Conclusione Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1
TERZA SEZIONE
CAUSA IPPOLITI C. ITALIA
(Richiesta no 12263/05)
SENTENZA
STRASBURGO
26 ottobre 2006
DEFINITIVO
26/03/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ippoliti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG.. B.M. Zupančič, presidente,
J. Hedigan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, il Sig.re I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, giudici,,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 ottobre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a quella data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 12263/05) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di quello Stato, il Sig. E.I. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 1 dicembre 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dal Sig. R. B. e B. F., avvocati a Sora. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M.. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 6 settembre 2005, la Corte, terza sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1953 e ha risieduto a Ciampino.
5. Era proprietario di un terreno edificabile di 1 002 metri quadrati, ubicato a Ciampino e registrato al catasto, foglio 7, appezzamento 59.
6. Con un'ordinanza del 18 dicembre 1981, il consiglio regionale (Giunta regionale) del Lazio approvò il progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato sul terreno del richiedente.
7. Con un'ordinanza del 25 maggio 1984, il consiglio comunale (Giunta municipale) di Ciampino autorizzò il sindaco della città a procedere all'occupazione di emergenza di quel terreno in vista della sua espropriazione, per procedere ai lavori di costruzione.
8. Con un'ordinanza notificata al richiedente il 10 ottobre 1984, il sindaco di Ciampino ordinò l'occupazione di emergenza del terreno e, il 19 novembre 1984, la municipalità procedette all'occupazione materiale di questo ed iniziò i lavori di costruzione.
9. Con un atto di assegnazione notificata il 26 luglio 1991, il richiedente introdusse un'azione in danno-interessi contro la municipalità di Ciampino dinnanzi al tribunale di Velletri. Faceva valere che l'occupazione del terreno era illegale al motivo che aveva proseguito al di là del periodo autorizzato, senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale ed al pagamento di un'indennità. Chiedeva una somma corrispondente al valore commerciale del terreno, così come un'indennità di occupazione.
10. Durante il processo, il 15 dicembre 1992, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, i lavori di costruzione si erano conclusi il 3 ottobre 1988 ed il valore commerciale del terreno a quell'ultima data era di 160 320 000 ITL.
11. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 7 aprile 2003, il tribunale stimò che il termine di occupazione autorizzata, prolungato al senso della legislazione in vigore in materia, si era concluso il 29 maggio 1993. A contare di quell'ultima data, il richiedente doveva essere considerato come essendo stato privato del suo terreno in virtù del principio dell'espropriazione indiretta. Alla luce di quelle considerazioni, il tribunale condannò la municipalità di Ciampino a versare un al richiedente risarcimento calcolato ai termini della legge di bilancio no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore, ossia 63 373,96 EUR, più interessi e rivalutazione a contare dal 29 maggio 1993. Inoltre, il tribunale condannò la municipalità a versare al richiedente un'indennità di occupazione, ossia 34 803,59 EUR, abbinati di interessi e rivalutazione a contare dal 29 maggio 1993.
12. Risulta della pratica che quello giudizio acquisì forza di cosa giudicata il 6 giugno 2003.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
13. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SU LA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
14. Il richiedente adduce essere stato privato del suo terreno nelle circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
15. Il Governo non solleva eccezioni concernenti l'ammissibilità di questa lagnanza.
16. La Corte constata che la lagnanza non è manifestamente mal fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si urta con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
17. Il Governo rinvia da prima agli argomenti già sottomessi alla Corte in altre cause similari in materia di espropriazione indiretta.
18. In più, sostiene che la responsabilità dell'amministrazione nello specifico sarebbe attenuata, tenuto conto del fatto che l'impossibilità di adottare un decreto di espropriazione sarebbe stata determinata dal sequestro da parte delle autorità di polizia della documentazione concernente l'occupazione del terreno e che ad ogni modo la municipalità di Ciampino ha versato in un breve termine la somma liquidata dal tribunale di Velletri.
19. Inoltre, il Governo osserva che la situazione di incertezza per il richiedente si sarebbe conclusa col giudizio del tribunale di Velletri che ha dichiarato che la proprietà del terreno era stata trasferita all'amministrazione in virtù del principio dell'espropriazione indiretta.
20. Infine, fa valere che il principio giurisprudenziale dell'espropriazione indiretta costituirebbe un modo di regolamentare una situazione che risulta da un difetto di procedimento che ha inficiato l'espropriazione ed al seguito del quale l'azione dell'amministrazione è diventata illegale.
21. Secondo il Governo, una tale regolamentazione di una situazione nata da un atto illegale non romperebbe in modo evidente il giusto equilibrio tra le differenti esigenze in conflitto.
b) Il richiedente,
22. Il richiedente non ha presentato i osservazioni che riguardano la presente richiesta.
2. Valutazione della Corte
a) Sull'esistenza di un'ingerenza
23. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa di ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un'espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
24. La Corte rileva che, applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale ha considerato il richiedente come essendo privato del suo bene a contare dalla data di scadenza del termine di occupazione autorizzata. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalità da parte del giudice è l'elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Velletri ha avuto per effetto di privare il richiedente del suo bene al senso della seconda frase dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitata, § 61, e Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
25. Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1, una tale ingerenza deve essere operata "a causa di utilità pubblica" e "nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale." L'ingerenza deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth, precitata, p. 26, § 69). Inoltre, la necessità di esaminare la domanda del giusto equilibrio può farsi non "sentire che quando si è rivelato che l'ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria" (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
26. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore del richiedente non ha avuto luogo (Carbonara e Ventura, precitato, § 62).
b) Sul rispetto del principio di legalità
27. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità al motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
28. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale ha considerato il richiedente come privato del suo bene a contare dal momento in cui l'occupazione aveva smesso di essere autorizzata, essendo riunite le condizioni di illegalità dell'occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, nella mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che quella situazione non potrebbe essere considerata come "prevedibile", poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell'espropriazione indiretta come essendo stato applicato effettivamente e che l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico è stata consacrata. Di conseguenza, il richiedente non ha avuto la "sicurezza giuridica" concernente la privazione del terreno che il 6 giugno 2003, data alla quale il giudizio del tribunale di Velletri ha acquisito forza di cosa giudicata.
29. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all'amministrazione di derivare partito da un'occupazione di terreno illegale. In altri termini, l'amministrazione si è potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l'espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra altri, senza che un'indennità fosse messa in parallelo a disposizione dell'interessato.
30. Trattandosi dell'indennità, la Corte constata che l'applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare il richiedente della possibilità di ottenere risarcimento del danno subito.
31. Alla luce di quelle considerazioni, la Corte stima che l'ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente dunque.
32. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
33. Il richiedente adduce che l'adozione e l'applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996 al suo procedimento costituisco un'ingerenza legislativa contraria al suo diritto ad un processo equo come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
"Ogni persona ha diritto a ciò che la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
34. Il Governo riconosce che la legge no 662 del 1996 ha ridotto in modo significativa l'importo del risarcimento ma ha fatto valere che ad ogni modo lo stato dispone di un ampio margine di valutazione nella scelta della regolamentazione delle conseguenze materiali di un'illegalità commessa dall'amministrazione.
35. La Corte rileva che questa lagnanza è legata a quella esaminata sopra e deve essere dunque dichiarata allo stesso modo ammissibile.
36. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dal richiedente non è conforme al principio di legalità. Avuto riguardo ai motivi che l’hanno portata a questa constatazione di violazione (paragrafi 29 a 32 sopra) stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione dell'articolo 6 § 1 (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 e §§ 132 - 133, CEDH 2006).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
37. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di quella violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
38. La Corte constata che nel formulario di richiesta il richiedente richiedeva un risarcimento per il danno morale e materiale subito.
39. Nessuna cifra è stata indicata tuttavia nel termine assegnato dall'articolo 60 dell'ordinamento della Corte. Peraltro, la Corte stima che l'applicazione dell'articolo 41, nelle circostanze della causa, non richiede un esame di ufficio. Pertanto, la Corte stima che non c'è luogo di concedere di somma a titolo dell'articolo 41 (vedere, tra altri, Cardarelli c. Italia del 27 febbraio 1992, serie A no 229-G, p. 75, § 19, Willekens c. Belgio, no 50859/99, § 27, 24 aprile 2003, Van Rossem c. Belgio, no 41872/98, § 53, 9 dicembre 2004, e Violò c. Italia, no 8316/02, § 60, 29 giugno 2006).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza tratta dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 26 ottobre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Vincent Pastore Boštjan Sig. Zupančič
Cancelliere Président
SENTENZA IPPOLITI C. ITALIA
SENTENZA IPPOLITI C. ITALIA