Conclusione Violazione dell'art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale - domanda respinta; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA MASI C. ITALIA
( Richiesta n° 40972/98)
SENTENZA
STRASBURGO
14 dicembre 1999
DEFINITIVO
14/03/2000
Nella causa Masi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Il Sig. C. Rozakis, presidente, il
Sig. Sig. Fischbach, il Sig. B. Conforti, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická, la
Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,
M A. Baka, giudici e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 dicembre 1999,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino italiano, il Sig. R. M ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 29 marzo 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). La richiesta è stata registrata il 27 aprile 1998 sotto il numero di pratica 40972/98. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza.
2. La camera ha dichiarato la richiesta ammissibile il 27 aprile 1999.
IN FATTO
3. Il 1 luglio 1986, il richiedente citò la Sig.ra F., in quanto amministratore del ditta T., ed il Sig. P., in quanto amministratore del ditta I., dinnanzi al tribunale di Milano, per ottenere l'eliminazione di vizi di costruzione ed il risarcimento di danni subiti in seguito ai lavori male eseguiti nel suo appartamento, così come l'annullamento del collocamento in mora, opposizione all'atto di precetto, emessa a suo carico il 24 giugno 1986 su richiesta del Sig. P.
4. Il 15 luglio 1986, il richiedente fece opposizione ad un collocamento in mora che gli fu notificato il 5 luglio 1986 su richiesta della Sig.ra F.
5. Il 24 luglio 1986, il richiedente fece opposizione ad un'ingiunzione di pagare emessa il 19 giugno 1986 su richiesta della Sig.ra F.
6. L'istruzione del secondo procedimento cominciò il 3 ottobre 1986, mentre quella del primo cominciò il 9 ottobre 1986. Il 16 dicembre 1986, il giudice del collocamento in stato ordinò la congiunzione dei tre procedimenti.
7. Con un'ordinanza del 18 dicembre 1986, il giudice ordinò provvisoriamente l'esecuzione dell'ingiunzione a pagare in favore della Sig.ra F.
8. Il 26 febbraio 1987, la Sig.ra F. si oppose alla domanda di ascolto di testimoni presentati dal richiedente, mentre questo ultimo chiese un rinvio perché un nuovo avvocato si era costituito. Il 6 aprile 1987, le parti chiesero un rinvio.
9. Dopo tre udienze di cui una consacrata al deposito alla cancelleria di certi documenti e due concernenti una domanda di perizia, con un'ordinanza del 23 dicembre 1987, il giudice del collocamento in stato respinse la domanda di sospensione dell'esecuzione nel frattempo presentata dal richiedente, dato che la competenza da decidere su simile domanda era riservata al giudice dell'esecuzione, e nominò un perito. Questo ultimo prestò giuramento il 7 marzo 1988. Il 16 giugno 1988, le parti chiesero un rinvio per esaminare il rapporto di perizia depositato alla cancelleria. L'udienza contemplata per l’ 8 novembre 1988 fu rinviata d’ufficio al 19 gennaio 1989. Questo giorno, il giudice ordinò la congiunzione di un quarto procedimento in opposizione all'esecuzione, iniziata nel frattempo dal richiedente contro la Sig.ra F.,
10. Le tre udienze che ebbero luogo tra il 21 novembre 1989 ed il 5 giugno 1990 riguardarono la perizia. Il 30 ottobre 1990, il giudice fissò la data della presentazione delle conclusioni al 21 maggio 1991. Venuto il giorno, il richiedente chiese un rinvio. Il 29 ottobre 1991, il giudice rinviò la causa al 25 febbraio 1992 per la presentazione delle conclusioni. Dopo due udienze di cui una rinviata perché le parti non si erano presentate, il 22 dicembre 1992 le parti presentarono le loro conclusioni e l'udienza di arringhe, fissata al 2 febbraio 1994, si tenne il 23 febbraio 1994.
11. Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 17 marzo 1994, il tribunale condannò il Sig. P. a pagare una certa somma in favore del richiedente, respinse l'opposizione all'ingiunzione a pagare e confermò questa, dichiarò che il richiedente aveva in realtà rinunciato a tutte le opposizioni all'esecuzione contro i convenuti, perché non aveva chiesto il loro annullamento all'epoca della presentazione delle conclusioni, e respinse inoltre la domanda in risarcimento dei danni contro la Sig.ra F., il tribunale dichiarò provvisoriamente esecutivo il giudizio tra il richiedente ed il Sig. P.
12. Il 29 settembre 1994, il Sig. P. interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Milano. Il richiedente presentò un appello incidentale. L'istruzione cominciò l’ 8 novembre 1994. Dopo un'udienza, con un'ordinanza del 17 dicembre 1994, il consigliere del collocamento in stato revocò l'esecuzione provvisoria del giudizio di prima istanza. Il 14 marzo 1994, le parti presentarono le loro conclusioni e l'udienza di arringhe fu fissata al 1 ottobre 1997. Con un giudizio del 22 ottobre 1997 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 4 novembre 1997, la corte di appello respinse l'appello incidentale del richiedente e condannò questo a pagare gli oneri di giustizia di prima e seconda istanza.
13. Il 1 aprile 1998, la Sig.ra F. ottenne un sequestro contro il richiedente e della Cassa di risparmio delle province lombarde. La prima udienza, fissata al 24 aprile 1998 dinnanzi al giudice di istanza di Milano, fu rinviata al 24 novembre 1998 a due riprese. Secondo le informazione fornite dal richiedente il 10 maggio 1999, venuto il giorno, l'udienza fu rinviata su richiesta della parte convenuta al 27 settembre 1999.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
14. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato,:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)"
15. Il Governo si oppone a questa tesi.
16. Il periodo da considerare è cominciato il 1 luglio 1986 e era ancora pendente al 27 settembre 1999.
17. Era, a questa data, durato già poco più di tredici anni e due mesi, per tre istanze.
18. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi c. Italia che deve apparire sulla raccolta ufficiale della Corte, § 22) l'esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all'esigenza del "termine ragionevole." Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1.
19. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all'esigenza del "termine ragionevole" e che c'è ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1
20. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito con l'articolo 1 del Protocollo n° 1.
21. Il Governo contesta questa tesi.
22. Avuto riguardo della constatazione relativa all'articolo 6 § 1, paragrafo 19 sopra, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zanghì c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. DANNO
24. Il richiedente richiede 110 000 000 lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale che avrebbe subito. Per ciò che riguarda il danno morale, chiede 120 000 000 000 ITL.
25. La Corte, dopo avere preso in considerazione le osservazioni presentate dal Governo, considera che c'è luogo di concedere al richiedente 28 000 000 ITL.
B. ONERI E SPESE
26. Il richiedente chiede anche 28 669 238 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e 9 792 000 ITL dinnanzi alla Corte.
27. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nello specifico, prendendo in considerazione le osservazioni presentate dal Governo e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale, stima ragionevole la somma di 5 000 000 ITL per il procedimento dinnanzi alla Corte e l'accorda al richiedente.
C. INTERESSI MORATORI
28. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l'anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza derivata dall'articolo 1 del Protocollo n°1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza è diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 28 000 000 (ventotto milioni) di lire italiane per danno morale e 5 000 000 (cinque milioni) di lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l'anno a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 14 dicembre 1999, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente