QUINTA SEZIONE
CAUSA CAPONE NO2 C. ITALIA
( Richiesta no 62592/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
22 luglio 2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Capone No2 c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Peer Lorenzen, presidente, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Vladimiro Zagrebelsky, Renate Jaeger, Marco Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,
e di Claudia Westerdiek, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 giugno 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 62592/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra C. C. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 19 ottobre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Con una sentenza del 15 luglio 2005, ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che c'era stata nella specifico violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione del carico derogatorio risultante dalla mancanza di indennizzo definitivo per l'espropriazione del terreno del richiedente (Capone c. Italia, no 62592/00, §§ 55 e 56, 15 luglio 2005).
3. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva il risarcimento dei danni subiti ed il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione , la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi a contare da giorno in cui la sentenza sarebbe diventata definitiva, le loro osservazioni su suddetta questioni ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 62, e punto 3 del dispositivo).
5. Il 12 ottobre 2005, il Governo ha chiesto il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera in virtù degli articoli 43 della Convenzione e 73 dell'Ordinamento. Il 30 novembre 2005, il collegio della Grande Camera ha respinto questa istanza. La sentenza della camera è diventata così definitiva in questa stessa data.
6. Il termine fissato per permettere alle parti di ricercare un accordo amichevole è scaduto senza che le parti siano arrivate ad un simile accordo. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danni
1. Argomenti delle parti
8. Per il danno materiale, il richiedente chiede una somma corrispondente alla differenza tra l’indennità che avrebbe percepito al senso della legge no 2359 di 1865, ossia il valore commerciale del terreno, e quella che gli si sarebbe potuta accordare conformemente all'articolo 5bis della legge no 359 del 1992. Valuta questo danno a 13 363,32 EUR.
9. Il richiedente sollecita anche 15 000 EUR a titolo di danno morale.
10. Il Governo fa valere che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il risarcimento da accordare in caso di rottura del "giusto equilibrio" tra le esigenze d’interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni non deve essere alla pari del valore commerciale del terreno, ma deve essere ragionevolmente in rapporto con questa.
11. Nel caso in cui la Corte decidesse di assegnare al richiedente una somma come risarcimento del danno materiale, dovrebbe prendere non solo in conto l'importo dell'indennità di espropriazione calcolata ai termini della legge no 359 del 1992, ma anche il rifiuto del richiedente di accettare le somme offerte in due riprese da parte dell'amministrazione a titolo di indennità di espropriazione (paragrafi 12 e 15 della sentenza al principale).
12. Infine, il Governo trova eccessiva la somma sollecitata a titolo di danno morale e si rimette alla saggezza della Corte.
2. Valutazione della Corte
13. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo giuridico di mettere termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
14. Nello specifico, la Corte ha detto che l'ingerenza controversa soddisfaceva la condizione di legalità e non era arbitraria (§ 50 della sentenza al principale). L'atto del governo italiano che ha ritenuto per contrario alla Convenzione era un'espropriazione che sarebbe stata legittima se fosse stato versato un indennizzo adeguato.
15. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativamente all'articolo 1 del Protocollo no 1 (Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006 -... ; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, § 61, 8 agosto 2006) la Corte stima che l'indennità di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo. Questa somma dovrebbe inoltre essere attualizzata e dovrebbe essere abbinata ad interessi (Scordino c. Italia (no 1), precitata, § 258; Stornaiuolo c. Italia, precitata, §§ 89 e 90).
16. Considerando le pretese del richiedente, la Corte decide di accordare per intero l'importo chiesto per il danno materiale, o 13 363,32 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
17. Inoltre, la Corte stima che il richiedente ha subito un danno morale certo che la constatazione di violazione non ha riparato sufficientemente. Assegna 5 000 EUR a questo titolo, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Oneri e spese
18. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte, che valuta a 3 380,79 EUR.
19. Il Governo non si pronuncia su questo punto.
20. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio per oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che vengano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
21. La Corte stima ragionevole l'importo degli oneri relativi al presente procedimento e decide di accogliere per intero questa istanza. Assegna al richiedente 3 380,79 EUR a questo titolo, più ogni importo che può essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta su questa somma
C. Interessi moratori
22. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 13 363,32 EUR (tredicimila tre cento sessanta tre euro e trenta due centesimi) per danno materiale,;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per danno morale;
iii. 3 380,79 EUR (tremila tre cento ottanta euro e settantanove centesimi) per oneri e spese,;
iv. ogni importo che può essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 luglio 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Cancelliera Presidentessa