Conclusione Radiazione dal ruolo, concernente C. G. I. D.,; Parzialmente inammissibile; Violazione di P1-1; Danno materiale - domanda respinta; Danno materiale - risarcimento pecuniario in mancanza di restituzione dei beni; Danno morale - risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA DIMITRESCU C. ROMANIA
( Richieste numero 5629/03 e 3028/04)
SENTENZA
STRASBURGO
3 giugno 2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Dimitrescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupancic, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 maggio 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano due richieste, numero 5629/03 e 3024/04, dirette contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, i Sigg. V. D. e C. G. I. D. ("i richiedenti"), hanno investito rispettivamente la Corte il 13 luglio 2002 e il 18 agosto 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati dal S. I. C., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. Razvan-Hora?iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 7 dicembre 2005, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Siccome lo permette l'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero state esaminate l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, fratelli, sono nati rispettivamente nel 1931 e 1929 e hanno risieduto a Bucarest.
5. Durante l'anno 1947, il padre dei richiedenti acquistò un bene immobiliare ubicato a Bucarest, al 22 di via Mendeleev, vecchia via N. Balcescu, primo distretto. Il bene era formato da un terreno e da due corpi di edifici che hanno parecchi appartamenti.
6. Nel 1950, lo stato nazionalizzò il bene.
7. Il 7 marzo 1994, i richiedenti investirono il tribunale di prima istanza di Bucarest ("il tribunale di prima istanza") di un'azione in rivendicazione contro il consiglio comunale, per vedersi restituire il bene.
8. Il 5 luglio 1996, i richiedenti chiesero nel frattempo, alla società che amministrava gli immobili dello stato delle informazioni sul suddetto bene e gli notificarono di non venderlo aa eventuali inquilini, poiché avevano introdotto un'azione in rivendicazione. Malgrado questa notificazione, lo stato vendette gli appartamenti a terzi che vi abitavano in quanto inquilini (paragrafi 11 15 e 19 sotto). Il terreno ubicato sotto ogni appartamento ("il terreno afferente") fu venduto allo stesso.
9. Dopo una cassazione con rinvio, con un giudizio definitivo del 14 febbraio 1999, il tribunale di prima istanza accolse l'azione e condannò il consiglio comunale a restituire il bene ai richiedenti.
10. I richiedenti impegnarono delle azioni in giustizia contro gli acquirenti di cui alcune furono accolte dalle decisioni definitive, mentre altre non lo furono.
A. La situazione dell'appartamento venduto a G.I.
11. Con un contratto del 12 dicembre 1996, lo stato vendette a G.I. un appartamento ubicato a pianterreno dell'immobile.
12. Il 15 novembre 1999, i richiedenti investirono il tribunale dipartimentale di Bucarest ("il tribunale dipartimentale") di un'azione in rivendicazione contro G.I.
13. Con un giudizio del 21 settembre 2001, il tribunale dipartimentale respinse l'azione. Con una sentenza del 13 marzo 2002, la corte di appello di Bucarest ("la corte di appello") accolse l'appello dei richiedenti ed ordinò a G.I. di restituire loro l'appartamento.
14. Con una sentenza del 16 maggio 2003, la Corte suprema di giustizia accolse il ricorso di G.I. e respinse l'azione, al motivo che G.I. era in buona fede all'epoca della conclusione del contratto di vendita.
B. La situazione dell'appartamento venduto a B.C.C.
15. Con un contratto del 9 gennaio 1997, lo stato vendette a B.C.C. un appartamento ubicato al piano dell'immobile.
16. Il 10 novembre 1999, i richiedenti investirono il tribunale di prima istanza di un'azione contro B.C.C. ed il consiglio comunale, per vedersi restituire l'appartamento e per fare annullare il contratto di vendita.
17. Con un giudizio del 5 giugno 2001, il tribunale di prima istanza accolse parzialmente l'azione, ordinò a B.C.C. di restituire l'appartamento ai richiedenti, ma respinse la lagnanza riguardante l'annullamento del contratto di vendita. Con una sentenza del 12 dicembre 2001, il tribunale dipartimentale accolse l'appello di B.C.C. e respinse l'azione dei richiedenti nella sua interezza.
18. Questa sentenza fu confermata, su ricorso dei richiedenti, da una sentenza del 24 maggio 2002 della corte di appello.
C. La situazione degli appartamenti venduti ad A.M. e D.M.
19. Il 17 gennaio e l’11 giugno 1997, lo stato vendette rispettivamente due appartamenti dell'immobile a D.M. ed A.M.
20. Con le sentenze definitive del 13 novembre 2000 e del 13 marzo 2001, il tribunale dipartimentale accolse le azioni in rivendicazione introdotte rispettivamente dai richiedenti contro A.M. e D.M. e condannò questi acquirenti a restituire loro gli appartamenti in causa.
D. Domanda amministrativa che prevede la restituzione del bene
21. Il 26 giugno 2001, i richiedenti chiesero al municipio, in virtù della legge no 10/2001, la restituzione del bene.
22. Il 28 febbraio 2006, il municipio informò il Governo che la domanda non era stata esaminata a questo giorno, poiché i richiedenti non avevano fornito certi documenti.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
23. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumarescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33, Strain ed altri c. Romania, no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26, e Paduraru c. Romania (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005,).
24. La legge no 10/2001 del 14 febbraio 2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 è stata modificata dalla legge no 247 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 luglio 2005. La nuova legge allarga le forme di indennizzo permettendo ai beneficiari di scegliere tra un compenso sotto forma di beni e servizi ed un compenso sotto forma di risarcimento pecuniario che equivale al valore commerciale del bene che non può essere restituito in natura al momento della concessione della somma.
25. Le disposizioni pertinenti della legge no 10/2001, ripubblicata, come modificate dalla legge no 247/2005 si leggono così:
Articolo 1
"1. Gli immobili di cui lo stato si è appropriato abusivamente tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, come quelli presi dallo stato in virtù della legge no 139/1940 sulle requisizioni, e non restituiti ancora, saranno oggetto di una restituzione in natura.
2. Se la restituzione in natura non è possibile, c'è luogo di adottare delle misure di risarcimento per equivalenza. Può trattarsi del compenso con altri beni o servizi con l'accordo del richiedente, o di un risarcimento pecuniario concesso secondo le disposizioni speciali concernenti la determinazione ed il pagamento di risarcimenti per i beni immobili acquisiti abusivamente.
(...) "
Articolo 10
"1) quando gli edifici passato al patrimonio dello stato in modo abusivo sono stati demoliti totalmente o parzialmente, la restituzione in natura è ordinata per il terreno libero e per le costruzioni che non sono state demolite, mentre delle misure riparatore per equivalenza saranno fissate per i terreni occupati e per le costruzioni demolite.
(...)
8) il valore delle costruzioni di cui lo stato si è appropriato abusivamente e che sono state demolite è determinata in funzione del loro valore venale al giorno in cui l'amministrazione delibera sulla richiesta, stabilita secondo le norme internazionali di valutazione a partire dalle informazione a disposizione dei valutatori .
9) il valore delle costruzioni che non sono state demolite e dei terreni ivi afferenti di cui lo stato si è appropriato abusivamente e che non possono essere restituite in natura è determinata in funzione del loro valore venale al giorno in cui l'amministrazione delibera sulla richiesta, conformemente alle norme internazionali di valutazione. "
Articolo 20
"1) le persone che si sono viste concedere dei risarcimenti in virtù della legge no 112/1995 possono, salvo nel caso in cui l'immobile è stato venduto [a terzi] prima dell'entrata in vigore della presente legge, sollecitarne la restituzione in natura, a carico per esse di rimborsare l'importo ricevuto a titolo di risarcimenti, corretti in funzione del tasso dell'inflazione.
2) nel caso in cui l'immobile è stato venduto [a terzi] nelle condizioni previste dalla legge no 112/1995 il richiedente ha diritto alle misure di risarcimento per equivalenza, all'altezza del valore venale dell'immobile, includendo il terreno e le costruzioni, determinato conformemente alle norme internazionali di valutazione. Quando il richiedente ha ricevuto dei risarcimenti in virtù della legge no 112/1995, ha diritto alla differenza tra il valore venale del bene e l'importo ricevuto a titolo di suddetti risarcimenti, corretti in funzione del tasso di inflazione.
(...) "
26. Gli articoli 13 e 16 del capitolo VII della legge no 247/2005, pertinenti anche nella presente causa, si leggono così:
Articolo 13
"1) in vista di fermare l'importo finale dei risarcimenti da concedere secondo la presente legge, sarà creata una Commissione centrale dei risarcimenti, qui di seguito la Commissione centrale, collocata sotto l'autorità del primo ministro "
Articolo 16
"1) le decisioni rilasciate dalle autorità competenti per restituire bene il menzionando delle somme a titolo di risarcimento saranno mandate al più tardi in vigore alla segreteria della Commissione centrale sessanta giorni dopo l'entrata della presente legge.
2) le richieste di restituzione depositate in virtù della legge no 10/2001 che non hanno ricevuto una risposta al momento dell'entrata in vigore della legge saranno mandate alla segreteria della Commissione centrale entro dieci giorni a contare della data del rilascio delle decisioni delle autorità competenti di restituire il bene .
5) la segreteria della Commissione centrale stilerà l'elenco delle pratiche menzionate ai capoversi 1 e 2 per le quali la domanda di restituzione in natura è stata respinta. Queste pratiche saranno trasmesse poi all'autorità incaricata della valutazione che redigerà il rapporto di valutazione.
6) (...) L'autorità incaricata della valutazione redigerà il rapporto di valutazione secondo il procedimento contemplato a questo scopo e lo trasmetterà alla Commissione centrale. Il rapporto conterrà l'importo del risarcimento ad concedere.
7) sulla base del rapporto di valutazione, la Commissione centrale pronuncerà la decisione di concessione di risarcimento o rinvierà la pratica per una nuova valutazione. "
27. Il funzionamento della società per azioni "Proprietatea" è descritto nella causa Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006,).
28. La legge no 247/2005 è stato modificata ultimamente dall'ordinanza di emergenza del Governo no 81 del 28 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno 2007 e che riguarda l'accelerazione del procedimento di indennizzo per gli immobili presi abusivamente dallo stato.
29. Secondo l'articolo 181 del capitolo I dell'ordinanza, quando la Commissione centrale ha deciso la concessione dei risarcimenti dei quali l'importo non supera 500 000 nuovi lei rumeni ("Ron"), i beneficiari possono optare tra le azioni della "Proprietatea" e la concessione dei risarcimenti pecuniari. Per gli importi superiori a 500 000 Ron, gli interessati possono richiedere dei risarcimenti pecuniari all'altezza di 500 000 Ron, e si vedranno concedere delle azioni della "Proprietatea" per la differenza.
30. Secondo l'articolo 7 del capitolo II dell'ordinanza, nei sei mesi a contare dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il Governo dovrà stabilire le regole di designazione della società gestita dalla "Proprietatea."
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
31. Con un contratto autentico di cessione dei diritti controversi ("contract di cesiune di drepturi litigioase") dell’ 8 giugno 2004, il richiedente C. G. I. D. ha ceduto i suoi diritti che sono oggetto delle presenti richieste al richiedente V. D.. Le parti pertinenti del contratto erano formulate così:
"Io, sottoscritto, D. C. G. I. dichiara di cedere a mio fratello, D. V., tutti i miei diritti controversi che sono oggetto delle seguenti pratiche,:
(...)
-pratica no 3028/2004 CEDH, che ha come oggetto la rivendicazione dell'immobile ubicato a Bucarest, 22 via Mendeleev, primo distretto,;
-pratica no 5629/2003 CEDH, che ha come oggetto la rivendicazione dell'immobile ubicato a Bucarest, 22 via Mendeleev, primo distretto,;
(...)
Io, sottoscritto, D. C. G. I. dichiaro che garantisco al cessionario l'esistenza e la validità del credito
Così, il cessionario si sostituisce in tutti i diritti del cedente, acquisendone la qualità processuale attiva nelle pratiche suddette.
(...)
Il prezzo della cessione, come convenuto con le parti, è di 100 000 000 ROL, che io, sottoscritto, il cedente, dichiara di avere ricevuto integralmente da parte del cessionario oggi, in data dell'autenticazione del presente contratto.
Io, sottoscritto, D. V. dichiara di ricevere da parte di mio fratello, D.C. G. I., tutti i diritti contenziosi che sono oggetto delle pratiche suddette, al prezzo e nelle condizioni del presente contratto con il quale dichiaro essere di accordo. "
32. Tenuto conto di questo contratto, il Governo stima che il richiedente C. G. I. D. ha rinunciato ai suoi diritti controversi a favore di suo fratello e che non ha più quindi la qualità di vittima nello specifico. Di conseguenza, invita la Corte a respingere le richieste nella parte che riguarda il Sig. C. G. I. D..
33. In risposta, con una lettera del 10 maggio 2006, il richiedente V. D. rileva che suo fratello non ha rinunciato ai suoi diritti, ma glieli ha trasmessi. Le parti pertinenti di questa lettera sono formulate così:
"Riconosco che mio fratello non è più in diritto di ottenere dei compensi da parte del governo rumeno, ma, d’altra parte, sono restato l'unica persona che ha diritto a questi compensi in virtù della cessione.
Di conseguenza, invito la Corte a riconoscermi la qualità di beneficiario unico dei risarcimenti, tenuto conto delle conseguenze legali della cessione. "
34. La Corte osserva che con un contratto autentico il richiedente C. G. I. D. ha trasmesso tutti i diritti contenziosi che sono oggetto delle presenti richieste al richiedente V. D.. Con lo stesso contratto, le parti hanno convenuto che M. V. D. si era sostituito così in tutti i diritti del Sig. C. G. I. D.. La Corte non vede nello specifico nessuno inconveniente per prendere in conto la convenzione delle parti e per considerare il Sig. V. D. come il solo richiedente in seguito. Questo sarà designato quindi dalle parole "il richiedente." Peraltro, la Corte stima che il richiedente C. G. I. D. non ha più il locus standi nello specifico e stima che conviene cancellare le richieste dal ruolo per ciò che lo riguarda.
II. CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
35. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirli, in virtù dell'articolo 42 § 1 del suo ordinamento.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
36. Il richiedente adduce un attentato al diritto al rispetto dei beni, in ragione della vendita di due appartamenti del suo bene agli inquilini B.C.C. e G.I, vendite convalidate dalle sentenze del 24 maggio 2002 della corte di appello di Bucarest e del 16 maggio 2003 della Corte suprema di giustizia, essendo rispettivamente oggetto delle richieste numero 5629/03 e 3028/04, che la Corte ha appena unito. Invoca l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
37. La Corte constata che questa lagnanza non è manifestamente male fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
38. Il Governo osserva che il richiedente ha fatto uso della via prevista dalla legge no 10/2001, rivolgendosi alle autorità amministrative per vedersi accordare dei risarcimenti. Il Governo lega un'importanza particolare alle disposizioni della legge no 10/2001, come modificate dalla legge no 247/2005 che hanno per obiettivo di accelerare il procedimento di restituzione e, nei casi in cui simile restituzione si riveli impossibile, di accordare un indennizzo che consiste in una partecipazione, in quanto azionisti, ad un organismo di investimento di valori mobiliari, "Proprietatea", organizzato sotto forma di una società per azioni. Secondo il Governo, il risarcimento previsto dalla legislazione rumena soddisfa le esigenze della giurisprudenza della Corte.
39. Il richiedente stima da parte sua che la legge no 247/2005 non porta nessuno miglioramento nel caso dei proprietari che cercano di ricuperare i loro beni. Aggiunge che le autorità non l'hanno mai informato della necessità di presentare dei documenti supplementari a sostegno della sua richiesta fondata sulla legge no 10/2001. Secondo lui, ad ogni modo, non c'è possibilità reale di ottenere un risarcimento equo in virtù della legge no 247/2005, poiché considera che attualmente il Fondo "Proprietatea" è solamente una "borsa vuota".
40. La Corte osserva che il richiedente detiene una decisione giudiziale definitiva ed irrevocabile che ordina alle autorità di restituirgli il bene , ivi compreso dunque i due appartamenti ed il loro terreno afferente che sono oggetto delle presenti richieste, paragrafi 8 e 9 sopra in fini. Come la Corte ha constatato già (Strain precitata, § 38,) l'esistenza del suo diritto di proprietà in virtù di un giudizio definitivo non era condizionata ad altre formalità.
41. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso di specifico e ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, tra altri, Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
42. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni in rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato di un bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà altrui, si analizza in una privazione del bene (vedere Porteanu precitata, § 32,). Una simile privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all'articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere particolarmente Strain precitata, §§ 39, 43 e 59). Per di più, né la legge no 10/2001, né la legge no 247/2005 che la modifica prendono in conto il danno subito a causa di una mancanza prolungata di indennizzo dalle persone che, come il richiedente, si sono viste privare dei loro beni (Porteanu precitata, § 34,).
43. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
44. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sui suoi appartamenti ed il terreno afferente, combinata con la mancanza totale di indennizzo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1.
45. Pertanto, c'è stata nello specifico violazione di questa disposizione.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
46. Sotto l'angolo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta dell'iniquità dei procedimenti decisi dalle sentenze del 24 maggio 2002 della corte di appello di Bucarest e del 16 maggio 2003 della Corte suprema di giustizia ed adduca avere ottenuto guadagno di causa in procedimenti similari, diretti contro gli acquirenti di altri appartamenti dell'immobile.
47. Tenuto conto dell'insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti garantiti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
48. Segue che questa lagnanza deve essere respinta come essendo manifestamente male fondata, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
49. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
50. A titolo del danno materiale, il richiedente chiede 400 000 EUR, o 200 000 EUR per ogni appartamento. Rileva essere nell'impossibilità di fornire una perizia, poiché i due appartamenti sono occupati dagli acquirenti, ma precisa che l'importo chiesto è fondato sui prezzi del mercato immobiliare, tenendo conto del fatto che gli appartamenti sono situati nella zona residenziale migliore della città."
51. Chiede inoltre 10 000 EUR a titolo di danno morale, o 5 000 EUR per ogni richiesta. Sottolinea in questo senso che in ragione dei numerosi procedimenti giudiziali che sono restati infruttuosi, la sua malattia cardiaca si è aggravata e che ha dovuto subire così parecchi interventi chirurgici.
52. In quanto al danno materiale, il Governo rileva che il richiedente non ha fornito alcun rapporto di perizia. Stima che solo un rapporto di perizia potrebbe stabilire il valore reale degli appartamenti controversi. Secondo il Governo, i prezzi di vendita degli appartamenti situati nella stessa zona possono servire solamente come indizi, senza rappresentare tuttavia una base per la concessione di una somma a titolo del danno materiale.
53. Il Governo versa alla pratica una perizia del novembre 2007 secondo la quale il valore dei due appartamenti controversi, ivi compreso il terreno afferente, è di 207 027 EUR di cui 99 634 EUR per l'appartamento ubicato a pianterreno ed il suo terreno afferente e 107 393 EUR per l'appartamento ubicato al piano ed il suo terreno afferente.
54. In quanto al danno morale, il Governo stima che nessuno legame di causalità tra le presunte violazioni ed il danno morale addotto sia stato stabilito. Rileva inoltre che la somma richiesta a questo titolo è eccessiva e considera che ad ogni modo, un'eventuale sentenza di condanna potrebbe costituire di per sé un risarcimento soddisfacente del danno morale presumibilmente subito dal richiedente.
55. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato dei due appartamenti controversi e del loro terreno afferente a terzi, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
56. Nelle circostanze dello specifico, stima quindi che la restituzione dei due appartamenti e del terreno afferente venduti a G.I. ed a B.C.C, appartamenti situati rispettivamente al pianterreno ed al piano dell'immobile ubicato a Bucarest, 22 via Mendeleev, vecchia via N. Balcescu, primo distretto, porrebbe per quanto possibile il richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell'articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorati.
57. Nell’impossibilità per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione entro tre mesi a contare del giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva, la Corte decide che il Governo dovrà versare all'interessato, per danno materiale, una somma che corrisponde al valore reale dei due suddetti appartamenti e del loro terreno afferente.
58. Nello specifico, trattandosi di determinare l'importo di questa somma, la Corte nota che il Governo ha sottoposto un rapporto di perizia che permette di determinare il valore degli appartamenti. Secondo questo rapporto, questo valore è di 207 027 EUR. Tenuto conto dl fatto che il richiedente non ha fornito nessuno rapporto di perizia, la Corte stima in equità il valore commerciale reale totale dei due appartamenti e del loro terreno afferente a 210 000 EUR.
59. Riguardo al danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per il richiedente dei dispiaceri e delle incertezze per i quali la somma globale di 4 000 EUR rappresenta un risarcimento equo del danno morale subito.
B. Oneri e spese
60. Il richiedente non ha chiesto il rimborso degli oneri e spese.
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui l’abbia richiesto. Quindi, nello specifico, la Corte non concede al richiedente nessuna somma a questo titolo.
C. Interessi moratori
62. La Corte giudica appropriati ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Decide di cancellare le richieste dal ruolo per ciò che riguarda il richiedente C. G. I. D.;
3. Dichiara le richieste ammissibili in quanto alla lagnanza derivata dall'articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibili per il surplus;
4. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire al richiedente i due appartamenti ed il loro terreno afferente venduto a G.I. e B.C.C, appartamenti situati rispettivamente al pianterreno ed al piano dell'immobile ubicato a Bucarest, 22 via Mendeleev, vecchia via N. Balcescu, primo distretto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di simile restituzione, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine di tre mesi, 210 000 EUR, due cento diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale,;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine, 4 000 EUR, quattromila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
d) che le somme in questione saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile alla data dell'ordinamento;
e) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 3 giugno 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente