Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA CAPOZZI C. ITALIA
( Richiesta no 3528/03)
SENTENZA
STRASBURGO
3 agosto 2006
DEFINITIVO
03/11/2006
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Capozzi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan,
Sigg. E. Myjer, Davide Thór Björgvinsson, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 11 luglio 2006,
Rende la sentenza che ha adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 3528/03) diretta contro la Repubblica italiana e IN cui un cittadino di questo Stato, il Sig. D. C. ("il richiedente"), a suo nome ed a nome delle sue sorelle A. e L. C., ha investito la Corte il 2 dicembre 1998 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da Sig. S. F., avvocato a Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dal suo coagente, M F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva un attentato ingiustificato al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
4. La richiesta è stata assegnata alla terza sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento.
5. Il 9 novembre 2004, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente è nato nel 1927 e ha risieduto a Roma. Agisce a suo nome ed a nome di A. e L. C., sue sorelle.
7. Con le sue due sorelle, il richiesto è proprietario di un terreno di 6 260 metri quadrati, ubicato a Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) e registrato al catasto, foglio 9, appezzamento 116.
8. Con un'ordinanza del 20 giugno 1978, il consiglio comunale (Giunta municipale) di Sant'Angelo approvò il progetto di costruzione di un campo sportivo sul terreno del richiedente. Con un'ordinanza del 12 ottobre 1978, il consiglio regionale (Giunta regionale) della Campania decretò l'utilità pubblica del lavoro da realizzare.
9. Con un'ordinanza del 12 dicembre 1978, il sindaco di Sant'Angelo ordinò l'occupazione di emergenza del terreno per una durata massimale di tre anni, in vista della sua espropriazione.
10. Il 17 gennaio 1979, ci fu occupazione materiale.
11. Il 20 aprile 1979, la municipalità affidò l'esecuzione dei lavori alla società D.C.D. Il 27 aprile 1979, D.C.D. cominciò i lavori.
12. Con un atto di citazione notificata il 16 gennaio 1987, il richiedente ed i suoi comproprietari introdussero un'azione in danno-interessi contro la municipalità dinnanzi al tribunale di Benevento. Adducevano in particolare che malgrado la trasformazione del terreno coi lavori di costruzione e la perdita di ogni disponibilità del terreno, nessuno decreto di espropriazione non era intervenuto. Il richiedente chiedeva di essere risarcito per la perdita del suo terreno e per non-godimento del terreno.
13. Il collocamento in stato della causa cominciò il 26 febbraio 1987.
14. Nel 2002, un rapporto di perizia fu depositato alla cancelleria. Secondo il perito, il terreno era stato occupato regolarmente fino al 17 gennaio 1982. Dopo questa data, l'occupazione era diventata illegale. Il valore venale del terreno nel 1982 era di 40 000 ITL il metro quadrato.
15. Con un giudizio del 23 settembre 2004, il tribunale di Benevento dichiarò che l'occupazione del terreno era diventata illegale a contare del 17 gennaio 1982 e constatò che a questa data, il terreno era stato trasformato irreversibilmente dai lavori di costruzione. Per questo fatto, conformemente al principio dell'espropriazione indiretta, gli interessati erano stati privati del loro bene per l'effetto della trasformazione irreversibile di questo, e questo a contare dal 17 gennaio 1982. C'era luogo di accordare un'indennità di 51 291 EUR agli interessati più interessi.
16. Il richiedente ed le sue sorelle interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
17. Con una sentenza dell’ 8 marzo 2006, depositato il 22 marzo 2006, la corte di appello di Napoli modificò il calcolo dell'indicizzazione e degli interessi sull'indennità alla cancelleria ed accordò così la somma di 71 291 EUR.
18. Il procedimento è pendente attualmente nella misura in cui il termine per ricorrere in cassazione è aperto.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
19. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELLL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
20. Il richiedente adduce essere stato privato del suo terreno per l'effetto dell'occupazione di questo è della costruzione di un lavoro su questo, in mancanza di un decreto di espropriazione e di indennizzo. Secondo lui, questa situazione ha recato offesa al suo diritto al rispetto dei suoi beni garantiti all'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
21. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si urta a nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a. Il richiedente
22. Il richiedente fa osservare che ha perso la disponibilità del suo terreno nel 1979, o a contare dal momento in cui il terreno è stato occupato materialmente, che questa situazione è diventata definitiva col completamento dei lavori nel 1981 e l'occupazione del terreno è diventata senza titolo nel 1982. Il richiedente considera che, in queste circostanze, è stato in sostanza privato del suo bene, e sottolinea l'illegalità di questa situazione, in mancanza di un decreto di espropriazione.
23. In quanto al procedimento impegnato nel 1987 dinnanzi alle giurisdizioni civili, questo è sempre pendente. Non ha ottenuto così, ancora alcuna decisione che delibera definitivamente sulla situazione denunciata e sul suo diritto al risarcimento. In mancanza di un tale giudizio definitivo, questa situazione si analizza in una situazione di illegalità continua, sorgente di incertezza e di imprevedibilità. A questo riguardo, il richiedente fa valere che il principio giurisprudenziale dell'espropriazione indiretta non può essere considerato in quanto tale come "previsto dalla legge." L'illegalità commessa dall'amministrazione non costituisce quindi, solamente una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, ma anche una violazione sostanziale del suo diritto di proprietà.
24. Infine, il richiedente adduce che non potrà chiedere in ogni caso la restituzione del terreno e potrà ricevere solamente un'indennità largamente inferiore al danno subito, considerando la legge di bilancio no 662 del 1996 applicata nello specifico.
b. Il Governo
25. Il Governo reitera gli argomenti avanzati in numerose cause (vedere, tra l’altro, Serrao c. Italia, sentenza precitata, §§ 56-72; Immobiliare Cerro s.a.s c. Italia, no 35638/03, §§ 49-65, 23 febbraio 2006): la privazione dei beni che risulta dall'espropriazione indiretta è "prevista dalla legge" e risponde ad un interesse collettivo di utilità pubblica; la constatazione di illegalità da parte del giudice è l'elemento che condiziona il trasferimento al patrimonio pubblico del bene illegalmente occupato; l'illegalità commessa dall'amministrazione è una semplice trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo; l'indennizzo può essere inferiore al danno subito dall'interessato poiché la determinazione del suo importo rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati.
26. Alla luce di queste considerazioni, il Governo chiede alla Corte di concludere alla non-violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Valutazione della Corte
27. Per il richiedente, c'è stata perdita di disponibilità totale del terreno senza decreto di espropriazione né indennizzo, così che in sostanza ci sarebbe stata un'espropriazione di fatto.
28. Per il Governo, il richiedente è stato privato del suo bene a contare dal momento in cui questo è stato trasformato irreversibilmente o, in ogni caso, a partire dal momento considerato dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di proprietà.
29. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione che mira a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un'espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
30. Ricorda che l'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalità notifica l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19-20, § 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, § 110).
31. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l'espropriazione indiretta ignora il principio di legalità al motivo che non è atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all'amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L'espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, a regolare le conseguenze per l'individuo e per l'amministrazione, a favore di questa.
32. La Corte rileva che nello specifico, il richiedente ha perso la disponibilità terreno a contare dalla sua occupazione nel 1979, e che questo terreno è stato trasformato in modo irreversibile in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico in seguito. Il tribunale di Benevento e la corte di appello di Napoli ha stimato che l'occupazione è diventata senza titolo a contare dal 1982 ed in questa stessa data il richiedente è stato privato del suo bene. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne non è ancora chiuso, dato che il termine per ricorrere in cassazione è aperto.
33. A difetto di un atto formale di trasferimento di proprietà suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che un tale trasferimento deve essere considerato come realizzato (Carbonara e Ventura precitato, § 80) e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilità del terreno in questione, combinato con l'impossibilità fino qui di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi in quanto il richiedente ha subito un'espropriazione di fatto, incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, § 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
34. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
35. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Tesi delle parti
1. Il richiedente
36. Riferendosi alle sentenze Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa) (no 24638/94, 11 dicembre 2003, e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa) (no 31524/96, 30 ottobre 2003) il richiedente chiede alla Corte di accordargli una soddisfazione equa suscettibile di cancellare totalmente le conseguenze dell'ingerenza controversa.
37. Per quanto riguarda il danno materiale, il richiedente chiede una somma che corrisponde al valore commerciale reale del terreno più un'indennità per non-godimento del terreno durante l'occupazione autorizzata, circa 900 000 EUR, ed una somma per mancanza di guadagno calcolata sotto forma del costo di costruzione degli immobili eretti.
38. Per quanto riguarda il danno morale, il richiedente sollecita il versamento di 300 000 EUR.
39. Infine, il richiedente chiede il rimborso di 53 585, 53 EUR per gli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte, più 649,50 EUR per oneri di perizia.
2. Il Governo
40. Secondo il Governo, se la Corte accordasse una somma a titolo di una soddisfazione equa, il richiedente potrebbe essere indennizzato due volte, visto che il procedimento impegnato da questo a livello nazionale è pendente. Il Governo contesta poi i criteri di calcolo impiegati nelle sentenze Carbonara e Ventura, soddisfazione equa, e Belvedere Alberghiera S.r.l. , soddisfazione equa, precitate. Sostiene difatti che la soddisfazione equa non dovrà corrispondere al risarcimento integrale del danno subito. Di conseguenza, arguisce che la Corte deve accordare solamente una somma che corrisponde al valore del terreno controverso al momento dell'occupazione materiale, deduzione fatta delle somme eventualmente percepite l livello nazionale. Inoltre, contesta i calcoli effettuati dal richiedente ed osserva che le sue pretese non sono provate.
41. Il Governo stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare dalla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente dalla violazione del "termine ragionevole."
42. In quanto agli oneri incorsi nel procedimento nazionale, il Governo si oppone al loro rimborso. In quanto agli oneri incorsi nel procedimento a Strasburgo, il Governo osserva che le pretese del richiedente sono derogatorie.
B. Valutazione della Corte
43. La Corte stima che la richiesta dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva tenuto conto della possibilità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati, articolo 75 §§ 1 e 4 dell'ordinamento.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa richiesta ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 3 agosto 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Vincent Pastore Boštjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente