Conclusione Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1; soddisfazione equa riservata
QUARTA SEZIONE
CAUSA LA ROSA ED ALBA C. Italia (No 5)
( Richiesta no 63239/00)
SENTENZA
STRASBURGO
11 luglio 2006
DEFINITIVO
11/10/2006
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa La Rosa ed Alba c. Italia (no 5),
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. G. Bonello, K. Traja, V. Zagrebelsky, L. Garlicki, la Sig.ra L. Mijovic,
Sigg. J. Šikuta, giudici, e del Sig. T. L Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 giugno 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 63239/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, Sigg. M. L. R., G. L. R., V. A. e la Sig.ra M. L. R., ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 30 marzo 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). Il secondo richiedente è deceduto il 2 gennaio 2005. Con una lettera dell’ 11 marzo 2005, il Sig. N. L. R. ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato dal secondo richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. A. A. A., avvocato a Caltagirone. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. La richiesta è stata assegnata alla prima sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento.
4. Con una decisione del 18 marzo 2004, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare al Governo le lagnanze derivate da un attentato ingiustificato al diritto al rispetto dei beni dei richiedenti ed al loro diritto ad un processo equo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
5. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla quarta sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti erano proprietari di un terreno ubicato a Caltagirone e registrato al catasto, foglio 139, appezzamento 139.
7. Con un'ordinanza del 15 aprile 1980, il sindaco di Caltagirone autorizzò la società cooperativa E. ad occupare di emergenza 2 230 metri quadrati del terreno dei richiedenti, per un periodo massimale di tre anni, in vista della sua espropriazione a causa di utilità pubblica.
8. Il 19 maggio 1980, ci fu occupazione materiale.
9. Con un atto notificato il 27 marzo 1987, i richiedenti introdussero un'azione in danni interessi contro la società E. dinnanzi al tribunale civile di Caltagirone. Adducevano che, sebbene i lavori effettuati sul loro terreno avessero trasformato questo, nessuno decreto di espropriazione e nessuno indennizzo erano intervenuti. Inoltre, adducevano che l'occupazione del terreno era illegale, dato che era proseguita al di là del termine autorizzato. Gli interessati invitavano il tribunale a dichiarare che la costruzione degli immobili aveva ad un tale punto trasformato il loro terreno che aveva provocato la perdita irreversibile del bene. Richiedevano i danno-interessi per la perdita del terreno a concorrenza del valore commerciale di questo. Inoltre, chiedevano una somma per non godimento del terreno.
10. Il 17 novembre 1987, la parte convenuta chiese appello in garanzia della municipalità di Caltagirone, ed il tribunale accolse questa domanda.
11. Secondo il rapporto di perizia depositata nel 1993, l'occupazione riguardava 2 538 metri quadrati di terreno ed aveva smesso di essere legale il 18 maggio 1983. A questa data, il terreno era stato trasformato irreversibilmente. Il perito stimò che il valore del terreno nel 1983 era di 64 500 ITL il metro quadrato.
12. Nel 1996, il tribunale ordinò una nuova stima per ricalcolare la somma da concedere in funzione della legge di bilancio no 662 del 1996 nel frattempo entrata in vigore che aggiunse un capoverso7 bis all'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Secondo questa nuova stima, tenuto conto del valore del terreno stimato nel 1983 a 64 500 ITL, l'indennità da versare era di 90 080 487 lire italiane (35 492 ITL il metro quadrato).
13. Con un giudizio del 12 aprile 2000, il tribunale di Caltagirone dichiarò che l'occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era diventata illegale a contare dal 18 maggio 1983 e constatò che a questa data, il terreno era stato trasformato irreversibilmente dalle costruzioni. Per questo fatto, conformemente al principio dell'espropriazione indiretta, occupazione acquisitiva, gli interessati erano stati privati del loro bene per effetto della trasformazione irreversibile di questo, e questo a contare dal 18 maggio 1983. Conformemente alla legge no 662 del 1996, c'era luogo di accordare un'indennità di 90 080 487 ITL, più indicizzazione ed interessi. Inoltre, un'indennità per non godimento del terreno durante il periodo di occupazione autorizzata era dovuto.
14. Le parti hanno indicato che il giudizio di Caltagirone è diventato definitivo senza precisare tuttavia la data.
15. Nel maggio 2006, i richiedenti hanno fatto sapere che non avevano ottenuto ancora la totalità delle somme accordate dal tribunale.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
16. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
17. La Corte nota che il secondo richiedente è deceduto il 2 gennaio 2005 ma che il suo avente diritto, il Sig. N. L. R., ha espresso il desiderio di perseguire l'istanza
18. La Corte stima che l'erede del secondo richiedente, avuto riguardo all'oggetto della presente causa, può pretendere di avere un interesse sufficiente per giustificare il perseguimento dell'esame della richiesta e gli riconosce quindi la qualità per sostituirsi oramai a lui nello specifico (vedere, per esempio, X c. Francia, sentenza del 31 marzo 1992, serie A no 234-C, p. 89, § 26).
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
19. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno per effetto dell'occupazione di questo e della costruzione di immobili su questo, in mancanza di un decreto di espropriazione e di indennizzo. Secondo essi, questa situazione ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni garantiti all'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
20. La Corte constata che questa lagnanza non è manifestamente male fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che questo non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
Tesi delle parti
a. I richiedenti
21. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte in materia di espropriazione indiretta, i richiedenti osservano che l'applicazione del principio dell'espropriazione indiretta al loro caso non è conforme al principio della preminenza del diritto.
22. A questo riguardo, i richiedenti fanno osservare che il terreno controverso è stato occupato e trasformato senza che un decreto di espropriazione fosse stato adottato. È solamente alla conclusione del procedimento in danno-interessi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che hanno potuto ottenere una decisione giudiziale dichiarante l'illegalità dell'occupazione, decisione che aveva come conseguenza allo stesso tempo di dichiararli in modo retroattivo privati del loro bene.
23. In quanto all'indennizzo che dipende anche dall'iniziativa della persona riguardata, i richiedenti sostengono che questa non è atto a riparare all'illegalità commessa. A questo riguardo, osservano che l'indennità accordata è largamente inferiore al danno subito e di poco superiore all'importo al quale avrebbero avuto diritto in caso di espropriazione in buona e dovuta forma.
b. Il Governo
24. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un'occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione è stata adottata.
25. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
26. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall'espropriazione indiretta sarebbe "contemplata dalla legge." Secondo il Governo, il principio dell'espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al più tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
27. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell'espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
28. Segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
29. In quanto alla qualità della legge, il Governo riconosce che il fatto che un'ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata è in sé una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
30. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la restituzione di questo non è più possibile.
31. Il Governo definisce l'espropriazione indiretta come il risultato di un'interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l'interesse generale prevalga sull'interesse degli individui, quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponde all'utilità pubblica.
32. In quanto all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l'amministrazione è tenuta di indennizzare l'individuo.
33. Però, questo indennizzo può essere inferiore al danno subito dall'interessato, visto che l'espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l'illegalità commessa dall'amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
34. Tuttavia, visto che l'espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l'importo dell'indennità in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Ricorda inoltre che l'indennità come plafonata dalla legge in causa, è in ogni caso superiore a quella che sarebbe stato accordata se l'espropriazione fosse stata regolare.
35. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato anche.
2. Valutazione della Corte
a) Sull'esistenza di un'ingerenza
36. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un'espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
37. La Corte rileva che, applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale di Caltagirone ha considerato i richiedenti come privati del loro bene a contare dal momento in cui l'occupazione del terreno ha smesso di essere legale. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalità da parte del giudice è l'elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, § 61, CEDH 2000-VI e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
38. Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1 tale ingerenza deve essere operata "a causa di utilità pubblica" e "nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale." L'ingerenza deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth, precitata, p. 26, § 69). Inoltre, la necessità di esaminare la domanda del giusto equilibrio può farsi non "sentire solo quando si è rivelato che l'ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria" (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
39. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, § 62).
b) Sul rispetto del principio di legalità
40. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia, precitato; tra le sentenze più recenti, Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005; Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005; Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità al motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che di fatto deriva delle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
41. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale ha considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal 18 maggio 1983, essendo riunite le condizioni di illegalità dell'occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come "prevedibile", poiché è solamente con la decisione definitiva -il giudizio del tribunale del 12 aprile 2000 che ha acquisito in seguito forza di cosa giudicata-che si può considerare il principio dell'espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico è stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la "sicurezza giuridica" concernente la privazione del terreno che al momento in cui il giudizio del tribunale di Caltagirone è diventato definitivo.
42. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all'amministrazione di trarre vantaggio di un'occupazione illegale di terreno. In altri termini, l'amministrazione si è potuta appropriare il terreno al disprezzo delle regole che regolano l'espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l’altro, senza che un'indennità fossa messa in parallelo a disposizione degli interessati.
43. In quanto all'indennità, la Corte constata che l'applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti della possibilità di ottenere risarcimento del danno subito.
44. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l'ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
45. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
46. I richiedenti adducono che l'adozione e l'applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996 al loro procedimento costituisce un'ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
"1. Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita ed in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ."
47. Il Governo contesta questa tesi ed osserva che la legge controversa non è stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Inoltre, l'applicazione di questa legge non avrebbe avuto ripercussioni negative per i richiedenti. Conclude che l'applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessun problema allo sguardo della Convenzione. In appoggio delle sue tesi, il Governo si riferisce specificamente alle sentenze Forrer-Niedenthal c. Germania (no 47316/99, 20 febbraio 2003), OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia (numero 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004) e Bäck c. Finlandia, (no 37598/97, CEDH 2004-VIII).
48. La Corte rileva che questa lagnanza è legata a quella esaminato sopra e deve essere dichiarata dunque anche ammissibile.
49. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dal richiedente non è conforme al principio di legalità, paragrafi 43-44 sopra. Avuto riguardo dei motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere, ha contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 e §§ 132-133, CEDH 2006 -...).
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
50. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. I richiedenti
51. Ispirandosi alla causa Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003, e alla causa Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), sentenza del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, i richiedenti richiedono il risarcimento integrale del danno subito. A questo riguardo, sollecitano il versamento di una somma che corrisponde al valore venale reale del terreno, aumentato del plusvalore portato dalla presenza di edifici, ed invitano la Corte a nominare un perito. Nelle loro domande del luglio 2004, i richiedenti hanno valutato questo danno a 938 806 euro (EUR).
52. In quanto al danno morale, i richiedenti richiedono 50 000 EUR ciascuno.
53. I richiedenti chiedono anche 64 896 EUR, più la tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA), per oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
B. Il Governo
54. Il Governo contesta le pretese materiali dei richiedenti, tanto nel loro fondamento che nel loro importo, ed osserva che sono ad ogni modo eccessive e basate su dei calcoli erronei.
55. In quanto al danno morale, il Governo sostiene che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo è subordinata all'esaurimento del rimedio Pinto che non ha avuto luogo nello specifico. Ad ogni modo, il Governo stima che la somma richiesta dai richiedenti è eccessiva.
56. Il Governo sostiene che nessuna somma deve essere versata per oneri e spese poiché le lagnanze dei richiedenti sono male fondate. Ad ogni modo, la somma richiesta sarebbe eccessiva.
C. Valutazione della Corte
57. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva tenuto conto della possibilità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati, articolo 75 §§ 1 e 4 dell'Ordinamento.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza tratta dall'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 11 luglio 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
T. L. Early Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente