Conclusione Violazione dell'art. 6-1; danno materiale - domanda respinta; Danno morale - risarcimento pecuniario; Oneri e spese (procedimento nazionale) - domanda respinta
SECONDA SEZIONE
CAUSA F.T. c. ITALIA
(Richiesta n° 46971/99)
SENTENZA
STRASBURGO
1 marzo 2001
DEFINITIVO
01/06/2001
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma prima dell'uscita della sua versione definitiva.
Nella causa F.T. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. A.B. Baka, presidente,
B. Conforti, G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,.
Il Sig. E. Levits, giudici,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 8 febbraio 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino italiano, il Sig. F.T. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo l’ 11 novembre 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). La richiesta è stata registrata il 22 marzo 1999 sotto il numero di pratica 46971/99. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 2 marzo 2000.
IN FATTO
3. Il 28 maggio 1983, il richiedente conclude un compromesso di vendita di un appartamento col Sig. I. e gli versò un acconto della metà del prezzo dell'immobile. In seguito, il richiedente negò di concludere il contratto definitivo di vendita adducendo che l'appartamento non era conforme alle leggi in materia di urbanistica.
4. Il 18 aprile 1984, il Sig. I. intimò al richiedente di concludere il contratto definitivo e, nel caso in cui non si fosse presentato dinnanzi al notaio, avrebbe citato questo dinnanzi al tribunale di Latina per ottenere un giudizio che sostituisse il contratto di vendita ed il pagamento del restante del prezzo dell'appartamento.
5. Il collocamento in stato della causa cominciò il 26 giugno 1984. Il 18 ottobre 1984, il richiedente chiese al giudice del collocamento in stato di fissare la data per la presentazione delle conclusioni ed il Sig. I. chiese la risoluzione del compromesso così come il risarcimento dei danni subiti. Il 19 febbraio 1985, il Sig. I. chiese l'ascolto di testimoni ed il richiedente chiese un rinvio. Il 18 giugno 1985, il richiedente si oppose all'ascolto dei testimoni e chiese il sequestro conservatorio dell'appartamento. Il 28 gennaio, 25 marzo, 22 maggio e 12 giugno 1986, il richiedente insistette nella sua richiesta di ascolto dei testimoni ed il richiedente nella sua richiesta di sequestro. L'udienza contemplata per il 20 novembre 1986 fu rinviata d’ufficio all’ 11 dicembre 1986. Con un'ordinanza del 24 febbraio 1987, il giudice del collocamento in stato respinse le domande delle parti e rinviò la causa al 16 aprile 1987. Questa udienza non ebbe luogo.
6. Con un'ordinanza del 30 giugno 1987, il tribunale respinse il reclamo presentato dal Sig. I. contro l'ordinanza del 24 febbraio 1987. Il 1 ottobre 1987, il richiedente versò dei documenti alla pratica e chiese la determinazione della data di presentazione delle conclusioni. Il 10 dicembre 1987, il Sig. I. chiese al giudice l'ascolto del sindaco di S. per ottenere delle delucidazioni in quanto alla legalità amministrativa dell'immobile in causa. Dopo un'udienza, con un'ordinanza dell’ 8 marzo 1988, il giudice del collocamento in stato fissò la data di presentazione delle conclusioni al 31 maggio 1988. Questo giorno, il giudice fissò la data dell'udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente al 16 gennaio 1990.
7. Questa udienza fu rinviata al 18 settembre 1990 in ragione del sovraccarico del ruolo. Venuto il giorno, le parti chiesero un rinvio ed il tribunale rinviò la causa al 4 giugno 1991. Questa udienza, così come quelle del 7 e 21 aprile 1992 furono rinviate in ragione della cambiamento di uno dei giudici. Il 21 settembre 1993, il tribunale mise la causa in delibera. Con un giudizio del 5 ottobre 1993 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 23 novembre 1993, il tribunale respinse la domanda del Sig. I. pronunciò la risoluzione del compromesso di vendita e condannò questo alla restituzione dell'acconto.
8. Il 30 marzo 1994, il Sig. I. interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Roma. Il collocamento in stato della causa cominciò il 27 giugno 1994, data in cui il richiedente si costituì nel procedimento e presentò un appello incidentale così come una domanda di esecuzione provvisoria del giudizio di prima istanza. Con un'ordinanza del 18 luglio 1994, il consigliere del collocamento in stato respinse la domanda del richiedente e rinviò la causa al 28 novembre 1994, data in cui le parti presentarono le loro conclusioni. Il 27 febbraio 1995, le parti presentarono di nuovo le loro conclusioni e l'udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente fu fissata al 2 aprile 1997.
9. Con una sentenza del 16 aprile 1997 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 15 luglio 1997, la corte di appello di Roma respinse l'appello del Sig. I. e quello del richiedente.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
10. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato,:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)"
11. Il Governo si oppone a questa tesi.
12. Il periodo da considerare è cominciato il 18 aprile 1984 e si è concluso il 15 luglio 1997.
13. È durato circa tredici anni e tre mesi per due istanze dunque.
14. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all'esigenza del "termine ragionevole." Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1.
15. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all'esigenza del "termine ragionevole" e che c'è ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
16. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. DANNO
17. Il richiedente richiede 100 000 000 lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e 20 000 000 ITL a titolo del danno morale che avrebbe subito.
18. La Corte non vede legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, la Corte considera che c'è luogo di concedere al richiedente la somma chiesta, ossia 20 000 000 ITL, a titolo del danno morale.
B. ONERI E SPESE
19. Il richiedente chiede anche 25 000 000 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne.
20. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale.
C. INTERESSI MORATORI
21. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5% l'anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza è diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione 20 000 000 (venti milioni) di lire italiane per danno morale;
b) che questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice del 3,5% l'anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
3. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 marzo 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh András Baka
Cancelliere Presidente