Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CIANFANELLI BANCI C. ITALIA
( Richiesta no 60663/00)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
30 ottobre 2003
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Cianfanelli Banci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, Presidente,
Il Sig.re F. Tulkens,
N. Vajic, il Sig. E. Levits, la Sig.ra S. Botoucharova,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, giudici,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 ottobre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 60663/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra M C. B. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 3 aprile 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da S. R., avvocato a Firenze. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dai suoi agenti, Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia e successivamente dai suoi co-agenti successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell'impossibilità prolungata di ricuperare i suoi appartamenti in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini così come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 7 maggio 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 24 luglio 2003 e 29 agosto 2003 il richiedente ed il Governo hanno rispettivamente presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente è nato nel 1930 e ha risieduto a Montemurlo (Prato).
7. E’ il proprietario da due appartamenti a Firenze, che aveva affittato a R.M. ed a V.D.B.
1. Procedimento contro R.M.
8. Con una lettera raccomandata del 25 maggio 1989, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto, o il 31 dicembre 1991, e lo pregò di liberare i luoghi prima di questa data.
9. Il 25 marzo 1992, il richiedente reiterò l’avviso di disdetta con un atto notificato e citò l'interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
10. Con un'ordinanza del 13 luglio 1992, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 13 luglio 1993. Questa decisione diventò esecutiva il 11 settembre 1992.
11. Il 15 luglio 1993, il richiedente notificò all'inquilino il comando di liberare l'appartamento.
12. Il 27 luglio 1993, il richiedente gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 7 ottobre 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia. Il procedimento era ancora pendente al 16 maggio 2002.
2. Procedimento contro V.D.B.
13. Con una lettera raccomandata del 25 maggio 1989, il richiedente informò l'inquilina della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto, o il 31 dicembre 1991, e la pregò di liberare i luoghi prima di questa data.
14. Il 25 marzo 1992, il richiedente reiterò l’avviso di disdetta con un atto significato e citò l'interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
15. Con un'ordinanza del 4 maggio 1992, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 4 maggio 1993. Questa decisione diventò esecutiva il 16 giugno 1992.
16. Il 5 maggio 1993, il richiedente notificò all'inquilina il comando di liberare l'appartamento.
17. Il 15 maggio 1993, il richiedente gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 22 luglio 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia. Il procedimento era ancora pendente al 16 maggio 2002.
IN DIRITTO
18. Il 29 agosto 2003, la Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 60663/00, introdotta da M C. B., il governo italiano si offre di versare a questa la somma di 7 085 euro (settemila ottantacinque euro) a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione"
19. Il 24 luglio 2003, la Corte ha ricevuto il seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto versare a M C. B. la somma di 7 085 euro (settemila ottantacinque euro) a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 60663/00 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione"
20. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato già la natura e l'ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la questione del compimento di questi obblighi è pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri attualmente. Non si giustifica più di inseguire l'esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l'ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come li riconosce la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
21. Pertanto, conviene cancellare la causa del ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 30 ottobre 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente