Conclusione Eccezione preliminare respinta (non-esaurimento); Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1; soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA EMANUELE CALANDRA ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 71310/01)
SENTENZA
STRASBURGO
26 ottobre 2006
DEFINITIVO
26/01/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Emanuele Calandra ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan,
Sigg. E. Myjer, Davide Thór Björgvinsson, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 dicembre 2004 e 5 ottobre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 71310/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, il Sig. F. E. C., il Sig. N. E., la Sig.ra R. E. e la Sig.ra W. B. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 20 novembre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. C. F. E., avvocato a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lamentavano in particolare di un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni, così come della mancanza di equità del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne.
4. La richiesta è stata assegnata alla prima sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento.
5. Il 18 settembre 2003, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare le lagnanze derivate degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione, equità del procedimento, al Governo.
6. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla terza sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
7. Con una decisione del 9 dicembre 2004, la camera ha unito al merito il terzo risvolto dell'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interno e dichiarato il restante della richiesta ammissibile.
8. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa, articolo 59 § 1 dell'ordinamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
9. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1928, 1961, 1962 e 1924 e risiedono a Torino.
10. I richiedenti erano proprietari di un terreno edificabile di 228 metri quadrati ubicato a Partanna (Trapani) e registrato al catasto, foglio 35, appezzamento 183, così come di un edificio costruito.
11. Con un'ordinanza del 30 luglio 1973, la municipalità di Partanna adottò un piano dettagliato di urbanistica che contemplava la pianificazione di un a piazza sul terreno dei richiedenti.
12. Il 31 dicembre 1973, questo piano dettagliato di urbanistica fu approvato dalla regione di Sicilia, valendo questo atto come dichiarazione di utilità pubblica.
13. Con un'ordinanza del 6 luglio 1979, il sindaco di Partanna ordinò la demolizione dell'edificio dei richiedenti che si trovava sul terreno.
14. Nel 1979, la municipalità di Partanna procedette all'occupazione materiale del terreno ed alla demolizione dell'edificio, ed iniziò i lavori di costruzione della piazza.
15. Questi lavori di costruzione si conclusero il 31 dicembre 1985.
16. Con un atto di citazione notificato il 25 ottobre 1989, i richiedenti introdussero dinnanzi al tribunale civile di Marsala un'azione in danni - interessi contro la municipalità di Partanna.
17. Adducevano che l'occupazione del terreno si era prolungata al di là del termine autorizzato e che i lavori di costruzione della piazza si erano conclusi senza che i fosse proceduto all'espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un'indennità.
18. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, stimavano che in seguito al completamento del lavoro pubblico, il loro diritto di proprietà era stato neutralizzato e che di conseguenza non era loro possibile chiedere la restituzione del terreno controverso, ma solamente dei danno-interessi. Alla luce di queste considerazioni, richiedevano un risarcimento per la perdita del terreno ed un indennizzo per non-godimento del terreno.
19. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno dei richiedenti al 31 dicembre 1985, data della realizzazione del lavoro pubblico, era di 57 000 000 ITL, o 250 000 ITL il metro quadrato.
20. Con un'ordinanza del 20 giugno 2000, il tribunale di Marsala dichiarò che il terreno era stato occupato in modo illegale in mancanza di un decreto di espropriazione e che i richiedenti dovevano considerarsi come privati di questo a contare dal 31 dicembre 1985, data della realizzazione del lavoro pubblico, in virtù del principio dell'espropriazione indiretta. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale decise che i richiedenti avevano diritto ad un risarcimento di 34 562 000 ITL, somma quantificata a partire dalla valutazione del perito e ridotta in applicazione della legge no 662 del 1996, nel frattempo entrata in vigore.
21. Con un atto notificato ai richiedenti il 19 marzo 2002, la municipalità di Partanna dichiarò di rinunciare al giudizio definitivo. Di conseguenza, l'ordinanza del 20 giugno 2000 acquistò forza di giudizio, ai termini dell'articolo 186 quater del codice di procedimento civile.
22. Secondo i richiedenti, questa ordinanza avendo acquisito forza di giudizio è diventata definitiva il 6 luglio 2002.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
23. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
24. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà e non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'eccezione del Governo unito al fondo
25. Nella sua decisione sull'ammissibilità del 9 dicembre 2004, la Corte ha deciso di unire al merito il terzo risvolto dell'eccezione del Governo derivato dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne, basato sulla constatazione che il procedimento nazionale era pendente dinnanzi al tribunale di Marsala così che non c'era ancora giudizio interno definitivo.
26. Nelle sue osservazioni sul merito, il Governo prende atto del fatto che l'ordinanza del tribunale di Marsala del 20 giugno 2000 ha acquisito forza di giudizio ai termini dell'articolo 186 quater del codice procedimento civile e è diventata definitiva.
27. Visto che l'ordinanza del tribunale di Marsala del 20 giugno 2000 ha acquisito forza di giudizio ai termini dell'articolo 186 quater del codice procedimento civile e è diventata definitiva il 6 luglio 2002, la Corte stima che non occorre che si pronunci su questo risvolto dell'eccezione.
B. Sull'eccezione preliminare del Governo
28. Nelle sue osservazioni, il Governo ha sollevato un'eccezione preliminare di non-esaurimento delle vie di ricorso interne che comprendono due risvolti.
29. In quanto al primo risvolto, il Governo ha sostenuto che i richiedenti non hanno contestato dinnanzi alle giurisdizioni amministrative competenti la legittimità degli atti amministrativi che autorizzavano l'occupazione del loro terreno.
30. Per quel che riguarda il secondo risvolto, il Governo fa valere che i richiedenti avrebbero dovuto attaccare l'ordinanza del 20 giugno 2000 che hao acquisito forza di giudizio dinnanzi alle giurisdizioni nazionali competenti, per ottenere un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno tenuto conto del fatto che il lavoro pubblico è stato realizzato in mancanza di un'ordinanza che autorizzava l'occupazione del terreno.
31. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
32. In quanto al primo risvolto dell'eccezione, la Corte nota che questo è stato respinto già nella sua decisione sull'ammissibilità del 9 dicembre 2004 e che il Governo fonda la sua eccezione su degli argomenti che non sono di natura tale da rimettere in causa la sua decisione sull'ammissibilità. Di conseguenza, il primo risvolto dell'eccezione non potrebbe essere considerato.
33. Per quanto riguarda il secondo risvolto dell'eccezione, la Corte ricorda da prima che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Giacobbe ed altri c. Italia (no 16041/02, 15 dicembre 2005, Ingrossato c,). Italia, (no 18791/03, 6 luglio 2006, Ucci c. Italia (no 213/04, 22 giugno 2006, Lo Bue c,). Italia (no 12912/04, 13 luglio 2006, Zaffuto c,). Italia, no 12894/04, 13 luglio 2006, e Sciarrotta c. Italia (no 14793/02, 12 gennaio 2006,).
34. Per di più, ricorda che in virtù della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne enunciata all'articolo 35 § 1 della Convenzione, un richiedente deve avvalersi dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti per permettergli di ottenere risarcimento delle violazioni che adduce, percependo che incombe sul Governo che eccepisce del non - esaurimento di convincere la Corte che il ricorso invocato era effettivo e disponibile tanto in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, e cioè che era accessibile e suscettibile di offrire al richiedente la correzione delle sue lagnanze, e che presentava delle prospettive ragionevoli di successo (vedere, tra altri, Akdivar ed altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV, p. 1210, § 66, e Giacobbe ed altri c. Italia, no 16041/02, § 63, 15 dicembre 2005). Nello specifico, il Governo non ha dimostrato che dinnanzi alla corte di appello competente i richiedenti avrebbero potuto ottenere un risarcimento conforme ai criteri emanati dalla giurisprudenza della Corte.
35. Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo risvolto dell'eccezione deve essere respinto.
C. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
36. Al primo colpo, il Governo fa valere che la demolizione dell'edificio ubicato sul terreno dei richiedenti, effettuata nel 1979, non era legata in quanto tale ai lavori di costruzione della piazza, essendo stata ordinata in ragione della pericolosità dell'immobile conformemente ai danni provocati da un terremoto e da un’alluvione.
37. Il Governo fa osservare che, nel caso di specifico, si tratta di un'occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione è stata adottata.
38. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa con le giurisdizioni nazionali.
39. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall'espropriazione indiretta sarebbe "contemplata dalla legge." Secondo il Governo, il principio dell'espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al più tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
40. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell'espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
41. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che la nozione di legge comprende i principi generali enunciati o implicati da lei ( Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie Ano 33 § 45, Kruslin c. Francia, no 11801/85, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-a, Huvig c. Francia, no 11105/84, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-B, Maestri c. Italia, no 39748/98, 17 febbraio 2004, e N. F. c. Italia, no 37119/97, 2 agosto 2001, così come del diritto no scrive, Sunday Time c. Regno Unito (no1), sentenza del 26 aprile 1979, serie A no 30, § 47).
42. Segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
43. Il Governo ricorda che nella causa Forrer-Niedenthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003, la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilità manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro l'attentato portato alla sua proprietà. Chiede alla Corte di seguire lo stesso approccio per la presente causa.
44. In quanto alla qualità della legge, il Governo riconosce che il fatto che un'ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata è in sé una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
45. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la restituzione del terreno non è più possibile.
46. Il Governo definisce l'espropriazione indiretta come il risultato di un'interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l'interesse generale prevalga sull'interesse degli individui, quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponda all'utilità pubblica.
47. In quanto all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l'amministrazione è tenuta di indennizzare gli interessati.
48. Tenuto conto del fatto che l'espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l'illegalità commessa dall'amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, l'indennizzo può essere inferiore al danno subito.
49. La determinazione dell'importo dell'indennità in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Il Governo ricorda inoltre che l'indennità come plafonata dalla legge di bilancio no 662 del 1996 è in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l'espropriazione fosse stata regolare.
50. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi in particolare alle cause OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, numero 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004, e Bäck c. Finlandia (no 37598/97, 20 luglio 2004,) il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato e che la situazione denunciata è compatibile sotto ogni punto di vista con l'articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti,
51. Riferendosi alla sentenza Carbonara e Ventura c. Italia (no 24638/94, CEDH 2000-VI) i richiedenti osservano che l'applicazione del principio dell'espropriazione indiretta al loro caso non è conforme al principio della preminenza del diritto.
52. A questo riguardo, i richiedenti fanno osservare che il terreno controverso è stato occupato e trasformato senza che un decreto di espropriazione sia stato adottato. E’ solamente perché hanno intentato un procedimento in danno-interessi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che hanno potuto ottenere una decisione giudiziale dichiarante l'illegalità dell'occupazione, decisione che aveva come conseguenza di dichiararli in modo retroattivo privati del loro bene allo stesso tempo.
53. In quanto all'indennizzo che dipende anche dall'iniziativa della persona riguardata, i richiedenti sostengono che questa non è atto a riparare l'illegalità commessa, essendo largamente inferiore al danno subito.
2. Valutazione della Corte
a) Sull'esistenza di un'ingerenza
54. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirandola Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un'espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
55. La Corte rileva che, applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale di Marsala ha considerato i richiedenti come privati del loro bene a contare dal momento in cui il terreno è stato trasformato irreversibilmente in seguito alla realizzazione del lavoro pubblico. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalità da parte del giudice è l'elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Marsala ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitato, § 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
56. Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1, tale ingerenza deve essere operata "a causa di utilità pubblica" e "nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale." L'ingerenza deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth, precitata, p. 26, § 69). Inoltre, la necessità di esaminare la questione del giusto equilibrio può farsi non "sentire solo quando si è rivelato che l'ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria" (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
57. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara e Ventura, precitato § 62).
b,)Sul rispetto del principio di legalità
58. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, Carbonara e Ventura c. Italia, precitato; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità per il motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che di fatto deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
59. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell'espropriazione indiretta, il tribunale di Marsala ha considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal momento in cui il terreno è stato trasformato in modo irreversibile, essendo riunite le condizioni di illegalità dell'occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come "prevedibile", poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell'espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico è stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la "sicurezza giuridica" concernente la privazione del terreno che il 6 luglio 2002, data in cui l'ordinanza del tribunale di Marsala avendo acquisito forza di giudizio ai termini dell'articolo 186 quater del codice di procedimento civile è diventata definitiva.
60. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all'amministrazione di trarre vantaggio di un'occupazione illegale di terreno. In altri termini, l'amministrazione si è potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l'espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l’altro, senza che un'indennità fosse messa in parallelo a disposizione degli interessati.
61. In quanto all'indennità, la Corte constata che l'applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti della possibilità di ottenere risarcimento del danno subito.
62. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l'ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
63. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
64. I richiedenti adducono che l'adozione e l'applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996 al loro procedimento costituisco un'ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
65. Il Governo contesta questa tesi ed osserva che la legge controversa non è stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Inoltre, l'applicazione di questa legge non avrebbe avuto ripercussioni negative per i richiedenti. Conclude che l'applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessun problema allo sguardo della Convenzione. All'appoggio delle sue tesi, il Governo si riferisce in particolare alle sentenze Forrer - Niedenthal c. Germania, precitata, ed OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, precitata.
66. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dai richiedenti non è conforme al principio di legalità, paragrafi 61 a 63 sopra. Avuto riguardo dei motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 e §§ 132 - 133, CEDH 2006).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
67. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
68. I richiedenti sollecitano da prima il versamento di un'indennità di 217 654,57 EUR a titolo di danno materiale, somma che risulta dalla differenza tra il valore reale del terreno controverso e la somma che la municipalità di Partanna ha versato loro in esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Marsala.
69. In più, i richiedenti sollecitano il versamento di un'indennità di 115 397,13 EUR per non-godimento del terreno.
70. In quanto al danno morale, i richiedenti sollecitano il versamento di un'indennità di 100 000 EUR.
71. Infine, i richiedenti chiedono un'indennità globale di 30 683,74 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
72. Il Governo non ha sottomesso alcuna osservazione a proposito della domanda di soddisfazione equa dei richiedenti.
73. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva e fisserà il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilità che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dice che non c'è luogo di esaminare l'eccezione del Governo unito al fondo;
2. Respinge l'eccezione preliminare del Governo;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza tratta dall'articolo 6 § 1 della Convenzione;
5. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 26 ottobre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Vincent Pastore Boštjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente