Conclusione Violazione dell'art. 6-1; violazione di P1-1; Danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - risarcimento pecuniario
PRIMA SEZIONE
Causa CARLONI e BRUNI c. ITALIA
( Richiesta no 35777/97)
SENTENZA
STRASBURGO
9 gennaio 2003
DEFINITIVO
09/04/2003
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Carloni e Bruni c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta ds:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, la Sig.ra M. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 dicembre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 35777/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. G. C. e la Sig.ra A. M B. ("i richiedenti"), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 23 dicembre 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati dinnanzi alla Corte da M.. V., avvocato a Firenze. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducono che l'impossibilità prolungata di eseguire l'ordinanza di sfratto dell’ inquilino costituisce una violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione.
4. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 § 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta è stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento. In seguito all'astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell'Italia (articolo 28), il Governo ha designato la Sig.ra M. Del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell'ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla prima sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1947 e 1946 e hanno risieduto a Firenze.
9. Sono i proprietari di un appartamento a Firenze che era stato affittato ad E.M.
10. Con un atto notificato il 26 novembre 1987, i richiedenti comunicarono all'inquilino un avviso di disdetta e lo citarono a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
11. Con un'ordinanza del 16 dicembre 1987 che diventò esecutiva il 21 gennaio 1988, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 dicembre 1988.
12. Il 29 aprile 1989, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne la loro propria abitazione.
13. Il 25 maggio 1989, i richiedenti notificarono all'inquilino il comando di liberare l'appartamento.
14. Il 7 giugno 1989, gli notificarono l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 7 agosto 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
15. Tra il 7 agosto 1989 ed il 4 giugno 1998, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a diciannove tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, i richiedenti non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.
16. In applicazione dell'articolo 6 della legge no 438/98, nel luglio 1999, l'inquilino chiese al tribunale civile di Firenze di fissare di nuovo la data dell'esecuzione dell'ordinanza di sfratto. La data dell'esecuzione fu fissata allora al 14 marzo 2001.
17. In virtù dell'entrata in vigore della legge no 388 del 23 dicembre 2000, l'inquilino chiese al tribunale civile di Firenze di fissare una nuova data per l'esecuzione dell'ordinanza di sfratto.
18. Nel mese di agosto 2001, l'inquilino liberò l'appartamento
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
19. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
20. I richiedenti si lamentano che l'impossibilità prolungata di ricuperare il loro appartamento, in mancanza di concessione dell'assistenza della forza pubblica, costituisce un attentato al loro diritto di proprietà, come riconosciuto all'articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione che dispone:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
21. I richiedenti adducono anche una trasgressione all'articolo 6 § 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
22. La Corte ha trattato già a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione, vedere §§ 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47.
23. La Corte ha esaminato la presente causa e, riferendosi al ragionamento dettagliato nelle sentenze sopraccitate, considera che il governo non ha fornito nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente; constata che i richiedenti hanno dovuto aspettare circa dodici anni a contare dal primo tentativo di sfratto dell'ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il loro appartamento.
24. Di conseguenza, in questa causa, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno materiale
26. I richiedenti richiedono il risarcimento del danno materiale subito in primo luogo e lo valutano nel seguente modo: 29 331 180 di lire italiane (ITL) [15 148,29 EUR] corrispondente alla differenza tra 93 799 860 ITL [48 443,58 EUR], l'affitto e gli oneri per l'appartamento che hanno dovuto affittare, e 64 468 680 ITL [33.295,29 EUR], l'affitto che versava loro il loro inquilino, per il periodo che va dal 1989 al 2001, 9 325 163 ITL [4 816,04 EUR] per oneri e spese del procedimento di esecuzione.
27. Il Governo considera che comunque l'importo richiesto è eccessivo.
In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che gli oneri del procedimento sul merito non sono in relazione con le violazioni addotte e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei richiedenti.
28. La Corte considera che c'è luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale. Considerando il modo di calcolo dei richiedenti per la valutazione del danno e basandosi su gli elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equità la somma di 10 800 EUR (5 400 EUR ad ogni richiedente) a questo titolo.
In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono essere rimborsati solo in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, § 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati: decide di conseguenza di accordare ai richiedenti l'intimo di 2 000 EUR (1 000 EUR ad ogni richiedente).
B. Danno morale
29. I richiedenti chiedono la somma di 180 000 000 ITL (92 962,24 EUR) a titolo di danno morale.
30. Il Governo stima che comunque l'importo richiesto è eccessivo.
31. La Corte stima che i richiedenti hanno subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, di accordare loro la somma di 20 000 EUR (10 000 EUR ad ogni richiedente) a questo titolo.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 6 400 (seimila quattro cento euro) per danno materiale,;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) per danno morale,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 9 gennaio 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente