Conclusione Eccezioni preliminari respinte (termine dei sei mesi, non-esaurimento delle vie di ricorso interne) (P1-1); Eccezione preliminare unita merito (non-esaurimento delle vie di ricorso interne) (art. 6-1); Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1; soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA IULIANO ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 13396/03)
SENTENZA
STRASBURGO
14 dicembre 2006
DEFINITIVO
14/03/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Iuliano ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupan�i�, presidente,
J. Hedigan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, le Sig.re I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, giudici,,
e dal Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 novembre 2006,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 13396/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui cinque cittadini di questo Stato, la Sig.ra C. M I., la Sig.ra C. I., il Sig. A. I., la Sig.ra C. I. ed il Sig. E. I. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 23 aprile 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da G. R., avvocato a Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 4 marzo 2005, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1919, 1946, 1947, 1957 e 1949 e risiedono rispettivamente a San Nicola Manfredi (Benevento), San Marco dei Cavoti, Benevento, Toccanisi e Brighton (New Jersey, Stati – Uniti).
5. C. I. era proprietario di un terreno edificabile di 2 076 metri quadrati ubicati a San Nicola Manfredi e registrato al catasto (foglio 17, appezzamenti 1565 e 1585).
6. Con un'ordinanza del 30 giugno 1978, il consiglio regionale della Campania approvò il progetto di costruzione di una strada su una parte del terreno di C. I.
7. Con le ordinanze notificate rispettivamente il 3 marzo 1980, il 6 luglio 1983 e il 3 aprile 1986, la municipalità di San Nicola Manfredi decretò l'occupazione d’emergenza di tre parti del terreno di C. I., ossia 1 570,80 metri quadrati in totale, in vista della loro espropriazione a causa di utilità pubblica, per procedere alla costruzione della strada.
8. Il 16 giugno 1980, l’8 gennaio 1983 e il 10 giugno 1986, la municipalità procedette all'occupazione materiale di suddette parti di terreno ed iniziò i lavori di costruzione che si conclusero rispettivamente il 21 luglio 1980, il 29 febbraio 1984 e il 26 settembre 1987.
9. Con un atto di citazione notificato il 7 aprile 1993, C. I. citò la municipalità di San Nicola Manfredi dinnanzi al tribunale di Benevento.
10. Faceva valere in particolare che l'occupazione del suo terreno, costituendosi di suddette tre parti, si era prolungata al di là dei termini autorizzati e che i lavori di costruzione della strada si erano conclusi senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale ed al pagamento di un'indennità . Adduceva che in seguito al completamento del lavoro pubblico, il suo diritto di proprietà era stato neutralizzato e, di conseguenza, richiedeva un risarcimento per la perdita del terreno, così come un'indennità di occupazione ed un indennizzo per la perdita di valore della parte restante del terreno.
11. Durante il processo, una perizia redatta il 27 giugno 1994 fu depositata alla cancelleria. Il perito valutò a 43 982 400 ITL ,o 28 000 ITL il metro quadrato, il valore commerciale del terreno occupato, calcolata al 26 settembre 1987, ossia al momento della conclusione degli ultimi lavori. In quanto all'indennità di occupazione, il perito valutò questa a 17 043 180 ITL al 26 settembre 1987.
12. Il 6 febbraio 1995, C.I. decedette ed i richiedenti, essendo i suoi eredi, si costituirono nel procedimento.
13. Il 30 gennaio 1998, un complemento di perizia fu depositato alla cancelleria. Il perito valutò a 81 413 787 ITL l'importo dell'indennizzo per la perdita del terreno, calcolato ai termini della legge no 662 del 1996 ed indicizzato al 31 dicembre 1997, ed a 33 916 000 ITL l'importo dell'indennità di occupazione al 31 dicembre 1997.
14. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 9 settembre 2004, il tribunale di Benevento deliberò che i richiedenti erano stati privati del loro bene in virtù del principio dell'espropriazione indiretta e condannò la municipalità a versare a questi la somma di 42 046,71 EUR, o 81 413 787 ITL, a titolo di indennizzo per la perdita del terreno e di 17 516,15 EUR, o 33 916 000 ITL, a titolo di indennità di occupazione, più interessi a contare dal 1 gennaio 1998.
15. Con un atto del 27 dicembre 2004, la municipalità di San Nicola Manfredi interpose appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
16. Secondo i richiedenti, il procedimento è sempre pendente dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
17. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
18. I richiedenti adducono essere stato privati del loro terreno nelle circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilitÃ
19. Il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo valere che il procedimento dinnanzi alla corte di appello di Napoli è sempre pendente.
20. I richiedenti si oppongono all’eccezione del Governo.
21. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Colacrai c. Italia (no 2) (no 63868/00, 15 luglio 2005), Colacrai c. Italia (no 1) (no 63296/00, 13 ottobre 2005), Colazzo c. Italia (no 63633/00, 13 ottobre 2005), Serrilli c. Italia (numeri 77823/01, 77827/01 e 77829/01, 17 novembre 2005), Serrilli c. Italia (no 77822/01, 6 dicembre 2005), Giacobbe ed altri c. Italia (no 16041/02, 15 dicembre 2005,) Sciarrotta c. Italia (no 14793/02, 12 gennaio 2006), Izzo c. Italia,( no 20935/03, 2 marzo 2006) e Gianni ed altri c. Italia (no 35941/03, 30 marzo 2006,). Non vede nessuno motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni e respinge dunque l'eccezione in questione.
22. La Corte constata che il motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
23. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un'occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui non è stata adottata nessuna ordinanza di espropriazione.
24. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
25. Secondariamente, la privazione del bene come risultante dall'espropriazione indiretta sarebbe "contemplata dalla legge." Secondo il Governo, il principio dell'espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al più tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. L’ ulteriore giurisprudenza avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
26. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell'espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
27. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che la nozione di legge comprende i principi generali enunciati o implicati da lei (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A no 33, Kruslin c. Francia, sentenza del 24 aprile 1990, serie A no 176-a, Huvig c. Francia, sentenza del 24 aprile 1990, serie A no 176-B Maestri c. Italia [GC], no 39748/98, CEDH 2004-I e N.F. c. Italia, no 37119/97, CEDH 2001-IX) così come dal diritto no scritto (Sunday Time c. Regno Unito (no 1), sentenza del 26 aprile 1979, serie A no 30).
28. Ne segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge ai sensi della Convenzione.
29. Il Governo ricorda che nella causa Forrer-Niedenthal c. Germania (no 47316/99, 20 febbraio 2003,) la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilità manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro l'attentato portato alla sua proprietà . Chiede alla Corte di seguire lo stesso approccio per la presente causa.
30. Trattandosi della qualità della legge, il Governo riconosce che il fatto che un'ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata è in sé una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
31. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la restituzione del terreno non è più possibile.
32. Il Governo definisce l'espropriazione indiretta come il risultato di un'interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, tendente a garantire che l'interesse generale prevalga sull'interesse degli individui, quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponda all'utilità pubblica.
33. In quanto all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il sacrificio imposto agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l'amministrazione è tenuta di indennizzare gli interessati.
34. Tenuto conto del fatto che l'espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l'illegalità commessa dall'amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, l'indennizzo può essere inferiore al danno subito.
35. La determinazione dell'importo dell'indennità in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Il Governo ricorda inoltre che l'indennità come plafonata dalla legge di bilancio no 662 del 1996 è in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l'espropriazione fosse stata regolare.
36. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi in particolare alla causa OGIS-istituto Stanislas, OGEC San-Pio X e Blanche de Castiglia ed altri c. Francia (numeri 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004) il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato e che la situazione denunciata è compatibile sotto ogni punto di vista con l'articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti
37. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
38. Fanno osservare che l'espropriazione indiretta è un meccanismo che permette all'autorità pubblica di acquisire un bene in tutta illegalità .
39. I richiedenti denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilità e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso al motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell'espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalità .
2. Valutazione della Corte
40. Per i richiedenti, c'è stata perdita di disponibilità totale del terreno senza decreto di espropriazione né indennizzo, così che in sostanza ci sarebbe stata un'espropriazione di fatto.
41. Per il Governo, i richiedenti sono stati privati del loro bene a contare dal momento in cui questo è stato trasformato irreversibilmente o, in ogni caso, a partire dal momento che sarà considerato dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di proprietà .
42. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono stati spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un'espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
43. La Corte ricorda che l'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalità notifica l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19 - 20, § 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, § 110).
44. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità al motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva delle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
45. La Corte rileva che nello specifico i richiedenti hanno perso la disponibilità del terreno a contare dalla sua occupazione che si è svolta tra il 1980 e il 1986 e che i lavori pubblici sono stati costruiti in seguito su questo. Il procedimento iniziato dai richiedenti è attualmente pendente dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
46. A difetto di un atto formale di trasferimento di proprietà suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che tale trasferimento deve essere considerato come realizzato (Carbonara e Ventura, precitata, § 80) e chiarendo una volta per tutte le circostanze richieste da questo - qui, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilità del terreno in questione, combinato con l'impossibilità fino qui di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi tanto che i richiedenti hanno subito un'espropriazione di fatto, incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, § 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
47. In conclusione, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
48. I richiedenti si lamentano dell'adozione e dell'applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996 al loro procedimento. Il motivo di appello è stato comunicato sotto l'angolo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
A. Sull'ammissibilitÃ
49. In via principale, il Governo sostiene che la richiesta è tardiva, dato che il termine dei sei mesi contemplati all'articolo 35 della Convenzione sarebbe cominciato a decorrere il 1 gennaio 1997, data dell'entrata in vigore della legge no 662 del 1996. In appoggio alle sue affermazioni, il Governo cita la causa Miconi c. Italia (Miconi c. Italia, (dec.), no 66432/01, 6 maggio 2004).
50. A titolo accessorio, il Governo fa osservare che, nel caso in cui si consideri che la legge in questione non esponga i suoi effetti in mancanza di un'applicazione giudiziale nel caso concreto, nello specifico tale applicazione non ha avuto luogo tramite tutti i rimedi interni possibili. Quindi, i richiedenti non avrebbero esaurito le vie di ricorso che erano loro aperte in dritto interno.
51. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
52. In quanto all'eccezione di tardività , la Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Serrao c. Italia, (no 67198/01, 13 ottobre 2005) e Binotti c. Italia (no 2) (no 71603/01, 13 ottobre 2005). Non vede nessuno motivo di scostarsi dalle sue precedenti conclusioni e respinge dunque l'eccezione del Governo.
53. Trattandosi dell'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte stima, alla luce dell'insieme degli argomenti delle parti che questa è legata strettamente nel merito al motivo di appello e decide di unirla al merito.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
54. Il Governo osserva che la legge controversa non è stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Inoltre, l'applicazione di questa legge non avrebbe avuto ripercussioni negative per i richiedenti. Ne conclude che l'applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessun problema allo sguardo della Convenzione. In appoggio alle sue tesi, il Governo si riferisce in particolare alle sentenze Forrer-Niedenthal c. Germania, precitata, OGIS - Istituto Stanislas, OGEC San-Pio X e Blanche de Castiglia ed altri c. Francia, precitata, e Bäck c. Finlandia (no 37598/97, CEDH 2004-VIII,).
55. I richiedenti contestano la tesi del Governo.
2. Valutazione della Corte
56. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dai richiedenti non è conforme al principio di legalità (paragrafi 45 a 47 sopra). Avuto riguardo ai motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione dell'articolo 6 § 1 (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 e §§ 132 - 133, CEDH 2006 -).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
57. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
58. Per danno materiale, i richiedenti sollecitano in via principale la restituzione del terreno ed il versamento di un'indennità per non-godimento del terreno.
59. A titolo accessorio, nel caso in cui la restituzione non fosse possibile, sollecitano il versamento di una somma globale di 138 000 EUR a titolo di risarcimento per la perdita del terreno e di indennizzo per la perdita di valore della parte restante del terreno.
60. Trattandosi del danno morale, i richiedenti chiedono 150 000 EUR.
61. Infine, i richiedenti chiedono 52 939,50 EUR per gli oneri di procedimento.
62. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalità di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze precitate Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia e stima che ad ogni modo la somma richiesta dai richiedenti è eccessiva.
63. Trattandosi del danno morale, il Governo fa valere che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale è subordinato all'esaurimento del rimedio Pinto. Ad ogni modo, stima che la somma richiesta dai richiedenti è eccessiva.
64. Trattandosi degli oneri del procedimento, il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
65. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non è matura. Perciò, la riserva e fisserà l’ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilità che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare al merito il motivo di appello tratto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è matura;
perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 14 dicembre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Vincent Pastore Boštjan Sig. Zupan�i�
Cancelliere Presidente