Conclusione Violazione dell'art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA FALCO ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numeri 34375/02, 34708/02, 675/03, 688/03, 691/03, 694/03, 11965/03 e 16766/03)
SENTENZA
STRASBURGO
6 aprile 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Falco ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano otto richieste (numeri 34375/02, 34708/02, 675/03, 688/03, 691/03, 694/03, 11965/03 e 16766/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini di questo Stato ("i richiedenti"), hanno investito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). La richiesta no 691/03 era stata introdotta il 16 aprile 1998 dinnanzi alla Commissione europea dei Diritti dell'uomo, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione. I richiedenti sono rappresentati dai A. N. e T. V., avvocati a Benevento (così come, nelle richieste numeri 34375/02 e 16766/03, da Me G. P., avvocato a Benevento). I dettagli concernenti i richiedenti e le date di introduzione delle richieste figurano sotto nel riquadro.
2. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 30 marzo 2006, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono stati parti a procedimenti giudiziali interni. In date differenti, hanno investito i corsi di appello competenti ai sensi della legge "Pinto", per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
5. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazioni contenute sotto nel riquadro.
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli dei richiedenti Procedimento principale e procedimento "Pinto" ivi relativo
1. no 34375/02introdotta il 11 settembre 2001 L. F. cittadino italiano,
nato nel 1954,
risiedente a Moiano (Benevento) Procedimento principale Oggetto: riconoscenza del diritto ad una pensione di invalido civile.
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 1060/95) dal 9 febbraio 1995 al 28 maggio 1999; 1 rinvio d’ ufficio.
Appello: corte di appello di Napoli (RG no 2115/00) dal 29 maggio 2000 al 17 novembre 2003. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 21 settembre 2001, somma chiesta 8 263 EUR per danno morale.
Decisione: 24 gennaio 2002, depositata il 25 febbraio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 774,69 EUR per danno morale e 568,1 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 3 aprile 2002.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 3 dicembre 2003.
2. no 34708/02introdotta il 30 ottobre 1999 N. S. cittadino italiano, nato nel 1933, residente a Morcone (Benevento), Procedimento principale Oggetto: versamento di sussidi familiari.
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 5635/94) del 15 novembre 1994 al mese di maggio 1999; 3 rinvii d’ ufficio. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 6 settembre 2001, somma chiesta 8 263 EUR per danno morale.
Decisione: 10 dicembre 2001, depositata il 29 gennaio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 774,68 EUR per danno morale; 516,45, EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 30 giugno 2003.
3. no 675/03introdotta il 14 giugno 1999 V. M. cittadino italiano, nato nel 1946, residente a San Leucio del Sannio (Benevento) Procedimento principale Oggetto: disputa di vicinato.
Prima istanza: giudice di istanza e poi tribunale di Benevento (RG no 1592/92) dal 1 dicembre 1992 all’ 11 luglio 2003; 11 rinvii d’ ufficio, 2 rinvii per sciopero degli avvocati, 1 rinvio per mancanza delle parti.
Appello: corte di appello di Napoli (RG no 5084/03) del 6 novembre 2003 al 18 marzo 2004, ultima informazione fornita dal richiedente. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto nel 2001, somma chiesta 8 263 EUR per danno morale.
Decisione: 17 giugno 2002, depositata il 17 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1 500 EUR per danno morale; 1 750 EUR per oneri e spese ivi compreso quelli dinnanzi alla Corte.
Data decisione definitiva: 3 febbraio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 17 dicembre 2002.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 17 febbraio 2004.
4. no 688/03introdotta il 28 febbraio 2000 M. I. I. cittadina italiana, nel in 1933, residente a Benevento, Procedimento principale Oggetto: successione.
Prima istanza: tribunale di Benevento, RG no 902/79, del 19 giugno 1979 al 7 settembre 2000 (giudizio preparatorio) e del 31 ottobre 2000 al 8 febbraio 2002 (giudizio definitivo); 5 rinvii di ufficio, 1 rinvio su richiesta della richiedente, 1 rinvio su richiesta delle parti.
Appello del giudizio preparatorio: corte di appello di Napoli, RG no 3453/00, dal 30 ottobre 2000 al 28 gennaio 2003.
Cassazione: RG no 4022/04, dal 6 febbraio 2004 al 25 settembre 2004, ultima informazione fornita dalla richiedente. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 13 ottobre 2001, somma chiesta 21 691 EUR per danno morale per la durata del solo procedimento RG no 902/79.
Decisione: 12 giugno 2002, depositata il 15 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole (procedimento preso in conto fino alla data di introduzione del ricorso "Pinto"); 5 200 EUR per danno morale; 1 500 EUR per oneri e spese ivi compreso quelli dinnanzi alla Corte.
Data decisione definitiva: 3 febbraio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 17 dicembre 2002.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 7 aprile 2004.
5. no 691/03introdotta il 18 aprile 1998 Domenico ORTOLANOcittadino italiano, nato nel 1961, residente a Benevento, Procedimento principaleOggetto: pagamento è dovuto per prestazione di servizi.
Prima istanza: tribunale di Benevento, RG no 3443/92, del 20 novembre 1992 al 18 giugno 2004, ultima informazione fornita dal richiedente,; 12 rinvii di ufficio, 2 rinvii alla domanda delle parti.Procedimento "Pinto"Autorità sequestro: corte di appello di Roma, ricorso introduce il 16 ottobre 2001, somma chiesta 8 263 EUR per danno giuridico.
Decisione: 3 giugno 2002, depositata il 12 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 800 EUR per danno giuridico; 700 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 3 febbraio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 17 dicembre 2002.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 7 aprile 2004.
6. no 694/03introdotta il 21 febbraio 2001 N. P. cittadino italiano, nato nel 1922, residente a Moiano (Benevento), Procedimento principale Oggetto: pagamento dovuto per prestazione di servizi.
Prima istanza: giudice di istanza di Airola (Benevento) (RG no39/87) dal 3 aprile 1987 al 28 febbraio 1995; 5 rinvii d’ ufficio, 1 rinvio su richiesta delle parti.
Appello: tribunale di Benevento, RG no 1703/95, dal 27 aprile 1995 al 21 dicembre 2000; 1 rinvio d’ ufficio. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 10 ottobre 2001, somma chiesta 14 461 EUR per danno morale.
Decisione: 18 giugno 2002, depositata il 26 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1 500 EUR per danno morale; 1 000 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 3 febbraio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 17 dicembre 2002.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 7 aprile 2004.
7. no 11965/03introdotta il 27 ottobre 1999 G. S. cittadino italiano, nato nel 1932, residente a San Giorgio del Sannio (Benevento) Procedimento principaleOggetto: pagamento di differenze salariali.
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento, RG no 2368/90, dal 27 giugno 1990 al 19 ottobre 2000; 6 rinvii di ufficio, 2 rinvii alla domanda delle parti.Procedimento "Pinto"Autorità sequestro: corte di appello di Roma, ricorso introduce il 16 ottobre 2001, somma chiesta 13 944 EUR per danno giuridico e materiale.
Decisione: 17 giugno 2002, depositata il 29 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2 400 EUR per danno giuridico; 1 720 EUR per oneri e spese ivi compreso quelli dinnanzi alla Corte.
Data decisione definitiva: 14 aprile 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 20 marzo 2003.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 24 gennaio 2005.
8. no 16766/03introdotta il 28 settembre 2000 P. D. ‘o. cittadino italiano, nato nel 1964, residente ad Airola (Benevento), Procedimento principal eOggetto: ingiunzione di pagamento ed opposizione a questa.
Prima istanza: tribunale di Benevento, RG no 2845/91, dal 5 agosto 1991 al 11 febbraio 2004, ultima informazione fornita dal richiedente,; 8 rinvii d’ ufficio. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 15 ottobre 2001, somma chiesta 9 296 EUR per danno morale.
Decisione: 12 giugno 2002, depositata il 15 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole, procedimento preso in conto fino alla data di introduzione del ricorso "Pinto"); 2 000 EUR per danno morale; 1 400 EUR per oneri e spese ivi compreso quelli dinnanzi alla Corte.
Data decisione definitiva: 9 giugno 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 24 aprile 2003.
Data pagamento indennizzo "Pinto": 26 gennaio 2005.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e la pratica interna pertinenti relativi alla legge no 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto" figurano nelle sentenze Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 -...) e Simaldone c. Italia, (no 22644/03, §§ 11-15, CEDH 2009 -...).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario di unirle e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell'insufficienza degli indennizzi "Pinto" che sono stati versati peraltro in ritardo.
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L'articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà , delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ."
A. Sull'ammissibilitÃ
1. Non - esaurimento delle vie di ricorso interne
11. Il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Afferma che la Corte avrebbe sospeso l'esame delle richieste in seguito alla decisione dei richiedenti di avvalersi del rimedio introdotto dalla legge "Pinto", entrata in vigore nel frattempo, creando così una disparità di trattamento rispetto ad altre richieste introdotte prima dell'adozione di suddetta legge e respinte dalla Corte per non-esaurimento delle vie di ricorso interne, al motivo che i richiedenti non avevano utilizzato il ricorso "Pinto" (inter alia, Brusco c. Italia,( dec.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
12. La Corte osserva che, contrariamente alla causa Brusco, dove il richiedente aveva indicato che non desiderava avvalersi del rimedio offerto dalla legge "Pinto" ed aveva invitato la Corte a registrare la sua richiesta, i richiedenti, nello specifico, hanno comunicato alla Corte la loro intenzione di introdurre dei ricorsi "Pinto", il che hanno fatto poi, senza rinunciare alle loro richieste. Essendo state esaurite le vie di ricorso interne (vedere Di Sante c. Italia, (dec.), no 56079/00, 24 giugno 2004) la Corte stima che c'è luogo di respingere l'eccezione (vedere, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italia, no 679/03, §§ 15-16, 19 febbraio 2008).
2. Tardività delle richieste
13. Il Governo eccepisce poi della tardività delle richieste, nella misura in cui i richiedenti avrebbero chiesto alla Corte di riprendere l'esame delle loro richieste più di un anno dopo la chiusura dei procedimenti "Pinto" relativi, il che provocherebbe la violazione di un principio generale che imporrebbe ai richiedenti di fornire delle informazioni sulle loro richieste entro un anno a contare dalla loro sospensione.
14. La Corte rileva che, come risulta dai fatti esposti sopra nel riquadro, tutti i richiedenti hanno informato la Corte del risultato dei procedimenti "Pinto" nell'anno seguente il deposito delle decisioni dei corsi di appello. Di conseguenza, la Corte stima che c'è luogo di respingere l'eccezione.
3. Requisito di "vittima"
15. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dai corsi di appello "Pinto" una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
16. Afferma che i corsi di appello "Pinto" hanno deciso le cause in conformità coi criteri di indennizzo emanati dalla giurisprudenza della Corte disponibile all'epoca dei procedimenti "Pinto." Sottolinea che sarebbe inadatto valutare la valutazione dei corsi di appello, fatta alcuni mesi dopo l'entrata in vigore della legge "Pinto", sulla base dei criteri introdotti dalla Corte all'epoca delle sentenze della Grande Camera del 29 marzo 2006 (tra parecchie, Cocchiarella c,. Italia, precitata). Secondo il Governo, gli indennizzi che risulterebbero dall'applicazione alle "cause del passato" di questi criteri, concepiti per l'epoca reale, sarebbero almeno doppi e talvolta tripli rispetto a quelle accordate nelle richieste italiane di durata decisa prima dalla Corte.
17. Secondo il Governo, i parametri stabiliti dalla Grande Camera giungerebbero a risultati irragionevoli, ingiusti ed incompatibili con lo spirito e gli scopi della Convenzione. Gli indennizzi che la Corte concede nelle richieste italiane di durata in applicazione di questi criteri sarebbero prima doppi o tripli rispetto a quelli accordati nelle cause simili di altri paesi che non disporrebbero allo stesso modo di un rimedio interno contro la durata eccessiva dei procedimenti.
18. Il Governo sottolinea inoltre che ai termini della legge "Pinto", sono solamente gli anni che superano la durata "ragionevole" che può essere presa in conto per determinare l'importo dell'indennizzo da concedere da parte della corte di appello.
19. La Corte ricorda di avere respinto già gli argomenti del Governo nelle sentenze Aragosa c. Italia (no 20191/03, § § 17-24, 18 dicembre 2007) e Simaldone c. Italia (precitata, §§19-33). Non vede nessun motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni e respinge dunque questa eccezione.
20. La Corte, dopo avere esaminato l'insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007-VI; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi "Pinto" non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello diventò esecutiva (Cocchiarella c. Italia, precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi "vittime", ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
4. Conclusione
21. La Corte constata che questi motivi di appello non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all'articolo 35 § 3 della Convenzione. Li dichiara anche ammissibili.
B. Sul merito
22. La Corte constata che i procedimenti controversi hanno avuto la seguente durata:
i. richiesta no 34375/02: sei anni ed undici mesi per due gradi di giurisdizione (in data della decisione "Pinto"); il procedimento si è prolungato poi per ventuno mesi.
ii. richiesta no 34708/02: quattro anni e sei mesi per un grado di giurisdizione;
iii. richiesta no 675/03: nove anni e sei mesi per un grado di giurisdizione (in data della decisione "Pinto"); il procedimento si è prolungato poi per dodici mesi in primo grado e di almeno quattro mesi in appello;
iv. richiesta no 688/03: ventidue anni e quattro mesi per un grado di giurisdizione (in data presa in conto con la giurisdizione "Pinto") ossia la data di introduzione del ricorso "Pinto", e tenuto conto del fatto che il richiedente si è lamentato dinnanzi alla giurisdizione "Pinto" della sola durata del procedimento di prima istanza,; il procedimento si è prolungato poi per tre mesi in primo grado, mentre la fase di appello e cassazione del giudizio preparatorio si è prolungata per trentacinque mesi.
v. richiesta no 691/03: otto anni e dieci mesi per un grado di giurisdizione (in data presa in conto dalla giurisdizione "Pinto", ossia la data di introduzione del ricorso "Pinto"); il procedimento si è prolungato poi per trenta due mesi;
vi. richiesta no 694/03: tredici anni ed otto mesi per due gradi di giurisdizione;
vii. richiesta no 11965/03: dieci anni e tre mesi per un grado di giurisdizione;
viii. richiesta no 16766/03: dieci anni ed undici mesi per un grado di giurisdizione (in data presa in conto dalla giurisdizione "Pinto", ossia la data di introduzione del ricorso "Pinto"); il procedimento si è prolungato poi per ventisette mesi.
23. La Corte constata inoltre che gli indennizzi "Pinto" sono stati versati:
i. richiesta no 34375/02: ventuno mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
ii. richiesta no 34708/02: diciassette mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
iii. richiesta no 675/03: diciannove mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
iv. richiesta no 688/03: venti mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
v. richiesta no 691/03: venti mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
vi. richiesta no 694/03: venti mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
vii. richiesta no 11965/03: ventinove mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto";
viii. richiesta no 16766/03: trenta mesi dopo la data di deposito della decisione "Pinto."
24. La Corte ha trattato a più riprese delle richieste che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specifico e ha constatato un'incomprensione dell'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella c. Italia, precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c'è luogo anche di constatare, in ogni richiesta, una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
25. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della non effettività del rimedio "Pinto" in ragione dell'insufficienza del risarcimento concesso dai corsi di appello "Pinto."
26. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (precitata, §§ 43-46) e Simaldone c. Italia (precitata, §§ 71-72) l'insufficienza dell'indennizzo "Pinto" non rimette in causa l'effettività di questa via di ricorso. Pertanto, c'è luogo di dichiarare questi motivi di appello inammissibili per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
27. I richiedenti si lamentano anche della violazione degli articoli 14, 17 e 34 della Convenzione, al motivo che sarebbero stati vittime di una discriminazione fondata sulla benessere finanziario, tenuto conto degli oneri avanzati per intentare i procedimenti "Pinto".
28. La Corte stima che c'è luogo di esaminare questi motivi di appello sotto l'angolo del diritto di accesso ad un tribunale allo sguardo dell'articolo 6 della Convenzione. Osserva che benché un individuo possa essere ammesso, secondo la legge italiana, a favore dell'assistenza giudiziale gratuita in materia civile, i richiedenti non hanno chiesto l'aiuto giudiziale. Rileva, inoltre, che hanno potuto investire le giurisdizioni competenti ai termini della legge "Pinto" e che i corsi di appello hanno fatto in parte diritto alle loro istanze , accordando loro delle somme a titolo degli oneri di procedimento. Ora, non si potrebbe parlare di ostacoli all'accesso ad un tribunale quando una parte, rappresentata da un avvocato, investe liberamente la giurisdizione competente e presenta dinnanzi a lei i suoi argomenti. Pertanto,non potendo essere scoperta nessuna apparenza di violazione, la Corte dichiara i motivi di appello riguardanti gli oneri di procedimento inammissibile perché manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Nicoletti c. Italia, (dec.), no 31332/96, 10 aprile 1997).
29. I richiedenti si lamentano infine, sotto l'angolo dell'articolo 6 della Convenzione, della mancanza di equità dei procedimenti "Pinto." Le giurisdizioni "Pinto" non sarebbero imparziali al motivo che i giudici esercitano un controllo sulla condotta di altri colleghi e che la Corte dei conti è tenuta ad iniziare un procedimento per responsabilità contro questi ultimi, nel caso in cui la lunghezza di un procedimento interna fosse imputabile loro.
30. Concernente il motivo di appello riguardante l'imparzialità , e dunque l'equità , del procedimento "Pinto", la Corte ricorda che l'imparzialità di un giudice deve rivalutarsi secondo un passo soggettivo, provando a determinare la convinzione personale di tale giudice in tale occasione, ed anche secondo un passo obiettivo che porta ad assicurarsi che offriva delle garanzie sufficienti per escludere a questo riguardo ogni dubbio legittimo. In quanto alla prima, l'imparzialità personale di un magistrato si presume fino alla prova del contrario. Ora, nessuno elemento della pratica dà a pensare che le giurisdizioni "Pinto" avessero dei pregiudizi. In quanto al secondo, conduce a chiedersi se, a prescindere dalla condotta del giudice, certi fatti verificabili autorizzavano a sospettare l'imparzialità di questo ultimo.
31. Nello specifico, il timore di un difetto di imparzialità risiedeva nel fatto che i corsi di appello avrebbero potuto respingere i richiedenti a nome di un "spirito di corpo" che avrebbe posto i giudici "Pinto" a respingere sistematicamente le richieste di soddisfazione equa per difendere la condotta di altri giudici. Ora, da una parte la Corte constata che i corsi di appello "Pinto" hanno fatto in parte diritto alle istanze dei richiedenti. Dall’altra parte, le affermazioni dei richiedenti sono vaghe e non supportate. La Corte respinge questi motivi di appello dunque perché globalmente manifestamente mal fondati, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Padovani c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A no 257-B, §§ 25-28).
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
33. I richiedenti richiedono le seguenti somme a titolo del danno morale che avrebbero subito.
No richiesta Pretese a titolo del danno giuridico
1. 34375/02 7 000 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
2. 34708/02 8 000 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
3. 675/03 7 000 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
4. 688/03 18 000 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
5. 691/03 8 000 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
6. 694/03 13 000 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
7. 11965/03 11 600 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
8. 16766/03 7 500 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 000 EUR per la violazione degli articoli 34, 17 e 14,
34. Il Governo contesta queste pretese, stimando che l’esigua posta delle controversie non giustifica la concessione di una somma a titolo di soddisfazione equa.
35. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità , la Corte assegna ad ogni richiedente le somme indicate sotto nel riquadro, paragonate agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, alla vista dell'oggetto di ciascuno delle controversie, dell'esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti e dell'eventuale prolungamento dei procedimenti principali dopo la constatazione di violazione da parte dela giurisdizione "Pinto."
No richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato nella mancanza di vie di ricorso interni Percentuale assegnata dalla giurisdizione "Pinto" Somma accordata per danno giuridico
1. 34375/02 6 500 EUR il 11,92% 3 320 EUR, includi l'indennizzo per la durata supplementare dopo constatazione di violazione da parte della giurisdizione "Pinto")così come
900 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
2. 34708/02 5 200 EUR il 14,90% 1 565 EURcosì come
1 100 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
3. 675/03 8 400 EUR il 17,85% 2 280 EUR, includi l'indennizzo per la durata supplementare dopo constatazione di violazione con la giurisdizione "Pinto")così come
1 300 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
4. 688/03 21 000 EUR il 24,76% 5 600 EUR, includi l'indennizzo per la durata supplementare dopo constatazione di violazione da parte della giurisdizione "Pinto")così come
1 400 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
5. 691/03 7 000 EUR il 11,42% 4 240 EUR, includi l'indennizzo per la durata supplementare dopo constatazione di violazione da parte della giurisdizione "Pinto")così come
1 400 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
6. 694/03 11 200 EUR il 13,39% 3 540 EURcosì come
1 400 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
7. 11965/03 9 800 EUR il 24,89% 2 010 EURcosì come
2 300 EUR, per il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
8. 16766/03 14 000 EUR il 14,28% 7500 EUR, includi l'indennizzo per la durata supplementare dopo constatazione di violazione da parte della giurisdizione "Pinto" ed il ritardo nel pagamento indennizzo "Pinto")
B. Oneri e spese
36. I richiedenti chiedono 7 250,21 EUR ciascuno (somma da aumentare del 20% per l'IVA ed il 2% per le quote degli avvocati) a titolo degli oneri e spese impegnati nei procedimenti "Pinto" e dinnanzi alla Corte. Forniscono dei giustificativi degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte che ammonta a 4 038,20 EUR per ogni richiesta.
37. Il Governo non ha preso posizione.
38. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, del 24 gennaio 2008, § 22). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
39. In quanto agli oneri e alle spese dinnanzi ai corsi di appello "Pinto", la Corte stima ragionevole la somma assegnata, tenuto conto della durata e della complessità dei procedimenti "Pinto." Respinge le richieste dunque.
40. In quanto agli oneri e alle spese incorsi dinnanzi a lei, la Corte rileva che gli oneri e le spese concesse dai corsi di appello "Pinto" ai richiedenti le cui richieste portano i numeri 675/03, 688/03, i 11965/03 e 16766/03 includevano un rimborso dei costi esposti dinnanzi alla Corte. Quindi, deliberando in equità , la Corte stima ragionevole assegnare, per gli oneri e le spese relative alle richieste numeri 675/03, 688/03, 11965/03 e 16766/03, 1 000 EUR ad ogni richiedente e, per gli oneri e le spese concernenti le richieste numeri 34375/02, 34708/02, 691/03 e 694/03, 1 500 EUR ad ogni richiedente.
C. Interessi moratori
41. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva dei procedimenti (articolo 6 § 1 della Convenzione) ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c'è stata, in ciascuna delle richieste, violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. richiesta no 34375/02:
4 220 EUR (quattromila due cento venti euro) per danno morale e
1 500 EUR (mille cinque centesimi euro) per oneri e spese;
ii. richiesta no 34708/02:
2 665 EUR (duemila sei cento sessantacinque euro) per danno morale e
1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese;
iii. richiesta no 675/03:
3 580 EUR (tremila cinque cento ottanta euro) per danno morale e
1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese;
iv. richiesta no 688/03:
7 000 EUR (settemila euro) per danno morale e
1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese;
v. richiesta no 691/03:
5 640 EUR (cinquemila sei cento quaranta euro) per danno morale e
1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese;
vi. richiesta no 694/03:
4 940 EUR (quattromila nove cento quaranta euro) per danno morale e
1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese;
vii. richiesta no 11965/03:
4 310 EUR (quattromila tre cento dieci euro) per danno morale e
1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese;
viii. richiesta no 16766/03:
7 500 EUR (settemila cinque cento euro) per danno morale e
1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese;
b) che alle somme accordate sopra occorre aggiungere ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi sono da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 aprile 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa