SECONDA SEZIONE
CAUSA HÃœSEYÄ°N ATEÅž E MEHMET ATEÅž C. TURCHIA
( Richiesta no 28270/02)
SENTENZA
STRASBURGO
13 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Hüseyin Ateş e Mehmet Ateş c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 28270/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui due cittadini di questo Stato, i Sigg. H. A. e M. A. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 13 maggio 2002 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da Y. K., avvocato a Şanlıurfa. Il governo turco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente.
3. Il 5 febbraio 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull'ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1957 e 1959 e risiedono a Şanlıurfa.
5. Nel 1999, il ministero dell'energia e delle Risorse naturali ("il ministero") espropriò un terreno appartenente ai richiedenti (appezzamento no 129) per la costruzione di una diga.
6. Il 29 giugno 1999, in disaccordo con la somma pagata, i richiedenti introdussero un'azione per aumento dell'indennità di espropriazione.
7. Il 5 novembre 1999, la corte d'appello di Birecik diede parzialmente guadagno di causa ai richiedenti e condannò il ministero a versare un'indennità complementare di 12 738 732 000 lire turche (TRL), abbinata ad interessi legali a contare dal 24 luglio 1999.
8. Con una sentenza diventata definitiva il 12 aprile 2000, la Corte di cassazione confermò questo giudizio.
9. Il 2 gennaio 2002, il ministero versò ai richiedenti la somma di 29 879 034 732 TRL.
IN DIRITTO
10. I richiedenti si lamentano della mancanza di pagamento da parte dell'amministrazione delle indennità assegnate dalla decisione giudiziale diventata definitiva. In più, deplorano l'insufficienza del tasso di interesse moratorio applicato ai loro crediti rispetto all’ elevato tasso di inflazione in Turchia. Invocano su questi punti l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo no 1.
11. Il Governo si oppone a questa tesi. Eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne, come esige l'articolo 35 § 1 della Convenzione, nella misura in cui i richiedenti non hanno esercitato il ricorso offerto dall'articolo 105 del codice degli obblighi né chiesto, dinnanzi alle giurisdizioni interne competenti, l'applicazione al loro credito del tasso di interesse più elevato previsto dall'articolo 46 in fine della Costituzione.
12. I richiedenti combattono questa tesi.
13. La Corte respinge questa eccezione del Governo per gli stessi motivi di quelli esposti nelle cause Aka c. Turchia, (23 settembre 1998, §§ 34-37, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI) e Yavuz ed altri c. Turchia, (numeri 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05, 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 e 26912/05, §§ 22-27, 5 maggio 2009,,,).
14. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararla ammissibile.
15. Sul merito, la Corte constata che la presente causa è simile alla causa Kaçar ed altri c. Turchia, (numeri 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, e 38522/04, §§ 20-25, 22 luglio 2008). Rilevando che nessuno elemento o argomento avanzato dal Governo non giustificano di discostarsi da questa causa, conclude alla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
16. Sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedono 11 500 dollari americani (USD) a titolo del danno materiale che avrebbero subito. Chiedono inoltre il risarcimento di un danno morale che valutano a 2 000 USD. I richiedenti chiedono infine 1 000 USD per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte.
17. Il Governo contesta queste pretese.
18. Avuto riguardo al modo di calcolo adottato nella sentenza Akkuş c. Turchia, (9 luglio 1997, §§ 35-36 e 39, Raccolta 1997-IV) ed alla luce dei dati economici pertinenti, la Corte accorda ai richiedenti congiuntamente un importo di 5 000 EUR a titolo del danno materiale. Peraltro, avuto riguardo alla violazione constatata e deliberando in equità , considera che c'è luogo di concedere ai richiedenti congiuntamente 1 000 EUR a titolo del danno morale. In compenso, in mancanza di giustificativi presentati dai richiedenti e tenuto conto dei criteri giurisprudenziali in materia la Corte respinge, la domanda relativa agli oneri e spese.
19. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000 EUR (cinquemila euro) per danno materiale e 1 000 EUR (mille euro) per danno morale, da convertire in moneta nazionale del Governo convenuto al tasso applicabile in data dell'ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 13 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa