Conclusione Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1; soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA DEDDA E FRAGASSI C. ITALIA
( Richiesta no 19403/03)
SENTENZA
STRASBURGO
21 settembre 2006
DEFINITIVO
21/12/2006
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Dedda e Fragassi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. Davide Thór Björgvinsson, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 31 agosto 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 19403/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, la Sig.ra M. D. ed il Sig. L. F. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 7 giugno 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). Il richiedente è deceduto il 5 novembre 2004. Con una lettera del 3 giugno 2005, il Sig. P. R. D. ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato dal richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. M. A. R., avvocato a L'Aquila. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 22 marzo 2005, la Corte, terza sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti erano proprietari di un terreno edificabile ubicato ad Orsara di Puglia e registrato al catasto, foglio 44, appezzamenti 138 e 180.
5. Con due ordinanze del 2 febbraio e 22 aprile 1980, la municipalità di Orsara di Puglia autorizzò l'occupazione di emergenza di una parte del terreno dei richiedenti, ossia 729 metri quadrati, per un periodo massimale di cinque anni, in vista della sua espropriazione a causa di utilità pubblica, per procedere alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato.
6. Il 23 e 27 settembre 1981, la municipalità procedette all'occupazione materiale del terreno ed iniziò i lavori di costruzione.
7. Con un atto di citazione notificato il 29 aprile 1986, i richiedenti introdussero un'azione in danno-interessi contro la municipalità di Orsara di Puglia dinnanzi al tribunale di Foggia. Facevano valere che l'occupazione del terreno era illegale al motivo che questa si era prolungata al di là del termine autorizzato e che i lavori di costruzione si erano conclusi senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un'indennità. Richiedevano, nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere la restituzione del terreno controverso, un risarcimento per la perdita di questo, così come un'indennità per la perdita di valore della parte restante del terreno.
8. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, la municipalità aveva proceduto non solo all'occupazione dei 729 metri quadrati di terreno che era autorizzata ad occupare, ma anche di un'altra parte del terreno dei richiedenti, ossia 1 401 metri quadrati. La parte del terreno occupato, globalmente considerata, era di 2 130 metri quadrati dunque. Il suo valore commerciale era di 20 000 ITL il metro squadrato in aprile 1982, ossia al momento della sua trasformazione irreversibile, e di 29 300 ITL il metro squadrato nel settembre 1986, o al momento della scadenza del termine di occupazione autorizzata.
9. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 3 giugno 1993, il tribunale dichiarò che i richiedenti dovevano considerarsi come privati del loro bene per effetto della costruzione del lavoro pubblico, in virtù del principio dell'espropriazione indiretta. In quanto alla parte del terreno la cui occupazione era stata autorizzata, cioè 729 metri quadrati, il tribunale stimò che i richiedenti avevano diritto ad un risarcimento uguale al valore commerciale di questa al momento della scadenza del termine di occupazione autorizzata, indicizzata al giorno della decisione, o 29 160 000 ITL. In quanto alla parte del terreno occupato in mancanza di un'autorizzazione, cioè 1 401 metri quadrati, il tribunale decise che i richiedenti avevano diritto ad un risarcimento uguale al valore commerciale di questa al momento della sua trasformazione irreversibile, indicizzata al giorno della decisione, o 56 040 000 ITL.
10. Inoltre, il tribunale giudicò che i richiedenti avevano diritto ad un'indennità di occupazione, indicizzata al giorno della decisione e valutata a 1 700 000 ITL.
11. Con un atto notificato il 26 luglio 1993, la municipalità interpose appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Bari.
12. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria, per ricalcolare l'importo dell'indennità dovuta ai richiedenti in applicazione della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore. In quanto alla parte del terreno la cui occupazione era stata autorizzata, il perito considerò che il termine di occupazione autorizzata si era concluso nel settembre 1985 e valutò a 12 056 799 ITL a questa ultimi data l'importo dell'indennità dovuta ai richiedenti ai termini della legge no 662 del 1996. In quanto alla parte del terreno occupato nella mancanza di un'autorizzazione, il perito valutò a 15 884 199 ITL nel 1982 l'importo dell'indennità dovuta ai termini della legge no 662 del 1996.
13. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 9 novembre 1999, la corte di appello condannò la municipalità a versare ai richiedenti la somma di 12 056 799 ITL, più interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per la perdita della parte del terreno la cui occupazione era stata autorizzata, e di 15 884 199 ITL, più interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per la perdita della parte del terreno occupato in mancanza di autorizzazione.
14. Con un ricorso notificato l’ 11 dicembre 2000, i richiedenti ricorsero in cassazione, contestando in particolare l'applicazione al loro caso della legge no 662 del 1996.
15. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 2 aprile 2003, la Corte di cassazione respinse i richiedenti del loro ricorso.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
16. Il diritto interno pertinente si trova descrive nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
17. La Corte nota che il richiedente è deceduto il 5 novembre 2004 ma il suo avente diritto, il Sig. P. R. D., ha espresso il desiderio di inseguire l'istanza
18. La Corte stima che l'erede del richiedente, avuto riguardo all'oggetto della presente causa, può pretendere di avere un interesse sufficiente per giustificare il perseguimento dell'esame della richiesta e gli riconosce quindi la qualità per sostituirsi ad esso nello specifico (vedere, tra altri, X c. Francia, sentenza del 31 marzo 1992, serie A no 234-C, p. 89, § 26).
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
19. I richiedenti adducono essere stato privati del loro bene nelle circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
20. Il Governo non solleva eccezioni concernenti l'ammissibilità di questa lagnanza.
21. La Corte constata che la lagnanza non è manifestamente mal fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si urta a nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
22. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un'occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione è stata adottata.
23. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
24. Secondariamente, la privazione del bene risultante dsll'espropriazione indiretta sarebbe "contemplata dalla legge." Secondo il Governo, il principio dell'espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al più tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
25. Il Governo ne conclude che a partire dal 1983, le regole dell'espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
26. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che la nozione di legge comprende i principi generali enunciati o da lei implicati (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A no 33 § 45, Kruslin c. Francia no11801/85, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-a, Huvig c. Francia no11105/84, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-B, Maestri c. Italia no39748/98, 17 febbraio 2004, e N. F. c. Italia 37119/97, 2 agosto 2001) così come del diritto non scritto (Sunday Time c. Regno Unito (no1), sentenza del 26 aprile 1979, serie A no 30, § 47).
27. Segue che la giurisprudenza consolidata dalla Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
28. Il Governo ricorda che nella causa Forrer-Niedenthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003, la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilità manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro l'attentato portato alla sua proprietà. Chiede alla Corte di seguire lo stesso approccio per la presente causa.
29. Per quanto riguarda la qualità della legge, il Governo riconosce che il fatto che un'ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata è in sé una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
30. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la restituzione del terreno non è più possibile.
31. Il Governo definisce l'espropriazione indiretta come il risultato di un'interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, tendenti a garantire che l'interesse generale prevalga sull'interesse degli individui, quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponde all'utilità pubblica.
32. In quanto all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l'amministrazione è tenuta ad indennizzare gli interessati.
33. Tenuto conto del fatto che l'espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l'illegalità commessa dall'amministrazione riguarda solamente la forma, cioè una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, l'indennizzo può essere inferiore al danno subito.
34. La determinazione dell'importo dell'indennità in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Il Governo ricorda inoltre che l'indennità come plafonata dalla legge di bilancio no 662 del 1996 è in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l'espropriazione fosse stata regolare.
35. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi in particolare alla causa OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, numero 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004, il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato e che la situazione denunciata è compatibile ad ogni punto di vista con l'articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti,
36. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
37. Fanno osservare che l'espropriazione indiretta è un meccanismo che permette all'autorità pubblica di acquisire un bene in ogni illegalità.
38. I richiedenti denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilità e precisazione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso al motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell'espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalità.
2. Valutazione della Corte
a) Sull'esistenza di un'ingerenza
39. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa di ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un'espropriazione di fatto ( Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
40. La Corte rileva che, applicando il principio dell'espropriazione indiretta, le giurisdizioni interne hanno considerato i richiedenti come privati del loro bene per effetto della costruzione del lavoro pubblico. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalità da parte del giudice è l'elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che la sentenza della Corte di cassazione ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitato, § 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
41. Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1, una tale ingerenza deve essere operata "a causa di utilità pubblica" e "nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale." L'ingerenza deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth, precitato, p. 26, § 69). Inoltre, la necessità di esaminare la questione del giusto equilibrio può farsi non "sentire solamente quando si è rivelato che l'ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria"( Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
42. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara e Ventura, precitato, § 62).
b) Sul rispetto del principio di legalità
43. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità al motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
44. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell'espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti privati del loro bene per effetto della costruzione del lavoro pubblico, esseno riunite le condizioni di illegalità dell'occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come "prevedibile", poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell'espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico è stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la "sicurezza giuridica" concernente la privazione del terreno che il 2 aprile 2003, data nella quale la sentenza della Corte di cassazione è stata depositata alla cancelleria.
45. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all'amministrazione di derivare partito da un'occupazione illegale di terreno. In altri termini, l'amministrazione si è potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l'espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l’altro, senza che un'indennità sia messa in parallelo a disposizione degli interessati.
46. Per quanto riguarda l'indennità, la Corte constata che l'applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti della possibilità di ottenere risarcimento del danno subito.
47. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l'ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente dunque.
48. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
49. I richiedenti si lamentano dell'adozione e l'applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996. La lagnanza è stata comunicata sotto l'angolo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
A. Sull'ammissibilità
50. Il Governo sostiene che la richiesta è tardiva, dato che il termine di sei mesi contemplati all'articolo 35 della Convenzione avrebbe cominciato a decorrere il 1 gennaio 1997, data dell'entrata in vigore della legge no 662 del 1996. All'appoggio delle sue affermazioni, il Governo cita la causa Miconi c. Italia, Miconi c. Italia, (déc.), no 66432/01, 6 maggio 2004.
51. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
52. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, e Binotti c. Italia (no 2) (no 71603/01, 13 ottobre 2005. Non vede nessun motivo di scostarsi dalle sue precedenti conclusioni e respinge l'eccezione del Governo dunque
53. La Corte constata che la lagnanza non è manifestamente mal fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si urta a nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
54. Il Governo osserva che la legge controversa non è stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Inoltre, l'applicazione di questa legge non avrebbe avuto ripercussioni negative per i richiedenti. Ne conclude che l'applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessun problema allo sguardo della Convenzione. All'appoggio delle sue tesi, il Governo si riferisce in particolare alle sentenze Forrer-Niedenthal c. Germania, precitato, OGIS - Istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, precitate, e Bäck c. Finlandia (no 37598/97, CEDH 2004-VIII,).
55. I richiedenti contestano la tesi del Governo.
2. Valutazione della Corte
56. La Corte ha appena constatato, sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dal richiedente non è conforme al principio di legalità, paragrafi 47-48 sopra. Avuto riguardo ai motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 e §§ 132 - 133, CEDH 2006 -).
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
57. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
58. A titolo di danno materiale, i richiedenti sollecitano il versamento della somma di 160 120,50 EUR, uguale alla differenza tra i valori commerciali delle due parti del terreno di cui sono stati privati, rivalutata ed abbinata ad interessi, e l'importo degli indennizzi riconosciuti dalla corte di appello in applicazione della legge no 662 del 1996.
59. Per quanto riguarda il danno morale, i richiedenti chiedono la somma di 53 373,50 EUR.
60. Infine, i richiedenti chiedono 5 748,48 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne e 16 012,05 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alla Corte, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) in più.
61. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalità di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze precitate Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia e stima che ad ogni modo la somma richiesta dai richiedenti sarebbe eccessiva.
62. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo fa valere che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale è subordinato all'esaurimento del rimedio Pinto. Ad ogni modo, il Governo stima che la somma richiesta dai richiedenti sarebbe eccessiva.
63. In quanto agli oneri del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il Governo sostiene che questi devono essere rimborsati nella cornice di questo ultimo procedimento e non di quella dinnanzi alla Corte.
64. Per quanto riguarda gli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
65. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva e fisserà ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilità che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza tratta dall'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarla all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 21 settembre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Vincent Pastore Boštjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente