TERZA SEZIONE
CAUSA DERMENDYIN C. ROMANIA
( Richiesta no 17754/06)
SENTENZA
STRASBURGO
27 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Dermendyin c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupan�i�, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 ottobre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 17754/06) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra I. D. ("la richiedente"), ha investito la Corte l’ 8 aprile 2006 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. La richiedente è rappresentata dalla Sig.ra M. B., sua figlia , residente ad Arad. Il governo rumeno ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. La richiedente adduceva in particolare un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, nella misura in cui non può godere della parte di un immobile la cui proprietà le è stata riconosciuta dai tribunali, in ragione della vendita di questo da parte dello stato che non mai ha avuto titolo di proprietà valida.
4. Il 12 aprile 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. La richiedente è nata nel 1920 e risiede ad Arad.
6. E’ la proprietaria della metà di un bene immobiliare composto da una casa di 1802 m2 e di un terreno di 1843 m² situati al no 36 di via Mihai Eminescu ad Arad. Il bene immobiliare fu nazionalizzato nel 1968 e la casa divisa in tredici appartamenti distinti. Dodici di questi appartamenti furono venduti dallo stato ai vecchi inquilini, così come 739 m2 di questo terreno, in virtù della legge no 112/1995 che precisava la situazione giuridica di certi beni immobili ad uso di abitazione. Sul terreno di 739 m2 gli inquilini costruirono delle rimesse. L'appartamento che si trova al seminterrato dell'immobile, così come 1 104 m2 del terreno restarono di proprietà dello stato.
7. In seguito ad un’istanza di restituzione del bene controverso formata in virtù della legge no 10/2001, il municipio di Arad, con una decisione del 27 maggio 2002, restituì alla richiedente la metà dell'appartamento e del terreno che restava in proprietà dello stato, ossia un locale che si trovava al seminterrato della casa ed un terreno di 552 m2 e respinse l’istanza in quanto agli altri dodici appartamenti ed il restante del terreno. La richiedente afferma che non può accedere né a questo locale, né a questo terreno poiché i vecchi inquilini hanno murato anteriormente l'entrata del locale e hanno costruito delle rimesse sul terreno.
8. Il 5 agosto 2002, la richiedente investì il tribunale di prima istanza di Arad di un'azione per annullamento del titolo dello stato e dei contratti di vendita conclusi con gli inquilini. Con giudizio del 19 marzo 2003, il tribunale di prima istanza fece diritto all'azione della richiedente, al motivo che il titolo dello stato non era valido e che i contratti di vendita erano colpiti di nullità per causa illecita ed immorale.
9. Gli appelli degli inquilini e dello stato furono accolti, dopo cassazione con rinvio, con una sentenza del 6 maggio 2005 della corte di appello di Timişoara. Pure riconoscendo il carattere abusivo della statalizzazione e, perciò, il diritto di proprietà della richiedente, la corte di appello giudicò tuttavia che gli acquirenti avevano acquisito gli appartamenti in questione in buona fede e che, quindi, erano in diritto di mantenerli.
10. Questa sentenza fu confermata da una sentenza definitiva dell’ 8 dicembre 2005 di un'altra formazione di giudizio della stessa corte di appello.
11. Risulta dalla pratica che la richiedente ha chiesto, in virtù della legge no 112/1995 precitata, la restituzione della metà dell'immobile che le appartiene e che si è vista assegnare un'indennità di un importo di circa 26 326 euro (EUR) con una sentenza definitiva del 23 ottobre 2000 del tribunale dipartimentale di Arad. Questa somma non le è stata tuttavia mai versata. La richiedente afferma che il versamento di questa somma era condizionato dalla donazione del terreno controverso allo stato. Il Governo sostiene che la richiedente non ha indicato le sue coordinate bancarie per vedersi versare questo indennizzo.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
12. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 11 dicembre 2007,).
13. Risulta dalle osservazioni del Governo rumeno fornite alla Corte l’ 8 luglio 2008 in altre cause concernente i beni immobiliari usciti dal patrimonio dei vecchi proprietari coi decreti di statalizzazione, che delle misure che prevedono l'accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso il fondo di investimento "Proprietatea" sono state prese recentemente dalle autorità nazionali in particolare in virtù dell'ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007. Il Governo rinvia in particolare ad una lettera delle autorità che dirigono suddetto fondo, sottolineando che questo fondo funziona oramai sotto forma di una società di investimenti di tipo chiuso che sarà registrata presso la Commissione nazionale dei valori mobiliari in quanto organismo di collocamento collettivo, dopo valutazione degli attivi che si trovano nel patrimonio del fondo. Il Governo fa valere che le persone che detengono delle azioni del fondo hanno oramai due opzioni, ossia mantenere il collocamento in azioni del fondo e beneficiare di un reddito sotto forma di dividendi, o chiedere la loro conversione in numerario, importi che è oramai possibile percepire. Il Governo precisa che al 1 febbraio 2008, 2440 domande che esprimevano tali opzioni sono state registrate di cui 855 sono state decise,ammontando l'importo globale delle indennità versate da questo fondo a 72 000 000 nuovi lei rumeni (Ron), o circa 20 400 000 EUR. In più, a contare dal 1 novembre 2007, il fondo ha cominciato a distribuire dei dividendi.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
14. La richiedente adduce un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, nella misura in cui non può godere della parte dell'immobile la cui proprietà le è stata riconosciuta dai tribunali, in ragione della vendita di questa ¬ da parte dello stato che non ha mai avuto titolo di proprietà valido. Invoca in sostanza l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
15. Il Governo reitera gli argomenti presentati in cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008).
16. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause citate qui sopra, ¬ in particolare Străin precitata, §§ 39, 43 e 59 e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
17. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene altrui a terzi di buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell'interessato, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all'articolo 1 del Protocollo no 1 (Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008).
18. Per quanto il Governo fa valere che è lecito alla richiedente ottenere un indennizzo tramite l'organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari "Proprietatea" sulla base della legge no 10/2001, all'altezza il valore del bene stabilito da perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo Proprietatea non funziona attualmente in modo suscettibile da essere considerto come equivalente alla concessione effettiva di un'indennità (vedere, tra altre, Petrini c. Romania, no 3320/05, § 34, 24 febbraio 2009).
19. Questa conclusione è senza giudicare a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell'avvenire, i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come la richiedente, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari da una decisione giudiziale definitiva. A questo riguardo, la Corte prende nota con soddisfazione dell'evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica e che va nel buonsenso in materia (paragrafo 13 sopra).
20. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà della richiedente sul suo bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c'è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'INIQUITÀ DEL PROCEDIMENTO
21. Invocando gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione, la richiedente si lamenta dell'iniquità del procedimento, in ragione delle decisioni rese dalle giurisdizioni nazionali nel procedimento per annullamento dei contratti di vendita. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulate così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
22. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano ai paragrafi 18-20 qui sopra¬ , la Corte stima che non c'è luogo di deliberare sull'ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello (vedere, mutatis mutandis e, tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie Ha no 194-C, Chiesa cattolica della Canée c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII e Denes ed altri c. Romania no 25862/03, § 59, 3 marzo 2009).
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPARZIALITÀ DEI TRIBUNALI
23. Citando l'articolo6 § 1 della Convenzione, la richiedente si lamenta del difetto di imparzialità dei tribunali nazionali, in ragione del fatto che due vie di ricorso, l'appello ed il ricorso, sono state giudicate dalla stessa giurisdizione, ossia la corte di appello di Timişoara, nelle sue sentenze del 6 maggio e dell’ 8 dicembre 2005.
24. La Corte nota che la situazione contestata dalla richiedente è il risultato della modifica delle regole di competenza dei tribunali con la legge no 219 del 6 luglio 2005. Ricorda che ha giudicato già che il fatto che una stessa giurisdizione deliberi su due vie di ricorso nello stesso procedimento non pone alcun problema allo sguardo dell'articolo 6 della Convenzione, purché le formazioni di giudizio siano differenti (mutatis mutandis, Parrocchia greco-cattolica Ticvanul Stagno c. Romanie,(dec.), no 2534/02, § 104, 24 ottobre 2006). Ora, tale è il caso nello specifico, la corte di appello di Timisoara avendo deliberato in appello ed in ricorso in formazioni di giudizio differenti ( paragrafo 10 sopra).
25. Ne segue che questo motivo di appello deve essere respinto come manifestamente mal fondato, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
26. L'articolo 46 della Convenzione dispone:
"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. "
27. La conclusione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto, attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005, così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere le sentenze Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008; Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 30-37, 20 gennaio 2009 e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
29. La richiedente chiede, a titolo del danno materiale che avrebbe subito, la restituzione del bene immobiliare, ossia l'immobile composto da dodici appartamenti ed il terreno afferente. A difetto di tale restituzione, richiede 500 000 euro (EUR), rappresentanti il suo valore commerciale reale. Sottopone alla Corte una perizia dell'immobile, stabilita nel febbraio 2007 che stima il suo valore a 647 000 EUR, così come parecchi annunci immobiliari. Sollecita anche 50 000 EUR per il danno morale causato dal difetto di godimento del bene.
30. Il Governo stima che la richiedente può pretendere solamente la metà del valore dell'immobile che avanza, cioè 325 500 EUR, e che il valore commerciale del bene immobiliare che le appartiene, la metà della casa e del terreno, è di 296 816 EUR e fornisce il parere di un perito, stabilito nel novembre 2007.
31. Concernente il danno morale addotto, il Governo stima che non c'è luogo di considerarlo, perché questo danno non è stato provato e nessuno legame di causalità è stato stabilito tra il procedimenti che è oggetto della presente richiesta e le sofferenze addotte dalla richiedente.
32. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene della richiedente a terzi, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
33. La Corte stima che la restituzione del bene controverso, ossia la metà , o sei appartamenti ed il terreno ivi afferente, nelle circostanze dello specifico, porrebbe per quanto possibile la richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell'articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
34. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione, la Corte decide che dovrà versare alla richiedente, per danno materiale, una somma corrispondente al valore reale del bene.
35. Nello specifico, trattandosi di determinare l'importo del danno materiale, tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte, stima il valore del bene a 296 000 EUR.
36. Concernente la richiesta della richiedente a titolo del danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per lei dei dispiaceri e delle incertezze per le quali la somma di 2 000 EUR rappresenta un risarcimento equo.
B. Oneri e spese
37. La richiedente chiede il rimborso degli oneri e delle spese senza valutare la sua richiesta e versa alla pratica parecchi giustificativi ed una fattura rappresentante l'importo degli oneri impegnati per la perizia tecnica del bene immobiliare ed una somma pagata ad un ufficiale giudiziario di giustizia, ossia 24 477 nuovi lei rumeni (Ron).
38. Il Governo osserva che per due di questi giustificativi non è stabilito nessun legame con la presente causa.
39. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto del fatto che la Corte ha concluso a una violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, stima ragionevole la somma di 300 EUR, ogni onere compreso, e l'accorda alla richiedente.
C. Interessi moratori
40. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall'articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile in quanto al motivo di appello tratto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione relativo all'imparzialità dei tribunali;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare separatamente né l'ammissibilità né la fondatezza del motivo di appello tratto dagli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire alla richiedente la metà del bene immobiliare composto da una casa di 1 802 m2 e da un terreno di 1 843 m², situato ad Arad al no 36 di via Mihai Eminescu, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nello stesso termine di tre mesi, 296 000 EUR (due cento novantasei mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nello stesso termine, le seguenti somme:
i, 2 000 EUR (duemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii, 300 EUR (tre centesimi euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per ogni onere compreso;
d) che la somma menzionata ai punti b) e c) saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell'ordinamento;
e) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente