Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell'art. 6-1; danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA FEDERICI C. ITALIA
( Richiesta no 62764/00)
SENTENZA
STRASBURGO
4 dicembre 2003
DEFINITIVO
04/03/2004
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma
Nella causa Federici c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 67796/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. M F. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 6 ottobre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da S. D. S. Sig., avvocato a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi coagenti successivi, rispettivamente Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 6 dicembre 2001, la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile.
4. Il 23 maggio 2002, la Corte ha dichiarato il restante della richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1926 e ha risieduto a Roma.
6. Sua moglie e lui, erano proprietari di un appartamento a Roma, che avevano affittato a F.C.C.
7. Il 14 febbraio 1990, i proprietari informarono l'inquilina della loro intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto con un atto notificato, o il 31 dicembre 1991, e citarono l'interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
8. Con un'ordinanza dell’ 8 giugno 1990, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 30 giugno 1992. Questa decisione diventò esecutiva l’ 8 giugno 1990.
9. L’ 8 ottobre 1992 e 2 luglio 1993, i proprietari notificarono all'inquilina il comando di liberare l'appartamento.
10. Il 22 settembre 1993, gli notificarono l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 30 settembre 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra il 30 settembre 1993 ed il 13 luglio 1999, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad undici tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare i proprietari dell'assistenza della forza pubblica.
12. Nel 1999, la moglie del richiedente decedette e questo ereditò la sua quota dell'appartamento.
13. Il 13 aprile 2000, il richiedente ricuperò l'appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
14. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazioni è stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, mitigati ogni tanto dagli aumenti legali decretati dal governo, così come la proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell'esecuzione costretta degli sfratti. Per ciò che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell'esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente è presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l'esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
A. Il sistema di controllo degli affitti
15. In materia di controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana si può riepilogare come segue.
16. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in atto un sistema di "affitti equi", equo canone, fondati su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell'appartamento.
17. Una seconda misura fu adottata dalle autorità italiane nell'agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Introdusse allora una legislazione che attenuava le restrizioni in vigore riguardanti l'importo degli affitti, patti in deroga in virtù della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall'affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
18. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di restituzione tardiva
19. L'inquilino è sottoposto all'obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell'alloggio. A questo riguardo, l'articolo 1591 del codice civile italiano dispone:
"L'inquilino che non ha lasciato i luoghi è tenuto a versare l'importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, così come ad indennizzarlo di ogni eventuale danno."
20. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra l’altro plafonato l'indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma uguale all'affitto versato dall'inquilino al momento della scadenza dell'affitto, indicizzato in base al rialzo del costo della vita, articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978, ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
21. La sentenza no 482 reso nel 2000 dalla Corte costituzionale riguardava la questione di sapere se simile determinazione di un massimo fosse conforme alla Costituzione. La giurisdizione costituzionale rispose affermativamente in quanto si trattava di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spiegò che questa limitazione mirava a regolare le locazioni mentre la legislazione eccezionale era in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Se gli sfratti erano stati sospesi in virtù della legge, la legislazione aveva in anticipo determinato l'importo dell'indennizzo dovuto dall'inquilino, essendo queste due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l'esistenza di un danno.
22. La Corte costituzionale dichiarò incostituzionale la determinazione di un massimo dell'indennizzo che può essere sollecitata dal proprietario nel caso dove si era trovato nell'incapacità di riprendere possesso dell'appartamento in ragione del comportamento dell'inquilino e non dell'intervento del legislatore. La giurisdizione costituzionale ha permesso perciò, così al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall'inquilino.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente si lamenta dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell'assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di proprietà, come riconosciuto all'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
24. Il richiedente adduce anche una trasgressione all'articolo 6 § 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
25. La Corte ha trattato già a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione, vedere §§ 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-48.
26. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa sei anni e sei mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell'ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
27. Di conseguenza, in questa causa, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
II SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno materiale
29. Il richiedente chiede 70,000 euro (EUR) per il danno materiale subito, corrispondendo questa somma alla mancanza a guadagnare in termini di affitti. Il richiedente richiede, difatti, la differenza tra gli affitti al prezzo di mercato - stimati sulla base di una valutazione proposta da un'agenzia immobiliare per gli anni 1992, 1996 e 2000 - e l'affitto imposto dalla legge.
30. Il Governo contesta queste pretese.
31. La Corte considera che c'è luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale che risulta dalla perdita di affitto per il periodo che dà adito a violazioni.
32. Considerando il modo di calcolo proposto dal richiedente per la valutazione del danno e basandosi sugli elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equità la somma di 26 400 EUR.
B. Danno morale
33. Il richiedente si rimette alla saggezza della Corte.
34. Il Governo contesta queste pretese.
35. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equità, gli accorda 3 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
36. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese per il procedimento di esecuzione e per il procedimento dinnanzi alla Corte. Ha mandato diversi giustificativi relativi a parecchi procedimenti di sfratto di inquilini.
37. Il Governo contesta queste pretese.
38. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 1 500 EUR per il procedimento di esecuzione e di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte.
39. La Corte assegna la somma globale di 3 500 EUR per oneri e spese.
D. Interessi moratori
40. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 26 400 EUR (ventiseimila quattro cento euro) per danno materiale,;
ii. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale,;
iii. 3 500 EUR (tremila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iv. più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 4 dicembre 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente