PRIMA SEZIONE
CAUSA DE PASCALE C. ITALIA
( Richiesta no 71175/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
17 gennaio 2008
DEFINITIVO
17/04/2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa de Pascale c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Christos Rozakis, presidente, Peer Lorenzen, Nina Vajić, Snejana Botoucharova, Vladimiro Zagrebelsky, Elisabetta Steiner, Khanlar Hajiyev, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 11 dicembre 2007,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 71175/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, Sig.ra A. d. P. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 21 aprile 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Con una sentenza del 13 ottobre 2005 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che la privazione dei beni del richiedente non era conforme al principio di preminenza del diritto ed aveva infranto l'articolo 1 del Protocollo no1 (De Pasquale c. Italia, no 71175/01, § 74, 13 ottobre 2005).
3. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva a titolo del danno materiale una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno controverso all'epoca della sua occupazione e la somma che avrebbe ottenuto alla conclusione del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, più indicizzazione ed interessi.
4. Non essendo matura la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 82 e punto 3 del dispositivo).
5. Il Governo ha depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
7. Il richiedente sollecita una somma corrispondente al valore che il terreno controverso aveva al momento dell'inizio dell'occupazione (novembre 1981), deduzione fatta dell'indennità che il tribunale di Napoli gli ha accordato, più indicizzazione ed interessi. Fonda le sue pretese sui calcoli effettuati dal perito commesso d’ufficio nel procedimento nazionale (paragrafi 18-21 della sentenza al principale).
8. Il richiedente non chiede nessuna somma a titolo del danno morale.
9. Il Governo contesta il fondamento delle pretese del richiedente ed osserva che questo non può rivendicare una somma corrispondente al valore del terreno. L'indennità accordata a livello nazionale rappresenterebbe un indennizzo equo e sufficiente. In questo modo, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa che provocherebbe un arricchimento indebito del richiedente. Peraltro, il Governo non contesta le stime del perito commesso d’ufficio nel procedimento nazionale.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Gli Stati contraenti parti in una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l'obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c'è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumărescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
12. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l'ingerenza controversa non soddisfaceva alla condizione di legalità (§ 74 della sentenza al principale). Nella presente causa è l'illegalità intrinseca della confisca sul terreno che è stata all'origine della violazione constatata sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
La Corte ricorda che il carattere illecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da utilizzare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto,non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di una confisca lecita a quelle di un spodestamento illecito, (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002; Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, § 250, CEDH 2006 -).
L'indennizzo da fissare nello specifico dovrebbe riflettere quindi l'idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell'ingerenza controversa.
13. La Corte nota che nello specifico, il richiedente si è limitato a chiedere il valore che il terreno aveva all'epoca dell'inizio dell'occupazione, più indicizzazione ed interessi. In queste circostanze, la Corte accorda una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno nel novembre 1981 al richiedente e l'indennità accordata dal tribunale nazionale, più indicizzazione ed interessi.
14. Deliberando in equità , la Corte accorda 300 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Oneri e spese
15. Il richiedente chiede il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento a Strasburgo, senza produrre tuttavia i giustificativi necessari.
16. Il Governo non ha formulato osservazioni su questo punto.
17. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio di oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
18. In mancanza di giustificativi, la Corte stima che il richiedente non ha diritto a nessuna somma sotto questo capo.
C. Interessi moratori
19. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 300 000 EUR (tre centomila euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 gennaio 2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente