Conclusione: violazione dell’art. 6-1.
SECONDA SEZIONE
CAUSA FORNONI ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste nostri 22417/03, 24825/03, 26444/03 e 34566/03)
SENTENZA
STRASBURGO
26 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Fornoni ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Danutė Jo�ienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, giudici,e
da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 ottobre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano quattro richieste (numeri 22417/03, 24825/03, 26444/03 e 34566/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini di questo Stato avevano investito la Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione") in virtù dell'articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") in vigore prima del 1 novembre 1998 (richieste numeri 22417/03, 24825/03) o la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione in vigore dopo la stessa data (numeri26444/03 e 34566/03).
2. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo vecchio agente, il Sig. I.M. Braguglia e dal suo coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 29 agosto 2006, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali, hanno investito i corsi di appello competenti ai sensi della legge "Pinto."
5. I fatti essenziali delle richieste risultano delle informazione contenute nel riquadro qui accluso.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e le pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V.
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell'insufficienza della correzione ottenuta nella cornice del rimedio "Pinto."
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L'articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà , delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ."
A. Sull'ammissibilitÃ
1. Tardività delle richieste
11. Il Governo eccepisce della tardività delle richieste, non avendo contestato i richiedenti la conclusione dei procedimenti "Pinto" nei sei mesi a contare dalla chiusura di queste. A titolo accessorio, il Governo sostiene che avrebbero dovuto informare la Corte durante il seguente anno il deposito della decisione"Pinto", in applicazione di un principio generale che imporrebbe ai richiedenti di fornire delle informazioni sulle loro richieste entro un anno a contare della sospensione.
12. A prescindere di tutta altra considerazione, la Corte ricorda di prima che le richieste sono state introdotte in vigore tutte prima dell'entrata del legge "Pinto." I richiedenti avendo deciso di mantenere le loro richieste dinnanzi alla Corte dopo l'immissione nel processo della corte di appello "Pinto" competente, la data di introduzione è quella della loro richiesta iniziale. La Corte constata anche che risulta delle pratiche che i richiedenti non hanno interrotto mai la loro corrispondenza con lei per i periodi superiori ad un anno. Di conseguenza, stima che c'è luogo di respingere l'eccezione.
2. Requisito di "vittima"
13. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dei corsi di appello "Pinto" una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
14. La Corte, dopo avere esaminato l'insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007-VI; Cocchiarella precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi "Pinto" non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello diventò esecutiva (Cocchiarella precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi "vittime", ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
3. Conclusione
15. La Corte constata che questi motivi di appello non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all'articolo 35 § 3 della Convenzione. Li dichiara allo stesso modo ammissibile.
B. Sul merito
16. La Corte constata che la durata dei procedimenti controversi considerata nella cornice del procedimento "Pinto" è stata la seguente:
i. richiesta no 22417/03: sette anni e tre mesi per un grado di giurisdizione;
ii. richiesta no 24825/03: sei anni e due mesi (primo richiedente) e quattro anni e sei mesi (secondo richiedente) per un grado di giurisdizione;
iii. richiesta no 26444/03: nove anni e sei mesi per un grado di giurisdizione (in data dell'introduzione del ricorso "Pinto") con un prolungamento di tre anni ed un mese in seguito;
iv. richiesta no 34566/03: sette anni e due mesi per un grado di giurisdizione ( in data dell'introduzione del ricorso "Pinto") con un prolungamento di due anni e tre mesi in seguito.
17. La Corte constata, inoltre, che gli indennizzi "Pinto" sono stati versati:
i. richiesta no 22417/03: ventitre mesi dopo la data di deposito della decisione"Pinto";
ii. richiesta no 24825/03: trenta mesi dopo la data di deposito della decisione"Pinto" (primo richiedente solamente);
iii. richiesta no 26444/03: ventidue mesi dopo la data di deposito della decisione"Pinto";
iv. richiesta no 34566/03: venticinque mesi dopo la data di deposito della decisione"Pinto."
18. La Corte ha trattato a più riprese delle richieste che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato un'incomprensione dell'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c'è luogo anche di constatare, in ogni richiesta, una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
19. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i richiedenti si lamentano anche che il ricorso "Pinto" non sia un rimedio effettivo al motivo che gli importi accordati dai corsi di appello a titolo di danno morale non sono sufficienti.
20. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado (precitata, §§ 43-46) e Simaldone c. Italia, no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009 -... (brani)), l'insufficienza dell'indennizzo "Pinto" non rimette in causa l'effettività di questa via di ricorso.
21. Pertanto, c'è luogo di dichiarare questo motivo di appello inammissibile per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
22. Con lettere del 20 ottobre 2004 e del 13 e 16 gennaio 2005, i richiedenti nelle richieste numeri 22417/03, 26444/03 e 34566/03 adducono per la prima volta la violazione degli articoli 17 e 34 della Convenzione, per il fatto che, nella cornice del procedimento "Pinto", sarebbe richiesto ai richiedenti di fornire la prova dei danni morali addotti.
23. La Corte rileva che questo motivo di appello è tardivo, essendo diventate definitive le decisioni dei corsi di appello "Pinto" più di sei mesi prima del 20 ottobre 2004. Deve essere dunque respinto in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
25. I richiedenti richiedono le seguenti somme a titolo del danno morale che avrebbero subito per la violazione dell'articolo 6 § 1.
No richiesta Pretese a titolo del danno morale
1. 22417/03 6 914 EUR
2. 24825/03 5 422 EUR (1 richiedente) e 6 197 (2 richiedente)
3. 26444/03 21 855 EUR
4. 34566/03 12 911 EUR
26. Si rimettono alla saggezza della Corte in quanto alle somme supplementari per il danno morale che deriva dal ritardo nel pagamento degli indennizzi "Pinto."
27. Il Governo contesta queste pretese.
28. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità , la Corte assegna ad ogni richiedente la somma indicata sotto nel riquadro, paragonata agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, alla vista dell'oggetto di ogni controversia e dell'esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti.
No
richiesta
Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne
Percentuale assegnata dalla giurisdizione "Pinto"
Somma accordata per danno morale
1. 22417/03 8 000 EUR circa il 25%
1 600 EUR
così come
1 700 EUR (ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
2. 24825/03
1 richiedente 6 000 EUR circa il 13%
1 900 EUR
così come2 400 EUR
(ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
2 richiedente 4 000 EUR il 0% 1 800 EUR
3. 26444/03 12 000 EUR circa il 17% 3 300 EUR (nessuna somma accordata per la durata supplementare non considerata dalla giurisdizione "Pinto")così come
1 600 EUR (ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
4. 34566/03 8 000 EUR circa il 15%
4 200 EUR
(ivi compreso per la durata supplementare non considerata dalla giurisdizione "Pinto")così come
1 900 EUR (ritardo pagamento indennizzo "Pinto")
B. Oneri e spese
29. I richiedenti chiedono anche il rimborso degli oneri e delle spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi alla Corte.
30. Il Governo non ha preso a questo riguardo posizione.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto del fatto che i richiedenti non hanno prodotto nessun documento a sostegno della loro richiesta, la Corte respinge la richiesta.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva dei procedimenti ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguentisomme a titolo di danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta:
i. richiesta no 22417/03: 3 300 EUR (tremila tre cento euro);
ii. richiesta no 24825/03: 4 300 EUR (quattromila tre cento euro) al primo richiedente e 1 800 EUR (mille otto cento euro) al secondo richiedente;
iii. richiesta no 26444/03: 4 900 EUR (quattromila nove cento euro);
iv. richiesta no 34566/03: 6 100 EUR (seimila cento euro);
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 26 ottobre 2010 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa
ALLEGATO
No di richiesta Dettagli richiedenti Rappresentanti Procedimento principale e procedimento "Pinto" ivi relativo
1. no 22417/03
introdotta il
12/05/1998 OMISSIS
nato nel 1975
risiedendo a Gandellino OMISSIS
avvocati
a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: azione per danno-interessi.
Tribunale di Bergamo (RG no 287/94, del 20/01/1994 al 18/05/2001).
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 06/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 22/11/2001, depositata il 03/12/2001, notificata il 13/04/2002. Constatazione di violazione. 2 000 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 12/06/2002. Indennizzo "Pinto" pagato il 13/11/2003.
2. no 24825/03
introdotta il
17/07/1998 OMISSIS
nata nel 1973
risiedendo a Ranica
Vittorino Colombo
nata in 1939
risiedendo a Ranica OMISSIS
avvocati a Bergamo Procedimenti principali: Oggetto: azione per danno-interessi.
Tribunale di Bergamo (RG no 1268/92) introdotto dal primo richiedente il 20/03/1992, unita ad un'altra causa (RG no 4023/93) nella quale il secondo richiedente,parte convenuta, si era costituito il 18/11/1993. Giudizio depositato il 09/06/1998. Un'udienza rinviata su richiesta del primo richiedente e due a causa di sciopero degli avvocati.
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 06/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 15/11/2001, depositato il 28/11/2001, notificata il 13/04/2002. Constatazione di violazione per il primo richiedente. 774,69 EUR per danno morale, più oneri e spese. Secondo richiedente respinta. Data decisione definitiva: 12/06/2002. Indennizzo "Pinto" pagato il 01/06/2004.
3. no 26444/03
introdotta il
27/05/1999 OMISSIS
nato in 1939
risiedendo a Calusco di Adda OMISSIS
avvocato a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: opposizione ad un'ingiunzione di pagamento.
Tribunale di Bergamo (RG no 431/92, del 26/02/1992 al 25/10/2004).
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 06/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 29/11/2001, depositata il 27/12/2001, notificata il 18/07/2002. Constatazione di violazione in data di introduzione della richiesta. 2 065,83 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 01/11/2002. Indennizzo "Pinto" pagato il 10/11/2003.
No di richiesta Dettagli richiedenti Rappresentanti Procedimento principale e procedimento "Pinto" ivi relativo
4. no 34566/03
introdotta il
20/02/1999 OMISSIS
nato in 1938
risiedendo a Fontanella OMISSIS
avvocati a Bergamo Procedimento principale: Oggetto: azione per danno-interessi.
Tribunale di Bergamo, RG no 745/95, del 10/02/1995 al 12/07/2004.
Procedimento "Pinto":
Introdotto il 08/04/2002 dinnanzi alla corte di appello di Venezia. Decisione del 13/06/2002, depositata il 17/06/2002. Constatazione di violazione in data di introduzione della richiesta. 1 200 EUR per danno morale, più oneri e spese. Data decisione definitiva: 17/09/2003. Indennizzo "Pinto" pagato il 10/08/2004.