Conclusione Violazione dell'art. 6-1; soddisfazione equa riservata
CORTE (PLENARIA)
CAUSA KÖNIG C. GERMANIA
(Richiesta no 6232/73)
SENTENZA
STRASBURGO
28 giugno 1978
Nella causa König,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, deliberando in seduta plenaria con applicazione dell'articolo 48 del suo ordinamento e composta dei giudici di cui segue il nome:
SIGG.. G. BALLADORE PALLIERI, presidente,
G. WIARDA,
H. MOSLER,
IL SIG. ZEKIA,
P. O'DONOGHUE,
La Sig.ra H. PEDERSEN,
SIGG.. THÓR VILHJÁLMSSON,
R. RYSSDAL,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
La Sig.ra D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
D. EVRIGENIS,
P. - H. TEITGEN,
H. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
così come dei Sigg.. SIG. - A. EISSEN, cancelliere, e H. PETZOLD, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 18 e 19 novembre 1977, poi del 29 al 31 maggio 1978,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dat<:
PROCEDIMENTO
1. La causa König è stato deferita alla Corte dal governo della Repubblica federale della Germania ("il Governo") e la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione"). Alla sua origine si trova una richiesta diretta contro la Repubblica federale della Germania e di cui un cittadino tedesco, il Dr E. K., aveva investito la Commissione il 3 luglio 1973 in virtù dell'articolo 25, (art. 25) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. La richiesta del Governo che rinviava all'articolo 48 (art. 489 della Convenzione, e la domanda della Commissione che si appellava agli articoli 44 e 48, capoverso a, (art. 44, l'art. 48-a) e si accompagnava del rapporto contemplato all'articolo 31 (art. 31) sono state depositate alla cancelleria della Corte nel termine di tre mesi istituiti dagli articoli 32 paragrafo 1 e 47 (art. 32-1, art. 47) la prima il 28 febbraio 1977, la seconda il 14 marzo. Hanno per oggetto di ottenere una decisione della Corte sul punto di sapere se i fatti della causa rivelano o meno, da parte dello stato convenuto, una trasgressione agli obblighi che gli incombono ai termini dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
3. Il 23 marzo, il presidente della Corte ha proceduto, in presenza del cancelliere aggiunto, al tiro a sorte dei nomi di cinque dei sette giudici chiamati a formare la Camera competente, il Sig. H. Mosler, giudice eletto di nazionalità tedesca, ed il Sig. G. Balladore Pallieri, presidente della Corte, riunendosi di ufficio ai termini rispettivamente dell'articolo 43 (art. 43) della Convenzione e dell'articolo 21 paragrafo 3 b, dell'ordinamento. I cinque giudici così nominati erano il Sig. Sig. Zekia, la Sig.ra H. Pedersen, la Sig.ra D. Bindschedler-Robert, il Sig. D. Evrigenis ed il Sig. G. Lagergren, articolo 43 in fine della Convenzione ed articolo 21 paragrafo 4 dell'ordinamento, (art. 43).
In applicazione dell'articolo 21 paragrafo 5 dell'ordinamento, il Sig. Balladore Pallieri ha assunto la presidenza della Camera.
4. Il presidente della Camera ha raccolto tramite il cancelliere l'opinione dell'agente del Governo, come quella dei delegati della Commissione, a proposito del procedimento da seguire. Con un'ordinanza del 24 marzo, ha deciso che il Governo avrebbe presentato un esposto in un termine che doveva scadere il 15 giugno 1977 e che i delegati avrebbero avuto la facoltà di rispondere per iscritto entro due mesi a partire dal ricevimento di suddetto memoria.
5. Riunita a porte chiuse il 23 aprile a Strasburgo, la Camera ha deciso, in virtù dell'articolo 48 dell'ordinamento, di sciogliersi, con effetto immediato, al profitto della Corte plenaria, col motivo "che la causa sollevava, delle domande gravi che riguardavano all'interpretazione della Convenzione ".
6. Con un'ordinanza del 6 luglio, il presidente della Corte ha prorogato fino al 15 luglio il termine accordato al Governo per il deposito del suo esposto. Questo è arrivato alla cancelleria il 18 luglio.
7. Il 2 agosto e 5 settembre, il Governo ha prodotto altri documenti certi; aveva annunciato l'invio della maggior parte di essi nel suo esposto del 18 luglio.
8. Il 20 settembre, il segretario della Commissione ha informato il cancelliere che i delegati avevano deciso di non rispondere per iscritto a suddetta memoria.
9. Con un'ordinanza dello stesso giorno, il presidente ha fissato al 16 novembre la data di apertura delle udienze, dopo avere consultato l'agente del Governo ed i delegati della Commissione tramite il cancelliere.
10. Riunita in camera del consiglio il 29 settembre in Lussemburgo, la Corte ha deciso che se il Governo lo chiedeva, il suo agente e consigliere sarebbero stati autorizzati ad esprimersi in tedesco all'epoca dei dibattimenti, a carico per lui di garantire in particolare l'interpretazione in francese o in inglese delle loro arringhe e dichiarazioni ( articolo 27 paragrafo 2 dell'ordinamento).
Il Governo ha fatto difatti una tale richiesta il 4 ottobre.
11. Il 9 novembre, ha fornito certe informazioni alla Corte e depositato un altro documento.
12. La Corte ha tenuto il 16 novembre, immediatamente prima dell'inizio delle udienze, una riunione consacrata alla loro preparazione.
13. I dibattimenti si sono svolti in pubblico il 16 e 17 novembre a Strasburgo, al Palazzo dei Diritti dell'uomo.
Sono comparsi dinnanzi alla Corte:
- per il Governo:
La Sig.ra I. MAIER, Ministerialdirigentin,
al ministero federale della giustizia, agente,
Il Sig. J. MEYER-LADEWIG, Ministerialrat,
al ministero federale della giustizia,
Il Sig. H. STÖCKER, Regierungsdirektor,
al ministero federale della giustizia, consiglieri,;
- per la Commissione:
IL SIG. J.E.S. FAWCETT, delegato principale,
IL SIG. G. SPERDUTI,
Il Sig. A. FROWEIN, delegato,
IlSig. R. B., vecchio rappresentante del richiedente
dinnanzi alla Commissione, assistente dei delegati in virtù di
l'articolo 29 paragrafo 1, seconda frase, dell'ordinamento della
Corte, il 17 novembre solamente.
La Corte ha udito nelle loro dichiarazioni, così come nelle loro risposte alle sue domande, la Sig.ra Maier per il Governo e, per la Commissione, il Sig. Fawcett, il Sig. Sperduti, il Sig. Frowein ed il Sig. B..
14. Parecchi documento che la Corte aveva chiesto alle parti a confronto all'epoca delle udienze è stato fornito il 17 novembre 1977 dalla Commissione ed il 16 gennaio 1978 dall Governo.
Il 6 marzo e 8 maggio, il Governo ha comunicato alla Corte certe informazione complementari ed alcuni altri documenti.
FATTI
15. Il richiedente, cittadino tedesco nato in 1918, aveva abbracciato nel 1949 la professione di medico specializzato in otorinolaringoiatria. Nel 1960, aprì una clinica che sfruttò a Bad Homburg (Hesse), nella Repubblica federale della Germania, e diresse anche. Proprietario di questa ultima e unico medico che vi lavorava, effettuava in particolare delle operazioni di chirurgia estetica.
16. Perseguito dall'ordine regionale dei medici (Landesärztekammer) il 16 ottobre 1962, per trasgressione alla deontologia, dinnanzi al tribunale per le professioni mediche (Berufsgericht für Heilberufe) presso il tribunale amministrativo (Verwaltungsgericht) di Francoforte, il Dr K. fu dichiarato il 9 luglio 1964 indegno di praticare. Il tribunale regionale per le professioni mediche (Landesberufsgericht für Heilberufe) presso la Corte amministrativa (Verwaltungsgerichtshof) del Land di Hesse lo respinse del suo appello il 14 ottobre 1970.
Tra le accuse che il tribunale regionale considerò contro il richiedente figuravano le seguenti: avere offerto ad un'estetista il 20% della sua parcella ed ad una dei suoi pazienti 100 DM per ogni cliente che gli avrebbero portato; avere persuaso un paziente di subire un trattamento non coperto dalla previdenza sociale garantendogli che avrebbe potuto in questo caso adoperare dei mezzi più efficaci; avere rifiutato ad uno dei suoi clienti di stabilire una fattura che corrispondeva al prezzo realmente versato; avere, in quanto specialista in otorinolaringoiatria, proceduto ad un intervento chirurgico che non dipendeva dalla sua specialità; essere ricorso per le sue operazioni all'assistenza di un'estetista; avere dato al suo studio una larga pubblicità sulla stampa quotidiana e settimanale; avere utilizzato sulle sue targhe, le sue carta da lettere ed i suoi blocchi per le ricette delle formule contrarie alle regole della legislazione professionale.
17. Nel 1967, l'interessato si vide togliere l'autorizzazione di sfruttare la sua clinica poi, nel 1971, quella di praticare. Dei perseguimenti penali furono impegnati contro lui nel 1972, in particolare per esercizio illegale della medicina.
Attaccati da lui in giustizia, i due ritiri sono oggetto di istanze dinnanzi alle giurisdizioni amministrative competenti, rispettivamente del novembre 1967 ed ottobre 1971.
18. Il Dr K. denuncia la durata delle istanze che ha introdotto contro i ritiri di autorizzazione; in quanto al procedimento disciplinare dinnanzi ai tribunali professionali o al procedimento penale, non presenta lagnanze.
1. La professione medica nella Repubblica federale della Germania
19. Nella Repubblica federale della Germania, la professione medica ubbidisce in parte alla legislazione federale e in parte a quella dei Länder. Le principali norme pertinenti nello specifico figurano in particolare nella legge federale sull'esercizio della professione medica (Bundesärzteordnung, "la legge federale"), nella sua versione del 4 febbraio 1970 emendata il 2 marzo 1974 e 26 marzo 1975 da ultimo, l'ordinamento del 28 ottobre 1970 relativo alla concessione dell'autorizzazione di praticare (Approbationsordnung für Ärzte, "l'ordinamento") ed la legge di Hesse sui rappresentanti e tribunali professionali competenti per i medici, dentisti, veterinari e farmacisti (Gesetz über die Berufsvertretungen und über die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker, "il legge di Hesse"), nella sua versione del 18 aprile 1966.
20. Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 1 della legge federale, il medico bada alla salute di ogni individuo e della popolazione nel suo insieme; secondo il paragrafo 2, esercita una libera professione e non un'attività commerciale.
Per potere praticare a titolo permanente, occorre un'autorizzazione rilasciata dai servizi qualificati dei Länder (articoli 2 paragrafo 1 e 12 della legge federale, articolo 35 dell'ordinamento) e che è concessa su richiesta quando l'interessato:
"1. è tedesco o estero apolide,
2. non si è reso colpevole di un comportamento che mostra che è indegno o non offrre le garanzie sufficienti per l'esercizio della professione,
3. non è, a causa di infermità, di debolezza fisica o mentale o di tossicodipendenza (Sucht), inabile o improprio ad esercitare la professione,
4. dopo avere studiato la medicina per almeno sei anni di cui otto mesi al minimo e dodici al massimo di formazione pratica negli ospedali, ha sostenuto l'esame di medico in un luogo in cui la presente legge è applicabile.
(...) , articolo 3 paragrafo 1 della legge federale,
Se arriva la richiesta, un documento (Approbationsurkunde) è rilasciato all'interessato, attestando la riunione delle condizioni legali ed aggiungendo:
"A datare da questo giorno, l'autorizzazione di esercitare la professione di medico gli è concessa. Questa concessione autorizza il medico ad esercitare la professione medica." (articolo 36 dell'ordinamento ed allegato 21 a questo ultimo)
Se al contrario l'autorizzazione deve essere rifiutata perché una delle condizioni non si trova assolta, si ascolta prima di tutto il richiedente o il suo rappresentante (l'articolo 3 paragrafo 4 della legge federale).
Una volta accordata, l'autorizzazione è tolta se una di queste condizioni mancava all'epoca o viene a mancare dopo (articolo 5 della legge federale).
21. Chiunque desideri sfruttare una clinica deve avere un'autorizzazione in virtù della legge sulle professioni industriali, commerciali ed artigianali (Gewerbeordnung); c'è diritto se soddisfa alle condizioni prescritte dall'articolo 30 paragrafo 1 di questa( paragrafo 27 sotto).
Siccome la gestione di una clinica costituisce un'attività commerciale, il gestore stesso non può essere medico. Gli incombe però di prendere, sul piano del personale e dell'organizzazione, tutte le misure necessarie sul trattamento dei malati nella sua istituto. Deve impegnare dunque uno o più medici responsabili delle cure da dispensare ai suoi clienti.
L'autorizzazione è revocata se si rivela che i documenti giustificativi da cui dipende la sua concessione erano inesatti o che le condizioni necessarie non sono mai state riunite i o hanno cessato di esserlo (articolo 53 della stessa legge) (paragrafo 27 sotto).
22. Non è contestato che, secondo il diritto tedesco, il diritto di essere autorizzato ad esercitare la professione di medico e quello di essere autorizzato a sfruttare una clinica privata siano dei diritti pubblici soggettivi protetti dall'articolo 12 della Legge fondamentale che garantisce la libertà di esercitare una professione. Dall’altra parte, contrariamente alla gestione di una clinica privata l'esercizio della professione medica non è considerato nella Repubblica federale come un'attività commerciale (paragrafo 20 sopra); benché questa professione abbia anche per scopo di procurare un reddito, il suo primo obiettivo è disinteressato: venire in aiuto agli uomini.
Il trattamento medico si fonda su un contratto di diritto privato tra medici e paziente. Pari contratto serve a garantire la libera scelta del medico, a garantire tra questo ed i malati delle relazioni fiduciose ed a preservare il segreto medico. Non stabilisce bene tuttavia un sistema di prestazioni reciproche precise, perché obbliga il medico a fornire dei servizi in principio illimitati a chiunque cerca la guarigione. Inoltre, la legislazione professionale vietata ai membri del corpo medico di ricorrere alla pubblicità; arriva fino a fissare in dettaglio le dimensioni ed il testo delle loro targhe.
D’altra parte, il medico non determina a suo modo l'importo della sua parcella: gli occorre rispettare l'ordinamento stesso quando non lavora in qualità di medico convenzionato. Il governo federale stabilisce con decreto il tasso minimo e massimo applicabile alle prestazioni mediche, tenendo conto degli interessi legittimi dei medici e delle persone od organismi chiamati a rimunerarli (articolo 11 della legge federale).
Le persone affiliate alle casse di assicurazione contro le malattie della previdenza sociale - circa l’ 80% della popolazione - hanno diritto ad un trattamento medico conformemente alle disposizioni legali ed accordi in vigore. La maggioranza dei medici è accolta come medici convenzionati e è costretta a dare loro delle cure. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), un similemedico non gestisce un servizio pubblico ma compie un compito di dritto pubblico e si trova integrato in un sistema di dritto pubblico per sua ammissione (Raccolta delle decisioni della Corte costituzionale, vol. 11, pp. 30 e s.).
23. I medici si liberano dai loro doveri sotto il controllo, in particolare, del loro ordine e dei tribunali per le professioni mediche, istituzioni regolate dalla legislazione dei Länder.
24. Secondo gli articoli 1 e 2 paragrafo 1 del legge di Hesse, gli ordini regionali dei medici sono delle corporazioni di diritto pubblico che raggruppano tutti i medici del Land. I medici che non si fanno iscrivere all'ordine competente, o non eseguono gli altri obblighi che spettano loro in virtù dei suoi statuti, possono vedersi colpire da una multa (articolo 7 del legge di Hesse).
L'articolo 4 paragrafo 1 della legge di Hesse definisce così i compiti di ogni ordine:
"1. sorvegliare il compimento dei doveri professionali dei propri, membri,
2. promuovere il perfezionamento professionale di (questi),
3. garantire delle relazioni piacevoli tra i propri membri ed appianare le dispute che sorgono tra essi, così come coi terzi, nell'esercizio della professione, sotto riserva della competenza di altri organi,
4. aiutare il servizio ufficiale di salute nel compimento dei suoi compiti, (...).
Autorità ed ordini si assistono reciprocamente nel compimento dei loro compiti rispettivi (articolo 5 della legge di Hesse).
Gli ordini si trovano collocati sotto la tutela dello stato che si estende all'osservazione delle leggi e degli statuti. Il ministro competente può annullare le decisioni contrarie a questi testi (articolo 16 della legge di Hesse) e chiedere in ogni momento agli ordini delle informazioni sulle loro cause (articolo 17 paragrafo 1).
25. Se il consiglio dell'ordine sospetta un medico di avere mancato ai suoi doveri professionali, investe il tribunale per le professioni mediche (articoli 18 e 29 paragrafo 3 della legge di Hesse). Questo ultimo, costituito presso il tribunale amministrativo della giurisdizione, delibera in prima istanza (articolo 20 paragrafo 1). Comprende tre membri: il presidente, o il suo rappresentante, e due assessori della categoria professionale dell’accusato (articolo 21 paragrafo 1).
Appello può essere interposto contro la sua decisione dinnanzi al tribunale regionale per le professioni mediche presso la Corte amministrativa di Hesse (articoli 41 e 20 paragrafo 2) che conta cinque membri: il presidente, o il suo rappresentante, due altri consiglieri della Corte amministrativa e due assessori della categoria professionale dell’accusato (articolo 21 paragrafo 2).
I tribunali professionali possono pronunciare le cinque seguente sanzioni delle quali è lecito per loro infliggere congiuntamente la seconda, la terza e la quarta: avvertimento, biasimo, sospensione provvisoria del diritto di voto in seno all'ordine, multa fino a concorrenza di 10.000 DM e constatazione che l'interessato è indegno di esercitare la professione (articolo 19 paragrafi 1 e 3).
Simile constatazione non porta la perdita automatica dell'autorizzazione di praticare. Sebbene miri in definitiva ad escludere l'interessato dal corpo medico, non lega né il Presidente del Governo, solo competente per togliere l'autorizzazione, né le giurisdizioni che dovrebbero conoscere della legalità di questo ritiro.
26. La decisione di ritiro di un'autorizzazione di praticare, come quella con la quale il Presidente del Governo toglie un'autorizzazione di sfruttare una clinica privata, può essere contestata dinnanzi alle giurisdizioni amministrative. Tuttavia, prima di potere investire i tribunali l'interessato deve aver formato in vano opposizione (Widerspruch) presso il Presidente del Governo.
2. Il ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica-procedimento dinnanzi alla 4° camera del tribunale amministrativo di Francoforte
27. Il 12 aprile 1967, il Presidente del Governo di Wiesbaden tolse al richiedente, su richiesta dell'ordine regionale dei medici, l'autorizzazione di sfruttare la sua clinica. Gli rimproverava di non offrire le garanzie sufficienti per la direzione della clinica e di mancare della circospezione e delle cognizioni necessarie alla gestione tecnica ed amministrativa dell'istituto. Menzionava un'ispezione della clinica che aveva rivelato, nel novembre 1965, una serie di irregolarità: su trentaquattro fogli di malattia, diciotto non erano correttamente tenuti; il personale aveva una formazione insufficiente per i compiti che gli spettavano; l'attrezzatura della sala di trattamento lasciava a desiderare; gli strumenti tra cui alcuni cominciavano ad arrugginire, erano in parte male conservati; la sicurezza dell'installazione di radiografia non era garantita. Nel gennaio 1967, degli ispettori avrebbero constatato tra altri che la sala operatoria e le sue installazioni non erano state pulite. Il Presidente del Governo invocava anche la testimonianza di parecchie persone secondo le quali , tra il 1962 ed l’ottobre 1966, la clinica era stata diretta infatti da una giovane impiegata, che nel 1962 aveva diciotto anni e non qualificata. Questa che sorvegliava il personale e si prendeva cura dei pazienti, avrebbe confermato che teneva nel frigorifero dalla clinica del cibo per cani e che il richiedente tollerava la presenza di uomini nelle camere all'infuori delle ore di visita. Il Dr K. l'aveva importunata secondo lei, inoltre a più riprese come un collega.
La decisione del Presidente del Governo si basava qui di seguito sulle clausole della legge relativa alle professioni industriali, commerciali ed artigianali:
Articolo 30 paragrafo 1
"I gestori di cliniche, cliniche di parto e cliniche psichiatriche private devono essere provvisti di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità amministrativa superiore. L'autorizzazione può essere rifiutata solamente:
a) se i fatti mostrano che il gestore non offre le garanzie sufficienti per dirigere o amministrare l'istituto;
(...) ".
Articolo 53 paragrafo 2
"Le concessioni mirate [all'articolo] 30 non possono essere tolte che:
1. (...);
2. se si rivela in seguito che il gestore non possiede i requisiti richiesti per il rilascio della concessione o che i locali o le installazioni tecniche dell'istituto non rispondono più alle condizioni di cui dipendevano la concessione dall'autorizzazione.
(...).
28. Il 13 luglio 1967, il Dr K. formò un'opposizione che il Presidente del Governo respinse il 6 ottobre. Ricorse allora, il 9 novembre, dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte di cui la 4° camera, competente per le controversie concernenti il diritto delle professioni industriali, commerciali ed artigianali, fu investita della causa l'indomani.
Questi ricorsi hanno sospeso l'esecuzione della decisione controversa.
29. Fin dal 10 novembre, il tribunale chiese al Presidente del Governo quale erano le sue osservazioni; li ricevette l’8 febbraio 1968, dopo una proroga del termine accordato ed un richiamo.
Invitato il 27 marzo a completarli, il Presidente del Governo lo fece per iscritto il 30 maggio. Annunciava un esame psichiatrico dell'interessato il cui risultato sarebbe stato comunicato ulteriormente al tribunale. Questo si informò su questo punto il 10 giugno, 25 luglio e il 9 agosto presso il Presidente del Governo che, pure completando le sue osservazioni anteriori, l'informò il 10 gennaio 1969 che il richiedente non aveva consentito a subire un tale esame.
Il 16 gennaio, il tribunale pregò il Presidente del Governo di fornirgli delle precisazioni su un aspetto del suo esposto; gli giunsero il 2 aprile.
30. Nell'intervallo e fino al gennaio 1969, il tribunale aveva provato a procurarsi, particolarmente presso il Presidente del Governo, il 10 giugno 1968, e le autorità comunali competenti, il 10 ottobre, l'indirizzo di parecchie persone suscettibili di essere citate come testimoni.
Tentò inoltre, a partire dall’ 8 gennaio 1969, di ottenere delle pratiche concernenti il richiedente tra cui quelle dei tribunali professionali (paragrafo 16 sopra).
Il 26 agosto 1969, decise di sentire sedici testimoni all'epoca di udienze previste per il 25 e 26 novembre. A questoa fine, ricercò, per esempio l’ 11 e il 18 settembre, l'indirizzo di testimoni e chiese la produzione di altre pratiche relative all'interessato.
Il 27 novembre, fissò al 2 dicembre i dibattimenti contraddittori ( mündliche Verhandlung) ed il seguito dell'ascolto dei testimoni tra i quali uno chiamato X. che aveva portato delle gravi accuse contro il Dr K. dinnanzi all'ordine regionale dei medici.
Il tribunale si riunì il 2, 8 e 12 dicembre. Inflisse delle multe (Ordnungsstrafen) di 100 e 500 DM al Sig. X. per non essere comparso.
Il 3 febbraio 1970, egli risolse di non accogliere i ricorsi (Beschwerden )che M. X. aveva esercitato contro queste pene il 30 dicembre 1969 e 2 gennaio 1970 e di trasmettere la pratica alla Corte amministrativa di Hesse. Dopo avere invitato gli interessati, il 17 febbraio, a presentare le loro osservazioni, questa tolse le due multe il 9 e 10 marzo.
31. Il 17 aprile 1970, la pratica tornò al tribunale amministrativo che, il 14 maggio, informò le parti dello stato del procedimento. Chiese loro di indicare i loro mezzi di prova il più presto possibile, rilevando che parecchie persone avevano offerto di testimoniare sul trattamento medico che era stato applicato loro dal richiedente. Segnalò anche che per ciò che lo riguardava i dibattimenti avrebbero potuto riprendere alla fine di giugno o all'inizio di luglio perché i giudici non professionali sarebbero stati allora disponibili.
Il 29 maggio, il Dr K. precisò che avrebbe rinunciato a designare altri testimoni se il Presidente del Governo avesse fatto altrettanto. L’ 8 giugno, questo ultimo indicò tuttavia un certo numero di testimoni supplementari; il 6 luglio, sottopose già al tribunale un esposto che trattava i risultati delle testimonianze raccolte.
Il tribunale comunicò il 13 luglio questo esposto al richiedente. Invitato a rispondere, questo richiese per iscritto, il 24 settembre, l'ascolto di settantasei testimoni nel caso in cui il tribunale avrebbe deciso quello dei testimoni menzionati dal Presidente del Governo.
Seguì un nuovo scambio di memorie.
32. Il 25 febbraio 1971, il Presidente del Governo avvisò il tribunale che il Sig. X. si trovava in detenzione presso il centro di detenzione di Costanza, il che avrebbe permesso di notificargli la sua citazione a comparire.
Dopo avere informato il richiedente di questa situazione, il tribunale scrisse il 14 aprile alle autorità competenti di Costanza per sapere se, in caso affermativo per quanto tempo, il Sig. X. Sarebbe rimasto presso il centro di detenzione. Questa rispose il 27 aprile che l'interessato era stato rimesso in libertà.
33. Il 29 aprile 1971, il giudice-delatore ordinò il rinvio della pratica al presidente della camera affinché fissasse la data delle udienze, ma in ragione di un errore della cancelleria questa istruzione non fu probabilmente eseguita.
Il 24 maggio, l'avvocato del Dr K., il Sig. S. - L., di Francoforte, dichiarò di liberarsi del suo mandato.
34. Avendo pregato il tribunale, il 26 agosto 1971, di fissare senza proroga delle udienze, il richiedente fu avvertito il 2 settembre che si sarebbe investito della pratica il presidente della camera fin dal suo ritorno dalle vacanze. Un'ordinanza del tribunale aveva considerato a questo effetto la data del 5 settembre.
Il 20 ottobre, i Sigg. B, B ed U, di Monaco, fecero sapere al tribunale che rappresentavano oramai il Dr K.
In seguito ad una lettera del tribunale regionale del lavoro (Landesarbeitsgericht) di Francoforte, la pratica fu restituita il 21 ottobre al giudice-delatore.
35. Il 29 novembre 1971 e 12 gennaio 1972, il tribunale provò ma in vano, a mettersi in contatto col Sig. X. per sapere se avesse potuto deporre nel gennaio/febbraio o nel febbraio/marzo 1972.
Il 21 febbraio, fissò al 28 marzo un'udienza alla quale convocò il Sig. X.. Non essendo comparso questo ultimo, gli inflisse il 29 marzo una multa di 500 DM; l'intimò inoltre di rendersi ad una nuova udienza che doveva svolgersi il 31 maggio.
Il Sig. X. esercitò l’ 8 aprile un ricorso contro la sua pena basandosi su un certificato medico ma il tribunale la respinse e trasmise la pratica alla Corte amministrativa di Hesse. Questa invitò il medico dell'interessato, il 26 aprile, a fornirle più ampi dettagli al motivo di suddetto certificato. Dopo averli ricevuti il 2 maggio, tolse la multa il 18.
La pratica spettò il 29 al tribunale che annullò il giorno stesso l'udienza per il 31, col motivo che la presenza del Sig. X. non poteva essere garantita.
In virtù di un'ordinanza del 7 giugno 1972, una nuova udienza ebbe luogo il 11 luglio alla quale il Sig. X. non si presentò nemmeno.
Il 13 luglio, il tribunale lo condannò ad una multa di 500 DM. Il 10 agosto, fissò al 19 settembre il seguito dell'ascolto dei testimoni. Il 22 agosto, lanciò un mandato di comparizione contro il Sig. X. che depose il 19 settembre.
36. Al termine di questa ultima seduta, il tribunale diede alle parti l'occasione di formulare per iscritto, per il 15 ottobre, le loro osservazioni in quanto al risultato degli interrogatori. Il Dr K si avvalse di questa facoltà il 13 ottobre.
Il 14 novembre, dei nuovi avvocati avvisarono il tribunale che il richiedente aveva affidato loro la sua difesa e lo pregarono di aspettare la loro memoria. Questa arrivò il 12 febbraio 1973; commentava già le testimonianze raccolte, rinnovava le offerte di prova anteriori e ne formulava altre. Lo stesso giorno, il Sig. D. si presentò come il nuovo avvocato del richiedente. Il tribunale comunicò l'esposto al Presidente del Governo il 22 febbraio.
Nel frattempo, il tribunale aveva chiesto al Dr K, il 30 gennaio, di produrre la pratica di due di suoi vecchi pazienti. Il 22 febbraio, reiterò questa domanda - perché aveva ricevuto solamente delle fotocopie dei documenti in questione - e in più si sforzò di raggiungere un testimone.
37. Il 30 marzo 1973, il tribunale, pure completando la sua ordinanza del 26 agosto 1969 (paragrafo 30 sopra) fissò al 17 aprile il seguito degli ascolti dei testimoni e dei dibattimenti contraddittori. Al termine della seduta del 17 aprile, indicò che avrebbe reso una decisione l’ 8 maggio.
Dopo avere provato a procurarsi l'indirizzo di testimoni e presa conoscenza, il 18 aprile, di un nuovo scritto del richiedente, il tribunale rinviò però sine die, il 2 maggio, l’annuncio della sua decisione; allo stesso tempo poi, invitò ulteriormente l'interessato a fornirgli di altre informazioni che gli giunsero il 14 maggio e 9 luglio. Nell'intervallo tra queste due date, fece ricercare inoltre l'indirizzo di parecchi testimoni.
Le parti svilupparono le loro memorie il 26 e 30 luglio 1973.
38. Il 16 agosto 1973, il tribunale decise un secondo complemento di inchiesta e specialmente l'ascolto di cinque nuovi testimoni. L'indomani, spedì la pratica al tribunale cantonale (Amtsgericht) di Bad Kissingen affinché questo ascoltasse uno di essi; il 20 agosto, fissò al 21 settembre l'ascolto di tre altri, ma il 22 agosto la rinviò al 5 ottobre alla domanda del Dr K. Dopo il ritorno della pratica di Bad Kissingen, incaricò il tribunale cantonale di Altena, il 19 settembre, di interrogare un altro testimone.
39. Il richiedente aveva esercitato prima, il 22 agosto presso il ministro della giustizia di Hesse un ricorso gerarchico (Dienstaufsichtsbeschwerde ) nel quale dichiarava ricusare inoltre "il tribunale amministrativo di Francoforte". Per questa ragione, il tribunale annullò il 3 ottobre l'udienza che doveva svolgersi il 5.
Il 4 ottobre, la 3° camera del tribunale amministrativo che sembrava competente in materia, pregò il Dr K di precisare quale dei giudici mirava, indicandogli che non era possibile ricusare tutti i membri di una camera.
L'interessato rispose il 19 ottobre che limitava la sua domanda al giudice-delatore della 4° camera al quale rimproverava certi termini della commissione rogatoria indirizzata il 19 settembre al tribunale cantonale di Altena.
Lo stesso giorno, Il Sig. S., incaricato dal richiedente, denunciò presso la Corte costituzionale federale la durata del procedimento. Invitato il 31 ottobre a formulare le sue osservazioni, il tribunale lo fece il 9 novembre e trasmise la pratica alla Corte costituzionale il 15. Questa deliberò il 28 novembre; negò di accogliere il ricorso, col motivo che non offriva probabilità sufficienti di successo.
Di nuovo in possesso della pratica dal 10 dicembre, il tribunale accettò l’8 gennaio 1974 la ricusazione del giudice-delatore.
40. Per permettere al ministro della giustizia di Hesse di rendere la sua decisione sul ricorso gerarchico, il tribunale mandò poi la pratica a questo che lo ricevette il 14 gennaio 1974 e lo rigirò l’8 marzo. Il 22 marzo, lo comunicò alla procura (Staatsanwaltschaft) di Hagen su richiesta di questa e del presidente del tribunale regionale (Landgericht) della stessa città che ne aveva bisogno per esaminare un altro ricorso gerarchico del Dr K.
41. Il 26 aprile 1974, questo ultimo pregò il tribunale di non interrogare un testimone la cui convocazione era contemplata. Reiterò questa domanda il 28 maggio; il 6 giugno, il tribunale la respinse e decise di tenere udienza il 30 luglio.
Solamente alcuni dei testimoni comparvero a questa data. Un testimone fu sentito a casa sua il 14 agosto; un altro depositò per iscritto.
La pratica fu indirizzata il 14 agosto al ministro della giustizia di Hesse per i bisogni dell'istanza impegnata dal Dr K dinnanzi alla Commissione il 3 luglio 1973. In questa occasione, il presidente della 4 camera partecipò alle sue osservazioni sul risultato dell'inchiesta alla quale il tribunale aveva proceduto; stimava che le dichiarazioni in parte contraddittorie dei testimoni non permettevano una conclusione netta sull'attività del richiedente nella sua qualità di gestore di clinica; quindi si poneva la domanda di sapere se si fosse dovuto prendere in considerazione anche la sua condotta in quanto medico; tuttavia, non apparteneva alla 4° camera pronunciarsi sui rimproveri indirizzati al Dr K in questa ultima qualità, poiché erano oggetto di un processo pendente dinnanzi alla 2° camera.
42. Il 25 agosto, il richiedente presentò delle osservazioni ciò che aveva detto un testimone e conclude all'ascolto di sette altri. Una copia di questo esposto, che il tribunale gli aveva richiesto il 28, fu mandata il 5 settembre al Presidente del Governo che rispose il 7 ottobre.
Il ministro della giustizia di Hesse rigirò la pratica al tribunale il 28 ottobre.
43. Prima, il tribunale era stato avvisato che l'interessato aveva affidato in luglio la sua difesa ad un altro avvocato, il Sig. U.. Questo si liberò del suo mandato il 26 novembre ed il suo successore, il Sig. H. che si era presentato per il richiedente il 18 ottobre 1974, fece parimenti il 21 febbraio 1975.
44. Il 10 febbraio 1975, il presidente della 4 camera ebbe un colloquio col richiedente. Questo dichiarò che aveva affittato i locali della sua clinica in vista di installare una casa di riposo e che l’avrebbe riaperta - in società con un chirurgo - solo una volta autorizzato di nuovo a praticare. Inoltre, espresse il suo accordo affinché fosse data precedenza dinnanzi alla 2° camera al procedimento in corso e relativo all'esercizio della sua professione.
45. Alle fini dell'istanza pendente dinnanzi alla Commissione, la pratica fu mandata il 5 maggio al ministro della giustizia di Hesse. Restituita al tribunale il 26 giugno, fu comunicata il 4 luglio al nuovo avvocato del Dr K, il Sig. C, di Karlsruhe che si era presentato il 16 aprile. Il tribunale gli aveva accordato, per consultarlo, un termine di due settimane, che prolungò l’ 11 luglio fino al 8 agosto.
Il 18 luglio, l'interessato informò tuttavia, il tribunale che aveva revocato il mandato del Sig. C e chiese che gli venisse tolta la pratica che desiderava studiare da sé. Il tribunale si rivolse il 21 a Sig. C. che rigirò la pratica il 29.
L’ 1, il 4 e l’11 agosto, il richiedente ed il suo nuovo difensore, il Sig. M che lo rappresentò dal 22 luglio al 14 agosto, pregarono il tribunale di rimettere loro certi documenti tra cui dei rendiconti resi di interrogatorio; ne spedì loro due il 18.
Dall’11 al 23 settembre, la pratica si trovò nelle mani del Sig. U., di nuovo incaricato della difesa del Dr K dall’ 11 settembre.
46. Il 6 novembre 1975, una seconda domanda in ricusazione, che il richiedente aveva indirizzato al ministro della giustizia di Hesse il 10 ottobre, fu messa nella pratica (cf. anche il paragrafo 67 sotto).
Il 2 dicembre, il presidente della 4° camera scrisse all'interessato per sapere se intendeva ricusare i membri della camera a causa di parzialità e, in caso affermativo quali essi.
In quanto alla durata del procedimento, il presidente sottolineava:
"Tengo a rilevare che abbiamo parlato a più riprese dell'opportunità di inseguire il procedimento relativo all'autorizzazione di dirigere una clinica, procedimento pendente dinnanzi alla 4° camera. In queste occasioni, siete convenuti con me che occorreva aspettare prima la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione di esercitare la medicina perché doveva essere considerata come prioritaria. Avete precisato anche che non avreste riaperto la vostra clinica prima di questa data benché ciò vi sia giuridicamente possibile. Se avete cambiato parere, vogliate farmelo sapere."
L'avvocato del Dr K rispose l’ 8 dicembre che la domanda mirava la presidentessa della 2° camera e lo svolgimento dell'ultima udienza dinnanzi a questa in primo luogo. Invitò il tribunale a non pronunciarsi sul punto di sapere per il momento se il suo cliente ricusava la 4° camera.
A proposito della durata del procedimento, dichiarò:
"La domanda della conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione di esercitare la medicina è prioritaria attualmente perché in questo procedimento è stato ordinato l'esecuzione immediata della decisione amministrativa. Si sa che l'esecuzione immediata della decisione di ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica non è stata ordinata; perciò, per ciò che riguarda le due ultime frasi della vostra lettera del 2 dicembre 1975, non è necessario attualmente che la 4° camera del tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno deliberi a breve termine."
Il 25 aprile 1976, il richiedente revocò il mandato del Sig. U..
47. Il procedimento dinnanzi alla 4° camera restò in sospeso dunque; riprese solamente dopo la decisione, il 9 giugno 1976, del giudizio della 2° camera.
Delle udienze, contemplate all'origine per il 17 maggio 1977 poi rinviate su richiesta del richiedente, ebbero luogo il mese di giugno.
Il 22 giugno 1977, la 4° camera respinse il richiedente del suo ricorso contro il ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la sua clinica. Fondò il suo giudizio sulle prove raccolte tra novembre 1969 ed agosto 1974 all'epoca dell'ascolto di diciassette testimoni.
Il Dr K interpose presso la Corte d’appello amministrativa di Hesse dove la causa era sempre in corso dinnanzi alla camera (Senato) che ha deliberato il 2 maggio 1978 sul suo appello contro il giudizio della 2° camera del tribunale amministrativo (paragrafo 69 sotto).
Dinnanzi alla Corte amministrativa, il richiedente è rappresentato da un altro avvocato, il Sig. H, di Francoforte.
48. Secondo le statistiche presentate dal Governo a titolo puramente indicativo a proposito del procedimento dinnanzi alla 4 camera, 1.149 giorni di procedimento erano da assegnare agli atti del tribunale, 1.725 agli atti del richiedente e dei suoi avvocati e 555 agli atti di terzi tra cui le autorità amministrative messe in causa, le autorità mediche ed i testimoni.
3. Il ritiro dell'autorizzazione di esercitare la professione di medico - procedimento dinnanzi alla 2° camera del tribunale amministrativo di Francoforte
49. Il 12 maggio 1971, il Presidente del Governo di Darmstadt tolse al richiedente l'autorizzazione di praticare ed ordinò l'esecuzione immediata di questa decisione (articolo 80 paragrafo 2, no 4, del codice di procedimento amministrativo, Verwaltungsgerichtsordnung). Sulla base dei fatti constatati dai tribunali professionali nel 1964 e 1970 (paragrafo 16 sopra) stimava che il Dr K aveva avuto un comportamento che rivelava la sua indegnità e la sua mancanza di coscienza professionale. Si basava qui di seguito sulle clausole della legge federale:
Articolo 5 paragrafo 2
"L'autorizzazione di esercitare la professione di medico è revocata se, dopo la sua concessione, una delle condizioni enunciate all'articolo 3 paragrafo 1, prima frase, no 2, smette di trovarsi assolta."
Articolo 3 paragrafo 1
"L'autorizzazione di esercitare la professione di medico è accordata su domanda se l'interessato
1. (...);
2. non si è reso colpevole di un comportamento che mostra che è indegno o non offre le garanzie sufficienti per l'esercizio della professione".
50. Su richiesta del richiedente, e per permettergli di mandare i suoi pazienti presso dei suoi colleghi, il tribunale amministrativo di Francoforte ristabilì il 1 giugno 1971 l'effetto sospensivo dell'opposizione contro la decisione del Presidente del Governo, ma solamente fino al 30; il Dr K se ne lamentò presso la Corte amministrativa di Hesse che lo respinse il 6 luglio.
51. Avendo respinto il Presidente del Governo, il 17 settembre 1971, l'opposizione che il richiedente aveva formato il 18 maggio contro la decisione di ritiro, l'interessato ricorse il 20 ottobre 1971 dinnanzi al tribunale amministrativo di Darmstadt. Il 25, questo rinviò la causa, per ragione di competenza, al tribunale amministrativo di Francoforte di cui la 2° camera, incaricata tra altri delle questioni che dipendevano dal diritto della professione medica, fu investita.
52. Il 2 novembre 1971, il tribunale amministrativo di Francoforte notificò il ricorso al Presidente del Governo, invitandolo a formulare le sue osservazioni ed a produrre le pratiche dei suoi servizi.
Presentato il 24 gennaio 1972, l'esposto del Presidente del Governo fu comunicato due giorni dopo all'avvocato del richiedente. Avendolo interrogato il tribunale il 24 aprile sul punto di sapere se intendeva rispondere, l'avvocato sollecitò un prolungamento del termine fino alla fine di maggio.
Il contro-esposto in questione arrivò il 26 giugno e fu trasmesso al Presidente del Governo per replica. In seguito al deposito, l’11 luglio, di una voluminosa nota complementare dell'avvocato, il Presidente del Governo richiese il 27 il rinvio della scadenza del termine del 30 luglio alla metà di ottobre, ma l’ 11 agosto il tribunale acconsentì a differirla solo fino al 15 settembre.
53. Il 5 settembre 1972, il tribunale decise l'intervento (Beiladung) dell'ordine regionale dei medici. Dopo avere invitato le parti e l'ordine regionale a fornirgli alcune precisioni e prescritto la produzione di certe pratiche di carattere penale, suggerì il 14 settembre 1972 un ordinamento amichevole della controversia: il Dr K avrebbe rinunciato a praticare a titolo indipendente ed a dirigere la sua clinica, mentre il Presidente del Governo l’avrebbe autorizzato nuovamente a praticare sotto certe condizioni. Il richiedente rifiutò questa disposizione il 12 ottobre. Il tribunale informò il Presidente del Governo quattro giorni più tardi e gli ricordò nello stesso momento che doveva depositare una replica.
54. Questa raggiunse il tribunale il 16 gennaio 1973; un esposto dell'ordine regionale dei medici seguì il 16 febbraio.
Il Dr K avendo cambiato il 12 febbraio avvocato (paragrafo 36 sopra) il suo nuovo consigliere, il Sig. D., consultò la pratica poi la rigirò il 14 marzo; il 2 maggio, rinviò anche le pratiche amministrative che il tribunale gli aveva comunicato il 20 marzo su sua richiesta. Il 7 maggio, presentò un esposto che il tribunale trasmise, per osservazioni, al Presidente del Governo ed all'ordine regionale.
55. Il 5 maggio e 6 agosto 1973, il tribunale si informò presso il tribunale cantonale e la procura di Francoforte sullo stato del procedimento penale impegnato contro il richiedente il 27 luglio 1972 (paragrafo 71 sotto).
Il 9 agosto, la procura avvisò il tribunale che era stato sospeso in vista della comparizione di altri testimoni e periti dopo un'udienza tenuta nell'intervallo di suddetto procedimento.
56. Il 14 settembre 1973, il presidente della Corte amministrativa indirizzò una copia del ricorso gerarchico del 22 agosto alla 2° camera che il Dr K aveva menzionato ricusando "il tribunale amministrativo di Francoforte" (paragrafo 39 sopra).
La pratica fu assegnata alla 3° camera affinché si pronunciasse sulla domanda in ricusazione. Era corredata da dichiarazioni dei membri della 2° camera; in particolare, il giudice-delatore segnalava che questa desiderava aspettare il risultato dei perseguimenti penali, visto il loro interesse per la domanda in controversia dinnanzi a lei.
L’ 8 ottobre, la 3° camera respinse la domanda col motivo che il richiedente non aveva provato l'esistenza di ragioni di natura tale da giustificarla. Una volta questa sentenza definitiva, la pratica tornò, il 26, alla 2° camera.
57. Stimando che i perseguimenti penali impegnati contro il richiedente (paragrafo 71 sotto) presentavano dell'importanza per l'istanza in corso dinnanzi a lui, il tribunale aveva deciso, il 25 settembre 1973, di sospendere il suo procedimento per aspettare la conclusione di questi perseguimenti penali (articolo 94 del codice di procedimento amministrativo).
58. Il 19 ottobre 1973, il Dr K si era lamentato alla Corte costituzionale della durata dei procedimenti pendenti dinnanzi alle 2° e 4° camera (paragrafo 39 sopra). Invitato da lei, il 31, a presentare le sue osservazioni, il presidente della 2° camera rispose, il 6 novembre che questa ultima intendeva sospendere dal deliberare fino alla fine dell'istanza penale.
La Corte costituzionale decise il 28 novembre di non considerare il ricorso. Rilevò in particolare che la 2° camera, negando di fissare una data di udienza finché non avesse conosciuto il risultato del procedimento penale, aveva correttamente fino a quel momento utilizzato il suo potere discrezionale in materia. I nove volumi della pratica gli erano stati spediti il 19 novembre; ritornarono al tribunale il 10 dicembre.
59. Il 16 febbraio 1974, il tribunale cantonale di Francoforte informò la 2° camera che nel procedimento penale occorreva procedere ancora a delle perizie dettagliate e che i dibattimenti non si sarebbero svolti prima del secondo semestre dell'anno.
Il 26 marzo, la 2° camera pregò il tribunale cantonale di confermarle che il richiedente rimaneva imputato, in particolare, di aver persistito nel praticare malgrado il ritiro dell'autorizzazione necessaria.
60. Investita dall'interessato, la Corte costituzionale invitò la 2° camera, l’ 11 aprile 1974, a fornirle un rapporto complementare sullo stato del procedimento e, avuto riguardo alla durata di questo, ad indicarle se non fosse stato possibile acconsentire al Dr K delle concessioni in quanto all'esecuzione immediata del ritiro.
La presidentessa della 2° camera rispose il giorno stesso. Modificando la decisione che aveva negato di sospendere questa esecuzione immediata, sottolineava, avrebbe esposto ai pericoli la salute dei pazienti del richiedente se le accuse portate contro lui si fossero rivelate fondate. La camera non si reputava in grado di assumere un tale rischio. Inoltre, l'esperienza giudiziale non permetteva di pensare che la camera potesse chiarire più rapidamente del tribunale cantonale, ma con un'uguale sicurezza, l'accusa secondo la quale il Dr K aveva persistito a praticare delle operazioni.
La Corte costituzionale decise il 30 maggio di non accogliere il ricorso, col motivo che non offriva abbastanza probabilità di successo. La sua decisione giunse al tribunale amministrativo il 6 giugno.
61. Prima, quest’ ultima aveva avvisato il richiedente, il 25 aprile 1974, che persisteva nella sua decisione di aspettare la conclusione dei perseguimenti.
L’ 8 maggio, il tribunale cantonale aveva confermato alla 2° camera (paragrafo 59 sopra) che il Dr K restava imputato di avere continuato a praticare dopo il ritiro dell'autorizzazione. Aveva aggiunto che un giudizio non poteva essere affatto reso in sei mesi perché il richiedente aveva ricusato uno dei giudici ed aveva cominciato un procedimento importanti di ricorso.
62. Invocando la durata del procedimento, l'interessato chiese al tribunale amministrativo, l’ 11 luglio 1974, di ristabilire l'effetto sospensivo del suo ricorso contro la decisione di ritiro.
La pratica fu mandata però al ministro della giustizia di Hesse che l'aveva richiesta il 29 luglio per i bisogni dell'istanza in corso dinnanzi alla Commissione; fece ritorno al tribunale il 24 ottobre dopo il deposito a Strasburgo delle osservazioni del Governo sull'ammissibilità.
Tra l’l 11 luglio ed i il 24 ottobre, il richiedente aveva cambiato due volte consigliere (paragrafo 43 sopra); il secondo degli avvocati così nominati da lui, il Sig. H, dispose della pratica fino al 16 dicembre per consultarla.
63. Il 3 gennaio 1975, la 2° camera respinse la domanda dell’ 11 luglio 1974. Il Dr K che aveva tolto il mandato al suo avvocato (paragrafi 43 e 45 sopra)i ricorse subito in persona dinnanzi alla Corte amministrativa di Hesse, ma lo respinse il 4 novembre. Appellandosi alle dichiarazioni di testimoni raccolte durante il procedimento dinnanzi alla 2° camera, la Corte stimò che il richiedente, se fosse stato autorizzato a praticare, rischiava di mettere in pericolo i suoi eventuali clienti. Prima il Dr K. aveva attaccato la decisione della 2° camera dinnanzi alla Corte costituzionale federale che, per non-esaurimento delle vie di ricorso, aveva negato di considerare la richiesta.
64. Una volta la pratica restituita al tribunale il 26 giugno 1975, il presidente della 2° camera ed il giudice-delatore convennero il 30, per accelerare le cose, di non più aspettare il risultato dei perseguimenti penali né del procedimento impegnato dinnanzi alla Corte amministrativa. Considerarono per i dibattimenti la data del 3 settembre.
Il 30 giugno, il giudice-delatore si informò sempre presso del tribunale cantonale dello stato di suddette perseguimenti.
Il 10 luglio 1975, la Corte costituzionale decise di non accogliere un nuovo ricorso introdotto, a nome del Dr K -, dal Sig. v. S. e che denunciava in particolare la lentezza del procedimento. Stimò in particolare che le particolarità, tanto di fatto che di diritto, della causa e l'indegnità del richiedente a praticare, constatata a titolo definitivo dal tribunale regionale per le professioni mediche, giustificavano che la 2° camera aspettasse la decisione nell'istanza penale e mantenesse l'esecuzione immediata del ritiro dell'autorizzazione. Aggiunse che del resto niente impediva il Dr K. di chiedere di nuovo, invocando principalmente la durata del procedimento, che l'effetto sospensivo del ricorso contro suddetto ritiro fosse ristabilito.
65. Il 14 luglio 1975, la 2° camera decise di attenersi il 2 e 3 settembre dalle udienze consacrate all'amministrazione delle prove ed alle arringhe. La sua decisione fu comunicata alle parti due giorni dopo.
Il 28 e 31 luglio, la camera fece ricercare l'indirizzo di alcuni testimoni. Il 14 agosto, fu informata che il Sig. M., l'avvocato designato dall'interessato il 22 luglio (paragrafo 45 sopra) aveva smesso di rappresentarlo. Sei giorni più tardi, il richiedente depositò un esposto; il Presidente del Governo ne aveva sottoposto uno il 14 agosto.
66. I dibattimenti ebbero ben luogo il 2 e 3 settembre 1975. Dopo avere sentito sei testimoni, il tribunale fissò al 12 novembre una seconda udienza che annullò il 14 ottobre perché la pratica si trovava alla Corte amministrativa di Hesse, chiamata a deliberare sul ricorso del 3 gennaio (paragrafo 63 sopra) .
67. In una lettera del 10 ottobre, arrivata il 13 al ministero della giustizia di Hesse, il Dr K. aveva richiesto il rinvio ad un altro tribunale delle cause pendenti dinnanzi alle 2° e 4 ° camera di cui i giudici, secondo lui, non potevano più essere qualificati di imparziali."
Il 16, il ministro trasmise la lettera al tribunale amministrativo di Francoforte. La 2° e 4° camere furono investite il 6 novembre (cf. per questo il paragrafo 46 sopra).
Il 13 novembre, la presidentessa della 2° camera scrisse al richiedente per sapere se si trattava di una richiesta in ricusazione. L'avvocato dell'interessato, il Sig. U. che lo rappresentò di nuovo dall’ 11 settembre 1975 al 25 aprile 1976 (paragrafi 45 e 46 sopra) le rispose il 6 dicembre che il suo cliente ricusava lei stessa. Sollecitò inoltre l'autorizzazione di consultare la pratica che rimase a sua disposizione alla cancelleria fino al 13 gennaio 1976, ma non andò a cercarla.
A questa ultima data, la pratica fu spedita al ministero della giustizia di Hesse per i bisogni dell'istanza in corso dinnanzi alla Commissione. Fece ritorno il 17 febbraio al tribunale che respinse la domanda in ricusazione il 5 marzo.
68. Il 15 aprile 1976, la 2° camera decise di sentire altri testimoni il 12 maggio.
Il 28 aprile, rifiutò la rimessa chiesta il 24 dall'avvocato del Dr K.; sottolineò che questo ultimo aveva insistito sull'emergenza di una decisione.
Avvisata da lui l'indomani che i dibattimenti si sarebbero svolti il 12 maggio nella causa penale, accettò il 6 maggio di differire l'udienza fino al 9 giugno.
Il 1 giugno, il richiedente richiese una nuova rimessa, affermando che gli occorreva prepararsi il 9 ai dibattimenti che dovevano riprendere al penale il 10. La 2° camera respinse la domanda il 9 dopo avere constatato che aveva avuto abbastanza tempo per prepararsi.
69. Il 9 giugno 1976, dopo avere sentito dei testimoni, il tribunale respinse l'interessato del suo ricorso contro il ritiro dell'autorizzazione di praticare la medicina. Il suo giudizio che si appella alle testimonianze di otto persone sentite da lui nel 1975 e di cui la maggior parte avevano depositato già a proposito degli stessi fatti dinnanzi alla 4° camera, fu comunicato il 3 agosto al richiedente il cui avvocato fece appello l’ 11.
Il 13 agosto, la pratica fu mandata dal tribunale alla Corte amministrativa di Hesse che con una sentenza del 2 maggio 1978 ha respinto il ricorso; questa sentenza non è ancora definitiva.
70. Secondo le statistiche presentate dal Governo a titolo puramente indicativo a proposito del procedimento dinnanzi alla 2° camera, 569 giorni di procedimento sono ad assegnare agli atti del tribunale, 841 agli atti del richiedente e dei suoi avvocati e 311 agli atti di terzi tra cui le autorità amministrative messe in cause, le autorità mediche ed i testimoni.
4. I perseguimenti penali contro il richiedente
71. I perseguimenti penali contro il richiedente non si trovano in causa, ma c'è luogo di menzionarli in ragione della loro incidenza sul processo impegnato dinnanzi alla 2° camera del tribunale amministrativo di Francoforte che aveva sospeso dal deliberare nell'attesa del loro risultato (paragrafi 55-61 e 64 sopra).
Traggono la loro origine da una denuncia che il Presidente del Governo di Darmstadt aveva depositato contro il Dr K., il 27 luglio 1972, presso la procura di Francoforte per esercizio illegale della medicina, lesioni corporali e truffa.
72. Il richiedente che aveva rifiutato il 10 agosto 1972 di essere interrogato dalla polizia, fu deferito l’11 settembre al tribunale cantonale di Francoforte, formato in tribunale di assessori (Schöffengericht). L'atto di accusa (Anklageschrift) gli rimproverava di avere persistito, tra il settembre 1971 e l'inizio di giugno 1972, a praticare malgrado il ritiro dell'autorizzazione necessaria, violazione continua nella legge federale sull'esercizio della professione medica, e di avere per questo fatto commesso delle truffe (articolo 263 del codice penale) così come di avere provocato, in un caso, delle lesioni corporali gravi (articoli 223 e 223 a, del codice penale).
73. Il 17 aprile 1973, il tribunale tenne un'udienza alla conclusione della quale ordinò i numerose misure di istruzione. Uno psichiatra ed uno psicologo espressero il loro parere su una delle pretese vittime, l'unica che la procura avesse citato come testimone; si era costituita parte civile il 13 novembre 1972.
74. Il 14 febbraio 1974, il tribunale decise di fare esaminare il Dr K. da uno psichiatra a meno che sottoponesse egli stesso, per il 20 aprile, un rapporto di perizia relativa al suo stato mentale.
L'interessato attaccò il 1 marzo questa decisione e quella del 17 aprile 1973. Il 14 marzo, dichiarò ricusare il presidente del tribunale di assessori; un giudice avendo respinto questa domanda il 6 maggio, lo ricusò il 15 nello stesso momento del presidente.
Il 26 maggio, il tribunale cantonale respinse il ricorso e la domanda; fissò al 1 agosto il termine del termine di presentazione della perizia privata.
75. Due giorni dopo, il richiedente reiterò il suo ricorso del 1 marzo pure introducendo un ricorso gerarchico contro il presidente del tribunale di assessori. Il primo ricorso fu allontanato dal tribunale regionale di Francoforte il 10 giugno 1974; i documenti della pratica non indicano il seguito riservato al secondo.
76. Il 29 giugno, il Dr K. ricusò il perito scelto dal tribunale e ne propose altri due. Il 3 luglio, completò questa domanda e ricorse dinnanzi alla Corte costituzionale federale contro le decisioni del 14 febbraio e 26 maggio. Il 4, invitò il tribunale cantonale a sospendere l'esecuzione della prima finché suddetta Corte non avesse deliberato. Il tribunale si rifiutò il 16 luglio; nove giorni più tardi gli fu comunicati la decisione della Corte costituzionale che respingeva il ricorso del 3 luglio.
Il 7 agosto, il tribunale respinse una domanda del richiedente tendente ad un nuovo esame della parte civile da parte di uno psichiatra.
77. Il 15 agosto 1974, il tribunale cantonale si sciolse a profitto del tribunale regionale di Francoforte: stimò che la pena suscettibile di essere pronunciata andava al di là di quella che aveva competenza per infliggere.
Ai termini dell'articolo 24 paragrafo 2 della legge sull'organizzazione giudiziale (Gerichtsverfassungsgesetz), come si applicava all'epoca, un tribunale cantonale non "poteva condannare ad una pena privativa di libertà superiore a tre anni, né ad una detenzione a titolo di misura di sicurezza (Sicherungsverwahrung) ".
78. Il 10 ottobre, la 18° camera correzionale (Strafkammer) del tribunale regionale alla quale la causa era stata assegnata, fissò i dibattimenti (Hauptverhandlung) al 4, 6 e 11 dicembre. Il 25 ottobre, unì una nuova accusa al procedimento in corso che la procura aveva formulato il 7 agosto e che rimproverava al Dr K. di avere praticato il 17 luglio 1972 a Bad Homburg, malgrado il ritiro dell'autorizzazione necessaria, e causato delle lesioni corporali al suo paziente. Il 4 dicembre, non essendo comparso il richiedente, il tribunale conferì contro lui un mandato di arresto e rinviò sine die le udienze.
79. Il 1 gennaio 1975, la causa fu assegnata alla 1° camera che comprendeva tuttavia gli stessi giudici che la 18° nel 1974.
Il 2 gennaio, la camera ordinò l'ascolto di parecchi testimoni per via di commissioni rogatorie. Alcuni testimoni furono sentiti in febbraio ed in marzo dai tribunali cantonali di Coblenza, Ahrensburg e Düsseldorf.
Il 24 marzo, la camera tolse il mandato di arresto del 4 dicembre.
Il 15 maggio, il suo vicepresidente decise che i dibattimenti si sarebbero svolti a metà gennaio 1976; incaricò inoltre il tribunale cantonale di Ahrensburg di interrogare di nuovo un testimone.
80. Il 20 giugno 1975, l'ufficio del tribunale regionale privò la 1° camera, a contare dal 23, di tutte le cause di cui doveva conoscere come giurisdizione di prima istanza. I perseguimenti pendenti contro il Dr K. furono deferiti alla 13° camera.
Il presidente di questa ricevette comunicazione della pratica il 10 luglio. Il 8 agosto, rinviò le udienze al 3, 5, 10 e 12 febbraio 1976, date che annullò il 13 ottobre 1975 perché la camera doveva occuparsi di un'altra causa importante.
81. Il 1 gennaio 1976, tutte le cause di prima istanza che cominciavano dalla lettera K tra cui quella del richiedente, furono assegnate alla 25° camera del tribunale regionale conformemente al piano di ripartizione per il 1976.
I dibattimenti si aprirono dinnanzi a questa camera il 5 maggio. Dopo ventitre giorni di udienze, rese il 24 settembre una decisione di non luogo a procedere (Einstellung dei Verfahrens) in virtù dell'articolo 153 a, del codice di procedimento penale.
Così come risulta da questa decisione, il tribunale giudicò minima la colpevolezza del Dr K.. Essendosi questo impegnato a pagare 8.000 DM alla parte civile e 20.000 DM al Tesoro, la camera stimò che non esisteva più interesse pubblico ad inseguire il procedimento. Constatando che il richiedente aveva versato la somma in questione durante l'udienza stessa, la camera conclude che la sua decisione di non luogo a procedere era definitiva.
PROCEDIMENTO SEGUITO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
82. Nella sua richiesta del 3 luglio 1973 alla Commissione, il Dr K. si lamentava della lentezza del procedimento dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte e si definiva vittima di una violazione dell'articolo 6 (art. 6) della Convenzione.
Il 27 maggio 1975, la Commissione ha dichiarato la richiesta ammissibile.
83. Nel suo rapporto del 14 dicembre 1976, la Commissione ha formulato il parere:
- per dieci voci contro sei, che l'articolo 6 paragrafo 1( art. 6-1) della Convenzione era applicabile ai diritti che il richiedente faceva valere dinnanzi ai tribunali amministrativi;
- per nove voci contro sei, con un'astensione, che c'è stata nella specifico violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
Il rapporto rinchiude diverse opinioni separate.
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE
84. Nel suo esposto del 18 luglio 1977, l'agente del Governo ha concluso:
"(...) vorrei limitare da prima la mia domanda affinché la Corte dica che l'articolo 6 paragrafo 1, prima frase (art. 6-1) della Convenzione non è applicabile ai procedimenti intentati dal richiedente dinnanzi ai tribunali amministrativi contro il ritiro dell'autorizzazione di esercitare la professione di medico e contro il ritiro dell'autorizzazione di dirigere una clinica privata e che la Repubblica federale della Germania non ha violato la Convenzione nel presente procedimento" dunque.
All'udienza del 16 novembre 1977, l'agente del Governo ha invitato la Corte a dire
"che la Repubblica federale della Germania non ha violato l'articolo 6 (art. 6) della Convenzione".
IN DIRITTO
1. Sulla violazione addotta dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione,
85. La Corte ricorda che né il procedimento disciplinare che si è svolto dinnanzi ai tribunali professionali contro il Dr K. nello specifico, né il procedimento penale impegnato contro lui non sono in causa nella presente causa (paragrafo 18 sopra). Il richiedente si lamenta della durata delle istanze che ha introdotto dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte (paragrafo 18 sopra). Adduce una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, ai termini del quale:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita, pubblicamente ed in un termine ragionevole, da un tribunale indipendente ed imparziale, stabilito dalla la legge che deciderà, o delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile, o della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei. Il giudizio deve essere reso pubblicamente, ma l'accesso della sala di udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante la totalità o una parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti al processo l'esigono, o nella misura giudicata rigorosamente necessaria dal tribunale, quando nelle circostanze speciali la pubblicità sarebbe di natura tale da recare offesa agli interessi della giustizia."
Incombe di conseguenza sulla Corte di ricercare se l'articolo 6 paragrafo 1( art. 6-1, è applicabile nello specifico e, nell'affermativa, se il "termine ragionevole" che menziona è stato rispettato in ciascuna dei due procedimenti giudiziali controversi.
a) Sull'applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione,
86. Per la maggioranza della Commissione, l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) si applica ai diritti che il richiedente ha invocato dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte, ossia il diritto di sfruttare la sua clinica e quello di esercitare la sua professione di medico; assegna loro un "carattere civile" difatti. Si ripartisce in due gruppi che arrivano alla stessa conclusione, ma per le ragioni differenti.
Il Governo contesta la fondatezza di questa opinione.
87. La Corte rileva da prima un fatto non controverso: secondo la legislazione dello stato in causa, le "contestazioni" per le quali il richiedente ha investito le giurisdizioni tedesche riguardano dei "diritti." La divergenza dei punti di vista tra le Commissioni ed il Governo riguardano il solo punto di sapere se si tratta, nello specifico, di contestazioni su dei diritti di carattere civile al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
88. Commissione e Governo si accordano per pensare che la nozione di "diritti ed obblighi di carattere civile" non può essere interpretata solamente con riferimento al diritto interno dello stato convenuto.
Il problema di l ' "autonomia" del senso dei termini della Convenzione rispetto al loro senso nel dritto interno è stato posto già a più riprese dinnanzi alla Corte. Così, ha giudicato che la parola "accusa" che appare all'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) si deve intendere "al senso della Convenzione" (sentenza Neumeister del 27 giugno 1968, serie A no 8, p. 41, paragrafo 18, da avvicinare al secondo capoverso della p. 28 e al primo capoverso della p. 35; vedere anche sentenza Wemhoff del 27 giugno 1968, serie A no 7, pp. 26-27, paragrafo 19; sentenza Ringeisen del 16 luglio 1971, serie A no 13, p. 45, paragrafo 110; sentenza Engel ed altri del 8 giugno 1976, serie A no 22, p. 34, paragrafo 81). Ha affermato d’altra parte, nel contesto del causa Engel ed altri, l ' "autonomia" della nozione di "materia penale" al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) (sentenza Engel ed altri precitata, p. 34, paragrafo 81). La Corte ha riconosciuto anche già, implicitamente, quella del concetto di "diritti ed obblighi di carattere civile" (sentenza Ringeisen precitato, p. 39, paragrafo 94).
La Corte conferma questa giurisprudenza nello specifico. Stima difatti che lo stesso principio di autonomia si applica al concetto in questione. Ogni altra soluzione rischierebbe di condurre a risultati incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (cf., mutatis mutandis, sentenza Engel ed altri precitati, p. 34, paragrafo 81).
89. Se la Corte conclude così all'autonomia della nozione di "diritti ed obblighi di carattere civile", non giudica per tanto priva di interesse, in questo campo, la legislazione dello stato riguardato. È allo sguardo difatti non della qualifica giuridica, ma del contenuto materiale e degli effetti che gli conferisce il diritto interno dello stato in causa che un diritto deve essere considerato o meno come essendo di carattere civile al senso di questa espressione nella Convenzione. Appartiene alla Corte, nell'esercizio del suo controllo, di tenere anche conto dell'oggetto e dello scopo della Convenzione così come dei sistemi di diritto interno degli altri Stati contraenti (cf., mutatis mutandis, sentenza Engel ed altri precitati, p. 35, paragrafo 82).
90. Secondo il Governo, l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) mira le contestazioni di diritto privato al senso classico, cioè tra gli individui, o tra un individuo e gli stati nella misura in cui questo ultimo ha agito come persona privata, sottoposta al diritto privato; ne sarebbero escluse in particolare le controversie che oppongono un individuo allo stato in quanto detentore del potere pubblico.
Per ciò che riguarda il campo di applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) la Corte ha giudicato nella sua sentenza Ringeisen del 16 luglio 1971 che' "non è necessario", affinché l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) si applichi ad una contestazione, che "le due parti della controversia siano delle persone private. La formula dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) è molto più ampia; i termini francesi ‘contestazioni su, dei, diritti ed obblighi di carattere civile ' coprono ogni procedimento la cui conclusione è determinante per i diritti ed obblighi di carattere privato. Il testo inglese che mira “the determination of the civil rights and obbligations”, conferma questa interpretazione. Poco importano quindi la natura della seguente legge la cui contestazione deve essere troncata e quella dell'autorità competente in materia" (serie A no 13, p. 39, paragrafo 94).
Se la contestazione oppone un individuo ad un'autorità pubblica, non è decisivo dunque che questa abbia agito come persona privata o in quanto detentrice del potere pubblico.
Perciò, per sapere se una contestazione cade sulla determinazione di un diritto di carattere civile, conta solo il carattere del diritto che si trova in causa.
91. La Corte ricorda innanzitutto che i ricorsi del richiedente dinnanzi ai tribunali amministrativi tedeschi non ricadono sul diritto di essere autorizzato a sfruttare una clinica ed ad esercitare la professione di medico (paragrafi 20, 21, 28 e 51 sopra): contestando il ritiro delle sue autorizzazioni ordinate dalle autorità competenti, il Dr K. richiede il diritto di continuare ad esercitare le sue attività professionali per le quali aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie. Se i procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni amministrative arrivassero, il richiedente non si vedrebbe accordare delle nuove autorizzazioni: la giurisdizione annullerebbe semplicemente le decisioni di ritiro prese dal Presidente del Governo di Wiesbaden e di Darmstadt (cf. articolo 42 del codice tedesco del procedimento amministrativo).
Quindi, resta a ricercare se il diritto del Dr K. di continuare a sfruttare una clinica privata e quello di continuare ad esercitare la professione medica riveste un carattere civile al senso dell'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1.
92. Per ciò che riguarda lo sfruttamento di una clinica privata, la Corte constata che si tratta nella Repubblica federale della Germania di un'attività commerciale sotto certi aspetti, esercitata a scopo lucrativo e che il diritto tedesco qualifica come "Gewerbe." Estendendosi nel settore privato con la conclusione di contratti tra la clinica ed i pazienti, si presenta come l'esercizio di un diritto privato che si apparenta per certi aspetti al diritto di proprietà. Certo, le cliniche private sono sottoposte ad un controllo che le autorità assumono nell'interesse pubblico, in particolare in vista della protezione della salute; pari controllo che esiste del resto generalmente per tutte le attività professionali private negli Stati membri del Consiglio dell'Europa, non potrebbe portare con sé la conclusione che lo sfruttamento di una clinica privata è un'attività di diritto pubblico. Difatti, la sottomissione di un'attività che presenta nel diritto dello stato in causa i caratteri di un'attività privata alle autorizzazioni e dei controlli amministrativi, ed eventualmente ai ritiri di autorizzazione, istituita dalla legge nell'interesse dell'ordine e dei salute pubblici, non è di natura tale da trasformarla automaticamente in un'attività di diritto pubblico. La Corte ricorda in questo contesto, la causa Ringeisen nella quale il controllo delle autorità pubbliche mirava un contratto di vendita tra individui,: ha concluso tuttavia al carattere civile del diritto in controversia (sentenza precitata, p,. 39, paragrafo 94).
93. La professione di medico figura nella Repubblica federale della Germania tra le libere professioni tradizionali; l'articolo 1 paragrafo 2 della legge federale lo precisa del resto (cf. paragrafo 20 sopra). Anche convenzionata, la professione di medico non è un servizio pubblico: una volta autorizzata, il medico è libero di praticare o meno, ed egli garantisce il trattamento dei suoi pazienti sulla base di un contratto stipulato con essi. Indubbiamente, con simile trattamento dei suoi pazienti, il medico "bada alla salute della popolazione nel suo insieme", come dice la suddetta legge. Questa responsabilità che incombe sulla professione medica verso la società tutta intera, non modifica tuttavia il carattere privato dell'attività del medico; malgrado la sua grande importanza sociale, è accessoria nell'attività del medico e si trova innegabilmente in questo l'equivalente in altre professioni di carattere privato.
94. In queste condizioni, importa poco che le contestazioni riguardino nell'occorrenza degli atti amministrativi presi dalle autorità competenti nell'esercizio del potere pubblico. Il fatto che secondo il diritto dello stato in causa incombe sui tribunali amministrativi di troncarli - e ciò in un procedimento che lascia al tribunale la responsabilità dell'istruzione e della condotta del processo - non appare neanche pertinente. Sotto l'angolo dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, fa conto solo che le contestazioni di cui si tratta hanno per oggetto la determinazione di diritti di carattere privato.
95. Stimando così come i diritti messi in causa tramite le decisioni del ritiro e che sono oggetto delle contestazioni dinnanzi ai tribunali amministrativi sono dei diritti privati, la Corte conclude all'applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) senza che vi sia bisogno nello specifico di pronunciarsi sulla domanda di sapere se la nozione di "diritti ed obblighi di carattere civile", al senso di questa disposizione, vada al di là dei diritti di carattere privato.
96. Dinnanzi alla Commissione, il richiedente ha sostenuto a titolo sussidiario che si trovava in realtà sotto l'influenza di una "accusa in materia penale" al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, vista la natura dei rimproveri che hanno provocato le decisioni di cui si lamenta. La Commissione ha respinto questa affermazione nella sua decisione sull'ammissibilità della richiesta; l'ha ricordato nel suo avviso.
La Corte nota da prima che questa tesi del richiedente riguardava gli stessi fatti che la sua asserzione secondo la quale le contestazioni dinnanzi alle giurisdizioni tedesche portavano su dei diritti di carattere civile. Non si trattava di una lagnanza distinta dunque, ma di un mezzo o di un semplice argomento giuridico. Ora la Corte, una volta regolarmente investita, può conoscere di ciascuno dei problemi di diritto che sorgono durante istanza a proposito dei fatti sottomessi al suo controllo da uno Stato contraente o dalla Commissione: padrona della qualifica giuridica da dare ai fatti, ha competenza per esaminarli, se lo giudica necessario ed all'occorrenza d’ ufficio, alla luce dell'insieme della Convenzione (cf. particolarmente sentenza del 23 luglio 1968 sul merito della causa "linguistica belga", serie A no 6, p. 30, paragrafo 1; sentenza Di Wilde, Ooms e Versyp del 18 giugno 1971, serie A no 12, p. 29, paragrafo 49; sentenza Handyside del 7 dicembre 1976, serie A no 24, p. 20, paragrafo 41; sentenza del 18 gennaio 1978 nella causa Irlanda contro il Regno Unito, serie A no 25, p. 63, paragrafo 157).
Tuttavia, la Corte non stima dovere ricercare se nello specifico il paragrafo 1 dell'articolo 6 (art. 6-1) entra anche in fila di conto a questo titolo. Difatti, sebbene l'articolo 6 (art. 6) si riveli meno esigente per le contestazioni relative ai diritti di carattere civile che per le accuse in materia penale, questa differenza non presenta qui interesse: il "termine ragionevole" del quale resta da esaminare se è stato rispettato dalle giurisdizioni tedesche, è un imperativo per tutti i procedimenti mirati dall'articolo 6 (art. 6).
b) Sull'osservazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione,
97. Secondo la Commissione, la durata dei procedimenti impegnati dal richiedente dinnanzi alle giurisdizioni amministrative ha superato il "termine ragionevole" dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione. Dinnanzi alla Corte, l'agente del Governo ha ammesso che la loro lunghezza costituisce un fatto grave. Ha menzionato del resto certi progetti sotto studio nella Repubblica federale di Germania, che tendono ad accelerare il procedimento dinnanzi ai tribunali amministrativi,. Pure ponendo la domanda di sapere se, nelle circostanze della causa, si può parlare di una violazione della Convenzione, si rimette per questo alla Corte per valutare se la durata dei procedimenti era ragionevole.
98. Per essere in grado di pronunciarsi, la Corte ha il dovere di precisare prima il periodo da prendere in considerazione nell'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).
Secondo il Governo e la Commissione, il suo punto di partenza è l'introduzione dei ricorsi presso il tribunale amministrativo di prima istanza. La Corte non condivide questa opinione. Come ha detto nella sua sentenza Golder del 21 febbraio 1975, "si concepisce che in materia civile, il termine ragionevole, possa cominciare anche a decorrere, in certe ipotesi, prima anche del deposito dell'atto che introduce l'istanza dinnanzi al ‘tribunale ' che il richiedente invita a troncare la contestazione “ (serie A no 18, p. 15, paragrafo 32). Tale è il caso nello specifico perché il richiedente non ha potuto investire il tribunale competente prima di avere fatto esaminare, in un procedimento preliminare (Vorverfahren) dinnanzi all'autorità amministrativa, la legalità e l'opportunità degli atti amministrativi incriminati (articolo 68 del codice tedesco di procedimento amministrativo). Di conseguenza, il termine ragionevole dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) ha per punto di partenza nella presente causa la data alla quale il Dr K. ha formato opposizione ai ritiri di autorizzazione.
In quanto al periodo al quale si applica l'articolo 6 (art. 6) la Corte ha giudicato che in materia penale copra l'insieme del procedimento in causa, ivi compreso le istanze di ricorso (cf. sentenza Wemhoff precitata, pp. 26 e 27, paragrafi 18 e 20; sentenza Neumeister precitata, p. 41, paragrafo 19; sentenza Delcourt del 17 gennaio 1970, serie A no 11, pp. 13-15, paragrafi 25 e 26). Non ne va diversamente - il Governo l'ammette del resto - nel caso di contestazioni su dei diritti ed obblighi di carattere civile per i quali l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) esige anche che una decisione intervenga, in prima istanza, in appello o in cassazione.
99. Il carattere ragionevole della durata di un procedimento che dipende dall'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione deve rivalutarsi in ogni caso specifico seguendo le circostanze della causa. Ricercando se la durata di un processo penale è stata ragionevole, la Corte ha preso in particolare in considerazione la complessità della causa, il comportamento del richiedente ed il modo in cui la causa è stata condotta dalle autorità amministrative e giudiziali (cf. sentenza Neumeister precitata, pp. 42-43, paragrafi 20-21; sentenza Ringeisen precitata, p. 45, paragrafo 110). In accordo con le parti a confronto, stima che è sulla base degli stessi criteri che bisogna esaminare nello specifico se la durata dei procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni amministrative ha superato il termine ragionevole dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).
100. Prima di passare a questo esame, la Corte tiene a sottolineare che non gli appartiene di giudicare il sistema tedesco di procedimento dinnanzi ai tribunali amministrativi che è di lunga tradizione così come l'ha rilevato l'agente del Governo. Probabilmente il sistema reale può sembrare complesso in ragione del numero delle istanze e dei ricorsi, ma la Corte non ignora che questa situazione si spiega con la preoccupazione, eminentemente rispettabile, di rinforzare le garanzie dei diritti individuali. Se il risultato costituisce un groviglio di procedimenti, appartiene allo stato solo di derivarne le conseguenze e, all'occorrenza, di semplificare il sistema in vista del rispetto dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
(i) Il procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica
101. Cominciato il 13 luglio 1967, quando il richiedente fece opposizione contro il ritiro di autorizzazione, paragrafo 28 sopra, il procedimento non è ancora finito: la Corte amministrativa di Hesse non ha deliberato ancora sull'appello del Dr K. contro il giudizio reso dalla 4° camera del tribunale amministrativo di Francoforte il 22 giugno 1977.
102. Che più di dieci anni e dieci mesi siano trascorsi senza che si fosse troncato il merito della causa, e che ci sia stato bisogno di aspettare quasi dieci anni il giudizio in prima istanza, è certo grave, come ammette il Governo del resto.
È esatto - ed a questo riguardo la Corte condivide l'opinione del Governo - che la 4° camera del tribunale amministrativo ha incontrato delle grandi difficoltà per ritrovare dei testimoni dei quali parecchi avevano cambiato nome o di indirizzo nel frattempo (paragrafi 30, 32, 35, 36, 37 e 41 sopra). Era in particolare il caso del testimone X. che la camera non ha potuto sentire che trentatre mesi dopo la prima convocazione (paragrafi 30, 32 e 35 sopra). Il Governo ha preteso però che la causa non fosse per nulla eccezionalmente complessa in fatto o in diritto.
La Corte concepisce che sia stata una certa interdipendenza tra queste cause e quella del ritiro dell'autorizzazione a praticare, pendente dinnanzi alla 2° camera dello stesso tribunale, perché l'attività del richiedente in quanto direttore di clinica si confondeva, in un larga misura, con la sua attività di medico. Ciò non è potuto essere però, affatto una sorgente di complicazioni. Al contrario, la 4à camera ha disposto della pratica del tribunale regionale per le professioni mediche che, il 14 ottobre 1970, aveva dichiarato K. indegno il Dr di praticare (paragrafi 16 e 30 sopra). La Corte nota a questo motivo che, secondo l'agente del Governo stesso, un migliore coordinamento tra le due camere sarebbe stato augurabile.
103. Il Governo ha insistito invece, a lungo sul comportamento del richiedente durante il procedimento: a suo avviso, il Dr K. è, col suo modo di difendere i suoi interessi, personalmente responsabile della metà circa della durata del procedimento. Il Governo ha invocato in particolare il cambiamento frequente di avvocati, la giustapposizione dei diversi procedimenti di ricorsi e le nuove offerte di prove a differenti stadi.
Il cambiamento ripetuto di avvocati - il che era certo il diritto del Dr K. - ha avuto delle conseguenze sullo svolgimento dell'istanza, perché i differenti avvocati hanno avuto necessariamente bisogno di qualche tempo per prendere cognizione della pratica. Ancora bisogna notare che in pratica i ritardi segnalati dal Governo ammontino al totale ad alcuni mesi (paragrafi 36 e 45 sopra). La Corte fa osservare d’altra parte che il Dr K. si è separato solamente dal suo primo avvocato il 24 maggio 1971, dunque dopo circa quattro anni di procedimento (paragrafo 33 sopra). Stima anche che certi ritardi siano risultati necessariamente dai diversi ricorsi del richiedente e dall'accavallamento di procedimenti che hanno causato. Constata quindi che suddetti ricorsi sono intervenuti tutti dopo il mese di luglio 1973, o dopo sei anni di procedimento e mentre il Dr K. si trovava già da due anni privato dell'autorizzazione a praticare. Difatti, la prima delle due domande in ricusazione che è stata inglobata, come la seconda, in un ricorso gerarchico e é del resto stata accolta, data del 22 agosto 1973°(paragrafo 39 sopra); é solamente due anni più tardi, il 10 ottobre 1975, che il Dr K. presentò - senza successo - il secondo (paragrafo 46 sopra). Tuttavia, anche prima della decisione sulla prima aveva investito, il 19 ottobre 1973, la Corte costituzionale federale di un ricorso contro la durata del procedimento che al restante aveva denunciato fin dal 3 luglio nella sua richiesta alla Commissione (paragrafi 1, 39 e 41 sopra). Infine aveva formato un altro ricorso gerarchico dinnanzi al presidente del tribunale regionale di Hagen nell'aprile 1974, cioè prima che i tre procedimenti del 1973 non fossero finiti (paragrafo 40 sopra). È certo che questo accavallamento non ha facilitato il compito della 4° camera, sebbene una vera interruzione di procedimento sia stata provocata nella cornice della legge solo con le domande in ricusazione di 1973 e 1975.
La Corte è disposta anche a seguire il Governo secondo il quale che il richiedente, producendo dei nuovi mezzi di prova dopo l'ascolto di testimoni, ha reso ardua l'istruzione della causa. Risulta della pratica che dopo l'ordinanza del 26 agosto 1969 il Dr K. ha chiesto l'ascolto di altri testimoni il 24 settembre 1970, 12 febbraio 1973 e 25 agosto 1974 (paragrafi 31, 36 e 42 sopra); la sua prima offerta era sottoposta ad una condizione: avrebbe rinunciato se il Presidente del Governo da parte sua non avesse proposto altri testimoni (paragrafo 31 sopra). Alla fine, se il tribunale ha completato la sua ordinanza del 26 agosto 1969 il 30 marzo e 16 agosto 1973, solo la seconda di queste decisioni sembra avere provocato una nuova offerta di prova del Dr K. (paragrafi 37, 38 e 42,).
104. In presenza della stupefacente lunghezza del procedimento, la Corte ha esaminato in ciascuno dei suoi dettagli la condotta del processo da parte della 4° camera.
Se non si può rimproverare al tribunale di avere insistito sull'ascolto del Sig. X. né di avere completato, dopo tre anni e sette mesi, la sua ordinanza del 26 agosto 1969, constata con la Commissione che lo scambio di memorie con la quale si è aperto il procedimento è durato fino al 2 aprile 1969, o quasi diciassette mesi. La prima misura di istruzione, all'infuori della ricerca di indirizzi di certi testimoni e della domanda delle pratiche mandate ai tribunali professionali (paragrafi 29 e 30 sopra) interviene solamente sopra il 26 agosto 1969, data alla quale la 3° camera rende la sua ordinanza relativa alle prove a portare (paragrafo 30). La Commissione sottolinea del resto, a buon diritto, che la camera ha aspettato diciassette mesi prima di richiedere le pratiche dei tribunali professionali malgrado l'interdipendenza che esiste tra la causa che gli era stata sottoposta e quella del ritiro dell'autorizzazione a praticare.
D’altra parte, l'invio della pratica alle autorità e giurisdizioni dinnanzi a cui il richiedente aveva esercitato i suoi diversi ricorsi, ha provocato delle perdite di tempo non trascurabili (paragrafi 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 45 sopra). Nella misura in cui era necessario che l'autorità competente potesse disporre della pratica completa, sarebbe stato augurabile di prevedere la possibilità di produrne una copia.
Inoltre, si è forzati di constatare che la 4° camera ha deciso il 10 febbraio 1975, o più di sette anni dopo essere stata investita, di aspettare per deliberare il risultato del procedimento concernente il ritiro dell'autorizzazione di praticare, pendente da più di tre anni dinnanzi alla 2° camera dello stesso tribunale (paragrafi 44 e 51 sopra). Questa decisione interviene dopo tre ordinanze relative alle prove da fornire dalle parti e l'ascolto di numerosi testimoni. A questo riguardo, il Governo ha ammesso che, retrospettivamente, si poteva dubitare che il tribunale avesse condotto l'istruzione come sarebbe occorso. Difatti, la Corte non riesce a discernere il fatto che la 4° camera che ha potuto respingere il ricorso del richiedente nel 1977 sulla base delle testimonianze raccolte tra novembre 1969 ed agosto 1974 (paragrafo 47 sopra) si aspettasse la conclusione del procedimento impegnato dinnanzi alla 2° camera. In questo contesto, la Corte considera che questo ultimo procedimento era stato sospeso il 25 settembre 1973, nell'attesa del risultato dei perseguimenti penali, ed era ripreso solamente il 30 giugno 1975. La Corte stima che nelle circostanze della causa questo prolungamento del procedimento da parte della 4° camera non era sufficientemente giustificato tenuto conto anche del consenso del richiedente, (paragrafi 44 e 46 sopra).
105. Valutando l'insieme dei diversi elementi, la Corte conclude che i ritardi provocati dalle difficoltà dell'istruzione ed il comportamento del richiedente non giustificano da soli la durata del procedimento. Senza legare un'importanza decisiva all’ azione di un tale tribunale piuttosto che a tal’ altro, è difatti del parere che è nella condotta del processo che bisogna cercare la causa principale della durata del procedimento. Constata che sarebbe stato possibile per la 4° camera finire il suo procedimento più presto. Considerando che questo ha cominciato il 13 luglio 1967 e si è concluso il 22 giugno 1977, la Corte conclude che il "termine ragionevole" dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) è stato superato.
Il Governo ha insistito sul fatto che il ricorso del Dr K. ha sospeso l'esecuzione del ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la sua clinica (paragrafo 28 sopra) e che questa particolarità del procedimento ha potuto presentare dei vantaggi per lui. La Corte riconosce che pari effetto sospensivo potrebbe ripercuotersi sull'interpretazione della nozione di "termine ragionevole." Però, la durata totale del procedimento e l'incertezza prolungata nella quale il richiedente si è trovato non permettono alla Corte di scostarsi, in ragione dell'effetto sospensivo del ricorso, dalla valutazione che ha appena formulato.
(ii) Il procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione a praticare
106. Questo procedimento è cominciato il 18 maggio 1971 dall'opposizione che il richiedente formò contro il ritiro dell'autorizzazione a praticare. La 2° camera del tribunale amministrativo di Francoforte ha reso il suo giudizio il 9 giugno 1976, o dopo più di cinque anni di procedimento, e la Corte amministrativa di Hesse la sua sentenza il 2 maggio 1978.
107. Se la durata di suddetto procedimento non è così lunga come quella del processo relativo al ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica, non risulta alla Corte meno grave che questa ultima.
La causa di cui si tratta sembra meno complessa di quella di cui era investita la 4° camera del tribunale amministrativo: non solo la 2° camera non si è data molta pena per ascoltare i testimoni convocati, ma ancora l'istruzione è stata facilitata per il fatto che il tribunale regionale per le professioni mediche aveva, fin dal 14 ottobre 1970, dichiarato il Dr K. indegno a praticare (paragrafo 16 sopra).
In quanto all'interdipendenza dei due procedimenti, invocata dal Governo, conviene rilevare che non ha potuto complicare il compito della 2° camera: bene al contrario, questa ultima ha potuto approfittare dei risultati dell'istruzione della 4° camera che era investita già da quasi quattro anni quando il Dr K. attaccò il ritiro dell'autorizzazione a praticare.
108. Il comportamento del Dr K. nel procedimento dinnanzi alla 2 camera si distingue solamente su alcuni punti di quello che ha adottato dinnanzi alla 4 camera.
La Corte nota da prima che il richiedente ha cambiato avvocato per la prima volta il 12 febbraio 1973, o dopo sedici mesi di procedimento (paragrafo 54 sopra). D’altra parte, ha fatto due domande in ricusazione che erano inglobate, con quelle che mirano la 4° camera, nei ricorsi gerarchici,: la prima il 22 agosto 1973, dopo circa due anni di procedimento, la seconda il 10 ottobre 1975 (paragrafi 56 e 67 sopra). Inoltre, ha introdotto tre ricorsi costituzionali contro la durata del procedimento: il primo il 19 ottobre 1973, il secondo probabilmente in aprile 1974 e l'ultimo il 10 luglio 1975 (paragrafi 58, 60 e 64 sopra). Prima della prima immissione nel processo della Corte costituzionale federale, aveva del resto denunciato, nella sua richiesta del 3 luglio 1973 alla Commissione, la durata dei due processi. In quanto al modo di presentare i suoi mezzi di prova, il richiedente non sembra avere proceduto come ha fatto dinnanzi alla 4° camera.
Il comportamento del Dr K. ha provocato tuttavia, certo dei ritardi. La Corte rileva in particolare che quelli che il Governo ha segnalato come causati dai cambiamenti di avvocato sembrano qui i più importanti (paragrafi 54, 62 e 67 sopra).
109. Per ciò che riguarda il procedimento seguito dal tribunale amministrativo di Francoforte, il fatto di non avere unito la causa del ritiro dell'autorizzazione a praticare e quella relativa al ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica ha prolungato certamente i due processi. La Corte nota del resto che in appello le due cause sono state assegnate alla stessa camera della Corte amministrativa di Hesse.
110. Esaminando poi la condotta del processo da parte della 2° camera stessa, la Corte osserva che questa si è preoccupata poco di fare progredire il procedimento.
La prima udienza, destinata all'ascolto di testimoni ed alle arringhe, è stata fissata solamente il 14 luglio 1975 (paragrafo 65 sopra). Le uniche misure di istruzione del tribunale tra il 25 ottobre 1971, data alla quale la 2° camera è stata investita, e luglio 1975 - come risultano dalla pratica - erano, al 2 novembre 1971, la domanda indirizzata al Presidente del Governo di presentare le pratiche della causa e, al 5 settembre 1972, l'ordinanza per la produzione delle pratiche di carattere penale e la decisione di fare intervenire l'ordine regionale dei medici (paragrafi 52 e 53 sopra). Certo, il tribunale aveva suggerito il 14 settembre 1972 un ordinamento amichevole della controversia, ma meno di un mese dopo il Dr K. ha rifiutato questa disposizione (paragrafo 53 sopra). La Corte rileva del resto, con la Commissione che la 2° camera ha aspettato più di dieci mesi prima di decidere l'intervento dell'ordine regionale dei medici di cui le domande avevano scatenato tuttavia poi il procedimento dinnanzi ai tribunali professionali condotti al ritiro delle autorizzazioni (paragrafi 16, 49 e 53 sopra).
D’altra parte, dei ritardi importanti sono derivati dall'invio della pratica alle autorità e giurisdizioni alle quali il richiedente aveva indirizzato i suoi differenti ricorsi (paragrafi 56, 58, 62, 64, 66 e 67 sopra). Su questo punto, la Corte rinvia alle sue constatazioni relative al procedimento dinnanzi alla 4° camera (paragrafo 104 sopra).
Però, la causa principale della durata di questo procedimento risiede nella sospensione decisa il 25 settembre 1973, e mantenuta fino al 30 giugno 1975, per aspettare il risultato dei perseguimenti penali aperti contro il Dr K. fin dal 27 luglio 1972.
Sebbene una condanna del Dr K. si fosse potuta ripercuotere sull'istruzione della causa pendente dinnanzi alla 2° camera, la Corte constata che le accuse formulate contro il richiedente si riferivano agli avvenimenti forse in parte anteriori alla decisione dal Presidente del Governo sull'opposizione, ma in ogni caso posteriori al ritiro dell'autorizzazione a praticare (paragrafi 49, 51, 71 e 72 sopra.) D’altra parte, se la 2° camera si è informata a più riprese sullo stato del procedimento penale, non ha derivato in tempo voluto le conseguenze delle informazione che gli furono date. La Corte rileva difatti che la 2° camera sapeva fin dal 16 febbraio 1974 che i dibattimenti dinnanzi al tribunale penale non potevano svolgersi prima del secondo semestre dell'anno; l’8 maggio, suddetto tribunale aveva precisato che un giudizio non poteva essere reso affatto in sei mesi, perché il richiedente aveva ricusato uno dei giudici ed un importante procedimento di ricorso era stato impegnato (paragrafi 59 e 61 sopra). Malgrado queste incertezze che pesavano sul processo penale, la 2° camera ha messo ancora più di un anno per decidere il 30 giugno 1975 di non aspettare più il risultato del procedimento penale.
Del parere della Corte, la sospensione del procedimento da parte della 2° camera per più di ventuno mesi non era giustificata nelle circostanze della causa.
111. Valutando l'insieme dei diversi elementi e considerando la posta della controversia, ossia anche l'esistenza professionale del Dr K., la Corte stima che, nonostante i ritardi imputabili al comportamento del richiedente, l'istruzione della causa non è stata condotta con la rapidità necessaria.
La Corte ha prestato attenzione agli argomenti che l'agente del Governo ha tratto da ciò che ha chiamato la protezione giuridica provvisoria (einstweiliger Rechtsschutz). Il richiedente ha chiesto a due riprese difatti, nel 1971 e nel 1974 che fosse ristabilito l'effetto sospensivo del suo ricorso contro il ritiro dell'autorizzazione a praticare (paragrafi 50, 62 e 63 sopra). Con le decisioni motivate e che riguardavano in merito la causa, la 2° camera poi la Corte amministrativa di Hesse hanno respinto queste domande delle quali la seconda, del resto, dopo un procedimento di una durata totale di più di quindici mesi. La Corte non esclude che l'esistenza di un tale procedimento possa avere un'incidenza sulla valutazione della durata di un procedimento principale. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze sollevate, non potrebbe influire, nell'occorrenza, sulla valutazione globale degli elementi che la Corte ha preso in considerazione.
Perciò, la Corte stima che nel caso di specifico il "termine ragionevole" dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione è stata superato.
2. Sull'applicazione dell'articolo 50 ( art. 50) della Convenzione,
112. Secondo l'articolo 50 (art. 50) della Convenzione, se la Corte dichiara "che una decisione presa o una misura ordinata" da un'autorità qualsiasi di un Stato contraente si trovano interamente o parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano dalla Convenzione, e se il diritto interno, di suddetto Stato, permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze di questa decisione o misura", la Corte "accorda, se c'è luogo, alla parte lesa una soddisfazione equa".
L'ordinamento della Corte precisa che quando questa "constata una violazione della Convenzione, delibera con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 50 (art. 50) della Convenzione se la domanda, dopo essere stata sollevata in virtù dell'articolo 47 bis del ordinamento, è in stato; se no, la riserva in tutto o in parte e determina il procedimento ulteriore" (articolo 50 paragrafo 3, prima frase, composto con l'articolo 48 paragrafo 3).
113. All'udienza del 17 novembre 1977, la Corte ha invitato le parti a confronto, in virtù dell'articolo 47 bis del suo ordinamento, a formulare le loro osservazioni sulla domanda dell'applicazione dell'articolo 50 (art. 50) della Convenzione nello specifico.
Dalla risposta del Sig. B., risulta che il Dr K. non chiede di risarcimento "per la totalità del danno che ha subito a causa dell'interruzione della sua attività e di medico e di gestore di clinica per una durata che si dilunga adesso già al di là di dieci anni." In fatto, il richiedente lascia alla Corte la cura di valutare "l'indennità che gli potrebbe, all'occorrenza, aspettare in applicazione dell'articolo 50 (art. 50) ", così come la domanda di sapere se questa indennità dovrebbe "includere gli oneri esposti nei (...) procedimenti" dinnanzi alla Commissione e la Corte.
Da parte sua, l'agente del Governo ha dichiarato di riservare la sua posizione.
114. La Corte constata che il richiedente non chiede il risarcimento per la totalità del danno materiale falsamente subito; conta di vedersi concedere però una soddisfazione equa se la Corte concludesse all'esistenza di una violazione della Convenzione, ma non indica l'importo delle sue pretese per il momento.
Le informazioni fornite a questo motivo dal richiedente e le osservazioni dell'agente del Governo mostrano che la domanda dell'applicazione dell'articolo 50 (art. 50) della Convenzione non è in stato; egli decide dunque di riservarla e di deliberare sul procedimento ulteriore ad essa concernente.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Stabilisce (per quindici voci contro una) che l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-19 è di applicazione al procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione per il richiedente di sfruttare la sua clinica;
2. Stabilisce (per quattordici voci contro due) che l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) è di applicazione al procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione per il richiedente a praticare;
3. Stabilisce (per quindici voci contro una) che c'è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) in quanto alla durata del procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica;
4. Stabilisce (per quindici voci contro una) che c'è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) in quanto alla durata del procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione a praticare;
5. Stabilisce (all'unanimità) che la domanda dell'applicazione dell'articolo 50 (art. 50) non è in stato;
perciò
a) riserva per intero la domanda dell'applicazione dell'articolo 50 (art. 50);
b) invita i delegati della Commissione a trasmettere alla Corte le domande eventuali del richiedente e, all'occorrenza, le loro osservazioni, nel termine di tre mesi a contare della decisione della presente sentenza;
c) decide che il Governo avrà la facoltà di rispondere nel termine di due mesi a contare dalla data alla quale il cancelliere glieli avrà comunicati;
d) riserva il procedimento da seguire ulteriormente su questa domanda.
Reso in francese ed in inglese, il testo francese facente fede, al Palazzo dei Diritti dell'uomo a Strasburgo, il ventotto giugno mille nove cento settantotto.
Giorgio BALLADORE PALLIERI
Presidente
Per il Cancelliere
Herbert PETZOLD
Cancelliere aggiunge
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente all'articolo 51 paragrafo 2 (art. 51-2) della Convenzione ed all'articolo 50 paragrafo 2 dell'ordinamento, l'esposizione delle opinioni separate dei seguenti giudici:
IL SIG. G. WIARDA,
IL SIG. F. MATSCHER,
IL SIG. J. PINHEIRO FARINHA.
G. B. P.
H. P.
OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE WIARDA
Condivido l'opinione espressa nella sentenza, alla sola eccezione dei motivi concernenti l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione ai procedimenti dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte, relative al ritiro delle autorizzazioni di sfruttare una clinica e a esercitare la professione di medico.
Secondo la motivazione della sentenza, i diritti in causa in queste cause erano il diritto di continuare a sfruttare una clinica privata e quello di continuare ad esercitare la professione di medico; questi due diritti sono qualificati come diritti di carattere privato, di conseguenza come diritti di carattere civile al senso della Convenzione.
Condivido l'opinione che, qualunque sia l’estensione della nozione di diritti ed obblighi di carattere civile al senso della Convenzione, i diritti ed obblighi di carattere privato al senso classico sono compresi in ogni caso, ma ai miei occhi il diritto di sfruttare una clinica e quello di esercitare la professione di medico non possono essere qualificati come diritti di carattere privato al senso classico di questa nozione.
Al mio parere, la qualifica di un diritto soggettivo dipende dalla qualifica delle regole del diritto obiettivo nelle quali questo diritto soggettivo trova la sua origine.
Nel diritto, obiettivo, tedesco, il diritto, soggettivo, di sfruttare una clinica privata e quello di esercitare la professione di medico dipendono solamente dall'ottenimento e dalla conservazione delle autorizzazioni esatte a questo riguardo dalla legge; ora non è nel diritto, obiettivo, privato, ma nel diritto (obiettivo) pubblico, amministrativo, che si trovano le condizioni che devono essere assolte per ottenere e conservare queste autorizzazioni. Per questa ragione penso che si debba qualificare questi diritti non come diritti di carattere civile, ma come diritti di carattere pubblico.
Ciò non vuole dire che non possa seguire la conclusione alla quale è arrivata la Corte.
Secondo la sentenza Ringeisen, la domanda di sapere se una contestazione deve essere considerata come una contestazione "su dei diritti ed obblighi di carattere civile" non dipende dalla natura della legge seguendo la quale contestazione deve essere troncata, né da quella dell'autorità competente, ma dal carattere dei diritti ed obblighi per i quali la conclusione del procedimento è determinante.
Nella presente causa, la conclusione dei procedimenti che il Dr K. ha impegnato dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte era determinante per la conservazione o il ristabilimento della sua situazione come proprietario e gestore di una clinica privata e come medico, e per la conservazione o il ristabilimento dell'insieme dei diritti ed obblighi collegati a questa situazione.
Questo insieme di diritti ed obblighi avevano un carattere misto. Il diritto pubblico giocava il suo ruolo (Gewerbeordnung, Bundesärzteordnung), ma la parte regolata dal diritto privato era a mio avviso preponderante. Il Dr K. era proprietario della sua clinica così come del suo studio di medico ed approfittava dei suoi diritti di proprietà tramite l'uso che ne faceva. La clinica, lo studio, la clientela rappresentava un certo "goodwill" che aveva, anch’esso, il carattere di un diritto privato simile a certi riguardi al diritto di proprietà. Lo sfruttamento della clinica e l'esercizio della sua professione, considerati sotto l'aspetto giuridico, si spiegava con la conclusione di contratti.
In quanto a questo insieme di diritti e di obblighi in maggiore partire regolati dal diritto privato, il ritiro delle autorizzazioni di cui il Dr K. aveva bisogno per continuare a sfruttare la sua clinica ed ad esercitare la sua professione notificava un'ingerenza che ne toglieva il valore che rappresentavano a molti riguardi.
La giustificazione di questi ritiri costituiva la posta dei procedimenti dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte che sono alla base di questa causa.
È per questa ragione che mi sembra giustificato di qualificare le contestazioni in causa come"contestazioni su dei diritti ed obblighi di carattere civile" al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE MATSCHER
A. non sono in grado, per il momento, di dare una definizione astratta ed esauriente della nozione di "diritti ed obblighi di carattere civile" al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione. Vorrei provare tuttavia a spiegare le ragioni che, con mio grande dispiacere, non mi permettono di unirmi alla definizione che la Corte ha appena dato di questa nozione, anche limitandosi alle esigenze della presente sentenza.
Credo che il punto di partenza deve essere la constatazione che la formula dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) non è chiara ed univoca. Per estrarne il senso bisogna ricorrere ai mezzi di interpretazione riconosciuti dal diritto internazionale dunque.
L'interpretazione letterale e grammaticale non ci conduce lontano.
Sulla cronostoria dell'articolo 6 (art. 6) c'è una letteratura abbondante. Ci mostra che non si liberano dai lavori preparatori delle idee molto concrete e precise sulla portata di questa disposizione. L'opinione che era stata espressa già nella sentenza Ringeisen e che è stata ripresa al paragrafo 90 della presente sentenza secondo la quale un confronto dei due testi ufficiali può orientare l'interpretazione in un certo senso, non trova, a mio avviso, nessuno appoggio nei materiali della Convenzione.
L'interpretazione teleologica sulla quale la sentenza risulta basarsi principalmente, senza dirlo nei termini espressi, trova i suoi limiti nel sistema della Convenzione. L'idea di base di una tale interpretazione è che la Convenzione è stata fatta principalmente per proteggere l'individuo contro il potere pubblico, per dargli certe garanzie nei confronti questo. Di conseguenza, dovrebbe applicarsi sempre quando la situazione dell'individuo nei confronti del potere pubblico è in causa. Però, per potere formulare delle deduzioni concrete di questo principio bisognerebbe provare innanzitutto che si sia in presenza di un diritto che la Convenzione ha avuto l'intenzione di garantire in un certo modo, se no si rischia di passare la soglia dell'interpretazione telelologica e di azzardarsi sul terreno della politica legislativa.
Questa prova che la situazione giuridica del richiedente nella presente causa sarebbe anch’essa mirata dall'articolo 6 paragrafo 1,( art. 6-1) della Convenzione, la motivazione della sentenza non la fornisce.
A titolo preliminare, la sentenza conferma in generale l'interpretazione "autonoma" dei termini di una convenzione internazionale e della nozione di "diritti ed obblighi di carattere civile" al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione in particolare. È un principio al quale aderisco interamente, anche se devo notare che la definizione che la Corte ha dato di questo principio non mi risulta priva di ogni equivoco. Secondo me, interpretazione autonoma vuole dire innanzitutto che l'interpretazione delle clausole di una convenzione internazionale non debba essere fatta esclusivamente alla luce del senso e della portata che i termini in questione possiedono nella legislazione interna dello stato contraente riguardato, ma che bisogna riferirsi "da una parte agli obiettivi ed al sistema della Convenzione e dall’ altra parte ai principi generali che si liberano dall'insieme dei sistemi di diritto nazionale" (sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 ottobre 1976, Raccolta 1976, p. 1552.) Per dirlo di un altro modo, bisogna provare ad estrarre il "denominatore comune" che soggiace ai termini in questione, perché è legittimo supporre che - in mancanza di una definizione legale nella Convenzione stessa - tale è il senso che gli Stati contraenti hanno voluto dare a questi. Questo "denominatore comune", lo si troverà mediante un'analisi comparativa delle legislazioni interne degli Stati contraenti. Quindi, il risultato di una tale operazione non potrà essere mai una nozione che si scosta completamente dai sistemi di diritto degli Stati in questione. Però, la sentenza non mi sembra tenere sufficientemente conto di questa esigenza. Non arriva alla sua conclusione, cioè all'applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione nello specifico che forma l'oggetto della presente richiesta solo tramite due ordini di affermazioni molto contestabili ai miei occhi:
1. Le attività di un medico, o come medico, o come direttore di una clinica privata, avrebbero un carattere "di diritto privato" in ragione del fatto, sembra, che queste attività si riepilogherebbero principalmente, da punto di vista giuridico, nell’intrattenimento di relazioni di diritto privato coi suoi clienti (paragrafi 92 e 93 della sentenza).
Però, questo ragionamento risulta confondermi le relazioni private tra il medico ed i suoi pazienti che sono senza dubbio di diritto privato, nella misura in cui non si tratta di un medico funzionario, e la situazione professionale del medico che - sia che si trattasse del servizio medico organizzato dallo stato sia che si trattasse della medicina come libera professione - è sottoposta, ai gradi differenti, per ciò che riguarda i due tipi, nella maggioranza se no nella totalità degli Stati ad un regime di dritto pubblico.
Così, quando dice che la situazione professionale del medico sarebbe da qualificare come un diritto civile al senso dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, la Corte crea una nozione di "diritto civile" che non è "autonoma" solamente al senso della Convenzione, ma che non trova nessuno fondamento nei sistemi di diritto della grande maggioranza degli Stati contraenti.
2. Trasponendo alla presente causa le conclusioni del sentenza Ringeisen (serie A no 13, p. 39, paragrafo 94) la Corte constata (paragrafo 90 della sentenza) che "ogni procedimento la cui conclusione è determinante per i diritti ed obblighi di carattere privato" sarebbe da considerare lei stessa come una contestazione su un diritto di carattere civile al senso dell'articolo 6 paragrafo 1, (art. 6-1) della Convenzione. Ciò è, ai miei occhi, un'affermazione troppo vaga, troppo elastica, per permettere delle deduzioni precise. In fatto, che cosa vuole dire "essere determinante per i diritti ed obblighi di carattere privato?"
Nel causa Ringeisen, la conclusione che la Corte aveva tratto da questa affermazione mi esce accettabile e forse anche giustificata perché, in questo genere, il procedimento amministrativo cadeva direttamente insindacabilmente su un contratto di diritto privato e non aveva nessuno altro oggetto.
Nella causa König, la situazione è fondamentalmente differente: i procedimenti amministrativi non hanno avuto per oggetto una o parecchie relazioni di diritto privato concreto tra il Dr K. ed i suoi pazienti, non erano destinate a "determinare" queste relazioni, avevano solamente un'incidenza indiretta su queste. I procedimenti amministrativi in questione miravano unicamente la situazione professionale del Dr K. in quanto medico ed in quanto direttore di una clinica privata. ( Ci sarebbe stata analogia tra il causa K. ed la causa Ringeisen solo se questa ultima fosse ricaduta sullo statuto del Sig. R. in quanto agente immobiliare, ciò che non era il caso).
A questo riguardo, e contrariamente a ciò che sembra essere l'opinione della Corte (paragrafo 91 della sentenza), non credo neanche che si possa fare una distinzione, sotto l'angolo dell'articolo 6 della Convenzione, (art. 6) tra la concessione ed i ritiri di un'autorizzazione, a esercitare la medicina o di dirigere una clinica. Lo statuto professionale o il regime di un'attività economica formano un tutto inseparabile. La concessione dell'autorizzazione richiesta per esercitare ed il suo ritiro sono solamente due aspetti parziali di questo statuto o regime: la concessione si riepiloga nella constatazione dell'esistenza delle condizioni richieste, mentre il ritiro ne constata la cessazione. Una e l'altra hanno, del punto di vista qualitativo, la stessa incidenza su delle situazioni di diritto privato. Per concludere, non ho l'impressione che gli autori della Convenzione abbiano avuto l'intenzione di fare cadere sotto l'influenza dell'articolo 6 (art. 6) della Convenzione tutte le contestazioni su delle situazioni senza dubbio di dritto pubblico, per il solo motivo che la conclusione di una tale contestazione può avere un'incidenza sulle relazioni di diritto privato dell'individuo in questione. In ogni caso, nella maggioranza degli Stati membri della Convenzione i procedimenti ivi relativi non sono organizzati nel modo previsto dall'articolo 6 (art. 6) (decisione da parte di un tribunale, udienza pubblica, giudizio reso pubblicamente) cioè, seguendo le conclusioni della presente sentenza, tutti questi Stati - anche se possiedono un sistema di contenzioso amministrativo molto evoluto - si troverebbero, fin dalla ratifica della Convenzione, in una situazione irregolare nei confronti l'articolo 6 (art. 6) di questa. Questo ultimo argomento mi sembra essere nettamente a favore dell'esclusione da questo tipo di contestazioni del contesto dell'articolo 6 (art. 6) della Convenzione.
Resta un'obiezione da confutare: nelle discussioni relative alla portata dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, si sente spesso l'argomento secondo il quale l'individuo avrebbe più bisogno delle garanzie procedurali dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) nelle sue contestazioni col potere pubblico che per le liti coi suoi vicini. Non si potrebbe supporre dunque che la Convenzione aveva per scopo di istituire specialmente un sistema di garanzie per questi, ma no per quelli.
La mia spiegazione di questo stato di cose è la seguente: la storia del diritto, almeno del diritto continentale, ci insegna molto chiaramente che i principi del procedimento orale, della pubblicità e della decisione da parte di un tribunale indipendente in materia civile sono solamente un corollario di questi stessi principi in materia penale. Quando si è rivendicato, fin dalla Rivoluzione francese di 1789 e durante le rivoluzioni europee di 1848, un procedimento che corrispondeva a questi principi, si aveva in vista solamente il procedimento penale. Affinché il procedimento fosse orale e pubblico in materia civile, nessuno sarebbe salito sulle barricate! Introducendo anche questi principi per il procedimento in materia civile - e garantendoli talvolta anche nelle carte costituzionali -, no si è fatto che seguire l'esempio del procedimento penale. L'esperienza dei tribunali giudiziali ce lo dimostra del resto, anche, l'importanza di questi principi è sempre restata relativamente ridotta in materia civile, pure riconoscendo, specialmente per alcuni di loro, il loro valore per il procedimento civile.
Credo che bisogna mettersi principalmente in questo ordine di idee per comprendere le ragioni che hanno portato anche gli autori della Convenzione a non limitare le garanzie dell'articolo 6, (art. 6) alle materie penali - pure conservando a queste ultime il loro obiettivo primordiale -, ma estenderle a tutte le materie che, secondo la concezione predominante nella maggioranza degli Stati contraenti, dipendevano dalla competenza dei tribunali.
Ammetto che è una nozione relativamente ristretta dei "diritti civili" che deriva di questa presa in considerazione della dimensione storica della Convenzione, ma credo che corrisponda al senso ed alla portata dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) di lege lata.
Non nego neanche che, di lege ferenda, un allargamento della protezione dei diritti dell'individuo e delle garanzie procedurali ivi relative, anche di fronte al potere pubblico, o a un ideale al quale bisogna aspirare, specialmente avuto sempre riguardo all'ingerenza crescente di questa in tutte i campi. Riconoscendo la fondatezza di questa inspirazione, la Corte il cui compito è di garantire il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione, ha la facoltà di ricorrere ad un'interpretazione anche estensiva di queste garanzie, è ciò che ha fatto, con ragione mi sembra, nella causa Ringeisen, nella misura in cui questa interpretazione resta coperta dalla Convenzione stessa. D’altra parte, appartiene agli Stati contraenti di fare eventualmente un passo al di là della Convenzione quando ne constatano la necessità e quando si accordano su un emendamento della Convenzione.
Si supera forse anche la funzione di una sentenza (o, più esattamente, di un'opinione separata) concedendosi alle considerazioni di lege ferenda e riflettendo alle conseguenze che potrebbe provocare un'interpretazione troppo estensiva della nozione dei diritti civili. Che mi sia permesso di fare alcune brevi riflessioni.
Per numerose materie che, seguendo la linea tracciata dalla Corte nella presente causa, sarebbero anche di "diritto civile", ogni tipo di autorizzazioni o di concessioni per quanto queste autorizzazioni o concessioni abbiano un'incidenza su delle situazioni di diritto privato, ho dei dubbi sull'utilità che c'è a sottoporli, in ogni caso, ad un procedimento che corrisponderebbe perfettamente alle esigenze dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione. Per alcune di loro, in particolare per le cause professionali e disciplinari, un tale procedimento, pubblico e che si svolge necessariamente dinnanzi ad un tribunale, non sarebbe forse molto conforme agli interessi della persone causa.
Riconosco interamente la necessità che al motivo di queste materie sia deciso anche equamente, in un termine ragionevole, seguendo un procedimento che dà all'interessato ogni possibilità di fare valere i suoi diritti, e che la decisione dell'autorità competente, quando è di ordine amministrativo, sia sottoposta al controllo di un organo indipendente, cioè al controllo di un tribunale. D’altra parte, non vedo affatto perché il procedimento in questione dovrebbe corrispondere in ogni caso anche alle altre esigenze dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) (procedimento orale e pubblico, giudizio reso pubblicamente).
Dalle constatazioni che precedono, sembra liberarsi, di lege ferenda, la necessità di una revisione dell'articolo 6 (art. 6) della Convenzione che dovrebbe operare la seguente distinzione che non permette la disposizione presente di questo articolo, (art. 6):
a) materie penali e materie civili, cioè tradizionalmente le materie giudiziali,: diritto a tutte le garanzie contemplate all'articolo 6 (art. 6);
b) contestazioni sulle altre materie, le materie amministrative,: diritto ad un procedimento regolato dalla legge e che garantisca l'ascolto equo delle parti, decisione in un termine ragionevole, diritto al controllo giudiziale della decisione amministrativa.
B. era una conseguenza logica del mio voto negativo a proposito delle domande 1 e 2, di dare anche una risposta negativa alle domande 3 e 4, come appaiono formulate nel dispositivo della sentenza. Tuttavia, tengo a sottolineare che condivido il parere unanime della Corte stimando che, sia per ciò che riguarda il procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica che per ciò che riguarda il procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione a praticare, il "termine ragionevole" di cui parla l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-19 della Convenzione non sia stato rispettato, per quanto questa disposizione fosse applicabile nello specifico.
OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE PINHEIRO FARINHA
1. Mi scosto del ragionamento della Corte a proposito di due paragrafi della sentenza e del punto 2 del dispositivo.
2. Per ciò che riguarda il paragrafo 93 della sentenza, pure condividendo il parere che la professione di medico figura tra le libere professioni tradizionali nella Repubblica federale della Germania; che, anche convenzionata, la professione di medico non è un servizio pubblico; che il medico, libero di praticare o meno, garantisce il trattamento dei suoi pazienti sulla base di un contratto; che l'attività del medico ha un carattere privato, non posso mancare di rilevare ciò che segue:
a) secondo il paragrafo 1 dell'articolo 1 della legge federale, il medico bada alla salute di ogni individuo e della popolazione nel suo insieme; secondo il paragrafo 2, esercita una libera professione e non un'attività commerciale (paragrafo 20 della sentenza);
b) per potere praticare a titolo permanente, occorre un'autorizzazione rilasciata dai servizi qualificati dei Länder, articoli 2 paragrafo 1 e 12 della legge federale, articolo 35 dell'ordinamento, e che è concessa su domanda quando l'interessato:
1. (...)
2. non si è reso colpevole di un comportamento che mostra che è indegno o non offre delle garanzie sufficienti per l'esercizio della professione,
3. (...)
4. (...) (paragrafo 20 della sentenza);
c) una volta accordata, l'autorizzazione è tolta se una di queste condizioni mancava all'epoca o viene a mancare dopo (articolo 5 della legge federale; paragrafo 20 della sentenza);
d) sebbene la professione medica abbia anche per scopo di procurare un reddito, il suo primo obiettivo è disinteressato: venire in aiuto agli uomini (paragrafo 22 della sentenza).
Ora, considerando queste citazioni ed avendo ancora presente in mente il giuramento di Ippocrate – in cui il medico afferma, tra altri: "Passerò la mia vita ed eserciterò la mia arte nell'innocenza e la purezza. Se assolvo questo giuramento senza infrangerlo, che mi sia dato di godere fortunatamente della vita e della mia professione, onorato per sempre dagli uomini; se lo violo e spergiuro, possa avere una sorte contraria" - sono portato a concludere che la situazione è completamente differente tra, da una parte, lo sfruttamento della clinica, attività commerciale, (paragrafo 21 della sentenza) e, dall’altra parte, l'esercizio della professione di medico nella quale la spiritualità predomina sulla fisicità, perché "i doveri di dignità, di disinteresse e di indipendenza che devono osservare i membri delle libere professioni, si impone un modo molto rigoroso ai medici" (J. Savatier, La libera professione. Studio giuridico e pratica, Parigi, L.G.D.J, 1947, citato nell’ Enciclopedia Dalloz, III, 425).
3. Per ciò che riguarda il paragrafo 95 della sentenza, mi scosto del ragionamento della Corte sulla decisione di ritiro dell'autorizzazione a praticare. Vorrei sottolineare che aderisco ai paragrafi 94 e 95 sulla decisione di ritiro dell'autorizzazione di sfruttare la clinica.
Stimo che il diritto messo in causa col ritiro dell'autorizzazione a praticare sia un diritto di carattere pubblico, e non civile.
Non mi sembra che si possa fare una distinzione, sotto l'angolo dell'articolo 6 (art. 6,) della Convenzione, tra la concessione ed i ritiri di un'autorizzazione.
Bisogna tenere conto del fatto che il procedimento amministrativo non ha avuto per oggetto diretto una o parecchie relazioni concrete di diritto privato tra il Dr K. ed i suoi pazienti, ma l'attitudine di questo, in generale, ad esercitare come medico.
Perché il diritto pubblico non prende in considerazione le azioni, ma solamente gli scopi che si pretende raggiungere (G. Balladore Pallieri, La dottrina dello stato, vol. II - edizione portoghese - pagina 213) che il ritiro dell'autorizzazione a esercitare la medicina mirava non a regolamentare delle relazioni concrete tra il Dr K. ed i suoi clienti, che sono di diritto privato, ma soprattutto a salvaguardare la salute della popolazione nel suo insieme, e che l'autorità amministrativa ha constatato che il Dr K. non assolveva più certe condizioni di ordine pubblico, derogatorie del diritto privato, direi, contrariamente alla Corte, che l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) non è applicabile al procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione a praticare.
4. Mi ritengo obbligato ad accettare la decisione della maggioranza della Corte secondo la quale l'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) è di applicazione al procedimento relativo al ritiro dell'autorizzazione di praticare, e di votare sulla sua applicazione in quanto alla durata del procedimento.
Non seguo la Corte sul primo aspetto - quello dell'applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1( art. 6-1,)della Convenzione -, sono di accordo con la decisione ed i suoi fondamenti.
Desidero indicare tuttavia espressamente che avrei votato nel senso della non-violazione della Convenzione, per inapplicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) nel processo relativo all'autorizzazione a "praticare", se non ci fosse stata anteriormente la decisione presa sull'applicabilità.