SECONDA SEZIONE
CAUSA ERGÃœL ED ALTRI C. TURCHIA
( Richiesta no 22492/02)
SENTENZA
STRASBURGO
20 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ergül ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popoviæ, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sallé Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 29 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 22492/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui cinque cittadini di questo Stato, le Sig.re S. E., R. E. e F. E. così come i Sigg. A. E. ed A. E. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 2 aprile 2002 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da Y. T., avvocato a İzmir. Il governo turco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente.
3. L’ 11 marzo 2008, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull'ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
4. Con una lettera ricevuta il 7 settembre 2009, la Corte è stata informata dall'avvocato dei richiedenti che la Sig.ra S. E. è deceduta il 18 settembre 2006 e che i richiedenti la Sig.ra E., i Sigg. A. E. ed A. E. sono i suoi soli eredi. Peraltro, la Sig.ra F. E. diventata vedova, fa oramai uso del suo nome da ragazza, o la Sig.ra D.. È sotto questo ultimo nome che raffigurerà sotto.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Le Sig.re R. E., F. D. e i Sigg. A. E. ed A. E. sono nati rispettivamente nel 1950, 1940, 1951 e 1946. Risiedono a Ä°zmir.
6. Il Sig. İ. E. ed il Sig. D. ("i proprietari principali") erano comproprietari di differenti parti di un terreno agricolo situato a Cumaovası (İzmir). I richiedenti che portano i cognomi E. ed E. sono gli eredi del Sig. İ. E., deceduto nel 1988. La Sig.ra D. è l'erede del Sig. D., deceduto nel 1973.
7. Nel 1937, una prima mappa catastale fu preparata nella regione dove il terreno in questione è situato. Questo terreno fu oggetto di diverse contestazioni e procedimenti a partire da questa data e di parecchie mappe catastali in seguito.
8. Nel 1959, i proprietari principali furono iscritti ufficialmente nel registro di proprietà in quanto comproprietari del terreno.
9. Il 14 febbraio 1980, la direzione del catasto stabilì dei certificati di proprietà a nome di terzi tra cui il tesoro pubblico, per il terreno in questione, diviso in ottantotto appezzamenti. La registrazione e la lottizzazione furono effettuate, secondo i richiedenti, senza tenere conto della mappa catastale stabilita a favore dei proprietari principali nel 1937 né dei giudizi definitivi che confermavano il loro titolo di proprietà , resi nel 1945, 1950 e 1954.
10. Il 26 novembre 1985, il Sig. İ. E. e la Sig.ra D. introdussero, dinnanzi alla pretura di İzmir, un ricorso per "cessazione di occupazione illegale" ("men-i müdahale") ed per opposizione alla determinazione dei titoli di proprietà ("tespite itiraz") contro gli ottantotto "occupanti."
11. Con un giudizio del 1 dicembre 1987, il tribunale si dichiarò incompetente e trasferì la pratica al tribunale catastale di İzmir.
12. I quattro richiedenti delle famiglie E. ed E. intervennero in questo procedimento in quanto eredi del Sig. Ä°. E. a partire dal 1988.
13. Il tribunale catastale di İzmir investito della causa si dichiarò da parte sua incompetente con un giudizio del 25 aprile 1996.
14. Investita per decidere il conflitto di competenza, il 22 ottobre 1996, la Corte di cassazione rese una sentenza con cui definiva quale fosse il tribunale catastale competente.
15. Secondo le informazione contenute nella pratica, il procedimento rimaneva pendente dinnanzi al tribunale catastale di Menderes (Ä°zmir), sotto il numero di pratica 1997/366, al momento dell'adozione della presente sentenza.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
16. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato nei suoi passaggi pertinenti,:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile. "
17. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull'ammissibilitÃ
18. Il Governo stima che il motivo di appello è prematuro, dato che il procedimento controverso è ancora pendente.
19. Riferendosi al grande numero di sentenze relative alla durata di un procedimento riguardanti delle circostanze comparabili (vedere, per esempio, Veli Uysal c. Turchia, no 57407/00, 4 marzo 2008) la Corte respinge l'eccezione del Governo in quanto alla natura prematura del motivo di appello.
20. La Corte constata peraltro che il motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
21. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. Il procedimento controverso è cominciato il 26 novembre 1985, data in cui la Sig.ra D. ed il Sig. İ. E., il de cujus degli altri tre richiedenti, hanno intentato il ricorso per cessazione di occupazione illegale. I richiedenti delle famiglie E. ed E. sono intervenuti nel procedimento interno a partire dal 1988 avvalendosi del loro requisito di eredi (paragrafo 11 sopra). Secondo gli elementi della pratica, la causa rimarrebbe pendente dinnanzi al tribunale catastale di Menderes in data di adozione della presente sentenza. Dura dunque già da quasi ventiquattro anni per due gradi di giurisdizione.
23. La Corte ricorda che può pronunciarsi solo sul lasso di tempo trascorso dal 28 gennaio 1987, data del deposito della dichiarazione turca che riconosce il diritto di ricorso individuale.
24. La Corte terrà tuttavia conto del fatto che nella data precitata, il procedimento era già pendente da più di un anno.
25. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella che si pone nello specifico per concludere alla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender precitata).
26. La presente causa rivestiva indubbiamente una certa complessità in particolare in ragione dell'anzianità dei registri di proprietà e del numero delle cause legate.
27. Essendo così, non è stabilito che il comportamento dei richiedenti abbia contribuito all'allungamento del procedimento.
28. In quanto al comportamento delle autorità , la Corte osserva in particolare che i tribunali interni hanno impiegato più di undici anni per determinare la loro rispettiva competenza. Ora incombe sugli Stati contraenti organizzare il loro sistema giudiziale in modo tale che le loro giurisdizioni possano garantire ad ogni persona il diritto di ottenere una decisione definitiva sulle contestazioni relative ai suoi diritti ed obblighi di carattere civile in un termine ragionevole (Comingersoll S.p.A. c. Portogallo [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
29. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poterla condurre ad adottare una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all'esigenza del "termine ragionevole."
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE COMBINATO CON L'ARTICOLO 6 § 1
30. I richiedenti si lamentano anche di non avere disposto di nessuna via di ricorso effettiva dinnanzi ad un'istanza nazionale per fare valere il loro motivo di appello ed invocano l'articolo 13 della Convenzione, così formulato:
"Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "
31. La Corte sottolinea di avere già avuto l'occasione di constatare che l'ordine giuridico turco non offriva un ricorso effettivo, ai sensi di questa disposizione, che permettesse ai giudicabile di lamentarsi della durata di un procedimento civile (Ebru e Tayfun Arnese Çolak c.. Turchia, no 60176/00, § 107, 30 maggio 2006).
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione combinato con l'articolo 6 § 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
32. I richiedenti si lamentano anche che la durata del procedimento controverso abbia recato offesa a loro capo al diritto al rispetto dei beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1.
33. Il Governo contesta questa tesi. Eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne facendo valere il carattere prematuro del motivo di appello per il fatto che il procedimento controverso è sempre pendente.
34. La Corte rileva che il procedimento relativo alla rivendicazione di proprietà impegnata dai richiedenti è difatti sempre pendente dinnanzi al tribunale catastale di Menderes.
35. Avendo analizzato l'insieme degli elementi della pratica, stima necessario conoscere la conclusione del procedimento in dritto interno per potere deliberare sul motivo di appello derivato dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
36. N segue che allo stadio reale del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, la presentazione di questo motivo di appello appare prematura. È lecito per richiedenti investire di nuovo la Corte se stimano sempre, al termine del procedimento interno, che sono vittime della violazione addotta.
37. Di conseguenza, il motivo di appello dei richiedenti derivato dall'articolo 1 del Protocollo 1 è inammissibile per non-esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione (vedere, in questo senso, Veli Uysal c. Turchia, no 57407/00, §§ 40-43, 4 marzo 2008).
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
39. Per danno materiale, i richiedenti delle famiglie E. ed E. richiedono al totale 1 000 000 dollari americani (USD) e la Sig.ra D. chiede per lei stessa una somma identica. Sottopongono in appoggio il risultato di un calcolo relativo ad una perdita di redditi agricoli risultante dalla loro privazione di accesso alla loro proprietà .
40. La Corte non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto. Respinge dunque la richiesta.
41. Per danno morale, i richiedenti dei famiglie E. ed E. richiedono inoltre 1 000 000 USD e la Sig.ra D. sollecita la stessa somma.
42. Il Governo contesta queste pretese, che giudica senza fondamento.
43. La Corte ricorda innanzitutto che, quando conclude alla violazione di una disposizione della Convenzione, può assegnare all'interessato una somma per il danno morale subito. Questa somma mira al risarcimento dello stato di angoscia, dei dispiaceri e delle incertezze risultanti da questa violazione (vedere Comingersoll S.p.A., precitata, § 29; Arvanitaki-Roboti ed altri c. Grecia [GC], no 27278/03, § 27, CEDH 2008 -...; e Kakamoukas ed altri c. Grecia [GC], no 38311/02, § 39, 15 febbraio 2008).
44. Quando una violazione dell'articolo 6 della Convenzione è constatata a ragione della durata eccessiva di un procedimento impegnato da un gruppo di persone operanti insieme che ha invocato gli stessi motivi di fatto e di diritto e perseguito gli stessi scopi, ciascuna di esse può, in principio e senza pregiudizio ai criteri da applicare, pretendere individualmente un indennizzo per danno morale (vedere, in particolare, Arvanitaki-Roboti ed altri, precitata, § 29, e Kakamoukas ed altri, precitata, § 41).
45. Ne va differentemente quando un gruppo di richiedenti trae la sua qualità di vittima dell'esistenza di un legame giuridico con una sola parte iniziale al procedimento interno controverso. Simile situazione può sopraggiungere in caso di sostituzione della parte iniziale all'istanza col suo avente diritto per esempio se decede o dagli amministratori del suo patrimonio se viene dichiarata in fallimento, o in caso di cessione di credito. Non c’ è allora affatto bisogno per la Corte di tenere conto, quando delibera sulla somma da assegnare, della molteplicità dei richiedenti che ne risulta, tanto più che l'aumento del loro numero non potrebbe essere imputato alla parte convenuta.
46. Nel caso specifico, la richiedente la Sig.ra D. ed i richiedenti la Sig.ra E., i Sigg. A. E. ed il Sig. A. E. sono succeduti rispettivamente al Sig. D. ed il Sig. E., parti iniziali al procedimento controverso (paragrafo 6 sopra).
47. Deliberando in equità , accorda 15 600 EUR (quindicimila sei cento euro) alla Sig.ra D. e 15 600 EUR (quindicimila sei cento euro) congiuntamente alla Sig.ra R. E., Sigg. A. E. ed A. E.per danno morale.
B. Oneri e spese
48. I richiedenti chiedono al totale 10 000 USD per gli oneri e spese impegnati dinnanzi alla Corte. Annettono a questo riguardo un attestato di pagamento di onere di traduzione, di un importo di 360 TRY, 180 EUR circa, così come la tabella del foro di İzmir.
49. Il Governo stima queste pretese non giustificate.
50. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole assegnare ai richiedenti la somma di 500 EUR a questo titolo.
C. Interessi moratori
51. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva del procedimento civile (articolo 6 § 1) e della mancanza di vie di ricorso a questo riguardo (articolo 13 composto con l'articolo 6 § 1) ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione combinata con l'articolo 6 § 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell'ordinamento:
(i) 15 600 EUR (quindicimila sei cento euro) alla Sig.ra D. e 15 600 EUR (quindicimila sei cento euro) congiuntamente alla Sig.ra R. E., i Sigg. A. E. ed A. E. per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
(ii) 500 EUR (cinque cento euro) ai richiedenti congiuntamente per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta da loro;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa