A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (N° 2)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 1
Articoli: Nessun articolo disponibile
Numero: 332/57/1961
Stato: Irlanda
Data: 07/04/1961
Organo: Grande Camera
Testo Originale

Conclusion Questions de procédure partiellement retenues
COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (No. 2)
(Requête no 332/57)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 1961

LA COUR,
Vu les conclusions1 présentées par les Délégués de la Commission européenne des Droits de l’Homme à l’audience du 7 avril 1961;
Donnant acte à l’agent du Gouvernement irlandais qu’il ne désire pas conclure sur l’incident;
Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 1960 la Cour a déclaré qu’à ce stade de la procédure il n’y avait pas lieu d’autoriser la Commission à lui transmettre les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission;
Considérant d’autre part que la Cour a déjà reconnu à la Commission dans ledit arrêt, dont seule la version française fait foi, la faculté de faire état devant elle, sous sa propre responsabilité, des considérations du requérant en tant qu’élément propre à éclairer la Cour;
Considérant que cette latitude de la Commission s’étend à toutes autres considérations que la Commission aurait recueillies du requérant dans la suite de la procédure devant la Cour;
Considérant, par ailleurs, que la Commission dispose d’une entière liberté quant au choix des méthodes par lesquelles elle entend établir le contact avec le requérant et fournir à celui-ci l’occasion de lui faire connaître ses vues; qu’il lui est loisible notamment de demander au requérant de désigner une personne qui soit à la disposition de ces délégués; qu’il ne résulte pas de ce fait que la personne en question ait un locus standi in judicio;
Par ces motifs,
Décide à l’unanimité:
Quant aux conclusions sub litt. (a), qu’il n’y a pas lieu, dans l’état actuel, de considérer les observations écrites du requérant reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l’exposé de la Commission du 16 décembre 1960 comme faisant partie intégrante de la procédure de l’affaire;
Quant au chef sub litt. (b), que la Commission a toute latitude de faire état, au cours des débats et dans la mesure ou elle les juge propres à éclairer la Cour, des considérations du requérant relatives soit au rapport, soit à toute question particulière ayant surgi depuis son dépôt;
Quant au chef sub litt. (c), qu’il appartenait à la Commission, du moment qu’elle le jugeait utile, d’inviter le requérant à mettre une personne à sa disposition et cela sous les réserves indiquées plus haut.
1 A l'audience du 7 avril 1961, Sir Humphrey Waldock, Délégué principal de la Commission des Droits de l'Homme, a pris les conclusions suivantes:
"Plaise à la Cour de décider que les Délégués de la Commission sont en droit:
(a) de considérer comme faisant partie de la procédure de l'affaire les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission qui sont reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l'exposé de la Commission du 16 décembre 1960, ainsi qu'il est indiqué à la page 15 de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;
(b) de faire connaître à la Cour les considérations du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats, ainsi qu'il est indiqué à la page 15 de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;
(c) de considérer la personne désignée par le requérant comme étant à leur disposition pour leur prêter toute assistance qu'ils jugeront bon de solliciter, afin de faire connaître à la Cour le point de vue du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats."
M. A. O'Keeffe, agissant en qualité d'agent du Gouvernement irlandais, a déclaré qu'il se rapportait à la sagesse de la Cour.

LAWLESS v. IRELAND (No. 2) JUDGMENT

ARRÊT LAWLESS c. IRELANDE (No.2)

Testo Tradotto

Conclusione Domande di procedimento parzialmente trattenute
CORTE (CAMERA)
CAUSA LAWLESS C. Irlanda (No). 2,
(Richiesta no 332/57)
SENTENZA
STRASBURGO
7 aprile 1961

LA CORTE,
Visto le conclusione1 presentate dai Delegati della Commissione europea dei Diritti dell'uomo all'udienza del 7 aprile 1961;
Dando atto all'agente del Governo irlandese che non desidera concludere sull'incidente;
Considerando che nella sua sentenza del 14 novembre 1960 la Corte ha dichiarato che a questo stadio del procedimento non c'era luogo di autorizzare la Commissione a trasmetterle le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione;
Considerando d’altra parte che la Corte ha riconosciuto già alla Commissione in suddetta sentenza di cui solo la versione francese fa fede, la facoltà di fare stato dinnanzi a lei, sotto la sua propria responsabilità, delle considerazioni del richiedente in quanto elemento proprio ad illuminare la Corte;
Considerando che questa latitudine della Commissione si estende ad ogni altra considerazione che la Commissione avrebbe raccolto dal richiedente nel corso del procedimento dinnanzi alla Corte;
Considerando, peraltro, che la Commissione dispone di una piena libertà in quanto alla scelta dei metodi con i quali intende stabilire il contatto col richiedente e fornire a questo l'occasione di fargli conoscere i suoi punti di vista; che le è lecito in particolare chiedere al richiedente di designare una persona che sia a disposizione di questi delegati; che non risulta da questo fatto che la persona in questione abbia un locus standi in judicio;
Per questi motivi,
Decide all'unanimità:
In quanto alle conclusioni sub litt. (a) che non c'è luogo, nello stato reale, di considerare le osservazioni scritte del richiedente riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell'esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960 come facenti parte integrante del procedimento della causa,;
In quanto al capo sub litt. (b), che la Commissione ha ogni latitudine di fare stato, durante i dibattimenti e nella misura in cui li giudichi appropriati ad illuminare la Corte, delle considerazioni del richiedente relative o al rapporto, o ad ogni domanda privata sorta dal momento del suo deposito;
In quanto al capo sub litt. (c), che apparteneva alla Commissione, dal momento che lo giudicava utile, di invitare il richiedente a mettere una persona a sua disposizione e ciò sotto le riserve indicate più alto.
1 all'udienza del 7 aprile 1961, Sir Humphrey Waldock, Delegato principale della Commissione dei Diritti dell'uomo, ha preso le seguente conclusioni:
"Piaccia alla Corte di decidere che i Delegati della Commissione sono in diritto:
(a) di considerare come facenti parte del procedimento della causa le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione che sono riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell'esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960, così come è indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(b) di fare conoscere alla Corte le considerazioni del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti, così come è indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(c) di considerare la persona designata dal richiedente come essendo a loro disposizione per prestar loro ogni assistenza che giudicheranno opportuno sollecitare, per fare conoscere alla Corte il punto di vista del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti."
Il Sig. A. O'Keeffe, agendo in qualità di agente del Governo irlandese, ha dichiarato che si rimetteva alla saggezza della Corte.

LAWLESS V. IRELAND (No). 2, JUDGMENT,

SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No.2)

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta...

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 17/03/2025