QUARTA SEZIONE
CAUSA MASON ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 43663/98)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
24 luglio 2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Mason ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente, Sigg.. G. Bonello, K. Traja, L. Garlicki, J. Borrego Borrego, il Sig.re L. Mijović, giudici, il Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e della Sig.ra F. Aracı, cancelliere collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 3 luglio 2007,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 43663/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sei cittadini di questo Stato, Sigg.. E. Sig., O. Sig., Sig. Sig., G. Sig., B S. e F. Sig. ("i richiedenti"), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 24 dicembre 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati dal primo richiedente. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dalsuo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione (articolo 5 § 2 del Protocollo no 11).
4. La richiesta è stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 dell'ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa ( articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento. In seguito all'astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dall'Italia (articolo 28), il Governo ha designato la Sig.ra Sig. del Tufo per riunirsi in qualità di giudice ad hoc, per riunirsi al suo posto (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell'ordinamento). Con una decisione del 29 gennaio 2004, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
5. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 dell'ordinamento). La presente richiesta è stata assegnata alla quarta sezione così ricomposta (articolo 52 § 1).
6. Con una sentenza del 17 maggio 2005 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che c'era stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione del carico esorbitante che risulta dalla mancanza di indennizzo definitivo per l'espropriazione del terreno dei richiedenti (Mason ed altri c. Italia, no 3663/98, §§ 65-68, 17 maggio 2005).
7. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano il risarcimento dei danni subiti.
8. La questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarebbe diventata definitiva, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 78, e punto 3 del dispositivo).
9. Il 12 luglio 2005, il Governo ha chiesto il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera in virtù degli articoli 43 della Convenzione e 73 dell'Ordinamento. Il 12 ottobre 2005, il collegio della Grande Camera ha respinto questa domanda. La sentenza della camera è diventata così definitiva a questa stessa data.
10. Il termine fissato per permettere alle parti di ricercare un accordo amichevole è scaduto senza che le parti siano arrivate ad un tale accordo. I richiedenti hanno depositato un esposto riassuntivo delle loro pretese con parecchi allegati il 14 novembre 2005. Questi sono stati trasmessi al Governo.
IN DIRITTO
11. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Pregiudizio, oneri extragiudiziali ed onere incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali
1. Argomenti dei richiedenti
12. I richiedenti formulano le loro pretese ispirandosi alla causa Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) (sentenza del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B) e della giurisprudenza che segue.
13. Così, sollecitano a titolo principale la restituzione del terreno controverso e la concessione di un'indennità che copre il periodo di indisponibilità del terreno, o 9 282 292,16 EUR fino a l2005, misure che costituiscono secondo essi il solo modo atto ad ovviare alla violazione addotta.
14. A difetto di restituzione, i richiedenti richiedono il valore dei terreni stimati alla data della sentenza al principale, o il 17 maggio 2005, meno l'acconto versato dalle autorità amministrative nel 1981. Secondo differenti metodi di calcolo presentati dai richiedenti, e corroborati dalle perizie, le loro pretese a questo titolo ammontano a circa 13 400 000 EUR.
15. A titolo sussidiario, i richiedenti si dichiarano pronti ad accettare che il valore considerato sia il valore dei terreni stimati nel 1981, data della privazione dei beni, meno l'acconto già versato dalle autorità amministrative, più indicizzazione ed interessi. Questa somma ammonta a 4 431 533, 42 EUR.
16. In più di un'indennità basata sul valore dei terreni, i richiedenti richiedono una somma per mancanza a guadagnare, che si colloca tra 9 282 292,16 EUR, somma calcolata in funzione dell'indisponibilità del terreno e 13 468 300,42 EUR, somma calcolata in funzione del costo di costruzione degli immobili eretti.
17. I richiedenti adducono avere subito infine un danno "esistenziale" in quanto alle loro condizioni di vita durante tutto il periodo riguardato. Sollecitano a questo titolo il versamento di 1 600 000 EUR.
18. Inoltre, i richiedenti sollecitano 3 800 000 EUR a titolo del danno morale. Adducono che dal 1981, con le loro famiglie, vivono in una situazione di incertezza e di ansietà.
19. In quanto agli oneri e spese impegnate per fare valere i loro diritti dinnanzi alle autorità amministrative e le giurisdizioni interne, i richiedenti hanno le note di parcella di parecchi avvocati, per un importo globale di circa 60 000 EUR. Questi oneri si riferiscono non solo al procedimento impegnato dinnanzi al tribunale di Venezia per ottenere l'indennità di espropriazione, ma anche a tre ricorsi introdotti dinnanzi al tribunale amministrativo per contestare gli maneggi dell'autorità incaricata dell'amministrazione dei beni della città di Spinea ed a due ricorsi al Presidente della Repubblica.
2. Argomenti del Governo
20. Il Governo fa osservare che il procedimento in indennizzo impegnato dai richiedenti al livello nazionale è sempre pendente. Secondo lui, questo elemento deve essere preso in conto per la soddisfazione equa, per il caso in cui la Corte concludesse alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1: se la Corte accordasse una somma a titolo di una soddisfazione equa, i richiedenti potrebbero essere indennizzati due volte. Il giudice nazionale sarebbe posto inoltre, meglio per determinare l'indennizzo, rispetto alla Corte che non potrebbe nello specifico che procedere ad una valutazione sommaria.
21. Poi, il Governo contesta i criteri di calcolo utilizzato dai richiedenti per valutare le loro pretese e sostiene in particolare che il valore degli immobili costruiti non può entrare in fila di conto a titolo della mancanza a guadagnare. Secondo la nota redatta da Me C. alla domanda della città di Spinea, la base di calcolo deve essere il valore dei terreni nel 1981, senza tenere conto di loro potenziale edificabile.
22. In quanto al "danno esistenziale" il Governo osserva che niente è dovuto ai richiedenti, tenuto conto, tra altri, del fatto che hanno avuto un'attitudine intransigente e hanno rifiutato le proposte di transazione.
23. Trattandosi del danno morale, il Governo sostiene che la constatazione di una violazione fornisce in sé una soddisfazione equa sufficiente. Ad ogni modo, le somme richieste sono eccessive.
24. Trattandosi degli oneri incorsi dai richiedenti, il Governo osserva che i ricorsi intentati al livello nazionale sono irragionevoli visto che si trattava semplicemente di ottenere un'indennità di espropriazione. In questa ottica, il Sig. C. nella sua nota sostiene che solo gli oneri concernenti il procedimento impegnato dinnanzi al tribunale di Venezia e quelli incorsi dinnanzi al Presidente della Repubblica in 2001 potrebbero essere presi in conto per un rimborso.
25. In conclusione, il Governo sostiene che nessuna somma è dovuta ai richiedenti. Tuttavia, nel caso in cui la Corte giungesse ad una conclusione differente, il Governo desidera conoscere i criteri seguiti dalla Corte per calcolare la soddisfazione equa.
3. Elementi della pratica che danno delle indicazioni in quanto al valore dei terreni nel 1981
26. Tra i molto numerosi documenti versati alla pratica, i successivi forniscono delle indicazioni utili in quanto al valore che i terreni potevano avere all'epoca dell'espropriazione.
27. In primo luogo, una perizia, effettuata dal perito della città di Spinea, il Sig. S.. Secondo lui, i 39 693 metri quadrati espropriati valevano, nel 1981, 20 000 ITL il metro quadrato, o 793 860 000 ITL al totale. L'acconto versato nel 1981 era di 245 388 230 ITL. Il restante dovuto, calcolato nel 1981, era di 543 471 770 ITL dunque, o 283 262, 03 EUR. A questa somma dovevano aggiungersi indicizzazione ed interessi, ciò che, nel maggio 2004, data della perizia, equivaleva a 1 691 645, 45 EUR.
28. Risulta da questo stesso rapporto di perizia che il valore commerciale dei terreni vicini a quelli in oggetto della richiesta furono valutati a 30 000 ITL il metro squadrato dal perito commesso dal tribunale di Venezia nel procedimento riguardante l'indennità di espropriazione.
29. Inoltre, lo stesso rapporto di perizia fa stato del fatto che la commissione provinciale per le espropriazioni aveva stimato anche che i terreni valevano 30 000 ITL il metro quadrato nel 1981.
30. In secondo luogo, un rapporto di perizia concernente i terreni vicini, redatto per conto del tribunale di Venezia col Sig. S.. Questo stimò che nel 1981 questi terreni valevano tra 40 000 ITL e 50 000 ITL il metro quadrato.
4. Valutazione della Corte
31. La Corte risponde al primo colpo all'argomento del Governo secondo il quale il procedimento in indennizzo dinnanzi al tribunale di Venezia è sempre pendente. Considera improbabile che i richiedenti ricevano un doppio indennizzo, dato che le giurisdizioni nazionali, quando decideranno della causa, vanno a prendere inevitabilmente in conto ogni somma accordata ai richiedenti da questa Corte( Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), no 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da più di sedici anni ( §§ 17 e 27 della sentenza al principale) sarebbe irragionevole aspettarne la conclusione.
32. Ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si fare può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Gli Stati contraenti parti ad una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza della Corte che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l'obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum una restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla ,non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratico di compierlo lei stessa. Se il diritto nazionale non permette così, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c'è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
33. La Corte ha detto che l'ingerenza controversa soddisfaceva alla condizione di legalità e non era arbitraria (§ 57 della sentenza al principale). L'atto del governo italiano che ha ritenuto contrario alla Convenzione era un'espropriazione che sarebbe stata legittima se un indennizzo adeguato fosse stato versato.
34. Nello specifico, la Corte stima che la natura delle violazioni constatate non gli permette di partire dal principio di una restitutio in integrum (vedere,ha contrario, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, vecchio articolo 50, sentenza precitata). Si tratta quindi di accordare un risarcimento per equivalente.
35. Il carattere lecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto,non potendo le conseguenze finanziarie di una confisca lecita essere assimilate a quelle di un spodestamento illecito (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002). A questo riguardo, conviene ricordare che nelle cause che vertono su dei casi di spodestamento illecito in sé, come le cause di espropriazione indiretta (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003) in vista di riparare integralmente il danno subito la Corte ha concesso delle somme che tengono conto del valore reale del terreno rispetto al mercato immobiliare di oggi. Inoltre, ha cercato di compensare la mancanza a guadagnare tenendo all'occorrenza conto del potenziale del terreno in causa, calcolato, a partire dal costo di costruzione degli immobili eretti dall’espropriante.
36. Contrariamente alle somme concesse nelle cause menzionate sopra, l'indennizzo da fissare nello specifico non dovrà riflettere l'idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell'ingerenza controversa. Difatti, nella presente causa, è la mancanza di un'indennità adeguata e non l'illegalità intrinseca della confisca sul terreno che è stata all'origine della violazione constatata sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
37. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativamente all'articolo 1 del Protocollo no 1 ( Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006 -.. ; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, § 61, 8 agosto 2006) la Corte stima che l'indennità di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale dei beni al momento della privazione di questi.
38. Accorda di conseguenza una somma che corrisponde alla differenza tra i valori dei terreni all'epoca dell'espropriazione-che determina in equità sulla base degli elementi della pratica (paragrafi 26-30 sopra) - e l'indennità ottenuta dai richiedenti al livello nazionale (§ 12 della sentenza al principale), più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno (Scordino c. Italia (no 1) [GC], sentenza precitata, § 258).
39. Nella cornice del calcolo del danno, c'è luogo di prendere anche in considerazione, secondo la Corte, gli oneri incorsi dai richiedenti dinnanzi alle istanze amministrative e le giurisdizioni nazionali, nella misura in cui questi sono stati impegnati per risanare la violazione del Protocollo no 1 constatato dalla Corte (Dactylidi c. Grecia, no 52903/99, § 61, 27 marzo 2003). Questo approccio giustifica dunque il rimborso di una parte di questi oneri.
40. Infine, la Corte stima che i richiedenti abbiano subito un danno morale certo, che la constatazione di violazione non ha riparato sufficientemente. Deliberando in equità, accorda 5 000 EUR ad ogni richiedente.
41. Tenuto conto della diversità degli elementi che devono essere considerati aifini del calcolo del danno così come della natura della causa, la Corte giudica opportuno fissare in equità una somma globale che prenda in conto i diversi elementi sopraccitati (mutatis mutandis, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, 28 maggio 2002). Decide di conseguenza di assegnare ai richiedenti la sommo di 3 000 000 EUR, ivi compreso gli oneri incorsersi al piano nazionale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Oneri incorsi dinnanzi agli organi della Convenzione
42. I richiedenti si rimettono alla saggezza della Corte per il rimborso di tutti gli oneri dinnanzi alla Corte.
43. Il Governo sottolinea che i richiedenti non sono stati difesi da un avvocato. Si rimette si alla saggezza della Corte.
44. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte assegna ai richiedenti 1 500 EUR al totale per gli oneri esposti a Strasburgo, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
C. Interessi moratori
45. La Corte giudica appropriata di basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 000 000 EUR, tre milioni di euro, a titolo di risarcimento del danno, ivi compreso gli oneri incorsi sul piano nazionale;
ii. 1 500 EUR, mille cinquecento euro, per oneri e spese dinnanzi agli organi della Convenzione;
iii. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 24 luglio 2007 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière collaboratrice Président
SENTENZA MASON ED ALTRI C. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)
SENTENZA MASON ED ALTRI C. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)