Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell'art. 6-1; danno materiale - domanda respinta; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CALVANESE E SPITALETTA C. ITALIA
(Richiesta no 61665/00)
SENTENZA
STRASBURGO
4 dicembre 2003
DEFINITIVO
04/03/2004
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma
Nella causa Calvanese e Spitaletta c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 61665/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. G. C. e la Sig.ra F. S. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 29 giugno 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da M. Sig., avvocato a Prato. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed i suoi coagenti successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 13 giugno 2002, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1944 e 1947 e hanno risieduto a Prato.
5. Sono i proprietari di un appartamento a Sesto Fiorentino (Firenze), che avevano affittato a L.A.
6. Il 19 febbraio 1990, i richiedenti informarono l'inquilina della loro intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto con un atto snotificato, o il 5 settembre 1990, e citarono l'interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
7. Con un'ordinanza del 13 marzo 1990, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 5 settembre 1991. Questa decisione diventò esecutiva il 1 ottobre 1991.
8. Il 19 settembre 1991, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne abitazione per loro figlia.
9. Il 4 ottobre 1991, i richiedenti notificarono all'inquilina il comando di liberare l'appartamento.
10. Il 12 novembre 1991, gli notificarono il parere che lo sfratto sarebbe eseguito il 26 novembre 1991 da via di ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra il 26 novembre 1991 ed i 21 maggio 1992, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a due tentativi di sfratto che si chiusero con un fallimento, perché i richiedenti non potevano beneficiare del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
12. Seguendo il consiglio del loro avvocato, da maggio 1992 all'agosto 1998, i richiedenti decisero di interrompere i tentativi di sfratto tramite ufficiale giudiziario per le ragioni economiche.
13. Il 7 agosto 1998, i richiedenti notificarono all'inquilina un secondo comando di liberare l'appartamento.
14. L’8 agosto 1998, gli notificarono l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 24 settembre 1998 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
15. Tra il 24 settembre 1998 ed il 26 giugno 2000, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sei tentativi di sfratto che si chiusero con un fallimento, i richiedenti non avendo potuto beneficiare del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
16. Il 26 giugno 2000, invocando l'articolo 6 della Legge n° 431/98, l'inquilina chiese al giudice di istanza di sospendere il procedimento di sfratto. Questo ultimo accordò una sospensione fino al 14 dicembre 2000.
17. Il 25 gennaio 2001, i richiedenti ricuperarono il loro appartamento con l'assistenza della forza pubblica.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
18. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazioni è stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, mitigati ogni tanto dagli aumenti legali decretati dal governo, così come la proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell'esecuzione costretta degli sfratti. Per ciò che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell'esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente è presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l'esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
A. Il sistema di controllo degli affitti
19. In materia di controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana si può riepilogare come segue.
20. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in atto un sistema di "affitti equi", equo canone, fondati su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell'appartamento.
21. Una seconda misura fu adottata dalle autorità italiane nell'agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Introdusse allora una legislazione che attenuava le restrizioni in vigore riguardanti l'importo degli affitti, patti in deroga in virtù della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall'affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
22. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di restituzione tardiva
23. L'inquilino è sottoposto all'obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell'alloggio. A questo riguardo, l'articolo 1591 del codice civile italiano dispone:
"L'inquilino che non ha lasciato i luoghi è tenuto a versare l'importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, così come ad indennizzarlo di ogni eventuale danno."
24. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra l’altro plafonato l'indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma uguale all'affitto versato dall'inquilino al momento della scadenza dell'affitto, indicizzato in base al rialzo del costo della vita, articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978, ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
25. La sentenza no 482 reso nel 2000 dalla Corte costituzionale riguardava la questione di sapere se simile determinazione di un massimo fosse conforme alla Costituzione. La giurisdizione costituzionale rispose affermativamente in quanto si trattava di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spiegò che questa limitazione mirava a regolare le locazioni mentre la legislazione eccezionale era in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Se gli sfratti erano stati sospesi in virtù della legge, la legislazione aveva in anticipo determinato l'importo dell'indennizzo dovuto dall'inquilino, essendo queste due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l'esistenza di un danno.
26. La Corte costituzionale dichiarò incostituzionale la determinazione di un massimo dell'indennizzo che può essere sollecitata dal proprietario nel caso dove si era trovato nell'incapacità di riprendere possesso dell'appartamento in ragione del comportamento dell'inquilino e non dell'intervento del legislatore. La giurisdizione costituzionale ha permesso perciò, così al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall'inquilino.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente si lamenta dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell'assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di proprietà, come riconosciuto all'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
28. Il richiedente adduce anche una trasgressione all'articolo 6 § 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
"Ogni persona ha diritto affinché che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
29. La Corte ha trattato già a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione, vedere §§ 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-48.
30. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che i richiedenti hanno dovuto aspettare circa nove anni e due mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell'ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il loro appartamento.
31. Di conseguenza, in questa causa, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
II SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danni
33. I richiedenti richiedono la somma di 15 493,71 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale e materiale.
Per ciò che riguarda il danno materiale, i richiedenti fanno valere che loro figlia ha dovuto sostenere delle spese onerose per trovare un altro appartamento.
34. Il Governo contesta queste pretese.
35. Per ciò che riguarda il danno materiale, i richiedenti avendo omesso di ventilare le loro pretese e di unire i giustificativi necessari, come esige l'articolo 60 dell'ordinamento, la Corte decide di non accordare niente sotto questo capo.
Per ciò che riguarda il danno morale, deliberando in equità, la Corte accorda 15 000 EUR a questo titolo (7 500 EUR ad ogni richiedente).
B. Oneri e spese
36. I richiedenti chiedono anche il rimborso di oneri e spese come segue:
- 5 500,77 EUR per gli oneri del procedimento di esecuzione;
- 4 888,78 per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
37. Il Governo contesta queste pretese.
38. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 2 600 EUR a titolo di oneri e spese del procedimento nazionale e di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte.
La Corte assegna una somma globale di 4 600 EUR (2 300 EUR ad ogni richiedente) per oneri e spese.
C. Interessi moratori
39. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 7 500 EUR (settemila cinque cento euro) per danno morale;
ii. 2 300 EUR (duemila tre cento euro) per oneri e spese,;
iii. più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 4 dicembre 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente