso.̀
In breve, non vi è stata violazione né dell'articolo 13 (art. 13)
a ̀questo riguardó, né dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) le esigenze del primo
( art. 13) essendo meno ́rigorose di quelle del secondo del resto,
(art. 6-1) ed interamente ̀assorbite ́con esse nello specifico.̀
B. Sulla lagnanza derivata dalla durata dei procedimentí
65. Secondo i richiedentí, i procedimenti hanno infranto, con lal oro
lunghezza, l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1). La durata ́eccessiva di
questi avrebbero prodotto gli stessi ̂effetti che il difetto ́di accesso ̀effettivo
a ̀un tribunale.
66. Il Governo riconosce ̂oramai ́che il procedimento relativo
al ricorso contro il decreto-legge ́n° 173/84 si è svolto fino a ̀oggi
con ritardi, superando la sua durata, ́e di conseguenza quella dei
quattro altri procedimenti, ́ le attese legittime.́
67. La Commissione avendo concluso alla violazione dell'articolo 6
paragrafo 1 (art. 6-1) in ragione del difetto ́di accesso ̀effettivo a un tribunale,
ha stimato che nessuna domanda separata si porne in ragione della
lunghezza dei procedimenti.́
68. La Corte constata che i procedimenti ́controversi sono cominciati
rispettivamente il 18 aprile 1983, 15 novembre 1983, 9 luglio 1984,
8 febbraio ́1988 e 23 marzo 1991, e rimangono pendenti. La loro duratá
si estende ́dunque, alla data di adozione della presente ́sentenzâ, nel corso rispettivamente
di tredici anni e quattro mesi, dodici anni e nove mesi, dodici anni ed un mese
e mezzo, otto anni e mezzo e, infine, di cinque anni e cinque mesi circa.
69. Concedendo il Governo che c'è stata trasgressione, la Corte non
giudica necessario ́ esaminare il carattere ̀ragionevole della durata ́di
ciascuno dei procedimenti ́in causa in aiuto dei criteri che si liberanó
dalla sua giurisprudenza. Non fa nessuno dubbio che la durata ́dei
procedimenti, ́considerati globalmente, non può passare per "ragionevole"
nello specifico.̀
70. Avuto riguardo ́al'insieme di queste considerazioní, la Corte respinge
le eccezioni preliminari ́del Governo quanto a ̀questa parte
della causa e stima che vi è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1
(art. 6-1) su questo punto.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1
(P1-1)
71. I richiedenti si ́lamentano anche di tre atti
di espropriazione e di due atti analoghi all'espropriazione. Esse
vedono una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1), così
formulato:́
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto di suoi
beni. Nessuno può essere ̂privato ́della sua proprietà che per causa
di utilità ́pubblica e nelle condizioni previste dalla legge
ed i principi generali ́del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti (́P1-1) non portano attentato
al diritto che possiedono ̀gli Stati di mettere in vigore le leggi
che giudicano necessarie ́per regolamentare l'uso dei beni
́ conformemente ̀all'interesse ̂generale ́o per garantire il pagamento
delle imposte ̂o altri contributi o multe."
A. Sull'esistenza di un "bene"
72. Il Governo consacra l'essenziale della sua argomentazione a
sostenere che i richiedenti non ́disponevano di nessuno "bene" al senso di
l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1). La situazione giuridica della
società M. e S. in quanto proprietaria dei terreni controversi
sarebbe controversa ́sul piano interno. Perciò gli
interessati non ́potrebbero addurre la violazione di un diritto di proprietà́́
ce non è stabilita.́
73. I richiedenti ́negano l'esistenza in diritto portoghese di una
controversia. Sottolineano che una parte dei terreni non è mai
dipesa ́dalla concessione reale. Il diritto di proprietà sui
terreni una volta oggetto di suddetta concessione del 1884 deriverebbe ́dalla
presunzione ́legale che risulta dall'iscrizione al registro fondiario
del loro acquisto nel 1899, iscrizione la cui validità non ́sarebbe mai stata,́́
contestata.́ Ad ogni modó, la concessione del 1884 stessâ
avrebbe ̀operato già ́il trasferimento della proprietà al concessionario
dell'epoca.́ Lo stato avrebbe considerato del resto sempre la società́́
M. e S. come proprietario ́di suddetti terreni poiché in particolare egli
ne avrebbe acquisito, nel 1969, a ̀titolo onerosó, un vasto appezzamento per
installarvi l'aeroporto ́di Faro e non avrebbe cessato di percepire le impostê
fondiarie sull'insieme dei terreni. Comunquè, la società́́
M. e S. sarebbe diventata proprietaria ́tramite usucapione. Infine, il
ministero ̀pubblico stesso ̂nelle sue conclusioni dell’ 8 marzo 1995 sul
ricorso contro il decreto-legge ́n° 173/84 avrebbe riconosciuto il diritto di
proprietà ́della società su "Quinta do Ludo."
74. La Commissione stima che per i bisogni della presente ́controversia,
c'è luogo di considerare ́la società M. e S. come proprietaria dei
terreni in causa.
75. Come la Commissione, la Corte sottolinea che il diritto di
proprietà ́su una parte dei terreni non è in contestazione.́
Quanto all'altra parte (paragrafo 11 sopra) la Corte
conviene col Governo che non gli appartiene di troncare
la domanda di sapere se c'è o meno diritto di proprietà ́al livello
interno. Ricorda quindi che la nozione di "beni" (in
inglese "possession") dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1) ha una
portata ́autonoma (vedere il sentenza ̂Gasus Dosier - und Fordertechnik ̈GmbH
c. Paesi Bassi del 23 febbraio ́1995, serie A n° 306-B, p. 46, paragrafo 53).
Nella presente ́causa, i diritti incontestati dei richiedentí
per quasi un secolo sui terreni controversi ed i profitti
che derivano del loro sfruttamento possono passare per i "beni"
ai fini dell'articolo 1 (P1-1).
B. Sull'esistenza di un'ingerenzá
76. Secondo i richiedentí, l'ingerenza nel loro diritto al rispetto
dei beni non fai nessuno dubbio. I terreni in causa si troverebbero
colpiti ́da parecchie limitazioni. Oltre a un'interdizione di costruire ̂e
l'esistenza di servitù così come di restrizioni che toccano
la pianificazione ́dei terreni, la redditività reale di questi sarebbe attualmente
inferiore ́del 40% circa in rapporto al ̀1983. Peraltro,
ogni possibilità ́di vendita di terreni sarebbe esclusa poiché gli
eventuali ́acquirenti sarebbero scoraggiati dalla loro situazione giuridica.
La sospensione degli effetti del decreto-legge ́n° 173/84 non avrebbe
influenza sulle limitazioni al diritto di proprietà che ́risultano dai
atti successivi del governo dal 1 marzo 1983. Infine,
lo stato non avrebbe mai versato ́né proposto un qualsiasi compenso.
77. Secondo ̀il Governo, non c'è stata privazione di
proprietà.́́ Il procedimento ́di espropriazione non sarebbe stato maí́
scatenato, per il fatto che non ci sarebbe stato nessuno intervento riguardante
i terreni che sarebbero nella stessa situazione di prima.
Ai termini degli articoli 9 e seguenti del codice delle espropriazioni del
1976, la dichiarazione ́di utilità pubblica costituirebbe un atto preliminaré
al procedimento ́di espropriazione. Da sola, non colpirebbe
il contenuto del diritto di proprietà ́e non provocherebbe ̂nessuna
indisponibilità́, tanto più che diventerebbe nulla dopò
due anni. Per questo fatto, durante suddetto periodo, ́gli atti non avrebbero
prodotto né ingerenzá, né trasferimento, né modifica del titolo sulla
base del quale i richiedenti ́sfruttano i terreni. Inoltre, il
decreto-legge ́n° 173/84 avrebbe svuotato gli atti anteriori di ogni contenuto
e li avrebbe privati ́di ogni possibilità di produrre degli effetti
nell'avvenire. Avrebbe provocato unicamente ́una revoca della
concessione e non un'espropriazione. Suddetto decreto ́del quale la Corte
suprema amministrativa ha sospeso gli effetti con una sentenza del
18 luglio 1985, non avrebbe prodotto nessuna ingerenza.́ In conclusione, non si
constaterebbe nessuna modifica realé, né del titolo giuridico in
virtù del quale i richiedenti ́coltivano i terreni in questione, né delle
condizioni materiali ́dello sfruttamento.
78. La Commissione considera ̀che gli atti controversi costituiscono una
ingerenza ́nel diritto al rispetto dei beni. Più particolarmentè,
l'esercizio concreto della padronanza ̂dei richiedenti ́sui terreni
controversi si troverebbe fortemente limitato, perché le attività agricole,
relative alla pescicoltura e relative alle saline ̀degli interessati non ́potrebbero svilupparsí
ed un'interdizione a costruire peserebbe ̀sui terreni.
79. Come la Commissione, la Corte nota che se gli atti in causa
lasciano giuridicamente intatto il diritto degli interessa di disporre e
di avvalersi dei loro beni, non ne riducono ́nemmeno, in larga,
misura, la possibilità ́pratica di esercitarlo. Toccano anche ̀la
sostanza stessa ̂della proprietà ́per il fatto che tre di essi
riconoscono in anticipo la legalità ́di un'espropriazione. Le due
altre misure, una che crea e l'altra che organizza la riserva naturale
del Ria Formosa, limitano anche indiscutibilmente ́il diritto ad ̀avvalersi dei
beni. Per circa tredici anni, i richiedenti sono ́rimasti cośì
nell'incertezza in quanto alla sorte dei loro beni. L'insieme delle
decisioni ́controverse ha avuto per risultato che da l1983, il loro diritto,
su suddetti beni è diventato precario.́ Malgrado ́l'esistenza di un ricorso
contro gli atti controversi, la situazione erá, in pratica, la stessa,̂
se non ne fosse esistito alcuno.
In conclusione, i richiedenti hanno ́subito un'ingerenza nel loro
diritto al rispetto dei loro beni di cui le conseguenze sono ́state, senza alcun,
dubbio, aggravate ́dall'utilizzazione combinata delle dichiarazioni di utilità,́
pubblica e dalla creazione ́di una riserva naturale per una lunga
durata ́(vedere la sentenza ̂Sporrong e Lonnroth ̈c. Svezia ̀del 23 settembre 1982,
serie ́An° 52, pp. 23-24, paragrafo 60).
C. Sulla giustificazione dell'ingerenzá
80. Resta da ̀ricercare se l'ingerenza ́così constatata infrange o
meno l'articolo 1 (P1-1).
1. La regola ̀applicabile
81. L'articolo 1 (P1-1) garantisce in sostanza il diritto di proprietà.́́
Contiene tre norme distinte: la prima ̀che si esprime nella
prima ̀frase e che riveste ̂un carattere ̀di ordine generalé, enuncia il
principio del rispetto dei beni; la seconda, ̀figurando nella
seconda frase dello stesso ̂capoversó, mira la privazione di proprietà ed la
sottopone a ̀certe condizioni; quanto alla terza, registrata ́nel,
secondo capoversó, riconosce ̂agli Stati contraenti il potere, tra
altri, di regolamentare ́ l'uso dei beni conformemente al'interessé̂
generale ́mettendo in vigore le leggi che giudicano necessarie a
questo fine. Non si tratta per tanto di regole ̀prive ́di
rapporto tra esse: la seconda ̀e la terza hanno tratto a degli
esempi privati di attentato al diritto di proprietà́; quindi, esse si
devono interpretare ́alla luce del principio consacrato ́dalla primà
(vedere, tra altri, il sentenza ̂Phocas c. Francia del 23 aprile 1996,
Raccolta delle sentenze ̂e decisioni ́1996-II, pp. 541-542, paragrafo 51).
82. Secondo ̀i richiedentí, gli effetti combinati dei cinque atti hanno
provocato ́un'espropriazione di fatto dei loro beni. I due primi
suddetti atti sarebbero delle vere ́misure di espropriazione poiché
in dritto portoghese, la dichiarazione ́di utilità pubblica scatena il
processo di espropriazione e sarebbe seguita da un semplice atto esecutivo.́
Il terzo si ̀intitolerebbe sé ̂espropriazione. Tuttavia, nessuna
indennità non ́sarebbe stata versata ai richiedenti.́ Il proprietarió
perderebbe ogni dritto di vendere la sua proprietà ́nello stato precedente; egli non
potrebbe trasmettere che diritti precari.́ Ad ogni modó,
non sarebbe più possibile sfruttare normalmente dei terreni colpiti
da tre dichiarazioni ́di utilità pubblica, da parecchie interdizioni,
inclusa quella a costruire, da parecchie servitù e di una,
autorizzazione che permette allo stato di prendere immediatamente possessó
dei terreni.
83. Secondo il Governo, non si potrebbe parlare di una privazione di
proprietà ́né di diritto né di fatto, o di un attentato al modo
di sfruttamento dei terreni in causa.
84. La Commissione stima che l'ingerenza non ́si analizza in una
espropriazione di fatto. Le limitazioni portate ́dagli atti
controversi, ad eccezione del decreto-legge ́n° 173/84, miravano la
regolamentazione ́dell'uso dei beni. Si impone di esaminare le
differenti ́misure alla luce delle disposizioni combinate ́della
prima ̀frase del primo capoverso ́dell'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1-1) e del secondo ̀capoverso ́di questa disposizione (P1-1-2).
85. Secondo ̀la Corte, vi è stata nello specifico né espropriazione
formale né espropriazione di fatto. Gli effetti delle misure non sono
assimilabili a una privazione di proprietà.́́ Come
il delegato ́della Commissione sottolinea, la situazione non è
irreversibile ́come era nella causa
Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, ̀sentenza ̂del 24 giugno 1993, serie ́A
n° 260-B, p. 70, paragrafi 44-45). Le limitazioni al diritto di proprietà́́
derivano ́dalla diminuzione della disponibilità dei beni così come dai
danni ́subiti in ragione del fatto che un'espropriazione veniva
considerata.́ Sebbene abbia perso della sua sostanza, il diritto in causa non è
mai sparito. La Corte nota così come ogni modo ̀ragionevole
di sfruttare i bene-fondi non è sparito perché i richiedenti ́hanno
continuato ́a ̀sfruttare i terreni. La seconda frase del primo capoversó
non si trovare ad ̀applicare dunque nello specifico.
Sebbene le misure non abbiano tutte la stessa ̂portatá
giuridica e mirino degli scopi differentí, bisogna esaminarle insieme
allo sguardo della prima ̀frase del primo capoverso ́dell'articolo 1 del
Protocollo n° 1 (P1-1-1).
2. Il rispetto della norma enunciata ́alla prima frase del
primo capoversó
86. Ai fini della prima ̀frase del primo capoversó, la Corte deve
ricercare se un giusto equilibrio è ́stato mantenuto tra le esigenze
dell'interesse ̂generale ́della comunità e gli imperativi della salvaguardia
dei diritti fondamentali dell'individuo (sentenza ̂Sporrong e Lonnrotḧ
precitató, p. 26, paragrafo 69).
a) Quanto all'interesse ̂generalé́
87. Secondo i richiedentí, l'esame delle cinque misure non indica
in nessun modo una strategia ́coerente al riguardo ́dei loro beni.
88. Anche se la destinazione data ́ai beni dei richiedenti è
cambiata ́a parecchie ̀riprese, la Corte ammette, con la Commissione, che le
misure inseguivano l'interesse ̂pubblico invocato ́dal Governo,
ossia il piano di sviluppo del territorio ́in una prospettiva di protezione
dell'ambiente.
b) in quanto al mantenimento di un giusto equilibrio tra gli
interessi ̂in presenzá
89. Secondo ̀i richiedentí, le misure prese non sono ai state
necessarie ́all'interesse ̂pubblico poiché non vi è ́stato dato ̂nessuno seguito.́́
Lo stato portoghese non avrebbe messo in opera i programmi che i
tre atti di espropriazione dovevano permettere di lanciare. Non avrebbe mai
costruito stazioni di acquacoltura, né pianificato ́lai riservá
integrale ́per gli uccelli migratori, o lai riserva naturale
generale.́́
90. Secondo il Governo, le decisioni ́in causa rispettavano un
equilibrio ́adeguato e ragionevole tra gli interessi ̂pubblici perseguiti e
i diversi interessi ̂privati ́quanto all'uso ed al profitto individuale del
suolo. Nell'occorrenza, lo stato aveva il dovere di impedire le utilizzazioni
abusive e speculative ́di questo. La durata del procedimento non
potrebbe entrare in fila di conto.
91. In quanto al rapporto di proporzionalità́, la Commissione è di parere
che la lunga durata ́dei procedimenti, associata all'impossibilità,́
di ottenere fino qui un risarcimentó, almeno parziale, dei
danni ́subiti, ha costituito una rottura dell'equilibrio che deve regnaré
tra la salvaguardia del diritto di proprietà ́e le esigenze dell'interessé̂
generale.́́
92. La Corte riconosce ̂che le diverse misure prese a riguardo ́dei
beni di cui si tratta non ́erano private di base ragionevole.
Osserva tuttavia che, nelle circostanze della causa,
hanno avuto per i richiedenti ́delle ripercussioni serie e
dannose ostacolando il godimento normale del loro diritto da più
di tredici anni, periodo ́durante il quale i procedimenti non sono affatto
avanzati La lunga incertezza in merito alla sorte dei beni e
alla domanda dell'indennizzo ha aggravato ancora ́gli effetti
pregiudizievoli ́delle misure controverse.
Ne ・risultata ́che i richiedenti hanno dovuto sopportare un
carico speciale ́ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibrio che deve
regnare ́tra, da una parte, le esigenze dell'interesse ̂generale ́e,
dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.
93. Avuto riguardo ́all'insieme di queste considerazioní, la Corte respinge
i mezzi preliminari ́del Governo quanto a ̀questa parte della
la causa e stima che vi è stata violazione dell'articolo 1 del
Protocollo n° 1 (P1-1).
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE
COMBINATI CON L'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1 (ART. 14+P1-1)
94. I richiedenti ́adducono ̀infine una violazione dell'articolo 14
della Convenzione combinato ́con l'articolo 1 del Protocollo n° 1
(art. 14+P1-1): l'attentato al diritto garantito da questa ultima
disposizione (P1-1) avrebbe colpito ́esclusivamente i loro terreni e non
quelli dei loro vicini, mentre non ci sarebbe stata tra questi terreni nessuna
differenza ́di natura. Perciò , non avrebbero potuto derivare del
potenziale di sviluppo ́turistico dei terreni un profitto analogo
a ̀quello 'ottenuto dai proprietari ́dei terreni contigui.
95. Il Governo spiega che la riserva ́naturale integra
oltre a quelli terreni che quelli dei richiedenti ́e che, se ci fosse stata discriminazione
, non sarebbe stato lo stato a crearla, ma la natura
stessa.̂
96. Avuto riguardo ́alla conclusione formulata ́sopra al paragrafo 93,
e come la Commissione, la Corte non stima necessario ́ esaminare
separatamente ́la domanda sotto l'angolo dell'articolo 14 della Convenzione
combinato ́con l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (art. 14+P1-1).
V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50 DELLA CONVENZIONE (ART. 50)
97. Ai termini dell'articolo 50 della Convenzione (art. 50)
"Se la decisione ́della Corte dichiara che una decisione presa o
una misura ordinata ́da un'autorità giudiziale o ogni altra
autorità ́di una Parte Contraente si trova interamente ̀o
parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano ́
dalla Convenzione, e se il diritto interno di suddette Parti
permette solo imperfettamente di cancellare le conseguenze ́di
questa decisione ́o di questa misura, la decisione della Corte
accorda, se c’è luogo, alla parte lesa ́una soddisfazione
equa."́
A. Danno
98. Secondo i richiedentí, il risarcimento del danno materialé
Addotto dovrebbe ́porli in una situazione che equivale a ̀quella in cui
si troverebbero se gli atti illeciti non fossero stati posti.́
La somma assegnata dovrebbe ́corrispondere al risarcimento ́in natura. Lei
dovrebbe tenere conto del valore reale dell'indennità ́dovuta in ragione
degli atti controversi, della perdita del godimento subito e della mancanza
a ̀guadagnare risultante dal fatto che non ́avrebbero potuto approfittare dello
sviluppo ́turistico dell'Algarve ed avrebbero perso delle occasioni
di espansione delle loro attività.́
Per valutare ́il danno così definito, ci sarebbe luogo di
determinare ́quale sarebbe stato la loro situazione finanziaria ̀nella mancanza
di un intervento dello stato. A questo effetto, i richiedenti hanno ́prodotto
una valutazione ́dettagliata del danno materiale che fissano a
20 458 463 000 escudo (PTE) il valore dell'indennità dovuta nel 1983,
capitalizzata ́mediante i tassi contemplati dal codice delle espropriazioni del
1976.
Un importo identico sarebbe dovuto nel caso in cui la Corte considerasse
lecita l'espropriazione operata ́nel 1983. Difatti, il valore reale
della proprietà ́sarebbe di 12 687 240 000 PTE che bisognerebbe aumentare
di 7 771 223 000 PTE a ̀titolo di perdita reale ́di occasioni di vendita.
I richiedenti si ́lamentano anche di un danno morale: la
controversia avrebbe suscitato ́a loro capo dei sentimenti di frustrazione,
di impotenza, di sofferenza e di rivolta tenuto conto del ́modo,̀
brutale in cui i loro diritti "sarebbero ́stati schiacciati" e del trattamento
discriminatorio di cui sarebbero stati oggetto. A questo titolo, esse,
richiedono ́60 000 000 PTE.
Questi importi dovrebbero essere ̂aumenti ́di interessi ̂al tasso legalé
del 15% l'anno a ̀contare dal giorno del deposito ̂della loro memoria ́fino al giorno
del pagamento.
99. Secondo ̀il Governo, il risarcimento ́in natura resta un mezzo
di correzione adeguato.́ Peraltro, la domanda dei richiedentí
sarebbe priva ́di fondamento. I terreni in causa non avrebbero avuto e
non avranno mai le potenzialità ́che servono da base alla valutazioné
dei richiedenti.́ Così non avrebbero le caratteristiche ́che li
destinerebbero alla costruzione e a un'urbanizzazione turistica. I
terreni sarebbero assoggettati inoltre da trent' anni a ̀una servitù
aeronautica.́ Il Consiglio superiore ́dei lavori pubblici avrebbe effettuató
recentemente ́una valutazione dei terreni in questione ed avrebbero di
un valore di 300 000 000 PTE, da ̀aumentare eventualmente ́del 10 fino al15%.
Peraltro, finché rimane pendente la controversia, i richiedenti,́
non potrebbero lamentarsi di nessuna mancanza a ̀guadagnare che sarebbe
ipotetica.́ Per ciò che riguarda l'eventuale ́danno subito in ragione
della durata ́del procedimento, avrebbero la possibilità di impegnare
dinnanzi ai tribunali nazionali un'azione in danno-interessi ̂contro
lo stato.
In quanto al danno ́morale addotto, il Governo considera che
solo le persone fisiche possono subire delle angosce e
sofferenze a causa dell'incertezza nella quale li immerge la
lunghezza di un procedimento.́ Ad ogni modo, ́l'importo chiesto
sarebbe irragionevole.́ Il Governo si rimette a una valutazioné
ex aequo e bono della Corte.
100. Il delegato ́della Commissione giudica eccessive le pretese dei
richiedenti.
101. La Corte ricorda che non ci sono state né espropriazione né situazioni
assimilabili a ̀una privazione di proprietà́, ma piuttosto ̂una diminuzione
della disponibilità ́dei beni in causa. I metodi di valutazioné
proposti ́dai richiedenti non sono dunque adeguati.́ Le
violazioni constatate ́agli articoli 1 del Protocollo n° 1 e 6 paragrafo 1
della Convenzione (P1-1, art. 6-1,) i comandano di valutare ́il dannó
nel suo insieme avuto riguardo ́alla situazione di incertezza provocata ́dalla
lunga durata ́del procedimento ed agli ostacoli portati alla libera
utilizzazione dei beni. Valutando ́in equità i differenti elementí́
del dannó, la Corte stima che c'è luogo di accordare ai richiedentí
una soddisfazione di 10 000 000 PTE.
B. Oneri e spesé
102. I richiedenti ́sollecitano inoltre il versamento di
320 000 000 PTE a titolo degli oneri e spese ́provocati dai
procedimenti ́dinnanzi alle giurisdizioni interne e gli organi del
Convenzione. Suddetto importo che dovrebbe essere ́aumento ̂anché́
di interessi ̂al tasso del 15% (paragrafo 98 sopra) coprirebbe le
́seguenti spese:
- onere di giustizia afferente ́alle otto istanze dinnanzi alla Corte
suprema amministrativa;
- spese ́amministrative e burocratiche di cui emolumentí
per l'instaurazione ́di atti e la valutazione del danno;
- parcella dovuta a due professori di università ́consultati nei
procedimenti ́e in occasione di negoziati ́col Governo;
- parcella e oneri ́dell'avvocato e del consigliere giuridico;
- oneri postali, telefonici così come ́di soggiorno e di
spostamento ́in Portogallo e all'estero.́
103. Il Governo stima che dovrebbero entrare in fila di
conta solo gli oneri e spese ́a fronte del superamento del termine ragionevole.
In quanto alle altre pretesé, giudica i loro importi nettamente abusivi.
104. Da parte sua, il delegato ́della Commissione trova esagerate le
pretese in questione.́
105. Deliberando in equità ́e con l'aiuto dei criteri che applica
in materia, ̀la Corte assegna ai richiedenti ́6 000 000 PTE a titolo
degli oneri e spese.́
C. Interessi ̂moratori
106. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso legale,́
applicabile in Portogallo alla data di adozione della presente ́sentenza ̂è del
10% l'anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA’
1. Unisce al merito le eccezioni preliminari ́del Governo,
ma le respinge dopo ̀l’esame al merito;
2. Dice che non vi è stata violazione・dell'articolo 13 del
Convenzione (art. 13)・dell'articolo 6 paragrafo 1( art. 6-1) in
ragione di un difetto ́di accesso ̀a un tribunale;
3. Dice che vi è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 del
Convenzione (art. 6-1) in ragione della durata ́dei procedimenti;
4. Dice che vi è・stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1);
5. Dice che non si impone di esaminare la lagnanza derivata ́
dall'articolo 14 della Convenzione combinato ́con l'articolo 1 del
Protocollo n° 1 (art. 14+P1-1);
6. Dice che lo stato convenuto deve ́versare ai richiedenti riuniti,
nei tre mesi, 10 000 000, dieci milioni, escudo per
danno e 6 000 000, sei milioni, escudo per onere e
spesé, importi da ̀aumentare di un interesse ̂non capitalizzabile
del 10% l'anno a ̀contare dalla scadenza di suddetto termine ́e fino al
versamento;
7. Respinge la domanda di soddisfazione equa ́per il surplus.
Fatto in francese ̧ed in inglese, pronunciato ́in udienza ̧poí
pubblicato al Palazzo dei Diritti dell'uomo, a ̀Strasburgo, il,
16 settembre 1996.
Segno:́ Rolv RYSSDAL
Presidenté
Segno:́ Herbert PETZOLD
Cancelliere