Conclusione Danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - domanda respinta
CAUSA EX-RE DI GRECIA ED ALTRI C. GRECIA
( Richiesta no 25701/94)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
28 novembre 2002
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa ex-re di Grecia ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, riunendosi in una Grande Camera composta dai giudici di cui segue il nome,:
SIGG.. L. Wildhaber, presidente,
J. - P. Costa, L. Ferrari Bravo, Gaukur Jörundsson, la Sig.ra E. Palm,
Sigg.. L. Caflisch, I. Cabral Barreto, W. Fuhrmann, B. Zupančič, la Sig.ra N. Vajić, il
Sig. J. Hedigan, la Sig.ra W. Thomassen, il
Sig. Sig. Pellonpää, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,
Sigg.. E. Levits, K. Traja, G. Koumantos, giudice ad hoc,
così come del Sig. P. MAHONEY, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 giugno e 6 novembre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 25701/94) diretta contro la Repubblica ellenica e in cui l'ex-re di Grecia ed otto membri della sua famiglia avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 21 ottobre 1994 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). I richiedenti adducevano che la legge no 2215/1994, adottata dal Parlamento greco il 16 aprile 1994 ed entrata in vigore l’11 maggio 1994, aveva violato i loro diritti a titolo della Convenzione. I richiedenti erano rappresentati da N. & Co., avvocati a Londra, il governo greco ("il Governo") dal delegato del suo agente, il Sig. Sig. Apessos, consigliare presso il Consulente legale dello stato. La Commissione ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile il 21 aprile 1998 per quanto riguardava l'ex-re della Grecia ("il primo richiedente"), sua sorella, la principessa I. ("il secondo richiedente"), e sua zia, la principessa C. ("il terzo richiedente"). Ha deferito la causa alla Corte il 30 ottobre 1999, conformemente alle disposizioni transitorie del Protocollo no 11 alla Convenzione, entrata in vigore il 1 novembre 1998 (articolo 5 § 4 del Protocollo no 11 e vecchi articoli 47 e 48 della Convenzione).
2. Con una sentenza resa il 23 novembre 2000 ("la sentenza al principale"), la Corte (riunendosi in Grande Camera) ha detto, con quindici voci contro due, che c'era stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e, all'unanimità, che non si imponeva di esaminare la lagnanza dei richiedenti sul terreno dell'articolo 14 della Convenzione combinata con l'articolo 1 del Protocollo no 1. Più precisamente, per ciò che riguarda l'articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha detto che la mancanza di ogni indennizzo per la confisca dei beni dei richiedenti rompeva, in sfavore di questi, il giusto equilibrio da predisporre tra le protezioni della proprietà e le esigenze dell'interesse generale (sentenza Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], no 25701/94, § 99, CEDH 2000-XII)
3. A titolo dell'articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano come soddisfazione equa 165 562 391 740 dracme (GRD) per i loro immobili, più 3 416 330 sterline (GBP) per i loro beni mobili personali (mobilio, quadri, libri, ecc.). Sollecitavano inoltre 100 000 GBP per danno morale, ma nell'idea che questa somma fosse versata alle vittime del terremoto che ha colpito Atene nel settembre 1999. Chiedevano infine 644 502,42 GBP per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e gli organi della Convenzione fino alla data dell'udienza sul merito che si è svolta dinnanzi alla Corte il 14 giugno 2000.
4. Non trovandosi in stato la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei sei mesi, le loro osservazioni sulla questione e, in particolare, a darle cognizione di ogni consenso al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 107 dei motivi e punto 3 del dispositivo).
5. I richiedenti ed il Governo hanno depositato tre risvolti di osservazioni nei termini prolungati che sono stati loro assegnati. Non è stata trovata nessuna base che abbia permesso di arrivare ad un ordinamento amichevole.
IN DIRITTO
6. L'articolo 41 della Convenzione è formulato così:
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
1. Argomenti presentati dai richiedenti nelle loro osservazioni del 21 maggio 2001, 28 novembre 2001 e 15 aprile 2002
7. I richiedenti invitano la Corte a titolo principale a dire che l'abrogazione della legge no 2215/1994 e la restituzione dei loro beni, così come un risarcimento per danno morale e gli oneri e spese esposte per fare valere i loro diritti, costituirebbero una restitutio in integrum. Nel caso in cui i loro campi non fossero resi loro, affermano non vedere perché l'importo dell'indennizzo dovrebbe essere inferiore ad un risarcimento totale. Sottolineano a questo riguardo che la confisca dei loro beni non dipendeva da un programma economico o sociale nazionale e che, anche se fosse stato così, l'articolo 17 della Costituzione greca contemplava un indennizzo totale.
8. In quanto alla data di valutazione dei loro beni, i richiedenti sostengono che l'importo dell'indennità dovrebbe basarsi sul valore reale. Sollecitano inoltre, in base al bisogno, un interesse sull'importo dell'indennità.
a) Danno materiale
i. Le pretese di ciascuno dei richiedenti
9. Ai fini della valutazione del danno materiale subito, i richiedenti invitano la Corte a tenere conto della situazione di ciascuno di essi che si può riepilogare come segue. Per ciò che riguarda Tatoi, solo il primo richiedente solleva una pretesa; la rivendicazione relativa a Polydendri è formulata dai tre richiedenti proporzionalmente ai loro diritti di proprietà rispettiva (101,5/288 per il primo richiedente, 101,5/288 per il secondo richiedente e 36/288 per il terzo richiedente); la rivendicazione che riguarda il Mio Riposo dpende solamente del primo richiedente come, infine, quella che si riferisce ai beni mobili.
Per ciò che riguarda in particolare la rivendicazione relativa al campo di Tatoi
10. Secondo i richiedenti, c'è luogo di prendere in conto l'insieme del campo di Tatoi per valutare la soddisfazione equa. Gli interessati contestano in particolare l'argomento del Governo (paragrafo 46 sotto) secondo il quale la domanda di soddisfazione equa per Tatoi dovrebbe limitarsi a quella parte del campo che il primo richiedente conservò nel 1992 dopo la donazione di una superficie di 37 426 000 metri quadrati alla Fondazione della foresta nazionale di Tatoi (paragrafi 37-39 della sentenza al principale).
11. I richiedenti ammettono che nella loro memoria del 13 aprile 2000, avevano indicato non formulare nessuna pretesa in quanto alla proprietà della Fondazione. Ma per questo, che sia beninteso, non ammettevano la tesi del Governo secondo la quale la legge no 2215/1994 aveva invalidato il consenso del 1992. Sostenevano in quanto ad essi che la legge del 1994 non era valida. Ora, nella sua sentenza al principale, la Corte ha stimato che questa legge no 2215/1994 era valida e che le terre che furono date alla Fondazione nel 1992 appartenevano sempre al primo richiedente all'epoca della promulgazione della legge del 1994 (paragrafi 71-72 della sentenza al principale). Dopo questa sentenza, i richiedenti hanno stimato che dovrebbero essere indennizzati per la perdita di queste terre così come per il resto della proprietà di Tatoi. Hanno sottolineato che la stima del valore commerciale alla quale i propri periti del Governo –lo studio Lambert Smith Hampton -sono giunti (paragrafi 17 e 48 sotto) prendeva anche in considerazione l'interezza di Tatoi.
12. In quanto all'argomento del Governo (paragrafo 47 sotto) secondo il quale per fissare la soddisfazione equa, la Corte deve considerare che una parte del campo di Tatoi, ossia le terre di Bafi, rappresentava una donazione fatta al re George I, il bisnonno del primo richiedente, i richiedenti hanno indicato che il re George I non aveva ricevuto le terre di Bafi in donazione, ma li aveva acquistate. La somma fissata e versata era di 60 000 GRD, valore della proprietà all'epoca e per niente una somma simbolica. Comunque sia, anche se le terre di Bafi fossero state trasmesse al re George I per via di donazione, ciò non avrebbe nessuna incidenza sulla qualità di proprietario del primo richiedente, o sul suo diritto ad un'indennità per esserne stato privato.
ii. Valutazione
13. In quanto al metodo di valutazione da adoperare per determinare l'importo adeguato dell'indennità nel caso in cui gli immobili in questione non fossero restituiti loro, i richiedenti presentano i seguenti argomenti.
a) Il valore "obiettivo"
14. I richiedenti fanno di prima stato del valore "obiettivo", o valore fiscale, che si ottiene applicando una formula legale di valutazione. Precisano che questo valore costituisce il valore minimale che lo stato sarebbe tenuto a versare, in virtù della legislazione greca, a titolo di indennizzo in caso di espropriazione legale. Sarebbe lecito per la persona che sarebbe stata espropriata di insistere affinché gli venga invece versato il valore commerciale, se stima che il valore "obiettivo" sia inferiore a quello che potrebbe ottenere legittimamente sul mercato.
15. Gli interessati sottolineano a questo proposito che il 13 aprile 2000, hanno comunicato un rapporto datato del 27 marzo 2000 stabilito dallo studio M. S. SA che stima il valore "obiettivo" a 165 562 391 740 GRD alla Corte. Il Governo ha criticato questo rapporto che rinchiude secondo lui degli errori di calcolo. I richiedenti affermano che le critiche del Governo si fondano su dei cambiamenti della legislazione greca pertinente in merito alla base di calcolo del valore "obiettivo", cambiamenti intervenuti poco dopo il deposito del rapporto. Si potrebbe concepire dunque che questi cambiamenti siano stati destinati precisamente a ridurre i valori applicabili ai beni degli interessati; questi hanno chiesto allo studio M. S. SA di preparare un nuovo rapporto "alla luce dei cambiamenti legislativi intervenuti ulteriormente ed ex post facto." Questo secondo rapporto, datato del 16 novembre 2001, situa il valore "obiettivo" a 92 762 992 030 GRD. Questo importo si ripartisce così: Tatoi, 67 555 055 255 GRD; Polydendri, 19 237 144 050 GRD; il Mio Riposo, 5 970 792 755 GRD.
16. I richiedenti fanno valere però che la Corte non dovrebbe fondare la sua valutazione su questa cifra; dicono una nuova volta che la formula legale è stata modificata all'istigazione del Governo durante il procedimento, e che questo cambiamento ha avuto per effetto di riportare bene il valore "obiettivo" dei beni ad un importo inferiore al loro vero valore commerciale.
b,)Il valore commerciale,
17. I richiedenti si dicono disposti ad accettare il valore commerciale che figura nel rapporto di perizia stabilita il 29 maggio 2000 dallo studio L. S. H. per il conto del Governo. Questo rapporto indica espressamente che lo studio L. S. H. è "stato incaricato di informarsi e di valutare il valore in capitale reale sul mercato aperto dei beni immobiliari." Secondo questo rapporto, il valore dell'insieme dei beni in questione si trova a 187 592 000 000 GRD. I richiedenti rilevano che è precisato all'ultima pagina del rapporto che un "cliente privato [potrebbe] molto bene versare un prezzo più elevato per acquisire uno o molti dei principali beni indicati più sopra." Sottolineano anche che le cifre che figurano nel rapporto sono delle cifre di maggio 2000 e che i prezzi sono aumentato considerevolmente durante questi ultimi mesi in Grecia.
18. Però, i richiedenti osservano che il Governo non ha detto chiaramente se accetta questa valutazione. In realtà, ha indicato avere dato per incarico allo studio L. S. H. di preparare un rapporto in modo che sia in grado di valutare l'ampiezza dei "esoneri fiscali" (paragrafo 48 sotto). Qualunque sia stato il primo obiettivo del Governo quando ha chiesto il rapporto, rimane che questo fornisce un strumento pertinente ed affidabile per valutare il valore commerciale.
19. Gli interessati affermano inoltre che hanno loro stessi incaricato dei periti internazionali, lo studio FPD S., di preparare un rapporto sul valore commerciale dei beni immobiliari. Questo rapporto, datato del 7 aprile 2001, stima il valore totale a 161 100 000 000 GRD. Questa cifra è modesta rispetto al valore superiore indicato nel rapporto dello studio L.S. H. prodotto dal Governo, sebbene i due documenti adoperino la stessa metodologia prudente.
20. Secondo i richiedenti, niente giustificherebbe che la Corte consideri un valore inferiore alla più bassa delle due stime che le parti gli hanno sottoposto. Ora il Governo ha sostenuto che il metodo del valore commerciale dei beni non era quello che la Corte avrebbe dovuto seguire per determinare la soddisfazione equa (paragrafi 49-51 sotto). I richiedenti stimano che i motivi invocati dal Governo dipendono dall'ipocrisia.
21. Più precisamente, per ciò che riguarda la tesi del Governo secondo la quale la presente causa è unica nella storia della Corte per il valore dei beni in causa, i richiedenti trovano sorprendente che il Governo cerchi di trarre argomento dall'ampiezza della sua propria violazione della Convenzione per sminuire l'importo dell'indennità da concedere alle vittime. Il fatto che i beni di cui si tratta erano importanti e di valore non giustifica per niente, allo sguardo dei principi giuridici ed in buona logica, di ridurre l'importo del risarcimento. Questo argomento è contraddetto dal rapporto dei propri periti del Governo del resto, lo studio L. S. H. che ha tenuto conto di transazioni comparabili e che, alla vista di questi elementi comparativi e di altri, si sono potuti pronunciare sul giusto valore commerciale dei beni. Ne va parimenti per lo studio FPD S. che ha potuto anche egli stimare il valore commerciale a partire da elementi comparativi ed altri.
22. I richiedenti arguiscono poi che questo non è perché le terre di cui si tratta sono in grande parte delle foreste che non bisogna servirsi del valore commerciale per determinare la soddisfazione equa. Quando hanno stimato il valore commerciale, gli studi L. S. H. e FPD S. hanno preso tutti i due in conto le caratteristiche private dei beni, ivi compreso il fatto che le terre erano in maggiori parte delle foreste protette.
23. In queste circostanze, i richiedenti sostengono che il Governo non ha avanzato nessuno argomento credibile che indica perché non sarebbe adeguato adoperare nello specifico il metodo del valore commerciale per stimare i beni e che non ha fornito ragioni convincenti che mostrano perché la Corte non dovrebbe, per fissare la soddisfazione equa, partire dal rapporto sul valore commerciale preparato dai propri periti del Governo, lo studio L. S. H.. A titolo sussidiario, la somma concessa a titolo di soddisfazione equa dovrebbe riflettere perlomeno la stima alla quale lo studio FPD S., incaricato dai richiedenti, arriva nel suo rapporto sul valore commerciale dei beni.
24. Gli interessati invitano la Corte a deliberare basandosi sui due valori commerciali che gli sono stati sottoposti dunque ed a concedere ad essi come minimo 161 100 000 000 GRD per gli immobili, se questi non sono resi loro.
iii. I beni mobili
25. Il primo richiedente sostiene che la sua prima preoccupazione è di vedersi restituire i beni mobili che ha in Grecia (cioè ecc. i libri, i quadri, il mobilio, l'argenteria,). Sono dei beni personali carichi di ricordi sentimentali e familiari "come ce ne sono in tutte le famiglie." Alla sua cognizione, la confisca, addirittura l'espropriazione di beni mobili personali non ha precedenti in Grecia o in un altro paese.
26. Per il caso in cui lo stato non gli restituisse però questi beni mobili, il primo richiedente sollecita un risarcimento che rappresenta il loro valore commerciale. Fa stato di una perizia realizzata dal società C., M. e W. Ltd. ("C.'s") che ha stimato a 3 723 800 GBP il valore reale di questi beni.
27. Il primo richiedente rileva tra l’altro che la valutazione di C.'s ricade solamente su una parte dei suoi beni mobiliari che si trovano sempre in Grecia. Non raffigurano gli 826 documenti di cui ha consentito l'uso alla presidenza della Repubblica nel 1977. Non raffigurano in più tutti gli oggetti che gli appartengono e che sono rimasti a Tatoi.
28. Il primo richiedente afferma inoltre che il Governo si sbaglia totalmente quando afferma che l'interessato richiede dei beni già in suo possesso. Conferma che la Galleria nazionale della Grecia gli ha accordato ufficialmente il permesso di esportare certe opere di arte che gli appartengono; se si confronta il numero di oggetti menzionati in questa autorizzazione (271) con quello degli oggetti di cui la valutazione di C's fornisce l'elenco (912), si constata che il permesso di esportare riguardava solamente una parte dei beni dell'interessato che si trovavano in Grecia. Nessuno dei beni menzionati nella valutazione di C.'s è stato esportato dalla Grecia.
29. In particolare, a proposito delle opere di arte menzionate nel permesso ufficiale, il primo richiedente sostiene che aveva preso le sue disposizioni in vista della loro esportazione, ma prima che questa non abbia potuto avere luogo, una decisione ministeriale aveva avuto per effetto di annullare questa autorizzazione. Così che una parte solamente degli oggetti per i quali l'autorizzazione era stata accordata all'origine furono di fatto esportati. L'esportazione è stata operata con l'approvazione ufficiale delle autorità che attaccarono il loro sigillo. In quanto al numero molto elevato dei beni che figuravano nell'autorizzazione ma sono restati in Grecia, il primo richiedente non può avere la certezza che i terzi non si siano in modo errato appropriati di questi in Grecia.
30. Il primo richiedente indica avere ricevuto inoltre recentemente notificazione di una decisione del ministro delle Finanze di Grecia dopo della quale si costituirà un comitato incaricato di procedere all'inventario ed alla stima dei beni mobili che restano a Tatoi. Il primo richiedente ha accettato questa proposta tramite il suo rappresentante in Grecia. Sottolinea pertanto che l'inventario e la valutazione considerata non dovrebbero ritardare la decisione della Corte sulla questione della soddisfazione equa in quanto al surplus della causa. Secondo lui, non c'è ragione valida affinché la Corte non giunga velocemente ad una decisione per ciò che riguarda le proprietà di Tatoi, Polydendri ed il Mio Riposo pure rinviando all'occorrenza la sua decisione sulla soddisfazione equa relativamente ai beni mobili finché l'inventario e la valutazione in questione non saranno stati effettuati.
iv. I privilegi e gli esoneri fiscali concessi in passato
31. I richiedenti sottolineano che, allo sguardo dei principi giuridici ed in buona logica, i privilegi o esoneri fiscali di cui i membri della famiglia reale hanno beneficiato in passato non hanno nessuna incidenza sull'importo della soddisfazione equa da concedere.
32. In fatto, la nozione di soddisfazione equa comanda che il proprietario ottenga un giusto risarcimento della perdita che gli ha causato la privazione dei suoi beni, a prescindere dai vantaggi o privilegi di cui egli o i suoi predecessori avrebbero potuto godere prima dello spodestamento. La questione della soddisfazione equa deve essere esaminata rispetto all'ingerenza nei diritti patrimoniali pertinenti come esistevano nel momento in cui c'è stata confisca, e è il valore di questi diritti patrimoniali che bisogna considerare.
33. Non si ha del resto nella giurisprudenza della Corte nessuno antecedente in cui la Corte avrebbe tenuto conto di elementi come questi per fissare l'indennità da versare per perdita di beni; la Corte precisa bene al contrario nella sua giurisprudenza che lo stato convenuto è tenuto ai riparare le conseguenze della violazione della Convenzione in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione che esisteva prima che questa violazione non fosse intervenuta. Il che implica che i richiedenti si vedono restituire i beni in questione o che percepiscano un'indennità che rifletta il valore reale. Sarebbe in ogni caso perfettamente illogico che la Corte tenga conto di privilegi o esoneri fiscali concessi in passato per pronunciarsi sulla questione della soddisfazione equa, poiché ha stimato che questi elementi non potrebbero avere nessuna incidenza sulla questione della proporzionalità (paragrafo 98 della sentenza al principale).
34. Più precisamente, i richiedenti fanno valere che sarebbe un po' fallace menzionare gli esoneri fiscali di cui la famiglia reale ha beneficiato una volta senza menzionare parallelamente gli obblighi privati che pesavano su lei. La legge gli imponeva in realtà molti obblighi verso lo stato, ivi compreso quella per il re di pagare fino all'ultima dracma tutte le spese della sua casa. La maggior parte dell'elenco civile era consacrata alle spese afferenti all'esercizio delle funzioni del re, esattamente allo stesso modo che lo stato greco assume oggi tutte le spese del presidente della Repubblica.
35. Gli esoneri fiscali di cui la famiglia reale beneficiava erano previsti in altri termini, storicamente dalla legge in riconoscenza delle spese molto importanti che la famiglia reale era tenuta legalmente ad assumere nella cornice delle sue funzioni ufficiali. Prendere in conto oggi questi esoneri per sminuire l'importo dell'indennità che altrimenti sarebbe concessa ai richiedenti spetterebbe ad imporre in modo retroattivo questi su queste somme. I richiedenti si riferiscono ad un rapporto di perizia del professore G. secondo il quale sarebbe contrario al diritto greco, in particolare alla Costituzione. Ne va parimenti, per principio, allo sguardo della Convenzione.
36. Inoltre, tutti i pagamenti per le riparazioni e rinnovamenti maggiori delle proprietà sarebbero stati effettuati dallo stato da una cinquantina di anni, in seguito ai danni causati durante il periodo di agitazione civile mentre questi beni erano in suo possesso e che li ha trascurati.
37. I richiedenti dichiarano inoltre che si sono liberati da tutte le imposte di cui erano debitori, e che nessuno importo è stato cancellato in applicazione dell'articolo 5 della legge no 2215/19941. Comunque sia, un rimborso di questo genere non potrebbe equivalere al versamento di un'indennità.
38. I richiedenti sostengono anche che se la Corte dovesse prendere in conto i vantaggi o privilegi che possono essere stati concessi alla famiglia reale in passato, dovrebbe prendere anche in conto i vantaggi che la famiglia reale ha concesso allo stato greco. Citano come esempio il terreno, di un estremo valore, situato al centro di Atene che il re George I ha dato al Comitato olimpico e del patrimonio greco in vista della costruzione dello stadio olimpico. Si tratta di un terreno che il re George I aveva acquistato al Sig. Z., un architetto tedesco ben conosciuto che ha disegnato la maggior parte degli edifici celebri dell'Atene del XIXe secolo. Z. aveva acquistato il terreno dove lo stadio di marmo si trova oggi per procedere alle perquisizioni archeologiche per ridare alla luce il vecchio stadio. Poi era fallito e nel 1869 il re George I gli aveva acquistato il terreno. Il valore reale di questo si rifornisce ai miliardi di dracme.
39. Tenuto conto di ciò che precede, i richiedenti fanno valere che tutti i privilegi ed esoneri fiscali di cui loro stessi o i loro predecessori hanno potuto beneficiare non hanno rapporto con la questione della soddisfazione equa. In ogni caso, i calcoli e le valutazioni che figurano nei due rapporti che lo studio D. e T. ha stabilito per il Governo (paragrafi 61-63 sotto) si fondano su delle basi false e sono inesatte. All'appoggio di questa affermazione, i richiedenti menzionano un rapporto del gabinetto M. e S. SA del 16 novembre 2001 che esamina in dettaglio i rapporti precitati e che rileva che "D. e T. hanno commesso parecchi errori molto gravi" e che l'importo del valore monetario reale del debito fiscale teorico che avanza, o 197 500 000 000 GRD- (paragrafo 61 sotto) è “nettamente esagerato" . Lo studio M. S. SA giunge alla cifra di 11 332 678 976 GRD che si ripartisce così: Tatoi, 10 317 035 084 GRD; Polydendri, 308 285 634 GRD; il Mio Riposo, 707 358 258 GRD.
b) Danno morale,
40. I richiedenti sottolineano che la confisca delle loro proprietà ed il modo in cui si è prodotto lo spodestamento dei loro beni di un grande valore sentimentale ed il fatto di non potere accedere ai sepolcri familiari a Tatoi (paragrafo 41 sotto) li ferisce e li umilia profondamente. Le loro rivendicazioni non hanno niente di politico e non rappresentano nessuna minaccia per la Repubblica ellenica, che il primo richiedente ha riconosciuto a più riprese; tuttavia, li si è distinti con un trattamento ostile e punitivo che si non sarebbe riservato ad altri cittadini greci. Secondo essi, dovrebbero essere indennizzati per lo smarrimento e l'umiliazione pubblica che hanno provato, allo stesso titolo che qualsiasi altro richiedente i cui i diritti convenzionali sono stati violati.
I sepolcri reali
41. In particolare, i sepolcri dei loro antenati, ivi compresi quelli dei genitori del primo richiedente e del secondo richiedente, si trovano a Tatoi. La religione ortodossa greca impone "l'obbligo ed il privilegio per interessati di onorare i loro defunti tramite deposizioni di fiori sulle loro tombe e tramite [celebrazioni] religiose annue." I richiedenti sono profondamente religiosi e provano un grande sconforto per il fatto che si impedisce loro di recarsi sulle tombe dei loro antenati e di osservare questa tradizione e questo obbligo. In dritto greco, devono potersi recare sulle tombe. Hanno comunicato anche delle fotografie del luogo per mostrare che le tombe non sono un monumento nazionale, ma sono semplicemente le tombe di una "famiglia seppellita insieme."
2. Argomenti presentati dal Governo nelle sue osservazioni del 21 maggio 2001, 30 novembre 2001 e 16 aprile 2002
42. Il Governo sostiene che "la constatazione da parte della Corte di una violazione o, a titolo sussidiario, la concessione di una somma simbolica" potrebbe passare ragionevolmente per una soddisfazione equa per i richiedenti. Secondo lui, la natura della violazione constatata dalla Corte nello specifico riveste un'importanza primordiale. Di fatto, il trasferimento dei beni in gioco è legato strettamente al cambiamento di regime sopraggiunto in Grecia ed all'instaurazione della Repubblica. Non si potrebbe dunque vedervi un'ingerenza arbitraria nei diritti di proprietà o un'ingerenza materiale nel rispetto dei beni di un individuo.
43. Avuto riguardo di ciò che precede, il Governo giudica senza fondamento la rivendicazione dei richiedenti che tende al fatto che i beni contestati siano restituiti loro. Gli interessati non potrebbero chiedere in più di essere indennizzati pienamente di questo spodestamento.
44. A questo proposito, il Governo ci tiene a ricordare alla Corte che ci sono stati nel XXe secolo in Europa dei precedenti conosciuti: si è passati dalla monarchia ad una forma repubblicana di regime parlamentare in Portogallo, nel 1910, in Germania ed in Austria, nel 1919, in Grecia, nel 1924, in Spagna, nel 1931, ed in Italia, nel 1946. Anche se ci sono delle differenze tra questi cambiamenti di regime, presentano una caratteristica comune, la sorte riservata ai beni dei membri delle ex-famiglie reali,: eccetto quelli del re Manuale II del Portogallo, i beni privati di tutti i vecchi monarchi o imperatori europei sono stati espropriati in un modo o nell'altro senza indennizzo o senza indennizzo totale. Una pratica stabilita anche da lunga data che si giustificava non coi motivi di opportunità politica ma coi privilegi concessi una volta alle ex-famiglie reali e con la necessità di badare al rispetto dei cambiamenti costituzionali radicali, l'abolizione delle monarchie, deve essere presa in conto per la concessione di una soddisfazione equa. La Corte non deve contestare allo stato greco il diritto "di decidere una questione che considerava come pregiudizievole al suo regime repubblicano" (paragrafo 88 della sentenza al principale) accordando un'indennità eccessiva di cui il versamento rischierebbe di avere delle pesanti incidenze finanziarie per la Repubblica greca.
45. Per il caso in cui la Corte stimassee tuttavia dovere concedere un'indennità per il danno che i richiedenti adducono avere subito, il Governo presenta il seguente osservazioni.
a) Danno materiale
i. L'oggetto della domanda dei richiedenti per ciò che riguarda il campo di Tatoi
46. Secondo il Governo, la domanda di soddisfazione equa formata dai richiedenti per il campo di Tatoi deve escludere quella parte della proprietà di cui il primo richiedente aveva concesso la donazione alla Fondazione della foresta nazionale di Tatoi nel 1992 (paragrafi 37-39 della sentenza al principale). Più precisamente, nelle loro osservazioni del 13 aprile 2000, i richiedenti hanno indicato non formulare nessuna pretesa in quanto alla proprietà della Fondazione della foresta nazionale di Tatoi." La domanda di soddisfazione equa dei richiedenti si limita a 3 962 710 metri quadrati dunque, altrimenti detto a quella parte di Tatoi che il primo richiedente non ha né venduta né dato in virtù del consenso del 1992; così che richiedere l'insieme di Tatoi uscirebbe della cornice della richiesta (sarebbe ultra petita).
47. Inoltre, per determinare la soddisfazione equa, bisognerebbe tenere conto del fatto che una parte importante del campo di Tatoi ,ossia la foresta di Bafi, non è stato acquisito dal re George I ma gli fu ceduta per una somma simbolica. Ne andrebbe parimenti per il campo del Mio Riposo del quale il re George I ricevette il 97% del consiglio provinciale dell'isola di Corfù per via di donazione nel 1864.
ii. Valutazione
48. Il Governo sottolinea al primo colpo che il rapporto dello studio L. S. H. è stato stabilito al solo scopo di permettere il calcolo dei carichi fiscali teorici che gravano sui beni in un momento in cui il sistema del valore obiettivo non esisteva. In altri termini, il Governo intendeva valutare l'importo preciso degli esoneri fiscali di cui i richiedenti hanno beneficiato finché la loro famiglia ha regnato e, in particolare, i diritti di successione che i richiedenti ed i loro antenati sarebbero stati portati a pagare se fossero stati trattati come i cittadini ordinari, condizione che i richiedenti rivendicano "tutte le volte che ciò [conviene] loro." Per fare questo il Governo ha avuto il dovere di stimare prima il valore delle proprietà contestate alle date pertinenti. Il rapporto dello studio L. S. H. non è mai stato supposto servire ai fini dell'applicazione dell'articolo 41.
a) Il valore commerciale
49. Secondo il Governo, la stima del valore commerciale dei beni non costituisce il buono metodo di cui la Corte possa servirsi per fissare la soddisfazione equa, questo per le seguente ragioni.
-Queste proprietà sono in grande parte costituite da foreste, o altrimenti detto di terre che sono sempre state protette assolutamente in virtù della
Costituzione greca e che, in quanto tale, non possono essere sfruttate ai fini di urbanizzazione o di promozione immobiliare. Più precisamente, il 90% del campo di Tatoi ed il 100% del campo di Polydendri sono stati vietati allo sfruttamento commerciale, poiché sono sempre stati classificati come foreste. Del resto, la parte agricola di Tatoi supera 250 000 metri quadrati e non può quindi, conformemente alla legislazione esistente (la legge no 2148/1952) essere ceduta liberamente senza l'autorizzazione dei poteri pubblici. Il campo del Mio Riposo, sito archeologico, è assolutamente protetto e infine la residenza che si trova è stata riammobiliata completamente dallo stato e trasformata oramai in un museo.
-Le proprietà sono talmente immense che non si può trovare in Grecia, addirittura in Europa, transazioni di un valore comparabile che possa servire di riferimento per il calcolo del valore commerciale. Il Governo ha prodotto a questo proposito un rapporto di perizia stabilita dalla società A. A., H., Ltd secondo il quale il "valore sul libero mercato " delle proprietà controverse ammonterebbe alla somma, arrotondata, di 346 426 578 euro, somma bene inferiore ai valori di cui gli altri rapporti di perizia fanno stato.
50. Il Governo sostiene inoltre che sono la fluidità e l'incertezza ineluttabile dei criteri del mercato che hanno evidentemente portato i richiedenti a presentare col passare degli anni delle stime profondamente divergenti dal valore reale dei campi.
51. Il Governo conclude che, tenuto conto della natura privata dei beni, il sistema di valutazione fondata sul valore commerciale non è quello che si debba adoperare per applicare l'articolo 41. Al posto di utilizzare i criteri volatili del mercato, bisognerebbe partire da elementi più obiettivi per determinare la soddisfazione equa nello specifico.
b) Il valore obiettivo,
52. Per il Governo, il sistema dei valori "obiettivi" è molto più appropriato, a patto di essere applicato correttamente. Questo sistema sarebbe stato introdotto per la prima volta in Grecia nel 1982. Secondo questo sistema, i valori imponibili ai fini delle cessioni, donazioni e successioni sono calcolati a partire da un prezzo unitario; questo, fissato dallo stato su proposta di comitati di periti indipendenti, è riadeguato ogni due anni al più per riflettere il valore commerciale delle proprietà e è sottoposto anche a controllo giudiziale. Nel 1990, il sistema dei valori "obiettivi" è stato esteso alle espropriazioni; dal 1998, si applica anche alle proprietà situate al di fuori dei piani di urbanistica esistenti. Il Governo sottolinea che lo stato è vincolato da questo sistema anche quando il modo di calcolo va contro i suoi propri interessi.
53. Il Governo osserva inoltre che i richiedenti, sebbene sottoscrivano oramai il metodo del valore commerciale, avevano da prima dichiarato nella loro memoria del 13 aprile 2000: "La Corte può giudicare comodo utilizzare questi valori per valutare l'indennità in modo da evitare un procedimento lungo e complesso a proposito della domanda di soddisfazione equa a titolo dell'articolo 41." Avevano depositato dunque un primo rapporto dello studio M. S. SA che stimava il valore "obiettivo" dei campi a 165 562 391 740 GRD. Questa valutazione rinchiudeva tuttavia degli errori di calcolo e di fatto per ciascuna delle proprietà.
54. In particolare, il Governo situa il valore obiettivo delle proprietà come segue: Tatoi, 7 429 746 426 GRD; Polydendri, 10 683 544 050 GRD; il Mio Riposo, 5 970 792 755 GRD.
55. Pretende dunque che il calcolo del valore "obiettivo" delle proprietà che figurava nel secondo rapporto dello studio M. S. SA prodotto dai richiedenti, ossia 92 762 992 030 GRD -paragrafo 15 sopra, è più vicino al valore obiettivo esatto delle proprietà; rileva invece che i richiedenti persistono e prendono in conto la totalità del campo di Tatoi. Il Governo dice una nuova volta a questo proposito che la Corte non può ammettere questa domanda tardiva perché deve guardarsi dal deliberare ultra petita.
56. In riassunto, il Governo sostiene che, secondo il modo di calcolo del "valore oggettivo" il valore totale delle proprietà è di 24 084 083 231 GRD.
iii. I privilegi e gli esoneri fiscali concessi in passato
57. Secondo il Governo, il danno materiale che i richiedenti affermano avere subito dovrebbe essere rivisto al ribasso tenuto conto dei privilegi ed altri vantaggi di cui le proprietà controverse hanno beneficiato per tutto il tempo che la famiglia dei richiedenti ha regnato in Grecia. Bisognerebbe prendere in conto questi privilegi ed esoneri fiscali concessi una volta alla famiglia reale per valutare esattamente le domande di soddisfazione equa dei richiedenti (paragrafo 98 della sentenza al principale).
58. Il Governo rileva in particolare che nello specifico la Corte ha detto che prima della legge del 1994, le proprietà in gioco erano dei beni privati che appartenevano ai richiedenti (paragrafi 72, 73 e 77 della sentenza al principale). Ora, in tutti gli ordini giuridici, i beni privati sono imponibili. Più precisamente, ogni volta che interviene una successione da generazione a generazione o una mutazione da persona a persona, i beni privati sono sottoposti ai diritti di successione o agli oneri di mutazione, secondo il caso che è in proporzione all'importanza e al valore dei beni.
59. Il Governo sostiene perciò che per valutare il danno morale, la Corte non può fare astrazione del fatto che, durante il suo regno, la famiglia dei richiedenti fu esonerata totalmente dai diritti di successione. Fu il caso per ciascuna delle quattro successioni alla corona greca che hanno avuto luogo dal decesso, nel 1913, del re George I, fondatore della dinastia. Due di esse non furono delle trasmissioni da padre a figlio, ma da figlio a padre, nel1920, e da fratello a fratello, nel 1947. Normalmente, sarebbero state sottoposte in virtù del diritto greco a tassi di imposizione molto più elevati.
60. Prima dell'udienza del 14 giugno 2000 sul merito della causa, il Governo ha prodotto un rapporto preliminare dello studio D. e T. rinchiudendo una stima del carico teorico che avrebbero rappresentato i diritti di successione e di mutazione afferenti a ciascuna delle tre proprietà. A partire dal valore commerciale storico dei beni, che lo studio L. S. H. ha stimato, e delle disposizioni fiscali in vigore all'epoca di ogni mutazione, il rapporto arriva a due stime possibili.
61. Secondo la prima, il carico teorico sopraindicato ammonterebbe a 197 500 000 000 GRD al 31 dicembre 1999. Lo studio D. e T. è arrivato a questa conclusione prendendo per punto di partenza il totale delle imposte sulle successioni e le mutazioni, cioè il carico fiscale che avrebbero provocato le mutazioni successive delle proprietà dal 1872 al 1964, che i richiedenti avrebbero dovuto saldare l'anno dell'ultima mutazione, o 1964, se fossero stati trattati come i cittadini greci ordinari (251 000 000 GRD.) Il calcolo dello studio D. e T. si fonda anche su un interesse annuo composto e sul tasso di interesse che fu applicato correntemente in Grecia durante il periodo dal 1964 al 1999, diversamente detto il carico degli interessi per un dato anno, calcolato sull'importo del capitale e degli interessi cumulati alla fine dell'anno precedente.
62. Il Governo nota che i periti dei richiedenti, lo studio M. S. SA, hanno contestato il metodo che lo studio D. e T. ha adoperato per fare i suoi calcoli, e hanno stimato il carico fiscale teorico a 11 300 000 000 GRD circa ( paragrafo 39 sopra). Ora, come ha rilevato lo studio D. e T., il metodo considerato dai periti dei richiedenti non è quello che bisogna adoperare per calcolare in termini reali il carico teorico degli interessati, perché invece di prendere in conto l'interesse annuo composto, si basa sul reddito che produrrebbe un conto bancario ordinario.
63. Per la sua secondo stima, al posto di prendere l'importo globale del carico fiscale teorico dei richiedenti, lo studio D. e T. è partito dalla frazione delle proprietà controverse che avrebbero dovuto vendere per liberarsi dalle imposte corrispondenti alla data di ogni mutazione, se non fossero stati esonerati dai diritti di successione e dalle imposte fondiarie. Secondo questo metodo di calcolo, che lo studio D. e T. ha confermato nel suo rapporto finale, la capienza delle tre proprietà sarebbe stata ridotta nelle seguente proporzioni: Tatoi, il 73,15%; il Mio Riposo, il 73,08%; Polydendri, il 45,96%.
64. Il Governo nota che, sebbene contestano le cifre sopra riportate, i richiedenti sembrano aderire al metodo che è stato adoperato per calcolarle. Secondo i loro periti, pagina 3 del rapporto del 16 novembre 2001 dello studio M. S. SA, Tatoi sarebbe stato decurtato teoricamente del 55,10%, il Mio Riposo del 66,74% e Polydendri del 33,66%. Il Governo rileva che è per il campo di Tatoi che i richiedenti si discostano il più da queste percentuali. Questo scarto è dovuto tuttavia al fatto che i richiedenti hanno fondato a torto i loro calcoli sull'interezza del campo (paragrafi 46 e 55 sopra).
65. In quanto agli altri vantaggi importanti che il regime dei beni ha conferito alla famiglia dei richiedenti durante il suo regno, ivi compreso l'esonero dell'imposta su reddito, il pagamento degli oneri di manutenzione, di vigilanza ed altri, il Governo rinvia alle sue osservazioni anteriori indirizzate poi alla Commissione alla Corte.
iv. I beni mobili
66. Il Governo dichiara che nel 1991 ha autorizzato il primo richiedente a togliere dalle residenze di Tatoi e del Mio Riposo i beni mobili che vi si trovavano. Il primo richiedente ne ha tolto solamente un certo numero nel febbraio 1991. Lo stato greco dunque non dovrebbe essere tenuto per responsabile dei beni mobili che il primo richiedente non ha voluto riprendere e non ha ripreso mentre ne aveva libertà.
67. Inoltre, il Governo ha confrontato l'elenco dei beni mobili che C.'s avrebbe trovato a Tatoi ed al Mio Riposo nel 1991 all'autorizzazione ufficiale che la Galleria nazionale della Grecia ha rilasciato per l'esportazione dei quadri dei richiedenti. Risulta da questo paragone che i richiedenti rivendicavano di fatto numerosi beni che avevano in realtà tolto dalla Grecia molto tempo fa.
68. Infine, secondo il Governo, per la maggior parte questi beni non costituivano dei beni personali ma dei regali offerti al primo richiedente ed ai suoi antenati per il loro requisito di capi di stato. Non si potrebbe considerarli quindi come "beni" al senso dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
b,)Danno morale,
69. Il Governo stima che la gravità del danno subito dai richiedenti nelle circostanze della causa costituisce un importante criterio da prendere in conto per la concessione di una soddisfazione equa, in particolare per ciò che riguarda il danno morale che gli interessati affermano avere subito. Nota che la Commissione ha respinto le affermazioni dei richiedenti secondo le quali sarebbero stati vittime di persecuzioni politiche e che ha concluso anche alla mancanza di violazione dei diritti degli interessati a titolo degli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione (decisione della Commissione del 21 aprile 1998 sull'ammissibilità della richiesta, non pubblicata); ha rilevato su questo punto questo: "Gli argomenti dei richiedenti al contrario sembrano piuttosto inopportuni tenuto conto del ruolo incostituzionale che il primo richiedente ha sostenuto nella politica della Grecia anteriore la sua partenza del paese nel 1967: designando il governo dei colonnelli dopo il colpo di stato militare del 21 aprile 1967, il vecchio re ha scalzato i fondamenti stessi della democrazia parlamentare e della preminenza del diritto che sono i pilastri di un regime democratico la cui protezione costituisce la ragione di essere del Consiglio dell'Europa."
70. Avuto riguardo di ciò che precede, il Governo sostiene che "la Repubblica ellenica non potrebbe accordare una sola dracma greca al vecchio monarca" visto il "carattere altamente politico delle rivendicazioni dei richiedenti."
I sepolcri reali
71. In quanto al problema dell'accesso ai sepolcri reali il Governo stima in particolare, inopportuno di dedicarsi coi richiedenti ad una discussione sulla natura giuridica dei sepolcri. In dritto greco come in quello europeo, i sepolcri reali sono ritenuti monumenti storici, ed in quanto tale appartengono allo stato. Comunque sia, non è vietato ai richiedenti recarsi sulla tomba dei loro antenati quando lo desiderano, a patto di conformarsi alla legge no 2215/1994 in cui la Commissione ha concluso che le disposizioni che si riferiscono al rilascio di documenti di identità ai richiedenti così come alla riconoscenza della loro cittadinanza da parte della Repubblica ellenica »2 si conciliassero con la Convenzione (decisione precitata dalla Commissione sull'ammissibilità della richiesta).
3. Valutazione della Corte
a) Danno materiale
72. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
73. Gli Stati contraenti parti di una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l'obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum una restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierlo lei stessa. Se il diritto nazionale non permette in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c'è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
74. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l'ingerenza controversa soddisfaceva alla condizione di legalità e non era arbitraria (paragrafi 82, 88 e 90 della sentenza al principale). L'atto del governo greco che la Corte ha tenuto per contrario alla Convenzione era un'espropriazione che sarebbe stata legittima se un indennizzo fosse stato versato (paragrafo 99 della sentenza al principale).
75. Il carattere lecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di una confisca lecita a quelle di un spodestamento illecito. Su questo punto, la giurisprudenza internazionale, giudiziale o arbitrale, fornisce alla Corte delle indicazioni apprezzabili; sebbene riguardi più specificatamente l'espropriazione di imprese industriali e commerciali, i principi che emana in questo campo restano validi per le situazioni come quella in causa nello specifico. Nel causa Amoco International Finanzio Corporazione, il tribunale arbitrale iraniano-americano, che si riferisce alla sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale nella causa relativa alla fabbrica di Chorzów3, ha detto che:
"conviene distinguere nettamente tra espropriazioni lecite ed espropriazioni illecite, poiché le regole applicabili all'indennità che dovrà versare lo stato che ha proceduto all'espropriazione variano in funzione della qualifica giuridica dello spodestamento. ",(Amoco International Finanzia Corporazione c. Iran, sentenza interlocutoria del 14 luglio 1987, Raccolta del tribunale arbitrale iraniano-americano (1987-II), § 192)
76. La Corte ha adottato una posizione molto simile nella causa Papamichalopoulos ed altri c. Grecia. Ha concluso ad una violazione in ragione di un'espropriazione di fatto irregolare, occupazione di terre da parte della marina greca dal 1967 che durava da più di venticinque anni alla data della sentenza al principale resa il 24 giugno 1993. Nella sua sentenza sulla soddisfazione equa, la Corte ha detto che:
"(...) il carattere illecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di un'espropriazione lecita a quelle di un spodestamento illecito. "
La Corte ingiunse perciò allo stato greco di versare ai richiedenti, "per danno e perdita di godimento da quando le autorità [avevano] preso possesso di questi terreni nel 1967, il valore reale dei loro terreni aumentati del plusvalore portato dall'esistenza" di certi edifici che erano stati edificati sui terreni dall'occupazione, così come del costo di costruzione di questi edifici (sentenza Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, p. 59, §§ 36 e 39).
77. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che nella presente causa la natura della violazione constatata nella sentenza al principale non le permette di partire dal principio di una restitutio in integrum (vedere, a contrario, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) precitato). Così dicendo, il Governo è beninteso libero di decidere spontaneamente di restituire in tutto o in parte le proprietà ai richiedenti.
78. Tuttavia, se non c'è restituzione, l'indennizzo da fissare nello specifico non dovrà, contrariamente a quello concesso nelle cause menzionate sopra e concernente gli spodestamenti illeciti in sé, riflettere l'idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell'ingerenza controversa. Siccome è la mancanza di ogni indennità, e non l'illegalità intrinseca della confisca che è stata all'origine della violazione constatata, l'indennizzo non deve riflettere necessariamente il valore pieno ed intero dei beni. Per determinare il risarcimento adeguato, la Corte deve ispirarsi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativamente all'articolo 1 del Protocollo no 1 e secondo i quali, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà costituirebbe solitamente un attentato eccessivo che non potrebbe giustificarsi sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (sentenza James ed altri c. Regno Unito del 21 febbraio 1986, serie A no 98, p. 36, § 54). Tuttavia, così come in numerosi casi di espropriazione lecita, come l'espropriazione isolata di un terreno in vista della costruzione di una strada o per altre fini "di utilità pubblica", solo un indennizzo integrale può essere considerato come ragionevolmente in rapporto col valore del bene, questa regola non è senza eccezione. Come la Corte ha detto nella sentenza James ed altri precitata, degli obiettivi legittimi "di utilità pubblica", come perseguono delle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale (ibidem). La Corte stima che un indennizzo inferiore ad un risarcimento totale può si può imporre anche, se non a fortiori, quando c'è confisca dei beni per operare anche "dei cambiamenti radicali del sistema costituzionale di un paese come la transizione della monarchia alla repubblica" (paragrafo 87 della sentenza al principale).
79. In conclusione, salvo che il Governo decida della sua propria iniziativa di restituire i beni ai richiedenti, la Corte giudica appropriata di fissare tanto quanto si può fare una somma forfetaria "ragionevolmente in rapporto" col valore dei beni, cioè un importo che la Corte avrebbe trovato accettabile allo sguardo dell'articolo 1 del Protocollo no 1 se lo stato greco avesse indennizzato i richiedenti. Per fissare questo importo, la Corte prenderà in conto le rivendicazioni di ogni richiedente, la questione dei beni mobili, le valutazioni prodotte dalle parti ed i differenti metodi possibili di calcolo del danno materiale, così come l'intervallo che é trascorso tra lo spodestamento e la presente sentenza. Per la Corte, avuto riguardo delle circostanze uniche della presente causa, è indicato in modo particolare deliberare in equità.
i. Le pretese di ciascuno dei richiedenti
80. Per ciò che riguarda la valutazione del danno materiale che hanno subito, i richiedenti hanno invitato la Corte a tenere conto della situazione di ciascuno di essi. La Corte ha preso nota di questa. Il risarcimento del danno materiale riguarda all'evidenza principalmente il primo richiedente. Sebbene sia possibile fissare una somma globale che i richiedenti si dividerebbero in funzione dei loro rispettivi diritti di proprietà, la Corte stima preferibile, avuto riguardo delle circostanze della causa, di fissare degli importi divisi per i differenti richiedenti.
Per ciò che riguarda in particolare la rivendicazione relativa al campo di Tatoi
81. La Corte sottoscrive all'argomento dei richiedenti secondo il quale bisogna prendere in considerazione l'insieme del campo di Tatoi per determinare la soddisfazione equa. Nella sua sentenza al principale, ha concluso che la legge no 2215/1994 era valida e che la superficie che era stata data alla Fondazione nel 1992 apparteneva sempre al primo richiedente all'epoca dell'intervento della legge del 1994 (paragrafi 71-72 della sentenza al principale). Sarebbe incoerente dire dunque che, sebbene il consenso del 1992 sia stato abrogato da una legge posteriore, le sue conseguenze giuridiche rimangono valide e devono entrare in fila di conto ai fini della soddisfazione equa. La Corte prenderà dunque in considerazione l'insieme del campo di Tatoi.
In quanto al modo di acquisizione dei campi di Tatoi e del Mio Riposo
82. La Corte prende nota dell'argomento del Governo secondo il quale, per fissare la soddisfazione equa, non bisogna dimenticare che un'importante parte dal campo di Tatoi, ossia la foresta di Bafi, non fu acquisita dal re George I ma gli fu concessa per una somma simbolica e che ne va parimenti del campo del Mio Riposo di cui il consiglio provinciale dell'isola di Corfù gliene aveva dato il 97% nel 1864.
83. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che, nonostante il modo di acquisizione delle terre in questione, i campi di Tatoi e del Mio Riposo appartenevano al primo richiedente prima dell'intervento della legge no 2215/1994 (paragrafi 70, 76, 77 e 78 della sentenza al principale). Considera dal momento che il modo di acquisizione dei beni non potrebbe privare il primo richiedente del suo diritto al risarcimento; se ne può tenere però conto per fissare il livello del risarcimento.
ii. I beni mobili
84. La Corte rileva che le parti sono al tempo stesso in disaccordo in quanto alla natura dei beni mobiliari ed in quanto al numero dei documenti che restano a Tatoi. Per principio, stima che il primo richiedente deve essere indennizzato per i suoi beni personali che si trovano sempre in Grecia. Non gli appartiene tuttavia di determinare uno ad uno il valore di questi beni. Nota a questo riguardo che ha intenzione di incaricare un comitato ad hoc di questo compito. Non crede tuttavia di dovere rinviare la determinazione della soddisfazione equa in quanto ai beni mobili finché l'esercizio progettato sia stato condotto al suo termine. La somma forfetaria che sarà fissata in equità per riparare il danno materiale subito coprirà anche i beni mobili.
iii. I differenti metodi possibili di calcolo del danno materiale
85. Secondo la Corte, c'è luogo di porsi due domande fondamentali per calcolare il danno materiale: a) quale metodo scegliere; e b) bisogna rivedere al ribasso gli importi così calcolati tenuto conto dei privilegi ed altri vantaggi di cui la famiglia reale ha beneficiato in passato?
a) Il metodo di calcolo del danno materiale
86. La Corte deve cominciare con scegliere il suo metodo di calcolo; deve in altri termini chiedersi se si baserà sul valore commerciale o il valore "obiettivo" dei beni. Occorre secondo lei considerare un metodo di valutazione che, se fosse stata applicato dallo stato greco quando la legge del 1994 intervenne, avrebbe garantito un indennizzo rispondente ai criteri enunciati dalla Corte.
87. È utile ricordare qui i differenti importi ai quali le parti sono giunte utilizzando i metodi di calcolo menzionato più alto.
Il valore commerciale
88. La Corte nota che i rapporti di perizia in quanto al valore commerciale dei beni immobiliari arrivano ai seguenti importi:
L.S.
H.
, sottoposti a nome
del Governo,: 187 592 000 000 GRD 550 526 779,16 EUR
FPD S., sottoposto a
nome dei richiedenti,: 161 100 000 000 GRD 472 780 630,96 EUR
A. A.
H. Ltd.
, sottoposti a nome
del Governo,: - 346 426 578 EUR
89. La Corte non potrebbe accettare questo metodo di valutazione. Di prima, nota il divario che separa i calcoli delle parti ed anche le stime dei propri periti del Governo. Di fatto, la Corte ha consapevolezza delle difficoltà che vi sono nel calcolare il valore commerciale dei beni; per esempio, è un po' artificiale supporre che i beni in questione troverebbero acquirente (sentenza Lithgow ed altri c. Regno Unito del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 54, § 129.) La Corte ha la convinzione che i tre campi, in particolare quelli di Tatoi e del Mio Riposo, non suscitano per niente un sfruttamento commerciale.
90. La Corte ricorda inoltre che il risarcimento integrale non è la norma applicabile nello specifico (paragrafi 78 e 79 sopra). Non potrebbe del resto accordare un'indennità che va al di là dell'importo che sarebbe stato accettabile allo sguardo dell'articolo 1 del Protocollo no 1 nel caso in cui lo stato greco avesse indennizzato i richiedenti.
Il valore "obiettivo"
91. Le stime delle parti perciò che riguarda il valore "obiettivo" delle proprietà possono essere ricapitolate nel seguente modo:
Governo 24 084 083 231 GRD 70 679 627,97 EUR
Richiedenti 92 762 992 030 GRD 272 231 818,14 EUR
92. Questi importi si ripartiscono così:
Tatoi
Governo 7 429 746 426 GRD 21 804 098,10 EUR
Richiedenti 67 555 055 225 GRD 198 254 013,87 EUR
Polydendri
Governo 10 683 544 050 GRD 31 353 027,99 EUR
Richiedenti 19 237 144 050 GRD 56 455 301,69 EUR
Il mio Riposo
Governo 5 970 792 755 GRD 17 522 502,58 EUR
Richiedenti 5 970 792 755 GRD 17 522 502,58 EUR
93. Se esiste a prima vista anche una grande disparità tra le stime delle parti per ciò che riguarda il valore "obiettivo", la Corte osserva che queste differenze sono dovute essenzialmente al fatto che il Governo ha preso in conto solamente3 962 710 metri quadrati del campo di Tatoi mentre i richiedenti hanno preso per base di calcolo l'insieme di Tatoi, o circa 41 milioni di metri quadrati-(paragrafi 68-72 della sentenza al principale). Se il Governo avesse preso per base la totalità di Tatoi, sarebbe giunto ad un importo molto vicino a quell'avanzato dai richiedenti. Si constata anche una differenza di 8 553 600 000 GRD (25 102 274,39 EUR) per il campo di Polydendri, differenza che i periti dei richiedenti, lo studio M. S. SA, cercano di giustificare nelle lunghe osservazioni. La Corte rileva infine che le parti concordano sul valore del Mio Riposo.
94. Visto le considerazioni che precedono, ed anche il fatto che questo sistema si basa su dei criteri più obiettivi e che le parti sembrano seguire dei metodi di calcolo analogo, la Corte si propone di prendere per punto di partenza le stime delle parti in quanto al valore "obiettivo" delle proprietà.
b) Adeguamento al ribasso degli importi così calcolati tenuto conto dei privilegi di cui la famiglia reale ha beneficiato in passato
95. La Corte ricorda avere detto questo al paragrafo 98 della sua sentenza al principale:
"(...) per ciò che riguarda l'argomento del Governo secondo il quale la questione dell'indennizzo è coperta indirettamente, la Corte rileva in primo luogo che il risarcimento previsto dal decreto-legge no 225/1973 non entra in fila di conto qui, costituendo la legge no 2215/1994 l'unica basa legale dell'ingerenza di cui i richiedenti si lamentano. Le circostanze di cui il Governo fa stato non possono passare di più per il versamento di un'indennità. Su questo punto, la Corte segue i richiedenti quando avanzano che non ci sono rivendicazioni reciproche o mutue che si compensano nella cornice dell'espropriazione controversa. I privilegi concessi alla famiglia reale in passato, o gli esoneri fiscali e la cancellazione di tutti i debiti fiscali della vecchia famiglia reale, non hanno nessuna incidenza diretta sulla questione della proporzionalità, ma potrebbero essere presi eventualmente in conto ai fini di una valutazione esatta della domanda di soddisfazione equa che i richiedenti formulano sul terreno dell'articolo 41 della Convenzione. "
96. Visto questa conclusione, la Corte segna accordo col Governo quando fa valere che c'è luogo di rivedere al ribasso il danno materiale che i richiedenti pretendono avere subito avuto riguardo dei privilegi ed altri vantaggi di cui le proprietà in questione hanno beneficiato in passato.
97. La Corte stima invece che non si potrebbe calcolare la perdita materiale accontentandosi di fare la differenza aritmetica tra i valori "obiettivi" delle proprietà ed il valore monetario reale del carico fiscale teorico, perché ciò spetterebbe alla Corte di imporre in modo retroattivo l'ex-famiglia reale.
98. In particolare, è vero che la Corte non potrebbe fare astrazione delle circostanze private che hanno circondato l'abolizione della monarchia per valutare in modo preciso la domanda di soddisfazione equa presentata dai richiedenti; il "carico fiscale teorico" ed i privilegi concessi alla famiglia dei richiedenti in passato non possono servire tuttavia che a titolo indicativo per il calcolo della riduzione da applicare agli importi assegnati. È utile ricordare gli argomenti delle parti su questa questione.
Governo 197 500 000 000 GRD 579 603 815,11 EUR
Richiedenti 11 332 678 976 GRD 33 258 045,42 EUR
99. C'è manifestamente un grande scarto tra le stime delle parti. La Corte è in accordo coi periti dei richiedenti per dire che “le cifre avanzate dal Governo sono nettamente esagerate" . Se si accettassero queste cifre, ciò vorrebbe dire che i richiedenti dovrebbero allo stato greco una somma (197 500 000 000 GRD-579 603 815,11 EUR) che supera anche il valore commerciale dei beni (187 592 000 000 GRD-550 526 779,16 EUR) come i propri periti del Governo, lo studio L. S. H., hanno calcolata. La Corte non è disposta ad accettare questa conclusione.
100. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, la Corte, deliberando in equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, assegna ai richiedenti i seguenti importii a titolo di risarcimento del danno materiale subito: al primo richiedente 12 000 000 EUR; al secondo richiedente 900 000 EUR; al terzo richiedente 300 000 EUR.
b) Danno morale,
101. La Corte tiene a sottolineare che non gli tocca di esaminare il ruolo che il primo richiedente ha sostenuto nella politica della Grecia prima di lasciare il paese nel 1967 né le ragioni che hanno condotto all'abolizione della monarchia nel 1974. Sebbene non possa fare e non faccia astrazione dei risvolti e degli esiti politici della causa, non ha certamente per ruolo di entrare in una discussione con le parti in quanto al punto di sapere a chi c'è luogo di imputare la loro disputa.
102. Premesso ciò, la Corte stima che, tenuto conto della posta della presente causa e di tutte le sue particolarità, non si presenta nessuno problema specifico in quanto al danno morale, ivi compreso la questione dell'accesso alle tombale reali.
B. Oneri e spese
103. I richiedenti sollecitano 983 851,47 GBP per gli oneri e spese che hanno impegnato per fare valere i loro diritti a titolo della Convenzione. Hanno prodotto degli stati dettagliati che indicano gli oneri e spese assunti per il procedimento dinnanzi alla Commissione e la Corte.
104. Il Governo stima che gli importi richiesti sono esorbitanti e non si appellano a dei documenti giustificativi sufficienti; comunque sia, la parcella è molto più elevata secondo lui che quella abitualmente necessaria al trattamento di una causa dinnanzi agli organi della Convenzione.
105. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il sussidio di oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia, soddisfazione equa, precitata, § 54,). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata,B(eyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002).
106. La Corte non dubita che la parcella richiesta sia stata impegnata effettivamente. Come il Governo, trova però eccessivi gli oneri totali rivendicati a questo titolo. Nota del resto che la Commissione ha respinto un'importante frazione delle lagnanze dei richiedenti.
107. La Corte considera quindi che non c’è luogo di rimborsare che in parte ne gli oneri esposti dai richiedenti dinnanzi agli organi della Convenzione. Tenuto conto delle circostanze della causa, delle tabelle applicabili nel Regno Unito e della complessità privata della questione dell'applicazione dell'articolo 41, giudica ragionevole assegnare congiuntamente ai richiedenti 500 000 EUR, tassa sul valore aggiunto compresa.
C. Interessi moratori
108. La Corte stima che gli interessi moratori devono essere fissati ad un tasso annuo uguale al tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi, i seguenti importi,:
i. al primo richiedente 12 000 000 EUR, dodici milioni di euro, per danno materiale,;
ii. al secondo richiedente 900 000 EUR, nove centomila euro, per danno materiale,;
iii. al terzo richiedente 300 000 EUR, tre centomila euro, per danno materiale,;
iv. ai tre richiedenti congiuntamente 500 000 EUR, cinque centomila euro, per oneri e spese, tassa sul valore aggiunto compresa;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale a contare dalla scadenza del termine di tre mesi e fino al versamento;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese ed in inglese, poi pronunciato in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 28 novembre 2002.
Luzius Wildhaber
Presidente Paul Mahoney Greffier
NOTE
1. L'articolo 5 § 1 della legge no 2215/1994 disponeva che tutte le imposte già calcolate erano cancellate. Tutti i procedimenti pendenti dinnanzi alle giurisdizioni amministrative o il Consiglio di stato che hanno tratto dai diritti di successione ed altre tasse, maggiorazioni e penalità erano sospesi. La somma versata dall'ex-re e gli altri membri della famiglia reale a titolo dell'imposta poteva essere richiesta allo stato greco, ma lo stato si poteva opporre al fatto che un tale credito venga in compenso di un credito dello stato sulla famiglia reale.
2. La legge no 2215/1994 impone delle condizioni preliminari affinché l'ex-re e la famiglia reale possano conservare la nazionalità greca ed i loro passaporti greci:
-Una dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficiale dello stato civile che indica che l'ex-re e la famiglia reale rispettino senza riserve la Costituzione del 1975 ed accettino e riconoscano la Repubblica greca.
- Un'altra dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficiale dello stato civile e deve essere indicato che l'ex-re e la famiglia reale rinunciano senza riserve ad ogni pretesa legata alla loro vecchia funzione o al possesso di ogni titolo ufficiale.
-L'ex-re ed i membri della famiglia reale devono farsi iscrivere al registro dello stato civile sotto un nome ed un cognome.
3. In questa causa, la Corte permanente di giustizia internazionale si era espressa in questi termini: "(...) il risarcimento deve, per quanto possibile, cancellare tutte le conseguenze dell'atto illecito e ristabilire lo stato che sarebbe esistito verosimilmente se suddetti atti non fossero stati commessi. Restituzione in natura, o, se non è possibile, pagamento di una somma che corrisponde al valore che avrebbe la restituzione in natura; sussidio, se c'è luogo, di danno-interessi per le perdite subite e che non sarebbero coperte dalla restituzione in natura o il pagamento che ne prende il posto; tali sono i principi ai quali devono ispirarsi la determinazione all'importo dell'indennità dovuta a causa di un fatto contrario al diritto internazionale. "(sentenza del 13 settembre 1928, Raccolta delle sentenze, serie A no 17, p. 47)
SENTENZA EX-RE DI GRECIA ED ALTRI C. GRECIA (SODDISFAZIONE EQUA)
SENTENZA EX-RE DI GRECIA ED ALTRI C. GRECIA (SODDISFAZIONE EQUA)