Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA C. SRL C. ITALIA
( Richiesta no 36112/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
7 novembre 2002
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa C. SRL c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 17 ottobre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 36112/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una società a responsabilità limitata avente la sua sede a Milano, C. Srl ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 27 gennaio 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dinnanzi alla Corte da F. A., avvocato a Milano. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini così come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa è stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell'articolo 5 § 2 del Protocollo no 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 16 settembre 2002 e il 18 settembre 2002, il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Milano, che aveva affittato a M.V.
7. Con un atto notificato il 2 marzo 1989, il richiedente diede disdetta all'inquilina e citò l'interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Milano.
8. Con un'ordinanza del 21 marzo 1989 che diventò esecutiva il 29 marzo 1989, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 29 settembre 1990.
9. Il 19 novembre 1990, il richiedente notificò all'inquilina il comando di liberare l'appartamento.
10. Il 18 dicembre 1990, gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito l’ 11 gennaio 1991 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra l’11 gennaio 1991 ed il 12 settembre 1996, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a diciassette tentativi di sfratto.
12. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento,non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell'esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
13. Il 16 aprile 1997, il richiedente e la sua inquilina conclusero un ordinamento amichevole. L'inquilina si impegnò a liberare i luoghi al più tardi il 31 dicembre 1998. Non avendo lasciato l'appartamento in questa data l’inquilina, il richiedente gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito l’ 8 marzo 1999 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Il 3 marzo 1999, l'inquilina liberò l'appartamento.
IN DIRITTO
15. Il 18 settembre 2002, la Corte ha ricevuto dal Governo il seguente dichiarazione:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 36112/97 introdotta da C. Srl, il governo italiano offre di versare a questa la somma di 11 000 (undicimila) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
16. Il 16 settembre 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto a versare a C. Srl la somma di 11 000 (undicimila) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 36112/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta fino alla decisione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
17. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
18. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dl ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 7 novembre 2002 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente