Conclusione Domanda di procedimento respinta; Non-violazione dell'art. 7
CORTE (CAMERA)
CAUSA LAWLESS C. Irlanda (No). 3,
( Richiesta no 332/57)
SENTENZA
STRASBURGO
01 luglio 1961
Nella causa "Lawless",
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, costituita, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 (art. 43) della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (denominata qui di seguito "la Convenzione"), e degli articoli 21 e 22 dell'Ordinamento della Corte, in una Camera composta da:
Il Sig. R. CASSIN, Presidente,
e di Sigg.. G. MARIDAKIS
E. RODENBOURG
R. McGONIGAL, membro d’ ufficio
G. BALLADORE PALLIERI
E. ARNALDS
K.F. ARIK, Giudici,
P. MODINOS, Cancelliere,
rende la seguente sentenza:
PROCEDIMENTO
1. La presente causa è stata sottoposta alla Corte, il 13 aprile 1960, tramite una richiesta della Commissione europea dei Diritti dell'uomo (denominata qui di seguito "la Commissione") in data del 12 aprile 1960, richiesta alla quale era unita il rapporto stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 31 (art. 31) della Convenzione. La causa si riferisce alla richiesta introdotta dinnanzi alla Commissione, in virtù dell'articolo 25 (art. 25,)della Convenzione, da G.R. L., cittadino della Repubblica di Irlanda, contro il Governo di questo Stato.
2. Delle eccezioni preliminari e domande di procedimento erano state sollevate nella presente causa tanto dalla Commissione che dal Governo irlandese, Parte. La Corte ha deliberato su queste domande con sentenza del 14 novembre 1960.
Il procedimento come si era svolto fino a questa data si trova esposto in suddetta sentenza.
3. A seguito di suddetta sentenza, il Presidente della Camera, con ordinanza del 14 novembre 1960, ha fissato al 16 dicembre 1960 il termine del termine in che i Delegati della Commissione avevano per depositare la loro memoria, ed al 5 febbraio 1961 il termine del termine per il deposito del contro-esposto del Governo irlandese.
Conformandosi a suddetta ordinanza, la Commissione ha depositato il 16 dicembre 1960 una "Esposizione concernente il contro-esposto (“merito della causa") che, il 19 dicembre 1960, è stato comunicato al Governo irlandese, Parte. Il 3 febbraio 1961, dunque anche prima della scadenza del termine che gli era stato assegnato a questo effetto, il Governo irlandese ha depositato un documento intitolato "Osservazioni del Governo irlandese sull'esposizione della Commissione europea dei Diritti dell'uomo del 16 dicembre 1960." Questo documento è stato comunicato ai Delegati della Commissione il 7 febbraio 1961, data a partire dalla quale la causa si trovava dunque in Stato per l'esame sul merito.
Prima dell'apertura del procedimento orale, il Delegato principale della Commissione ha fatto conoscere alla Corte, con lettera indirizzata al Cancelliere, il 14 marzo 1961, il punto di vista dei Delegati della Commissione su certi problemi sollevati dal Governo irlandese nel suo documento del 3 febbraio 1961. La lettera del 14 marzo 1961 la cui copia è stata indirizzata al Governo irlandese, è stata versata anche alla pratica della causa.
4. Un'udienza pubblica è stata tenuta a Strasburgo il 7, 8, 10 e 11 aprile 1961 alla quale è comparso,:
- per la Commissione:
Sir Humphrey Waldock, Presidente della Commissione,
delegato principale,
Il Sig. C. Th. Eustathiades, Vicepresidente,
e
Il Sig. S. Petren, Membro della Commissione,
delegati collaboratori,
- per il Governo irlandese, Parte:
Il Sig. A. O'Keeffe, Pubblico ministero-generale dell'Irlanda,agendo in qualità di agente,
assistito da:
SIGG.. S. Morrissey, Avvocato, Consulente Legale,
Ministero delle Cause estere,
A.J. Hederman, Avvocato,consigliere,
e dai:
SIGG.. D. O'Donovan, Capo Procuratore legale di Stato,
P. Berry, Assistente Segretario -generale,Dipartimento di Giustizia.
5. Prima di abbordare il merito della causa, Sir Humphrey Waldock, Delegato principale della Commissione, ha sollevato certi problemi di procedimento e preso, a questo riguardo, le seguenti conclusioni:
"Piaccia alla Corte di decidere che i Delegati della Commissione sono in diritto:
(a) di considerare come facenti parte del procedimento della causa le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione che sono riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell'esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960, così come è indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(b) di fare conoscere alla Corte le considerazioni del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti, così come è indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(c) di considerare la persona designata dal richiedente come essendo a loro disposizione per prestar loro ogni assistenza che giudicheranno adeguata sollecitare, per fare conoscere alla Corte il punto di vista del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti."
Il Sig. A. O'Keeffe, agendo come agente del Governo irlandese, ha dichiarato che si rimetteva alla saggezza della Corte.
6. Su questo incidente di procedimento, la Corte ha reso, il 7 aprile 1961, la seguente sentenza,:
"La Corte,
Visto le conclusioni presentate dai Delegati della Commissione europea dei Diritti dell'uomo all'udienza del 7 aprile 1961;
Dando atto all'agente del Governo irlandese che non desidera concludere sull'incidente;
Considerando che nella sua sentenza del 14 novembre 1960 la Corte ha dichiarato che a questo stadio del procedimento non c'era luogo di autorizzare la Commissione a trasmetterle le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione;
Considerando d’altra parte che la Corte ha riconosciuto già alla Commissione in suddetta sentenza di cui solo la versione francese fa fede, la facoltà di fare Stato dinnanzi a lei, sotto la sua propria responsabilità, delle considerazioni del richiedente in quanto elemento proprio per illuminare la Corte;
Considerando che questa latitudine della Commissione si estende ad ogni altra considerazione che la Commissione avrebbe raccolto dal richiedente nel corso del procedimento dinnanzi alla Corte;
Considerando, peraltro, che la Commissione dispone di piena libertà in quanto alla scelta dei metodi con i quali intende stabilire il contatto col richiedente e fornire a questo l'occasione di farle conoscere i suoi punti di vista; che le è in particolare lecito di chiedere al richiedente di designare una persona che sia a disposizione di questi delegati; che non risulta da questo fatto che la persona in questione abbia un locus standi in judicio;
Per questi motivi,
Decide all'unanimità:
In quanto alle conclusioni sub litt. (a) che non c'è luogo, nello stato reale, di considerare le osservazioni scritte del richiedente riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell'esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960 come facenti parte integrante del procedimento della causa,;
In quanto al capo sub litt. (b), che la Commissione ha ogni latitudine di fare Stato, durante i dibattimenti e nella misura in cui li giudica adeguati ad illuminare la Corte, delle considerazioni del richiedente relative o al rapporto, o ad ogni domanda privata che è sorta dal momento del suo deposito;
In quanto al capo sub litt. (c), che spettava alla Commissione, dal momento che lo giudicava utile, di invitare il richiedente a mettere una persona a sua disposizione e ciò sotto le riserve indicate più alto."
7. In seguito la Corte ha sentito nelle loro dichiarazioni, risposte e conclusioni a proposito delle domande di fatto e di diritto sul merito della causa, per la Commissione,: Sir Humphrey Waldock, Delegato principale; per il Governo irlandese: Il Sig. A. O'Keeffe, Attorney-generale, che agisce come agente.
I FATTI
I
1. La domanda della Commissione - alla quale si trova unito il rapporto stabilito dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 31( art. 31) della Convenzione - ha per oggetto di sottoporre la causa G.R. Lawless alla Corte, affinché questa possa decidere se i fatti della causa rivelano o no, da parte del Governo irlandese, una violazione degli obblighi che gli incombono sui termini della Convenzione.
Così come risulta dalla domanda e dall'esposto della Commissione, G.R. L. adduce nella sua richiesta una violazione della Convenzione al suo riguardo, da parte delle autorità della Repubblica dell'Irlanda, a causa della sua detenzione senza giudizio dal 13 luglio al 11 dicembre 1957 in un campo di detenzione militare, situato sul territorio della Repubblica dell'Irlanda, in esecuzione di un'ordinanza presa dal ministro della Giustizia in virtù dell'articolo 4 della Legge no 2, del 1940, che modificava la Legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato.
2. I fatti della causa, come risultano dal rapporto della Commissione, dalle memorie, brani e documenti sottomessi alla Corte così come dalle dichiarazioni fatte tanto dalla Commissione che dal Governo irlandese, durante il procedimento orale dinnanzi alla Corte,sono essenzialmente i seguenti:
3. G.R. L., nato nel 1936, è manovale in un'impresa di costruzioni. Ha la sua residenza abituale a Dublino (Irlanda).
4. G.R. L. ha riconosciuto dinnanzi alla Commissione essere diventato membro dell'I.R.A ("Irish Republican Army" / "Esercito repubblicano irlandese") nel gennaio 1956. Secondo le sue proprie dichiarazioni, si sarebbe staccato dall'I.R.A nel giugno 1956, ed nel dicembre 1956, da un gruppo dissidente dell'I.R.A.
II
5. Ai termini del trattato che ha portato la creazione dello stato libero di Irlanda, firmato il 6 dicembre 1921 tra il Regno Unito e gli stati liberi dell'Irlanda, sei Contee situate nel nord dell'isola irlandese sono state mantenute sotto la sovranità britannica.
6. Durante il periodo che é trascorso dalla creazione dello stato libero dell'Irlanda, dei gruppi armati si sono costituiti a più riprese sotto il nome d ' "Esercito repubblicano irlandese" (I.R.A), nello scopo confessato di abbandonarsi alle attività terroristiche per mettere un termine alla sovranità che la Gran Bretagna esercita sull'Irlanda del Nord. Le attività di questi gruppi hanno preso delle proporzioni tali che la legislazione ordinaria non permetteva più di garantire una repressione efficace. Il legislatore ha dunque, a più riprese, conferito al Governo dei poteri speciali che permettono a questo di fare fronte alla situazione creata da queste attività illegali; nel numero di questi poteri viene talvolta contemplato il diritto di detenzione senza giudizio.
Il 29 dicembre 1937, è stata promulgata la Costituzione attualmente in vigore nella Repubblica dell'Irlanda. Nel maggio 1938, tutte le persone detenute per i reati politici sono state liberate.
Quando la situazione politica in Europa lasciava contemplare lo scoppio della guerra, l'I.R.A. ha ripreso le sue attività e ha perpetrato dei nuovi atti di violenza sul territorio della Repubblica dell'Irlanda.
All'inizio del 1939, l'I.R.A ha pubblicato dei documenti che ha intitolato "dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna." È in seguito a questa dichiarazione che l'I.R.A ha intensificato, a partire dal territorio della Repubblica dell'Irlanda, i suoi atti di violenza sul territorio britannico.
7. Per fare fronte alla situazione creata dall'attività dell'I.R.A, il Parlamento della Repubblica dell'Irlanda ha adottato una legge relativa agli attentati alla sicurezza dello stato ("Offences against the State Act, 1939") che è entrata in vigore il 14 giugno 1939.
III
8. La Legge del 1939 dà, nel suo titolo II, una definizione delle "attività pregiudizievoli al mantenimento della pace e dell'ordine pubblico o alla sicurezza dello stato." Contempla, nel suo titolo III, delle disposizioni relative alle organizzazioni per cui le attività ricadono sotto l'influenza della legge e che, per questo fatto, possono essere dichiarate tramte Ordinanza del Governo "Organizzazioni illegali." A questo argomento, la Legge di 1939 prescrive nel suo articolo 21:
Articolo 21:
"(1) è vietato ad ogni persona fare parte di un'organizzazione illegale;
(2) ogni membro di un'organizzazione illegale contraria al presente articolo si rende colpevole di un'infrazione alle disposizioni del presente articolo e è passibile;
(a) o, dopo constatazione, di una multa di 50 sterlinei al massimo o, a discrezione del tribunale, di una pena di detenzione di tre mesi al massimo o di entrambe queste due pene;
(b) o, dopo giudizio su imputazione, di una pena di detenzione di due anni al massimo."
Il titolo IV della Legge di 1939 contiene delle disposizioni diverse sulla soppressione delle attività illegali, tra altri, all'articolo 30, la seguente disposizione sull'arresto e la detenzione di persone sospettate di essere implicate nelle attività illegali:
Articolo 30:
"(1) ogni membro della Garda Siochana (se non è in uniforme, su presentazione della sua carta di identità se gli viene richiesta) può senza incarico intimare ad ogni persona l'ordine di fermarsi, perquisirla, interrogarla e metterla in Stato di arresto o eseguire una o più di queste misure al riguardo di ogni persona che sospetta di avere commesso o di essere sul punto di commettere un'infrazione o di essere o di essere stata implicata nella perpetrazione di un'infrazione ad ogni articolo o paragrafo della presente legge, o di un atto qualificato come reato ai fini del parte V della presente legge, o che sospetta di essere portatore di un documento che ha tratto alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di una qualsiasi delle infrazioni menzionate sopra.
(2) ogni membro della Garda Siochana (se non è in uniforme su presentazione della sua carta di identità se gli viene richiesta), è abilitato, nell'esercizio di uno qualsiasi dei poteri contemplati al paragrafo precedente, per fermare e perquisire, avvalendosi all'occorrenza della forza, ogni veicolo o nave, barca o altro vascello che sospetta di trasportare una persona che suddetto paragrafo l'autorizza a arrestare senza incarico.
(3) ogni persona arrestata in applicazione del presente articolo può essere condotta ad una stazione della Garda Siochana, una prigione o ogni altro luogo adatto a questo fine, per essere detenuta durante le 24 a contare del momento del suo arresto e può, su ordine di un ufficiale della Garda Siochana che occupi almeno il posto di Commissario principale, rimanervi detenuta per un nuovo termine di 24 ore.
(4) ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo precedente può, in ogni momento durante la sua detenzione, essere incolpata di un'infrazione e portata o dinnanzi al Tribunale del Distretto, o dinnanzi ad una Corte criminale speciale, o essere messa in libertà per ordine di un ufficiale della Garda Siochana e deve, se non è così incolpata essere messa in libertà, o deve essere liberata alla scadenza del periodo di detenzione autorizzata da suddetto paragrafo.
(5) ogni membro della Garda Siochana può prendere, al riguardo di una persona detenuta in applicazione del presente articolo, una o più delle seguenti misure:
(a) prendere il nome e l'indirizzo di questa persona;
(b) perquisirla o farla perquisire,;
(c) fotografarla o farla fotografare,;
(d) prendere o fargli prendere le sue impronte digitali,;
(6) tutto nessuno che opporrà a questo che un membro della Tenne Siochana esercito un qualsiasi dei poteri che gli conferisce il paragrafo precedente al suo carico o che ostacolerà l'esercizio di questi poteri, o non declinerà o rifiuterà di declinare la sua identità o il suo indirizzo e darà, in risposta ad ogni domanda di questa natura, un nome o un indirizzo falso o ingannevole, sarà colpevole di un'infrazione al presente articolo e sarà, dopo constatazione, passibile di una pena di detenzione di sei mesi al massimo."
Il titolo V della Legge del 1939 ha per oggetto la creazione di "Corsi criminali speciali" che hanno per compito di giudicare delle persone accusate di avere violato le disposizioni di suddetta legge.
Il titolo VI della Legge del 1939, infine, conteneva delle disposizioni che autorizzavano ogni ministro di stato - appena il Governo aveva messo in vigore questa parte della legge - ad ordinare, in certe circostanze, l'arresto e la detenzione di ogni persona di cui aveva la convinzione ("satisfied") che si dedicasse alle attività dichiarate illegali dalla legge.
9. Il 23 giugno 1939, o nove giorni dopo l'entrata in vigore della Legge sugli attentati alla sicurezza dello stato, il Governo ha promulgato, in virtù dell'articolo 19 di suddetta legge, una Ordinanza ai termini della quale l'I.R.A., dichiarata "Organizzazione illegale", era sciolta.
10. In seguito, circa settanta persone furono fermate e detenute in applicazione del titolo VI di suddetta legge; una di queste persone impegnò un'azione dinnanzi all'Alta Corte per contestare la validità della sua detenzione. L'Alta Corte dell'Irlanda ha dichiarato allora questa detenzione illegale ed ha ordinato il collocamento in libertà dell'individuo con una decisione di habeas corpus.
Il Governo ha fatto allora immediatamente liberare tutte le persone detenute in virtù di queste stesse disposizioni.
11. Tenendo conto della sentenza dell'Alta Corte, il Governo ha sottoposto al Parlamento un progetto di legge che portava modifica del titolo VI della Legge del 1939 relativa alla sicurezza dello stato. Questo progetto, dopo essere stato dichiarato costituzionale dalla Corte Suprema, è stato adottato dal Parlamento il 9 febbraio 1940 in quanto Legge no 2 di 1940, "Offences against the State (Amendment, Act 1940",).
Questa Legge no 2 del 1940 conferisce ai ministri di stato dei poteri speciali di detenzione senza giudizio, "dal momento che il Governo avrà fatto e pubblicato una proclamazione dichiarando che i poteri conferiti dalla presente parte della presente legge sono necessari al mantenimento della pace e dell’ordine pubblico e che conviene che la presente parte dalla presente legge entri immediatamente in vigore" (articolo 3, paragrafo (2) della legge).
Ai termini dell'articolo 3, paragrafo (4) di suddetta legge, la proclamazione del Governo che mette in vigore i poteri speciali di detenzione può essere annullata tuttavia, in ogni momento da una semplice risoluzione della Camera bassa del Parlamento irlandese.
Inoltre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 della legge, le due Camere del Parlamento devono essere tenute pienamente informate, ad intervalli regolari, delle modalità di applicazione dei poteri di detenzione.
12. I poteri di detenzione contemplati in suddetta legge sono affidati ai ministri di stato. L'articolo 4 della legge dispone in merito a questo argomento:
"(1) quando un ministro di stato stima che una persona si dedica alle attività che, a suo avviso, sono pregiudizievoli al mantenimento della pace e dell'ordine pubblico o alla sicurezza dello stato, può, con ordinanza firmata di sua mano e che porta il suo sigillo ufficiale, ordinare l'arresto o la detenzione di questa persona in virtù del presente articolo.
(2) ogni membro della Garda Siochana può stabilire senza incarico ogni persona designata in un'ordinanza presa da un ministro di stato in applicazione del paragrafo precedente.
(3) ogni persona arrestata in applicazione del paragrafo precedente sarà detenuta in una prigione o in un altro luogo prescritto a questo effetto dall'ordinamento decretato in applicazione della presente parte della presente legge, finché questa parte smette di essere in vigore o finché sia liberata in virtù delle disposizioni susseguenti della presente parte della presente legge.
(4) quando una persona è detenuta in virtù del presente articolo, deve esserle notificata, immediatamente dopo il suo arrivo alla prigione o in ogni altro luogo di detenzione prescritto a questo fine dagli ordinamenti promulgati in applicazione della presente parte della presente legge, copia dell'ordinanza a lei concernente presa in applicazione del presente articolo, così come delle disposizioni dell'articolo 8 della presente legge."
13. Ai termini dell'articolo 8 della Legge no 2 del 1940, il Governo è tenuto ad istituire, appena possibile dopo l'entrata in vigore dei poteri di detenzione senza giudizio, una Commissione (qui di seguito denominata,: "Commissione di detenzione") alla quale ogni persona arrestata o detenuta in virtù della legge può rivolgersi, tramite il Governo, per fare esaminare il suo caso. Questa Commissione deve essere composta, dal Governo, di tre persone di cui un ufficiale delle Forze di difesa che abbia almeno sette anni di servizio e due altri membri che devono essere o degli avvocati o dei procuratori che abbiano almeno sette anni di pratica, o dei giudici o anziani giudici di uno dei tribunali ordinari. Infine l'articolo 8 della legge dispone che se la Commissione conclude che non esistono motivi ragionevoli di mantenere l'interessato in stato di detenzione, questo è rimesso, appena possibile, in libertà.
IV
14. Dopo un periodo di parecchi anni durante i quali le attività dell'I.R.A furono state molto deboli, una recrudescenza si è prodotta nel 1954 e poi a partire dal secondo semestre del 1956.
E’ così che nel corso della seconda quindicina di dicembre 1956, degli attacchi a mano armata sono stati perpetrati contro parecchie caserme della polizia dell'Irlanda del Nord e, alla fine del mese, un poliziotto è stato ucciso. Durante questo stesso mese, una pattuglia di polizia che circolava su delle strade di frontiera subisce degli spari, degli alberi vengono abbattuti di traverso sulle strade, dei fili telefonici vengono tagliati, ecc. Nel gennaio 1957, gli incidenti si moltiplicano. All'inizio del mese, un attacco a mano armata viene scatenato contro la caserma di polizia di Brookeborough durante il quale due degli assalitori vengono uccisi. Venivano dal territorio della Repubblica dell'Irlanda. Dodici altri tra cui quattro feriti, passano la frontiera e sono fermati dalla polizia della Repubblica dell'Irlanda. Tutto ciò mentre il Primo Ministro della Repubblica dell'Irlanda indirizza, in un messaggio radiodiffuso del 6 gennaio 1957, un appello pressante al pubblico per mettere un termine a queste aggressioni.
Sei giorni dopo questo messaggio radiodiffuso dal Primo Ministro, o il 12 gennaio 1957, l'I.R.A effettua, sul territorio della Repubblica dell'Irlanda, un attacco a mano armata contro un negozio di esplosivi situati a Moortown, Contea di Dublino, per procurarsi degli esplosivi. Il 6 maggio 1957, dei gruppi armati penetrano nel negozio di esplosivi di Swan Laois, tengono il custode in ostaggio e rubano una quantità di esplosivi.
Il 18 aprile 1957, con un'esplosione che causa dei seri danni al ponte della ferrovia di Ayallogue, nella Contea di Armagh, a circa 5 miglia dal lato nord della frontiera, la linea di ferrovia Dublino-Belfast viene tagliata.
Nella notte del 25 al 26 aprile, tre esplosioni tra Lurgan e Portadown, in Irlanda del Nord, danneggiavano la stessa linea.
Nella notte del 3 al 4 luglio 1957, una pattuglia della polizia dell'Irlanda del Nord, di servizio vicino alla frontiera, cade in un'imboscata. Un poliziotto viene ucciso ed un altro ferito. Sui luoghi stessi, si scoprirono 87 bastoncini di gelignite collocati sulla strada, ricoperti di pietre e legati ad un detonatore.
La data di questo incidente è solamente 8 giorni prima delle Processioni Arancioni - che, il 12 luglio, hanno luogo in numerose località dell'Irlanda del Nord. Questa data è stata, in passato, particolarmente critica per il mantenimento della pace e degli ordine pubblici.
V
15. I poteri speciali di arresto e di detenzione conferiti ai ministri di stato dalla Legge no 2 del 1940, sono stati messi in vigore l’ 8 luglio 1957 da una Proclamazione del Governo irlandese pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 5 luglio 1957.
Il 16 luglio 1957, il Governo ha stabilito la Commissione di detenzione prevista all'articolo 8 di suddetta legge e ha designato come membri della Commissione un ufficiale delle Forze di difesa, un giudice ed un giudice di distretto.
16. La Proclamazione con la quale il Governo irlandese metteva in vigore, l’ 8 luglio 1957, i poteri speciali di detenzione contemplati nella Parte II della Legge no 2 di 1940 erano concepiti così:
" Il Governo, in esercizio dei poteri conferiti a loro dalla sottosezione (2) della sezione 3 dell’Atto delle Offese contro lo Stato (l'Emendamento, 1940 (Numero 2 del 1940), con la presente dichiara che i poteri conferiti dalla Parte II del suddetto Atto sono necessari per assicurare la conservazione della pace e dell’ordine pubblico e che conviene che la suddetta Parte del suddetto Atto dovrebbe entrare in vigore immediatamente”.
17. Con lettera del 20 luglio 1957, il ministro irlandese delle Cause estere informava il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa che la Parte II della Legge no 2 del 1940 sugli attentati alla sicurezza dello stato era entrata in vigore l’8 luglio 1957.
Il paragrafo 2 di questa lettera era concepito così:
"... Nella misura in cui l'applicazione della seconda Parte della legge che conferisce dei poteri speciali di arresto e di detenzione, è suscettibile di implicare una deroga agli obblighi che risultano dalla Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, ho l'onore di pregarvi di volere cortesemente considerare che la presente lettera vi e informa di tutto questo fatto, conformemente all'articolo 15 (3) (art. 15-3) della Convenzione".
La lettera faceva valere che la detenzione delle persone in virtù della Legge no 2 era apparso necessaria "per impedire la perpetrazione di reati contro la pace e l’ordine pubblico ed il mantenimento di forze militari o armate diverse da quelle autorizzate dalla Costituzione."
L'attenzione del Segretario Generale era attirata sulle disposizioni dell'articolo 8 della Legge del 1940 che contemplava la costituzione di una Commissione dinnanzi a cui ogni persona detenuta poteva ricorrere, Commissione che è stata costituita il 16 luglio 1957.
18. Subito dopo la pubblicazione della proclamazione del 5 luglio 1957 che metteva in vigore i poteri di detenzione previsti dalla Legge no 2 del 1940, il Primo Ministro del Governo della Repubblica dell'Irlanda annunciava che il Governo avrebbe liberato ogni persona detenuta in virtù di questa legge che avrebbe preso l'impegno di "rispettare la Costituzione e le leggi dell'Irlanda" e di non aderire né venire in aiuto a nessuna organizzazione dichiarata illegale in virtù della Legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato."
VI
19. G.R. L. è stato arrestato per la prima volta, con tre altri uomini, il 21 settembre 1936 in un fienile disabilitato a Keshcarrigan, Contea di Leitrim. La polizia scoprì in questo fienile un mitragliatrice Thompson, 6 fucili da guerra, 6 fucili da caccia, un revolver, una pistola automatica e 400 caricatori. L. ha ammesso di essere membro dell'I.R.A ed di avere preso parte ad un attacco armato durante il quale erano stati rubati dei fucili e dei revolver. È stato incolpato, il 18 ottobre, di detenzione illegale di armi da fuoco in virtù della Legge del 1925 sulle armi da fuoco (The Firearms Act, 1925) e dell'articolo 21 della Legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato (The Offences against the State Act, 1939) (denominata qui di seguito "Legge del 1939").
G.R. L. e gli altri incolpati sono stati condotti dinnanzi alla Corte criminale del Circuito di Dublino. Sono stati prosciolti il 23 novembre 1956 del capo di possesso illegale di armi da fuoco. Il giudice aveva indicato alla giuria che le condizioni tecniche relative alla prova di colpevolezza dell'imputato non erano assolte, non avendo dimostrato l'accusa in modo concludente che nessuna autorità competente aveva rilasciato all'imputato un permesso che l'autorizzava ad essere in possesso delle armi di cui si trattava.
Il 26 ottobre, durante l'udienza dinnanzi a questo Tribunale, il giudice di distretto chiese ad uno degli incolpati, S. G., se aveva delle domande da porre agli agenti di polizia, testimoni; la risposta dello incolpato fu la seguente:
"In quanto soldato dell'esercito repubblicano irlandese e nonché capo degli uomini qui presenti, non voglio niente avere a fare con le deliberazioni di questo tribunale."
Avendogli chiesto il giudice se si sosteneva colpevole o non colpevole, G. rispose di nuovo:
"A nome dei miei compagni e a mio nome personale, tengo a dichiarare che le armi e munizioni trovate su noi dovevano essere utilizzate contro le forze britanniche di occupazione per ottenere la riunificazione del nostro paese e che gli irlandesi ed le irlandesi, qualunque siano le loro opinioni politiche, non avevano niente da temere da noi. Manteniamo che è legale possedere delle armi e crediamo anche che ogni irlandese ha il dovere di prendere le armi per difendere il suo paese."
Rispondendo una domanda che gli era posta col giudice, G.R. L. dichiarava: "S. G. ha parlato a nome mio."
L. è stato arrestato di nuovo a Dublino il 14 maggio 1957 in applicazione dell'articolo 30 della Legge di 1939, essendo sospettato di dedicarsi ad attività illegali. Uno schizzo di certe stazioni di frontiera tra le Repubbliche di Irlanda e l'Irlanda del Nord è stato trovato su lui. Lo schizzo portava l'iscrizione: Infiltrarsi, annientare, distruggere".
Una perquisizione ebbe luogo lo stesso giorno presso il domicilio di G.R. L.; durante questa perquisizione, si scoprì un documento manoscritto sulla guerriglia, documento contenente, tra altri, il seguente testo,:
"Il movimento di resistenza è l'avanguardia armata del popolo irlandese in lotta per la liberazione dell'Irlanda. La forza di questo movimento risiede nel suo carattere popolare e patriottico. Le missioni essenziali delle unità locali della resistenza sono le seguenti: Distruggere le installazioni ed instaurazioni nemiche: locali dell'esercito territoriale, baracche speciali, uffici di reclutamento, stazioni frontiere, depositi, ecc.
Attaccare gli aerodromi nemici e distruggere i capannoni di aerei, i depositi di bombe e di carburanti, abbattere i principali membri del personale volante ed i meccanici. Abbattere o catturare gli ufficiali superiori nemici e gli alti funzionari dell'amministrazione coloniale nemica, così come i traditori al loro saldo: ufficiali britannici, agenti di polizia, spie, magistrati, membri importanti dello partito collaboratore, ecc."
In seguito a questo arresto, G.R. L. è stato incolpato:
(a) di detenzione di documenti compromettenti in violazione dell'articolo 12 della Legge del 1939;
(b) di appartenenza ad un'organizzazione illegale, l'I.R.A, in violazione dell'articolo 21 della Legge del 1939.
Il 16 maggio 1957, G.R. L. è stato portato dinnanzi alla Corte criminale del Circuito di Dublino nello stesso momento in cui tre altri uomini incolpati di violazioni analoghe in virtù della Legge del 1939. La Corte l'ha condannato ad un mese di prigione per il primo capo di accusa, ma l'ha assolto per il secondo. I minuti della Corte mostrano che il secondo capo di accusa è stato respinto "per ragioni di fondo", ma non sembra esistere nessuno conto reso ufficiale dai dibattimenti. I motivi di questa assoluzione non hanno potuto essere stabiliti chiaramente. G.R. L. è stato messo in libertà verso il 16 giugno 1957, dopo avere scontato la sua pena alla prigione Mountjoy a Dublino.
20. G.R. L. è stato arrestato di nuovo l’ 11 luglio 1957 a Dun Laoghaire dall'agente di sicurezza C., mentre era sul punto di imbarcarsi su una nave in partenza per l'Inghilterra. È stato incarcerato per 24 alla casa di detenzione "Bridewell" a Dublino, in applicazione dell'articolo 30 della Legge del 1939, come indiziato per appartenenza ad un'organizzazione illegale, l'I.R.A.
L'ispettore del sicurezza M. gli ha dichiarato allora il giorno stesso che sarebbe stato rimesso in libertà se avesse acconsentito a firmare un impegno che riguardava il suo comportamento futuro. Nessuno testo scritto dell'impegno proposto è stato presentato a G.R. L.. I termini esatti di suddetto impegno non hanno potuto essere stabiliti chiaramente.
Il 12 luglio 1957, il Commissario principale, agendo in virtù dell'articolo 30, paragrafo 3 della Legge del 1939, ha ordinato che la detenzione di G.R. L. fosse prolungato di 24 ore fino al 13 luglio 1957 alle 19 h 45.
Alle 6 della mattina del 13 luglio 1957, prima che la sua detenzione in virtù dell'articolo 30 della Legge di 1939 si concludesse, G.R. L. è stato trasferito dalla casa di detenzione "Bridewell" alla prigione militare di Curragh, Contea di Kildare, conosciuta sotto il nome di The Glass House. È arrivato lo stesso giorno alle 8 della mattina e è rimasto detenuto, a contare da questo momento, in virtù di un'ordinanza di detenzione presa il 12 luglio 1957 dal ministro della Giustizia in virtù dell'articolo 4 della Legge no 2 del 1940. Al suo arrivo, L. ha ricevuto notificazione di questa ordinanza di detenzione nella il ministro della Giustizia dichiarava che, a suo avviso, il richiedente si dedicava alle attività pregiudizievoli alla sicurezza dello stato, ed ordinava il suo arresto e la sua detenzione in virtù dell'articolo 4 della Legge del 1940.
Dal Glass House, G.R. L. è stato trasferito il 17 luglio 1957 ad un campo conosciuto sotto il nome di Curragh Internment Campo che fa parte del Campo militare e delle caserme di Curragh, Contea di Kildare, dove egli è rimasto detenuto, con circa altre 120 persone, senza essere condotto dinnanzi ad un giudice fino alla sua liberazione l’ 11 dicembre 1957.
21. Il 16 agosto 1957, G.R. L. è stato informato che sarebbe stato rimesso in libertà se avesse preso per iscritto l'impegno di "rispettare la Costituzione e le leggi dell'Irlanda" e di non aderire né venire in aiuto a nessuna organizzazione dichiarata illegale in virtù della Legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato." G.R. L. si è rifiutato di prendere questo impegno.
22. L’ 8 settembre 1957, G.R. L. ha esercitato il diritto che gli riconosceva l'articolo 8 della Legge del 1940 di chiedere che la domanda del suo mantenimento in detenzione fosse esaminata dalla Commissione di detenzione creata in virtù dello stesso articolo di suddetta legge. È comparso dinnanzi a questa Commissione il 17 settembre 1957, assistito da un consigliere e da avvocati. La Commissione di detenzione che si riuniva per la prima volta, ha adottato certe regole di procedimento e rinviato le sue deliberazioni al 20 settembre.
23. Però, il 18 settembre 1957, il consiglio di G.R. L., basandosi sull'articolo 40 della Costituzione dell'Irlanda, ha sollecitato anche presso l'Alta Corte dell'Irlanda la decisione di un'ordinanza condizionale di habeas corpus ad subjiciendum. L'oggetto di questo procedimento era di ottenere dalla Corte di ordinare al Comandante del campo di detenzione di condurri G.R. L. davanti alla Corte affinché questa esaminasse la validità della sua detenzione e prendesse a questo riguardo una decisione. La decisione di un'ordinanza condizionale di habeas corpus obbligherebbe il Comandante a rendere conto all'Alta Corte delle ragioni per le quali non avrebbe deferito a questa ordinanza.
L'ordinanza condizionale è stata accordata alla stessa data e è stata notificata al Comandante che doveva rendere conto entro quattro giorni. È stata notificata anche alla Commissione di detenzione. La Commissione di detenzione si è riunita il 20 settembre 1957 e ha deciso di rinviare l'udienza sine die aspettando il risultato della richiesta di habeas corpus.
24. G.R. L. ha indirizzato allora una richiesta all'Alta Corte per ottenere che l'ordinanza condizionale di habeas corpus fosse resa incondizionata nonostante le ragioni addotte dal Comandante del campo di detenzione per non arrendersi alla richiesta. Il Comandante si era, nell'occorrenza, fondato sull'ordinanza di detenzione presa dal ministro della Giustizia contro l'interessato.
L'Alta Corte si è riunita dal 8 al 11 ottobre 1957 e ha sentito gli argomenti giuridici presentati dai consiglieri delle due parti. L’ 11 ottobre, ha reso una sentenza nella quale ammetteva le ragioni invocate dal Comandante del campo per giustificare la detenzione. La richiesta di habeas corpus è stata dunque respinta.
25. Il 14 ottobre 1957, G.R. L. ha interposto appello dinnanzi alla Corte Suprema invocando non solo la Costituzione e la legislazione dell'Irlanda, ma anche le disposizioni della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Il 6 novembre 1957, la Corte Suprema ha respinto l'appello di G.R. L.. Ha reso la sua sentenza motivata il 3 dicembre 1957.
I principali aspettati della sentenza della Corte Suprema erano i successivi:
(a) La legge del 1940 era stata sottoposta sotto forma di progetto alla Corte Suprema affinché questa si pronunciasse sulla sua costituzionalità. La Corte Suprema aveva deciso che non era incostituzionale e, ai termini dell'articolo 34 (3) 3 della Costituzione, nessuno tribunale è giudice della costituzionalità delle leggi il cui progetto è stato approvato dalla Corte Suprema.
(b) L'Oireachtas (cioè il Parlamento che era la sola autorità legislativa) non aveva adottato legge che integrava la Convenzione dei Diritti dell'uomo alla legislazione interna dell'Irlanda. La Corte Suprema non poteva dunque fare eseguire la Convenzione nella misura in cui questa appariva conferire ai cittadini dei diritti differenti o supplementari a quelli che contemplava la legislazione interna irlandese.
(c) La detenzione del ricorrente in applicazione dell'articolo 30 della Legge del 1939 doveva concludersi il 13 luglio 1957 alle 19 h 45. Era detenuto in quel momento, già in virtù di un'altra ordinanza presa dal ministro della Giustizia, ed il suo mantenimento in detenzione era giustificato perfettamente da questa seconda ordinanza.
(d) Il ricorrente non aveva portato un principio di prova a sostegno della sua affermazione secondo la quale non sarebbe stato informato dei motivi del suo arresto in virtù dell'ordinanza ministeriale. Del resto, un'irregolarità nell'arresto, anche se era stata stabilita, non avrebbe avuto per effetto di rendere l’ulteriore detenzione illegale, qualunque siano i diritti che abbia peraltro potuto conferire al ricorrente in virtù della legge irlandese.
(e) La Corte aveva deliberato già all'epoca dell'esame della Legge del 1940 sotto forma di progetto che non era abilitata a ricercare la fondatezza dell'opinione di un ministro che decideva per un'ordinanza di detenzione in applicazione dell'articolo 4 di questa legge.
(f) durante il procedimento di habeas corpus dinnanzi all'Alta Corte, il ricorrente aveva sostenuto che la costituzione della Commissione di detenzione era illegale. Ora, secondo la Corte Suprema, anche se il ricorrente avesse dovuto dimostrare che le decisioni della Commissione su diverse domande di procedimento erano erronee, ciò non avrebbe avuto per effetto di rendere la sua detenzione illegale né di motivare una domanda di habeas corpus. Risultava difatti dall'articolo 8 della Legge del 1940 che la Commissione non era un tribunale e che una richiesta formulata dinnanzi a lei costituiva non un procedimento giurisdizionale ma semplicemente una domanda di carattere amministrativo.
26. Nel frattempo, l’ 8 novembre 1957 - o due giorni dopo la notificazione del rigetto del suo appello da parte della Corte Suprema - G.R. L. aveva introdotto la sua richiesta dinnanzi alla Commissione europea dei Diritti dell'uomo. Adduceva che il suo arresto e la sua detenzione, in applicazione della Legge no 2 del 1940, senza imputazione né giudizio, costituivano una violazione della Convenzione e chiedeva:
(a) la sua sospensione immediata;
(b) il versamento di un risarcimento e di danno-interessi per detenzione; e
(c) il pagamento degli oneri e spese di ogni genere derivanti, direttamente o indirettamente, dale azioni intentate da lui dinnanzi alle giurisdizioni irlandesi e la Commissione europea per ottenere la sua liberazione.
27. Poco dopo, la Commissione di detenzione ha ripreso, in applicazione dell'articolo 8 della Legge del 1940, l'esame del caso di G.R. L. e tenuto delle udienze per questo effetto il 6 e 10 dicembre 1957. Il 10 dicembre, all'invito dell'Procuratore -generale della Repubblica dell'Irlanda, l'interessato, comparendo in persona dinnanzi alla Commissione di detenzione, ha preso il successivo impegno verbale: "Mi impegno a non dedicarmi a nessuna attività illegale al senso delle Leggi del 1939 e 1940 relative agli attentati alla sicurezza dello stato." L'indomani 11 dicembre 1957, il ministro della Giustizia, basandosi sull'articolo 6 della Legge no 2 del 1940, prendendo un'ordinanza che ordinava il rilascio di G.R. L..
28. Il procuratore legale di L. ha notificato questo rilascio alla Commissione europea dei Diritti dell'uomo con lettera in data del 16 dicembre 1957. Precisava in questa lettera che L. intendeva inseguire la sua azione dinnanzi alla Commissione per ciò che riguardava, a) la sua domanda di risarcimento e di danno-interessi per detenzione e (b) la sua domanda di rimborso di tutti gli oneri e spese derivanti dalle azioni intentate per ottenere la sua liberazione.
VII
29. Durante il procedimento scritto ed orale dinnanzi alla Corte, la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ed il Governo irlandese hanno preso le seguenti conclusioni finali:
La Commissione, nel suo Esposto del 27 giugno 1960:
"Piaccia alla Corte di prendere in considerazione i pareri espressi dalla Commissione nel suo rapporto sulla causa G. R. L. e
(1) di decidere:
(a) se la detenzione senza giudizio del richiedente dal 13 luglio all’ 11 dicembre 1957, in virtù dell'articolo 4 della Legge modificativa del 1940 sugli attentati alla sicurezza dello stato, era o meno contraria agli obblighi che incombono sul Governo convenuto ai termini degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione,;
(b) se questa detenzione era o meno contraria agli obblighi che incombono sul Governo convenuto ai termini dell'articolo 7 (art. 7) della Convenzione,;
(2) nel caso in cui questa detenzione fosse contraria agli obblighi che incombono sul Governo convenuto ai termini degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 69 della Convenzione, di decidere,:
(a) se la lettera indirizzata dal Governo al Segretario Generale il 20 luglio 1957 costituiva o meno una notificazione sufficiente ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione;
(b) se, dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, esisteva o meno un pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione al senso dell'articolo 15, paragrafo 1 (art. 15-1) della Convenzione;
(c) nel caso in cui tale pericolo fosse effettivamente esistito durante questo periodo, se la detenzione di persone senza giudizio in virtù dell'articolo 4 della Legge del 1940, come è stata applicata dal Governo, era una misura rigorosamente richiesta dalla situazione;
(3) di decidere se, ad ogni modo, l'articolo 17 (art. 17) della Convenzione vieta o meno al richiedente di invocare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7,art. 5, art. 6, art. 7);
(4) alla luce delle sue decisioni sui punti enumerati sopra ai paragrafi 1 a 3, di giudicare e pronunciare,:
(a) se i fatti constatati rivelano o no, da parte del Governo convenuto, una violazione degli obblighi che gli incombono sui termini della Convenzione;
(b) in caso affermativo, se un risarcimento è dovuto al richiedente a causa di questa violazione e quale deve essere l'importo."
30. L'agente del Governo irlandese, durante l'udienza pubblica del 10 aprile 1961:
"Piaccia alla Corte di decidere e di dichiarare che le risposte alle domande che figurano al paragrafo 58 dell'Esposto della Commissione in data del 27 giugno 1960 sono le seguenti:
1.
(a) La detenzione del richiedente non era contraria agli obblighi che incombono sul Governo ai termini degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione.
(b) Questa detenzione non era contraria agli obblighi che incombono sul Governo ai termini dell'articolo 7 (art. 7) della Convenzione.
2.
(a) La lettera del Governo in data del 20 luglio 1957 costituiva una notificazione sufficiente ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 15 (art. 15-3) della Convenzione; o sussidiariamente, nella presente causa, nessuna disposizione di suddetto paragrafo 3 (art. 15-3) non impedisce il Governo di basarsi sulle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15 (art. 15-1).
(b) Dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, esisteva un pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione al senso del paragrafo 1 dell'articolo 15 (art. 15-1) della Convenzione.
(c) La detenzione di persone senza giudizio, come è stata applicata dal Governo, era una misura rigorosamente richiesta dalla situazione.
3. Ad ogni modo, l'articolo 17 (art. 17) della Convenzione vieta al richiedente di invocare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 (art. 5, art. 6, art. 7) della Convenzione.
4.
(a) I fatti constatati non rivelano, da parte del Governo, nessuna violazione degli obblighi che gli incombono sui termini della Convenzione.
(b) Avuto riguardo a ciò che precede, la domanda di un risarcimento non si pone.
IN DIRITTO
1. Considerando che è stabilito che G.R. L. è stato condotto dalle autorità irlandesi l’11 luglio 1957 in applicazione degli articoli 21 e 30 della Legge no 13 del 1939 (Offences against the State Act, 1939); che prima della scadenza del mandato di arresto preso in virtù della Legge no 13 del 1939 G.R. L. si vide notificare, il 13 luglio 1957, un'ordinanza di detenzione presa il 12 luglio 1957 dal ministro della Giustizia in virtù delle disposizioni dell'articolo 4 della Legge no 2 del 1940 sugli attentati alla sicurezza dello stato (Offences against the State (Amendment) Act,1940); che è stato detenuto, in seguito, da prima alla prigione militare di Curragh, poi al Curragh Campo di Detenzione, fino all’ 11 dicembre 1957, data della sua liberazione, senza essere stato durante questo periodo, portato dinnanzi ad un giudice,;
2. Considerando che la Corte non è chiamata a deliberare sull'arresto di G.R. L. operato l’ 11 luglio 1957, ma che alla vista delle conclusioni prese sia dalla Commissione che dal Governo irlandese, è chiamata a decidere unicamente se la detenzione di G.R. L. dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, in virtù dell'articolo 4 della Legge no 2 del 1940 sugli attentati alla sicurezza dello stato, era o meno conforme alle prescrizioni della Convenzione;
3. Considerando a questo proposito che il Governo irlandese ha sollevato contro la richiesta di G.R. L. un fine di non ricevere un merito derivato dall'articolo 17 (art. 17) della Convenzione; che importa di esaminare a priori questo fine di non ricevere;
Sul fine di non ricevere derivato dall'articolo 17 (art. 17) della Convenzione.
4. Considerando che la Convenzione dispone nel suo articolo 17 (art. 17):
"Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come se implicasse per un Stato, un gruppo o un individuo, un diritto qualsiasi di dedicarsi ad un'attività o di compiere un atto che mira alla distruzione dei diritti o libertà riconosciuti nella presente Convenzione o alle limitazioni più ampie di questi diritti e libertà di quelli contemplati in suddetta Convenzione."
5. Considerando che il Governo irlandese ha fatto valere dinnanzi alla Commissione e ha riaffermato dinnanzi alla Corte (i )che G.R. L., al momento del suo arresto nel luglio 1957, era implicato nelle attività dell'I.R.A e (ii) che la Commissione, al paragrafo 138 del suo rapporto, aveva fatto osservare già che il comportamento di G.R. L. era "di natura tale da farlo sospettare molto seriamente di essere implicato ancora nelle attività dell'I.R.A all'epoca del suo arresto nel luglio 1957, che lo fosse stato o meno, a questa data, membro di questa organizzazione"; (iii) che l'I.R.A era stata vietata in ragione della sua attività che mirava alla distruzione dei diritti e libertà come riconosciuti nella Convenzione; che G.R. L. era dunque, nel luglio 1957, implicato nelle attività mirate dall'articolo 17 (art. 17) della Convenzione; che per questo fatto non aveva più il diritto di avvalersi degli articoli 5, 6 e 7 (art. 5, art. 6, art. 7) o di ogni altro articolo della Convenzione; che difatti, un Stato, un gruppo o un individuo dedicandosi alle attività mirate all'articolo 17 (art. 17) della Convenzione non può avvalersi di nessuna delle disposizioni della Convenzione, che questa interpretazione si trovava confermata peraltro dalla decisione presa dalla Commissione a proposito dell'ammissibilità della richiesta introdotta dinnanzi a lei nel 1957 dal Partito comunista tedesco; che tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 17 (art. 17) un governo non è sollevato da ogni obbligo nei confronti delle altre Parti Contraenti di garantire che il suo comportamento resta conforme alle disposizioni della Convenzione;
6. Considerando che la Commissione, nel rapporto così come nel corso del procedimento scritto ed orale dinnanzi alla Corte, ha espresso il parere che l'articolo 17 (art. 17) non si applicava nella causa; che gli argomenti presentati a questo proposito dalla Commissione possono essere riassunti come segue: che lo scopo generale dell'articolo 17 (art. 17) è di impedire che i gruppi totalitari possano sfruttare a loro favore i principi posti dalla Convenzione; che per raggiungere questo scopo non occorreva privare però di tutti i diritti e libertà garantite dalla Convenzione gli individui per i quali si constatava che si dedicavano alle attività che miravano a distruggere uno qualsiasi di questi diritti e libertà; che difatti, l'articolo 17 (art. 17) copre essenzialmente i diritti che avrebbero permesso se fossero stati invocati, di provare a trarre il diritto di dedicarsi infatti alle attività, che mirano alla distruzione "dei diritti o libertà riconosciuti nella Convenzione; che la decisione a proposito dell'ammissibilità della richiesta presentata dal Partito comunista della Germania (richiesta no 250/57) quadrava perfettamente col senso così assegnato all'articolo 17 (art. 17); che non poteva essere domanda, a proposito di questa richiesta, dei diritti riconosciuti agli articoli 9, 10 e 11 (art. 9, art. 10, art. 11) della Convenzione, diritti che, se fossero stati riconosciuti al Partito comunista, avrebbero permesso a questo ultimo di dedicarsi precisamente alle attività mirate dall'articolo 17 (art. 17);
Che per ciò che riguarda il caso presente, la Commissione ha stimato che, anche se G.R. L. partecipava infatti, al momento del suo arresto, alle attività dell'I.R.A, l'articolo 17 (art. 17) non gli impediva di rivendicare la protezione degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione, e non dispensava tanto più il Governo irlandese di rispettare le disposizioni di questi articoli che proteggono ogni persona contro l'arresto arbitrario e la detenzione senza giudizio;
7. Considerando che, secondo il parere della Corte, l'articolo 17 (art. 17) per quanto miri dei raggruppamenti o degli individui, ha per scopo di metterli nell'impossibilità di trarre dalla Convenzione un diritto che permetta loro di dedicarsi ad un'attività o di compiere un atto che mira alla distruzione dei diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione; che così nessuno deve potere avvalersi delle disposizioni della Convenzione per dedicarsi agli atti che mirano alla distruzione dei diritti e libertà sopra mirate; che questa disposizione che ha una portata negativa, non potrebbe essere interpretata a contrario come se privasse una persona fisica dei diritti individuali fondamentali garantiti agli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione; che nello specifico G.R. L. non si avvale della Convenzione in vista di giustificare o di compiere degli atti contrari ai diritti e libertà riconosciute, ma che ha sporto querela per essere stato privato delle garanzie accordate dagli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione; che, di conseguenza, la Corte non può considerare, su questo capo, le conclusioni presentate dal Governo irlandese.
Sulla domanda di sapere se la detenzione senza comparizione dinnanzi ad un giudice di G.R. L. dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, in virtù dell'articolo 4 della Legge del 1940 sugli attentati alla sicurezza dello stato (Offences against the State (Amendment) Act, 1940) era o meno contraria agli obblighi che incombono sul Governo irlandese ai termini degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione.
8. Che l'articolo 5 (art. 5) della Convenzione è concepito così:
"(1) ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà, salvo nei seguenti casi e secondo le vie legali:
(a) se è detenuto regolarmente dopo condanna da parte di un tribunale;
(b) se è stato oggetto di un arresto o di una detenzione regolare per renitenza ad un'ordinanza resa, conformemente alla legge, da un tribunale o in vista di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
(c) se è stato arrestato e è stato detenuto in vista di essere condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente, quando ci sono delle ragioni plausibili di sospettare che ha commesso un'infrazione o che ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere un'infrazione o di fuggire dopo il compimento di questa;
(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per la sua educazione vigilata o della sua detenzione regolare, per portarlo dinnanzi all'autorità competente,;
(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un'alcolista, di un tossicodipendente o di un vagabondo,;
(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale un procedimento di sfratto o di estradizione è in corso.
(2) ogni persona arrestata deve essere informata, nel più breve termine possibile ed in una lingua che comprende, delle ragioni del suo arresto e di ogni accusa portata contro lei.
(3) ogni persona arrestata o detenuta, nelle condizioni contemplate al paragrafo 1 (c) del presente articolo a(rt. 5-1-c) deve essere condotta subito dinnanzi ad un giudice o un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare delle funzioni giudiziali e ha il diritto di essere giudicata in un termine ragionevole, o liberata durante il procedimento. Il collocamento in libertà può essere subordinato ad una garanzia che garantisce la comparizione dell'interessato all'udienza.
(4) ogni persona privata della sua libertà tramite arresto o detenzione ha il diritto di introdurre un ricorso dinnanzi ad un tribunale, affinché deliberi a breve termine sulla legalità della sua detenzione ed ordini la sua liberazione se la detenzione è illegale.
(5) ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione nelle condizioni contrarie alle disposizioni di questo articolo ha diritto a risarcimento."
9. Considerando che la Commissione, nel suo rapporto, ha espresso il parere che la detenzione di G.R. L. non dipende da nessuna delle categorie dei casi enumerati all'articolo 5, paragrafo 1, (art. 5-1) della Convenzione e non costituisce dunque una misura privativa di libertà autorizzata da suddetta disposizione; che è sottolineato in questo parere che il paragrafo 1 dell'articolo 5 (art. 5-1) autorizza la privazione di libertà nelle sei categorie distinte di casi di cui solo quelle mirate dalle disposizioni della litt. (b) in fine ("in vista di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge") e (c) di suddetto paragrafo sono da prendere in considerazione nello specifico, avendole invocate il Governo irlandese l’una e l’altra dinnanzi alla Commissione in vista di giustificare la detenzione di G.R. L.; che per ciò che riguarda l'articolo 5 ,paragrafo 1 litt. (b) (art. 5-1-b) in fine, la detenzione di L. ordinata da un ministro di stato perché lo sospettava di abbandonarsi alle attività pregiudizievoli al mantenimento della pace e dell’ordine pubblico o alla sicurezza dello stato, non può essere considerata come una misura presa "in vista di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge", mirando questa disposizione un arresto o una detenzione non destinata a impedire il compimento di violazioni contro la pace e l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato, ma a garantire l'esecuzione di obblighi precisi imposti dalla legge;
Che, secondo la Commissione, la detenzione di G.R. L. non è neanche coperta dall'articolo 5, paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) dato che non è stato, durante il periodo considerato, condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente; che il paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) non autorizza l'arresto o la detenzione di una persona sospettata di dedicarsi alle violazioni penali che quando ha luogo in vista di condurla dinnanzi all'autorità giudiziale competente; che a questo riguardo la Commissione ha fatto osservare in particolare che risulta chiaramente tanto dalla versione inglese che dalla versione francese di suddetta disposizione che l’elemento della frase"in vista di essere condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente" non si applica solamente o al caso di un individuo arrestato o detenuto "quando ci sono delle ragioni plausibili di sospettare che ha commesso una "violazione" ma anche al caso di una persona arrestata o detenuta "quando ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere una violazione o di fuggire dopo il compimento di questa"; che inoltre, il fatto che si trova, nella versione francese, una virgola dopo l’elemento della frase "se egli è stato stabilito e detenuto in vista di essere condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente" notifica che questo testo si riferisce a tutte le ipotesi di arresto e di detenzione mirate dai termini che seguono la virgola; che inoltre la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) deve essere avvicinata a quella contenuta al paragrafo 3 dello stesso articolo (art. 5-3) in virtù della quale ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni contemplate al paragrafo 1 litt. (c) di suddetto articolo (art. 5-1-c) deve essere condotta subito dinnanzi ad un giudice; che si trova confermato così che l'articolo 5, paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) non permette l'arresto o la detenzione di una persona che in vista di condurla dinnanzi ad un giudice;
Che la Commissione, in quanto a lei, non ha emesso nessuno parere sulla domanda di sapere se la detenzione di G.R. L. era o meno conforme all'articolo 6 (art. 6) della Convenzione,;
10. Considerando che il Governo irlandese ha fatto valere dinnanzi alla Corte:
- che la detenzione dal 13 luglio all’ 11 dicembre 1957 di G.R. L. – il cui comportamento generale ed una serie di fatti precisi lo facevano, secondo il parere della Commissione (paragrafo 138 del suo rapporto) "molto seriamente sospettare di essere implicato nelle attività dell'I.R.A" all'epoca del suo arresto nel luglio 1957 - non costituiva una violazione degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione; che il governo irlandese ha sostenuto che la Convenzione non esige che una persona arrestata o detenuta a titolo preventivo sia condotta dinnanzi ad un'autorità giudiziale; che, di conseguenza la detenzione di G.R. L. non è stata contraria alle esigenze della Convenzione; che a questo riguardo il Governo irlandese, senza riferirsi dinnanzi alla Corte come lui aveva fatto dinnanzi alla Commissione, alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 litt. (b) (art. 5-1-b) ha fatto valere in particolare i seguenti argomenti: che l'articolo 5, paragrafo 1 litt (c) (art. 5-1-c) mira due categorie di casi di privazione di libertà completamente distinte: una di un individuo arrestato o detenuto "quando ci sono delle ragioni plausibili di sospettare che ha commesso una violazione", e l'altra di un individuo arrestato o detenuto dal momento che ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere un'infrazione, eccetera... "; che risulta dalla formula di suddetta disposizione che l'obbligo di condurre l'individuo arrestato o detenuto dinnanzi all'autorità giudiziale competente si riferisce solamente alla prima categoria di suddetti casi; che tale è il senso, in particolare della versione inglese, di questa disposizione,;
- che i lavori preparatori dell'articolo 5 (art. 5) confermano il senso così assegnato a suddetta disposizione; che in primo luogo, bisogna tenere conto del fatto che suddetto articolo risale ad una proposta sottoposta al Comitato di periti, nel marzo 1950, dalla delegazione del Regno Unito e che, la versione francese è di conseguenza, solamente una traduzione del testo originale inglese; che per ciò che riguarda il paragrafo 1 litt. , c, dell'articolo (art. 5-1-c) le parole "or when it is reasonably considered necessary" erano redatte, nel primo progetto, come segue: "or which is reasonably considered to be necessary", il che si riferisce, nella versione inglese, alle parole "arrest or detention" e non all’elemento della frase "effected for the purpose of bringing him before the competente legal authority"; che, questa disposizione ha subito in seguito, solamente delle modifiche di ordine redazionale;
- che la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 3 (art. 5-3) non contraddice l'analisi così fatta del paragrafo 1 litt. , c, dello stesso articolo (art. 5-1-c); che il paragrafo 3 (art. 5-3) mira solamente la prima categoria di casi menzionata al paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) e non il caso di un arresto o detenzione di un individuo "quando ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere un'infrazione"; che questa interpretazione è confermata dal fatto che negli Stati contraenti di tradizione giuridica anglosassone (Common Law Countries) una persona non può essere giudicata per il fatto di avere l'intenzione di commettere una violazione;
- che inoltre l'articolo 5, paragrafo 3 (art. 5-3) risale anche ad una proposta della delegazione britannica sottoposta, nel marzo 1950, al "Comitato di periti incaricati di stabilire un primo progetto di Convenzione"; che suddetta proposta britannica era inclusa al progetto generato dai lavori del Comitato dei periti; che questo progetto fu esaminato da una "Conferenza degli Alti Funzionari" in seguito che, essi, annullarono al paragrafo 3 i termini "or to prevent his committing a crimine" ("o di impedirgli di commettere una violazione"); che perciò, il paragrafo 3, dopo il suo emendamento da parte degli Alti Funzionari, era concepito come segue:
"Anyone arrested or detained on a charge of having committed a crime, in accordance with the provisions of paragraph (1) (c) (art. 5-1-c), shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law";
- che risulta da ciò che precede che gli Alti Funzionari avevano l'intenzione di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 (art. 5-3) il caso di una persona arrestata in vista di impedirgli di commettere una violazione; che questa intenzione degli Alti Funzionari si trova, inoltre, confermata dal seguente passaggio del loro rapporto al Comitato dei Ministri (Doc). CM/WP 4 (50) 19, p. 14):
"La Conferenza ha giudicato utile di fare osservare che l'arresto o la detenzione autorizzata quando ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedire a un individuo di commettere una violazione non dovrebbero aprire la porta all'introduzione di un regime di polizia. Può però, in certe circostanze, essere necessario arrestare un individuo in vista di impedirgli di commettere un crimine, anche se i fatti tramite i quali la sua intenzione di commetterlo si è manifestata non costituiscono in loro stessi una violazione penale. Per evitare degli abusi possibili del diritto conferito così alle autorità pubbliche, c'è luogo di applicare rigorosamente la regola dell'articolo 13, paragrafo 2".
- che risulta da suddetto rapporto degli Alti Funzionari che questi - coscienti dei rischi di un abuso nell'applicazione di una disposizione che permette, come nel caso dell'articolo 5, paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) l'arresto o la detenzione di una persona quando ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere una violazione - hanno voluto evitare tali rischi non con una decisione giudiziale, ma con una rigorosa osservazione della regola, contenuta all'articolo 13, paragrafo 2 del progetto, diventato l'articolo 18 in seguito (art. 18) della Convenzione; che l'articolo 5 (art. 5) non aveva subito, in seguito, che delle modifiche di ordine redazionale, senza che queste modifiche al testo, è vero, fossero di natura tale da rendere un senso completamente chiaro, escludendo ogni interpretazione erronea,;
- che per ciò che riguarda l'articolo 6 (art. 6) della Convenzione, il Governo irlandese ha sostenuto che questa disposizione non entra in fila di conto per i bisogni della causa, non avendo fatto oggetto L. di un'accusa penale;
11. Considerando che la Commissione nel suo rapporto, e durante i dibattimenti orali, il suo Delegato principale, hanno respinto l'interpretazione che il Governo irlandese, basandosi in particolare sui lavori preparatori, aveva dato all'articolo 5 (art. 5); che la Commissione ha fatto valere innanzitutto che non era ammissibile, in virtù di una regola ben stabilita relativa all'interpretazione dei trattati internazionali, di avere ricorso ai lavori preparatori quando il senso delle disposizioni da interpretare era chiaro e senza equivoco; che anche riferendosi ai lavori preparatori, niente permette di estrarre un elemento che annulla l'interpretazione data alle disposizioni dell'articolo 5 (art. 5) dalla Commissione; che a sostegno della sua interpretazione ha avanzato gli argomenti che possono essere riassunti come segue: che è vero che l'articolo 5 (art. 5) risale, in seno al Consiglio dell'Europa, ad una proposta fatta, nel marzo 1950, al Comitato dei periti tramite la delegazione del Regno Unito, ma che questa proposta si basava su un testo elaborato in seno all'O.N.U da un gruppo di stati al quale appartenevano, tra altri, non solo il Regno Unito, ma anche la Francia; che il testo così stabilito all'O.N.U è stato formulato in parecchie lingue tra cui l'inglese ed il francese; che la delegazione britannica, sottoponendo la sua proposta al Comitato di periti del Consiglio dell'Europa, ha rimesso in questione le due versioni, francese ed inglese del testo; che non c'è dunque luogo di considerare la versione inglese come il testo di base; che, ben al contrario, se il testo inglese, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) ha subito, durante i lavori preparatori condotti in seno al Consiglio dell'Europa, parecchie modifiche, queste sono state fatte, secondo ogni evidenza, nella preoccupazione di adattarlo alla versione francese che, a parte alcuni emendamenti redazionali insignificanti per i bisogni della causa, è essenzialmente lo stesso che quello considerato definitivamente all'articolo 5 (art. 5) della Convenzione,: che questo è soprattutto vero per la virgola che si trova dopo le parole "autorità giudiziale competente" e che confermo formalmente l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 5, paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c); che i lavori preparatori dell'articolo 5, paragrafo 3 (art. 5-3) escludono ogni equivoco in quanto all'intenzione dei redattori della Convenzione di esigere che ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni mirate da una o dall'altra ipotesi del paragrafo 1 litt. , c, dello stesso articolo (art. 5-1-c) sia condotta subito dinnanzi ad un giudice; che questo testo trova anche le sue origini in una e nell'altra versione linguistica dei progetti del Patto dell'O.N.U.; che è vero che le parole " on the charge of having committed a crime " sono state annullate dal Comitato dei Ministri stesso, il 7 agosto 1950, ma unicamente allo scopo di mettere la versione inglese in concordanza con la versione francese che, già allo stadio dei lavori della Conferenza degli Alti Funzionari, aveva ricevuto la seguente formula: "Ogni persona arrestata o detenuta, nelle condizioni contemplate al paragrafo 1 (c) (art. 5-1-c) eccetera... "; che dunque l'argomentazione del Governo irlandese non trova nessuna giustificazione nei lavori preparatori;
12. Considerando in primo luogo che la Corte deve osservare che le regole enunciate all'articolo 5, paragrafo 1 litt. (b) ed all'articolo 6 (art. 5-1-b, art. 6) non entrano in fila di conto nel presente dibattito, la prima in ragione dell fatto che G.R. L. non era stato detenuto "per renitenza ad un'ordinanza resa da un Tribunale" o "in vista di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge", in secondo luogo per il fatto che L. non era stato oggetto di un'accusa in materia penale; che, su questo punto, la Corte è chiamata ad esaminare se la detenzione di G.R. L. dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, in virtù della Legge no 2 del1940, era o meno conforme alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 litt. (c) e 3 (art. 5-1-c, art. 5-3);
13. Considerando, a questo proposito, che la domanda sottoposta alla decisione della Corte è di sapere se le disposizioni dei paragrafi 1 litt. (c) e 3 dell'articolo 5( art. 5-1-c, art. 5-3) prescrivono o meno che una persona arrestata o detenuta "quando ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere una violazione" deve essere condotta dinnanzi al giudice, in altri termini, se, al paragrafo 1 litt. , c, dell'articolo (art. 5-1-c) l’elemento dellafrase "in vista di essere condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente" si riferisca unicamente alle parole "quando ci sono delle ragioni plausibili di sospettare che ha commesso un'infrazione" o anche alle parole "che ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirlgi di commettere un'infrazione";
14. Considerando che la formula dell'articolo 5, paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) sia sufficientemente chiara per rispondere alla domanda così posta; che è evidente che l’elemento della frase "in vista di essere condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente" si riferisca a tutte le categorie di caso di arresto o di detenzione mirate a questo paragrafo; che di conseguenza, suddetta disposizione non permette di prendere una misura privativa di libertà che in vista di condurre la persona stabilita o detenuta dinnanzi all'autorità giudiziale competente, sia che si tratti di una persona a proposito della quale ci sono delle ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso un'infrazione, di una persona a proposito della quale ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirle di commettere un'infrazione o ancora una persona a proposito della quale ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirle di fuggire dopo il compimento di una violazione;
Che inoltre non si potrebbe interpretare il paragrafo 1 litt. , c, dell'articolo 5 (art. 5-1-c) senza avvicinarlo al paragrafo 3 dello stesso articolo (art. 5-3) con il quale forma un tutto; che suddetto paragrafo 3 (art. 5-3) stipola formalmente che "ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni contemplate al paragrafo 1 litt. , c, del presente articolo (art. 5-1-c) deve essere condotta subito dinnanzi ad un giudice"... e "ha il diritto di essere giudicata in un termine ragionevole"; che ne risulta chiaramente l'obbligo di portare dinnanzi ad un giudice - sia in vista dell'esame del problema della privazione di libertà sia in vista di un giudizio sul merito - ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni mirate al paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c) in tutte le sue ipotesi; che tale è il senso chiaro e naturale sia della formula del paragrafo 1 litt. (c) (art. 5-1-c )che quella del paragrafo 3 dell'articolo 5 (art. 5-3,);
Che il senso del testo così scaturito dall'analisi grammaticale è in perfetta armonia con lo scopo della Convenzione che è di proteggere la libertà e la sicurezza della persona contro gli arresti e le detenzioni arbitrarie; che c'è luogo, a questo riguardo, di fare osservare che se la notificazione assegnata dalla Corte alle suddette disposizioni non fosse esatta, ogni persona sospettata di avere l'intenzione di commettere un'infrazione potrebbe essere arrestata e detenuta sulla base di una sola decisione amministrativa per un periodo illimitato senza che tale arresto o detenzione possano essere considerati come una violazione della Convenzione; che una tale ipotesi, con tutta l'arbitrarietà che implica, condurrebbe a risultati contrari ai principi fondamentali della Convenzione; che la Corte non potrebbe rifiutare dunque all'articolo 5 paragrafi 1 litt. (c) e 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) il senso chiaro e naturale che risulta dai termini formali ed anche dall'idea che si libera dal contesto nel quale si trovano collocati; che, quindi, non c'è luogo di seguire il Governo irlandese nella sua analisi del paragrafo 3 (art. 5-3) tendente a fare ammettere che questa disposizione si applica solamente alla prima categoria di caso mirata al paragrafo 1 litt. , c, dell'articolo 5 (art. 5-1-c) con l’esclusione dell'ipotesi dell'arresto o della detenzione di una persona "quando ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirle di commettere una violazione";
Che, avendo constatato così che il testo dell'articolo 5, paragrafi 1 litt. (c) e 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) è in sé sufficientemente chiaro e preciso nel senso che, da una parte, ogni persona a proposito della quale ci sono dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirle di commettere una violazione" può essere arrestata o detenuta " solo in vista di essere condotta dinnanzi all'autorità giudiziale competente" e che, dalla’altra parte, una volta arrestata o detenuta, questa persona deve essere condotta dinnanzi ad un giudice e deve avere il diritto di essere giudicata in un termine ragionevole e che avendo, inoltre, constatato che il senso di questo testo è in armonia con lo scopo della Convenzione, la Corte non devea, avuto riguardo ad un principio di interpretazione dei trattati internazionali generalmente riconosciuti, ricorrere ai lavori preparatori,;
15. Considerando, in conclusione, che è stato stabilito che G.R. L. non è stato detenuto dal 13 luglio al 11 dicembre 1957 "in vista di essere condotto dinnanzi all'autorità giudiziale competente" e che, durante la sua detenzione, non è stato infatti condotto dinnanzi ad un giudice "in un termine ragionevole"; che, di conseguenza, la sua detenzione in virtù dell'articolo 4 della Legge irlandese del 1940 non era conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 litt. (c) e 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) della Convenzione, che ci sarà luogo, quindi, di esaminare se, avuto riguardo alle circostanze private della causa, questa detenzione non aveva altro fondamento giuridico;
Sulla domanda di sapere se la detenzione di G.R. L. dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, in virtù dell'articolo 4 della Legge del 1940 (Offences against the State (Amendment) Act), sugli attentati alla sicurezza dello stato era o meno contraria agli obblighi che incombono sul Governo irlandese ai termini dell'articolo 7 (art. 7) della Convenzione.
16. Considerando che la Commissione ha fatto stato, dinnanzi alla Corte, dell'affermazione formulata di nuovo da G.R. L. secondo la quale la sua detenzione avrebbe costituito una violazione dell'articolo 7 (art. 7) della Convenzione; che suddetto articolo (art. 7) è concepito così:
"(1) nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva una violazione secondo il diritto nazionale o internazionale. Parimenti, non è inflitta nessuna pena più forte di quella che sarebbe stata applicabile al momento in cui la violazione era stata commessa.
(2) il presente articolo (art. 7) non recherà offesa al giudizio ed alla punizione di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuto dalle nazioni civilizzate."
Che gli argomenti avanzati dinnanzi alla Commissione da G.R. L. sono stati, in sostanza, i seguenti,: che la Legge del 1940 era entrata in vigore l’ 8 luglio 1957 e che era stato arrestato l’ 11 luglio 1957; che risulterebbe dal procedimento che si è svolto dinnanzi alla Commissione di detenzione - che doveva esaminare i casi di detenzione operati in virtù della Legge del 1940 - che il ministro di stato, firmando l'incarico di detenzione, avrebbe preso in considerazione dei fatti addotti che si sarebbero prodotti anteriormente all’ 8 luglio 1957; che, se si fosse preso in considerazione la sostanza della Legge del 1940 piuttosto che la sua forma, la detenzione in virtù di suddetta Legge avrebbe costituito una pena per il compimento di una violazione; che i fatti mirati dalla Legge del 1940 non erano punibili prima dell’ 8 luglio 1957, data di entrata in vigore di questa Legge; che in più se fosse stato condannato per i fatti addotti da una giurisdizione ordinaria, sarebbe stato colpito con ogni probabilità da pene meno severe e suscettibili di essere riviste dall'esercizio di un ricorso ordinario;
17. Considerando che la Commissione ha, nel suo rapporto, espresso il parere che l'articolo 7 (art. 7) non poteva applicarsi al caso specifico; che in particolare, G.R. L. non è stato detenuto in seguito ad una condanna penale e che la sua pena non costituisce una "pena più forte" al senso dell'articolo 7 (art. 7); che in più, la domanda dell'applicazione retroattiva dell'articolo 4 della Legge del 1940 non si pone, non potendo essere detenuta una persona in virtù di questa disposizione che se un ministro di stato stima che si dedica, dopo l'entrata in vigore dei poteri di detenzione conferiti dall'articolo 4, alle attività pregiudizievoli al mantenimento della pace e dell’ordine pujbblico o alla sicurezza dello stato;
18. Considerando che il Governo irlandese condivide il parere della Commissione su questo punto;
19. Considerando che risulta dai dibattimenti che il Governo irlandese ha detenuto G.R.L, in virtù della Legge del 1940 sugli attentati alla sicurezza dello stato, in vista unicamente di impedirgli di dedicarsi alle attività pregiudizievoli al mantenimento della pace e dell’ordine pubblico o alla sicurezza dello stato; che questa detenzione che costituisce una misura preventiva, non ha potuto essere considerata come risultante da una condanna penale al senso dell'articolo 7 (art. 7) della Convenzione; che perciò l'articolo 7( art. 7) non ha nessuno rapporto col caso di G.R.L; che quindi, il Governo irlandese, detenendo G.R. L. in virtù di suddetta Legge del 1940, non ha violato gli obblighi che incombono su di lui ai termini dell'articolo 7 (art. 7) della Convenzione.
Sulla domanda di sapere se la detenzione di G.R. L. trovava il suo fondamento, in mancanza degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione, nel diritto di derogazione riconosciuta alle Alte Parti Contraenti dall'articolo 15 (art. 15) della Convenzione in certe circostanze eccezionali.
20. Considerando che la Corte è chiamata a decidere se la detenzione di G.R. L. tra il 13 luglio ed i 11 dicembri 1957 in virtù della Legge del 1940 (Offences against the State (Amendment) Act), trovava il suo fondamento, in mancanza degli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione, nel diritto di derogazione riconosciuta alle Alte Parti Contraenti dall'articolo 15 (art. 15) della Convenzione, in certe circostanze eccezionali.
21. Considerando che l'articolo 15 (art. 15) è concepito così:
"(1) in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure che derogano agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, rigorosamente nella misura in cui la situazione l'esiga ed alla condizione che queste misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi che derivano dal diritto internazionale.
(2) la disposizione precedente non autorizza nessuna deroga all'articolo 2 (art. 2) salvo per il caso di decesso risultante da atti leciti di guerra, ed agli articoli 3, 4, paragrafo 1, e 7( art. 3, art. 4-1, art. 7).
(3) ogni Alta Parte Contraente che esercita questo diritto di deroga tiene il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa pienamente informato delle misure preso e dei motivi che hanno ispirato loro. Deve informare anche il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa della data alla quale queste misure hanno smesso di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione ricevono di nuovo piena applicazione."
22. Considerando che risulta da queste disposizioni che, senza essere sciolto dall'insieme degli impegni messi a suo carico ai termini della Convenzione, il Governo di ogni Alta Parte Contraente ha il diritto, in caso di guerra o di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, di prendere delle misure che derogano agli obblighi previsti dalla Convenzione eccetto quelle mirate all'articolo 15, paragrafo 2 (art. 15-2) e ciò sotto la condizione che queste misure siano limitate rigorosamente alle esigenze della situazione e che inoltre non siano in contraddizione con gli altri obblighi che derivano del diritto internazionale; che appartiene alla Corte di verificare se le condizioni enumerate all'articolo 15 (art. 15) per l'esercizio del diritto eccezionale di deroga si trovava unito nel presente caso;
(a) Sull'esistenza di un pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione.
23. Considerando che il Governo irlandese, con una Proclamazione del 5 luglio 1957, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’ 8 luglio 1957, ha messo in vigore i poteri eccezionali a lui conferiti dalla Legge del 1940 (Offences against the State, Amendment, Act, 1940 - Parte II) in vista di garantire il mantenimento della pace e dell’ordine pubblico ("to secure the preservation of public peace and order");
24. Considerando che, nella sua lettera del 20 luglio 1957 al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, il Governo irlandese ha dichiarato esplicitamente "che la detenzione di persone in virtù di questa legge è apparsa necessaria per impedire la perpetrazione di reati contro la pace e l’ ordine pubblico ed il mantenimento di forze militari o armate diverse da quelle autorizzate dalla Costituzione";
25. Considerando che in risposta alla richiesta introdotta da G.R. L. dinnanzi alla Commissione, il Governo irlandese ha esposto una serie di fatti dai quali estraeva l'esistenza, durante il periodo considerato, di un "pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione" al senso dell'articolo 15 (art. 15);
26. Considerando che, dinnanzi alla Commissione, G.R. L. ha sostenuto, a sostegno della sua richiesta, che i suddetti fatti, supponendoli reali, non erano costitutivi di un "pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione" come mirato dall'articolo 15 (art. 15); che inoltre, ha contestato la realtà di certi fatti avanzati dal Governo irlandese;
27. Considerando che la Commissione, in seguito all'istruzione alla quale ha proceduto conformemente all'articolo 28 (art. 28) della Convenzione, hanno espresso il parere, in maggioranza, nel suo rapporto che nel "luglio 1957, esisteva in Irlanda un pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione al senso dell'articolo 15, paragrafo 1 (art. 15-1) della Convenzione",;
28. Considerando che, nel contesto generale dell'articolo 15 (art. 159 della Convenzione, il senso normale ed abituale delle parole "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione" è sufficientemente chiaro; che designano, difatti, una situazione di crisi o di pericolo eccezionale ed imminente che colpisce l'insieme della popolazione e costituisce una minaccia per la vita organizzata della comunità che compone lo stato; che avendo estratto così il senso normale ed abituale di questa nozione, la Corte deve verificare se i fatti e circostanze che hanno determinato il Governo irlandese a prendere la Proclamazione del 5 luglio 1957 entrano nella cornice di questa nozione; che la Corte, dopo esame, considera che tale era ben il caso; che l'esistenza a quell’ epoca di un "pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione" ha potuto essere dedotta ragionevolmente dal Governo irlandese in particolare dalla congiunzione di parecchi elementi costitutivi, ossia, il fatto che esisteva, sul territorio della Repubblica dell'Irlanda, un esercito segreto che agiva all'infuori dell'ordine costituzionale ed avvalendosi della violenza per raggiungere i suoi obiettivi; in secondo luogo, il fatto che questo esercito operava anche all'infuori del territorio dello stato, compromettente così gravemente le relazioni della Repubblica dell'Irlanda col paese vicino; terzo, l'aggravamento progressivo ed allarmante delle attività terroristiche dall'autunno 1956 e durante tutto il corso del primo semestre dell'anno 1957;
29. Considerando che, malgrado la gravità delle circostanze, il Governo era riuscito a mantenere, coi mezzi della legislazione ordinaria, il funzionamento pressappoco normale delle istituzioni pubbliche, ma che l'imboscata omicida sopraggiunta nella notte dal 3 al 4 luglio 1957 sul territorio dell'Irlanda del Nord vicino alla frontiera aveva messo in evidenza alla vigilia del 12 luglio - data che, per ragioni storiche, è particolarmente critica per il mantenimento della pace e dell’ ordine pubblico - il pericolo imminente che pesava sulla nazione a causa della persistenza delle attività illegali dell'I.R.A e dei diversi elementi che agivano in collegamento con lei nell’ Irlanda del Nord a partire dal territorio della Repubblica dell'Irlanda;
30. Considerando, in conclusione, che il Governo irlandese aveva fondamento per dichiarare che un pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione esisteva nella Repubblica dell'Irlanda e che perciò era in diritto di prendere, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 (art. 15-1) della Convenzione e per lo scopo in vista del quale queste disposizioni sono state contemplate, delle misure che derogavano agli obblighi che derivano della Convenzione,;
(b) Sulla domanda di sapere se le misure che derogavano agli obblighi che derivavano della Convenzione sono state prese "nella rigorosa misura in cui la situazione l'esiga."
31. Considerando che ai termini dell'articolo 15, paragrafo 1 (art. 15-1) una Alta Parte Contraente non può derogare agli obblighi che derivano della Convenzione che "nella rigorosa misura in cui la situazione l'esiga"; che c'è luogo, nel caso i specifico, dunque di esaminare se il collocamento in vigore del Parte II della Legge del 1940 costituiva una misura rigorosamente richiesta dal pericolo esistente nel 1957;
32. Considerando che, dinnanzi alla Commissione, G.R. L. ha sostenuto che, anche se fosse esistita nel 1957 una situazione che giustificava una deroga agli obblighi che derivano dalla Convenzione, il collocamento in vigore e l'applicazione della Parte II della Legge del 1940 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato non erano in proporzione con le rigorose esigenze della situazione;
33. Considerando che il Governo irlandese ha fatto valere, dinnanzi alla Commissione come dinnanzi alla Corte, che le misure prese in virtù della Parte II della Legge del 1940 erano, nell'occorrenza, rigorosamente richieste dalla situazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 (art. 15-1) della Convenzione,;
34. Considerando che se la Commissione, nella sua maggioranza, ha fatto sue le conclusioni prese dal Governo irlandese a questo argomento , certi membri della Commissione hanno derivato dei fatti stabiliti da conseguenze giuridiche differenti;
35. Considerando che è stato sostenuto che considerando i mezzi di cui disponeva il Governo irlandese nel 1957 per fare fronte alle attività dell'I.R.A e dei suoi gruppi dissidenti, sarebbe stato possibile per questo Governo prendere delle misure che avrebbero reso anche superfluo il ricorso ad un mezzo grave come la detenzione senza comparizione dinnanzi ad un giudice; che è stato fatto a questo riguardo, in particolare menzione dell'applicazione della legislazione ordinaria in materia penale, del collocamento in funzionamento delle giurisdizioni criminali speciali come sono previste dalla Legge dle 1939 sugli attentati alla sicurezza dello stato o ancora tribunali militari; che sarebbe stato anche possibile pensare ad altre misure, come la chiusura completa della frontiera della Repubblica di Irlanda e dell'Irlanda del Nord;
36. Ma considerando che al giudizio della Corte, si era rivelato che l'applicazione della legislazione ordinaria non aveva permesso nel 1957 di frenare l'incremento del pericolo che pesava sulla Repubblica dell'Irlanda; che il funzionamento dei tribunali penali ordinari ed anche dei corsi criminali speciali o dei tribunali militari non poteva bastare a ristabilire la pace e l’ordine pubblico; che, in particolare, la raccolta di prove sufficienti per convincere le persone immischiate in attività dell'I.R.A e dei suoi gruppi dissidenti cozzava contro le più grandi difficoltà in ragione del carattere militare e segreto di questi gruppi così come del timore che ispiravano tra la popolazione; che il fatto che le attività operative di questi gruppi si svolgevano principalmente in Irlanda del Nord, essendo state limitate praticamente alla preparazione dei raid militari effettuati al di là della frontiera quelle svolte nella Repubblica dell'Irlanda, costituiva un elemento supplementare al quale si urtava la raccolta di prove sufficienti; che infine la chiusura completa della frontiera avrebbe provocato, per l'insieme della popolazione, delle ripercussioni molto gravi che avrebbero superato le esigenze dello stato di emergenza,;
Che risulta da ciò che precede che nessuno dei mezzi suddetti avrebbe potuto permettere di far fronte in modo efficace alla situazione esistente in Irlanda nel 1957; che, in queste condizioni, la detenzione amministrativa - come introdotta dalla Legge no 2 del 1940-degli individui sospettati di volere partecipare alle imprese terroristiche, si presentava, malgrado la sua gravità, come una misura esatta dalle circostanze,;
37. Considerando, del resto, che la Legge no 2 del 1940 era abbinata ad un certo numero di garanzie decretate per impedire gli abusi nel collocamento in opera del regime della detenzione amministrativa; che così l'applicazione della legge era sottoposta al controllo permanente del Parlamento che riceveva non solo, ad intervalli regolari, delle informazione precise sulla sua esecuzione, ma che poteva anche in ogni momento, con una risoluzione, abrogare la proclamazione governativa che aveva messo in vigore suddetta legge; che inoltre la Legge no 2 del 1940 ha contemplato l'istituzione di una "Commissione di Detenzione" composta da tre membri, Commissione che il Governo ha messo effettivamente a posto i nominando tramite un ufficiale delle Forze di difesa, due magistrati; che ogni persona detenuta in virtù della Legge no 2 del 1940 poteva sottoporre il suo caso a questa Commissione il cui parere, se era favorevole alla liberazione della persona interessata, legava il Governo; che in più le giurisdizioni ordinarie potevano obbligare, al loro turno, la Commissione di Detenzione ad esercitare le sue attività;
Che infine, subito dopo la proclamazione che metteva in vigore i poteri di detenzione, il Governo ha annunciato pubblicamente che avrebbe liberato ogni persona detenuta che avrebbe preso l'impegno di rispettare la Costituzione e la legge e di non dedicarsi alle attività illegali; che la formula di questo impegno è stata modificata poi in modo che la persona detenuta doveva impegnarsi semplicemente a rispettare la legge ed ad astenersi da dedicarsi alle attività contrarie alla Legge del 1940; che subito dopo il loro arresto, le persone arrestate erano informate che sarebbero state liberate dopo avere preso l'impegno in questione; che, in un paese democratico come l'Irlanda, l'esistenza di questa garanzia di liberazione, accordata pubblicamente dal Governo, costituiva, per questo ultimo, un obbligo giuridico di liberare tutte le persone che avevano preso l'impegno in questione;
Che perciò, la detenzione senza comparizione dinnanzi ad un giudice come prevista dalla Legge del 1940, abbinata alle garanzie sopra menzionate, appare come una misura rigorosamente limitata alle esigenze della situazione al senso dell'articolo 15 (art. 15) della Convenzione,;
38. Considerando che per ciò che riguarda il caso privato di G.R.L, niente indica che i poteri di detenzione conferiti al Governo irlandese dalla Legge no 2 del 1940 siano stati utilizzati al riguardo della sua persona o, al senso dell'articolo 18( art. 18) della Convenzione, in un scopo diverso da quello per il quale erano stati contemplati, o, al senso dell'articolo 15 (art. 15) della Convenzione, in virtù di una misura che supera le esigenze della situazione a questa epoca; che al contrario la Commissione europea avendo constatato nella sua decisione del 30 agosto 1958 sull'ammissibilità della richiesta che l'interessato aveva introdotto bene la sua richiesta dinnanzi a lei dopo avere esaurito le vie di ricorso interne, , ha fatto Stato, nel suo rapporto, del fatto che il comportamento generale di G.R.L. , le "sue relazioni con le persone notoriamente membri attivi dell'I.R.A, la sua condanna per porto di documenti compromettenti, così come altri fatti, erano di natura tale da farlo sospettare molto seriamente di essere implicato ancora nelle attività dell'I.R.A all'epoca del suo arresto nel luglio 1957, che lo fosse ancora o meno, a questa data, membro di questa organizzazione"; che risulta anche dalla pratica che, fin dall'inizio della detenzione di G.R. L. in virtù della Legge no 2 del 1940, il Governo irlandese ha informato l'interessato che sarebbe stato rimesso in libertà se avesse preso, per iscritto, l'impegno di "rispettare la Costituzione e le leggi dell'Irlanda" e di non aderire né venire in aiuto a nessuna organizzazione dichiarata illegale in virtù della Legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato"; che al mese di dicembre 1957, il Governo ha rinnovato, sotto una forma differente, la sua offerta che G.R. L. ha accettato prendendo, dinnanzi alla Commissione di Detenzione, l'impegno verbale di non "abbandonarsi a nessuna attività illegale al senso delle Leggi del 1939 e 1940 relative agli attentati alla sicurezza dello stato" e che subito questo impegno preso, è stato messo in libertà;
(c) Sulla domanda di sapere se le misure che derogavano agli obblighi che derivavano dalla Convenzione non fossero "in contraddizione con gli altri obblighi che derivavano dal diritto internazionale."
39. Considerando che l'articolo 15, paragrafo 1 (art. 15-1) della Convenzione non autorizza una Alta Parte Contraente a prendere delle misure che derogano alla Convenzione che sotto condizione che non siano "in contraddizione con gli altri obblighi che derivano del diritto internazionale";
40. Considerando che benché né la Commissione né il Governo irlandese non si siano riferiti a questa disposizione durante il procedimento, essendo la missione della Corte di garantire il rispetto degli impegni che risultano per le Parti Contraenti dalla Convenzione (articolo 19 della Convenzione) (art. 19) la richiama a ricercare d’ufficio se la condizione esaminata qui era ben assolta nello specifico;
41. Considerando che nessuno elemento è venuto alla cognizione dalla Corte che gli permetta di stimare che le misure prese dal Governo irlandese in deroga alla Convenzione sia potuto essere in contraddizione con altri obblighi che derivano per suddetto Governo dal diritto internazionale;
Sulla domanda di sapere se la lettera indirizzata dal Governo irlandese al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa il 20 luglio 1957 costituiva o meno una notificazione sufficiente alle fini dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione.
42. Considerando che ai termini dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione, un Stato Contraente che esercita, conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo (art. 15-1) il diritto di deroga, deve tenere il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa pienamente informato delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate, e deve segnalargli anche la data alla quale queste misure hanno smesso di essere in vigore;
43. Considerando che nello specifico, il Governo irlandese ha indirizzato, il 20 luglio 1957, una lettera al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa che l'informava - così come è detto: "conformemente all'articolo 15 (3) (art. 15-3) della Convenzione" - dell'entrata in vigore, l’ 8 luglio 1957, della seconda parte della Legge del 1940( Offences against tè State (Amendment) Act); che erano uniti i testi della proclamazione fatta a questo proposito dal Governo irlandese e della Legge del 1940 stessa a questa lettera; che il Governo irlandese ha precisato in suddetta lettera che la misura di cui si tratta è apparsa necessaria per impedire la perpetrazione di reati contro la pace e l’ordine pubblico ed il mantenimento di forze militari o armate diverse da quelle autorizzate dalla Costituzione."
44. Considerando che G.R. L. ha contestato dinnanzi alla Commissione il diritto del Governo irlandese di invocare la lettera del 20 luglio 1957 in quanto parere di deroga valida ai termini dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione; che ha fatto valere in sostanza dinnanzi alla Commissione: che la lettera non aveva il carattere di un avviso di deroga, non avendola inviata il Governo in vista di fare registrare un vero avviso di deroga; che, anche se la lettera doveva essere considerata come costituente un tale avviso, non soddisfaceva le esigenze formali dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) considerando, da una parte, che non invocava, per giustificare la detenzione senza giudizio, l'esistenza di un Stato di guerra o di un altro pericolo pubblico, minaccioso per la vita della nazione e, dall’altra parte, che non definiva correttamente la natura della misura presa dal Governo; che il Delegato principale della Commissione ha, inoltre, fatto conoscere durante il procedimento dinnanzi alla Corte un terzo argomento di G.R.L. , tendente a fare ammettere che la deroga, anche se fosse stata notificata debitamente al Segretario Generale il 20 luglio 1957, non era opponibile alle persone che dipendono dalla giurisdizione della Repubblica dell'Irlanda nella misura in cui questa deroga era invocata dal Governo irlandese per il periodo anteriore al 23 ottobre 1957, data alla quale sarebbe stata pubblicata per la prima volta in Irlanda,;
45. Considerando che la Commissione ha espresso il parere che il Governo irlandese non ha portato nessuno ritardo ad informare il Segretario Generale del collocamento in vigore delle misure speciali riferendosi esplicitamente all'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione; che i termini della lettera del 20 luglio 1957 alla quale erano uniti i testi della legge del 1940 e della proclamazione che la metteva in vigore, bastavano ad informare il Segretario Generale della natura delle misure prese e che, per questa ragione, pure constatando che la lettera del 20 luglio non conteneva un'esposizione dettagliata sui motivi che hanno ispirato il Governo irlandese a prendere le misure di deroga, non credeva potere dire che le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) non sono state rispettate sufficientemente nello specifico; che per ciò che riguarda in particolare il terzo argomento avanzato da G.R.L. , i Delegati della Commissione hanno aggiunto, durante il procedimento dinnanzi alla Corte, che l'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione esigeva unicamente che il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa fosse informato delle misure di derogazione stimata, senza obbligare lo stato interessato a promulgare l’avviso di deroga nella cornice del suo diritto interno;
46. Considerando che il Governo irlandese ha chiesto, nelle suoi conclusioni finali, che la Corte dichiari, conformemente al parere della Commissione, che la lettera del 20 luglio 1957 costituiva una notifica sufficiente ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione o che, a titolo sussidiario, la Corte dichiarasse che, nella presente causa, nessuna disposizione di suddetto paragrafo 3,( art. 15-3) privava il Governo irlandese del suo diritto di invocare validamente il paragrafo 1 dello stesso articolo 15 (art. 15-1);
47. Considerando che la Corte è chiamata, in primo luogo, ad esaminare se, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 15 (art. 15-3) della Convenzione, il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa è stato informato debitamente sia delle misure prese che dei motivi che le hanno ispirate; che la Corte considera, a questo proposito che alla lettera del 20 luglio si trovava annesso il testo della Legge no 2 del 1940 (Offences against the State (Amendment) Act) e quello della proclamazione stabilita il 5 luglio e pubblicata l’ 8 luglio 1957 sul collocamento in vigore della Parte II della suddetta Legge; che inoltre, è stato precisato nella lettera del 20 luglio che le misure sono state prese "per impedire la perpetrazione di reati contro la pace e l’ordine pubblico ed il mantenimento di forze militari o armate diverse da quelle autorizzate dalla Costituzione"; che così il Governo irlandese aveva informato sufficientemente il Segretario Generale delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirati; che in secondo luogo, il Governo irlandese ha portato queste informazione alla cognizione del Segretario Generale solamente dodici giorni dopo il collocamento in vigore delle misure prese in derogazione degli obblighi che derivano della Convenzione; che la notifica a questo riguardo è stata fatta senza ritardo dunque; che infine la Convenzione non contiene nessuna disposizione speciale che prescrive allo stato Contraente interessato di promulgare sul suo territorio l’avviso di deroga che ha indirizzato al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa;
Che perciò, la Corte constata che nel caso presente il Governo irlandese si è conformato agli obblighi che gli imponeva, in quanto Parte della Convenzione, il paragrafo 3 dell'articolo 15 (art. 15-3) della Convenzione,;
48. Per questi motivi,
LA CORTE
all'unanimità,
(i) Scarta il fine di non ricevere derivato dal Governo irlandese dall'articolo 17 (art. 17) della Convenzione,;
(ii) Dice che la detenzione senza comparizione dinnanzi ad un giudice di G.R. L. dal 13 luglio al 11 dicembre 1957, in virtù dell'articolo 4 della Legge no 2 del 1940 (Offences against the State, Amendment, Act, 1940) non trovava fondamento giuridico negli articoli 5 e 6 (art. 5, art. 6) della Convenzione,;
(iii) Dice che non c'è stata violazione dell'articolo 7 (art. 7,della Convenzione,;
(iv) Dice che la detenzione di G.R. L. dal 13 luglio al 11 dicembre 1957 trovava il suo fondamento nel diritto di derogazione regolarmente esercitata dal Governo irlandese, conformemente all'articolo 15 (art. 15) della Convenzione, nel luglio 1957;
(v) Dice che la comunicazione indirizzata dal Governo irlandese al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa il 20 luglio 1957 costituiva una notificazione sufficiente ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) della Convenzione,;
Decide, perciò, che nella causa i fatti constatati non rivelano, da parte del Governo irlandese, una violazione delle disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;
Decide che, quindi, la domanda di un risarcimento che sarebbe dovuto a titolo di una tale violazione a G.R. L. non si pone.
Fatto in francese ed in inglese, il testo francese facente fede, alla sede del Consiglio dell'Europa a Strasburgo, il primo luglio mille nove cento sessantuno.
R. CASSIN
Presidente
P. MODINOS
Cancelliere
Il Sig. G. MARIDAKIS, giudice, pure aderendo al dispositivo della sentenza, unisce, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2 dell'Ordinamento della Corte, l'esposizione della sua opinione individuale.
R.C.
P.M
OPINIONE INDIVIDUALE DEL SIG. G. MARIDAKIS
Il Governo dell'Irlanda non ha violato le disposizioni dell'articolo 15 (art. 15) della Convenzione.
Quando lo stato si dedica a un combattimento di vita o di morte, nessuno può esigere che rinunci a prendere delle misure di eccezione straordinaria: salus rei publicae lex est. È da questo principio che deriva la disposizione dell'articolo 15 (art. 15).
Postulando questo diritto di difesa, la Convenzione prescrive in questo articolo (art. 15) che ' "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può tuttavia prendere delle misure che derogano agli obblighi previsti dalla presente Convenzione", alla condizione, di farlo "nella rigorosa misura in cui la situazione l'esiga ed alla condizione che queste misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi che derivano dal diritto internazionale."
Per "pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione", si intende una situazione completamente eccezionale che mette o che potrebbe mettere eventualmente in pericolo il funzionamento normale dell'ordine pubblico stabilito conformemente alla volontà dei cittadini legalmente manifestata, tanto per ciò che riguarda la situazione dentro alle frontiere che le relazioni con gli Stati esteri.
Il Governo irlandese, avendo stimato che nel luglio 1957 l'attività dell'I.R.A aveva rivestito un carattere di pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione, ha messo in applicazione, a partire dall’ 8 luglio 1957, per fare fronte a questo pericolo, la Legge del 1940 che portava modifica della legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato (Offences against the State (Amendment, Act, 1940,).
Il Governo dell'Irlanda ha annunciato la sua risoluzione di mettere in vigore la Legge del 1940, anche al Segretario Generale il Consiglio dell'Europa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 (art. 15-3) con la sua comunicazione del 20 luglio 1957, in cui egli scrive:
"Ho l'onore di attirare anche la vostra attenzione sull'articolo 8 della legge che dispone che il Governo dell'Irlanda istituirà una Commissione incaricata di esaminare i motivi della detenzione di ogni persona che chiede un'inchiesta a questo proposito: la Commissione prevista da questo articolo è stata costituita il 16 luglio 1957".
La legge del 1940 di cui si tratta contiene una derogazione agli obblighi previsti dall'articolo 5, no 1, c, e no 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) della Convenzione. Difatti, contrariamente a questo articolo, art. 5 che impone l'obbligo di condurre la persona dinnanzi ad un giudice, la Legge del 1940 conferisce alla persona il potere di chiedere che la Commissione costituita in virtù di questa legge esamini i motivi della detenzione.
Tuttavia questa derogazione non supera "la rigorosa misura in cui la situazione l'esige." Da sempre, il Governo irlandese è stato in lotta contro l'I.R.A. Così dunque, per prevenire degli atti dell'I.R.A suscettibili di aumentare il pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione, il Governo ha adottato una legge che autorizzava l'arresto di ogni persona di cui avrebbe delle buone ragioni di sospettare che ha dei legami con questa organizzazione clandestina ed illegale, agisce nei limiti dettati allo stato dall'articolo 15 (art. 15) della Convenzione. La legge, del resto, non lascia senza certe garanzie la persona arrestata. Una Commissione speciale indaga sui motivi che hanno portato l'arresto della persona che è protetta così contro ogni arresto arbitrario.
Segue che la Legge del1940 che portava modifica alla Legge relativa agli attentati alla sicurezza dello stato, è una misura presa, come vuole l'articolo 15 (art. 15) della Convenzione "nella rigorosa misura in cui la situazione l'esige."
Resta da esaminare se le condizioni preliminari mediante le quali la Legge del 1940 permettono l'arresto, si trovavano riunite nella persona del richiedente.
È fuori dubbio che il richiedente era membro dell'I.R.A. È anche fuori dubbio che l'I.R.A costituiva un'organizzazione illegale e clandestina che il Governo irlandese non ha mai smesso di combattere.
L'arresto del richiedente, nel luglio 1957, si integrava nell'azione di insieme che il Governo irlandese aveva scatenato per reprimere l'attività di questa organizzazione illegale e clandestina. È vero che nel luglio 1957, l'attività dell'I.R.A era in recessione, ma questo indietreggiamento stesso era un atto deliberato dell'organizzazione. Per valutare questo fatto per il giusto valore, importa di non isolarlo, ma di considerarlo in correlazione con l'attività anteriore dell'I.R.A, dalla quale deriva necessariamente la prospettiva dell'attività che questa organizzazione potrebbe esporre eventualmente in seguito.
Inoltre, se si considera che il richiedente era un vecchio membro dell'I.R.A, il Governo irlandese avendo concepito il sospetto che, anche nell'ipotesi in cui suddetto richiedente avrebbe cessato di aderire all'I.R.A, poteva sempre dedicarsi agli atti che favorivano gli obiettivi di questa organizzazione, ha applicato legalmente la Legge del 1940 alla persona del richiedente.
Per di più, con rispetto della persona, il Governo irlandese si limita a chiedere al richiedente, per rendergli la sua libertà, la semplice assicurazione che riconoscerà oramai "la Costituzione e le leggi dell'Irlanda". Non si potrebbe considerare come contraria alla Convenzione la condizione dalla quale il Governo irlandese ha fatto dipendere la rimessa in libertà dal richiedente.
Non c'è niente in questa condizione che reca offesa alla dignità della persona umana o che possa essere considerata come una trasgressione agli obblighi che incombono sugli Stati in virtù della Convenzione. Difatti, ciò che dovrebbe essere tenuto come incompatibile con la Convenzione, sarebbe eventualmente il potere, per lo stato di esigere dal richiedente un ripudio delle suoi convinzioni politiche per il trionfo delle quali si è impegnato a combattere in quanto membro dell'I.R.A. Una simile esigenza andrebbe certamente contro l'articolo 10 (art. 10) ai termini del quale ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, alla libertà di opinione ed alla libertà di ricevere o di comunicare delle informazione o delle idee. Ma risulta dal testo stesso di questo articolo (art. 10) che l'impegno che il Governo irlandese ha chiesto al richiedente prima di rendergli la libertà, ossia l'impegno di rispettare la Costituzione e le leggi dell'Irlanda d'ora in poi, è implicato nello spirito stesso della Convenzione. Questo risulta chiaramente dall'enumerazione dei casi in cui, ai termini della maggior parte degli articoli, lo stato è autorizzato a limitare l'esercizio dei diritti individuali o anche a privare la persona di questo esercizio. E questi casi sono anche quegli in cui si tratta di salvaguardare la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale e di garantire la garanzia dell'ordine, articolo 2 capoverso 2 (c), articolo 4 capoverso 3 (c), articoli 5, 6, 8 capoverso 2, articoli 9 capoverso 2, 11 capoverso 2, (art. 2-2-c, art. 4-3-c, art. 5, art. 6, art. 8-2, art. 9-2, art. 11-2).
Così se ogni Stato Contraente riconosce ad ogni persona che dipende dalla sua giurisdizione i diritti e libertà definite al titolo I della Convenzione (articolo 1) (art. 1) se assume inoltre l'obbligo di rispettare i diritti e libertà riconosciuti alla persona (articolo 13) (art. 13) la persona perciò è reciprocamente tenuta, qualunque siano anche le sue convinzioni intime dichiarate, a comportarsi e in modo leale verso lo stato e non può essere considerata come liberata da questo obbligo. È di questo principio che si ispira le riserve e limitazioni suddette, ai diritti garantiti dalla Convenzione. E è di questo stesso spirito che si ispira l'articolo 17, art. 17, della Convenzione. E è ancora questo principio generale del diritto che era enunciato nell'adagio romano: nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest, Digestorum 50.17.134 paragrafo 4, (nemo turpitudinem sunam allegans auditur).
Segue da ciò che precede che il Governo irlandese, esigendo dal richiedente l'assicurazione di osservare una condotta conforme alla Costituzione ed alle leggi dell'Irlanda, non ha fatto che ricordargli l’osservazione del suo dovere di lealismo verso il potere stabilito, e non ha portato per niente attentato ai diritti e libertà previste dalla Convenzione, ed in particolare alla libertà di coscienza garantita dall'articolo 9( art. 9).
È vero che il richiedente è stato arrestato l’ 11 luglio 1957 in virtù della Legge del 1940, e che il 16 luglio 1957 è stato informato che sarebbe rimesso in libertà se avesse preso per iscritto l'impegno di "rispettare la Costituzione e le leggi dell'Irlanda e di non aderire né venire in aiuto a nessuna organizzazione dichiarata illegale in virtù della Legge del 1939 relativa agli attentati alla sicurezza dello stato."
Nell'intervallo, dal 16 luglio al 10 dicembre 1957, il richiedente ha negato di fare suddetta dichiarazione, probabilmente perché aspettava il risultato della petizione che aveva presentato l’ 8 settembre 1957 con la quale chiedeva "che la domanda del suo mantenimento in detenzione fosse esaminata da una Commissione speciale creatain virtù dell'articolo 8 della Legge del 1940", ed anche perché aspettava il risultato della richiesta che aveva indirizzato l’ 8 settembre 1957 all'Alta Corte dell'Irlanda per chiedere, in virtù dell'articolo 40 della Costituzione, la decisione di un'ordinanza condizionale di habeas corpus ad subjiciendum. L'Alta Corte e, per appello, la Corte Suprema, si pronunciarono contro il richiedente. La Corte Suprema ha reso la sua sentenza motivata il 3 dicembre 1957 e la Commissione di detenzione ha ripreso le sue udienze il 6 e 10 dicembre 1957. Questo è mentre il richiedente, dinnanzi alla Commissione di detenzione, ha preso l'impegno verbale di non abbandonarsi a nessuna attività illegale, al senso delle Leggi del 1939 e 1940 relative agli attentati alla sicurezza dello stato.
Durante tutto il lasso di tempo scorso dal suo arresto, 11 luglio 1957, fino al 10 dicembre 1957, il richiedente ha introdotto un ricorso dinnanzi all'Alta Corte e la Corte Suprema e ha rifiutato, finché la causa era ancora in corso, di dare l'assicurazione della quale il Governo irlandese faceva una condizione preliminare per sua liberazione. Avendo agito in questo modo, il richiedente non potrebbe lamentarsi di essere stato, durante questo tempo, privato della sua libertà.
Risulta da ciò che é appena stato esposto che non si potrebbe rimproverare alla Legge del1940 che portava modifica a quella del 1939, di essere incompatibile con l'articolo 15 (art. 15) della Convenzione e che le misure decretate da questa legge costituiscono delle derogazioni conformi alle riserve formulate dall'articolo 5 no 1 (c, e no 3) (art. 5-1-c, art. 5-3). Segue che non c'è luogo di esaminare a fondo l'affermazione secondo la quale il Governo irlandese avrebbe violato gli obblighi che derivano per lui da queste ultime disposizioni.
D’altra parte, la domanda del richiedente non può essere dichiarata inammissibile, motivo preso nell'articolo 17 (art. 17) della Convenzione. Difatti, questo articolo (art. 17) mira ad allontanare ogni interpretazione delle clausole della Convenzione che tenderebbe a snaturare i diritti e libertà garantite da lei ed ad assoggettarli alle tendenze o attività andando contro lo spirito della Convenzione come è definito dal suo Preambolo. Il richiedente, qualunque irregolarità possa essere rimproverata alla sua condotta, non potrebbe essere ritenuto per essersi dedicato ad un'attività proibita dall'articolo 17 (art. 17) in modo tale che la sua richiesta possa essere respinta, in applicazione di questo testo, come inammissibile.
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No). 3,
OPINIONE INDIVIDUALE DEL SIG. G. MARIDAKIS
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No.3)
OPINIONE INDIVIDUALE DEL SIG. G. MARIDAKIS
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No). 3,
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No.3)
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No). 3,
OPINIONE INDIVIDUALE DEL SIG. G. MARIDAKIS
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No.3)
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