TERZA SEZIONE
CAUSA KATZ C. ROMANIA
( Richiesta no 29739/03)
SENTENZA
STRASBURGO
20 gennaio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Katz c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 dicembre 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 29739/03) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. Y. J. K. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 23 luglio 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da V. M, avvocato a Satu Mare. Il governo rumeno ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. L’ 11 gennaio 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero state esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1947 e ha risieduto a Rehovot, Israele.
5. I genitori del richiedente erano i proprietari di un bene immobiliare composto da una casa e del terreno afferente di 250 m², situato al numero 15 di via Iuliu Maniu, a Satu Mare. Il 16 dicembre 1966, questi diedero il bene in carica allo stato.
6. Il 27 novembre 1973, lo stato vendette il bene a S.M. che l'aveva occupato dopo la donazione come inquilino.
7. Nel 2002, il richiedente investì il tribunale di prima istanza di
Satu Mare di un'azione diretta contro il consiglio locale di Satu Mare ("il consiglio locale") e contro S.F, l'erede di S.M, tendendo alla constatazione della nullità della donazione del 1966 per vizio di consenso, all'annullamento del contratto di vendita del 27 novembre 1973 ed alla rivendicazione del bene.
8. Con un giudizio del 25 giugno 2002, il tribunale di prima istanza constatò la nullità della donazione ma respinse gli altri due capi d’istanza, al motivo che S.M. era stato di buona fede all'epoca della conclusione del contratto di vendita nel 1973.
9. Questo giudizio fu confermato, su ricorso del richiedente, con una sentenza definitiva del 5 marzo 2003 della corte di appello di Oradea.
10. Il 13 agosto 2001, il richiedente introdusse presso il municipio di Satu Mare un’istanza di restituzione del suo immobile in virtù della legge no 10/2001. Ad oggi, questa istanza non è ancora stata esaminata dalle autorità .
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
11. Le disposizioni legali, ivi compreso quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII, Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII, Păduraru c,). Romania, no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII, brani, e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
III. I TESTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA
12. Nella sua Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che rivelano un problema strutturale sottostante, adottata il 12 maggio 2004, il Comitato dei Ministri ha indicato ciò che segue:
"Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio dell'Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio dell'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi più importanti per raggiungere questo scopo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Riaffermando la sua convinzione che la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (denominata qui di seguito "la Convenzione") deve rimanere il punto di riferimento essenziale nell’ambito della protezione dei diritti dell'uomo in Europa e ricordando il suo impegno a prendere delle misure che mirano a garantire l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo istituito dalla Convenzione;
Ricordando il carattere accessorio del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione che presuppone, conformemente al suo articolo 1, che i diritti e libertà garantite dalla Convenzione siano protetti innanzitutto dal diritto interno ed applicato dalle autorità nazionali;
Rallegrandosi a questo riguardo del fatto che la Convenzione fa oggi parte integrante dell'ordine giuridico interno dell'insieme degli Stati parti;
Ricordando che, in virtù dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei Diritti dell'uomo (denominata qui di seguito "la Corte") nelle controversie nelle quali sono parti e che la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione;
Sottolineando l'interesse di aiutare lo stato riguardato ad identificare i problemi sottostanti e le misure di esecuzione necessaria;
Stimando che il collocamento in opera delle sentenze sarebbe facilitato se l'esistenza di un problema strutturale fosse identificata già nella sentenza della Corte;
Tenendo presente le osservazioni fatte su questa questione dalla Corte stessa all'epoca della sessione del Comitato dai Ministri del 7 novembre 2002;
Invita la Corte:
I. in qualunque misura possibile, ad identificare nelle sentenze in cui constata una violazione della Convenzione che, secondo lei, rivela un problema strutturale sottostante e la sorgente di questo problema, in particolare quando è suscettibile di dare adito a numerose richieste, in modo da aiutare gli Stati a trovare la soluzione appropriata ed il Comitato dei Ministri a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze,;
II. a segnalare specialmente ogni sentenza che comprende delle indicazioni sull'esistenza di un problema strutturale e sulla sorgente di questo problema non solo allo stato riguardato ed al Comitato dei Ministri, ma anche all'assemblea parlamentare, al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa ed al Commissario ai Diritti dell'uomo del Consiglio dell'Europa, ed a segnalare in modo adeguato queste sentenze nella banca dati della Corte. "
13. La raccomandazione del Comitato dei ministri Rec(2004)6 sul miglioramento dei ricorsi interni, adottata il 12 maggio 2004, si legge così:
"Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio dell'Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio dell'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi più importanti per raggiungere questo scopo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Riaffermando la sua convinzione che la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (denominata qui di seguito "la Convenzione") deve rimanere il punto di riferimento essenziale nel l’ambito della protezione dei diritti dell'uomo in Europa e ricordando il suo impegno a prendere delle misure che mirano a garantire l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo istituito dalla Convenzione;
Ricordando il carattere accessorio del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione che presuppone, conformemente al suo articolo 1, che i diritti e libertà garantite dalla Convenzione siano protetti innanzitutto dal diritto interno ed applicato dalle autorità nazionali;
Rallegrandosi a questo riguardo del fatto che la Convenzione fa oggi parte integrante dell'ordine giuridico interno dell'insieme degli Stati parti;
Sottolineando che, così come esige l'articolo 13 della Convenzione, gli Stati membri si sono avviati affinché ogni persona che può addurre in modo difendibile una violazione dei suoi diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione abbia diritto ad un ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale;
Ricordando che, al di là dell'obbligo di assicurarsi dell'esistenza di tali ricorsi effettivi al senso della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo (denominata qui di seguito "la Corte"), gli Stati hanno l'obbligo generale di ovviare ai problemi sottostanti alle violazioni constatate;
Sottolineando che appartiene agli Stati membri di garantire che i ricorsi interni siano effettivi in diritto ed in pratica, e che possano arrivare ad una decisione sulla fondatezza del motivo di appello ed ad un rimedio adeguato di ogni violazione constatata;
Notando che la natura ed il numero delle richieste portate dinnanzi alla Corte e le sentenze che rende dimostrano più che mai il bisogno, per gli Stati membri, di assicurarsi in modo efficace e regolare che i tali ricorsi esistono in ogni circostanza in particolare nel caso di durata eccessiva di procedimenti giurisdizionali,;
Stimando che la disponibilità di ricorsi interni effettivi per tutte le affermazioni difendibili di violazioni della Convenzione dovrebbe permettere di ridurre da una parte il carico di lavoro della Corte, in ragione, della riduzione del numero delle cause che le giungono e, dall’altra parte, per il fatto che il trattamento circostanziato delle cause sul piano nazionale è di natura tale da facilitare il loro ulteriore esame da parte della Corte;
Sottolineando che il miglioramento dei ricorsi a livello nazionale, in modo particolare in materia di cause ripetitive, dovrebbe contribuire anche a ridurre il carico di lavoro della Corte;
Raccomanda agli Stati membri, tenendo conto degli esempi delle pratiche domestiche che figurano qui acclusi,:
I. di assicurarsi con un seguito consolidato, alla luce della giurisprudenza della Corte, che i ricorsi interni esistano per ogni persona che adduce in modo difendibile una violazione della Convenzione e che questi ricorsi siano effettivi, nella misura in cui permettono di arrivare ad una decisione sulla fondatezza del motivo di appello ed ad un rimedio adeguato di ogni violazione constatata;
II. di riesaminare, in seguito a sentenze della Corte che rivelano dei mancamenti strutturali o generali nel diritto o nella pratica dello stato, l'effettività dei ricorsi interni esistenti e, all'occorrenza, mettere in opera dei ricorsi effettivi per evitare che cause ripetitive vengano portate dinnanzi alla Corte;
III. di portare un'attenzione particolare, nella cornice dei punti I ed II sopra, all'esistenza di ricorsi effettivi in caso di affermazione difendibile di durata eccessiva dei procedimenti giurisdizionali;
Incarica il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa di esporre i mezzi necessari per concedere un'assistenza adeguata agli Stati membri nel caso lo richiedessero, per aiutarli a mettere in opera la presente raccomandazione. "
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
14. Il richiedente adduce che l'impossibilità di ricuperare la proprietà del suo bene immobiliare venduto dallo stato ha recato offesa al suo diritto al rispetto dei suoi beni, come riconosciuto dall'articolo 1 del Protocollo no 1:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilitÃ
15. Il Governo eccepisce della mancata osservanza, da parte del richiedente, del termine di sei mesi contemplati per l'introduzione di una richiesta, dato che la decisione definitiva nello specifico è stata rilasciata il 5 marzo 2003 e che ha investito validamente la Corte solo il 10 marzo 2004, data in cui ha mandato il suo formulario ufficiale di richiesta.
16. Il richiedente si oppone a questa tesi e fa sapere che la sua prima lettera è stata registrata dalla Corte il 23 luglio 2003.
17. La Corte stima che la prima lettera inviata dal richiedente e nella quale ha esposto i suoi motivi di appello è quella del 23 luglio 2003. Il richiedente ha rispettato quindi il termine di sei mesi.
18. Ad ogni modo, la Corte ricorda di avere respinto già un'eccezione similare del Governo nella causa Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c. Romania (no 26879/02) § 20, 7 febbraio 2008, stimando che l'impossibilità addotta dal richiedente di godere, da parecchi anni, del suo diritto di proprietà si analizzava in una situazione continua, e non vede nessuna ragione di scostarsi nello specifico da questa conclusione.
Conviene quindi respingere l'eccezione preliminare del Governo.
19. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che incontra contro nessuno altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
20. Il Governo reitera i suoi argomenti presentati nelle cause similari anteriori (vedere, tra molte altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008; Episcopia Română Unită cu Roma Oradea, §§ 24-25 e Tudor, §§ 23-24, cause precitate).
21. Il richiedente si oppone a questa tesi e fa sapere che le leggi che ricadono sulla restituzione degli immobili confiscati non sono state effettive: ad oggi non ha ricevuto nessun indennizzo per la privazione di proprietà .
22. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause sopraccitate, particolarmente Străin precitata, §§ 39, 43 e 59 e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
23. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel presente caso. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell'altro, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all'articolo 1 del Protocollo no 1 ( Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008).
24. Per quanto il Governo fa valere che è lecito per il richiedente ottenere un risarcimento tramite l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari "Proprietatea" sulla base della legge no 10/2001, all'altezza del valore del bene stabilito da perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui i fondi Proprietatea non funzionano attualmente in modo suscettibile da essere ritenuti come equivalenti ad una concessione effettiva di un'indennità (vedere, tra altri, Ruxanda Ionescu c. Romania, no 2608/02, 12 ottobre 2006). Per di più, né la legge no 10/2001, né la legge no 247/2005 che la modificano non prendono in conto il danno subito a causa di una mancanza prolungata di indennizzo dalle persone che, come il richiedente, si sono viste nell'impossibilità di godere dei loro beni restituiti in virtù di una sentenza definitiva (vedere, mutatis mutandis, Porteanu precitata, § 34).
25. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sul suo bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo da più di sei anni, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c'è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
26. Citando gli articoli 6 §1 e 13 della Convenzione, il richiedente adduce che il suo diritto ad un processo equo è stato ignorato in ragione del modo in cui le giurisdizioni nazionali hanno valutato le prove ed applicato le regole di diritto.
27. Il Governo contesta questa tesi.
28. Avuto riguardo alle informazione di cui dispone e considerando che può conoscere solamente in modo limitato gli errori di fatto o di diritto che presume vengono commessi dalle giurisdizioni interne alle quali spetta al primo capo di esaminare i fatti e di interpretare e di applicare il diritto interno (Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 31, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VIII e GarcÃa Ruiz c. Spagna [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I) la Corte non vede nessuna apparenza di arbitrarietà nel modo in cui le giurisdizioni interne hanno giudicato l'azione. Nessuno problema distinto si pone sul terreno dell'articolo 13 precitato,essendo le esigenze di questa disposizione, ad ogni modo, meno rigorose di quelle dell'articolo 6 ed assorbite da questo.
Segue che questo motivo di appello è manifestamente male fondato e deve essere respinto in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
29. L'articolo 46 della Convenzione dispone:
"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. "
30. La conclusione della violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 che è quella della Corte nello specifico rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi in buona fede (vedere particolarmente Străin, § 46 e Păduraru, § 112, sentenze precitate; ed anche, mutatis mutandis, Xenides-Arestis c. Turchia, no 46347/99, § 38, 22 dicembre 2005; Scordino c. Italia (no 3) soddisfazione equa, no 43662/98, § 11, CEDH 2007 -... e Driza c. Albania, no 33771/02, § 112, CEDH 2007 -... (brani)). La Corte non può ignorare il fatto che anche le molteplici modifiche legislative intervenute non sono arrivate al miglioramento di questa situazione (vedere particolarmente Porteanu, precitata, § 34; Toganel e Gradinaru c. Romania, no 5691/03, § 30-31, 29 giugno 2006; Tudor, precitata, § 33 ed Albu c. Romania, no 8508/03, § 22, 17 giugno 2008).
31. Nota con inquietudine che ha trattato già un centinaio di cause riguardanti questo motivo, essendo la causa Strain precitata solamente la prima di questo vasto gruppo, e che molte altre cause similari sono sempre pendenti dinnanzi a lei. Stima anche che le lacune di diritto identificato in queste cause, ivi compresa la presente, possono dare ancora adito nell’avvenire a numerose richieste ben fondate.
La Corte vede in questo mancamento dello stato rumeno nel mettere dell'ordine nel suo sistema legislativo non solo un fattore aggravante in quanto alla responsabilità dello stato allo sguardo della Convenzione a ragione di una situazione passata o reale, ma anche una minaccia per l'effettività nell'avvenire del dispositivo disposto dalla Convenzione, ivi compreso tramite un gran numero di richieste che risultano dalla stessa causa (Scordino, §§ 14-15, Driza, § 122, sentenze precitate).
32. Per queste ragioni, prima di esaminare la domanda di soddisfazione equa presentata dal richiedente a titolo dell'articolo 41 della Convenzione, ed avuto riguardo alle circostanze dello specifico così come all'evoluzione del suo carico di lavoro, la Corte si propone di esaminare quali conseguenze possono essere derivate dell'articolo 46 della Convenzione per lo stato convenuto. Ricorda che ai termini dell'articolo 46 le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti, essendo incaricato il Comitato dei Ministri di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo stato convenuto non ha solo l'obbligo giuridico di versare agli interessati la somma assegnata a titolo di soddisfazione equa prevista dall'articolo 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, all'occorrenza, individuali da integrare nel suo ordine giuridico interno per mettere termine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellarne per quanto possibile le conseguenze. Lo stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere al suo obbligo giuridico allo sguardo dell'articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V; Xenides-Arestis, § 39; Scordino, § 12 e Driza, § 123, sentenze precitat).
33. Per ciò che concerne le misure destinate a garantire l'effettività del meccanismo stabilito dalla Convenzione, la Corte attira l'attenzione sulla risoluzione (Res(2004)3) e la raccomandazione (Rec(2004)6) del Comitato dei Ministri del Consiglio dell'Europa adottata il 12 maggio 2004 (paragrafi 12 e 13 sopra).
34. Sebbene in principio non le appartenga definire quali possono essere le misure di correzione appropriate affinché lo stato convenuto si liberi dai suoi obblighi allo sguardo dell'articolo 46 della Convenzione, avuto riguardo alla situazione di carattere strutturale che constata, la Corte osserva che le misure generali a livello nazionale si impongono sicuramente nella cornice dell'esecuzione della presente sentenza (Broniowski, § 193, Scordino, § 15 e Driza, § 125, sentenze precitate).
35. La Corte stima che lo stato dovrebbe, innanzitutto, prendere delle misure legislative necessarie per impedire l'apparizione di situazioni in cui due titoli di proprietà sullo stesso bene coesistono, situazione che, nello specifico, è stata generata dalla riconoscenza implicita del diritto di proprietà del richiedente senza che fosse abbinata all'annullamento dei titoli del terzo riguardato. Lo stato deve badare anche ad annullare gli ostacoli giuridici che impediscono ai vecchi proprietari di ottenere la restituzione dei loro beni, sia che si tratti di una restituzione in natura o della concessione di un'indennità veloce ed adeguata per il danno subito, in particolare con l'adozione delle misure legislative, amministrative e di bilancio adeguate (vedere anche, mutatis mutandis, Scordino, § 16 e Driza, § 125, sentenze precitate).
In particolare, lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento (attualmente legge numeri 10/2001 e 247/2005) così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile, ivi compreso per ciò che riguarda il metodo per scegliere le pratiche che saranno trattate dalla commissione centrale. Il sistema così ricomposto deve permettere agli interessati di percepire l'indennizzo e/o di ricevere le azioni di Proprietatea, secondo la loro opzione, in un termine ragionevole.
36. Tenuto conto del fatto che la sentenza Strain ed altri, precitata, è stata adottata il 21 luglio 2005 e che malgrado i tre anni trascorsi da questa data, il procedimento di restituzione non è ancora effettivo a dispetto delle ripetute modifiche portate alla legge no 10/2001, la Corte stima che il Governo deve fare prova di miglioramenti visibili del sistema al più presto.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
37. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
38. Il richiedente richiede la restituzione del suo immobile, o se tale soluzione non fosse possibile, un'indennità di 67 848 euro (EUR) a titolo del danno materiale che avrebbe subito di cui 29 550 EUR rappresentano il valore della casa e 38 298 EUR il valore del terreno, secondo lui di 491 metri quadrati. Sottopone alla Corte una perizia tecnica dell'immobile.
39. Il Governo contesta queste richieste e fa sapere che il terreno controverso ha solamente una superficie di 250 metri quadrati. Secondo la perizia fornita dal Governo, il valore dell'immobile è di 43 289 EUR.
40. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene del richiedente ad un terzo in buona fede anteriormente alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà del richiedente, combinato con la mancanza totale di indennizzo.
41. La Corte stima, nelle circostanze dello specifico, che la restituzione del bene controverso porrebbe il richiedente nella situazione più equivalente possibile a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell'articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
42. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva, la Corte decide che dovrà versare al richiedente, per danno materiale, una somma che corrisponde al valore reale del bene.
43. La Corte osserva lo scarto importante che divide le due perizie prodotte dalle parti in quanto al valore dell'immobile, scarto dovuto in particolare alle stime differenti del valore del terreno così come alla presa in conto di superfici differenti. Tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte stima il valore commerciale reale del bene a 50 000 EUR.
B. Oneri e spese
44. Il richiedente chiede anche 3 150 nuovi lei rumeni (Ron) per oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
Fornisce delle ricevute che attestano il pagamento di 600 Ron per la perizia tecnica del terreno e un importo totale di 28 500 000 vecchi lei rumeni (ROL) per la parcella dell’ avvocato scaglionata tra il 2001 e 2004.
45. Il Governo stima che queste pretese non sono supportate.
46. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui vengano stabiliti la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 800 EUR ogni onere compreso e l'accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
47. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse di facilità del prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dell'articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire il bene controverso al richiedente nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine di tre mesi 50 000 EUR (cinquantamila euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
c) che ad ogni modo lo stato convenuto deve versare al richiedente 800 EUR (otto cento euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente;
d) che la somma menzionata ai punti b, e c, sarà ad convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell'ordinamento;
e che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 gennaio 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente