Conclusione Danno patrimoniale e danno morale - risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA CARLETTA C. ITALIA
( Richiesta no 63861/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
5 giugno 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Carletta c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Guido Raimondi, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,,
e di Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha, adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 63861/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS ("il richiedente"), ha investito la Corte il 18 novembre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Con una sentenza del 15 luglio 2005 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c'era stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1, Carletta c. Italia, no 63861/00, §§ 88 - 89 e spunta 2 del dispositivo, 15 luglio 2005.
3. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva la restituzione del terreno o, a difetto, il pagamento di una somma superiore a quella ottenuta dinnanzi alle giurisdizioni interne. Sollecitava inoltre un'indennità per danno morale. Infine, chiedeva il rimborso degli oneri di giustizia impegnata dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e degli oneri esposti dinnanzi alla Corte europea.
4. La questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 99 e spunta 3 del dispositivo.
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 24 ottobre 2006, il presidente della camera ha deciso di chiedere a ciascuna parti di nominare un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 19 gennaio 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno patrimoniale
9. Il richiedente sollecita la restituzione del suo terreno, il che costituirebbe la forma di risarcimento ideale secondo lui. A difetto di restituzione, il richiedente chiede alla Corte una somma che copre il valore reale del suo terreno, ivi compresa la parte che non è stata trasformata dal lavoro pubblico ma che non è più sfruttabile in seguito alla costruzione della strada.
10. In appoggio alle sue pretese, il richiedente ha depositato un rapporto di perizia. Il perito ha fissato il momento della perdita di proprietà del terreno al 9 agosto 1982, ossia la data della seconda ordinanza di occupazione. In questa data, il valore della parte di terreno trasformato dalla costruzione della strada era, secondo il perito, di 15,49 EUR/m². In compenso, il valore della parte di terreno servito per porre le fogne era di 1,00 EUR/m².
11. Il Governo osserva innanzitutto che il richiedente era comproprietario al 50% del terreno controverso. Quindi, il richiedente potrà percepire solamente la metà della somma stabilita a titolo della soddisfazione equa. Inoltre, il Governo fa valere che il valore venale del terreno è stato valutato durante il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne. Nel caso dove la Corte calcolerebbe il danno patrimoniale sulla base del valore venale, il richiedente dovrebbe percepire unicamente una somma che corrisponde alla differenza tra questo valore e gli importi dell'indennità calcolata ai termini della legge no 662 del 1996.
12. Il Governo ha prodotto anche una perizia. Il perito ha fissato a 1,80 EUR/m² il valore del terreno nel 1979, a sapere la data della prima ordinanza di occupazione che costituisce, secondo lui, il momento della perdita della proprietà .
13. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
14. Ricorda che nel causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni
15. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà , come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che si avrà dedotto la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. Conviene anche l'abbinare di interessi suscettibili di compensare, almeno partito, il lungo lasso di tempo che ha trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
16. La Corte deve prendere infine in conto il fatto che oltre al richiedente, una terza persona può rivendicare dei diritti al riguardo del terreno oggetto della causa (§ 11 della sentenza al principale). Nella mancanza di indicazioni contrarie, la Corte stima che il richiedente non è fondato a ricevere una soddisfazione equa che a concorrenza del 50% rispetto al valore del terreno oggetto della causa.
17. Per valutare il valore venale del terreno, c'è luogo di riferirsi al giudizio del tribunale di Benevento del 14 aprile 2003 così come al conclusioni del perito commesso di ufficio durante il procedimento nazionale (ibidem, § 105. Questo stabilisce che il valore del terreno nel 1997 era di 1 528,71 EUR, o 10,33 EUR/m², somma che, peraltro, non è stata oggetto di un appello dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
18. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 700 EUR più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
19. Resta da valutare la perdita di probabilità subita dal richiedente in seguito all'espropriazione controversa. Deliberando in equità , la Corte assegna al richiedente 1 000 EUR per la perdita di probabilità .
B. Danno morale
20. Il richiedente sollecita il versamento della somma di 110 000 EUR a titolo di danno morale.
21. Il Governo si oppone e considera questa somma eccessiva.
22. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei suoi beni hanno causato al richiedente un danno morale importante, che c'è luogo di riparare in modo adeguata.
23. Deliberando in equità , la Corte accorda al richiedente la somma di 5 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
24. Giustificativi all'appoggio, il richiedente sollecita il rimborso di 103 903 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e 37 302 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
25. Il Governo considera questo è eccessive.
26. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà , la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
27. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera quindi che c'è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare al richiedente un importo di 15 000 EUR per l'insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
28. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 1 700 EUR, millesette cento euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 15 000 EUR, quindicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa