Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell'art. 8; violazione di P4-2; Danno materiale - domanda respinta; Danno morale - risarcimento pecuniario; Oneri e spese (procedimento della Convenzione) - domanda respinta
TERZA SEZIONE
CAUSA GOFFI C. ITALIA
( Richiesta no 55984/00)
SENTENZA
STRASBURGO
24 marzo 2005
DEFINITIVO
06/07/2005
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Goffi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,
Sigg. V. Zagrebelsky, E. Myjer, Davide Thór Björgvinsson, giudici,
e del Sig. Sig. Villiger, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 3 marzo 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 55984/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. P. G. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 18 novembre 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dal Sig. L. T., avvocato a Salò (Brescia). Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia ed dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione, 2 del Protocollo no 4, 3 del Protocollo no 1, 5, 11 e 14 della Convenzione.
4. Il 16 dicembre 2003, la Corte, prima sezione, ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare le lagnanze derivate dagli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo no 4 al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
5. Il 31 gennaio 2005, la causa è stata assegnata alla terza sezione.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente è nato nel 1954 e ha risieduto in Italia.
7. Con un giudizio depositato il 30 maggio 1989, il tribunale di Brescia dichiarò il fallimento del richiedente, in quanto socio della società G.
8. Conformemente all'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica no 223 del 20 marzo 1967, i diritti elettorali del richiedente furono sospesi per un periodo non superiore a cinque anni a partire dalla dichiarazione di fallimento.
9. Il 27 giugno 1989, il richiedente introdusse un ricorso in opposizione dinnanzi allo stesso tribunale per ottenere la revoca di questo giudizio.
10. Il 28 settembre 1989, la verifica del passivo del fallimento ebbe luogo.
11. Dopo due tentativi di asta pubblica, un bene immobile del richiedente fu venduto il 25 novembre 1992.
12. Con un giudizio del 30 novembre 1994, il tribunale respinse il ricorso in opposizione introdotto dal richiedente.
13. Dopo otto tentativi di vendita che hanno avuto luogo tra il 21 settembre 1994 ed il 13 gennaio 1998 altri beni immobili inclusi nel fallimento furono venduti il 12 febbraio 1998. Un altro bene immobile fu venduto il 14 febbraio 2002, dopo tre tentativi di vendita.
14. Il 16 dicembre 2002, il curatore del fallimento chiese la chiusura del procedimento poiché i debiti del richiedente erano stati onorati.
15. Con una decisione del 18 dicembre 2002, il giudice restrinse il procedimento di fallimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 1 DEL PROTOCOLLO NO 1, 8 DELLA CONVENZIONE E 2 DEL PROTOCOLLO NO 4
16. Il richiedente si lamenta del fatto che la dichiarazione di fallimento l'ha privato di tutti i suoi beni che dopo la dichiarazione di fallimento tutta la corrispondenza che gli era indirizzata è stata rimessa al curatore, e che la dichiarazione di fallimento gli ha impedito di allontanarsi dal suo luogo di residenza.
17. Invoca gli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo no 4, così formulati,:
Articolo 1 del Protocollo no 1
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
Articolo 8 della Convenzione
"1. Ogni persona ha diritto al rispetto di suo corrispondenza.
2. Non può esserci ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà altrui. "
Articolo 2 del Protocollo no 4
"1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il suo.
3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di altre restrizioni se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in certe determinate zone, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica. "
A. Sull'ammissibilità
18. La Corte constata che queste lagnanze non sono manifestamente male fondate al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che questi non si scontrano con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararle ammissibili dunque.
B. Sul merito
19. La Corte ha trattato già cause che sollevano delle domande simili a quelle del caso di specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo no 4 (vedere in particolare le sentenze Luordo, no 32190/96, §§ 62-97, del 17 luglio 2003 e Neroni c. Italia, no 7503/02, §§ 23-24, del 22 aprile 2004).
20. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Il procedimento di fallimento è durato più di tredici anni e sei mesi, il che ha provocato la rottura del giusto equilibrio tra gli interessi generali al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del richiedente, ossia il suo diritto al rispetto dei suoi beni, il suo diritto al rispetto della sua corrispondenza ed alla sua libertà di circolazione. Le ingerenze nei diritti e libertà del richiedente si sono rivelate sproporzionate all'obiettivo perseguito.
21. C'è stata di conseguenza violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo no 4.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
22. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno materiale
23. Il richiedente richiede il risarcimento di un danno materiale e la cifra a 130 000 euro (EUR) in primo luogo.
24. Il Governo contesta queste pretese.
25. Il richiedente avendo omesso di valutare e giustificare le sue pretese e di unire i giustificativi necessari, come esige l'articolo 60 dell'ordinamento, la Corte decide di non accordare niente sotto questo capo.
B. Danno morale
26. Il richiedente chiede 150 000 EUR per danno morale.
27. Il Governo contesta queste pretese.
28. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equità, gli accorda 29 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
29. Il richiedente chiede anche 5 500 EUR per oneri e spese esposti dinnanzi alla Corte, senza unire tuttavia i giustificativi necessari.
30. Il Governo contesta queste pretese.
31. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte respinge, la domanda relativa agli oneri e spese.
D. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
4. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 4;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 29 000 EUR (ventinovemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 24 marzo 2005 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Marco Villiger Boštjan il Sig. ZUPANÈIÈ
Cancelliere aggiunto Presidente