Conclusione Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1 e P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA IMMOBILIARE PODERE TRIESTE S.R.L. c. ITALIA
( Richiesta no 19041/04)
SENTENZA
STRASBURGO
16 novembre 2006
DEFINITIVO
16/02/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Immobiliare Podere Trieste S.R.L. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra N. Vajic,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E,. Jebens, giudici, e del Sig. S. Quesada, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 ottobre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 19041/04) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una società di dritto italiano, la società I. P. T. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 24 maggio 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dai Sig. N. P. ed A. M., avvocati a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 15 settembre 2005, la Corte, prima sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è una persona giuridica che ha sede a Roma.
5. Era proprietario di un terreno edificabile di 213 900 metri quadrati ubicati a Roma e registrato al catasto, foglio 351, appezzamenti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42, 71, 72, 74 e 315,,.
6. Con le ordinanze del 6 maggio 1981, 10 dicembre 1981, 2 marzo 1982 e 28 settembre 1982, il consiglio comunale di Roma approvò un progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato, di un polo di attività e di un centro religioso sul terreno del richiedente.
7. Con un'ordinanza del 28 agosto 1984, la municipalità di Roma ordinò l'occupazione di emergenza del terreno del richiedente, per un periodo massimale di quattro anni a contare dell'occupazione materiale, in vista della sua espropriazione, per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato, del polo di attività e del centro religioso.
8. Il 5 novembre 1984, la municipalità di Roma procedette all'occupazione materiale del terreno ed iniziò i lavori di costruzione.
1. Il primo procedimento dinnanzi alle giurisdizioni amministrative
9. Nel frattempo, con un ricorso del 19 ottobre 1984, il richiedente aveva introdotto dinnanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ("TAR") un'azione che mirava ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza della città di Roma del 28 agosto 1984, così come delle ordinanze con le quali il consiglio comunale aveva approvato il progetto di costruzione.
10. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 20 luglio 1991, il TAR accolse il ricorso del richiedente ed annullò le ordinanze attaccate, facendo valere in particolare che queste non erano state adottate conformemente alla legislazione in vigore in materia.
11. Con un atto notificato il 10 gennaio 1992, la municipalità di Roma interpose appello a questo giudizio dinnanzi al Consiglio di stato.
12. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 30 settembre 1995, il Consiglio di stato respinse l'appello della municipalità di Roma per tardività.
13. In seguito a questa ultima sentenza, la municipalità di Roma non procedete alla restituzione del terreno controverso. Di conseguenza, con un ricorso notificato il 25 luglio 2000, il richiedente introdusse dinnanzi al TAR un'azione in esecuzione dell'ordinanza del TAR del 20 luglio 1991, mirando ad ottenere la restituzione del terreno in ragione dell'annullamento dell'ordinanza che ne autorizzava l'occupazione.
14. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 10 ottobre 2001, il TAR respinse il ricorso del richiedente, al motivo che ai termini della legislazione applicabile, in seguito all'annullamento dell'ordinanza che autorizzava l'occupazione del terreno, il richiedente non aveva il diritto di ottenere la restituzione di questo ma solamente un risarcimento.
15. Con un atto notificato il 7 febbraio 2002, il richiedente interpose appello a questo giudizio dinnanzi al Consiglio di stato, chiedendo la restituzione del terreno.
16. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 25 novembre 2003, il Consiglio di stato respinse l'appello del richiedente, per il motivo che la restituzione del terreno era diventata impossibile in ragione della sua trasformazione irreversibile per effetto dei lavori di costruzione dei lavori pubblici.
17. Con un ricorso notificato il 23 marzo 2004, il richiedente introdusse dinnanzi ad un'altra sezione del Consiglio di stato un ricorso in revoca verso la sentenza depositata alla cancelleria il 25 novembre 2003.
18. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 18 maggio 2005, il Consiglio di stato respinse questo ricorso in revoca.
2. Il secondo procedimento dinnanzi alle giurisdizioni amministrative
19. Nel frattempo, con un ricorso notificato il 12 luglio 1999, il richiedente aveva introdotto dinnanzi al TAR un'azione che mirava ad ottenere l'annullamento delle ordinanze del 19 luglio 1983, 17 febbraio 1984, 19 luglio 1984 e 30 novembre 1984 con le quali la municipalità di Roma aveva autorizzato la costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
20. Risulta dalla pratica che questo procedimento è sempre pendente.
3. Il primo procedimento dinnanzi alle giurisdizioni civili
21. Con un primo atto di citazione notificato il 1 e 2 marzo 1990, il richiedente introdusse dinnanzi al tribunale di Roma un'azione in danni - interessi contro la municipalità di Roma. Faceva valere che l'occupazione della parte del terreno destinato alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato era illegale al motivo che questa si era prolungata al di là del termine autorizzato e che i lavori di costruzione si erano conclusi senza che si fosse proceduto all'espropriazione ed al pagamento di un'indennità. Richiedeva una somma che corrispondeva al valore venale di questa parte del terreno.
22. Con un secondo atto di citazione notificato il 5 febbraio 1997, il richiedente introdusse dinnanzi al tribunale di Roma un'azione contro la municipalità di Roma che mirava ad ottenere la restituzione della parte del terreno destinato alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato, tenuto conto dell'annullamento d parte delle giurisdizioni amministrative dell'ordinanza che autorizzava l'occupazione di questo.
23. In una data non precisata, il tribunale di Roma ordinò la riunione dei due procedimenti.
24. Risulta dalla pratica che questo procedimento è sempre pendente.
4. Gli altri procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni civili
25. Nel frattempo, con gli atti di citazione notificata rispettivamente il 21 marzo 2000, 10 gennaio 2002, 11 gennaio 2002, 31 gennaio 2002, 1 febbraio 2002, 2 febbraio 2002, 6 febbraio 2002, 7 febbraio 2002, 25 marzo 2002, 26 marzo 2002, 27 marzo 2002, 3 aprile 2002 e 22 novembre 2002, il richiedente aveva introdotto dinnanzi al tribunale di Roma tredici azioni contro la municipalità di Roma, le società incaricate di edificare il polo di attività e le autorità religiose incaricate della costruzione del centro religioso. Faceva valere che l'occupazione della parte del terreno destinato alla costruzione del polo di attività e del centro religioso era illegale e chiedeva di conseguenza la restituzione di questa, così come un risarcimento ed un'indennità di non-godimento.
26. Risulta dalla pratica che questi procedimenti sono sempre pendenti.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
27. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
28. Il richiedente adduce essere stato privato del suo terreno in circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
29. Il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo valere che i procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni interne sono sempre pendenti.
30. Il richiedente si oppone eccetto il Governo.
31. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Colacrai c. Italia (no 2) (no 63868/00, 15 luglio 2005) Colacrai c. Italia (no 1) (no 63296/00, 13 ottobre 2005) Colazzo c. Italia (no 63633/00, 13 ottobre 2005, Serrilli c,. Italia,(numero77823/01, 77827/01 e 77829/01, 17 novembre 2005) Serrilli c. Italia (no 77822/01, 6 dicembre 2005) Giacobbe ed altri c. Italia (no 16041/02, 15 dicembre 2005) Sciarrotta c. Italia (no 14793/02, 12 gennaio 2006) Izzo c. Italia (no 20935/03, 2 marzo 2006) Gianni ed altri c. Italia (no 35941/03, 30 marzo 2006,). Non vede nessuno motivo per derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge l'eccezione in questione dunque.
32. La Corte constata che la lagnanza non è manifestamente male fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
33. Il Governo rinvia al primo colpo, agli argomenti già sottomessi alla Corte in altre cause similari in materia di espropriazione indiretta.
34. Ad ogni modo, fa valere che, tenuto conto di ciò che non c'è ancora giudizio interno definitivo, la questione di sapere se l'occupazione del terreno è stata seguita da una dichiarazione di utilità pubblica valida ed efficace o se deve essere considerata come illegale dall'inizio, resta aperta.
b,)Il richiedente,
35. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo.
36. Fa valere in particolare che è stata privato del suo terreno da più di vent' anni, in mancanza di un decreto di espropriazione e di ogni risarcimento.
2. Valutazione della Corte
37. Per il richiedente, c'è stata perdita di disponibilità totale del terreno senza decreto di espropriazione né indennizzo, così che in sostanza vi sarebbe i stata un'espropriazione di fatto.
38. Per il Governo, il richiedente è stato privato del suo bene a contare dal momento in cui questo è stato trasformato irreversibilmente o, in ogni caso, a partire dal momento che sarà considerato dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di proprietà.
39. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivalga ad un'espropriazione di fatto( Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
40. Ricorda che l'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalità notifica l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19 - 20, § 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, § 110).
41. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità per il motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
42. La Corte rileva che nello specifico il richiedente ha perso la disponibilità del terreno a contare dalla sua occupazione nel 1984 e che i lavori pubblici sono stati costruiti su questo in seguito. I procedimenti iniziati dal richiedente sono attualmente pendenti dinnanzi al tribunale di Roma.
43. A difetto di un atto formale di trasferimento di proprietà suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che tale trasferimento deve essere considerato come realizzato (Carbonara e Ventura, precitata, § 80) e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da quello - qui, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilità del terreno in questione, combinato con l'impossibilità fino qui di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali il richiedente ha subito un'espropriazione di fatto, incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, § 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
44. In conclusione, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
45. Il richiedente si lamenta dell'impossibilità di ottenere la restituzione del terreno controverso. Invoca l'articolo 1 del Protocollo no 1 e l'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, si legge così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
46. A titolo preliminare, il Governo sostiene che il richiedente deve essere considerato come privato del suo terreno in virtù del principio dell'espropriazione indiretta e che l'impossibilità di restituzione del bene è parte integrante ed indissociabile da tale meccanismo.
47. Segue che una volta considerata la questione concernente la conformità dell'espropriazione indiretta coi principi della Convenzione, non si impone alla Corte di esaminare separatamente la presente domanda.
48. Ad ogni modo, il Governo fa valere che l'annullamento da parte delle giurisdizioni amministrative delle ordinanze che autorizzano l'occupazione del terreno non potrebbe provocare la restituzione di questo. Quindi, nella presente causa non ci sarebbe nessuna decisione interna definitiva che ordinerebbe la restituzione del terreno e che lo stato non avrebbe eseguito.
49. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo, facendo valere in particolare che dopo l'annullamento da parte delle giurisdizioni interne delle ordinanze che autorizzano l'occupazione del terreno, nessuna nuova ordinanza che autorizza tale occupazione non è stata adottata.
50. La Corte rileva che questa lagnanza è legata a quella esaminata sopra e deve essere dichiarata dunque allo stesso modo ammissibile.
51. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dal richiedente non è conforme al principio di legalità. Avuto riguardo dei motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, paragrafi 37 a 44 sopra, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
52. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
53. Per quel che riguarda il danno materiale, il richiedente chiede in via principale la restituzione del terreno ed un'indennità per non-godimento del terreno, che valuta a 56 616 062,10 EUR.
54. In via subordinata, nel caso in cui tale restituzione non fosse possibile, facendo particolarmente riferimento alle cause Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) (sentenza del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B) Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa) (no 31524/96, 30 ottobre 2003) e Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa) (no 24638/94, 11 dicembre 2003) il richiedente sollecita il versamento di un risarcimento di 163 823 229,10 EUR, uguale al valore venale reale del terreno abbinato al plusvalore portato dai lavori nel frattempo realizzati su questo.
55. A titolo di danno morale, il richiedente chiede il versamento di 60 000 EUR.
56. Infine, sollecita il versamento di 62 715,25 EUR per oneri dei procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni interne e chiede alla Corte di quantificare in equità gli oneri del procedimento a Strasburgo.
57. In quanto al danno materiale, il Governo contesta al primo colpo le modalità di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze sulla soddisfazione equo Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, precitato, e Carbonara e Ventura c. Italia, precitate.
58. Inoltre, il Governo fa valere che le giurisdizioni interne potranno riconoscere al richiedente un risarcimento uguale al valore venale del terreno e fa valere che ad ogni modo le somme richieste dal richiedente sarebbero eccessive.
59. Per quel che riguarda il danno morale, il Governo fa valere che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale è subordinato all'esaurimento del rimedio Pinto.
60. In quanto agli oneri del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il Governo sostiene che questi devono essere rimborsati nella cornice di questo ultimo procedimento e non di quello dinnanzi alla Corte.
61. In quanto agli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo sostiene che il richiedente non ha supportato la sua domanda
62. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva e fisserà il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilità che il Governo ed il richiedente giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza tratta dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che la domanda dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 16 novembre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente