Conclusioni: Parzialmente inammissibile, Art. 35, Condizioni di ammissibilità
(art. 35-3-a) Manifestamente mal fondato Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 - Rispetto della vita privata,
Violazione dell'articolo 13+8-1 - Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 - Ricorso effettivo, (Articolo 8) - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
(Articolo 8-1) - Rispetto della vita privata, Danno morale - constatazione di violazione sufficiente, Articolo 41 - Danno morale Soddisfazione equa
PRIMA SEZIONE
CAUSA CORDELLA ED ALTRI C. ITALIA
(Richieste i nostri 54414/13 e 54264/15)
SENTENZA
STRASBURGO
24 gennaio 2019
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Cordella ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, giudici,
e di Renata Degener, greffière collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 18 dicembre 2018,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano due richieste, no 54414/13 e no 54264/15, diretti contro la Repubblica italiana e di cui dei cittadini di questo Stato ("i richiedenti"), figurando nell'elenco qui accluso, hanno investito rispettivamente la Corte il 29 luglio 2013 ed il 21 ottobre 2015, in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti della richiesta no 54414/13 sono stati rappresentati da OMISSIS avvocato a Taranto, e con la Sig.ra D. Spera. Questa ultima che è partire anche richiedente, è stata rappresentata in questa qualità coi Miei S. Maggio e L. Porta La.
3. I richiedenti della richiesta no 54264/15 sono stati rappresentati da Me A. Saccucci, avvocato a Roma.
4. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo vecchio agente, la Sig.ra E. Spatafora, e col suo coagente, la Sig.ra M.L. Aversano.
5. Denunciando gli effetti delle emissioni dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto sulla loro salute e sull'ambiente, i richiedenti adducevano, entra altri, una violazione dei loro diritti alla vita, al rispetto della vita privata ed ad un ricorso effettivo (articoli 2) 8 e 13 della Convenzione.
6. Il 27 aprile 2016, i motivi di appello derivati degli articoli 2, 8 e 13 della Convenzione sono stati comunicati al Governo e le richieste sono state dichiarate inammissibili per il surplus conformemente all'articolo 54 § 3 dell'ordinamento della Corte.
7. Inoltre, l'ISDE, Internazionale Society of Doctors foro Environment, il Clinical Program (facoltà di giurisprudenza) università di Torino, la società Ribadì Fire S.p.a. ed i consorti Ribadì, autorizzati col presidente ad intervenire nel procedimento, hanno presentato delle osservazioni in qualità di terzo intervenuto, articolo 36 § 2 della Convenzione ed articolo 44 § 3 dell'ordinamento della Corte. Il 13 settembre 2018, il presidente ha deciso tuttavia di non versare alla pratica le osservazioni della società Ribadì Fire S.p.a. e dei consorti Ribadì, queste che non assolvono le condizioni contemplate per il terza intervento, articolo 44 § 5 dell'ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. La società Ilva S.p.a. ("il società Ilva")
8. Specializzata nella produzione e la trasformazione dell'acciaio, il società Ilva cominciò ad operare nel settore siderurgico all'inizio del XXe secolo a Genova (Ligurie). Lo stato diventò poi il suo principale azionista.
9. La determinazione di Taranto (Pouilles) cominciò ad operare nel 1965.
10. Nel 1995, il società Ilva fu privatizzato, acquistata dal gruppo Ribadì. Tenuto conto del suo stato di insolvenza, fu posta poi sotto amministrazione provvisoria, amministrazione straordinaria, (paragrafo 60 sotto.
11. L'impatto delle emissioni prodotte dalle fabbriche del società Ilva sull'ambiente e sulla popolazione locale stata oggetto di un importante dibatte da numerosi anni. Nel 2002, le autorità giudiziali ordinarono la chiusura del cokerie di uno delle determinazioni del società Ilva, situato a Cornigliano (Genova), degli studi epidemiologici avendo dimostrato un legame tra le particelle emesse dalla fabbrica ed il tasso di mortalità della popolazione, largamente superiore nel quartiere riguardato rispetto a quell'osservato negli altri quartieri della città. Nel 2005, uno degli alti fornelli della fabbrica di Cornigliano fu chiuso anche.
12. L'insieme della produzione della zona a caldo di questa fabbrica fu trasferito allora a Taranto. La determinazione che si trova in questa città costituisce il sito più importante della società ed il più grande complesso siderurgico industriale in Europa. Si dilunga oggi su una superficie di circa 1 500 ettari e conta circa undicimila impiegati.
B. La situazione dei richiedenti e gli studi scientifici
13. Il richiesto residente o hanno risieduto nella città di Taranto che conta circa 200 000 abitanti, o nei comuni vicini. I dettagli che riguardano i loro luoghi di residenza sono indicati nell'elenco qui accluso.
14. L'impatto delle emissioni prodotte dalla fabbrica sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale fu all'origine di parecchi rapporti scientifici di cui le informazione principali sono riassunte qui sotto.
1. I rapporti del Centro europeo dell'ambiente e della salute, organismo dell'OMS - Organizzazione mondiale per la Salute,
15. Nel 1997, il Centro europeo dell'ambiente e della salute pubblicò un rapporto che fa stato di una situazione di rischio per la salute della popolazione che risiede nei comuni che erano stati classificati "ad alto rischio ambientalista" con una deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, paragrafo 32 sotto, in ragione in particolare dell'inquinamento industriale generato dal società Ilva, per il periodo 1980-1987.
16. Un altro rapporto che proviene dello stesso organismo, pubblicato nel 2002, attualizzò i risultati di questo primo rapporto, fino all'anno 1994. Secondo questo secondo rapporto, il tasso di mortalità maschile per tumori nella zona di Taranto era superiore del 10,6% al tasso osservato nella regione, ed il rischio di mortalità femminile era anche più elevato rispetto alla media regionale, entra altri per cause tumorales.
2. Il rapporto del 2002 dell'ARPA, l'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientalista,
17. L'arpa fu istituita nei Pouilles nel 1999. Secondo il suo rapporto di 2002, differenti studi pubblicati dagli organismi locali, l'osservatorio epidemiologico dei Pouilles e l'AUSL, l'autorità sanitaria locale, nazionali, l'istituto superiore della salute e l'ENEA, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico e duraturo, ed internazionale, l'organizzazione mondiale per la Salute, avevano dimostrato un aumento dei tumori, in particolare del polmone, della pleura e dell'apparecchio digestivo, nella zona detta "ad alto rischio ambientalista" a partire dagli anni 70.
18. Secondo questo stesso rapporto altri studi avevano dimostrato anche la presenza nell'aria di una concentrazione alzata di un numero di sostanze inquinanti di cui la pericolosità per la salute umana era riconosciuta.
3. Lo studio epidemiologico del 2009
19. Nel 2009, un studio epidemiologico pubblicato in una rivista specializzata ("Analisi statistica dell'incidenza di certe patologie cancerose nella provincia di Taranto, 1999-2002" - EP anno 33 (1-2) gennaio-aprile 2009, fu realizzata dai membri dell'osservatorio epidemiologico dei Pouilles, dell'università di Bari e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Mise in evidenza un aumento dei tumori del polmone, della vescica e della pleura a casa gli uomini nella regione riguardata. La zona geograficamente mira era la provincia di Taranto, circa 580 000 abitanti, constando di 29 comuni.
4. Il rapporto "Ambiente e salute a Taranto: prove disponibili ed indicazioni concernente la salute pubblica" in data del 22 ottobre 2012, detto "rapporto SENTIERI", Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti ha Rischio Inquinamento, di 2012,
20. Il rapporto SENTIERI di 2012, preparato con l'istituto superiore della salute alla domanda del ministero della Salute, formulò delle raccomandazioni di interventi in materia di salute pubblica sulla base dei dati concernente le cause di mortalità nei siti di interesse nazionale per il risanamento (SIN) (paragrafo 34 sotto, relativamente al periodo 1995-2009.
21. Ne risultava che, tenuto conto dell'inquinamento ambientalista della regione riguardata proveniente delle emissioni della fabbrica Ilva, secondo la distanza tra i luoghi di residenza delle persone riguardate ed i siti di emissioni nocive preso in considerazione, esisteva un legame di causalità tra le esposizioni ambientaliste alle sostanze cancerogeni inhalables e lo sviluppo di tumori dei polmoni e della pleura e di patologie del sistema cardiocirculatoire.
22. In modo più dettagliata, il rapporto mostrava che i decessi degli uomini e delle mogli che risiedono nella regione in causa per tumori, malattie del sistema circolatorie ed altre patologie erano superiori in numero rispetto alle medie regionali e nazionali.
5. La rapporto "Mortalità, tasso di cancro ed ospedalizzazione nei siti di interesse nazionale per il risanamento" in data del 14 maggio 2014, detto "rapporto SENTIERI" di 2014,
23. Secondo il rapporto SENTIERI di 2014, il tasso di mortalità nel SIN di Taranto era in generale più importante rispetto alla media regionale, tanto negli uomini che a casa le mogli ed i bambini.
24. Secondo questo stesso rapporto, il numero di ospedalizzazioni per cancri e patologie del sistema cardiocircolatorio era anche più importante rispetto alla media regionale.
6. Lo studio di coorte sugli effetti delle esposizioni, ambientaliste e sul posto di lavoro, sulle patologie e la mortalità della popolazione che risiede a Taranto, di agosto 2016 ("lo studio di coorte")
25. Condotta dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, l'ARPA, il centro per la salute e l'ambiente dei Pouilles e l'ASL, l'agenzia sanitaria locale, di Taranto, lo studio di coorte riguardò 321 356 persone che risiedono nei comuni di Taranto, Massafra e Statte tra il 1 gennaio 1996 ed i 31 dicembri 2010.
26. Questo studio dimostrò un legame di causalità tra le esposizioni ai PM10 ed al SO2 di origine industriale, dovuta all'attività produttiva del società Ilva, e l'aumento della mortalità per cause naturali, tumori, malattie renali e cardiovascolari a casa i residenti.
7. Il rapporto del registro dei tumori di Taranto di 2016, concernente gli anni 2006-2011
27. Il rapporto del registro dei tumori di Taranto di 2016 che seguiva un primo studio di 2014, confermò un più forte incidenza neoplastica nel comune di Taranto rispetto al resto della provincia, entra altri per il cancro dello stomaco, del colon, del fegato, del polmone, del rene, della vescica, della tiroide, del seno, dell'utero e della prostata,.
8. Il rapporto dell'ARPA di 2016
28. Secondo il rapporto dell'ARPA di 2016 ("Rapporto complementare sul controllo dei depositi di dioxines a Taranto") che faceva seguito al riesame dell'autorizzazione ambientalista integrata accordata al società Ilva, paragrafo 45 qui sotto, concernente l'attività di sei stazioni di sorveglianza della qualità dell'aria, il livello di dioxines nel quartiere Tamburi (Taranto) era eccessivo rispetto a quell'autorizzato.
9. Il rapporto dell'ARPA di 2017
29. Basandosi, entra altri, sui dati del registro dei tumori di Taranto, il rapporto dell'ARPA di 2017 ("Valutazione del danno sanitario-Determinazione del società Ilva di Taranto") fece stato della permanenza di una situazione di criticité sanitario nella zona "ad alto rischio ambientalista" e nel SIN di Taranto, dove il tasso di mortalità e di ospedalizzazione per certi patologie oncologiques, cardiovascolari, respiratori e digestive era superiore rispetto alla media regionale.
30. Inoltre, secondo il rapporto dell'ARPA, esisteva un legame di causalità tra le emissioni industriali ed i danni sanitari nella regione di Taranto. Di conseguenza, suddetto rapporto raccomandava il perseguimento della sorveglianza epidemiologica della popolazione ed il collocamento in posto di ogni misura che mira a garantire la salute di questa, al mezzo in particolare dell'utilizzazione delle "migliori tecniche disponibili" (paragrafo)
44 qui sotto, per il contention delle emissioni industriali inquinanti.
31. Di più, sempre le emissioni industriali erano ridotte in ragione della chiusura provvisoria di una grande parte del cokerie secondo questo rapporto, al momento della redazione di questo ultimo, sorgente maggiore degli inquinanti cancerogeni. Era notato tuttavia che la situazione avrebbe potuto cambiare in modo drastico all'epoca della ripresa il loro funzionamento con gli insediamenti nel loro insieme che indurrebbe un impatto certo sulla salute delle persone.
C. Le misure amministrative e legislative
1. L'approvazione del piano di disinquinamento della provincia di Taranto
32. Con una deliberazione del 30 novembre 1990, il Consiglio dei ministri identificò i comuni "ad alto rischio ambientalista", comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, e chiese al ministero dell'ambiente di mettere in opera un piano di disinquinamento in vista del risanamento del territorio.
33. Con un decreto del 15 giugno 1995, il ministero dell'ambiente istituì una commissione composta di membri del governo, del consiglio regionale dei Pouilles e di istituzioni locali affinché fosse proceduto alla raccolta dei dati necessari alla realizzazione di suddetto piano. Il ministero ordinò tra altri la realizzazione di studi epidemiologici e la creazione di un registro dei tumori alle fini della raccolta dei dati statistici concernente lo sviluppo dei patologie tumorali nel territorio riguardato.
34. Con un decreto del ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000, seguendo la legge no 426/2008, i comuni di Taranto e Statte furono inclusi tra i SIN, paragrafo 20 sopra.
35. Nel frattempo, col decreto no 196 del 30 novembre 1998, il presidente della Repubblica aveva approvato il piano di disinquinamento. Questo riguardava l'insieme della zona detta "ad alto rischio ambientalista."
2. Gli accordi tra il società Ilva e le autorità pubbliche
36. In 2003 e 2004, i società Ilva e le amministrazioni locali conclusero parecchi accordi, atti di intesa, per mettere in opera delle misure che mirano a ridurre l'impatto ambientalista della fabbrica.
37. Il 23 ottobre 2006, il consiglio regionale dei Pouilles ed il società Ilva firmarono un accordo con che la società si avviava a misurare l'emissione di dioxines ed a designare un organismo terzo, il Consiglio nazionale delle ricerche, alle fini dell'identificazione delle principali sorgenti di emissione di particelle pesanti.
38. La prima campagna di controllo delle emissioni di dioxines di più grande dei due centesimi camini dell'acciaieria di Taranto cominciò nel 2007. Le autorità regionali che non dispongono all'epoca degli strumenti che permettono di misurare i dioxines e gli altri micropolluants, il campionario fu affidato agli organismi terzo.
39. Nel 2008, l'ARPA che disponeva oramai degli strumenti necessari ai controlli, pubblicò i primi risultati dei controlli effettuati che attestavano che, nel quartiere Tamburi (Taranto), le emissioni di benzopirene nei PM10 erano superiori ai limiti autorizzati.
3. Le misure legislative e regionali in materia di contaminazione coi dioxines
40. Con la legge regionale (legge regionale) no 44 del 19 dicembre 2008, il consiglio regionale della Puglia fissò per la prima volta i limiti di emissioni di dioxines autorizzati nella cornice dell'attività industriale.
41. Un rapporto dell'ARPA del 2010 fece stato della contaminazione coi dioxines della carne animale suscettibile di rientrare nella catena alimentare umana. Le autorità regionali ordinarono perciò l'abbattimento da vicino duemila teste di bestiame, vietarono il pascolo ed ordinarono la distruzione di fegati dei bestiami ovini e caprin in un reparto di 20 km intorno alla fabbrica.
42. Col decreto no 155 del 13 agosto 2010, preso in applicazione della direttiva 2008/50/CE in materia di requisito dell'aria, il termine per l'attentato dei limiti autorizzati di produzioni inquinanti fu fissato al 31 dicembre 2012.
43. La legge regionale no 3 del 28 febbraio 2011 indicò che, in caso di superamento della soglia accettata di emissione di benzopirene, il ritorno ai valori autorizzati doveva essere raggiunto "al più presto."
4. L'aia (autorizzazione ambientalista integrata)
44. Il 4 agosto 2011, il ministero dell'ambiente concesse alla società Ilva un primo AIA, permettendo alla società di continuare la sua attività di produzione, sotto condizione dell'adozione di misure che mirano a sminuire l'impatto delle emissioni inquinanti sull'ambiente, al mezzo in particolare dell'utilizzazione delle "migliori tecniche disponibili", best technics available - Picchia.
45. Alla domanda del presidente della regione dei Pouilles e sulla base dei dati che risultano dal controllo dell'ARPA (facendo stato del superamento delle emissioni di benzopyrène autorizzati), il 27 ottobre 2012, un secondo AIA fu accordata, modificante la prima e fissando delle notizie condizioni, paragrafo 28 sopra.
46. Queste ultime che riprendevano le misure di protezione ambientalista e sanitaria contenuta nella prima decisione di sequestro conservatorio (paragrafo)
77 sotto, contemplavano in particolare il rispetto dei limiti di emissioni e delle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza, così come l'obbligo di trasmettere un rapporto trimestrale relativo all'applicazione delle misure necessarie per raggiungere i risultati in termini di miglioramento dell'impatto ambientalista della fabbrica.
5. I decreto-leggi "salva-Ilva", ed i testi relativi al collocamento sotto amministrazione provvisoria ed al procedimento di vendita del società Ilva
47. A partire da fine 2012, il governo adottò parecchi testi, entra altri delle decreto-leggi dette decreto-leggi "salva-Ilva", concernente l'attività del società Ilva.
ha, La decreto-legge no 207 del 3 dicembre 2012, convertito nella legge no 231 del 24 dicembre 2012
48. La decreto-legge no 207 del 3 dicembre 2012, contenendo delle "Disposizioni urgenti per la protezione dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale", autorizzò il società Ilva a continuare la sua attività durante un periodo che non supera trentasei mesi, sotto condizione del rispetto delle prescrizioni imposte nella cornice dell'AIA di 2012.
49. Il 22 gennaio 2013, il giudice delle investigazioni preliminari ("il GIP") di Taranto investe la Corte costituzionale di una questione di costituzionalità concernente la parte di questa decreto-legge che autorizza la società a continuare la sua attività, malgrado le emissioni nocive, ed a ritornare in possesso dei suoi beni e della sua determinazione, malgrado il sequestro giudiziale che era stato ordinato tra tempi (paragrafo),
77 sotto. Del parere del giudice, la decreto-legge violava, entra altri, il diritto alla salute ed ad un ambiente sano, protetto con l'articolo 32 della Costituzione.
50. Con la sua sentenza no 85 del 9 aprile 2013, la Corte costituzionale dichiarò la questione che gli era sottoposta manifestamente male fondata. Considerò che l'attività produttiva della società poteva continuare legittimamente, alla condizione che le misure di controllo e di protezione contemplato nell'AIA di 2012 fossero rispettate e che, in caso di reato, le sanzioni previste dalla legge fossero applicate.
51. Del parere della Corte costituzionale, il decreto-legge contenzioso contemplava un percorso di risanamento ambientalista che prende in conto il diritto alla salute ed all'ambiente dunque, da una parte, ed il diritto al lavoro, altro parte, tutti due garantiti con la Costituzione.
b, La decreto-legge no 61 del 4 giugno 2013, convertito nella legge no 89 del 3 agosto 2013
52. Tenuto conto dei pericoli gravi ed importanti per la salute e per l'ambiente che deriva dell'attività produttiva del società Ilva così come del mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA di 2012, constatati tra tempi dalle autorità competenti, la decreto-legge no 61 del 4 giugno 2013 dispose che doveva essere proceduto alla nomina di un amministratore provvisorio, commissario straordinario che sarebbe incaricato della gestione della società, per un periodo che va fino a trentasei mesi.
53. Dispose anche che un comitato di periti doveva essere designato. Dopo il suo collocamento in posto, questo propose al ministero dell'ambiente un piano che contempla delle misure di protezione ambientalista e sanitaria dei lavoratori e della popolazione ("il piano ambientalista"), contenendo anche le azioni ad intraprendere ed i termini di collocamento in œuvre di queste alle fini di garanzia del rispetto dell'AIA.
54. Il piano ambientalista fu oggetto di un'approvazione del ministero dell'ambiente col decreto no 53 del 3 febbraio 2014 che approvazione equivaleva ad una modifica dell'AIA.
c, La decreto-legge no 101 del 31 agosto 2013, convertito nella legge no 125 del 30 ottobre 2013
55. La decreto-legge no 101 del 31 agosto 2013, previdente delle "Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale", autorizzò tra altri la costruzione di scariche per gli scarti speciali, pericolosi e non pericolosi, collocate vicino al sito di produzione del società Ilva, per garantire il collocamento in posto delle misure previste dal piano ambientalista.
d, La decreto-legge no 136 del 10 dicembre 2013, convertito nella legge no 6 del 6 febbraio 2014
56. Secondo la decreto-legge no 136 del 10 dicembre 2013 che fissava delle "Disposizioni urgenti per fare fronte alle emergenze ambientaliste ed industriali e favorire lo sviluppo delle zone riguardate", le misure previste dal piano ambientalista erano considerate come realizzate quando: i, alla data di nomina dell'amministratore provvisorio, la qualità dell'aria nella zona situata all'esterno della fabbrica non si era degradata ed ii, dei passi per la realizzazione di almeno il 80% delle prescrizioni contenute nell'AIA erano stati intrapresi.
e, La decreto-legge no 100 del 16 luglio 2014
57. La decreto-legge no 100 del 16 luglio 2014, previdente delle "Misure urgenti per la realizzazione del piano ambientalista", indicava che al meno 80% delle prescrizioni previste dal piano ambientalista doveva essere realizzato al 31 luglio 2015 e che tutte queste prescrizioni dovevano essere al più tardi egli il 4 agosto 2016. Questa decreto-legge diventò nulla mancanza di conversione; le sue disposizioni furono riprese tuttavia nella legge no 116 di 2014.
f, La decreto-legge no 1 del 5 gennaio 2015, convertito nella legge no 20 del 4 marzo 2015
58. La decreto-legge no 1 del 5 gennaio 2015 indicava che il piano ambientalista sarebbe considerato come eseguito quando, al 31 luglio 2015, il 80% delle prescrizioni contemplate per questa data sarebbero stati realizzati.
59. Inoltre, questo testo contemplava che le misure messe in posto nella cornice di suddetto piano non poteva essere all'origine di un collocamento in gioco della responsabilità penale o amministrativa dell'amministratore provvisorio, poiché queste misure costituivano il collocamento in œuvre delle migliori regole di prevenzione in materia ambientalista, e di protezione della salute, della sicurezza pubblica e sul posto di lavoro.
g, Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 21 gennaio 2015
60. Con un decreto in data del 21 gennaio 2015, il ministero dello Sviluppo economico ammise il società Ilva a favore del procedimento di amministrazione provvisoria in ragione della sua insolvenza che era stata constatata nel frattempo.
h, La decreto-legge no 92/2015
61. Il 18 giugno 2015, uno dei fornelli dell'acciaieria di Taranto fu oggetto di un sequestro giudiziale nella cornice di un procedimento penale che cade sul decesso di un operaio che era stato rovesciato da una proiezione di materie incandescenti.
62. La decreto-legge no 92/2015 autorizzò la fabbrica ad inseguire la sua attività durante un periodo di dodici mesi a partire dal sequestro del fornello, aspettando l'adattamento delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
63. Questo testo fu poi oggetto di una sentenza della Corte costituzionale, no 58 del 23 marzo 2018 che conclude al suo incostituzionalità in ciò che le autorità avevano finito con privilegiare in modo eccessiva la continuazione dell'attività produttiva allo scapito della protezione dei diritti alla salute ed alla vita, garantita dalla Costituzione.
Nel frattempo, le disposizioni di questa decreto-legge che era diventata nulla mancanza di conversione, erano stati ripresi nella legge no 132 di 2015.
i, La decreto-legge no 191 del 4 dicembre 2015, convertito nella legge no 13 del 1 febbraio 2016
64. In applicazione della decreto-legge no 191 del 4 dicembre 2015, previdente delle "Disposizioni urgenti per la cessione delle attività di impresa del società Ilva", l'amministratore provvisorio si vide concedere la somma di 300 000 000 euros (EUR, per fare a fronte ai suoi imperativi finanziari,).
65. Inoltre, sempre in applicazione di questa decreto-legge, il termine per il collocamento in œuvre del piano ambientalista fu rinviato al 30 giugno 2017.
j, La decreto-legge no 98 del 9 giugno 2016, convertito nella legge no 151 del 1 agosto 2016
66. A partire da 2016, il società Ilva fu oggetto di un procedimento di vendita con la via di un appello di offerte internazionali che è in corso attualmente.
67. Nella cornice delle "Disposizioni urgenti per il collocamento in posto del procedimento di cessione delle attività di impresa del società Ilva" contemplata dalla decreto-legge no 98 del 9 giugno 2016, fu deciso che il termine per l'esecuzione del piano ambientalista potrebbe essere prorogato dal futuro acquirente per un periodo che non supera dieci otto mesi. Fu deciso anche che questo termine sarebbe applicato a tutta altra misura di gestione ambientalista concernente il società Ilva e che sostituirebbe tutto altro termine non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della decreto-legge.
68. Fu stabilito anche che il futuro acquirente del società Ilva potrebbe subordinare l'offerta di acquisto alle modifiche del piano ambientalista che sarebbero sottoposte ad un comitato di tre periti. Infine, secondo suddetta decreto-legge, le immunità amministrative e penali erano estese al futuro acquirente della determinazione.
6. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017
69. In applicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017, il termine per l'esecuzione delle misure contemplate nel piano ambientalista fu rinviato al mese di agosto 2023.
70. Nella cornice di un ricorso in annullamento ed in rinvio ad esecuzione di questo decreto, la regione dei Pouilles ed il municipio di Taranto denunciò dinnanzi al tribunale amministrativo regionale dei Pouilles le conseguenze, in materia di ambiente e di salute, della proroga continua dei termini per l'esecuzione delle prescrizioni ambientaliste. Una questione di costituzionalità fu sollevata anche a questo motivo. Secondo le informazione che risultano dalle pratiche, i procedimenti c'afferenti sono attualmente pendenti.
D. I procedimenti penali
1. I procedimenti penali finiti
71. Parecchi procedimenti penali furono aperti contro i dirigenti del società Ilva per catastrofe ecologica, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione di prevenzione di incidenti sul posto di lavoro, degradazione di beni pubblici, emissione di sostanze inquinanti ed inquinamento atmosferico. Certe di questi procedimenti arrivarono alle condanne nel 2002, 2005 e 2007.
72. Tra altri, con la sentenza no 38936 del 28 settembre 2005, la Corte di cassazione condannò i dirigenti della fabbrica Ilva di Taranto per inquinamento atmosferico, rigetto di materie pericolose ed emissione di particelle. Rilevò in particolare che la produzione di particelle aveva continuato malgrado i numerosi accordi conclusi con le autorità territoriali in 2003 e 2004, paragrafo 36 sopra.
2. I procedimenti penali appendono
ha, Il procedimento no 938/10 e l'ordinanza di sequestro conservatorio
73. Il procedimento no 938/10 fu iniziato dinnanzi alla corte di basi di Taranto contro quarantaquattro persone fisiche e di tre persone giuridiche, previste da trentaquattro capi di imputazione per i fatti avendo avuto luogo tra 1995 e 2013 ed avendo fatto riferimento, entra altri, a: i, l'emissione di sostanze nocive per la salute e per l'ambiente che provoca un rischio serio per la salute pubblica, ed avendo causato la morte di certe persone che risiedono nei quartieri limitrofi al sito di produzione del società Ilva di Taranto e provocato delle patologie a casa altre persone; ii, la contaminazione dell'acqua, di prodotti della terra e di animali destinati all'alimentazione umana; iii, l'inquinamento ambientalista dell'aria; iv, la diffusione di informazione confidenziali da parte di agenti del ministero delle Cause estere incaricate della concessione dell'AIA.
74. Nella cornice di questo procedimento, parecchi capi di imputazione furono formulati, entra altri, contro il società Ilva e del gruppo Ribadì, concernente in particolare il mancata osservanza degli obblighi di protezione della sicurezza e dell'ambiente. Nove cento due persone tra che otto richiesto, si costituirono parti civili in questo procedimento.
75. Il 30 marzo 2012, il GIP di Taranto ordinò una perizia chimica ed una perizia epidemiologica, alle fini della valutazione dell'impatto delle emissioni della fabbrica sull'ambiente e sulla salute delle persone.
76. Secondo il rapporto di perizia chimica, il società Ilva produceva dei gas e dei vapori pericolosi per la salute dei lavoratori e per la popolazione locale. Questo rapporto stabiliva inoltre che le misure imposte per evitare la dispersione dei fumi e particelle nocive non erano state rispettate e che i valori di dioxines, di benzopyrène e di altre sostanze pericolose per la salute non erano conformi alle esigenze stabilite dalle disposizioni regionali, nazionali ed europee. Secondo il rapporto di perizia epidemiologica, le patologie cardiovascolari, respiratorie e cancerose avevano aumentato in ragione delle emissioni inquinanti prodotte dal società Ilva.
77. Sulla base di questi rapporti, il 25 luglio ed il 26 novembre 2012, il GIP ordinò il sequestro conservatorio di sei laboratori della fabbrica così come dell'acciaio produce a partire dalla data di esecuzione del primo sequestro.
78. Nel frattempo, il 26 luglio 2012, parecchi ministeri ed autorità territoriali avevano firmato un protocollo di intesa per mettere in opera degli interventi urgenti di risanamento della città di Taranto che contemplava, a questo effetto, la creazione di un fondi di un importo di 336 668 320 EUR e la nomina di un amministratore provvisorio per la gestione della contabilità di questo.
79. Il 30 novembre 2012, il giudice respinse una domanda di levata del sequestro conservatorio introdotto dal società Ilva, notando, entra altri, che le esigenze di intervento urgente per la protezione della popolazione locale non erano state prese in conto nella cornice dell'AIA.
b, Il procedimento no 9693/14
80. Il procedimento no 9693/14 fu sollecitato in seguito al deposito con un gruppo di cittadini di un lamento diretto contro l'amministratore provvisorio ed il direttore della determinazione di Taranto per emissioni pericolose e gestione di scarti non autorizzate.
81. La procura chiese l'archiviazione senza seguito della causa, il termine per il collocamento in posto dell'AIA che è durante all'epoca. Il 12 ottobre 2016, il GIP decise tuttavia di continuare le investigazioni.
c, Il lamento depositato in 2013 da un gruppo di cittadini,
82. Il 5 aprile 2013, sette persone di cui il richiedente che figura sotto il numero 43, richiesta no 54414/13, introdussero presso un lamento della procura di Taranto per denunciare le emissioni inquinanti della fabbrica Ilva e gli effetti di queste sull'ambiente e sulla salute delle persone. La conclusione di questo lamento non è conosciuta.
E. I procedimenti dinnanzi all'unione europea
1. La sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea ("il CJUE") del 31 marzo 2011, causa C-50/10,
83. Con una sentenza del 31 marzo 2011, il CJUE conclude che l'Italia aveva mancato agli obblighi che gli incombevano in virtù della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo sulla prevenzione ed alla riduzione integrata dell'inquinamento.
84. Il CJUE sottolineò che l'Italia aveva omesso di adottare le misure necessarie che avrebbero permesso alle autorità competenti di badare a ciò che gli insediamenti industriali fossero sfruttati conformemente ad un sistema di autorizzazioni previste da questa stessa direttiva.
2. Il parere motivato della Commissione europea del 16 ottobre 2014
85. Nella cornice di un procedimento di reato aperto contro l'Italia, il 16 ottobre 2014, la Commissione europea emise un parere motivato che chiede alle autorità italiane di ovviare ai gravi problemi di inquinamento constatato sul sito del società Ilva di Taranto. Osservò che l'Italia aveva mancato ai suoi obblighi di garantire la conformità dell'acciaieria alle esigenze della direttiva sulle emissioni industriali, direttiva no 2010/75/UE, avendo sostituito la direttiva 2008/1/CE a partire dal 7 gennaio 2014.
86. La Commissione europea constatò che il livello alzato delle emissioni che risultano dal processo di produzione dell'acciaio non aveva abbassato e che i fumi densi di particelle e di polveri industriali si liberavano del sito, ciò che provocava dell'incidi conseguenze per l'ambiente e per la salute della popolazione locale. Rilevò anche che i test avevano rivelato l'esistenza di un forte inquinamento dell'aria, dei suoli, delle acque di superficie e delle acque sotterranee sul sito del società Ilva così come della città nelle vicinanze di Taranto.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
87. L'articolo 452 quater del codice penale, inserito nel codice penale con la legge no 68 del 22 maggio 2015, dispongano che ogni persona che causa illegalmente una catastrofe ecologica è punita da una pena di reclusione di cinque a quindici anni.
88. L'articolo 844 del codice civile dispone che il proprietario di un terreno non può impedire le nocività che provengono da un terreno vicino se queste non superano una soglia sopportabile.
89. L'articolo 2043 del codice civile enuncia il principio del neminem laedere, questo essere-a-argomento il dovere generale di non causare di danno ad altrui. Chiunque adduca avere subito un danno in violazione di questo principio può impegnare un'azione in responsabilità.
90. L'articolo 2050 dello stesso civile consacra il principio generale della responsabilità a causa delle "attività pericolose."
91. Gli articoli 309 e 310 del decreto legislativi no 152/2006 contemplano la possibilità di presentare dei lamenti ed osservazioni dinnanzi al ministero dell'ambiente in caso di violazione delle norme ambientaliste e ricordano la possibilità di iniziare dei procedimenti in risarcimento dinnanzi alle giurisdizioni competenti.
IN DIRITTO
I. SU LA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
92. Tenuto conto della similitudine delle richieste, la Corte stima appropriata di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
II. Su La Violazione Addotta Degli Articoli 2, 8 E 13 Di La Convenzione
93. Invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i richiedenti si lamentano di una violazione dei loro diritti alla vita ed al rispetto della loro vita privata. Rimproverano allo stato di non avere adottato le misure giuridiche e regolamentari che mirano a proteggere la loro salute e l'ambiente, e di avere omesso di fornirloro delle informazione concernente l'inquinamento ed i rischi correlativi per la loro salute.
94. Padrona della qualifica giuridica dei fatti, la Corte constata che questi motivi di appello si confondono. Giudica appropriata di esaminare unicamente le affermazioni dei richiedenti sotto l'angolo dell'articolo 8 della Convenzione, Radomilja ed altri c. Croazia [GC], i nostri 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018. Questa disposizione è formulata così:
"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata.
2. Non può avere ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza è prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una società democratica, è necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà di altrui. "
95. Sul fondamento dell'articolo 13 della Convenzione, i richiedenti sostengono avere subito una violazione del loro diritto ad un ricorso effettivo. Questa disposizione è formulata così:
"Tutto nessuno di cui i diritti e libertà riconobbero nel Convenzione è stata violata, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale, allora stesso che la violazione sarebbe stata commessa dalle persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "
A. Sulle eccezioni preliminari del Governo
1. Sulla qualità di "vittima" dei richiedenti
ha, La tesi del Governo
96. Il Governo contesta la qualità di vittima dei richiedenti. Indica a questo riguardo che questa può essere stabilito solamente alla conclusione di procedimenti interni che cadono sui motivi di appello sollevati poi dinnanzi alla Corte.
97. Dice peraltro che le lamentele dei richiedenti hanno solamente un carattere generale e non si riferiscono alle situazioni particolari, e che non portano dei fatti nessuno elemento di natura tale da supportare la tesi di un danno che gli interessati avrebbero subito concretamente. Le presenti richieste non sarebbero dunque che un actio popularis.
98. Il Governo dice inoltre che la maggior parte dei richiedenti abitano nelle municipalità altri che quella direttamente toccato dall'inquinamento ambientalista, a sapere la città di Taranto.
b, La tesi dei richiedenti
99. I richiedenti replicano che risiedono tutti o hanno risieduto tutti nella città di Taranto o nei comuni vicini, e che l'inquinamento di queste città con le emissioni nocive della fabbrica Ilva è una certezza riconosciuta dalle autorità pubbliche. Inoltre, alcuni di loro hanno prodotto dei certificati medici che attestano le malattie contratte da essi stessi o con loro prossimi.
c, La valutazione della Corte
100. La Corte ricorda che il meccanismo di controllo della Convenzione non saprebbe ammettere l'actio popularis, Perez c. Francia [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I, e Di Sarno ed altri c. Italia, no 30765/08, § 80, 10 gennaio 2012. Peraltro, né l'articolo 8 né nessuna altra disposizione della Convenzione non garantisce specificamente una protezione generale dell'ambiente in quanto tale, Kyrtatos c. Grecia, no 41666/98, § 52, CEDH 2003 VI (brani)).
101. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'elemento cruciale che permette di determinare se, nelle circostanze di una causa, degli attentati all'ambiente hanno portato violazione di uno dei diritti garantiti dal paragrafo 1 dell'articolo 8 è l'esistenza di un effetto nefasto sulla sfera privata o familiare di una persona, e no semplicemente la degradazione generale dell'ambiente, Fadeïeva c. Russia, no 55723/00, § 88, CEDH 2005 IV.
102. Nel presente genere, la Corte rileva che i richiedenti denunciano il danno che deriva delle emissioni nocive della fabbrica Ilva di Taranto. I comuni toccati da queste emissioni sono stati identificati da una deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990: si tratta delle città di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte che sono state classificate "ad alto rischio ambientalista." Di più, i comuni di Taranto e Statte sono stati inclusi tra i SIN con un decreto del ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000, paragrafo 34 sopra.
103. La zona direttamente toccata dalle nocività del società Ilva essendo stata definita così dalle misure interne, la Corte constata che dieci nove richiedenti risiedono nei comuni altri che Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte e che questi richiedenti non hanno presentato di elementi di natura tale da mettere in questione la superficie di questa zona.
104. Trattandosi degli altri richiedenti, la Corte ricorda che l'inquinamento in un settore determinato diventa potenzialmente pericoloso per la salute ed il benessere di quelli che sono esposti. Si tratta in ogni caso di una presunzione che non può verificarsi in un caso determinato.
105. Non ne resta meno che, nello specifico, risulta degli elementi di prova di cui la Corte dispone che l'inquinamento ha reso inevitabilmente le persone che erano esposte più vulnerabili a diverse malattie.
106. I numerosi rapporti e studi scientifici di cui la Corte dispone (vedere in particolare il rapporto SENTIERI) paragrafi 20 e segue sopra, attestano l'esistenza di un legame di causalità tra le attività produttive del società Ilva difatti di Taranto ed il compromission della situazione sanitaria, in particolare nei comuni suddetti. Per lo studio più recente in questa materia, la Corte si riferisce anche al rapporto dell'ARPA di 2017, reiterando la constatazione del legame di causalità sopra menzionata ed attestando la permanenza di un stato di criticité sanitario nella zona "ad alto rischio ambientalista" e nel SIN di Taranto, dove il tasso di mortalità e di ospedalizzazione per certi patologie oncologiques, cardiovascolari, respiratori e digestive era superiore rispetto alla media regionale, paragrafo 29 sopra.
107. Questo inquinamento ha così avuto senza dubbio delle conseguenze nefaste sul bene essere dei richiedenti riguardati (vedere, ha contrario, Kyrtatos, precitato, § 53, e vedere, mutatis mutandis, Fadeïeva, precitato, §§ 87 88 e Di Sarno, precitato, § 81.
108. In compenso, i richiedenti menzionati qui sopra al paragrafo 103 non hanno dimostrato essere stato leso personalmente dalla situazione denunciata. La Corte accetta l'eccezione sollevata a questo riguardo dal Governo dunque per quanto questi richiedenti sono riguardati.
109. La Corte stima che c'è luogo di respingere l'eccezione del governo convenuto che si tratta degli altri richiedenti.
2. Sulla no-esaurimento delle vie di ricorso interni
ha, La tesi del Governo
110. Il Governo stima che i richiedenti avrebbero potuto portare lamento al penale, entra altri, per catastrofe ecologica, sul fondamento dell'articolo 452 quater del codice penale, e costituirsi poi parti civili.
111. Si riferisce poi ai due procedimenti penali appendiamo iniziate contro i dirigenti del società Ilva per dire che le questioni sottoposte all'esame della Corte sono oggetto di procedimenti nazionali in corso attualmente. Aggiunge, trattandosi della prima di suddette procedimenti che otto richiedenti si sono costituiti parti civili e che sarebbe lecito agli altri di fare ne tanto.
112. Considera inoltre che i richiedenti avevano anche la possibilità di impegnare diverse prendevamo atto sulla base del codice civile e delle norme in materia ambientalista, paragrafi 87 e segue sopra, in aggiunta ad un'azione riferita ne sul fondamento dell'articolo 700 del codice di procedimento civile e di un'azione collettiva, class azione, al senso della legge no 15/2009.
113. Infine, stima che i richiedenti potevano sollevare una questione di costituzionalità nella cornice di un procedimento giudiziale.
b, La tesi dei richiedenti
114. I richiedenti ricusano l'eccezione di no-esaurimento delle vie di ricorso interni, indicando che nessuno dei rimedi menzionati dal Governo risponde alle loro lamentele. Precisano che queste consistono non nel reclamo di un risarcimento finanziario, ma nella denuncia di un difetto di adozione con lo stato di misure amministrative e legislative che mirano a proteggere la loro salute e l'ambiente, da una parte, e nella contestazione dell'applicazione di misure avendo permesso la continuazione col società Ilva della sua attività inquinante, altro parte.
115. I richiedenti sostengono inoltre che quelli di essi essendo costituito si parti civili nel procedimento no 938/10 sono stati privati della possibilità di ottenere un compenso in ragione del collocamento del società Ilva sotto amministrazione provvisoria. Ad ogni modo, dicono che gli altri richiedenti non potrebbero più-contrariamente alle affermazioni del Governo-costituirsi parti civili in questo procedimento, i termini per questo fare essendo scaduto.
116. Concernente il procedimento no 9693/14, i richiedenti espongono che il procuratore di Taranto ha chiesto l'archiviazione di questa in ragione, da una parte, del rinvio del termine per il collocamento in œuvre dell'AIA e, altro parte, della riconoscenza dell'immunità alle parti in causa nella cornice dei decreto-leggi "salva-Ilva."
117. In quanto all'articolo 452 quater del codice penale, i richiedenti indicano che è privato di effettività nel loro caso perché, secondo essi, questa disposizione riguarda delle situazioni in che, contrariamente alla situazione nello specifico, i fatti si svolgono nella mancanza di un'autorizzazione legale o amministrativa.
118. Aggiungono che, i tribunali interni hanno respinto ad ogni modo, finora le domande in risarcimento introdotto al civile e hanno condannato i richiedenti agli oneri e spese, i richiedenti fanno menzione di un giudizio del tribunale di Taranto, no 2375, in data del 20 luglio 2016.
119. Di più, stimano che il ricorso amministrativo indicato col Governo, articolo 309 del decreto legislativo no 152/2006, non avrebbe neanche probabilità di successo, poiché, secondo essi, il ministero dell'ambiente sarebbe chiamato a rimettere in questione delle decreto-leggi emesse dal governo. Di più, l'azione in annullamento di atti amministrativi (articolo 29 del codice di procedimento amministrativo) non potrebbe essere esercitata per contestare dei decreti.
120. Infine, i richiedenti dicono che un'azione collettiva non potrebbe ovviare ai loro motivi di appello al motivo che chiedono l'adozione di atti normativi che sarebbe esclusa esplicitamente dal decreto legislativo no 198/2009 (introducendo questo mezzo di ricorso).
c, La valutazione della Corte
121. La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interni iscritta all'articolo 35 § 1 della Convenzione mirano a predisporre agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o di risanare le violazioni addotte contro essi prima che queste non gli siano sottoposte. Questa regola si basi sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione-e con che presenta delle strette affinità-che l'ordine interno offre un ricorso effettivo in quanto alla violazione addotta. Del tipo, costituisce un aspetto importante del principio che vuole che il meccanismo di salvaguardia instaurata dalla Convenzione rivesta un carattere accessorio rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo, Vukovi ?ed altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], i nostri 17153/11 e 29 altri, §§ 69-77, 25 marzo 2014.
122. La Corte ricorda inoltre che, in virtù della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interni enunciati 35 § 1 all'articolo della Convenzione, un richiedente deve avvalersi normalmente dei ricorsi disponibili e sufficienti per permettergli di ottenere risarcimento delle violazioni che adduce, essendo sentito che incombe sul Governo che eccepisce del non esaurimento di convincerla che il ricorso menzionato era tanto effettivo e disponibile in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, questo essere-a-argomento che era accessibile e suscettibile di offrire al richiedente la correzione dei suoi motivi di appello e che presentava delle prospettive ragionevoli di successo (vedere, tra altri, Akdivar ed altri c. Turchia, 16 settembre 1996, Raccolta, § 66, e Giacobbe ed altri c. Italia, no 16041/02, § 63, 15 dicembre 2005. Di più, secondo i "principi di diritto internazionali generalmente riconosciute", certe circostanze particolari possono dispensare il richiedente dell'obbligo di esaurire i ricorsi interni che si offrono a lui (Selmouni, precitato, § 75.
123. Nell'occorrenza, la Corte rileva che i motivi di appello dei richiedenti portano sulla mancanza di misure che mirano a garantire il disinquinamento del territorio riguardato. Rileva anche che il risanamento della zona toccata è un obiettivo perseguito da parecchi anni dalle autorità competenti, tuttavia senza successo. Conto tenuto anche degli elementi sottomessi coi richiedenti e nella mancanza di precedenti giurisprudenziali pertinenti, la Corte stima che nessuno passo di natura penale, civile o amministrativa non saprebbe rispondere a questo obiettivo nel presente genere.
124. In questo contesto, la Corte non saprebbe fare astrazione dell'immunità penale ed amministrativa accordata all'amministratore provvisorio nel collocamento in posto delle misure raccomandate dal piano ambientalista, prevista dalla decreto legge no 1 del 5 gennaio 2015-paragrafo 59 sopra, e del rilascio di questa immunità al futuro acquirente della determinazione, paragrafo 68 sopra.
125. In quanto alla possibilità di sollevare i motivi di appello dinnanzi alla Corte costituzionale, basta ricordare che la Corte abbia indicato a più riprese che, nell'ordine giuridico italiano, il giudicabile non gode di un accesso diretto alla Corte costituzionale: difatti, unica una giurisdizione che conosce del fondo di una causa ha la facoltà di investire questa alta giurisdizione, alla domanda di una parte in causa o di ufficio. Quindi, uguale domanda non saprebbe analizzarsi in un ricorso di cui la Convenzione esige l'esercizio (vedere, entra altri, Brozicek c. Italia no 10964/84, 19 dicembre 1989, § 34, serie Ha no 167, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 42, CEDH 1999 V, C.G.I.L. e Cofferati c. Italia, no 46967/07, § 48, 24 febbraio 2009, Scoppola c,. Italia (no 2) [GC], no 10249/03, § 75, 17 settembre 2009, e M.C. ed altri c. Italia, no 5376/11, § 47, 3 settembre 2013.
126. La Corte nota anche che, secondo la decreto-legge no 152/06, solo il ministero dell'ambiente può chiedere risarcimento del danno ecologico, gli individui potendo invitarlo solamente ad investire le autorità giudiziali. Segue che, ad ogni modo, i ricorsi previsti dalle disposizioni in questione non avrebbero permesso ai richiedenti di avvalersi del danno che deriva dei danni all'ambiente. Perciò, questi ricorsi non saprebbero passare per i ricorsi utili al senso dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, Di Sarno, precitato, § 89.
127. Avuto riguardo a ciò che precede, la Corte stima che c'è luogo di respingere l'eccezione del Governo derivato della no-esaurimento delle vie di ricorso interni.
3. Sull'osservazione del termine di sei mesi
ha, La tesi del Governo
128. Il Governo indica che i richiedenti hanno vissuto durante i decenni nelle zone riguardate, e che, fino là, non hanno sollevato mai i loro motivi di appello. Così, gli interessati non avrebbero rispettato la regola dei sei mesi previsti dall'articolo 35 della Convenzione.
b, La tesi dei richiedenti
129. I richiedenti contestano avere introdotto le loro richieste tardivamente. Sostengono non disporre di nessuno rimedio effettivo per lamentarsi degli effetti nocivi dell'attività produttiva del società Ilva sulla loro salute e sull'ambiente. Adducono del resto che i procedimenti iniziati da certi di essi per fare valere i loro diritti, paragrafo 74 qui sopra, sono state private di effettività.
130. I richiedenti indicano che, ad ogni modo, le violazioni denunciate da essi hanno un carattere continuo, perché deriverebbero di una trasgressione dello stato a mettere in posto le misure previste dall'AIA e col piano ambientalista. Stimano di conseguenza che il termine di sei mesi non dovrebbe decorrere, in questo caso che a partire dalla cessazione delle violazioni addotte.
c, La valutazione della Corte
131. La Corte rileva che i richiedenti non si lamentano di un atto istantaneo ma di una situazione di inquinamento ambientalista che perdura dai decenni. Ricorda che, quando la violazione addotta costituisce, siccome nello specifico, una situazione continua, il termine di sei mesi non comincio a decorrere che a partire da dal momento in cui questa situazione continua si è conclusa (vedere, tra altri, Çnar ?c. Turchia, no 17864/91, decisione della Commissione del 5 settembre 1994, e Ülke c. Turchia, déc.), no 39437/98, 1 giugno 2004.
132. Quindi, stima che c'è luogo di respingere l'eccezione del Governo.
4. Sull'esistenza di un danno importante
ha, La tesi del Governo
133. Basandosi sull'articolo 35 § 3 b, della Convenzione, il Governo sostiene infine che il riferimento fatto secondo lui in termini generali all'inquinamento ed al suo impatto sulla salute dei richiedenti, senza l'indicazione di elementi factuels che supporta la tesi degli interessati, non è sufficiente affinché il danno addotto possa essere qualificato di importante.
b, La tesi dei richiedenti
134. I richiedenti contestano questa tesi.
c, La valutazione della Corte
135. La Corte ricorda che il criterio della mancanza di danno importante è stato concepito per permettergli di trattare velocemente le richieste a carattere futile per concentrarsi sulla sua missione essenziale che è di garantire al livello europeo la protezione giuridica dei diritti garantiti dalla Convenzione ed i suoi Protocolli, Stefanescu c. Romania, déc.), no 11774/04, 12 aprile 2011, § 35.
136. Conclusione del principio di minimis no pulisse praetor, la condizione di ammissibilità rinvia all'idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà di un punto di vista rigorosamente giuridica, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare un esame con una giurisdizione internazionale, Korolev c. Russia (déc), nº 25551/05, 1 luglio 2010. La valutazione di questa soglia è, con natura, relativa e dipende delle circostanze dello specifico (Korolev, precitata, e, mutatis mutandis, Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 100, serie Ha no 161. Questa valutazione deve tenere conto tanto la percezione soggettiva del richiedente che la posta obiettiva della controversia.
137. La Corte ricorda che per verificare se la violazione di un diritto ha raggiunto la soglia minima di gravità c'è luogo di prendere in particolare in conto i seguenti elementi: la natura del diritto presumibilmente violato, la gravità dell'incidenza della violazione addotta nell'esercizio di un dritto et/ou le conseguenze eventuali della violazione sulla situazione personale del richiedente, Giusti c. Italia, no 13175/03, § 34, 18 ottobre 2011.
138. Nello specifico, tenuto conto della natura dei motivi di appello sollevati dai richiedenti e dei numerosi rapporti scientifici che attestano l'impatto delle nocività del società Ilva sull'ambiente e sulla salute delle persone, la Corte stima che la prima condizione dell'articolo 35 § 3 b, della Convenzione, a sapere la mancanza di danno importante, non è assolta.
139. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte stima che c'è luogo di respingere l'eccezione del Governo.
B. Conclusione sull'ammissibilità delle richieste
140. Pure ricordando i suoi conclusioni concernente l'inammissibilità di una parte delle richieste, paragrafo 103 sopra, la Corte constata che l'altra parte di queste non è manifestamente male fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
C. Sul fondo
1. Articolo 8 della Convenzione
ha, Le tesi delle parti
i. I richiedenti
141. I richiedenti reiterano i loro motivi di appello, ed essi mantengono che le autorità italiane hanno omesso di prendere tutte le misure adeguate per proteggere la loro vita e la loro salute. Sostengono essere lesi dall'inquinamento ed essere più suscettibili di contrarre diverse patologie, come ciò sarebbe stato dimostrato da numerosi rapporti.
142. I richiedenti dicono anche che la presente causa differisce del causa Smaltini c. Italia (, déc.) no 43961/09, 24 marzo 2015, in questo che, in questo ultimo genere, contrariamente ad essi, il richiedente si lamentava di avere contratto una patologia in ragione della sua esposizione all'inquinamento causato dal società Ilva. Questa causa sarebbe caduta sul legame di causalità tra le malattie di questo richiedente e le emissioni nocive dunque, e no, siccome nello specifico, su una trasgressione dello stato a prendere le misure che mirano a proteggere la salute dei richiedenti ed il loro ambiente.
ii. Il Governo
143. Il Governo sostiene che le giurisdizioni nazionali hanno condotto dei procedimenti imparziali inseguendo i responsabile delle condotte delittuose concernente l'ambiente e la salute delle persone.
144. Di più, dice che, secondo un rapporto del ministero della Salute di 2014, il tasso di PM10 ha sminuito.
145. Il Governo indica inoltre che nel causa Smaltini c. Italia, precitata, la Corte aveva concluso alla mancanza di prova di un legame di causalità tra le patologie contratta dal richiedente e le emissioni nocive della fabbrica Ilva e, di conseguenza, al difetto manifesto di fondamento della richiesta. A maggior ragione, questa conclusione è, secondo lui, valido nel caso presentemente sottomessi alla Corte.
146. Il Governo sostiene anche che il società Ilva ha sempre condotto la sua attività di produzione conformandosi alle autorizzazioni accordate dalla municipalità, la regione e la provincia. Aggiunge che i piani di prevenzione dell'inquinamento e di adozione di misure che mirano a garantire la qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (Taranto) sono stati messi a posto. Parecchie misure sarebbero state adottate del resto, permettendo un miglioramento considerevole della qualità dell'aria.
b, Le osservazioni dei terzo intervenuti
i. Il Clinical program
147. Il Clinical program riprende la cronologia dei decreto-leggi "salva-Ilva" e punti del dito l'immunità giudiziale riconosciuta alle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientalista, così come la proroga continua dei termini per il collocamento in œuvre del piano ambientalista.
148. Secondo il Governo, le informazione fornite da questo terza partito non sono pertinenti e fanno tutto al più stato delle azioni di prevenzione e di risarcimento dei problemi ambientalisti condotti dalle autorità.
149. I richiedenti dividono la posizione di questo terza partito.
ii. L'ISDE
150. L'isde si riferisce a parecchi studi che attestano l'inquinamento nelle zone che si trovano vicino alla regione riguardata.
151. Questo terza partito si riferisce anche a certi dati del rapporto SENTIERI di 2014, facendo stato di un tasso di mortalità infantile più elevata nella regione di Taranto rispetto al tasso delle altre regioni (tasso superiore del 20% che si trattano dei decessi nel primo anno di vita e del 45% che si tratta dei decessi in utero) così come di un rischio di cancro più elevato nella fetta di età dei 0 14 anni.
152. L'isde si riferisce anche allo studio di coorte, concernente il legame di causalità tra gli inquinamenti e la sopraggiunta di numerose patologie, paragrafo 25 sopra, ed indica che, secondo i dati del registro regionale delle malformazioni congenite, nella regione di Taranto, suddette malformazioni sono superiori del 10% rispetto alla media regionale.
153. L'isde indica inoltre che, secondo un studio concernente le mogli che risiedono in cinque città industriali dei Pouilles di cui Taranto, esiste una correlazione tra, da una parte, la presenza di PM10 ed i livelli di ozono e, altro parte, il tasso di aborti.
154. L'isde indica anche che l'osservatorio regionale delle agitazioni autistiche ha concluso in 2016 ad un tasso di agitazioni più importanti nella provincia di Taranto rispetto al tasso medio della regione ed al tasso di altre province dei Pouilles.
155. L'isde rinvia infine ai decreto-leggi "salva-Ilva", in particolare no 98/2016 avendo deciso di un nuovo rinvio del termine di collocamento in œuvre del piano ambientalista alla decreto-legge.
156. Il Governo stima che l'ISDE ha presentato delle affermazioni di al naturale generale concernente il legame di causalità tra le patologie indicate e le emissioni della fabbrica Ilva, e che questo terza partito non ha fornito una prova scientifica inconfutabile.
c, La valutazione della Corte
i. Principi generali
157. La Corte ricorda che gli attentati gravi all'ambiente possono ledere il benessere delle persone e privarli del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata, Lpez ?Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994, serie Ha no 303-C, § 51, e Guerra ed altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 60, Raccolta 1998 I.
La Corte ricorda a questo riguardo anche che, nelle cause dove la nozione di soglia di gravità è stata esaminata specificamente in materia di ambiente, la Corte ha giudicato che un motivo di appello difendibile sul terreno dell'articolo 8 possa nascere se un rischio ecologico raggiunto un livello di gravità che sminuisce notevolmente la capacità del richiedente a godere del suo domicilio o della sua vita privata o familiare. La valutazione di questo livello minimo in questo tipo di cause è relativa e dipende dall'insieme dei dati della causa, in particolare dell'intensità e della durata delle nocività così come delle loro conseguenze fisiche o psicologiche sulla salute o la qualità di vita dell'interessato (Fadeïeva, precitato, §§ 68 e 69, Dubetska ed altri c. Ucraina, no 30499/03, § 105, 10 febbraio 2011, e Grimkovskaya c. Ucraina, no 38182/03, § 58, 21 luglio 2011.
158. L'articolo 8 non si limita a costringere lo stato ad astenersi di ingerenze arbitrarie: degli obblighi positivi inerenti possono aggiungersi a questo impegno piuttosto negativo ad un rispetto effettivo della vita privata. Ad ogni modo, che si abborda la questione sotto l'angolo dell'obbligo positivo dello stato di adottare delle misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti dell'individuo, in virtù del primo paragrafo dell'articolo 8, o sotto quello di un'ingerenza di un'autorità pubblica, a giustificare secondo il secondo paragrafo, i principi applicabili sono abbastanza vicini. Nei due casi, bisogna avere esattamente riguardo equilibrio a predisporre tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo insieme, lo stato gaudente in ogni caso di un certo margine di valutazione, López Ostra, precitato, § 51, e Guerra ed altri, precitato, § 58.
159. Gli Stati hanno innanzitutto l'obbligo positivo, in particolare nel caso di un'attività pericolosa, di mettere in posto una regolamentazione adattata alle specificità di suddetta attività, in particolare al livello del rischio che potrebbe risultare. Questo règlementation deve regolare l'autorizzazione, il collocamento in funzionamento, lo sfruttamento, la sicurezza ed il controllo dell'attività in questione, così come imporre ad ogni persona riguardata da questa l'adozione di misure di ordine pratico proprio a garantire la protezione effettiva dei cittadini di cui la vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti alla tenuta in causa (vedere, mutatis mutandis, Oneryildiz c. Turchia, [GC], no 48939/99, § 90, CEDH 2004-XII, e Brincat ed altri c. Malta, i nostri 60908/11 e 4 altri, §§ 101-102, 24 luglio 2014.
160. È infine, spesso impossibile quantificare gli effetti di un inquinamento industriale importante in ogni situazione individuale e di distinguere l'influenza di altri fattori, come, per esempio, l'età e la professione. Ne va parimenti cosa che si tratta della degradazione della qualità di vita che risulta dall'inquinamento industriale. La "qualità di vita" è un concetto molto soggettivo che non suscita una definizione precisa. Pertanto, in vista della determinazione dei circostanze factuelles delle cause che gli sono sottoposte, la Corte non ha altra scelta che quello di basarsi innanzitutto, sebbene no esclusivamente, sui conclusioni delle giurisdizioni e delle altre autorità interne competenti, Lediaïeva ed altri c. Russia, i nostri 53157/99 e 3 altri, § 90, 26 ottobre 2006, e Jugheli ed altri c. Georgia, no 38342/05, § 63, 13 luglio 2017.
ii. Applicazione dei principi precitati nello specifico
161. La Corte rileva che, se non gli appartiene di determinare precisamente le misure che avrebbe bisognato prendere nello specifico per ridurre più efficacemente il livello dell'inquinamento, gli tocca indiscutibilmente di ricercare se le autorità nazionali hanno abbordato la questione con lo zelo voluto e se hanno preso in considerazione l'insieme degli interessi concorrenti. A questo proposito, la Corte ricorda che ritorna allo stato da giustificare con gli elementi precisi e circostanziati le situazioni in che certi individui si trovano dovere sopportare delle pesanti incarichi al nome dell'interesse della società. L'esame della presente causa sotto questo conduce punto di vista la Corte a formulare le osservazioni che seguono (Fadeïeva, precitato, § 128.
162. A titolo preliminare, la Corte conviene coi richiedenti che l'oggetto della presente causa differisce di quello del causa Smaltini, precitata nella quale il richiedente, deceduta di una leucemia durante il procedimento dinnanzi a lei, rimproverava alle autorità nazionali di non avere riconosciuto, alla conclusione del procedimento penale impegnato da lei, l'esistenza di un legame di causalità tra le emissioni della fabbrica Ilva di Taranto e la sua patologia. In questa causa, la Corte aveva sottolineato in particolare che, alla luce delle cognizioni scientifiche disponibili all'epoca dei fatti e senza danno dei risultati degli studi scientifici a venire, le decisioni interne erano state motivate debitamente. Ora, nella presente causa, i richiedenti denunciano la mancanza di misure statali che mirano a proteggere la loro salute e l'ambiente. È unicamente su questa ultima questione, differente di quell'in causa nel causa Smaltini, precitata, che la Corte è chiamata a deliberare.
163. La Corte constata che, dagli anni 1970, degli studi scientifici fanno stato degli effetti inquinanti delle emissioni della fabbrica Ilva di Taranto sull'ambiente e sulla salute delle persone, paragrafi 15 e segue qui sopra. I risultati di questi rapporti, provenendo in grande parte di organismi statali e regionali, non sono oggetto di contestazione tra le parti del resto.
164. In questo contesto, conviene ricordare in particolare il rapporto SENTIERI di 2012, attestando l'esistenza di un legame di causalità tra le esposizioni ambientaliste alle sostanze cancerogeni inhalables prodotti dal società Ilva e lo sviluppo di tumori dei polmoni e della pleura così come di patologie del sistema cardiocirculatoire a casa le persone che risiedono nelle zone toccate, paragrafi 20 e segue sopra.
165. Peraltro, un studio di coorte effettuata in 2016 ha dimostrato un legame di causalità tra le esposizioni ai PM10 ed al SO2 di origine industriale, dovuta all'attività produttiva del società Ilva, e l'aumento della mortalità per cause naturali, tumori, malattie renali e cardiovascolari a casa le persone che risiedono a Taranto, paragrafi 25 e 26 sopra.
166. Infine, lo stesso legame tra le emissioni industriali del società Ilva ed il danno sanitario nella regione di Taranto è attestato nel rapporto dell'ARPA di 2017. Questo ultimo fa del resto anche stato della permanenza di una situazione di criticité sanitario nella zona "ad alto rischio ambientalista" e nel SIN di Taranto, dove il tasso di mortalità e di ospedalizzazione per certi patologie oncologiques, cardiovascolari, respiratori e digestive era superiore rispetto alla media regionale, paragrafo 29 sopra.
167. C'è luogo di rilevare che, malgrado i tentativi delle autorità nazionali di arrivare al disinquinamento della regione riguardata, i progetti messi in posto non hanno, a questo giorno, non produce gli effetti si aspettati.
168. Le misure raccomandate a partire da 2012 nella cornice dell'AIA per migliorare l'impatto ambientalista della fabbrica non sono state realizzate alla fine; questo mancamento è stato del resto all'origine di un procedimento di reato dinnanzi alle istanze dell'unione europea. Peraltro, la realizzazione del piano ambientalista approvato in 2014 è stata rinviata al mese di agosto 2023, paragrafo 69 sopra. Il procedimento che permette di raggiungere gli obiettivi di risanamento perseguito si rivela di una lentezza estrema dunque (Fadeïeva, precitato, §§ 126-127.
169. Il governo è intervenuto nel frattempo, a più riprese dal verso di misure urgenti, i decreto-leggi "salva-Ilva"-paragrafi 47 e segue sopra, per garantire la continuazione dell'attività di produzione dell'acciaieria, e questo in dispetto della constatazione con le autorità giudiziali competenti, fondato su delle perizie chimiche ed epidemiologiche, dell'esistenza di rischi gravi per la salute e per l'ambiente, paragrafo 76 sopra, e, in ciò che riguarda il rigetto della questione di costituzionalità, paragrafo 51 qui sopra. Chi è più, un'immunità amministrativa e penale è stata riconosciuta alle persone incaricate di garantire sopra il rispetto delle prescrizioni in materia ambientalista, a sapere l'amministratore provvisorio ed il futuro acquirente della società, paragrafi 59 e 68.
170. A ciò si aggiunge una situazione di incertezza che deriva, da una parte, del crollo finanziario della società, paragrafo 60 sopra, e, altro parte, della possibilità, accordata al futuro acquirente, di rinviare la realizzazione del risanamento della fabbrica, paragrafo 67 sopra.
171. Il fatto è che la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientaliste che tengono all'attività di produzione del società Ilva di Taranto è, oggi, nel vicolo cieco.
172. La Corte può constatare solamente il prolungamento di una situazione di inquinamento ambientalista che mette in pericolo la salute dei richiedenti e, più generalmente, quella dell'insieme della popolazione che risiede nelle zone a rischio che resta, nello stato reale, privato di informazione in quanto allo svolgimento del risanamento del territorio riguardato, in particolare per ciò che è dei termini di collocamento in œuvre dei lavori afferenti.
173. Avuto riguardo a ciò che precede, la Corte constata che le autorità nazionali hanno omesso di prendere tutte le misure necessarie per garantire la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata.
174. Così, il giusto equilibra a predisporre tra, da una parte, l'interesse dei richiedenti di non subire degli attentati gravi all'ambiente potendo ledere il loro benessere e la loro vita privata e, altro parte, l'interesse della società nel suo insieme non è stato rispettato. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione nello specifico.
2. Articolo 13 della Convenzione
175. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza in dritta interno di un ricorso che permette all'autorità nazionale competente di conoscere del contenuto di un "motivo di appello difendibile" fondato sulla Convenzione, Z. ed altri c. Regno Unito [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001 V. L'oggetto di questo articolo è di fornire un mezzo al difetto del quale i giudicabile possono ottenere, al livello nazionale, la correzione delle violazioni dei loro diritti garantiti con la Convenzione, prima di avere a mettere in œuvre il meccanismo internazionale di lamento dinnanzi alla Corte, Kuda ?c. Polonia [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000 XI.
176. Avuto riguardo ai conclusioni alle quali è giunta in quanto all'esistenza di vie di ricorsi utili ed effettivi che permettono di sollevare, dinnanzi alle autorità nazionali, dei motivi di appello che hanno fatto riferimento all'impossibilità di ottenere delle misure che garantiscono il disinquinamento delle zone riguardate dalle emissioni nocive della fabbrica Ilva, paragrafi 110 e segue qui sopra, la Corte stima che c'è luogo di concludere alla violazione dell'articolo 13 della Convenzione nello specifico, Di Sarno, precitato, §§ 116-118.
III. Applicazione Di L'articolo 46 Di La Convenzione
177. I richiedenti della richiesta no 54264/15 sollecitano l'applicazione del procedimento di sentenza pilota, tenuto conto del numero di persone potenzialmente toccate dalla situazione in causa. Chiedono in particolare a ciò che le autorità italiane adottano tutte le misure legislative ed amministrative per, da una parte, di cessare le attività all'origine delle violazioni che adducono e, altro parte, di eliminare le conseguenze che derivano di queste. I richiedenti chiedono in particolare che le autorità nazionali procedono alla sospensione immediata dell'attività più inquinante, a sapere l'attività di sei settori della determinazione, ed al collocamento in posto di un piano di decontaminazione della fabbrica e della regione limitrofa.
178. Il Governo contesta questa domanda ed adduca avere adottato già tutte le misure necessarie per fare fronte alle conseguenze ambientaliste dell'attività della fabbrica Ilva. Fa valere anche che la soluzione di questa questione ambientalista implica una cognizione aumentata del suo contesto e del territorio che può essere garantito solamente dallo stato sé.
179. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione della Convenzione provoca non solo per lo stato convenuto l'obbligo giuridico di versare agli interessati l'è assegnata a titolo di soddisfazione equa, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali ad adottare nel suo ordine giuridico internino per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellare ne per quanto possibile le conseguenze. Appartiene al primo capo allo stato in causa di scegliere, sotto riserva del controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi ad utilizzare nel suo ordine giuridico internino per liberarsi dal suo obbligo allo sguardo dell'articolo 46 della Convenzione. Tuttavia, per aiutare lo stato convenuto ad assolvere i suoi obblighi a titolo dell'articolo 46, la Corte può cercare di indicargli il tipo di misure prove generale, che potrebbe prendere per mettere un termine alla situazione constatata, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 194, CEDH 2004 V; Scoppola c. Italia (no 2) [GC], no 10249/03, § 148, 17 settembre 2009 e Volokitin ed altri c. Russia, i nostri 74087/10 e 13 altri, § 46, 3 luglio 2018.
180. Ora, alla luce di questi principi, tenuto conto dell'insieme delle circostanze di questa causa ed in particolare della complessità tecnica delle misure necessarie al risanamento della zona riguardata che rileva della competenza delle autorità interne, la Corte stima che non è necessario di applicare il procedimento di sentenza pilota (vedere, mutatis mutandis, Lakatos c. Ungheria, no 21786/15, §§ 89-91, 26 giugno 2018.
181. Difatti, non ritorna alla Corte da indirizzare al Governo delle raccomandazioni dettagliate ed a contenuto prescrittivo, come queste indicate coi richiedenti. È al Comitato dei Ministri, agendo al senso dell'articolo 46 della Convenzione, che appartiene di indicare al governo convenuto le misure che, in termini pratici, devono essere adottate da questo per garantire l'esecuzione di questo giudizio.
182. In questo contesto, conviene in ogni caso sottolineare che i lavori di risanamento della fabbrica e del territorio toccata dall'inquinamento ambientalista occupano un posto fondamentale ed urgente (vedere, mutatis mutandis, Torreggiani ed altri c. Italia, i nostri 43517/09 e 6 altri, § 99, 8 gennaio 2013. Così, il piano ambientalista approvato con le autorità nazionali, e contenendo l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a garantire la protezione ambientalista e sanitaria della popolazione, dovuto stato messo in esecuzione al più presto.
IV. Su L'applicazione Di L'articolo 41 Di La Convenzione
183. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Dommage
184. I richiedenti della richiesta no 54414/13 e quelli della richiesta no 54264/15 richiedono rispettivamente 100 000 euros, EUR, e 20 000 EUR ciascuno per danno giuridico.
185. Di più, i richiedenti della richiesta no 54264/15 chiedono una somma supplementare di 20 000 EUR, anche per danno giuridico, per ciascuno di quelli di essi che soffrono di una patologia o che hanno perso un prossimo in ragione delle emissioni nocive della fabbrica Ilva.
186. Il Governo contesta queste pretese.
187. Nelle circostanze dello specifico, la Corte stima che le constatazioni di violazione della Convenzione ai quali è giunta costituiscono un risarcimento sufficiente per il danno giuridico subito dai richiedenti.
B. Oneri e spese
188. Nella cornice della richiesta no 54414/13, i Miei Maggio e la Portò chiedono rispettivamente 96 807,51 EUR e 29 335,61 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alla Corte.
189. In quanto ai richiedenti della richiesta no 54264/15, richiedono 41 535 EUR allo stesso titolo.
190. Il Governo contesta queste pretese.
191. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l'intimo di 5 000 EUR con richiesta per il procedimento dinnanzi a lei e l'accordo ai richiedenti.
C. Interessi moratori
192. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste inammissibili in quanto alla parte di queste introdotte dai richiedenti del richiesta no 54414/13 comparsa sotto i numeri 23, 35, 43 e 45 e con quelli del richiesta no 54264/15 comparsa sotto i numeri 4, 9, 18, 24, 25, 34, 40, 41, 42, 56, 88, 107, 111, 113 e 128,,,;
3. Dichiara il restante delle richieste ammissibili;
4. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
5. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
6. Stabilisce che la constatazione di una violazione fornisce in sé una soddisfazione equa sufficiente per il danno giuridico subito dai richiedenti riguardati;
7. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare con richiesta, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000 EUR, cinquemila euro, ai richiedenti riguardati, più ogni importo che può essere dovuto da questi a titolo di imposta, per oneri e spese,
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
8. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 24 gennaio 2019, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento della Corte.
Renata Degener Linos-Alexandre Sicilianos
Greffière collaboratrice Presidente
ALLEGATO OMISSIS