Conclusione Violazione dell'arte. 6-1; danno - risarcimento pecuniario
Nella causa Brigandi `*,
La Corte europea ´dei Diritti dell'uomo, costituita, conformemente´
all'articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti
dell'uomo e delle Libertà ´fondamentali ("la Convenzione") * * ed alle
clausole pertinenti del suo ordinamento `* * *, in una camera composta´
dai giudici di cui il nome segue:
MM.R. Ryssdal, presidente,´
J. Cremona,
Thor ´Vilhjalmsson,
La Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
SIGG. F. Golcuklu¨,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
così come dei Sigg. SIG. - A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere,
collaboratore,
Dopo avere `deliberato ´in camera del consiglio il 4 ottobre 1990 e
24 gennaio 1991,
Rende la sentenza ^che ha, adottato in `questa ultima data:
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Note del cancelliere:
* La causa porta il n° 2/1990/193/253. Le prime due cifre
indicano il posto nell'anno ´di introduzione, le due ultime
il posto corrispondente sull'elenco dell’ immissione nel processo della Corte dall'origine e
su quello delle richieste ^iniziali, alla Commissione,.
* * Come ha modificato ´dal Protocollo n° 8, entrato in vigore
il 1 gennaio 1990.
* * * Gli emendamenti all'ordinamento `entrati in vigore ´il
1 aprile 1989 si applicano nello specifico.`
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PROCEDIMENTO
1. La causa è ´stata deferita alla Corte dalla Commissione
europea ´dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il
16 febbraio ´1990, nel termine di tre mesi che apre gli
articoli 32 paragrafo 1 e 47, art. 32-1, art. 47, della Convenzione.
Alla sua origine si trova una richiesta (^n° 11460/85) diretta ´contro
l'Italia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. B.,
aveva investito la Commissione il 22 febbraio ´1985 in virtù
dell'articolo 25, art. 25.
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48, art. 44,
art. 48, così come alla dichiarazione ´italiana che riconosce la
giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Ha
per oggetto di ottenere una decisione sul punto di ´sapere se i
fatti della causa rivelano `una trasgressione dello stato convenuto ´alle
esigenze degli articoli 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione e 1 del,
Protocollo n? 1 (P1-1).
2. In risposta ´all'invito contemplato ´all'articolo 33 paragrafo 3 d,
dell'ordinamento`, il richiedente ´ha manifesto il desiderio di partecipare
all'istanza. Ha ottenuto l'autorizzazione di difendere ´da solo ^suoi
interessi ^durante il procedimento ´scritto, articolo 30 paragrafo 1, seconda,
frase. In seguito, ha informato ´la Corte che non stimava
necessario ´ comparire ^ai dibattimenti.´
3. Il 21 febbraio ´1990, il presidente della Corte ha stimato che c’era
luogo di affidare a `una camera unica, in virtù
dell'articolo 21 paragrafo 6 dell'ordinamento `e nell'interesse ^di una buona
amministrazione della giustizia, l'esame della presente ´causa e deille
cause Zanghi `e Santilli *
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* Nota del cancelliere: 3/1990/194/254 e 5/1990/196/256.
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4. La camera da `costituire così comprendeva di pieno
diritto il Sig. C. Russo, giudice eletto ´di nazionalità italiana, articolo 43
della Convenzione, (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente ´della Corte
, articolo 21 paragrafo 3 b, dell'ordinamento.` Il 26 marzo 1990, questo
ha designato ´tramite estrazione a sorte gli altri sette membri, ossia
La Sig. J. Cremona, il Sig. Thor ´Vilhjalmsson, la Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
Il Sig. F. Golcuklu, il ¨Sig. R. Bernhardt, il Sig. S.K. Martens e
IL SIG. J.M. Morenilla, in presenza ´del cancelliere, articoli 43 in fine della
Convenzione e 21 paragrafo 4 dell'ordinamento, `(art. 43).
Ulteriormente´, il Sig. N. Valticos, supplente, ha sostituito il Sig. Bernhardt,
impedito, ´articoli 22 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1 dell'ordinamento.`
5. Avendo assunto ´la presidenza della camera (articolo 21)
paragrafo 5 dell'ordinamento, il `Sig. Ryssdal ha consultato ´tramite l'intermediario del
cancelliere l'agente del governo italiano ("il Governo"), il
delegato ´della Commissione ed il richiedente a proposito della necessità´´
di un procedimento ´scritto, articolo 37 paragrafo 1. Conformemente`
all'ordinanza cos´ì resa, il cancelliere ha ricevuto ¸l'esposto ´del
richiedente ´il 23 maggio 1990 e quello del Governo il 31 luglio.
Con una lettera arrivata ´il 31 agosto^, il segretario ´della Commissione
l'ha informato ´che il delegato si sarebbe espresso all'epoca dell'udienza.
6. Il 29 agosto ^1990, il presidente ´ha fissato al 3 ottobre la data
di questa dopo avere `raccolto l'opinione delle parti a confronto a
cure del cancelliere (articolo 38).
7. Il 31 agosto ^e il 3 ottobre, la Commissione ha prodotto la
pratica del procedimento ´seguito dinnanzi a lei, così come il cancelliere
l'aveva invitato ´su istruzioni del presidente.´
8. I dibattimenti si ´sono svolti in pubblico il giorno dieci, al
Palazzo dei Diritti dell'uomo a `Strasburgo. La Corte aveva tenuto
prima una riunione ´preparatoria.´
Sono comparsi:
- per il Governo
MM.G. Raimondi, magistrato staccato ´al Servizio del
contenzioso diplomatico del ministero `dei
Cause estere, `coagente,
G. Manzo, magistrato staccato ´al ministero`
della Giustizia, consiglio,;
- per la Commissione
M.F. Martinez, delegato.´´´
La Corte li ha sentiti nelle loro dichiarazioni.´
IN FATTO
9. Il Sig. N. B. `abita a Firenze. Nel luglio 1961, a`
Reggio Calabria, un certo Sig. B. demolisce ´un locale a `uso
di magazzino, ^che apparteneva al richiedente, ´ed edificò un nuovo edificio^
sull'appezzamento cos´ì liberato.´´
I. Il procedimento ´di prima `istanza
10. Il 14 maggio 1962, il Sig. B. `cit?ò il Sig. B. dinnanzi al
tribunale di Reggio Calabria; richiedeva ´la demolizione
dell'immobile edificato ´da questo, la ricostruzione del magazzino ^e
un'indennità.´
11. Il tribunale respinse la prima `domanda il 23 luglio 1973;
pure assegnando al `Sig. B. – che era stato invitato in virtù
dell'articolo 938 del codice civile - la proprietà ´del terreno, costringendolo
al versamento di 10 772 000 lire italiane di danni e
interessi ^al richiedente.´
II. Il procedimento ´di appello
12. Il Sig. B. `attacc?ò il giudizio il 24 maggio 1974; egli
discuteva l'applicabilità ´di suddetto articolo 938 e richiedeva il ritorno
alla situazione anteriore.´
Dopo avere `tenuto udienza il 14 agosto ^1974 e 27 gennaio 1975, la
corte di appello di Reggio Calabria mise la causa in deliberazione il
15 maggio 1975.
13. Pronunciò ¸l’ 8 luglio 1975 una prima sentenza ^sul
merito. Constatava tra l’altro che l'articolo 938 non giocava
nello specifico `che M. B. aveva agito in modo illecito e che egli
doveva indennizzare non solo il Sig. B. ma anche ristabilire´
i luoghi in stato.´
Con un'ordinanza dello stesso ^giorno, design?ò ´un perito il cui
Compito consisteva nel `determinare ´se l'immobile costruito dal Sig. B.
constava di un locale corrispondente al magazzino ^demolito ´e, in caso
negativo, a `indicare i lavori necessari ´a `una rimessa in stato.´
14. Il perito prest?ò ^giuramento il 12 gennaio 1976. Dopo `avere
visitato ´il terreno il 20 settembre e il 14 dicembre 1976 poi
l’11 gennaio 1977, produsse il suo rapporto il 10 febbraio ´1977.
15. Le parti non si recarono all'udienza fissata ´per il
14 febbraio.´ In seguito, il 23 maggio 1977, il richiedente ´contest?ò
il rapporto. Convocato dalla corte di appello, il perito comparve solamente
il 26 giugno 1978; nel frattempo, quattro udienze, il 28 novembre 1977 e
il 23 gennaio, il 24 aprile e il 22 maggio 1978, erano ´state differite con
il consenso delle parti. Incaricato di fornire
informazioni più dettagliate, depositò ´un rapporto complementare´
il 12 ottobre 1978.
16. All'epoca dei dibattimenti ´che si svolsero `il 26 febbraio ´e
Il 28 maggio 1979, il Sig. B. `contestò le nuove conclusioni del
perito. Impegn?ò la corte a `intimare questo a rispondere ´debitamente^
alle domande sollevate ´o, a `difetto´, a `sostituirlo.
Altre udienze si tennero il 10 dicembre ´1979 e il 24 marzo 1980;
durante la prima`, il richiedente ´present?ò il parere di un perito
privato.´ La causa fu dichiarata ´in stato il 14 aprile 1980.
17. Il 26 maggio 1980, le parti investirono delle loro conclusioni
il consigliere del collocamento in stato ´(consigliere istruttore) che li
invitò a svilupparli ´dinnanzi alla corte stessa ^il 28 maggio 1981.
In questa data, l'udienza fu rinviata ´al 22 ottobre 1981 in ragione
della mancanza di suddetto consigliare.
La corte di appello mise la causa in deliberazione il 18 febbraio 1982. Con
una sentenza ^del 20 gennaio 1983, depositata ´alla cancelleria il 18 febbraio,
conferma che spettava alSig. B. di ristabilire ´i luoghi nel loro stato´
anteriore´; lo condann?ò a versare ´80 190 000 lire `al richiedente´,
più interessi^, per danno materiale ´e 30 000 000 per
danno ´morale.
III. Il procedimento ´in cassazione
18. Il 23 giugno 1983, il Sig. B. ricorse in cassazione. Il
richiedendo ´produsse il suo esposto il 3 agosto ^e sollecit?ò,
il 20 novembre, la determinazione dell'udienza. Contemplata ´per il
6 giugno 1984, questa fu rinviata ´al 12 dicembre su richiesta del
consigliere del Sig. B.
19. A questa ultima `data, la camera incaricata ´di esaminare il
ricorso si disfò a profitto dell'assemblea ´plenaria (`sezioni
unite, perché il Sig. B. aveva in sostanza eccepito ´dell'incompetenza della
giurisdizione giudiziale, giudice ordinario.
20. La Corte di cassazione deliberò il 13 giugno 1985. Con una sentenza^
depositata ´alla cancelleria il 23 novembre, respinse il ricorso in quanto alla
rimessa in stato ´del magazzino ^ed al danno ´morale. Annull?ò
tuttavia la decisione ´di appello, per difetto di motivazione, nella
misura in cui `questa aveva troncato ´la domanda della ricostruzione
di una cantina annessa ´al magazzino^; stim?ò inoltre che il
danno materiale non ´era stato determinato correttamente. Su questi
due punti, rinviò la causa dinnanzi alla corte di appello di
Messina.
IV. Il procedimento ´su rinvio in cassazione
21. Il 10 settembre 1986, il Sig. B. `citò il Sig. B. dinnanzi a
suddetta corte di appello. L'istruzione cominci?ò il 20 gennaio 1987.
L'udienza del 17 marzo fu rinviata´, su richiesta del richiedente´, e
La seguente fu rinviata ´dal 16 giugno al 7 luglio. Dopo avere `presentato´´
le loro conclusioni al consigliere del collocamento in stato ´il
3 novembre 1987, le parti comparvero il 3 ottobre 1988 dinnanzi
alla corte.
22. Avendo messo la causa in deliberazione questa ordin?ò il
31 ottobre, che gli atti del procedimento ´di prima `istanza
, paragrafi 10-11 sopra, fossero versati ´alla pratica ed incaric?ò
un perito di valutare ´la mancanza a `guadagnare subita dal Sig. B..`
23. Il 17 gennaio 1989, il consigliere del collocamento in stato´
impartì al perito un termine ´di novanta giorni per
assolvere il suo compito e fissò al 2 maggio 1989 l’ udienza successiva.
Questa e due altre, 16 maggio e 4 luglio, furono annullate ´perché
il perito produsse il suo rapporto solamente il 25 settembre.
Il 3 ottobre, le parti furono invitate ´a `presentare ´le loro
conclusioni all'udienza del 7 novembre 1989.
Con una sentenza ^del 23 luglio 1990, depositata ´alla cancelleria l’ 8 ottobre, la
corte di appello accord?ò al richiedente ´un'indennità di 11 355 155 lire
- più le incidenze del deprezzamento ´della moneta ed gli
interessi - ^per danno materiale´, ma lo respinse per quello che
riguardava la cantina annessa ´al magazzino.^ Alla cognizione del
Corte, nessuna delle parti è ricorsa in cassazione.
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
24. Nella sua richiesta ^del 22 febbraio ´1985 alla Commissione
(n° 11460/85), l'interessato si ´lamentava della durata del procedimento´
civile impegnato ´dalui e dell'incomprensione del suo diritto al
rispetto dei suoi beni; invocava gli articoli 6 della Convenzione
e 1 del Protocollo n° 1, art. 6, P1-1).
25. La Commissione ha considerato la richiesta ^il 5 dicembre ´1988.
Nel suo rapporto del 6 dicembre ´1989 (articolo 31) (art. 31) conclude
alla violazione dell'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione,
(unanimità)´, ma non dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1)
( dodici voci contro sette). Il testo integrale ´del suo parere e
dell'opinione dissidente di cui si accompagna figura qui accluso alla
presente ´sentenza ^*.
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* Nota del cancelliere: Per ragioni di ordine pratico vi
figurerà solo nell'edizione ´stampata, volume 194-B della serie A
delle pubblicazioni della Corte, ma ciascuno può procurarselo
presso `la cancelleria.
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CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO
26. All'udienza del 3 ottobre 1990, il Governo ha confermato´
la conclusione del suo esposto´, in cui egli invitava la Corte a dire "che
non c’era stata violazione della Convenzione né del Protocollo n° 1
nella presente ´causa."
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1, ART. 6-1,
27. Secondo il richiedente´, l'esame della sua azione civile è durato
al di là del "`termine ´ragionevole" previsto dall'articolo 6 paragrafo 1
, art. 6-1, della Convenzione, ai termini del quale
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in
un termine ´ragionevole, da un tribunale, che deciderà dei
contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere `civile
(...)
Il Governo contesta questa tesi`, mentre la Commissione vi ha
sottoscritto.
28. Il periodo ´da considerare ´è cominciato solamente il 1 agosto ^1973,
con la presa di effetto della dichiarazione ´italiana di accettazione del
diritto di ricorso individuale, e non della citazione del Sig. B.
dinnanzi al tribunale di Reggio Calabria, il 14 maggio 1962,
, paragrafo 10 sopra. Per verificare ´il carattere `ragionevole
del lasso di tempo trascorso ´dopo `la prima di queste date, occorre
tuttavia tenere conto dello stato ´in cui la causa si trovava allora
(vedere in particolare la sentenza ^Baggetta del 25 giugno 1987) serie ´A n° 119,
p. 32, paragrafo 20).
Ai fini della presente ´sentenza^, il procedimento si ´è concluso
l’8 ottobre 1990, data del deposito ^della sentenza della corte di appello di
Messina, paragrafo 23 sopra.
29. Le parti a confronto hanno discusso ´del modo `in cui dovevano
giocare nella presente ´causa i diversi criteri `applica ti in questo
campo dalla Corte, come il grado ´di complessità della controversia, il,
comportamento delle parti e quello delle autorità ´competenti.´
30. L'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione riconosce ^a
ciascuno il diritto di `ottenere, in un termine ´ragionevole, una decisione,´
definitiva ´sulle contestazioni relative ai `suoi diritti e
obblighi di carattere `civile. Incombe sugli Stati contraenti
di organizzare il loro sistema `giuridico in modo tale che le loro
giurisdizioni possano assolvere a questa esigenza (vedere, in ultimo,
luogo, la sentenza ^Unione ´Alimentari Sanders S.p.A. del 7 luglio 1989,
serie ´A n° 157, pp. 14-15, paragrafo 38).
La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza in materia`, il
carattere `ragionevole della durata ´di un procedimento si rivaluta in
funzione delle circostanze particolari `della causa.
All'occorrenza, raccomanda una valutazione ´globale (vedere,
mutatis mutandis, la sentenza ^Obermeier del 28 giugno 1990,
serie ´Ha n° 179, p. 23, paragrafo 72).
Ora non si trattava di una causa complessa. Probabilmente sarebbero stati necessari
parecchi gradi ´di giurisdizione, ma la
Corte non potrebbe nello specifico `stimare "ragionevole" un lasso di tempo
superiore ´a `diciassette anni, in quanto prima
erano ´passati più di undici anni fino all'accettazione del diritto di ricorso
individuale da parte dell'Italia.
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1
(P1-1)
31. Il richiedente ´fa valere che la lunghezza del procedimento´
controverso l'ha privato ´del godimento del suo bene. Invoca
l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1), cos´ì formulato:´
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno pu?ò essere ^privato ´della sua proprietà se non a causa di utilità´
pubblica e nelle condizioni previste ´dalla legge ed i principi
generali ´del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non ´recano offesa al diritto che
possiedono `gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano
necessarie ´per regolamentare l'uso dei beni conformemente
all'interesse ^generale ´o per garantire il pagamento delle imposte ^o
altri contributi o delle multe."
Né il Governo né la Commissione condividono questa opinione.
32. Viste le circostanze della causa e la conclusione che figura
al paragrafo 30, la Corte non giudica necessario ´ esaminare ulteriormente
^la lagnanza derivata dall'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50, ART. 50,
33. Secondo `l'articolo 50, art. 50,
"Se la decisione ´della Corte dichiara che una decisione presa o una
misura ordinata ´da un'autorità giudiziale o qualsiasi altra autorità´
di una Parte Contraente si trova interamente `o parzialmente in
opposizione con gli obblighi derivanti dalla Convenzione,
e se il diritto interno di suddetta Partepermette solamente imperfettamente
di cancellare le conseguenze ´di questa decisione o di questa misura, la
decisione ´della Corte accorda, se c'è luogo, alla parte lesa ´una
soddisfazione equa."´
Il Sig. B. `chiede un'indennità ´di dieci miliardi di lire
italiane per danno.´
34. Il Governo sottolinea che le autorità ´giudiziali hanno
Accordato al richiedente un risarcimento in natura, sotto forma della sua,
reintegrazione ´nel suo bene, così come 11 355 155 lire - più le
incidenze del deprezzamento ´della moneta e gli interessi - ^per
privazione di godimento e 30 000 000 lire per danno ´morale
La Commissione lascia alla Corte la cura di pronunciarsi.
35. La Corte stima che le misure già `prese dalle
giurisdizioni italiane non hanno cancellato per intero ´le conseguenze´
della violazione constatata.´ Deliberando in equità´, assegna al
Sig. B. una somma di 15 000 000 lire.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1,
della Convenzione;
2. Stabilisce che non si impone di deliberare sulla lagnanza derivata ´
dall'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1);
3. Stabilisce che lo stato convenuto deve ´versare al `Sig. B.
15 000 000 (quindici milioni) di lire italiane,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa ´per il
surplus.
Fatto in francese ¸ed in inglese, pronunciato ´in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell'uomo, a `Strasburgo ¸pubblicato poi
, il 19 febbraio ´1991.
Segno:´ Rolv RYSSDAL
Presidente
Segno:´ Marc-André EISSEN
Cancelliere