TERZA SEZIONE
CAUSA GÄ‚TITU C. ROMANIA
( Richiesta no 16535/04)
SENTENZA
STRASBURGO
6 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gătitu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupan�i�, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 16535/04) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. B. O. G. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 16 febbraio 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il governo rumeno ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduce in particolare un attentato al suo diritto al rispetto dei beni in ragione della lunghezza del procedimento che prevede il pagamento dell'indennità dovuta per un immobile confiscato durante il regime comunista e la cui la restituzione non era più possibile.
4. Il 16 maggio 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato dall'articolo 1 del Protocollo no 1 al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull'ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1937 e risiede a Bucarest.
6. Nel 1976, un immobile che comprendeva una casa ed il terreno afferente di 175 m², ubicato al 14 di via Vasile Alecsandri, Giurgiu appartenuto ai genitori del richiedente, fu confiscato dallo stato comunista.
7. Il 16 luglio 2001, basandosi sulla legge no 10/2001, il richiedente chiese al municipio di Giurgiu la determinazione di un risarcimento per questo immobile la cui la restituzione non era più possibile.
8. Con un giudizio definitivo del 17 novembre 2005, il tribunale dipartimentale di Giurgiu fissò l'importo dei risarcimenti dovuti al richiedente a 638 802 500 lei rumeni (ROL) e 357 396 450 ROL rappresentanti il valore del terreno e della casa. Si basò su due perizie effettuate nello specifico.
9. Il 5 giugno 2006, il municipio di Giurgiu concedette al richiedente e a CMC, sua sorella, "un risarcimento" in virtù della legge no 247/2005 e del giudizio definitivo sopra e notificò la sua decisione alla commissione centrale per i risarcimenti ("la commissione centrale").
10. Il richiedente non ha percepito il risarcimento fissato.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI ED I TESTI DEL CONSIGLIO D’EUROPE
11. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue susseguenti modifiche, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII, Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII, Păduraru c. Romania, no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII, brani, e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
12. Una descrizione dettagliata dei procedimenti per la determinazione ed il pagamento, tramite la commissione centrale, delle indennità dovute per gli immobili statalizzati la cui restituzione non è più possibile, del fondo Proprietatea creato a questo fine dalla legge no 247/2005 sulla riforma della giustizia e della proprietà e le sue susseguenti modifiche, così come della pratica afferente, è fatta nella sentenza Viaşu c. Romania, (no 75951/01, §§ 38-49, 9 dicembre 2008).
13. La stessa sentenza presenta nei suoi paragrafi 50-51 i testi pertinenti in materia del Consiglio d’Europa.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
14. Il richiedente adduce una violazione del suo diritto di proprietà in ragione del difetto di pagamento del risarcimento a cui aveva diritto in virtù della legge no 10/2001. Invoca l'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilitÃ
15. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
16. Il Governo fa una presentazione dettagliata del funzionamento della legge no 10/2001 e dell'organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari "Proprietatea" stabilito in virtù di questa legge, per più ampie informazione, vedere la sentenza Radu c. Romania, (no 13309/03, § 20, 20 luglio 2006) e considera che il ritardo nel pagamento dell'indennizzo è giustificato dalla complessità del processo legislativo per l'adozione della legge speciale per il risarcimento.
Fa valere infine che il richiedente non è il solo erede dei suoi genitori, essendo anche sua sorella in diritto di ricevere una parte dell'indennità afferente.
17. Il richiedente non ha fatto commenti supplementari.
18. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto, il 17 novembre 2005, una decisione interna definitiva che fissava l'importo dell'indennizzo al quale aveva diritto per il suo immobile statalizzato, questa decisione non è stata eseguita.
19. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, 19 ottobre 2006; e Cărpineanu ed altri c. Romania, no 26356/02, 9 dicembre 2008).
17. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
18. In definitiva il richiedente non ha mai percepito le somme fissate dalle giurisdizioni. Certo, la pratica amministrativa è stata trasmessa alla commissione centrale. Però, la Corte ha stabilito già che nessuna garanzia è offerta agli interessati in quanto alla durata o al risultato del procedimento dinnanzi a questa commissione e che ad ogni modo il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile di essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un'indennità (vedere, tra altre, Matache ed altri, § 42 e Viaşu, §§ 71-72, sentenze precitate, e Faimblat c. Romania, no 23066/02, § 40, 13 gennaio 2009).
20. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima che il fatto per il richiedente di non potere ricevere l'indennizzo malgrado la sua determinazione da parte del tribunale nello specifico e di non avere una certezza in quanto alla data in cui potrà percepirla, ha fatto subire a questo un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c'è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
21. Il richiedente si lamenta infine, sul terreno dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, dell'inadempimento del giudizio definitivo che conferma il suo diritto ai risarcimenti.
22. Avuto riguardo alla constatazione relativa all'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (paragrafo 20 sopra) la Corte stima che questo motivo di appello deve essere considerato ammissibile ma che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere, tra altre, mutatis mutandis, Glod c. Romania, no 41134/98, § 46, 16 settembre 2003; Lungoci c. Romania, no 62710/00, § 48, 26 gennaio 2006; e Cărpineanu ed altri, precitata, § 21).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
23. L'articolo 46 della Convenzione dispone:
"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. "
24. La conclusione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto (attualmente
le leggi numeri 10/2001 e 247/2005) così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere anche, mutatis mutandis, Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 35-36, 20 gennaio 2009; Viaşu, §§ 82-83, e Faimblat, §§ 53-54, sentenze precitate).
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
26. Il richiedente richiede, a titolo del danno materiale, il pagamento del valore del suo immobile come è stato stabilito dalle perizie effettuate nel procedimento interno. Precisa questo importo a 1 239 906 122 lei rumeni (ROL) tenuto conto dell'inflazione.
Richiede anche 20 000 euro (EUR) a titolo del danno morale che avrebbe subito.
27. Il Governo stima che le somme stabilite dal tribunale, attualizzate per tenere conto dell'inflazione, ammontano rispettivamente a 17 500 EUR e 9 842,92 EUR. Mette peraltro, in avanti il fatto che queste somme spettano congiuntamente ai due eredi.
28. La Corte ricorda che il giudizio definitivo del 17 novembre 2005 stabilisce unicamente il credito a favore del richiedente, essendo regolato un eventuale obbligo susseguente di dividere questa somma col coerede esclusivamente dal diritto interno. Quindi, considera che c'è luogo di concedere al richiedente in equità , 27 600 EUR a titolo del danno materiale e 1 400 EUR a titolo del danno giuridico.
B. Oneri e spese
29. Il richiedente chiede anche 1 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne. Non ha presentato dei giustificativi.
30. Il Governo avanza che il richiedente non ha mandato dei giustificativi pertinenti.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge per intero la richiesta relativa agli oneri e spese.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare separatamente il motivo di appello tratto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. 27 600 EUR (ventisettemila sei centesimi euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 1 400 EUR (mille quattro cento euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che queste somme saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell'ordinamento;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato tre punti di percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente