Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA DE NIGRIS C. Italia (No1)
( Richiesta no 41248/04)
SENTENZA
STRASBURGO
5 ottobre 2006
DEFINITIVO
05/01/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa de Nigris c. Italia (no1),
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e della Sig.ra F. Araci, greffière collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 14 settembre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 41248/04) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, Sigg. C. D. N., D. D. N. e C. D. N. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 17 novembre 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati dai Sig. A. F. e S. F., avvocati a Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 23 settembre 2005, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1945, 1944 e 1949 e risiedono a Benevento.
5. Il Sig. D. N., padre dei richiedenti, era proprietario di un terreno ubicato a Benevento e registrato al catasto, foglio 17, appezzamento 24.
6. Con un'ordinanza del 23 marzo 1985, il consiglio comunale di Benevento approvò il progetto di costruzione di un parcheggio e di una strada su questo terreno.
7. Con un'ordinanza del 17 dicembre 1985, il sindaco di Benevento ordinò l'occupazione di emergenza di una parte del terreno, ossia 3 840 metri quadrati, per procedere ai lavori di costruzione.
8. Con un'ordinanza del 9 febbraio 1988, il sindaco di Benevento confermò il contenuto dell'ordinanza del 17 dicembre 1985, ordinando tuttavia l'occupazione di 3 866 metri quadrati al posto di 3 840.
9. Il 18 febbraio 1986, la società L. L., incaricata dell'esecuzione dei lavori, aveva proceduto nel frattempo, all'occupazione materiale del terreno ed aveva iniziato i lavori di costruzione.
10. Con un atto di citazione notificata il 10 giugno 1986, il Sig. D. N. introdusse un'azione in giustizia contro la municipalità di Benevento dinnanzi al tribunale di Benevento. Faceva valere che l'occupazione del terreno era illegale al motivo che l'ordinanza che autorizzava questa non era stata adottata conformemente alla legislazione in vigore. Chiedeva la restituzione del terreno ed un risarcimento.
11. Ad una data non precisata, il Sig. D. N. decedette. I richiedenti e due altri eredi si costituirono nel procedimento dinnanzi al tribunale di Benevento.
12. Durante il processo, una perizia redatta nel gennaio 2002 fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il periodo di occupazione autorizzata si era concluso nel 1993 e la parte del terreno che era stato occupato effettivamente era di 3 369 metri quadrati. Il suo valore commerciale era di 765 268 350 ITL al 1 aprile 1990, data della fine dei lavori di costruzione, e di 1 129 460 000 ITL nel 2001. Inoltre, il perito valutò a 622 844 000 ITL nel 2001 l'indennità calcolata ai termini della legge no 662 del 1996, a 282 365 000 ITL nel 2001 l'indennità di occupazione, a 418 058 000 ITL nel 2001 l'indennità per la perdita di valore della parte restante del terreno ed a 44 277 000 ITL nel 2001 l'indennità per la distruzione durante i lavori delle opere esistenti sul terreno.
13. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 27 settembre 2004, il tribunale di Benevento stimò che il terreno era stato trasformato in modo irreversibile a contare dal 1 aprile 1990 e che a contare da questa ultima data i richiedenti e gli altri due eredi dovevano essere considerati come privati del loro terreno in virtù del principio dell'espropriazione indiretta. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condannò la municipalità di Benevento a versare a questi la somma globale di 541 517,66 EUR, più interessi e rivalutazione a contare dal 1 aprile 1990, il che rappresentava un risarcimento per la perdita del terreno uguale al valore commerciale di questo al 1 aprile 1990 ed un indennizzo per la perdita di valore della parte restante del terreno. In quanto alla questione che mira all'ottenimento di un'indennità di occupazione, il tribunale respinse questa al motivo che non era competente a pronunciarsi a questo riguardo.
14. Con un atto notificato l’ 8 novembre 2004, la municipalità di Benevento interpose appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
15. Risulta dalla pratica che il procedimento è sempre pendente dinnanzi alla corte di appello.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
16. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
17. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno nelle circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
18. Il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo valere che il procedimento è sempre pendente dinnanzi alla corte di appello di Napoli. A questo riguardo, sostiene che un tale procedimento sarebbe una via di ricorso efficace la cui utilizzazione potrebbe permettere ai richiedenti di ottenere un risarcimento integrale del danno subito, combinato con la riconoscenza della violazione del loro diritto al rispetto dei beni.
19. I richiedenti se oppongono eccetto il Governo.
20. La Corte stima, alla luce dell'insieme degli argomenti delle parti, che questa eccezione è legata strettamente in fondo alla richiesta e decida di unirla al merito. Constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si urta a nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
21. Il Governo riconosce che la presente causa non presenta aspetti particolari che la differenzierebbero dalle cause di espropriazione indiretta sulle quali la Corte si è pronunciata recentemente. Rinvia dunque agli argomenti già sottomessi alla Corte in materia di espropriazione indiretta.
22. In più, fa valere che il principio giurisprudenziale dell'espropriazione indiretta costituirebbe un modo di regolamentare una situazione che risulta da un difetto di procedimento che ha inficiato l'espropriazione ed a seguito del quale l'azione dell'amministrazione è diventata illegale.
23. Secondo il Governo, una regolamentazione di una tale situazione nata da un atto illegale non romperebbe in modo evidente il giusto equilibrio tra le differenti esigenze in conflitto.
b)I richiedenti,
24. I richiedenti fanno osservare che sono stati privati del loro bene in virtù del principio dell'espropriazione indiretta, come applicato dalle giurisdizioni nazionali. Osservano che l'espropriazione indiretta è un meccanismo che permette all'autorità pubblica di acquisire un bene in ogni illegalità, il che non è ammissibile in un Stato di diritto.
25. Chiedono alla Corte di dichiarare che l'espropriazione del terreno non è conforme al principio di legalità.
2. Valutazione della Corte
26. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito l'eccezione del Governo derivata del non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
27. Per i richiedenti, c'è stata perdita di disponibilità totale del terreno senza decreto di espropriazione né indennizzo, così che in sostanza ci sarebbe stata un'espropriazione di fatto.
28. Per il Governo, i richiedenti sono stati privati del loro bene a contare dal momento in cui questo è stato trasformato irreversibilmente o, in ogni caso, a partire dal momento considerato dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di proprietà.
29. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa di ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un'espropriazione di fatto( Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
30. Ricorda che l'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme degli articoli della Convenzione( Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalità notifica l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19 - 20, § 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, § 110).
31. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità al motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
32. La Corte rileva che nello specifico, i richiedenti hanno perso la disponibilità terreno a contare dalla sua occupazione nel 1986, e che questo terreno è stato trasformato in modo irreversibile in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico in seguito. Il tribunale di Benevento ha stimato che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile a contare dal 1990 e che in questa stessa data i richiedenti sono stati privati del loro bene. Il procedimento è pendente dinnanzi alla corte di appello di Napoli attualmente.
33. A difetto di un atto formale di trasferimento di proprietà suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che un tale trasferimento deve essere considerato come realizzato (Carbonara e Ventura, precitato, § 80) e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilità del terreno in questione, combinata con l'impossibilità fino qui di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali i richiedenti abbiano subito un'espropriazione di fatto, incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, § 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
34. In conclusione, l'eccezione del Governo non potrebbe essere considerata e è vistata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
35. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
36. A titolo di danno materiale, i richiedenti chiedono da prima la somma di 704 706,05 EUR, uguale al valore commerciale reale della parte del terreno che è stato occupato, così come la somma di 176 549,63 EUR a titolo di indennità di occupazione.
37. Inoltre, sollecitano il versamento di 260 839,69 EUR a titolo di indennità per la perdita di valore della parte restante del terreno e di 27 625,84 EUR a titolo di indennità per la distruzione durante i lavori delle opere esistenti sul terreno.
38. Infine, richiedono una somma uguale al valore reale del lavoro pubblico costruito sul terreno, chiedendo alla Corte di nominare un perito per procedere alla valutazione di questa.
39. A titolo di danno morale, chiedono la somma di 300 000 EUR.
40. Infine, richiedono la somma di 53 585,53 a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
41. Per quanto riguarda il danno materiale, al primo colpo il Governo fa valere che i richiedenti hanno ottenuto a livello interno un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno al momento della sua trasformazione irreversibile.
42. Inoltre, contesta i criteri di valutazione di un tale risarcimento adoperato nelle sentenze Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003, e Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003.
43. Infine, fa valere che ad ogni modo i richiedenti non hanno supportato la loro domanda e non hanno fornito dei criteri obiettivi per valutare il valore commerciale del terreno.
44. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che un tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale è subordinato all'esaurimento del rimedio Pinto.
45. Infine, il Governo fa valere che gli oneri dei procedimenti interni non sono dovuti e che gli oneri concernenti il procedimento dinnanzi alla Corte sono eccessivi.
46. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva e fisserà il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilità che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarla all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 5 ottobre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Fatos Araci Boštjan il Sig. Zupancic Cancellieracollaboratrice Presidente