Conclusione Danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - constatazione di violazione sufficiente
ANZIANA SECONDA SEZIONE
CAUSA ELIA SRL C. ITALIA
( Richiesta no 37710/97)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
22 luglio 2004
DEFINITIVO
22/10/2004
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Elia Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, anziana seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG.. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, il Sig.re V. Strážnická, il
Sig. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. A.B,. Baka, giudici, R. Baratta, giudice ad hoc, e del Sig. S. Quesada, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 luglio 2004,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 37710/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una società a responsabilità limitata, la società E. S.r.l. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 6 agosto 1997, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
Il richiedente adduceva un attentato ingiustificato al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
In seguito all'entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione il 1 novembre 1998, e conformemente all'articolo 5 § 2 di suddetto Protocollo, l'esame della causa è stato affidato alla Corte. Conformemente all'articolo 52 § 1 dell'ordinamento della Corte, il Presidente della Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione. Il 14 dicembre 2000, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile.
2. Con una sentenza del 2 agosto 2001 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che c'era stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione del carico esorbitante che risulta dalle limitazioni che colpiscono il terreno del richiedente (CEDH 2001-IX, §§ 83-84,).
3. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa per danno materiale e morale così come il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e nel procedimento a Strasburgo.
4. Non trovandosi in stato la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 93 e punto 2 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di ricercare un accordo amichevole ha toccato senza che le parti non siano giunte ad un accordo.
6. Il 24 ottobre 2001, il richiedente ha fatto pervenire una perizia e le sue domande definitive a titolo di una soddisfazione equa.
Il Governo non ha formulato commenti nel termine fissato al 6 dicembre 2001.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte aveva modificato nel frattempo la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 dell'ordinamento). La presente richiesta ha continuato però ad essere esaminata dalla camera della vecchia sezione II come esisteva prima di questa data.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
I. Danno materiale
1. Argomenti del richiedente
9. Il richiedente chiede di essere risarcito dell'impossibilità per lui, per più di vent' anni, di disporre del suo terreno e di derivarne beneficio sfruttando il potenziale edificabile di questo.
Secondo il richiedente, il periodo da considerare é cominciato nel novembre 1979, quando il permesso di espropriare diventò nullo (vedere § 11 della sentenza al principale).
10. In appoggio alle sue domande di soddisfazione equa, il richiedente ha prodotto tre perizie extragiudiziali.
11. La prima perizia datata il mese di agosto 1968, ossia alcuni mesi dopo l'adozione da parte della municipalità di Pomezia del piano generale di urbanistica che colpiva il terreno del richiedente delle misure controverse.
Il perito, il Sig. U. C., ha proceduto alla valutazione del seguente terreno con due metodi correntemente utilizzati per stimare dei terreni.
Secondo il primo metodo che si basa sul paragone del terreno coi terreni vicini ("metodo comparativo") il valore del terreno nel 1968 era di 720 553 000 ITL (372 134,57 EUR) ossia di 8 500 ITL al metro quadrato. Il perito afferma che questa somma corrispondeva anche all'importo dell'indennità di espropriazione che ci si poteva aspettare all'epoca.
Secondo il secondo metodo ("metodo analitico") che prende in conto l'aumento di valore del terreno in caso di costruzione nei limiti del potenziale edificabile, il valore del terreno era nel 1968 di 1 260 550 000 ITL (651 019, 74 EUR)
12. Il secondo rapporto di perizia, datato novembre 1999, fa stato del fatto che nel 1979, il terreno controverso valeva 5 389 410 000 ITL (2 783 397, 98 EUR) ossia 63 000 ITL al metro quadrato.
13. In seguito alla sentenza al principale, il richiedente ha depositato un terzo rapporto di perizia, datato 1° ottobre 2001, sulla base del quale fonda i suoi conclusioni in materia di soddisfazione equa.
Il perito, il Sig. G. I., ha valutato il terreno considerando il contesto nel 2001, ossia in particolare la situazione dei terreni vicini ed il mercato immobiliare. Seguendo il metodo comparativo (vedere § 10), il valore commerciale del terreno nel 2001 era di 460 000 ITL al metro quadrato. Seguendo il metodo analitico (vedere § 10), il valore commerciale del terreno nel 2001 era di 458 000 ITL al metro quadrato.
Il perito ha ottenuto poi il valore medio di 459 000 ITL al metro quadrato. Moltiplicato per i 65 000 metri quadrati del terreno, questa cifra dà 29 835 000 000 ITL (15 408 491,58 EUR) ciò che corrisponde al valore commerciale del terreno in 2001.
Sulla base di questa stima, il perito ha calcolato poi l'indennità di espropriazione che sarebbe dovuta al richiedente se il terreno fosse stato espropriato nel 2001. Questa indennità ammonta a 8 970 000 000 ITL (4 632 618,38 EUR).
14. Secondo il richiedente, nella mancanza di altri elementi, il danno che deriva dalla privazione di godimento del terreno dovrebbe corrispondere ad un tipo di rendita, ottenuta applicando il tasso di interesse legale sul controvalore del terreno nel 1979.
Per lui, bisogna considerare il valore venale del terreno nel 1979, ossia 3 650 176,86 EUR, per determinare questo valore, il richiedente prende il valore del terreno nel 2001 e lo ricalcola in funzione del tasso di inflazione,; poi, bisogna applicare al tempo stesso il tasso di inflazione e l'interesse legale, anno dopo anno.1
15. Sussidiariamente, il richiedente chiede un risarcimento calcolato non sul controvalore del terreno ma sull'indennità di espropriazione al senso dell'articolo 5bis della legge no 359 del 1992 che gli sarebbe stata versata in caso di espropriazione. Questa indennità, ricalcolata in funzione del tasso di inflazione corrispondente al valore nel 1979, ammonta a 1 097 438,79 EUR.
2. Argomenti del Governo
16. Secondo il Governo, il richiedente non è autorizzato a richiedere un'indennità per danno materiale, nella misura in cui chiede una somma per un terreno edificabile e si riferisce ai terreni vicini che non sono sottomessi ad un'interdizione a costruire. Secondo lui, richiedere un'indennità di questo tipo equivale a negare il potere dell'amministrazione di regolamentare il piano di sviluppo del territorio ed a riconoscere al proprietario il diritto di costruire.
3. Decisione della Corte
17. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
18. Gli Stati contraenti parti in una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l'obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum una restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette , in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c'è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
19. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l'ingerenza controversa soddisfaceva le esigenze dell'interesse generale (§ 77 della sentenza al principale), ciò che spetta a dire che nessuno atto illegale o arbitrario è stato constatato.
La Corte ricorda che, nella sua sentenza al principale, fondava la constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 sul seguente considerazioni:
"83. Le circostanze della causa, in particolare l'incertezza e l'inesistenza di ogni ricorso interno effettivo suscettibile di ovviare alla situazione controversa, combinate con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e la mancanza di indennizzo, portano la Corte a considerare che il richiedente ha dovuto sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibrio che deve regnare tra, da una parte, le esigenze dell'interesse generale e, dall’altro parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni."
20. La Corte considera che il richiedente ha subito indubbiamente dei danni che risultano dagli elementi sopra menzionati.
Però, il carattere lecito della situazione imputabile al Governo italiano che la Corte ha tenuto per contrario alla Convenzione si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di un comportamento lecito a quelle di un comportamento illecito.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che nella presente causa, la natura della violazione constatata nella sentenza al principale non le permette di partire dal principio di una restitutio in integrum (Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96 (soddisfazione equa), §§ 20-21; Ex Re di Grecia ed altri c. Grecia, [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002) e che un indennizzo è suscettibile di compensare il danno addotto.
21. In quanto all'indennizzo da fissare nello specifico, questo non dovrà, contrariamente a quello concesso nelle cause concernente gli spodestamenti illeciti in sé, riflettere l'idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell'ingerenza controversa (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, p. 59, §§ 36 e 39; Ex Re di Grecia precitata, § 78) in mancanza di una constatazione di illegalità (vedere sopra §§ 19-20).
22. La Corte stima poi che le circostanze della causa non suscitano una valutazione precisa del danno materiale. Il tipo di danno in questione presenta un carattere intrinsecamente aleatorio, il che rende impossibile un calcolo preciso delle somme necessarie al suo risarcimento (Lallement c. Francia, no 46044/99, § 16; Sporrong e Lönnroth c. Svezia (articolo 50), sentenza del 18 dicembre 1984, serie A no 88, § 32).
23. Agli occhi della Corte, c'è luogo di accordare una somma che tenga conto dell'indisponibilità del terreno a contare dal 1974, ossia dall'approvazione del piano generale di urbanistica che colpisce il terreno del richiedente (vedere § 10 della sentenza al principale).
24. La Corte stima poi che il punto di partenza del ragionamento deve essere il valore probabile del terreno a questa stessa epoca ed allontana per questo fatto le pretese del richiedente nella misura in cui queste sono fondate sul valore reale o attualizzato del terreno.
Per valutare il valore probabile del terreno nel 1974, la Corte deve avere riguardo del fatto che la constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 non riguarda i permessi di espropriare e le interdizioni a costruire in quanto tale (vedere §§77 e 83-84 della sentenza al principale). D’altra parte, non deve dimenticare che nel 1963, il comune di Pomezia aveva emesso un parere favorevole ad un progetto di costruzione su suddetto terreno (vedere § 8 della sentenza al principale).
Infine, la Corte non perde di vista le conclusioni della prima perizia depositata dal richiedente (vedere § 11).
25. Una volte determinato il valore del terreno nel 1974, la Corte stima che c'è luogo di considerare che il danno che deriva dall'indisponibilità del terreno durante il periodo considerato può essere compensato dal versamento di una somma che corrisponde all'interesse legale durante tutto questo periodo applicato al controvalore del terreno così determinato.
26. Alla luce di queste considerazioni, e deliberando in equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, la Corte accorda 1 000 000 EUR.
B. Danno morale
27. A titolo del danno morale, il richiedente sollecita 5 miliardi di lire italiane. Essendo un'impresa familiare, stima potere pretendere un'indennità per l'incertezza e l'angoscia che le vicissitudini legate al terreno hanno provocato, il che rappresenta l'essenziale delle risorse familiari. Peraltro, questa situazione avrebbe avuto delle ripercussioni sulla salute di due soci.
28. Il Governo sostiene che nessuna somma deve essere accordata al richiedente a questo titolo, poiché si tratta di una società. Comunque sia, giudica la somma richiesta esorbitante.
29. Resta da sapere se il richiedente può pretendere di ottenere risarcimento a titolo di un qualsiasi danno morale.
La Corte ricorda a questo riguardo che non si deve allontanare in modo generale la possibilità di concedere un risarcimento per il danno morale addotto dalle persone morali; ciò dipende dalle circostanze di ogni specifico (Comingersoll c. Portogallo [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 32-35.) La Corte non può escludere dunque, alla vista della sua propria giurisprudenza, che si possa avere, per una società commerciale, un danno differente da quello materiale che richiede un risarcimento pecuniario.
30. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte stima che la constatazione di violazione costituisce un risarcimento sufficiente (a contrario, Belvedere Alberghiera c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, §§ 41 e 42).
C. Oneri e spese
Incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali
31. Il richiedente richiede il rimborso dei diversi oneri incorsi a livello nazionale, o 200 milioni di ITL, ma ammette non essere in possesso dell'insieme dei giustificativi. In quanto al procedimento dinnanzi al tribunale amministrativo regionale ed il Consiglio di stato, ha fornito due note di parcella che ammontano rispettivamente a 7 500 000 ITL e 2 150 000 ITL; ha presentato inoltre una terza nota di parcella di un importo di 5 000 000 ITL che corrispondono all'assistenza ulteriore dell'avvocato che l'ha difeso nel suddetto procedimento. L'importo globale delle tre note di parcella di cui il richiedente sollecita il rimborso è di 14 650 000 ITL (7 566 EUR,)più IVA (tassa sul valore aggiunto) e CPA (contributo alla cassa di previdenza degli avvocati).
32. Secondo il Governo, non c'è luogo di rimborsare gli oneri esposti dal richiedente.
33. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si trovino stabiliti nella loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa, precitata, § 54,). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
La Corte rileva che i procedimenti impegnati dal richiedente tendevano al primo capo ad ovviare all'inerzia dell'amministrazione, anche se miravano anche al fatto che il terreno fosse classificato come terreno edificabile. Questo approccio giustifica dunque il rimborso di una parte degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne, nella misura in cui il richiedente ha fatto pervenire dei giustificativi.
34. Deliberando in equità, come vuole l'articolo 41 della Convenzione, la Corte accorda una somma di 7 500 EUR, aumentati di IVA e CPA.
Esposti nel procedimento a Strasburgo
35. In quanto al procedimento a Strasburgo, il richiedente presenta un progetto di nota di parcella redatta sulla base della tabella nazionale e sollecita il rimborso di 238 000 000 ITL (122 916 EUR) più IVA e CPA.
36. Secondo il Governo, non c'è luogo di rimborsare gli oneri esposti dal richiedente.
37. La Corte non dubita della necessità degli oneri richiesti né che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo. Trova però eccessiva la parcella rivendicata.
La Corte considera quindi che non vi è luogo di rimborsarli che in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, e deliberando in equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole di assegnare al richiedente un importo di 4 000 EUR, aumentato di IVA e CPA.
D. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 000 000 EUR, un milione di euro, per danno materiale,;
ii. 7 500 EUR, settemila cinque cento euro, per oneri e spese incorse a livello nazionale;
iii. 4 000 EUR, quattromila euro, per oneri e spese esposti nel procedimento a Strasburgo;
iv. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 22 luglio 2004 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente
1 applicando questi criteri, la somma che ne risulta nel 2003 ammonta circa a 14 414 000 EUR.
SENTENZA ELIA SRL C. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)
SENTENZA ELIA SRL C. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)