SECONDA SEZIONE
CAUSA LAUDANNA C. ITALIA
( Richiesta no 4289/03)
SENTENZA
STRASBURGO
18 settembre 2008
DEFINITIVO
18/12/2008
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Laudanna c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta dai:
Francesca Tulkens, presidentessa, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, giudici,
e di Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 agosto 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 4289/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. M L. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 29 settembre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da C. M ed A. M, avvocati a Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, i Sigg. I.M. Braguglia e R. Adamo, e dai suoi coagenti, i Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli, così come dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 28 novembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1949 e ha risieduto ad Airola (Benevento).
A. Il procedimento principale
5. Il 18 ottobre 1991, il richiedente depositò un ricorso dinnanzi al giudice di istanza di Benevento (R.G. no 4431/91) che presiedeva in quanto giudice del lavoro, per ottenere la riconoscenza del suo diritto ad una pensione di invalidità .
Il 28 ottobre 1991, il giudice di istanza fissò la prima udienza al
13 gennaio 1993. Venuto il giorno , il giudice nominò un perito e fissò il collocamento in deliberazione in camera di consiglio della causa al 7 febbraio 1994.
6. Con un giudizio dell’ 11 dicembre 1996 il cui il testo fu depositato alla cancelleria il 23 gennaio 1997, il giudice respinse l’istanza del richiedente.
7. Il 23 gennaio 1998, questo ultimo interpose appello dinnanzi al tribunale di Benevento (R.G. no 17/98). L’ 8 luglio 1998, il presidente incaricò un giudice delatore della pratica e fissò l'udienza delle arringhe al 27 gennaio 1999. Questo giorno, il tribunale nominò un perito e rinviò la causa al 26 maggio 1999.
8. Con un giudizio del 10 gennaio 2001 il cui il testo fu depositato alla cancelleria il 25 gennaio 2001, il tribunale fece diritto in parte all’istanza del richiedente. Il 5 febbraio 2001, il richiedente notificò il giudizio. Questo ultimo acquisì l'autorità di cosa giudicata il 6 aprile 2001.
B. Il procedimento "Pinto"
9. Il 9 ottobre 2001, il richiedente investì la corte di appello di Roma ai termini della legge no 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", per lamentarsi della durata del procedimento descritto sopra. Chiese alla corte di concludere alla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare lo stato italiano al risarcimento dei danni materiali e morali subiti. Chiese in particolare almeno 24 000 000 lire [12 394.97 euro (EUR)] a titolo di danno materiale e morale.
10. Con una decisione del 28 marzo 2002 il cui il testo fu depositato alla cancelleria il 28 maggio 2002, la corte di appello constatò il superamento di una durata ragionevole. Respinse la domanda relativa al danno materiale, al motivo che il richiedente non aveva fornito nessuna prova, ed accordò 4 000 EUR in equità come risarcimento del danno morale e 920 EUR per oneri e spese. La decisione fu notificata il 18 dicembre 2002 ed acquisì l'autorità di cosa giudicata al più tardi il 17 febbraio 2003.
Con una lettera del 6 dicembre 2002, il richiedente informò la Corte del risultato del procedimento nazionale e la pregò di riprendere l'esame della sua richiesta. Il 21 gennaio 2003, il richiedente informò la Corte che non aveva intenzione di ricorrere in cassazione.
11. Con una lettera del 31 agosto 2004, il richiedente informò la Corte che aveva iniziato un procedimento di esecuzione, non essendo stata ancora pagata la somma accordata dalla decisione "Pinto". Questa somma fu versata il 25 novembre 2004.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. Il diritto e le pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 -...).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
13. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione. Si lamenta anche del ritardo nell'esecuzione del decisione "Pinto."
14. L'articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulati così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita, in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
15. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull'ammissibilitÃ
16. Dopo avere esaminato i fatti della causa e gli argomenti delle parti, la Corte stima che la correzione si sia rivelata insufficiente e che il pagamento della somma "Pinto" si sia rivelato tardivo (vedere, tra altre, Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007 e Cocchiarella c. Italia, precitata). Pertanto, il richiedente può sempre definirsi "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
17. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non si urtano a nessuno altro motivo di inammissibilità .
B. Sul merito
18. In quanto alla durata del procedimento, la Corte stima che il periodo a considerare si estende dal 18 ottobre 1991, giorno dell'introduzione della domanda del richiedente dinnanzi al giudice di istanza di Benevento, fino al 25 gennaio 2001, data del deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello, in seconda istanza. È durata dunque nove anni e tre mesi per due gradi di giurisdizione.
19. La Corte nota anche che la somma concessa dalla giurisdizione "Pinto" è stata versata solamente il 25 novembre 2004, o più di ventinove mesi dopo il deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello: questo pagamento ha superato dunque largamente i sei mesi a contare dal momento in cui la decisione di indennizzo diventò esecutiva. Il fatto che il procedimento "Pinto" esaminato nel suo insieme, ed in particolare nella sua fase di esecuzione, non ha fatto perdere al richiedente la sua qualità di "vittima" costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'articolo 6 § 1 per superamento del termine ragionevole. La Corte sarà dunque portata a ritornare su questa questione sotto l'angolo dall'articolo 41 della Convenzione (vedere Cocchiarella c. Italia, precitata, § 120).
20. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti, e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata del procedimento controverso sia eccessiva e non soddisfi l'esigenza del "termine ragionevole."
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SU LE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
21. Il richiedente si lamenta anche della violazione degli articoli 14, 17 e 34 della Convenzione, al motivo che sarebbe stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, tenuto conto degli oneri avanzati per intentare il procedimento "Pinto" così come del rischio di essere condannato a pagare gli oneri di procedimento in caso di rigetto del suo ricorso.
22. La Corte stima che c'è luogo di esaminare questi motivi di appello sotto l'angolo del diritto di accesso ad un tribunale allo sguardo dell'articolo 6 della Convenzione. Osserva che benché un individuo possa essere ammesso, secondo la legge italiana, a favore dell'assistenza giudiziale gratuita in materia civile, il richiedente non ha chiesto l'aiuto giudiziale. Rileva, inoltre, che ha potuto investire le giurisdizioni competenti ai termini della legge "Pinto" e che la corte di appello ha fatto diritto alla sua istanza, accordandogli una somma a titolo degli oneri di procedimento. Ora, non si potrebbe parlare di ostacoli all'accesso ad un tribunale quando una parte, rappresentata da un avvocato, investe liberamente la giurisdizione competente e presenta dinnanzi a lei i suoi argomenti. Pertanto, non potendo scoprire nessuna apparenza di violazione, la Corte dichiara i motivi di appello riguardanti gli oneri di procedimento inammissibili perché manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Nicoletti c. Italia,( déc.), no 31332/96, 10 aprile 1997).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
24. Il richiedente richiede 8 394,97 euro (EUR) a titolo del danno morale che avrebbe subito.
25. Il Governo contesta queste pretese.
26. La Corte stima che avrebbe potuto accordare al richiedente, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto della posta della controversia, la somma di 9 000 EUR. Il fatto che la corte di appello di Roma abbia concesso al richiedente quasi il 44% di questa somma arriva ad un risultato al limite del ragionevole. Tuttavia, la Corte constata che il richiedente ha subito una frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento dei 4 000 EUR, intervenuto solamente il 25 novembre 2004, o più di ventinove mesi dopo il deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello per cui non è stato compensato. Di conseguenza, stima appropriato assegnare 2 300 EUR per questo danno.
B. Oneri e spese
27. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede anche 6 020,72 EUR per oneri e spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne ed a Strasburgo.
28. Il Governo contesta queste pretese.
29. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che vengano stabiliti la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, del 24 gennaio 2008, § 22). In quanto agli oneri e spese incorse dinnanzi alle giurisdizioni "Pinto", stimando ragionevole la somma assegnata dall'istanza interna, la Corte respinge questa domanda. In quanto agli oneri e spese incorsi dinnanzi a lei, stima che nella cornice della preparazione della presente richiesta, si debba aver sostenuto certi oneri. Quindi, deliberando in equità , la Corte giudica ragionevole concedere 1 000 EUR a questo titolo.
C. Interessi moratori
30. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dall'articolo 6 della Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 2 300 EUR (duemila tre cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii. 1 000 EUR (mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 18 settembre 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa