Conclusione Danno materiale - risarcimento pecuniario; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Convenzione
ANZIANA SECONDA SEZIONE
CAUSA BELVEDERE ALBERGHIERA SRL C. ITALIA
( Richiesta no 31524/96)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
Strasburgo, il 30 ottobre 2003,
DEFINITIVO
30/01/2004
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione.
Nella causa Belvedere Alberghiera Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG.. C.L. Rozakis, presidente,
A.B. Baka,
B. Conforti
G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická,
Sigg.. P. Lorenzen, E. Levits, giudici e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 ottobre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 31524/96) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una società a responsabilità limitata di dritto italiano, la società B.A. S.r.l. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 2 maggio 1996, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). Il richiedente adduceva un attentato ingiustificato al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
Il 1 luglio 1998, la Commissione ha deciso di portare la richiesta alla cognizione del governo italiano ("il Governo"), invitandolo a presentare per iscritto delle osservazioni sulla sua ammissibilità e la sua fondatezza. A ha a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione il 1 novembre 1998, e conformemente all'articolo 5 § 2 di suddetto Protocollo, l'esame della causa è stato affidato alla Corte. Conformemente all'articolo 52 § 1 dell'ordinamento della Corte, il presidente della Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione. Il 21 settembre 1999, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile e ha deciso di tenere un'udienza sul merito. L'udienza si è svolta in pubblico il 13 gennaio 2000.
2. Con una sentenza del 30 maggio 2000 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che c'era stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 al motivo che il richiedente era stato privato illegalmente del suo terreno (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI).
3. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, il richiedente sollecitava la restituzione e la rimessa in stato del terreno controverso. Inoltre, richiedeva un risarcimento per danno materiale, ossia un importo di almeno 80 000 000 lire italiane (ITL), che coprivano in particolare il non-godimento del terreno per il periodo di occupazione, fino alla restituzione. Il richiedente richiedeva poi 30 000 000 ITL a titolo del danno morale che gli avrebbe causato il comportamento dello stato. Chiedeva infine il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali ed il rimborso degli oneri esposti dinnanzi alla Corte.
4. Non trovandosi in stato la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei sei mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 69 e punto 2 del dispositivo).
5. Il termine inizialmente fissato al 30 novembre 2000 per permettere alle parti di ricercare un accordo amichevole è stato prorogato, alla domanda di queste, al 30 novembre 2000, poi ancora al 30 maggio 2001, ed è scaduto senza che le parti siano giunte ad un accordo.
6. Riunita il 29 novembre 2001 su iniziativa del suo Presidente (punto 3 c) del dispositivo della sentenza al principale) la Camera ha stimato opportuno effettuare una perizia. Ha deciso che il compito del perito sarebbe consistito nel determinare, da una parte, il valore reale del terreno ed il valore di questo al momento della sua occupazione; dall’altra parte, il danno materiale in caso di restituzione del terreno (onere di rimessa in stato) non-godimento del terreno e perdita di redditi a contare dalla data dell'occupazione, ed il danno materiale in mancanza di restituzione del terreno (no-godimento del terreno e perdita di redditi a contare della data dell'occupazione del terreno) deprezzamento dell'immobile di cui il richiedente é ancora proprietario.
7. Con una lettera del 30 novembre 2001, la Corte ha comunicato questa decisione alle parti e ha invitato queste a fornirle il nome di un perito scelto di un comune accordo. Peraltro, la Corte ha precisato che gli oneri e parcella di perizia sarebbero toccati al Governo convenuto (articolo 38 della Convenzione).
8. Con lettere del 28 e 29 dicembre 2001, il richiedente ed il Governo hanno fornito rispettivamente un elenco di nomi di periti. Il 3 aprile 2002, le parti hanno indicato successivamente, i nomi di tre periti selezionati di un comune accordo su suddetto elenco.
9. In seguito all'indisponibilità del primo perito scelto dalle parti, il 3 luglio 2002, su istruzioni della Corte, la cancelleria ha indirizzato un incarico al Sig. M. D. e ha informato le parti.
Il testo dell'incarico si legge così:
Signore,
Ho l'onore di informarvi che la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha deciso di darvi incarico, conformemente alle indicazioni delle parti, di stimare un terreno appartenuto alla società richiedente.
Conformemente alla decisione adottata dalla Camera incaricata di esaminare la richiesta, il vostro compito consisterà in determinare:
- da una parte, il valore reale del terreno ed il valore di questo al momento della sua occupazione;
- dall’ altra parte, il danno materiale,:
a) in caso di restituzione del terreno (onere di rimessa in stato) non-godimento del terreno e perdita di redditi a contare dalla data dell'occupazione,
b) in caso di non-restituzione del terreno, non-godimento del terreno e perdita di redditi a contare dalla data di occupazione; deprezzamento dell'immobile di cui la società richiedente è ancora proprietario.
Ho l'onore di informarvi che il carico finale degli oneri della perizia e della vostra parcella peserà sullo stato (articolo 38 della Convenzione).
10. Il perito ha accettato l'incarico in data del 15 luglio 2002.
11. Con una corrispondenza del 2 agosto 2002, la cancelleria ha informato le parti invitandole a prendere le misure necessarie affinché il perito potesse compiere il suo compito.
12. Il 13 febbraio 2003, il perito ha depositato il suo rapporto così come la sua richiesta relativa ai suoi oneri e parcella.
In un termine fissato al 25 marzo 2003 poi prorogato su domanda del richiedente al 22 aprile 2003, le parti hanno avuto la possibilità di fare pervenire i loro commenti. Solo il richiedente ha fatto pervenire i suoi commenti in data del 19 aprile 2003.
13. Il 1 novembre 2001, la Corte aveva modificato nel frattempo la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 dell'ordinamento). La presente richiesta ha continuato però ad essere esaminata dalla camera della vecchia sezione II come esisteva prima di questa data.
IN DIRITTO
14. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
I. Validità della perizia
15. Le parti non hanno contestato la validità della perizia.
16. La Corte tiene per valida il rapporto del perito e lo prende in considerazione per rendere la sua decisione.
II. Danno
A. Danno materiale
1. Riassunto della perizia e delle conclusioni del perito
17. Lungo trenta pagine, il rapporto di perizia contiene una stima del valore del terreno controverso al 22 giugno 1987, al momento della sua occupazione, e nel dicembre 2002, quando la perizia è stata effettuata. Figurano poi la stima del danno materiale nel caso in cui il terreno fosse restituito poi e la stima del danno materiale nel caso in cui il terreno non fosse restituito.
La stima del perito riguarda una superficie di 1 375 metri quadrati, che figurano al catasto della città di Monte Argentario, all'appezzamento 22, foglio 15.
Per redigere il suo rapporto, il perito si è basato su dei documenti forniti dalla città di Monte Argentario, su degli elementi portati dal richiedente così come su delle informazioni che provengono dal mercato immobiliare e del mercato alberghiero. Ha tenuto inoltre conto dell'evoluzione del tasso di inflazione e dei prezzi durante il periodo riguardato.
18. Il perito ha constatato che in seguito all'occupazione del terreno controverso, l’ hotel di cui il richiedente é proprietario aveva perso l'accesso diretto al mare. Si tratta di un hotel a tre stelle, con dodici camere.
19. In primo luogo, il perito ha valutato il terreno. Secondo lui, il valore venale del terreno nel 1987, al momento della sua occupazione, era di 82 500 000 ITL, ossia 41 833 EUR.
Il valore venale del terreno al 31 dicembre 2002, all'epoca della perizia, era di 71 013 EUR.
20. Il perito si è propeso poi sulla valutazione del danno materiale nel caso in cui il terreno fosse restituito. A questo riguardo, ha stimato che gli oneri di rimessa in stato ammonterebbero a 11 362 EUR.
Poi, il perito ha calcolato che la privazione di godimento del terreno fino al dicembre 2002 aveva causato un danno all'altezza di 76 431 EUR.
Aveva provocato anche una mancanza a guadagnare nell'attività alberghiera che, fino nel 2002, ammontava a 169 266 EUR.
21. Il perito ha proceduto infine alla stima del danno materiale in caso di non-restituzione del terreno. In più del valore venale di questo ultimo, del danno che deriva dalla privazione di godimento fino al dicembre 2002 e della mancanza a guadagnare nell'attività alberghiera fino al 2002, il perito ha preso in conto il danno materiale futuro, nell'ipotesi in cui la situazione reale diventasse permanente.
A questi fini, il perito ha stimato che, per i trenta prossimi anni, il futuro mancato guadagno nell'attività alberghiera ammonta a 218 832 EUR.
Inoltre, il deprezzamento dell'immobile corrisponde a 228 149 EUR.
22. Per riassumere le conclusioni del perito:
Danno materiale in caso di restituzione del terreno nel 2003: Non-godimento del terreno fino nel 2002
76 431 EUR
Mancanza a guadagnare fino al 2002
169 266 EUR
Oneri di rimessa in stato
11 362 EUR
Totale: 257 059 EUR
Danno materiale in mancanza di restituzione del terreno: Valore venale del terreno nel 2002
71 013 EUR
Mancanza a guadagnare fino al 2002 (169 266 EUR) + mancanza a guadagnare futura (218 832 EUR)
Non-godimento del terreno fino al 2002 (76 431 EUR) + deprezzamento dell'immobile (228 149 EUR)
Totale: 763 691 EUR
2. Argomenti del Governo
23. Il Governo non ha fatto commenti sulle conclusioni del perito.
24. Prima che la perizia non fosse ordinata dalla Corte (vedere la sentenza sul merito §§ 66-68), il Governo aveva dichiarato che la restituzione del terreno era impossibile per le ragioni indicate dal Consiglio di stato, ossia l'applicazione da parte di questo ultimo del principio dell'espropriazione indiretta. Il Governo sosteneva anche che la restituzione del terreno usciva dal campo di applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.
Il Governo sosteneva inoltre che l'azione in danni interessi che il richiedente aveva la facoltà di introdurre dinnanzi alle giurisdizioni italiane avrebbe potuto compensare la violazione addotta. Per questo fatto, il Governo pretendeva che nessuna somma avrebbe potuto essere accordata a questo titolo, dato che il richiedente poteva chiedere ancora dei danni interessi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
3. Argomenti del richiedente
25. Il richiedente sollecita la restituzione e la rimessa in stato del terreno controverso, misure che costituiscono secondo lui il solo modo atto ad ovviare alla violazione addotta, poiché permetterebbe di ristabilire la situazione come esisteva prima che la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 non sopraggiungesse. Ricorda che il diritto alla restituzione deriva dal re judicata amministrativo.
26. Il richiedente si dichiara soddisfatto delle conclusioni derivate dal perito in quanto al danno materiale in caso di restituzione del terreno.
27. Contesta però la valutazione del perito in mancanza di restituzione del terreno. A questo riguardo, il richiedente stima che la Corte dovrebbe condannare lo stato ad un risarcimento esemplare e punitivo, che ammonti almeno al doppio dell'importo calcolato dal perito.
4. Decisione della Corte
28. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l'obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
29. Gli Stati contraenti parti di una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta ai cui è abbinato l'obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum una restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette , in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c'è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
30. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l'ingerenza controversa non soddisfaceva alla condizione di legalità (paragrafi 61-63 della sentenza al principale). L'atto del governo italiano che la Corte ha tenuto per contrario alla Convenzione non era un'espropriazione che sarebbe stata legittima se un indennizzo fosse stato versato; al contrario, era una confisca dello stato sul terreno del richiedente alla quale questo non ha potuto ovviare (paragrafo 68 della sentenza al principale).
La Corte ha per questo fatto respinto l'eccezione del Governo derivata dal fatto che il richiedente non sarebbe autorizzato a chiedere una soddisfazione equa poiché avrebbe potuto chiedere i danni interessi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali (paragrafo 68 della sentenza al principale).
31. Il carattere illecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di una confisca lecita a quelle di uno spodestamento illecito (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002).
32. La Corte ha adottato una posizione molto simile nella causa Papamichalopoulos ( Papamichalopoulos c. Grecia (articolo 50), del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, p. 59, §§ 36 e 39). Ha concluso ad una violazione in ragione di un'espropriazione di fatto irregolare, occupazione di terre da parte della marina greca dal 1967 che durava da più di venticinque anni alla data della sentenza al principale resa il 24 giugno 1993.
La Corte ingiunse perciò allo stato greco di versare ai richiedenti, per danno e perdita di godimento da quando le autorità avevano preso possesso di questi terreni, il valore reale di terreni aumentati del plusvalore portato dall'esistenza di certi edifici che erano stati edificati dall'occupazione.
33. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che nella presente causa la natura della violazione constatata nella sentenza al principale gli permette di partire dal principio di una restitutio in integrum.
34. La Corte prende nota della posizione negativa del Governo in quanto ad un'eventuale restituzione del terreno.
A difetto di restituzione del terreno, l'indennizzo da fissare nello specifico dovrà, come quella concesso nella causa Papamichalopoulos menzionata sopra, e concernente gli spodestamenti illeciti in sé, riflettere l'idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell'ingerenza controversa. Siccome l'illegalità é intrinseca alla confisca che è stata all'origine della violazione constatata, l'indennizzo deve riflettere necessariamente il valore pieno ed intero dei beni.
35. Trattandosi del danno materiale, la Corte stima di conseguenza che l'indennità da accordare al richiedente non si limiti al valore che aveva la sua proprietà alla data dell'occupazione. Per questa ragione, ha invitato il perito a stimare anche il valore reale del terreno controverso e gli altri danni.
36. La Corte decide che lo stato dovrà versare all'interessato il valore reale del terreno. A questo importo si aggiungerà una somma per il non-godimento del terreno da quando le autorità presero possesso del terreno nel 1987 e per il deprezzamento dell'immobile. Inoltre, in mancanza di commenti del Governo sulla perizia, c'è luogo di concedere una somma per la mancanza a guadagnare nell'attività alberghiera.
37. In quanto alla determinazione dell'importo di questa indennità, la Corte interina le conclusioni del rapporto di perizia per la valutazione del danno subito. Questo importo ammonta a 763 691 EUR.
B. Danno morale
38. Il richiedente richiede 30 000 EUR a titolo del danno morale che gli avrebbe causato il comportamento dello stato. A difetto di restituzione del terreno, il richiedente richiede una somma di 100 000 EUR.
39. Il Governo considera che la constatazione di violazione costituisce una soddisfazione sufficiente.
40. Resta da sapere se il richiedente può pretendere di ottenere un risarcimento a titolo di un qualsiasi danno morale.
La Corte ricorda a questo riguardo che non si deve scartare in modo generale la possibilità di concedere un risarcimento per il danno morale addotto dalle persone morali; ciò dipende dalle circostanze di ogni specifico (Comingersoll c. Portogallo [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 32-35). La Corte non può escludere dunque, alla vista della sua propria giurisprudenza, che non possa avere, una società commerciale, un danno differente da quello materiale che richiede un risarcimento pecuniario.
41. Nella presente causa, il carattere illegale della privazione del terreno e la persistenza di questa situazione, hanno dovuto causare, nel capo di B. A. S.r.l. e dei suoi amministratori e soci, dei dispiaceri considerevoli, se non sulla condotta degli affari correnti della società.
A questo riguardo, si può stimare dunque che la società richiedente è stata lasciata in una situazione che giustifica la concessione di un'indennità.
42. Deliberando in equità, come vuole l'articolo 41, la Corte assegna al richiedente 25 000 EUR.
III. Oneri e spese
43. Il richiedente non chiede il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne. Sollecita il rimborso degli oneri esposti dinnanzi alla Corte, per un importo globale di 59 184, 44 EUR di cui 51 183, 89 EUR per parcella, più tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi sociali (CPA).
44. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte, pure sottolineando che la somma chiesta è eccessiva.
45. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si trovino stabiliti nella loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa, precitata, § 54,)). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
46. La Corte non dubita della necessità degli oneri richiesti né che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo. Trova però eccessiva la parcella rivendicata. La Corte considera quindi che non vi è luogo rimborsarli che in parte.
Tenuto conto delle circostanze della causa, e deliberando in equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole di assegnare al richiedente un importo di 30 000 EUR, aumentati di IVA e CPA.
IV. Onere di perizia
47. Per la sua parcella e gli oneri relativi alla realizzazione della perizia, l'esperto firmatario del rapporto chiede un importo globale di 10 000 EUR. Il suo calcolo tiene conto del lavoro di stima così come delle visite sui luoghi.
48. Il Governo non ha fatto a questo riguardo commenti.
49. Il richiedente non si pronuncia neanche su questo argomento.
50. La Corte ricorda da prima che la concessione di indennità dipende dal suo potere discrezionale e che gli appartiene di giudicare se tale indennità è necessaria o appropriata. La rimunerazione del perito si analizza nell'occorrenza negli oneri legati alla realizzazione di una perizia che la Corte ha giudicato indispensabile per dare al richiedente la possibilità di ottenere la cancellazione della violazione rilevata dalla sentenza al principale.
Su istruzioni della Camera, il cancelliere ha del resto informato il Governo ed il perito che in definitiva gli oneri e parcella relativa alla perizia sarebbero pesati sullo stato convenuto (vedere § 7).
51. La Corte non dubita della realtà e della necessità delle operazioni che il perito ha compiuto per liberarsi per il meglio dal suo compito. Stima poi che la somma richiesta è ragionevole. La Corte decide, perciò, di accordare l'interezza di questa somma, ossia 10 000 EUR.
V. Interessi moratori
52. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che la perizia è valida;
b) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 763 691 EUR, sette cento sessantatre mille sei cento novantun euro, per danno materiale,;
ii. 25 000 EUR, venticinquemila euro, per danno morale,;
iii. 30 000 EUR, trentamila euro, per oneri e spese, più IVA e CPA,;
iv. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
c) che lo stato convenuto deve versare al perito, il Sig. D., nei tre mesi, 10 000 EUR, diecimila euro,;
d )che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 30 ottobre 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Président
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 dell'ordinamento, l'esposizione dell'opinione concordante del Sig. Lorenzen.
C.R.
E.F.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE LORENZEN
Io ho votato per la decisione unanime sulla soddisfazione equa che deve essere accordata al richiedente sotto l’Articolo 41 della Convenzione, ma solamente con grandi esitazioni riguardanti il danno pecuniario. Le ragioni per le mie esitazioni sono la seguenti:
Nel calcolare la compensazione per danno pecuniario bisognerebbe tener presente che l’occupazione illegale riguardava un’area piuttosto limitata (1,375 metri di piazza) che il richiedente acquisì due anni prima dell’occupazione. Il valore dell'area è stato valutato dall'esperto a EUR 41,833 al tempo dell'occupazione ed EUR 71,013 alla fine del 2002. Il particolare interesse del richiedente nell'area sembra essere collegato al fatto che dia accesso diretto ad una spiaggia privata e che così potrebbe favorire l’applicazione di tariffe più elevate alle camere dell’albergo del richiedente – stimato dall'esperto come un aumento del 15% del fatturato. Secondo le informazioni nel rapporto dell’esperto il fatturato annuale dell'albergo del richiedente con ora 12 stanze non superava in nessun anno tra il 1987 ed il 2002 i EUR 121,000 e la media per questo periodo ammontata a circa EUR 81,000.
Basandomi su questi fatti io ho delle difficoltà nell'accettare che la compensazione per danno pecuniario può essere calcolata come EUR 763,691. In particolare, è nella mia opinione eccessivo accordare al richiedente la compensazione per perdita di guadagni per un periodo non inferiore ai 45 anni (1987-2032) calcolato in totale a EUR 388,098. Io non trovo base nella giurisprudenza dei casi della Corte per un compenso di una perdita di guadagni per un periodo così lungo, anche in caso di occupazioni illegali. Inoltre appare dal rapporto dell'esperto che non era considerato che il calcolo per l'ultimo periodo di 30 anni fosse coperto dalla richiesta della Corte, ma fu fatto dall'esperto solamente su una proposta del richiedente. Inoltre io ho dubbi se sia ragionevole nelle circostanze del caso accordare allo stesso di tempo una compensazione per perdita di guadagni e per ” mancanza di godimento della terra” calcolata ad EUR 76,431.
Siccome comunque il Governo non ha contestato le conclusioni dell'esperto, io in fine sono stato d'accordo ad accordare pienamente la somma per danno pecuniario . Lo scopo di questa opinione concordante deve indicare principalmente che i principi urtilizzati in questo caso per calcolare il danno pecuniario non dovrebbe creare un precedente per casi simili e futuri.
SENTENZA BELVEDERE ALBERGHIERA SRL C. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)
SENTENZA BELVEDERE ALBERGHIERA SRL C. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)