Conclusione Eccezione preliminare respinta (vittima); Violazione di P1-1; Danno materiale - decisione riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA GRIFHORST C. FRANCIA
( Richiesta no 28336/02)
SENTENZA
STRASBURGO
26 febbraio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Grifhorst c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Christos Rozakis, presidente, Nina Vajić, Jean-Paul Costa, Anatoly Kovler, Elisabetta Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, giudici,
e di Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 febbraio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 28336/02) diretta contro la Repubblica francese e in cui un cittadino olandese, il Sig. R. G. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 23 luglio 2002 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da B.J. T., avvocato ad Amsterdam. Il governo francese ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Belliard, direttrice delle cause giuridiche al ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduceva in particolare la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, al motivo che la sanzione di cui era stato oggetto per non-dichiarazione di una somma al passaggio della dogana, ossia la confisca della totalità della somma non dichiarata e la multa corrispondente alla metà della somma non dichiarata, era stata sproporzionata rispetto alla natura del fatto rimproverato.
4. Con lettera del 30 maggio 2005, il governo olandese ha fatto sapere che non intendeva esercitare il suo diritto ad intervenire nel procedimento. Con una decisione del 7 settembre 2006, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
5. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (articolo 59 § 1 dell'ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente è nato nel 1949 e ha risieduto ad Erts la Massana (Andorra).
7. Il 29 gennaio 1996, mentre entrava in Francia in provenienza da Andorra, il richiedente fu oggetto di un controllo da parte della dogana francese alla frontiera franco-andorrana.
8. Avendogli chiesto i doganieri in inglese ed in spagnolo se aveva delle somme da dichiarare, il richiedente rispose negativamente.
9. Gli agenti delle dogane perquisirono la borsa del richiedente e trovarono dei documenti bancari a suo nome ed a nome di una società . Reiterarono la loro domanda, in inglese ed in spagnolo, in quanto alla dichiarazione di somme o di valori alla cui il richiedente mantenne la sua risposta negativa.
10. Il veicolo, così come il richiedente, furono perquisiti ed i doganieri scoprirono 500 000 fiorini nelle sue tasche, o 233 056 euro (EUR).
11. Il richiedente fu interrogato e dichiarò di essere residente ad Andorra e di avere prelevato la somma dal Credito di Andorra per acquistare un immobile ad Amsterdam.
12. Gli agenti procedettero al sequestro dell'interezza della somma, o 500 000 fiorini (233 056 EUR).
13. Con fax del 29 gennaio 1996, l'addetto doganale presso l'ambasciata dei Paesi Bassi informò il direttore della direzione nazionale dell'informazione e delle inchieste doganali (DNRED) che il richiedente era conosciuto dai servizi della polizia olandese, in particolare per i fatti (sopraggiunti nel 1983) di ricatto ed estorsione di fondi, rapimento di una persona e detenzione di un'arma da fuoco.
14. Con un altro fax del 23 aprile 1997, l'addetto doganale indicò che, secondo la polizia olandese, la sola attività conosciuta del richiedente era in relazione con l'immobiliare, che un'inchiesta internazionale condotta dai Paesi Bassi, la Francia e la Spagna sulle sue attività non aveva fatti progressi, che i servizi olandesi avevano intenzione di sollecitare dalla procura di Amsterdam dei mezzi più importanti come il suo collocamento in intercettazione telefonica, che era sospettato di riciclare dei capitali per conto di altre persone ma che nessuno elemento concreto supplementare poteva essere portato.
15. Il richiedente fu citato a comparire dinnanzi al tribunale correzionale di Perpignan che, con giudizio del 8 ottobre 1998, lo dichiarò colpevole del reato di mancata osservanza dell'obbligo dichiarativo delle somme, titoli o valori previsto dall'articolo 464 del codice delle dogane e lo condannò alla confisca della totalità della somma ed al pagamento di una multa uguale alla metà della somma non dichiarata (225 000 fiorini, o 116 828 EUR) sul fondamento dell'articolo 465 del codice delle dogane, abbinati del carcere per debiti con esecuzione provvisoria.
16. Con una sentenza resa per difetto il 4 novembre 1999, la corte di appello di Montpellier confermò il giudizio.
17. L’ 11 ottobre 2000, il richiedente formò opposizione alla sentenza. Invocava l'errore di diritto, al motivo che la direttiva europea 88/361/CEE annulla ogni restrizione ai movimenti di circolazione dei capitali tra le persone che risiedono negli Stati membri. Invocava anche la sua buona fede e la sua mancanza di intenzione fraudolenta e sollecitava la sua sospensione e la restituzione delle somme sequestrate e chiedeva sussidiariamente alla corte di appello di porre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qui di seguito la CJCE, riguardante la conformità delle disposizioni del codice delle dogane con la libera circolazione dei capitali.
18. Con sentenza del 20 marzo 2001, la corte di appello dichiarò la sua opposizione ammissibile e deliberò in questi termini:
"Dato che, il richiedente che pretende di ignorare la legge francese nella sua qualità di cittadino olandese, non può invocare con successo l'articolo 122-3 del Codice penale dal momento che i doganieri gli hanno posto la domanda di dichiarazione di somme di denaro che trasportava, a due riprese e che, il richiedente, ha risposto negativamente due volte, esprimendo così la sua intenzione da delitto di nascondere il trasferimento dei capitali alle dogane francesi; che non si tratta in nessun modo di un errore di diritto poiché l'obbligo dichiarativo gli è stato ricordato dai doganieri e che, il richiedente, non può avvalersi della sua ignoranza della legge francese.
Dato che le disposizioni degli articoli 464 e 465 del Codice delle dogane di cui non appartiene alla corte di appello di valutare la costituzionalità , entrano nelle previsioni dell'articolo 58, paragrafo 1, b) del Trattato CE e sono conformi all'articolo 4 della direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, testo riconoscente agli Stati membri il diritto di prendere le misure indispensabili per far fallire le violazioni alle loro leggi ed ordinamenti;
Dato che l'obbligo di dichiarazione che non impedisce in nessun modo la libera circolazione dei capitali, si impone ad ogni persona fisica francese, residente o residente all'estero;
Dato infine che gli obblighi e penalità previste dall'articolo 465 del Codice delle dogane non sono contrari al principio comunitario di proporzionalità dal momento che sono state istituite in vista della lotta contro il riciclaggio dei capitali che figura tra gli obiettivi della Comunità europea;
Dato che è a buon diritto e tramite motivi pertinenti, esatti e sufficienti, che i primi giudici, derivando dalle circostanze della causa le conseguenze giuridiche che si impongono, caratterizzando in tutti i suoi elementi tanto materiali che intenzionali il reato rimproverato, hanno considerato la colpevolezza dell'imputato e l'hanno condannato alle pene sopra indicate che appaiono ben proporzionate alla gravità dei fatti e ben adattate alla personalità dell'interessato, essendo stata fissata la multa doganale alla metà della somma su cui è caduta la violazione (articolo 465 del Codice delle dogane). "
La corte dice inoltre che non vi è necessità d’immissione nel processo della CJCE.
19. Il richiedente ricorse in cassazione. Adduceva in particolare la violazione dell'articolo 7 § 1 della Convenzione per il fatto che il tribunale correzionale l'aveva dichiarato colpevole del reato di mancata osservanza dell'obbligo dichiarativo mentre, secondo la giurisprudenza in vigore all'epoca, ed in particolare secondo una sentenza della Corte di cassazione del 25 giugno 1998, questo obbligo era applicabile solamente ai soli residenti francesi. Invocava anche l'articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione perché, secondo lui, il principio di proporzionalità non era stato rispettato in ragione della pesantezza delle sanzioni che gli erano state inflitte per ciò che considerava come una semplice trasgressione ad un obbligo amministrativo.
20. Con una sentenza del 30 gennaio 2002, la Corte di cassazione respinse il ricorso del richiedente, nei seguenti termini,:
"(...) in mancanza di modifica della legge penale, e dal momento che il principio di non retroattività non si applica ad una semplice interpretazione giurisprudenziale, il mezzo è inoperante
Dal momento che le sanzioni contemplate all'articolo 465 del codice delle dogane che sono state istituite in particolare in vista della lotta contro il riciclaggio di capitali che figura tra gli obiettivi della Comunità europea, sono conformi al principio comunitario di proporzionalità e non contrarie alle disposizioni convenzionali invocate, la giurisdizione del secondo grado ha giustificato la sua decisione. "
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI ED INTERNAZIONALI PERTINENTI
A. Il diritto interno
1. Disposizioni del codice delle dogane in vigore in data dei fatti
21. Le disposizioni pertinenti del codice delle dogane, nella sua redazione in vigore in data dei fatti, si leggono così
Articolo 323
"1. Le violazioni alle leggi ed ordinamenti doganali possono essere constatati da un agente delle dogane o da ogni altra amministrazione.
2. Quelli che constatano una violazione doganale hanno il diritto di sequestrare ogni oggetto passibile di confisca, di trattenere le spedizioni ed ogni altro documento relativo agli oggetti sequestrati e di procedere alla detenzione preventiva degli oggetti destinati alla sicurezza delle penalità "
Articolo 464
"Senza danno delle disposizioni della legge no 66-1008 del 28 dicembre 1966 relative alle relazioni finanziarie con l'estero, le persone fisiche che trasferiscono verso l'estero delle somme, titoli o valori, senza l'intermediario di un organismo sottoposto alla legge no 84-46 del 24 gennaio 1984 relativo all'attività ed al controllo degli istituti di credito, o di un organismo citato all'articolo 8 di suddetta legge, devono fare la dichiarazione nelle condizioni fissate da decreto.
Una dichiarazione è stabilita per ogni trasferimento all'esclusione dei trasferimenti il cui importo è inferiore a 50 000 FRF. "
Articolo 465
( generato dall'articolo 23 della legge 90-614 del 12 luglio 1990 relativa alla partecipazione degli organismi finanziari alla lotta contro il riciclaggio di capitali provenienti dal traffico degli stupefacenti,
"II. Il disconoscimento degli obblighi enunciati all'I. dell'articolo 98 della legge delle finanze per il 1990 (no 89-935 del 29 dicembre 1989) sarà punito con la confisca del corpo del reato o, quando il sequestro non si potrà effettuare, di una somma al suo posto e di una multa uguale, almeno, al quarto e, al massimo, all'importo della somma su cui verteva la violazione o il tentativo di violazione, "
2. Disposizioni del codice delle dogane nella loro redazione del 2004
22. In seguito all'avviso motivato della Commissione europea (paragrafo 29 sotto) le autorità francesi hanno modificato il codice delle dogane per derivarne le conseguenze. Queste modifiche, introdotte dalla legge 2004-204 del 9 marzo 2004 ed il decreto 2004-759 del 27 luglio 2004, sono entrate in vigore il 1 ottobre 2004.
23. Queste modifiche hanno avuto per effetto di annullare la pena di confisca automatica e di ridurre la multa al quarto della somma su cui verteva la violazione. Le disposizioni modificate si leggono così:
Articolo 464
"Le persone fisiche che trasferiscono verso l'estero o in provenienza dall'estero delle somme, titoli o valori, senza l'intermediario di un organismo sottoposto alla legge nº 84-46 del 24 gennaio 1984 relativa all'attività ed al controllo degli istituti di credito, o di un organismo citato all'articolo 8 di suddetta legge, devono fare la dichiarazione nelle condizioni fissate da decreto. Una dichiarazione è stabilita per ogni trasferimento all'esclusione dei trasferimenti il cui importo è inferiore a 7 600 euro. "
Articolo 465
"I. – Il disconoscimento degli obblighi dichiarativi enunciati all'articolo 464 è punito con una multa uguale al quarto della somma su cui verte la violazione o il tentativo di violazione.
II. - In caso di constatazione della violazione menzionata all'I da parte degli agenti delle dogane, questi registrano la totalità della somma su cui verte la violazione o il tentativo di violazione, per una durata di tre mesi, rinnovabile su autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo della direzione delle dogane da cui dipende il servizio incaricato del procedimento, nel limite di sei mesi al totale.
La somma registrata viene sequestrata e la sua confisca può essere pronunciata dalla giurisdizione competente se, per la durata della consegna, viene stabilito che l'autore della violazione menzionata all'I è o è stato in possesso di oggetti che lasciano presumere che è o è stato l'autore di una o parecchie violazioni previste e represse dal presente codice o che partecipa o ha partecipato alla perpetrazione di tali violazioni o se ci sono delle ragioni plausibili di pensare che l'autore della violazione mirata all'I ha commesso una violazione o parecchie violazioni previste e represse dal codice delle dogane o che ha partecipato alla perpetrazione di tali violazioni.
La decisione di non luogo a procedere o di sospensione porta di piena dritto, a spese del Tesoro, la revoca delle misure di consegna e di sequestro ordinate. Ne è parimenti in caso di estinzione dell'azione per l'applicazione delle sanzioni fiscali "
3. Disposizioni del codice delle dogane nella loro redazione reale
24. In seguito all'entrata in vigore, il 15 giugno 2007, dell'ordinamento no 1889/2005 relativo ai controlli del denaro liquido entrante o prelevato dalla Comunità (paragrafo 35 sotto) gli articoli 464 e 465 del codice delle dogane sono stati modificati dal decreto del 28 marzo 2007 e si leggono oramai come segue:
Articolo 464
"Le persone fisiche che trasferiscono verso un Stato membro dell'unione europea o in provenienza da un Stato membro dell'unione europea delle somme, titoli o valori, senza l'intermediario di un istituto di credito, o di un organismo o servizio menzionato all'articolo L. 518-1 del codice monetario e finanziario devono fare la dichiarazione nelle condizioni fissate da decreto.
Una dichiarazione è stabilita per ogni trasferimento all'esclusione dei trasferimenti il cui importo è inferiore a 10 000 euro. "
Articolo 465
"I. – Il disconoscimento degli obblighi dichiarativi enunciati all'articolo 464 e nell'ordinamento (CE) no 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativo ai controlli del denaro liquido entrante o uscente dalla Comunità è punito con una multa uguale al quarto della somma su cui verte la violazione o il tentativo di violazione.
II. - In caso di constatazione della violazione menzionata all'I da parte degli agenti delle dogane, questi registrano la totalità della somma sulla quale ha portato la violazione o il tentativo di violazione, per una durata di tre mesi, rinnovabile su autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo della direzione delle dogane da cui dipende il servizio incaricato del procedimento, nel limite di sei mesi al totale.
La somma registrata viene sequestrata e la sua confisca può essere pronunciata dalla giurisdizione competente se, durante la durata della consegna, viene stabilito che l'autore della violazione menzionata all'I è o è stato in possesso di oggetti che lasciano presumere che è o è stato l'autore di una o parecchie violazioni previste e represse dal presente codice o che partecipa o ha partecipato alla perpetrazione di tali violazioni o se ci sono delle ragioni plausibili di pensare che l'autore della violazione mirata all'I ha commesso una violazione o parecchie violazioni previste e ha represse dal codice delle dogane o che ha partecipato alla perpetrazione di tali violazioni.
La decisione di non luogo a procedere o di sospensione porta di piena dritto, a spese del Tesoro, la revoca delle misure di consegna e di sequestro ordinate. Ne è parimenti in caso di estinzione dell'azione per l'applicazione delle sanzioni fiscali.
III. - La ricerca, la constatazione ed il perseguimento delle violazioni menzionate all'I sono effettuati nelle condizioni fissate dal presente codice.
Nel caso in cui la multa contemplata all'I viene inflitta, la maggiorazione del 40% menzionata al primo capoverso dell'articolo 1759 del codice generale delle imposte non viene applicata. "
4. Giurisprudenza della Corte di cassazione citata dalle parti
25. Le due sentenze sono state rese qui di seguito nella cornice di una stessa causa. Con una prima sentenza del 25 giugno 1998 in cui l'amministrazione delle dogane non era parte, la Corte di cassazione ha considerato che l'obbligo di dichiarazione si impone solamente ai residenti francesi:
"Dato che pronunciandosi così, allorché , in mancanza di essere residente francese, l'autore supposto dei fatti non poteva vedersi rimproverare un difetto di dichiarazione di trasferimento di capitali che costituiva un obbligo a cui non era sottoposto, e che in mancanza di fatto principale punibile, D.M. non può essere considerato come complice di suddetta trasgressione, la corte di appello non ha dato base legale alla sua decisione"
26. Avendo formato opposizione a questa sentenza l'amministrazione delle dogane, la Corte di cassazione ha, con una nuova sentenza del 29 marzo 2000, giudicato l'opposizione ammissibile, annullando così la sua precedente sentenza, e ha considerato in particolare:
"(...) l'obbligo di dichiarare il trasferimento verso l'estero o in provenienza dell'estero di somme, titoli o valori, all'esclusione dei trasferimenti il cui importo è inferiore a 50.000 FRF, previsto dagli articoli 98-I della legge delle finanze del 29 dicembre 1989 e 23-I della legge del 12 luglio 1990, diventati gli articoli 464 e 465 del Codice delle dogane, si impone ad ogni persona fisica francese , residente o residente all'estero; (...) le disposizioni di questi testi sono compatibili con le esigenze della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988, sulla libera circolazione dei capitali per cui l'articolo 4 autorizza gli Stati membri a prendere le misure indispensabili far fallire le infrazioni alle loro leggi ed ordinamenti, "
B. Il diritto comunitario
1. La libera circolazione dei capitali
a) Trattato di Roma
27. L'articolo 58 (vecchio articolo 73D del trattato) è redatto così:
"1. L'articolo 56 non reca offesa al diritto che hanno gli Stati membri: (...)
b) di prendere tutte le misure indispensabili per far fallire le infrazioni alle loro leggi ed ordinamenti, in particolare in materia fiscale o in materia di controllo prudenziale degli istituti finanziarie, di contemplare dei procedimenti di dichiarazione dei movimenti di capitali ai fini di informazione amministrativa o statistica o di prendere delle misure giustificate da motivi legati all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica
3. Le misure e procedimenti mirati 1 e 2 ai paragrafi non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione camuffata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti come definito all'articolo 56. "
b) Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988 per il collocamento in opera dell'articolo 67 del Trattato CEE (88/361/CEE)
28. Gli articoli pertinenti della direttiva si leggono così:
Articolo 4
"Le disposizioni della presente direttiva non giudicano a priori il diritto gli Stati membri di prendere le misure indispensabili per fare fallire le violazioni alle loro leggi ed ordinamenti, in particolare in materia fiscale o di sorveglianza prudenziale degli istituti finanziarie, e di contemplare dei procedimenti di dichiarazione dei movimenti di capitali ai fini di informazione amministrativa o statistica.
L'applicazione di queste misure e procedimenti non può avere per effetto di impedire i movimenti di capitali effettuati in conformità con le disposizioni del diritto comunitario. "
Articolo 7
"1. Gli Stati membri si sforzano di raggiungere, nel regime che applicano ai trasferimenti afferenti ai movimenti di capitali con terzi paesi, allo stesso grado la liberazione di quello delle operazioni che intervengono con i residenti degli altri Stati membri, sotto riserva delle altre disposizioni della presente direttiva.
Le disposizioni del primo capoverso non giudicano a priori l'applicazione, nei confronti di terzi paesi, delle regole nazionali o del diritto comunitario, ed in particolare delle eventuali condizioni di reciprocità , concernenti le operazioni di istituto, di prestazione di servizi finanziari e di ammissione di titoli sui mercati dei capitali.
2. Nel caso in cui dei movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza in provenienza o verso terzi paesi perturbino gravemente la situazione monetaria o finanziaria interna o esterna degli Stati membri o di parecchi di essi, o provochino delle tensioni gravi nelle relazioni di cambio dentro alla Comunità o tra la Comunità ed terzi paesi, gli Stati membri si consultano su ogni misura suscettibile di essere presa per ovviare alle difficoltà incontrate. Questa consultazione ha luogo in seno al comitato dei governatori delle banche centrali e del comitato monetario per iniziativa la Commissione o di ogni Stato membro. "
2. Avviso motivato reso dalla Commissione europea
29. La Commissione europea ha reso nel luglio 2001 il successivo avviso motivato:
"L'articolo 58 del trattato CE stipula che l'articolo 56 che instaura la libera circolazione dei capitali, non reca offesa al diritto che hanno gli Stati membri di contemplare dei procedimenti di dichiarazione dei movimenti di capitali ai fini di informazione amministrativa o statistica o di prendere delle misure legate all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Tuttavia, lo stesso articolo 58 del trattato CE precisa che questi procedimenti di dichiarazione non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione camuffata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti come definito all'articolo 56.
E’ così che la Commissione considera che gli effetti di tale obbligo amministrativo, all’occorrenza le sanzioni doganali, devono valutarsi applicando il criterio di proporzionalità . Difatti, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze del 16.12.1992 "Commissione contro Repubblica ellenica", C-210/91, e del 26.10.1995 "Siesse", C-36/94), le misure amministrative o repressive non devono superare la cornice di ciò che è rigorosamente necessario agli obiettivi perseguiti e non bisogna annettere alle modalità di controllo una sanzione così sproporzionata alla gravità della violazione che diventerebbe un ostacolo alle libertà consacrate dal trattato.
Ora, la Commissione ha constatato che, nel caso specifico, la sanzione normalmente prevista ed applicata, ossia la confisca dei fondi, conduce alla negazione stessa della libertà fondamentale del movimento dei capitali, così che si tratta di una misura manifestamente sproporzionata.
Le autorità francesi difendono il carattere dissuasivo che dovrebbero rivestire queste sanzioni alla luce dell'importanza degli obiettivi previsti secondo queste con l'introduzione di questi obblighi dichiarativi, ossia la lotta contro il riciclaggio di denaro e la lotta contro la frode fiscale. Da parte sua, la Commissione considera che la sanzione dovrebbe corrispondere alla gravità della trasgressione constatata, ossia della trasgressione all'obbligo di dichiarazione e non alla gravità dell’ eventuale trasgressione non constatata, a questo stadio, di un reato come il riciclaggio di denaro o la frode fiscale. "
3. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
30. Le due sentenze citate sotto riguardano rispettivamente l'esportazione di somme tra Stati membri (causa Bordessa) e tra Stati membri e terzi Stati (causa Sanz di Leray).
a) Sentenza Bordessa e.a. del 23 febbraio 1995( cause congiunte C-358/93 e C-416/93, Rec. 1995 p. I-361)
"La direttiva 88/361 per il collocamento in opera dell'articolo 67 del trattato, e più particolarmente i suoi articoli 1°, che obbliga gli Stati membri ad annullare le restrizioni ai movimenti di capitali, e 4, che li autorizza a prendere le misure indispensabili per fare fallire le violazioni alle leggi ed ordinamenti nazionali, si oppongono al fatto che l'esportazione di documenti, di banconote o di assegni al portatore siano subordinate ad un'autorizzazione preliminare, ma, in compenso, non si oppongono al fatto che tale operazione sia subordinata ad una dichiarazione preliminare.
In effetti se suddetto articolo 4 si applica , non solo alle misure che mirano a fare fallire le violazioni in materia fiscale o di sorveglianza prudenziale degli istituti finanziari, ma anche a quelle che mirano ad impedire delle attività illecite di una gravità comparabile, come il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti ed il terrorismo, l'esigenza di un'autorizzazione non può essere considerata come una misura indispensabile ai sensi di questa disposizione, perché verrebbe a sottoporre l'esercizio della libera circolazione dei capitali a discrezione dell'amministrazione e sarebbe suscettibile, per questo fatto, di rendere questa libertà illusoria. In compenso, una dichiarazione preliminare può costituire una simile misura indispensabile poiché, contrariamente all'autorizzazione preliminare, non sospende l'operazione in causa, pure permettendo tuttavia alle autorità nazionali di effettuare un controllo effettivo per fare fallire le violazioni alle loro leggi ed ordinamenti. "
b) Sentenza Sanz de Lera e.a. del 14 dicembre 1995 (cause congiunte C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Rec. 1995 p. I-4821)
"Gli articoli 73 B (paragrafo 1) e 73 D (paragrafo 1, sotto b) del trattato si oppongono ad una regolamentazione nazionale che subordina, di modo generale, l'esportazione di documenti, banconote, o assegni al portatore ad un'autorizzazione preliminare, ma, in compenso, non si oppongono al fatto che tale operazione sia subordinata ad una dichiarazione preliminare. "
c) Sanzioni e rispetto del principio di proporzionalitÃ
31. Per ciò che riguarda le violazioni doganali, la CJCE considera in modo costante che in mancanza di armonizzazione della legislazione comunitaria in questo campo, gli Stati membri sono competenti per scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Sono tenuti tuttavia ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (cf. sentenze del 16 dicembre 1992, Commission/Grèce, C-210/91, Rec p. I-6735, punto 19, del 26 ottobre 1995, Siesse, C-36/94, Rec. p. I-3573, punto 21, e del 7 dicembre 2000, Di Andrade, C-213/99, Rec. p. I-11083, punto 20).
32. La CJCE precisa che le misure amministrative o repressive non devono superare la cornice di ciò che è necessario agli obiettivi perseguiti e che una sanzione non deve essere così sproporzionata rispetto alla gravità della violazione da diventare un ostacolo ad una delle libertà consacrate dal trattato (vedere in particolare la sentenza Commissione c. Grecia precitata, punto 20 e la giurisprudenza citata e la sentenza del 12 luglio 2001, Louloudakis, C-262/99, Rec. p. I-5547; vedere anche la sentenza resa dalla CJCE nella causa Bosphorus Airways precitata, citata al paragrafo 52 della sentenza).
4. La lotta contro il riciclaggio di capitali
33. L'unione europea ha adottato parecchi strumenti per lottare contro il riciclaggio di capitali, partendo dal principio che l'introduzione, nel sistema finanziario, del prodotto di attività illecite fosse di natura tale da nuocere ad un sviluppo economico sano e duraturo.
34. Una prima tappa è consistita nell'adozione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario ai fini di riciclaggio. Questa direttiva ha instaurato un meccanismo comunitario di controllo delle transazioni effettuate tramite degli istituti di crediti, delle istituzioni finanziarie e di certe professioni, per prevenire il riciclaggio di denaro.
35. Nella misura in cui, col suo collocamento in opera, questo meccanismo era suscettibile di provocare un incremento dei movimenti di denaro liquido ai fini illeciti, è stato completato dall'ordinamento no 1889/2005 del 26 ottobre 2005 relativo ai controlli del denaro liquido entrante o uscente dall'unione europea. Questo ordinamento è entrato in vigore il 15 giugno 2007. Non riguarda i movimenti di denaro tra gli Stati dell'unione europea.
Appellandosi in particolare alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali (GAFI, paragrafi 39-44 sotto) e traendo le conseguenze dalle disparità tra gli Stati membri tra cui tutti non conoscevano dei procedimenti di controllo, questo ordinamento mira a mettere in opera, su scala dell'unione, delle misure di controllo dei movimenti di capitali alle frontiere all’infuori dell'unione, in entrata come in uscita.
È fondato sul principio della dichiarazione obbligatoria, per ogni persona che entra nell'unione o che esce, del denaro liquido trasportato, sia che ne sia o meno proprietaria, a partire da una soglia di 10 000 EUR, permettendo così alle autorità doganali di raccogliere delle informazione, ma anche di trasmetterle alle autorità degli altri Stati quando ci sono degli indizi che la somma in questione sia legate ad un'attività illegale.
36. L'articolo 9 dell'ordinamento contempla che ogni Stato membro deve introdurre delle sanzioni applicabili in caso di non esecuzione dell'obbligo di dichiarazione. Secondo questo articolo, queste sanzioni devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive." Gli Stati membri sono tenuti a notificarle alla Commissione europea al più tardi il 15 giugno 2007.
C. Le Convenzioni delle Nazioni Unite
37. L'articolo 18 § 2 b) della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, ratificato dalla Francia il 7 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 10 aprile 2002, dispone:
"Gli Stati parti cooperano anche alla prevenzione delle violazioni mirate all'articolo 2 ch prevede: (...)
b) Delle misure realistiche che permettono di scoprire o di sorvegliare il trasporto fisico oltre frontiera di contanti e di cambiali al portatore negoziabili, sotto riserva che siano assoggettate a garanzie rigorose che mirano a garantire che l'informazione venga utilizzata consapevolmente e che non ostacoli in nessuno modo la libera circolazione dei capitali."
38. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità sovranazionale organizzata, ratificata dalla Francia il 29 ottobre 2002 ed entrata in vigore il 29 settembre 2003, dispone nel suo articolo 7 § 2 (misure di lotta contro il riciclaggio di denaro):
"Gli Stati parte hanno intenzione di mettere in opera delle misure realizzabili di localizzazione e di sorveglianza del movimento oltre frontiera di contante, sotto riserva di garanzie che permettono di garantire un'utilizzazione corretta delle informazione e senza ostacolare in nessuno modo la circolazione dei capitali leciti. Può essere fatto in particolare obbligo agli individui ed alle imprese di segnalare i trasferimenti oltre frontiere di quantità importanti di contante "
Ai termini dell'articolo 12 § 7 della convenzione:
"Gli Stati parte possono avere intenzione di esigere che l'autore di una violazione stabilisca l'origine lecita del prodotto presunto del crimine o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui questa esigenza è conforme ai principi del loro diritto interno ed alla natura del procedimento giudiziale e degli altri procedimenti. "
D. Le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI)
39. Il Gruppo di azione finanziaria (GAFI), creato nel luglio 1989 dal vertice del Gruppo dei Sette (G7) a Parigi, è un organismo intergovernativo, attualmente composto da trentun paesi e due organizzazioni regionali che mira a sviluppare e promuovere delle politiche nazionali ed internazionali per lottare contro il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo.
40. Il GAFI ha adottato nel 1990 quaranta raccomandazioni, riviste nel 1996 e nel 2003 che enunciano le misure che i governi nazionali devono prendere per applicare dei piani efficaci di lotta contro il riciclaggio di capitali.
Nell'ottobre 2001, il GAFI ha esteso il suo mandato alla questione del finanziamento del terrorismo e ha adottato otto raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo alle quali un nona è stata aggiunta nel 2004. Queste raccomandazioni contengono una serie di misure che mirano a combattere il finanziamento degli atti e delle organizzazioni terroristiche e completano quaranta raccomandazioni
41. La raccomandazione 3 contempla che i paesi devono adottare delle misure, ivi comprese legislative, che permettono loro di confiscare i beni riciclati o prodotti derivati dal riciclaggio , così come di prendere delle misure provvisorie (congelamento, sequestro). Ai termini della raccomandazione 17 "I paesi dovrebbero assicurarsi di disporre di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che siano penali, civili o amministrative, applicabili alle persone fisiche o giuridiche previste da queste Raccomandazioni che non si conformano agli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento del terrorismo. "
42. La raccomandazione speciale III contempla delle disposizioni similari (congelamento, sequestro e confisca) per i beni dei terroristi. La raccomandazione speciale IX si legge così:
"I paesi dovrebbero avere attuato delle misure destinate a scoprire i trasporti fisici tra zone di confine di contanti e strumenti al portatore, ivi compreso un sistema di dichiarazione o ogni altro obbligo di comunicazione.
I paesi dovrebbero assicurarsi che le loro autorità competenti siano dotate del potere di bloccare o trattenere il contante o gli strumenti al portatore sospettati di essere legati al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di capitali, o che sono oggetto di false dichiarazioni o comunicazioni.
I paesi dovrebbero assicurarsi che sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive possano applicarsi alle persone che hanno proceduto a false dichiarazioni o comunicazioni. Quando dei contanti o strumenti al portatore sono legati al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di capitali, i paesi dovrebbero adottare anche delle misure, ivi comprese di natura legislativa, conformi alla Raccomandazione 3 e la Raccomandazione speciale III che autorizzano la confisca di tali contanti o di tali strumenti. "
43. La nota interpretativa a questa raccomandazione speciale indica, al punto 9, che gli Stati possono liberarsi dagli obblighi contemplati nella raccomandazione adottando uno dei due seguente sistemi: di dichiarazione o di comunicazione. Se scelgono il primo, tutte le persone che procedono al trasporto fisico oltre frontiera di contanti il cui valore superi un importo determinato a priori che non può essere superiore a 15 000 dollari américani/euro, devono consegnare una dichiarazione autentica alle autorità competenti. Gli Stati dovranno assicurarsi che il massimale è stato fissato ad un livello sufficientemente basso per rispondere agli obiettivi della raccomandazione.
44. Il documento relativo alle migliori pratiche internazionali del 12 febbraio 2005 precisa, nel suo punto 15 intitolato "Bloccaggio/Confisca del contante",:
"In caso di falsa dichiarazione o quando ci sono dei motivi ragionevoli di sospettare degli atti di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo, i paesi sono incoraggiati ad imporre un rovesciamento del carico della prova sulla persona che porta il contante all'epoca del superamento di una frontiera in quanto alla legittimità di questi contanti. Perciò, se, in tali circostanze, una persona è nell'incapacità di dimostrare l'origine e la destinazione legittime dei fondi (.. .), questi fondi possono essere bloccati o trattenuti. I paesi sono invitati a considerare la confisca dei contati anche in mancanza di condanna conformemente alla raccomandazione 3 del GAFI. "
E. I lavori del Consiglio dell'Europa
1. La Convenzione dell’ 8 novembre 1990 relativa al riciclaggio, al rintracciamento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del crimine
45. Questa convenzione, entrata in vigore il 1 settembre 1993 e ratificata dalla Francia il 1 febbraio 1997, mira a facilitare la cooperazione e l'aiuto internazionali in materia di inchieste sui reati, così come di rintracciamento, di sequestro e di confisca dei prodotti di questi reati. La convenzione ha per oggetto di aiutare gli Stati a raggiungere un grado di efficacia comparabile, anche in mancanza di armonizzazione completa delle leggi.
46. Questa convenzione è un trattato di riferimento in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali. Quarantotto Stati sono parti alla convenzione, ossia i quarantasette Stati membri del Consiglio dell'Europa ed un Stato non membro, l'Australia.
2. La Convenzione del 16 novembre 2005 relativa al riciclaggio, al rintracciamento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del crimine ed al finanziamento del terrorismo
47. Questa convenzione è derivata dai lavori condotti dal 2003 per attualizzare ed allargare la Convenzione del 1990, per prendere in conto il fatto che le attività legate al terrorismo potrebbero essere finanziate non solo dal riciclaggio dei capitali derivati da attività criminali, ma anche da attività lecite. Si riferisce in particolare alle raccomandazioni del GAFI (paragrafi 39-44 sopra). La convenzione, entrata in vigore il 1 maggio 2008, è stata firmata da ventinove Stati di cui la Francia non fa parte, e ratificata da undici di essi.
L'articolo 13 § 1 della convenzione contempla in particolare che ogni parte adotti le misure legislative ed altre che si rivelano necessarie per mettere in opera un regime interno completo di regolamentazione e di seguito o di controllo per prevenire il riciclaggio. Così, le parti alla convenzione possono adottare le misure legislative o altre che si rivelano necessarie per scoprire i trasporti tra zone di confine significative di contanti e di strumenti al portatore adeguati (articolo 13 § 3 della Convenzione precitata).
F. Il diritto comparato
1. Al momento dei fatti
48. Tra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio dell'Europa, un certo numero aveva istituito un obbligo di dichiarazione dei mezzi di pagamento, titoli o valori alle loro frontiere. Questa dichiarazione, secondo i paesi, doveva essere fatta spontaneamente1 o su richiesta di un agente delle dogane 2. Un certo numero di paesi 3 non contemplava nessun obbligo di dichiarazione.
49. L'importo minimo delle somme sottoposte a questa dichiarazione variava di 2 700 EUR in Ucraina o 4 000 EUR in Bulgaria, a 15 000 EUR in Danimarca o in Germania. L'obiettivo di questa regolamentazione, così come la sua sanzione in caso di mancata osservanza, era anche variabile da uno Stato all'altro. Così, la lotta contro il riciclaggio di capitali, la lotta anti-terroristica o la sorveglianza delle importazioni ed esportazioni di metalli preziosi o di gioielli erano i principali scopi perseguiti dagli Stati regolamentando i flussi tra zone di confine di capitali.
50. In linea di massima, la multa era la sanzione spesso incontrata in caso di mancata osservanza dell'obbligo dichiarativo. Secondo gli Stati, l'importo della multa era molto differente e poteva variare da un minimo di 27 EUR in Ucraina ad un massimo di 75 000 EUR in Slovacchia. Era modulata in generale secondo la gravità della violazione ed il suo carattere intenzionale o meno. Poteva essere cumulata con una pena di confisca giudiziale. Tuttavia, questa pena sembrava poco frequente nei sistemi giuridici degli Stati membri, e quando era contemplata, non riguardava in generale che il residuo della somma che superava l'importo da dichiarare. A parte la Francia, un solo Stato (Bulgaria) contemplava il cumulo di una multa che poteva andare fino al doppio della somma non dichiarata con la confisca della totalità di suddetta somma.
2. Evoluzione ulteriore
51. Per gli Stati membri che sono anche o sono diventati nel frattempo membri dell'unione europea, il regime della dichiarazione obbligatoria istituita dall'ordinamento no 1889/2005 per ogni somma in denaro liquido al di là dei 10 000 EUR entrante o uscente dall'unione è entrato in vigore il 15 giugno 2007 (paragrafi 35-36 sopra).
52. Trattandosi delle sanzioni in caso di non-dichiarazione, l'ordinamento prevedeva solamente, nel suo articolo 9, che dovessero essere "effettive, proporzionate e dissuasive", dipendessero dalla responsabilità degli Stati, questi essendo tenuti unicamente a notificarli alla Commissione europea.
53 Gli Stati dell'unione il cui sistema non contemplava alcuna dichiarazione obbligatoria hanno modificato perciò la loro legislazione. Certi Stati non appartenenti all'UE hanno modificato anche l'importo minimo soggetto a dichiarazione per avvicinarlo a quello di 10 000 EUR contemplato dall'ordinamento no 1889/2005, è in particolare il caso della Serbia, della Moldova e dell'Ucraina, della Russia per la sua parte che ha optato per una soglia di 10 000 USD. La soglia di dichiarazione più bassa si incontra in Montenegro (2 000 EUR).
54. Nella maggior parte degli Stati, il difetto di dichiarazione costituisce una violazione di natura amministrativa, punito generalmente con una multa che, o viene fissata in valore assoluto che varia considerevolmente di un Stato all'altro, o viene calcolata secondo una percentuale della somma non dichiarata, o viene modulata ancora secondo la gravità della violazione ed il suo carattere intenzionale o no.
55. In alcuni rari paesi come i Paesi Bassi o la Lituania, la non-dichiarazione è considerata in sé come una violazione penale, punibile con una multa o una pena detentiva, che può andare, in Lituania, fino ad otto anni. In un certo numero di altri paesi4, se il difetto di dichiarazione è legato ad altre violazioni penali (contrabbando, riciclaggio di denaro) o riguarda delle somme particolarmente importanti, può essere punito con una pena di detenzione che può andare, secondo i paesi, fino a sei anni.
56. Parecchie legislazioni contemplano anche delle misure di confisca, talvolta provvisoriamente, in particolare se le somme non dichiarate provengono da un'attività criminale o sono destinate a questa, o se la loro origine legale non può essere provata5. L'importo confiscato è in generale quello che supera la soglia fissata per la dichiarazione6. Tuttavia, le legislazioni di certi Stati7 dispongono che in caso di perseguimenti penali, che possono dare adito a pene di detenzione, la totalità della somma è confiscata. La Bulgaria sembra essere il solo paese che combina una multa di natura amministrativa o penale che può andare fino al doppio della somma non dichiarata con la confisca automatica dell'interezza della somma.
IN DIRITTO
I. SULLA QUALITÀ DI VITTIMA DEL RICHIEDENTE CONCERNENTE LA MULTA
57. Nelle sue osservazioni complementari, il Governo ha indicato che, trattandosi della multa inflitta al richiedente, una decisione di non-recupero era stata presa il 4 agosto 2005 di cui ha trasmesso copia, nella cornice di un'azione di accertamento contabile. Questo documento, intitolato "ammissione in nullità di un credito irrecuperabile", contiene un richiamo dei fatti e del procedimento, la proposta del contabile competente di ammettere in nullità l'emenda inflitta al richiedente al motivo che si tratta di un debitore estero, e la decisione del direttore regionale delle dogane di Perpignan, in data del 10 agosto 2005, di autorizzare l'ammissione in nullità della multa.
Questa decisione conferma, secondo il Governo, che la multa non sarà ricuperata più dall'amministrazione delle dogane. Ne conclude che il richiedente ha perso a questo riguardo la qualità di vittima, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
58. Il richiedente sottolinea, per la sua parte, che non ha avuto nessuna conferma formale del fatto che le autorità francesi non procedano in nessuna circostanza al recupero della multa. Dice non escludere la possibilità che, malgrado le affermazioni del Governo, le autorità francesi - doganali o altre - non gli facciano subire le conseguenze dell'imposta di questa multa. Afferma volere evitare di trovarsi nella situazione in cui la Corte terrebbe conto delle affermazioni del Governo dinnanzi a lei, ma in cui le altre autorità francesi – in particolari le doganali - non si stimerebbero legate da queste affermazioni. Secondo lui, la Corte deve considerarlo vittima finché non c'è certezza assoluta che il Governo abbia rinunciato ad ogni azione o misura futura derivante dalla multa. Si stupisce infine del fatto che, nel procedimento interno, le autorità non abbiano fatto stato della decisione di non-recupero, e si chiede se il comportamento recente del Governo non sia destinato ad influenzare favorevolmente la Corte in quanto alla confisca intervenuta nel 1996.
59. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale una decisione o una misura favorevole al richiedente basta a togliere a questo la qualità di "vittima" solo se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, poi riparato la violazione addotta della Convenzione (cf. Eckle c. Germania del 15 luglio 1982, serie A no 51, pp. 30-31, § 66; vedere anche Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, p. 846, § 36; Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; Labita c. Italia [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV, e Senator Lines GmbH c. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia ed Regno Unito (déc.), no 56672/00, CEDH 2004-IV).
60. Nel causa Senator Lines precitata che riguardava una multa inflitta dalla Commissione europea al richiedente, la Corte ha considerato che questo ultimo non poteva definirsi vittima, ai sensi dell'articolo 34, nella misura in cui non aveva saldato la multa e in cui non solo il ricorso formato da lei contro la decisione della commissione era stato esaminato, ma aveva dato adito ad annullamento definitivo della multa.
61. La Corte osserva che tale non è il caso nella presente causa, dove la multa chiesta dalle dogane ed inflitta dal tribunale correzionale è stata confermata dalla corte di appello e la Corte di cassazione. Se sembra risultare dalla decisione prodotta dal Governo che la multa non sarà ricuperata, si tratta nello specifico di una decisione puramente contabile che non potrebbe valere come riconoscenza né a fortiori come risarcimento della violazione addotta.
62. Quindi, la Corte considera che il richiedente può sempre definirsi vittima, ai sensi dell'articolo 34 precitato. C'è luogo dunque di respingere l'eccezione sollevata dal Governo.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
63. Il richiedente si lamenta del carattere sproporzionato della confisca e della multa di cui è stato oggetto rispetto alla trasgressione rimproverata. Adduce la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che è formulata così:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Argomenti delle parti
1. Il richiedente
64. Il richiedente considera che l'argomento del Governo derivato dal fatto che l'obbligo legale di dichiarazione alla dogana francese delle somme trasportate di un importo superiore o uguale a 50 000 franchi francesi (FRF),o 7 600 euro (EUR), mirerebbe alla lotta contro le violazioni di riciclaggio di capitali costituisca un argomento di circostanza per dare in modo retroattivo un'apparenza di legittimità al comportamento dell'amministrazione delle dogane. Stima che l'articolo 465 del codice delle dogane sanziona solamente una trasgressione amministrativa.
65. Stima che la regolamentazione nello specifico fosse equivoca e troppo restrittiva. Fa valere che l'articolo 465 precitato sanziona solamente la dissimulazione, e che tale trasgressione amministrativa è distinta del reato di frode o di riciclaggio di denaro.
66. Il richiedente indica che nel 1996, ignorava la regolamentazione applicabile, e che, si supponeva che dovesse informarsene, questo passo era tanto meno evidente di quanto fosse questa regolamentazione, secondo lui, derogatoria rispetto alle regolamentazioni in uso negli altri paesi dell'unione europea. Sostiene che apparteneva alla Francia di specificare chiaramente ed in modo adeguato la legislazione applicabile in materia.
67. Inoltre, il richiedente precisa che se le sentenze contraddittorie rese nel 1998 e successivamente nel 2000 dalla Corte di cassazione fossero posteriori ai fatti, sopraggiunti nel 1996, non ne rimane meno del fatto che traducono un periodo durante il quale si sono espresse delle opinioni divergenti sul campo di applicazione degli articoli 464 e 465 del codice delle dogane. Fa valere che se il giudice supremo francese stesso dà delle interpretazioni differenti alla questione di sapere se i suddetti testi si applichino ai soli residenti francesi o ad ogni persona fisica, qualunque sia la sua nazionalità , ciò mostra bene che la legislazione applicabile non poteva essere, al suo riguardo, chiara ed accessibile nel 1996.
68. Il richiedente sottolinea che gli articoli precitati del codice delle dogane non sanzionano in abstracto il riciclaggio dei capitali. Si tratterebbe di un argomento di circostanza che mira a dare in modo retroattivo un'apparenza di legittimità al comportamento dell'amministrazione delle dogane. In più, il richiedente stima che una presunzione di riciclaggio di capitali o di frode fiscale non possa essere fondata sul solo fatto che di non aver rispettato l'obbligo dichiarativo.
69. Il richiedente concepisce che un Stato possa controllare la circolazione delle valute, in particolare quando si tratta di liquidità . Tuttavia, stima sproporzionato essere stato non solo privato del suo denaro tramite confisca, mentre la legalità della sua origine era secondo lui, provata, ma inoltre, di essersi visto infliggere una multa corrispondente alla metà del somma sequestrata mentre nessuno indizio supportava l'esistenza di pratiche da parte sua, legate al riciclaggio di capitali.
70. Il richiedente contesta le informazione che sarebbero state fornite dalle autorità olandesi ed alle quali il Governo si riferisce. Fa valere che si tratta di calunnie e che, nella misura in cui non è stato mai oggetto di nessuna condanna in materia di riciclaggio di denaro, il Governo non potrebbe basarsi su delle informazione non supportate.
71. Secondo lui, la regolamentazione francese è derogatoria rispetto a ciò che correntemente ha incontrato negli altri paesi dell'unione europea. Del resto, secondo lui, il solo fatto che il codice delle dogane sia stato modificato nel 2004 dimostra che la legge applicabile all'epoca dei fatti non fosse compatibile col principio di libertà di circolazione dei capitali, e che non c'era dunque il giusto equilibrio predisposto tra l'interesse generale ed il diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
2. Il Governo
72. Il Governo conviene che la confisca della somma trasportata dal richiedente costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto dei suoi beni, ai sensi dell'articolo 1 precitato. Stima che la condanna al pagamento di una multa dipenda dal secondo capoverso dell'articolo 1 precitato.
73. Il Governo indica che la regolamentazione doganale messa in causa nello specifico è stata elaborata allo scopo di lottare contro il riciclaggio dei capitali, e serve a questo titolo, un scopo di interesse generale. Ricorda che questo obiettivo è perseguito dall'insieme degli Stati membri dell'unione europea e giustifica certe pianificazioni al principio di libera circolazione dei capitali istituita dall'articolo 56 del Trattato delle Comunità europee. A questo riguardo, il Governo ricorda che l'articolo 58 del trattato dispone che l'articolo 56, consacrando la libertà di circolazione dei capitali, non reca offesa al diritto degli Stati membri di prendere tutte le misure indispensabili per fare fallire le violazioni alle loro leggi ed ordinamenti, in particolare in materia fiscale o in materia di controllo degli istituti finanziari, di contemplare dei procedimenti di dichiarazione dei movimenti di capitali o di prendere delle misure giustificate dai motivi legati all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
74. Il Governo considera che il principio di legalità è stato rispettato nello specifico. L'obbligo dichiarativo e le sanzioni derivanti dalla mancata osservanza di questo obbligo sono contemplati agli articoli 464 e 465 del codice delle dogane. Il Governo sottolinea a questo proposito che l'obbligo dichiarativo è stato ricordato a due riprese al richiedente dagli agenti delle dogane, in spagnolo ed in inglese, lingue comprese da lui, e che non poteva pretendere dunque di ignorare la legge. Precisa che le pene applicabili all'epoca dei fatti erano la confisca delle somme in gioco ed una penalità compresa tra il quarto e la totalità della somma riguardata dalla violazione.
75. In più, il Governo considera che il richiedente non potrebbe avvalersi dell'insicurezza giuridica creata da una giurisprudenza contraddittoria, nella misura in cui le due sentenze della Corte di cassazione citate dal richiedente sono intervenute nel 1998 e 2000, o dopo la data della violazione che è stata notificata al richiedente il 29 gennaio 1996. Ad ogni modo, il Governo fa valere a questo riguardo che le due sentenze successive della Corte di cassazione non hanno, nello specifico, alterato la leggibilità della legge. Difatti, la sentenza della Corte di cassazione del 1998 era una sentenza isolata che aveva ristretto l'applicazione degli articoli 464 e 465 del codice delle dogane ai soli residenti francesi in modo totalmente contrario alla lettera ed allo spirito dell'articolo 464 che non menziona nessuna precisione in quanto al luogo di residenza delle persone fisiche previste nella disposizione precitata. Il Governo stima che questa interpretazione giurisprudenziale era poco coerente con l'obiettivo della legge che era di lottare contro il riciclaggio dei capitali. Quindi, conclude che il cambiamento improvviso di giurisprudenza operato dalla Corte di cassazione nel 2000 fosse "ragionevolmente prevedibile", e che l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente fosse ben contemplata dalla legge ai sensi della giurisprudenza della Corte.
76. Per ciò che riguarda la proporzionalità dell'ingerenza, il Governo si riferisce alla giurisprudenza della Corte e cita in particolare la sentenza Raimondo c. Italia (22 febbraio 1994, serie A no 281-a) in cui la Corte ha riconosciuto che la confisca era proporzionata all'obiettivo ricercato di lotta contro la mafia. Stima che la lotta contro il riciclaggio dei capitali giustifica anche delle pianificazioni al principio di libera circolazione dei capitali, come la confisca. In più, si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CJCE) che, nella sua sentenza Bordessa, ha ammesso che gli Stati membri mettono a priori in opera dei procedimenti di dichiarazione obbligatoria alle esportazioni di mezzi di pagamento. Indica anche che il 28 aprile 1997, il gruppo interdisciplinare incaricato di mettere in opera la politica comune in materia di lotta contro la criminalità ha adottato un programma di azione che sottolinea l'importanza per ogni Stato di disporre di una legislazione elaborata ed estesa in materia di confisca dei prodotti del crimine e del riciclaggio di questi prodotti. L'articolo 465 del codice delle dogane si inserisce in questi orientamenti politici.
77. Secondo il Governo, il dispositivo applicabile permette di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi generali che si attacca alla lotta contro il riciclaggio dei capitali ed i diritti del richiedente. Indica che l'obiettivo di lotta contro il riciclaggio implica che l'amministrazione possa prendere delle misure immediate e preventive, come la confisca del corpo del reato. Allo stesso tempo, il Governo fa valere che i diritti del richiedente sono protetti dal margine di valutazione lasciata alle autorità doganali in quanto all'importo della multa, e dal controllo esercitato dal giudice sulle decisioni delle autorità doganali, in particolare tenendo conto, all'occorrenza, di circostanze attenuanti per pronunciare la sanzione (articolo 369 del codice delle dogane).
78. Nello specifico, il Governo sottolinea che le autorità amministrative e giudiziali si sono pronunciate allo sguardo del comportamento del richiedente che, mentre deteneva su di sé delle somme in contanti molto importanti, ha tentato di dissimularne l'esistenza agli agenti delle dogane rispondendo negativamente a due riprese alle domande d’abitudine poste dai doganieri. Secondo il Governo, le informazione trasmesse il giorno del controllo dalle autorità olandesi sulle attività delittuose del richiedente giustificavano la confisca delle somme così come la multa che gli è stata inflitta. Queste sanzioni sono state confermate del resto poi dalle autorità giudiziali. Il Governo conclude che le sanzioni pronunciate contro il richiedente fossero, tenuto conto del diritto applicabile nello specifico, del suo comportamento e delle informazione fornite dalle autorità olandesi, proporzionate all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro il riciclaggio dei capitali.
79. Precisa infine, sussidiariamente che in seguito all'avviso motivato della Commissione europea del 27 luglio 2001 con cui ha chiesto alla Francia di rivedere il dispositivo di sanzioni per mancata osservanza dell'obbligo dichiarativo, le autorità interne hanno modificato questo dispositivo. Così, la legge del 9 marzo 2004 che ha modificato l'articolo 465 del codice delle dogane ha annullato la pena di confisca e ridotto la multa al quarto della somma riguardata dalla violazione. Tuttavia, il Governo aggiunge che questa modifica è senza rapporto con la presente richiesta, e che si trattava di conformarsi alla libertà di circolazione dei capitali contemplata all'articolo 56 del Trattato e non all'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che non implica la libertà di circolazione dei capitali. Del resto, il Governo precisa che la confisca di cui il richiedente é stato oggetto entrava nel campo delle eccezioni nella libertà di capitali contemplate all'articolo 58 del Trattato.
80. Infine, il Governo ricorda che nella cornice di un'azione di accertamento contabile intervenuta all'inizio dell'anno 2005, l'amministrazione delle dogane ha rinunciato al recupero della multa inflitta al richiedente che avrebbe necessitato un procedimento di recupero forzato, impossibile da mettere in opera per un cittadino olandese risiedente in Andorra.
B. Valutazione della Corte
1. Richiamo dei principi
81. L'articolo 1 del Protocollo no 1 che garantisce il diritto al rispetto dei beni, contiene tre norme distinte. La prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà . La seconda, che figura nella seconda frase dello stesso capoverso, prevede la privazione di proprietà e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati contraenti il potere, tra altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale. Non si tratta per tanto di regole prive di rapporti tra esse: la seconda e la terza hanno fatto riferimento agli esempi particolari di attentato al diritto di proprietà ; quindi, si devono interpretare alla luce del principio generale consacrato dalla prima (vedere, tra altri, James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98, pp. 29-30, § 37, ed le recenti sentenze Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], no 73049/01, § 62, CEDH 2007 -..., e J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land Ltd c,). Regno Unito [GC], no 44302/02, § 52, CEDH 2007 -....).
82. Per conciliarsi con la regola generale enunciata nella prima frase del primo capoverso dell'articolo 1, un attentato al diritto al rispetto dei beni deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della collettività e quelle della protezione dei diritti fondamentali dell'individuo (Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I, ed Air Canada c. Regno Unito, sentenza del 5 maggio 1995, serie A no 316-a, p. 16, § 36).
83. Per ciò che riguarda le ingerenze che dipendono dal secondo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no 1 che contempla specialmente il "diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale ", deve esistere per di più un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto. A questo riguardo, gli Stati dispongono di un ampio margine di valutazione tanto per scegliere le modalità di collocamento in opera che per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell'interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l'obiettivo della legge in causa (AGOSI c. Regno Unito, sentenza del 24 ottobre 1986, serie A no 108, § 52).
2. Applicazione al caso di specifico
a) Sulla norma applicabile
84. La Corte considera che la multa inflitta al richiedente si inserisce nel secondo capoverso dell'articolo 1 (cf. Phillips c. Regno Unito, no 41087/98, § 51, CEDH 2001-VII, e, mutatis mutandis, Valico S.r.l. c. Italia (déc.), no 70074/01, CEDH 2006 -...).
85. Trattandosi della confisca della somma trasportata dal richiedente, la Corte ricorda di avere affermato in parecchie cause che, anche se tale misura provocava una privazione di proprietà , dipendeva tuttavia da una regolamentazione dell'uso dei beni (vedere AGOSI precitata, p,. 17, § 51, Raimondo c. Italia, sentenza del 22 febbraio 1994, serie A no 281-a, p. 16, § 29, Butler c. Regno Unito, (déc.), no 41661/98, CEDH 2002-VI, Arcuri c. Itali,( déc.), no 52024/99, CEDH 2001-VII, e Riela ed altri c. Italia (déc.), no 52439/99, 4 settembre 2001, C.M. c. Francia (déc.), no 28078/95, CEDH 2001-VII). Si trattava tra l’altro in queste cause di legislazioni che si iscrivono nella cornice della lotta contro il traffico di stupefacenti o contro le organizzazioni di tipo mafioso (vedere anche in materia di mancata osservanza di sanzioni internazionali Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Bosphorus Airways, c. Irlanda [GC], no 45036/98, § 142, CEDH 2005 -...).
86. La Corte è del parere che questo approccio deve essere applicato alla presente causa, poiché la confisca della somma non dichiarata è stata pronunciata nello specifico in virtù di un testo introdotto nel codice delle dogane (l'articolo 465) dalla legge del 12 luglio 1990 relativa alla partecipazione degli organismi finanziari alla lotta contro il riciclaggio dei capitali provenienti dal traffico degli stupefacenti.
b) Sul rispetto delle esigenze dell'articolo 1 del Protocollo no 1
87. La Corte rileva che l'obbligo di dichiarazione è prescritto dal diritto interno, ossia l'articolo 464 del codice delle dogane e che l'articolo 465 dello stesso codice contempla le sanzioni in caso di mancata osservanza, ossia la confisca e la multa.
88. Il richiedente sostiene da parte sua che la condizione di legalità dell'ingerenza non è assolta, ai motivi che la redazione dell'articolo 464 al momento dei fatti non permetteva di sapere chiaramente se si applicava a lui in quanto estero e peraltro la Corte di cassazione stessa ha reso due sentenze contraddittorie su questo punto nel 1998 e 2000.
89. La Corte non è convinta di questi argomenti. In primo luogo, nella sua redazione applicabile al momento dei fatti, l'articolo 464 precitato prevedeva "le persone fisiche" che effettuano dei trasferimenti, formulazione ampia che sembra si debba applicare a tutti, residenti come non residenti. In secondo luogo, le sentenze menzionate dal richiedente sono state rese dalla Corte di cassazione dopo i fatti della presente richiesta. Ad ogni modo, la Corte osserva che non si tratta di un cambiamento improvviso di giurisprudenza, nella misura in cui queste sentenze sono state rese nella cornice di una stessa causa, essendo stata resa la seconda sentenza dalla Corte di cassazione su opposizione dell'amministrazione delle dogane ed avendo messo il primo a nullità (vedere sopra paragrafi 25-26).
90. La Corte stima anche di dovere tenere conto del fatto che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato in parecchie sentenze (paragrafi 28-30 sopra) che, contrariamente ad un sistema di autorizzazione preliminare, un sistema di dichiarazione preliminare come nello specifico fosse compatibile col diritto comunitario e con la libera circolazione dei capitali.
91. Quindi, la Corte conclude che la legge fosse sufficientemente chiara, accessibile e prevedibile (vedere a contrario Frizen c. Russia, no 58254/00, § 36, 24 marzo 2005 e, Baklanov c. Russia, no 68443/01, § 46, 9 giugno 2005) e che l'ingerenza in causa fosse prevista dalla legge, ai sensi della sua giurisprudenza.
92. Trattandosi dello scopo previsto, la Corte rileva che l'articolo 465 precitato è stato introdotto nel codice delle dogane dalla legge del 12 luglio 1990 nella cornice della lotta contro il riciclaggio di capitali provenienti dal traffico degli stupefacenti. Non vi è dubbio per la Corte che si tratta di uno scopo di interesse generale (cf.in particolare Air Canada precitata, § 42, Phillips precitata, § 52, e decisione Butler precitata).
93. La Corte è a questo riguardo cosciente dell'importanza che riveste per gli Stati membri la lotta contro il riciclaggio dei capitali derivati da attività illecite e che possono servire a finanziare delle attività criminali, in particolare in materia di traffico di stupefacenti o di terrorismo internazionale. Osserva che, da alcuni anni, un numero crescente di strumenti internazionali (convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio dell'Europa) raccomandazioni del GAFI, e di norme comunitarie (direttiva del 10 giugno 1991 ed ordinamento del 26 ottobre 2005) mirano a mettere in opera dei dispositivi efficaci che permettono in particolare il controllo dei flussi di capitali tra zone di confine. Il sistema di dichiarazione obbligatoria al passaggio della frontiera dei contanti trasportati e di sanzione in caso di non dichiarazione si inserisce in questo contesto.
94. Resta da stabilire se le autorità hanno nello specifico predisposto un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In altri termini, la Corte deve ricercare se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale e la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo, tenuto conto del margine di valutazione riconosciuta allo stato in simile materia
95. La Corte si è attaccata innanzitutto al comportamento del richiedente. Rileva che si è astenuto, malgrado le domande fatte a due riprese dai doganieri, dal dichiarare la somma importante che trasportava. Ciò facendo, ha infranto con cognizione di causa l'obbligo decretato dall'articolo 464 del codice delle dogane, di dichiarare al superamento della frontiera ogni somma che supera un certo massimale (7 600 EUR al momento dei fatti).
96. Il Governo si appella anche alle informazioni trasmesse dalle autorità olandesi in quanto alle attività delittuose del richiedente. A questo riguardo, la Corte rileva che, secondo il fax dell'addetto doganale dell'ambasciata di Francia nei Paesi Bassi del 29 gennaio 1996, il richiedente è "conosciuto dai servizi giudiziali" per i fatti che risalgono al 1983, in particolare minacce, estorsione di fondi, rimozione e detenzione di armi da fuoco. Secondo un fax dello stesso addetto del 23 aprile 1997, la sua sola attività conosciuta sarebbe quella immobiliare e sarebbe sospettato dalla polizia olandese di utilizzare questa facciata per riciclare dei capitali.
97. La Corte nota tuttavia che non risulta dalla pratica che il richiedente sia stato oggetto di perseguimenti né di condanne sotto questo capo o sotto il capo di violazioni legate, in particolare al traffico di stupefacenti che siano nei Paesi Bassi o ad Andorra dove risiede. La Corte osserva del resto che, nelle sue conclusioni dinnanzi al tribunale correzionale, l'amministrazione delle dogane ha riconosciuto che la somma sequestrata a lui fosse compatibile con la sua fortuna personale.
98. Il solo comportamento delittuoso che possa essere considerato contro il richiedente dunque consiste nel fatto di non avere dichiarato al passaggio della frontiera franco-andorrana del contante che trasportava. Il Governo non ha sostenuto del resto che la somma trasportata sarebbe derivata da attività illecite o destinata a tali attività .
99. La Corte stima dunque che la presente causa si distingue delle cause similari di cui è venuta a conoscenza fino qui, in cui le misure di confisca ordinate dalle autorità interne erano di due ordini: o si applicavano all'oggetto stesso del reato (AGOSI e Bosphorus Airways precitate) o al mezzo utilizzato per commetterlo (cf. Air Canada precitata, decisione C.M. precitata e, mutatis mutandis, Yildirim c. Italia (déc.), no 38602/02, CEDH 2003-IV) o prevedevano dei beni presunti come acquisiti per mezzo di attività delittuose, (vedere in materia di traffico di stupefacenti decisione Phillips precitata e, mutatis mutandis, Welch c. Regno Unito, sentenza del 9 febbraio 1995, serie A no 307-a, ed in materia di attività di organizzazioni di tipo mafiosa sentenza Raimondo precitata e decisioni Arcuri e Riela precitate) o delle somme destinate a e tali attività (decisione Butler precitata).
100. La Corte ha avuto anche riguardo all'importanza della sanzione che è stata inflitta al richiedente per questo difetto di dichiarazione, ossia il cumulo della confisca dell'interezza della somma trasportata, o 233 056 EUR, con una multa uguale alla metà di questo importo (116 528 EUR) o al totale 349 584 EUR. Rileva che in virtù dell'articolo 465 del codice delle dogane nella sua redazione in vigore al momento dei fatti, il difetto di dichiarazione provocava automaticamente la confisca dell'interezza della somma, potendo essere modulata solo l'emenda dalle giurisdizioni interne (dal 25 al 100% della somma non dichiarata).
101. La Corte rileva che, tra gli altri Stati membri del Consiglio dell'Europa, la sanzione più frequentemente prevista è la multa. Può essere cumulata con una pena di confisca, in particolare quando l'origine lecita delle somme trasportate non viene stabilita, o in caso di perseguimenti penali contro l'interessato. Tuttavia, quando viene contemplata, la confisca riguarda in generale solo il residuo della somma che supera l'importo da dichiarare; solo un altro Stato, la Bulgaria, contempla il cumulo di una multa che può andare fino al doppio della somma non dichiarata con la confisca automatica dell'interezza della somma.
102. La Corte raggiunge l'approccio della Commissione europea che, nel suo avviso motivato del luglio 2001 (paragrafo 29 sopra) ha sottolineato che la sanzione doveva corrispondere alla gravità della trasgressione constatata, ossia la trasgressione all'obbligo di dichiarazione e non alla gravità dell’ eventuale trasgressione non constatata, a questo stadio, di un reato come il riciclaggio di denaro o la frode fiscale.
103. La Corte rileva che in seguito a questo avviso motivato, le autorità francesi hanno modificato l'articolo 465 precitato. Il 1 ottobre 2004, questo articolo non contempla più la confisca automatica nella sua redazione entrata in vigore e la multa è stata ridotta al quarto della somma su cui verte la violazione. La somma non dichiarata viene trattenuta oramai per una durata massima di sei mesi, e la confisca può essere pronunciata in questo termine dalle giurisdizioni competenti quando ci sono degli indizi o ragioni plausibili di pensare che l'interessato abbia commesso altre violazioni al codice delle dogane o vi abbia partecipato. Secondo la Corte, tale sistema permette di preservare il giusto equilibro tra le esigenze dell'interesse generale e la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo.
104. La Corte osserva infine che, nella maggior parte dei testi internazionali o comunitari applicabili in materia, si fa riferimento al carattere "proporzionato" che devono rivestire le sanzioni previste dagli Stati.
105. Alla vista di questi elementi e nelle circostanze particolari della presente causa, la Corte arriva alla conclusione che la sanzione imposta al richiedente, cumulando la confisca e la multa, fosse sproporzionata allo sguardo della trasgressione commessa e che il giusto equilibrio non è stato rispettato ( cf. Ismayilov c. Russia, no 30352/03, § 38, 6 novembre 2008).
106. C'è stata dunque nella specifico violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
107. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
108. Il richiedente sollecita, a titolo del danno materiale, la somma di 226 890,11 euro (EUR) corrispondente ai 500 000 fiorini confiscati, abbinati d’ interessi. Chiede anche 37 772,44 EUR a titolo degli oneri di avvocato e 3 249,89 EUR a titolo degli oneri di traduzione.
109. Il Governo considera che il danno finanziario del richiedente non è stabilito dal momento che l'amministrazione delle dogane ha rinunciato al recupero della multa che, ai termini dell'articolo 465 del codice delle dogane, poteva raggiungere al minimo il quarto ed al massimo l'importo del somma oggetto della violazione. Stima che una constatazione di violazione varrebbe come risarcimento del danno eventualmente subito. Il Governo propone peraltro 3 000 EUR a titolo degli oneri di avvocato e 500 EUR per gli oneri di traduzione.
110. La Corte considera che, nelle circostanze dello specifico, la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non sia pronta. Pertanto, c'è luogo di riservare la questione tenendo conto dell'eventualità di un accordo tra lo stato convenuto ed i richiedenti (articolo 75 § 1 dell'ordinamento).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Respinge, all'unanimità , l'eccezione preliminare del Governo relativa alla qualità di vittima del richiedente per ciò che riguarda la multa;
2. Stabilisce, all'unanimità , che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce, per sei voci contro una, che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è pronta; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 febbraio 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Présidente
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 dell'ordinamento, l'esposizione dell'opinione in parte dissidente del giudice Jebens.
C.L.R.
S.N.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSIDENTE
DEL GIUDICE JEBENS
(Traduzione)
Convengo che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 in questa causa in ragione della mancanza di proporzionalità tra gli scopi legittimi previsti dalla legislazione doganale francese e la sanzione inflitta al richiedente. Non aderisco tuttavia, interamente al ragionamento della maggioranza e, peraltro, non approvo la decisione di questa di riservare la questione dell'applicazione dell'articolo 41.
Innanzitutto, conviene portare alcune delucidazioni in quanto alla colpevolezza del richiedente nello specifico: se è vero che l'interessato ha ripetuto a più riprese ai doganieri francesi che l'interrogavano che non aveva niente da dichiarare, il che era falso, non è stato accusato e nemmeno condannato per essersi procurato illegalmente questo denaro. C'è luogo di notare che le autorità francesi hanno riconosciuto che la somma confiscata, equivalente a 233 000 euro, fosse compatibile con la fortuna personale del richiedente. La Corte non è in grado di derivare una conclusione differente. Occorre dunque fondare il suo ragionamento sulla premessa secondo cui il richiedente fosse il proprietario legittimo del denaro confiscato.
È in questa ottica che deve essere analizzata la decisione di confiscare l'interezza della somma sequestrata e di infliggere inoltre una multa corrispondente alla metà di questa somma al richiedente. A questo riguardo è anche utile ricordare che queste sanzioni sono state pronunciate sulla base di disposizioni rigorose del codice delle dogane che sono state annullate in seguito.
A mio avviso, questi fatti non sono solamente pertinenti per giudicare la proporzionalità sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1 ma militano anche a favore dell'adozione di una decisione sul terreno dell'articolo 41 invece di riservare la questione del risarcimento affinché sia ulteriormente decisa. Bisogna dunque anche tenere debitamente conto degli interessi del richiedente in materia, senza dimenticare che questo aspetta già da più di sei anni che una sentenza sia resa.
Inoltre, la Corte dispone di tutte le informazione di cui ha bisogno per finire l'esame della causa anche per ciò che riguarda il risarcimento. Il fatto che il richiedente non si sia liberato dalla multa inflitta potrebbe non costituire un ostacolo dato che ciò non influisce sull'importo del risarcimento ma solamente sulla questione dell'ordinamento che deve essere deciso deducendo la multa insoluta dal totale dell'indennizzo concesso.
Avendo deciso la maggioranza di riservare la questione dell'articolo 41, non vedo nessuna ragione di attaccarla in quanto al merito.
1 Bulgaria, Croazia, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Moldova, Montenegro, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Ucraina,,,.
2 Germania, Austria, Portogallo.
3Andorra, Belgio, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Romania, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia,,,.
4 Bulgaria, Finlandia, Russia, Ucraina,
5 Bulgaria, Repubblica ceco, Slovacchia, Slovenia, Moldova,
6 Croazia, Italia, Romania, Slovenia,
7 Lituania, Russia, Ucraina,