Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione di P1-1; Violazione dell'art. 13+P1-1; Danno materiale - domanda respinta
QUINTA SEZIONE
CAUSA GEORGI ATANASOV C. BULGARIA
( Richiesta no 5359/04)
SENTENZA
STRASBURGO
7 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Georgi Atanasov c. Bulgaria,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Peer Lorenzen, presidente, Renate Jaeger, Rait Maruste, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, Ganna Yudkivska, giudici,
e da Claudia Westerdiek, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 14 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 5359/04) diretta contro la Repubblica della Bulgaria e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. M A. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 26 gennaio 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da S. K., avvocato a Burgas. Il governo bulgaro ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra R. Nikolova, del ministero della Giustizia.
3. Il 15 aprile 2009, il presidente della quinta sezione ha deciso di comunicare al Governo i motivi di appello del richiedente derivati dell'articolo 1 del Protocollo no 1, solo e combinato con l'articolo 13, concernenti la ritenzione del suo veicolo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1965 e risiede a Sofia.
A. Il sequestro e le istanze di restituzione del veicolo
5. Il 21 gennaio 1995, un veicolo fu rubato a Schumen. Un'inchiesta preliminare per furto contro un autore non identificato fu aperta all’ inizio del 1995.
6. Il 23 agosto 1995, il richiedente acquistò un'automobile per suo uso personale.
7. Il 26 novembre 1997, questa automobile fu sequestrata dalla polizia perché serviva da prova nella cornice dell'inchiesta penale aperta nel 1995. Secondo una perizia stabilita il 16 gennaio 1998, il numero del telaio era stato falsificato ed il veicolo venduto al richiedente era quello che era stato rubato il 21 gennaio 1995.
8. Il 20 novembre 2000, il richiedente chiese alla procura di distretto (Районна прокуратура) di Schumen di restituirgli l'automobile. Il procuratore di distretto rifiutò questa istanza con un'ordinanza del 20 dicembre 2000 al motivo che tutti gli atti di inchiesta non erano stati ancora compiuti. Il 17 aprile 2001, il tribunale di distretto( Районен �ъд) di Schumen confermò l'ordinanza del procuratore.
9. Il 12 marzo 2002, il richiedente chiese presso i servizi di istruzione la restituzione del veicolo. Con un'ordinanza del 18 aprile 2002, l'inquirente respinse questa istanza al motivo che il procedimento penale non era ancora finito. Il richiedente introdusse un ricorso presso la procura di distretto. Con un'ordinanza del 16 maggio 2002, il procuratore di distretto confermò l'ordinanza dell'inquirente. Il procuratore tenne conto del fatto che, il 3 dicembre 1997, una compagnia di assicurazione aveva chiesto presso gli organi dei perseguimenti la restituzione dell'automobile ed aveva concluso che esisteva una controversia sul diritto di proprietà che doveva essere decisa dai tribunali. Il procuratore considerò che in queste circostanze, l'articolo 110 del CPP imponeva alle autorità dei perseguimenti l'obbligo di tenere il veicolo fino alla decisione definitiva delle giurisdizioni civili. Il richiedente introdusse un ricorso contro questa ordinanza presso il tribunale di distretto che questo ultimo respinse il 12 luglio 2002 riprendendo gli motivi esposti dall'inquirente e dal procuratore.
10. Il 17 gennaio 2003, il richiedente chiese di nuovo all'inquirente la restituzione del veicolo. Questo respinse questa istanza con un'ordinanza in data 12 maggio 2003 indicando che l'interessato non aveva dimostrato che la controversia sulla proprietà del veicolo era stata decisa da un tribunale. Il procuratore di distretto confermò l'ordinanza dell'inquirente il 4 giugno 2003. Precisò che oltre alla mancanza di soluzione sulla controversia concernente la proprietà del veicolo, il procedimento penale era sempre in corso e che una restituzione prematura avrebbe potuto impedire il buon svolgimento dell'inchiesta. Il richiedente espone-senza essere contraddetto dal Governo - che questo rifiuto per la restituzione da parte della procura è stato confermato dal tribunale di distretto in una data non precisata.
11. Il 21 ottobre 2003, l'inquirente si rivolse peraltro, alla compagnia di assicurazione chiedendo una copia del titolo di proprietà del veicolo riguardante la persona a cui questo era stato rubato nel 1995. Con una corrispondenza in data 5 gennaio 2004, la compagnia di assicurazione rispose che la pratica di assicurazione era stata chiusa nel 1997.
12. Il 1 settembre 2004, il richiedente rinnovò la sua istanza di restituzione del veicolo presso i servizi di istruzione. Il 20 settembre 2004, l'inquirente chiese di nuovo alla compagnia di assicurazione di presentare dei titoli di proprietà in quanto all'automobile. Questa reiterò, con una lettera del 27 settembre 2004, che la pratica era stata chiusa e che quindi, non poteva presentare i documenti chiesti.
13. Il 29 novembre 2005, l'inquirente propose alla procura di distretto di ordinare il rinvio del procedimento tenuto conto che l'autore del furto non era stato identificato.
14. Il 31 ottobre 2006, il richiedente chiese di nuovo la restituzione del veicolo. Formulò un'ultima istanza in questo senso presso i servizi di istruzione il 19 settembre 2007 e chiese peraltro che il procedimento penale venisse chiuso per prescrizione.
15. Il 1 agosto 2008, il procuratore di distretto constatò che la prescrizione era acquisita dal 21 gennaio 2005, mise fine al procedimento ed ordinò la restituzione del veicolo al richiedente. Questo poté prendere possesso dell'automobile il 9 ottobre 2008.
B. Il procedimento per danni ed interessi
16. Il 26 settembre 1998, la radio del veicolo fu rubata tramite effrazione-rottura di un finestrino, nell'occorrenza-, mentre l'automobile si trovava in custodia al parcheggio della stazione di polizia.
17. Il 3 agosto 2001, considerando che la polizia non aveva preso misure di precauzione contro il danneggiamento del suo veicolo, che il procedimento penale relativo al furto anteriore del veicolo non procedeva e che subiva quindi una restrizione al suo diritto dell’ uso del suo bene, il richiedente introdusse un'azione per danni ed interessi presso il tribunale di distretto per un importo di 2 000 lev bulgari (BGN) (circa 1 000 euro (EUR)).
18. Con un giudizio del 7 gennaio 2003, il tribunale di distretto di Burgas constatò che la polizia doveva essere ritenuta per responsabile del furto della radio tenuto conto che il veicolo le era stato affidato e la condannò al versamento di 200 BGN, circa 100 EUR. In quanto alla non-restituzione del veicolo, il tribunale di distretto constatò, da una parte, che si trattava di una questione che dipendeva dalla competenza degli organi di perseguimenti. Nella misura in cui l'inchiesta non era ancora finita, questa parte dell'azione era prematura e ciò costituiva una ragione sufficiente per respingerla. Dall’altra parte, gli organi di perseguimenti avevano un obbligo solamente di custodia dei beni e non potevano essere ritenuti per responsabili della durata del sequestro. Il richiedente interpose appello a questo giudizio nella sua parte relativa all'importo dell'indennizzo per il furto della radio.
19. Con un giudizio del 28 luglio 2003, il tribunale regionale di Burgas annullò la decisione della prima istanza nella sua parte che era oggetto dell'appello e respinse l'azione del richiedente, considerando che anche se la polizia non aveva portato le cure necessarie per la custodia del veicolo, l'interessato non aveva prodotto delle prove che stabilivano il valore della radio rubata.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
A. Il codice di procedimento penale del 1974
20. In applicazione dell'articolo 108 del codice di procedura penale (CPP) del 1974, come in vigore all'epoca dei fatti ed abrogato a contare dal 29 aprile 2006, gli elementi di prova materiali erano conservati fino alla fine del procedimento penale.
21. Gli oggetti sequestrati potevano essere restituiti al loro proprietario prima della fine del procedimento se ciò non comprometteva il buon svolgimento di questo. Secondo un emendamento legislativo del 1 gennaio 2000, un eventuale rifiuto dell'inquirente e del procuratore di restituirli era suscettibile di un ricorso giudiziale.
22. Ai termini dell'articolo 110 del CPP del 1974, quando sopraggiungeva in quanto alla proprietà dei beni sequestrati in quanto prove materiali una controversia che esige un giudizio delle giurisdizioni civili, le autorità avevano l'obbligo di trattenere questi beni fino al giudizio definitivo.
B. La legge del 1988 sulla responsabilità dello stato per i danni causati agli individui
23. Le parti pertinenti della legge del 1988 sulla responsabilità dello stato e dei comuni per i danni causati agli individui (Закон за отговорно�тта на държавата и общините за вреди, titolo modificato nel 2006) e la giurisprudenza interna pertinente sono stati presentati nella sentenza della Corte Karamitrov ed altri c. Bulgaria (no 53321/99, §§ 34-44, 10 gennaio 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lamenta che il suo veicolo era stato trattenuto eccessivamente per un periodo lungo senza nessuna giustificazione. Invoca l'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
25. Il Governo sostiene che il sequestro in causa è stato ordinato conformemente al diritto interno e che era necessario per il buon svolgimento del procedimento penale per furto di veicolo. Era imperativo considerare l'automobile in quanto prova materiale ed in vista di effettuare una perizia. La durata di questo sequestro trova la sua giustificazione nell'esistenza di una controversia giudiziale sulla proprietà del veicolo. Infine, questo ultimo è stato restituito al richiedente fin dalla fine del procedimento penale.
26. Il richiedente, da parte sua, sostiene che il sequestro si giustificava solamente per i primi due anni del procedimento penale, quando è stata realizzata una perizia e le circostanze concernenti l'acquisizione del veicolo sono state stabilite. In compenso, al contrario delle affermazioni del Governo, nota che nessun procedimento giudiziale civile sulla proprietà del veicolo era stato aperto, e la prova era secondo lui che la compagnia dell’ assicurazione aveva partecipato il suo disinteresse in quanto al veicolo ed aveva chiuso la pratica fin da 1997.
A. Sull'ammissibilitÃ
27. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
28. La Corte ricorda che l'articolo 1 del Protocollo no 1 non proibisce il sequestro di un bene ai fini di amministrazione della prove nella cornice di un procedimento penale. Tuttavia, si tratta di una misura che restringe l'uso dei beni temporaneamente e che, quindi, per soddisfare le esigenze dell'il articolo 1 del Protocollo no 1, deve essere prevista dalla legislazione interna, inseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionata allo scopo perseguito (Karamitrov ed altri c. Bulgaria, no 53321/99, § 72, 10 gennaio 2008, Borjonov c,. Russia, no 18274/04, § 59, 22 gennaio 2009 e Petyo Petkov c. Bulgaria, no 32130/03, § 102, 7 gennaio 2010).
29. La Corte osserva che il sequestro del veicolo che il richiedente aveva acquistato il 23 agosto 1995 era previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale (vedere paragrafi 20-22) e che il richiedente non contesta né la prevedibilità , né l'accessibilità delle disposizioni legislative in causa (vedere paragrafo 26). Quindi, la Corte stima che le parti si accordano sul fatto che la misura controversa aveva una base legale in diritto interno e non vede alcuna ragione di arrivare ad una conclusione differente nello specifico.
30. Nota poi che l'automobile dell'interessato è stata sequestrata come prova materiale nella cornice del procedimento penale per furto aperto prima della sua acquisizione da parte del richiedente e che è stata identificata come il veicolo rubato ricercato (vedere paragrafo 7). La Corte stima quindi che la misura in causa prevedeva lo scopo legittimo di garantire il buon funzionamento della giustizia e che dipendeva dunque dall’ambito dell'interesse generale.
31. Resta da determinare dunque se le autorità hanno predisposto nell'occorrenza un giusto equilibro tra l'interesse generale ed i diritti del richiedente di utilizzare il suo veicolo. La Corte ha già detto che per determinare la proporzionalità di tale misura di sequestro, conviene prendere in conto la sua durata, la sua necessità alla vista dello svolgimento dei perseguimenti penali, le conseguenze della sua applicazione per l'interessato e le decisioni prese dalle autorità a questo proposito, durante e dopo la fine del processo penale (Petyo Petkov c. Bulgaria precitata, § 105).
32. È vero che il veicolo nello specifico rappresentava un mezzo personale di locomozione e non esistono elementi nella pratica che dimostrano che il sequestro abbia avuto delle conseguenze importanti particolari per l'interessato che avrebbero danneggiato la sua vita professionale (Petyo Petkov c, per esempio. Bulgaria precitata, § 106).
33. In compenso, la Corte constata che il veicolo del richiedente è stato sequestrato tra il 26 novembre 1997 ed il 9 ottobre 2008, o per un periodo di circa dieci anni e dieci mesi che sembra eccessivo. In più, la perizia che prevedeva la riconoscenza dell'automobile è stata effettuata il 16 gennaio 1998, o all'inizio del periodo controverso e nessuno altro atto di istruzione è stato compiuto da questa data. La Corte rileva peraltro che le autorità si sono attaccate per giustificare il mantenimento del sequestro all'esistenza di una controversia di proprietà tra i richiedenti e delle terze persone (vedere paragrafi 9-10), mentre nessun procedimento dinnanzi ai tribunali civili era stato impegnato e al fatto che la compagnia di assicurazione, che aveva preteso di avere un interesse concernente il veicolo il 3 dicembre 1997, o all'inizio del procedimento penale, aveva tolto le sue pretese con due comunicazioni scritte dell'inquirente datate 5 gennaio 2004 e 27 settembre 2004 (vedere paragrafi 9, 11 e 12,). In queste circostanze, la Corte stima che la ritenzione del veicolo del richiedente una volta compiuti gli atti necessari all'istruzione, all'inizio del procedimento penale, non era giustificata.
34. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che, tenuto conto dello svolgimento del procedimento penale per furto del veicolo e degli argomenti avanzati dalle autorità interne nel caso di specie, la ritenzione del veicolo del richiedente per una durata di circa dieci anni e dieci mesi non era proporzionata allo scopo legittimo perseguito.
35. Ne segue che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
II. SL LA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE COMBINATO CON L'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
36. Il richiedente si lamenta della mancanza in diritto interno di un ricorso efficace per ciò che riguarda il sequestro del suo veicolo. Invoca l'articolo 13 della Convenzione che dispone:
"Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "
37. Il Governo contesta queste affermazioni. Stima difatti che l'azione per danni ed interessi prevista dalla legge del 1988 sulla responsabilità dello stato per i danni causati agli individui costituisce un ricorso ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.
A. Sull'ammissibilitÃ
38. La Corte rileva che questo motivo di appello è legato a quello esaminato sopra e deve essere dichiarato dunque anche ammissibile.
B. Sul merito
39. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, l'articolo 13 esige un ricorso interno per i soli motivi di appello che si possono stimare "difendibili" allo sguardo della Convenzione. L'articolo 13 garantisce l'esistenza in diritto interno di un ricorso che permette di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione, come vi si possono trovare consacrati. Questa disposizione esige dunque un ricorso interno che abiliti "l'istanza nazionale competente" a conoscere il contenuto del motivo di appello fondato sulla Convenzione ed ad offrire la correzione appropriata, anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione in quanto al modo di conformarsi agli obblighi imposti loro da questa disposizione. Il ricorso richiesto dall'articolo 13 deve essere "effettivo" in pratica come in diritto (vedere, tra molte altre, Rotaru c. Romania [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V e James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 84, serie A no 98).
40. Nello specifico, tenuto conto della sua constatazione sopra, la Corte stima che il richiedente disponeva di un motivo di appello difendibile di violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Il diritto interno doveva dunque offrirgli un ricorso adeguato.
41. La Corte constata che nel corso del periodo controverso, il diritto interno contemplava la possibilità di contestare presso le giurisdizioni il rifiuto del procuratore di restituire un bene sequestrato. Rileva che il richiedente si è avvalso a più riprese di questa via legale. Se è vero che il tribunale di distretto ha esaminato i ricorsi del richiedente al merito e che l'articolo 13 non garantisce una via legale coronata da successo per il richiedente, non ne resta meno che la giurisdizione non ha analizzato la giustificazione del mantenimento della misura al di là degli atti di inchiesta per parecchi anni, ma si è limitata a riprendere i motivi esposti dagli organi di inchiesta, ossia il fatto che il procedimento penale non era ancora stato finito ed esisteva una controversia sulla proprietà .
42. Ad ogni modo, la Corte ricorda che ha constatato già che alla vista della giurisprudenza interna, il ricorso previsto dalla legge del 1988 sulla responsabilità dello stato non permette di ottenere un indennizzo in caso di danno subito in ragione di un'ingerenza prolungata nel diritto a godere dei beni che sono oggetto di un sequestro (Karamitrov c. Bulgaria precitata, § 78). Questa giurisprudenza interna traspare in particolare nello specifico nel giudizio del tribunale di distretto di Burgas del 7 gennaio 2003 fatto nella cornice del procedimento per danni ed interessi intentati dal richiedente (vedere paragrafo 18).
43. La Corte non vede quindi alcuna ragione di scostarsi da questa conclusione nell'occorrenza. Nota peraltro che il Governo non ha invocato nessun altro ricorso disponibile in diritto interno di cui l'interessato avrebbe potuto fare uso. Alla vista di questi elementi, la Corte conclude che il richiedente non disponeva di un ricorso suscettibile di ovviare al suo motivo di appello.
44. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione combinato con l'articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
45. Il richiedente si lamenta peraltro della durata del procedimento penale ed invoca l'articolo 6. Contesta anche la soluzione dei tribunali nel procedimento per danni ed interessi. Invoca a questo riguardo gli articoli 6 e 13 della Convenzione, così come l'articolo 1 del Protocollo no 1.
46. Per ciò che riguarda questa parte della richiesta, tenuto conto dell'insieme degli elementi in suo possesso e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non rileva nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione o dei suoi Protocolli. Ne segue che questi motivi di appello sono manifestamente mal fondati e devono essere respinti in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
47. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danni
48. Il richiedente richiede 10 000 EUR a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito in ragione del deprezzamento del suo veicolo durante il periodo di ritenzione. Espone difatti che il valore dell'automobile, inizialmente di 26 075 BGN, circa 13 300 EUR, secondo lui, non ammontava a più di 6 000 BGN, circa 3 060 EUR, al momento della restituzione. Il richiedente non presenta documenti giustificativi concernenti queste affermazioni. Peraltro, non formula richieste a titolo del danno morale.
49. Il Governo sostiene che le pretese del richiedente a titolo del danno patrimoniale non sono provate nella misura in cui questo non presenta perizie che permettono di valutare il presunto deprezzamento dell'automobile. Considera che la richiesta del richiedente è esagerata ed ingiustificata.
50. La Corte constata che il richiedente non ha supportato la sua pretesa concernente il danno patrimoniale addotto sottoponendo dei documenti in appoggio e respinge quindi questa richiesta.
B. Oneri e spese
51. Il richiedente chiede anche 1 262 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte, ossia gli oneri di rappresentanza, traduzione, così come gli oneri postali. Presenta in appoggio una convenzione di parcella concluda col suo avvocato ed un conteggio del lavoro effettuato per 35 ore al tasso orario di 30 EUR, o 1 050 EUR. Produce anche delle fatture che attestano degli oneri di traduzione all'altezza di 232 BGN, circa 118 EUR.
L'interessato chiede peraltro che le somme che gli verranno assegnate a titolo degli oneri e delle spese siano versate direttamente al suo avvocato.
52. Il Governo stima che la somma chiesta non è giustificata e che questo importo è esagerato.
53. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 800 EUR ogni onere compreso a titolo degli oneri e delle spese per il procedimento dinnanzi alla Corte e l'accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
54. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dall'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, solo e combinato con l'articolo 13, concernente la non-restituzione dell'automobile al richiedente, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione, composto con l'articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 800 EUR (otto cento euro) da convertire in lev bulgari al tasso applicabile in data dell'ordinamento, per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, da versare sul conto designato dall'avvocato del richiedente;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 ottobre 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Cancelliera Presidente