SECONDA SEZIONE
CAUSA GEZER C. TURCHIA
(Richiesta no 18704/04)
SENTENZA
STRASBURGO
6 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gezer c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, Andrįs Sajó,
Işıl Karakaş, giudici, e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 18704/04) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. G. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 6 aprile 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da Me il Sig. Ö., avvocato a Çanakkale. Il governo turco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente.
3. Il 4 novembre 2008, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull'ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1947 e risiede a Çanakkale.
5. Il 27 novembre 1998, il municipio di Çanakkale procedette all'espropriazione di un terreno di 280 m2 appartenenti al richiedente mediante il versamento di un'indennità di espropriazione di un importo di 1 680 milioni di lire turche (TRL) o circa 5 555 dollari Americani (USD) all'epoca.
6. Il 17 dicembre 1998, il richiedente, in disaccordo con l'importo pagato dal municipio ("l'amministrazione"), introdusse un ricorso per aumento dell'indennità di espropriazione presso la corte d'appello di Çanakkale ("il tribunale"). A questo riguardo, sostenne che il valore del suo terreno era di 6 720 000 000 TRL, o circa 21 830 USD all'epoca.
7. Durante questo procedimento, il tribunale ordinò tre perizie sui luoghi.
8. Il primo rapporto di perizia, datato 28 novembre 2000, fissò il valore del terreno espropriato a 3 991 288 560 TRL, o circa 6 815 euro (EUR) all'epoca.
9. Il secondo rapporto, del 15 dicembre 2000, valutò il terreno a 4 989 110 840 TRL, o circa 8 250 EUR all'epoca.
10. Un'altra commissione di periti stabilì un rapporto il 26 gennaio 2001, fissando il valore del terreno a 4 718 595 000 TRL, o circa 7 535 EUR all'epoca.
11. Con un giudizio del 27 marzo 2001, la corte d'appello considerò che l'importo dell'indennità di espropriazione doveva essere di 4 718 595 000 TRL, o circa 5 430 EUR all'epoca. Perciò, condannò l'amministrazione a pagare all'interessato la somma complementare di 3 038 595 000 TRL, o circa 3 500 EUR all'epoca, abbinata ad interessi moratori al tasso legale a contare dal 2 gennaio 1998.
12. Con una sentenza del 15 novembre 2001, la Corte di cassazione annullò il giudizio reso dalla giurisdizione di prima istanza.
13. Il 19 febbraio 2002, la Corte di cassazione respinse il ricorso per rettifica della sentenza del 15 novembre 2001.
14. Essendogli stata rinviata la causa, il tribunale procedette a tre altre perizie sui luoghi.
15. Il primo rapporto di perizia, datato 5 agosto 2002, valutò il terreno espropriato a 6 514 872 898 TRL, o circa 4 075 EUR all'epoca.
16. Il secondo rapporto, del 3 giugno 2003, fissò il valore del terreno a 3 922 095 744 TRL, o circa 2 380 EUR all'epoca.
17. Un'altra commissione di periti stabilì, il 7 giugno 2003, un terzo rapporto e stimò che il terreno valeva 3 818 238 480 TRL, o circa 2 325 EUR all'epoca.
18. Con un giudizio del 21 novembre 2003, il tribunale fissò l'indennità di espropriazione a 3 922 095 744 TRL, o circa 2 245 EUR all'epoca. Pertanto, giudicò che l'indennità complementare che restava da pagare al richiedente da parte dell'amministrazione era di 2 242 095 744 TRL, o circa 1 285 EUR all'epoca. Questa somma fu abbinata ad interessi moratori al tasso legale a contare dal 2 gennaio 1998.
19. Con una sentenza del 19 aprile 2004, la Corte di cassazione annullò il giudizio del 21 novembre 2003.
20. Il 14 ottobre 2005, deliberando su rinvio, il tribunale fissò l'importo dell'indennità di espropriazione a 5 212 480 000 TRL, o circa 3 170 EUR all'epoca. Quindi, condannò l'amministrazione a pagare al richiedente un'indennità complementare di espropriazione di 3 532 480 000 TRL, o circa 2 150 EUR all'epoca, abbinata ad interessi moratori al tasso legale a contare dal 2 gennaio 1998.
21. Il 6 febbraio 2006, la Corte di cassazione confermò il giudizio attaccato in tutte le sue disposizioni.
22. L'amministrazione procedette all'esecuzione di queste decisioni di giustizia pagando le somme fissate dai tribunali nel seguente modo:
-Il 4 ottobre 2001: 3 274 519 130 TRL, o circa 2 320 EUR all'epoca,;
-Il 19 aprile 2004: 6 159 989 964 TRL, o circa 3 835 EUR all'epoca,;
-Il 1 settembre 2006: 7 327 030 000 TRL, o circa 3 925 EUR all'epoca.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente sostiene che la sua causa non è stata sentita in un termine ragionevole dalle giurisdizioni nazionali.
24. Il Governo fa notare che la presente richiesta è stata introdotta prima della conclusione del procedimento interno, così che il richiedente non aveva esaurito le vie di ricorso interne conformemente all'articolo 35 § 1 della Convenzione.
25. La Corte ricorda che l'ordine giuridico turco non offre ai giudicabili un ricorso che permette loro di lamentarsi della durata di un procedimento (Okçu c. Turchia, no 39515/03, § 35, 21 luglio 2009, e Tendik ed altri c. Turchia, no 23188/02, § 36, 22 dicembre 2005). Quindi, respinge l'eccezione del governo derivata della non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
26. La Corte constata che il motivo di appello tratto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione non è manifestamente mal fondato, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
27. Trattandosi del merito, il Governo sostiene che tenuto conto della complessità della causa, la durata del procedimento controverso non è irragionevole.
28. La Corte osserva che il periodo da considerare è cominciato il 17 dicembre 1998 e si è concluso il 6 febbraio 2006. È durato più di sette anni per due gradi di giurisdizione, dopo due rinvii, dunque.
29. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VI).
30. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, ibidem.
31. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, e malgrado le molteplici perizie alle quali i tribunali nazionali sono dovuti ricorrere, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all'esigenza del "termine ragionevole."
32. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
33. Il richiedente si lamenta dell'importo del complemento dell'indennità di espropriazione fissato dalla corte d'appello di Çanakkale che non corrisponderebbe al valore reale del terreno espropriato. Si lamenta anche di una perdita di valore dell'indennità complementare di espropriazione, in ragione della durata del procedimento dinnanzi ai tribunali interni e dell'insufficienza degli interessi moratori.
34. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne conformemente all'articolo 35 § 1 della Convenzione. A questo titolo, afferma che il richiedente avrebbe dovuto esercitare il ricorso offerto dall'articolo 105 del codice degli obblighi. Inoltre, secondo lui, i motivi di appello del richiedente sono manifestamente mal fondati. Il procedimento di espropriazione è stato seguito conformemente alla legislazione nazionale. L'indennità di espropriazione è stata determinata dai tribunali interni che si sono basati sui rapporti di perizie. Non vi è stata nessuna perdita di valore dell'indennità complementare di espropriazione accordata all'interessato e questo grazie agli interessi moratori che sono cominciati a decorrere fin dal 2 gennaio 1998.
35. Il richiedente contesta la tesi del Governo e sostiene che l'indennità di espropriazione che ha ottenuto non corrispondeva neanche al 10% di ciò che avrebbe dovuto ottenere.
36. Per ciò che riguarda l'esaurimento del ricorso previsto dall'articolo 105 del codice degli obblighi, la Corte ricorda che ha respinto già un'eccezione simile nella causa Aka c. Turchia (23 settembre 1998, §§ 34-37, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI). Non vede nessuno motivo di deroga alla sua precedente conclusione e respinge dunque l'eccezione del Governo.
37. Trattandosi del motivo di appello derivato dall'insufficienza del complemento dell'indennità di espropriazione rispetto al valore reale del terreno espropriato, la Corte nota che il richiedente contesta la soluzione adottata dalle giurisdizioni nazionali. Ora, ricorda che non le appartiene valutare lei stessa gli elementi di fatto che hanno condotto una giurisdizione ad adottare tale decisione piuttosto che un’altroa, se no si erigerebbe a giudice di terza o quarta istanza (vedere Andiçi c. Turchia, no 27796/03, § 14, 4 marzo 2008, e Kemmache c. Francia (no 3), 24 novembre 1994, § 44, serie A no 296-C).
38. Osserva che il richiedente ha sostenuto dinnanzi ai tribunali interni che il valore del suo terreno espropriato era di 6 720 000 000 TRL. Le giurisdizioni nazionali, in quanto ad esse, hanno fissato l'indennità di espropriazione a 5 212 480 000 TRL, basandosi su parecchie perizie.
39. La Corte non stima di avere vocazione a sostituirsi alle giurisdizioni nazionali per determinare i criteri di stima del valore del terreno espropriato e la determinazione delle somme dovute che ne deriverebbero (vedere Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c. Turchia, no 30502/96, § 38, 24 aprile 2003).
40. Inoltre, avuto riguardo agli elementi della pratica, la Corte considera che il richiedente non dimostra per nulla in che cosa l'indennità di espropriazione fissata dai tribunali interni non era ragionevolmente in rapporto col valore della sua proprietà in data dell'espropriazione. Ne segue che questo motivo di appello è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.
41. Trattandosi del motivo di appello derivato da una perdita di valore dell'indennità complementare di espropriazione in ragione della durata del procedimento dinnanzi ai tribunali interni e dell'insufficienza degli interessi moratori, la Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
42. In quanto al merito, la Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere §§ 50-51 Aka, precitata,). Ha esaminato le circostanze dello specifico e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Difatti, procedendo al suo proprio calcolo (vedere Aka, precitata), la Corte constata che gli interessi moratori legali non hanno compensato sufficientemente la perdita dovuta al deprezzamento monetario durante il periodo che va dall'immissione nel processo della corte d'appello di Çanakkale al pagamento effettivo della totalità della somma da parte dell'amministrazione espropriante. Quindi, la Corte considera che il divario tra il valore del credito del Sig. G. al momento dell'espropriazione del suo terreno ed il suo valore all'epoca del suo ordinamento effettivo ha fatto subire al richiedente un danno distinto dell'espropriazione e che ha rotto il giusto equilibro che deve regnare tra le salvaguardie del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale.
43. Perciò, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
44. Il richiedente richiede 75 480 euro (EUR) più degli interessi moratori a titolo del danno materiale che avrebbe subito. Chiede anche 3 000 EUR a titolo di parcella dell’ avvocato. A questo riguardo, sottopone un quadro di riferimento della parcella degli avvocati firmati dal presidente del collegio degli avvocati del foro di Çanakkale.
45. Il Governo contesta queste pretese.
46. Avuto riguardo al metodo di calcolo adottato nella sentenza Aka, precitata, ed alla luce dei dati economici pertinenti, la Corte accorda al richiedente 11 000 EUR per danno materiale. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese, secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nell'occorrenza, la Corte constata che il richiedente fornisce un quadro di riferimento della parcella di avvocati ma non dei giustificativi in quanto alle spese presumibilmente impegnate. Quindi, la Corte considera che non c'è luogo di assegnargli una somma a questo titolo.
47. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione relativo alla durata del procedimento ed in quanto ai motivi di appello derivati dall'articolo 1 del Protocollo no 1 relativi alla perdita di valore dell'indennità complementare di espropriazione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione ,11 000 EUR (undicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell'ordinamento;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa