SECONDA SEZIONE
CAUSA BOZAK C. TURCHIA
( Richiesta no 32697/02)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
20 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bozak c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 29 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 32697/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. M. C. B. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 16 luglio 2002 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da H. I. E., avvocato ad Istanbul. Il governo turco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente.
3. Il richiedente adduce in particolare una violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
4. Il 13 maggio 2008, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1928 e risiede ad Istanbul.
6. Il 3 marzo 1967, un titolo di proprietà fu stabilito a nome di M.M.K, sulla base dei verbali del catasto del 7 maggio 1945. Riguardava un terreno di 16 120 m2 situato nella località di Taşmandıra (villaggio di Poyraz a Beykoz), sezione 2/6, appezzamento 12. Questo titolo qualificava il terreno come orto e campo agricolo e lo classificava all'infuori della tenuta forestale.
7. Con un atto di vendita del 7 giugno 1974, il terreno diventò di proprietà di A.R.
8. Con un atto di vendita del 30 luglio 1985, il richiedente acquisì il terreno in questione. Questo fu iscritto nel registro fondiario a suo nome ed un titolo di proprietà fu rilasciato all'interessato.
9. Il 30 maggio 1986, in seguito ad un’istanza formulata lo stesso giorno dal richiedente, la sotto-prefettura di Beykoz confermò la natura di orto e campo agricolo del terreno in questione. Riferendosi alla perizia realizzata da K.S, tecnico annesso alla direzione del ministero delle Foreste e delle Cause rurali del circoscrizione di Beykoz, constatò che il terreno era utilizzato come orto e campo agricolo, che non presentava nessuna caratteristica che dimostrasse una qualsiasi natura forestale e che era limitrofo alla tenuta forestale.
10. Il 7 febbraio 1994, il ministero delle Foreste intentò, dinnanzi alla corte d'appello di Beykoz ("il tribunale"), un'azione d’ annullamento del titolo di proprietà del richiedente e di nuova registrazione di questo titolo a nome del Tesoro pubblico, al motivo che il terreno controverso faceva parte della tenuta forestale.
11. Il 21 dicembre 2000, il tribunale, basandosi su dei rapporti di perizia del 20 maggio 1999 e dell’8 luglio 2000 secondo i quali il terreno era stato classificato come tenuta forestale nel 1939, fece diritto all’istanza del ministero e giudicò che il terreno controverso faceva parte della tenuta forestale.
12. Il 24 settembre 2001, la Corte di cassazione confermò il giudizio attaccato dal richiedente.
13. Il 21 gennaio 2002, respinse il ricorso per rettifica della sentenza formato dal richiedente che ne ricevette notifica nel marzo 2002.
14. In seguito alla comunicazione della causa da parte della Corte al Governo, il richiedente investì il 6 giugno 2008 la corte d'appello di Beykoz di un’istanza di valutazione dello stato e del valore del terreno, della perdita subita e del profitto potenziale legato alla sua nuova destinazione in quanto discarica. Lo stesso giorno, investì la pretura di Beykoz della stessa istanza.
15. Sempre lo stesso giorno, i due tribunali respinsero l’istanza del richiedente al motivo che, il terreno essendo stato registrato a nome del Tesoro pubblico sul registro fondiario, il richiedente non poteva esserne il proprietario.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
16. Il diritto e la pratica interna pertinenti nello specifico sono descritti nella sentenza Turgut ed altri c. Turchia (no 1411/03, §§ 41-67, 8 luglio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
17. Il richiedente sostiene che l'annullamento del suo titolo di proprietà , senza indennità in compenso, costituisce un attentato sproporzionato al suo diritto al rispetto dei suoi beni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
18. Il Governo sostiene che il motivo di appello del richiedente è incompatibile ratione temporis con le disposizioni della Convenzione, nella misura in cui l'ingerenza addotta ha avuto luogo prima dell'accettazione da parte della Turchia, il 22 gennaio 1990, della giurisdizione obbligatoria della Corte. Sostiene anche che il richiedente non ha esaurito le vie di ricorso interne dal momento che avrebbe avuto la possibilità di chiedere un'indennità in virtù dell'articolo 125 della Costituzione.
19. Il richiedente prega la Corte di respingere queste eccezioni preliminari.
20. La Corte ricorda che ha respinto già delle eccezioni simili in precedenti decisioni (vedere, da ultima, Turgut ed altri, precitata, §§ 69-82). Non vede nello specifico nessuna ragione di scostarsi dalle sue precedenti conclusioni. Respinge dunque le eccezioni del Governo.
21. Nel suo esame, la Corte nota da prima che l'ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni si analizza in una "privazione" di proprietà ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
Avuto riguardo ai motivi avanzati dalle giurisdizioni nazionali, stima che lo scopo della privazione imposta al richiedente, ossia la protezione della natura e delle foreste, rientra nella cornice dell'interesse generale al senso della seconda frase del primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, tra altre, Şatır c. Turchia, no 36192/03, § 33, 10 marzo 2009).
22. La Corte ricorda di avere esaminato già un motivo di appello identico a quello presentato dal richiedente e di avere concluso alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1. Difatti, ha giudicato che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un attentato eccessivo, e che una mancanza totale di indennizzo potrebbe giustificarsi sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo no 1 solo in circostanze eccezionali, (Turgut ed altri, precitata, §§ 86-93, e Şatır, precitata, § 34). Nello specifico, la Corte rileva che il richiedente non ha ricevuto nessuno indennizzo in compenso del trasferimento di proprietà del suo bene al Tesoro pubblico. Constata che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente da quella adottata nelle cause menzionate (Turgut ed altri, precitata, § 92, e Şatır, precitata, § 34).
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente adduce anche che la durata del procedimento ignora il principio di "termine ragionevole" previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
24. Il Governo combatte questa tesi, sostenitore che la durata del procedimento era ragionevole.
25. La Corte constata al primo colpo che il motivo di appello di cui si tratta non incontra nessuno dei motivi di inammissibilità iscritti all'articolo 35 § 3 della Convenzione. Perciò lo dichiara ammissibile.
26. In quanto al merito, nota che il procedimento di cui il richiedente si lamenta è cominciato il 7 febbraio 1994 e si è concluso il 21 gennaio 2002, e che la sua durata è quasi di otto anni per due gradi di giurisdizione dunque. La Corte ricorda di avere concluso, in molte cause che sollevavano delle questioni simili a quelle dello specifico, ad un'incomprensione dell'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri emanati dalla sua giurisprudenza ben stabilita in materia (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII).
27. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all'esigenza del "termine ragionevole."
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
29. Il richiedente richiede una somma totale di 2 484 400 euro (EUR) per danno materiale, che scompone come segue: 1 934 400 EUR per il valore reale del terreno, o 120 EUR/m², 50 000 EUR per la sua casa che è stata distrutta dopo il trasferimento di proprietà al Tesoro pubblico e 500 000 EUR per la mancanza di guadagno, essendo il terreno secondo lui utilizzato come discarica.
Per ciò che riguarda la giustificazione degli importi richiesti, il richiedente afferma che si è rivolto in un primo tempo ai tribunali per fare valutare il danno subito, ma che i tribunali hanno respinto le sue richieste (§§ 14 e 15 sopra). Poi, si sarebbe rivolto ad un notaio, ma la sua richiesta non sarebbe giunta a buon fine, in quanto le direttive del ministero della Giustizia impedivano ai notai di occuparsi di tale attività . Versa nella pratica tre direttive relative alle attività dei notai. Alla fine, avrebbe incaricato un collegio di periti costituito da un ingegnere edile, un perito laureato, da un esperto topografo, laureato presso la camera degli ingegneri del catasto e della topografia, e da un avvocato. Nel suo rapporto, il collegio dei periti avrebbe valutato il danno subito prendendo in considerazione un insieme di criteri in materia. Il richiedente aggiunge che il terreno si trova in una zona che era molto valutata dai costruttori, in particolare da una decina di anni.
30. Il Governo invita la Corte a respingere le richieste di indennizzo che considera come speculative e prive di fondamento. Afferma che non c'è legame di causalità tra le violazioni della Convenzione ed il danno richiesto. Sostiene che il richiedente non produce nessuno documento per provare il suo danno. Secondo lui, la soddisfazione equa non costituisce il principale scopo del meccanismo di controllo della Convenzione e la somma chiesta dal richiedente non tiene conto delle realtà economiche e sociali del paese.
31. Nelle circostanze della causa, la Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non è matura, così che conviene riservarla tenendo conto dell'eventualità di un accordo tra lo stato convenuto ed i richiedenti.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto le loro osservazioni sulla questione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzione e, in particolare, a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa