SECONDA SEZIONE
CAUSA BAÅžARAN ED ALTRI C. TURCHIA
( Richieste numeri 42422/04, 2102/05, 18194/05, 18772/05,
33222/05, 36990/05 e 37050/05)
SENTENZA
STRASBURGO
16 giugno 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa BaÅŸaran ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Danutë Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 maggio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano sette richieste (numeri 42422/04, 2102/05, 18194/05, 18772/05, 33222/05, 36990/05 e 37050/05) dirette contro la Repubblica della Turchia e in cui dei cittadini di questo Stato ("i richiedenti") hanno investito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). Alcuni dettagli figurano nell'allegato del presente giudizio.
2. I richiedenti adducevano principalmente una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della durata dei procedimenti seguiti dinnanzi ai tribunali interni.
3. Il 2 giugno 2008, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebeb pronunciata sull'ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
1. Richiesta no 42422/04, BaÅŸaran c. Turchia
4. Nel 1993, il richiedente si è costituito parte intervenente ad un procedimento pendente dinnanzi alla corte d'appello di Havza introdotta in vista di mettere fine ad un'occupazione di facto di un bene immobiliare, abbinata ad una richiesta di danno-interessi. Il giudizio del 14 febbraio 1996 fu annullato dalla Corte di cassazione il 17 settembre 1996. Con una sentenza del 15 febbraio 2005, la Corte di cassazione confermò il giudizio dell’ 11 giugno 2003 respingendo il ricorso in questione. Con una sentenza del 15 giugno 2005, la Corte di cassazione respinse l’istanza di rettifica della sentenza. Il procedimento è durato circa dodici anni dinnanzi a due istanze.
2. Richiesta no 2102/05, Ece c. Turchia
5. Il 1 maggio 1971, il richiedente introdusse un ricorso di contestazione di una mappa catastale dinnanzi al tribunale di catasto di Mardin per ottenere l'annullamento dell'iscrizione di certi appezzamenti a nome di terzi. Il giudizio del 4 giugno 1984 così come quello del 10 novembre 1997 furono annullati dalla Corte di cassazione. Secondo le informazioni nella pratica, questo procedimento è sempre pendente dinnanzi alle istanze nazionali. Dura così già da più di ventidue anni e quattro mesi dal 22 gennaio 1987 (data del deposito della dichiarazione turca che riconosce il diritto di ricorso individuale), dinnanzi a due istanze.
3. Richiesta no 18194/05, ErdoÄŸan c. Turchia e richiesta no 18772/05, Baydur c. Turchia
6. Nel 1995, i richiedenti intervennero in un'azione di contestazione di una mappa catastale pendente dinnanzi al tribunale di Bodrum nel loro requisito di eredi in seguito al decesso del loro de cujus. Con una sentenza del 28 novembre 2000, la Corte di cassazione confermò il giudizio di prima istanza datato 27 marzo 2000. In risposta alla richiesta di informazioni dei richiedenti, la cancelleria del tribunale del catasto affermò, il 5 luglio 2005, che la pratica non era stata ancora mandata dinnanzi alla Corte di cassazione per l'esame del ricorso per rettifica della sentenza, in ragione dell'incompiutezza delle formalità di notificazione. Secondo le informazione nella pratica, questo procedimento è sempre pendente e dura così da più di quattordici anni e quattro mesi circa dinnanzi a due istanze.
4. Richiesta no 33222/05, Bayrak c. Turchia
7. Nell'ottobre 1998, il richiedente introdusse un'azione per danno-interessi contro un certo M.C.D. dinnanzi alla corte d'appello di Kemer per ottenere l'indennizzo dei danni causati da un incidente automobilistico. Anche M.C.D. intentò un'azione per danno-interessi contro il richiedente. Il tribunale decise di unire queste cause. All'epoca del procedimento, rese tre giudizi che furono annullati dalla Corte di cassazione. Con un giudizio del 5 dicembre 2005, dopo avere stabilito le parti di responsabilità delle parti nell'incidente, il tribunale accordò al richiedente un'indennità di 1 269 550 000 lire turche (TRL; 725 EUR circa all'epoca dei fatti) e gli ordinò di versare 879 075 000 TRL (500 EUR circa all'epoca dei fatti) alla parte avversa. Questi importi erano abbinati ad interessi moratori a contare dalla data di introduzione delle azioni. Questo giudizio diventò definitivo il 10 maggio 2006, in mancanza di ricorso in cassazione. Il procedimento è durato circa sette anni e sette mesi dinnanzi a due istanze.
5. Richiesta no 36990/05, Gürkan c. Turchia
8. Il 26 agosto 1992, il richiedente investì la pretura di Bursa di un'azione per danno-interessi. Dopo tre decisioni di incompetenza rese rispettivamente dai tribunali interni nel 1992, 1996 e 1997, la causa fu rinviata dinnanzi al tribunale amministrativo. Con un giudizio del 29 aprile 2000, confermato dal Consiglio di stato il 26 aprile 2002, il ricorso del richiedente fu respinto. Il Consiglio di stato respinse il ricorso per rettifica di sentenza del richiedente il 30 marzo 2005. Il procedimento è durato così circa dodici anni e sette mesi dinnanzi a due istanze.
6. Richiesta no 37050/05, Arslan ed altri c. Turchia
9. Nel 1973, i richiedenti intervennero, nel loro requisito di eredi, in un'azione introdotta dal loro de cujus per contestare le constatazioni catastali. Con un giudizio dell’ 11 febbraio 2005, il tribunale respinse le istanze dei richiedenti. Questo giudizio fu confermato dalla Corte di cassazione in data del 13 aprile 2006. Il procedimento è durato così più di diciannove anni, dal 22 gennaio 1987, data del deposito della dichiarazione turca che riconosce il diritto di ricorso individuale, dinnanzi a due istanze.
IN DIRITTO
I. UNIONE DELLE CAUSE
10. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed alla questione di merito che pongono, la Corte decide di unirle e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE
11. Tutti i richiedenti adducono che la durata dei procedimenti ha ignorato il principio del "termine ragionevole", come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà , delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
A. Sull'ammissibilitÃ
12. Nelle sue osservazioni, il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Invita peraltro la Corte a respingere le richieste per inosservanza del termine dei sei mesi.
13. La Corte ricorda di avere già avuto l'occasione di constatare che l'ordine giuridico turco non offriva un ricorso effettivo che permettesse ai giudicabili di lamentarsi della durata di un procedimento (Tendik ed altri c. Turchia, no 23188/02, § 36, 22 dicembre 2005). Respinge dunque l'eccezione del Governo.
14. In quanto al rispetto del termine dei sei mesi, la Corte osserva che i procedimenti controversi nelle richieste Ece c. Turca (no 2102/05), Baydur c. Turchia ( no 18772/05) ed ErdoÄŸan c. Turchia (no 18194/05) sono, secondo le informazione presentate dalle parti, sempre pendenti. Rileva inoltre che tutte le altre richieste sono state introdotte nei sei mesi dopo le decisioni interne definitive rese alla conclusione di ogni procedimento riguardato. La Corte respinge quindi, anche questa eccezione del Governo.
15. La Corte stima, alla luce dei criteri che scaturiscono dalla sua giurisprudenza e tenuto conto dell'insieme degli elementi in suo possesso, che il motivo di appello dei richiedenti deve essere oggetto di un esame al merito. Constata, difatti, che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
16. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità della causa, il comportamento del richiedente e quello delle autorità competenti (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quelle dei casi specifici e ha constatato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender, precitato § 46).
18. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nei casi presenti. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata di ogni procedimento controverso è eccessiva e non risponde all'esigenza del "termine ragionevole."
19. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
20. Nei richieste BaÅŸaran c. Turchia (no 42422/04), ErdoÄŸan c. Turchia ( no 18194/05) e Baydur c. Turchia (no 18772/05), i richiedenti si lamentano, peraltro, della mancanza di una via di ricorso interna per fare valere il loro motivo di appello derivato dalla durata eccessiva dei procedimenti. Invocano l'articolo 13 composto con l'articolo 6 della Convenzione.
L'articolo 13 si legge così:
"Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "
A. Sull'ammissibilitÃ
21. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione rileva inoltre che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità .
B. Sul merito
22. La Corte ricorda che ha constatato una violazione dell'articolo 13 della Convenzione nella causa Tendik ed altri precitata in ragione della mancanza in dritto turco di un ricorso che avrebbe permesso agli interessati di ottenere la sanzione del diritto a vedere la loro causa ascoltata in un termine ragionevole, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Niente giustifica di scostarsi da questo ragionamento nella cornice delle presenti cause.
23. Pertanto c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione nel caso delle richieste Başaran c. Turchia (no 2422/04), Erdoğan c. Turchia ( no 18194/05) e Baydur c. Turchia (no 18772/05).
IV. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
24. Nelle richieste Ece c. Turchia (no 2102/05), Arslan ed altri ( no 37050/05) e Bayrak c. Turchia (no 33222/05), i richiedenti adducono una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni ed invocano l'articolo 1 del Protocollo no 1.
25. Nella richiesta Başaran c. Turchia (no 42422/04), invocando gli articoli 1, 6 e 17 della Convenzione così come l'articolo 1 del Protocollo no 1, e nella richiesta Gürkan c. Turchia (no 36990/05), invocando in sostanza l'articolo 6, i richiedenti contestano la conclusione dei procedimenti civili riguardati. Nella richiesta Arslan ed altri (no 37050/05), invocando l'articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti contestano anche il rigetto della loro istanza da parte del tribunale interno. Trattandosi delle richieste Erdoğan c. Turchia (no 18194/05) e Baydur c. Turchia (no 18772/05), i richiedenti hanno invocato l'articolo 1 del Protocollo no 1 nelle loro osservazioni datate 12 dicembre 2008.
26. Tenuto conto dell'insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Ne segue che questi motivi di appello devono essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
28. I richiedenti richiedono le seguenti somme a titolo del danno materiale e morale che avrebbero subito e per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte e le giurisdizioni interne.
1. Richiesta no 42422/04, BaÅŸaran c. Turchia
-Danno morale e materiale: 45 000 EUR.
-Oneri e spese: il richiedente non chiede una somma esatta a questo titolo. Tuttavia, enumera le spese fatte all'epoca del procedimento interno e presenta delle fatture di un importo di 70 EUR per le spese di viaggio, una ricevuta di onere di udienza di 60 EUR, una ricevuta di 21 EUR per gli oneri di tribunale, una nota di parcella di 4 350 EUR circa ed una ricevuta di 220 EUR versati a titolo della parcella di avvocato per la sua rappresentanza dinnanzi alla Corte di cassazione. La Corte constata che si tratta al totale di 5 110 lire turche (TRY1; 2 220 EUR circa). Il richiedente afferma di avere versato peraltro una parcella di avvocato all'epoca del procedimento interno.
2. Richiesta no 2102/05, Ece c. Turchia
-Danno materiale: 2 200 000 EUR
-Danno morale: 1 800 000 EUR
-Oneri e spese: 850 000 EUR
-Parcella di avvocato: il richiedente prega la Corte di concedere anche a lui un importo per la parcella di avvocato. Presenta un elenco dettagliato delle consultazioni realizzate. Non produce nessuna fattura o nota di parcella.
3. Richiesta no 18194/05, ErdoÄŸan c. Turchia e richiesta no 18772/05, Baydur c. Turchia
-Danno morale: 15 000 EUR per ciascuno dei richiedenti.
-Parcella di avvocato: 1 100 EUR per ciascuno dei richiedenti.
-I richiedenti si sarebbero impegnati a versare al loro avvocato 2 200 EUR per la loro rappresentanza dinnanzi alla Corte, o l'importo indicato nella tariffa ufficiale dell'unione dei fori turchi. Nessuno documento viene presentato.
4. Richiesta no 33222/05, Bayrak c. Turchia
-Danno materiale: 4 098 TRY (1 800 EUR circa,
-Danno morale: 10 000 EUR
-Oneri e spese: 225 TRY (100 EUR circa) per le spese di traduzione. A titolo di giustificativo, il richiedente presenta parecchi ricevute ottenute dai traduttori giurati. Chiede peraltro 25 TRY (13 EUR circa) per gli oneri postali.
-Parcella di avvocato: l'avvocato del richiedente afferma di avere lavorato quindici ore sulla pratica del suo cliente e chiede 2 000 EUR.
5. Richiesta no 36990/05, Gürkan c. Turchia
-Danno materiale: 50 000 EUR
-Danno morale: 50 000 EUR
6. Richiesta no 37050/05, Arslan ed altri c. Turchia
-Danno materiale: 50 000 EUR
-Danno morale: 35 000 EUR (5 000 per ogni richiedente)
-Oneri e spese: 1 500 EUR
-I richiedenti non producono nessuna fattura o nota di parcella.
29. Il Governo contesta queste pretese.
30. La Corte non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto, e respinge queste domande. Invece, la Corte stima che i richiedenti hanno subito un torto morale certo. Deliberando in equità , accorda loro le seguenti somme a questo titolo:
. richiesta no 42422/04: 9 900 EUR,
. richiesta no 2102/05: 20 600 EUR,
. richiesta no 18194/05: 12 100 EUR,
. richiesta no 18772/05: 12 100 EUR,
. richiesta no 33222/05: 4 900 EUR,
. richiesta no 36990/05: 9 100 EUR,
. richiesta no 37050/05: 5 000 EUR a ciascuno dei richiedenti.
B. Oneri e spese
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Tenuto conto della mancanza dei documenti pertinenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge le domande degli oneri e delle spese.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva del procedimento e dalla mancanza di una via di ricorso efficace;
3. Dichiara il restante delle richieste inammissibili;
4. Stabilisce che c'è stata violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, per danno morale, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell'ordinamento,:
i. richiesta no 42422/04, BaÅŸaran c. Turchia:
9 900 EUR (novemila nove cento euro);
ii. richiesta no 2102/05, Ece c. Turchia:
20 600 EUR (ventimila sei cento euro);
iii. richiesta no 18194/05, ErdoÄŸan c. Turchia:
12 100 EUR(dodicimila cento euro);
iv. richiesta no 18772/05, Baydur c. Turchia:
12 100 EUR (dodicimila cento euro);
v. richiesta no 33222/05, Bayrak c. Turchia:
4 900 EUR (quattromila nove cento euro);
vi. richiesta no 36990/05, Gürkan c. Turchia:
9 100 EUR (novemila cento euro);
vii. richiesta no 37050/05, Arslan ed altri:
5 000 EUR (cinquemila euro) a ciascuno dei richiedenti.
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 giugno 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa
ALLEGATO
Numero, nome e data di introduzione delle richieste Nome e data di nascita dei richiedenti,
e nome dei rappresentanti
42422/04
BaÅŸaran c. Turchia
6 settembre 2004 Ö. B.
1935
2102/05
Ece c. Turchia
25 ottobre 2004 M. A. E.
1913
(M. B. T)
18194/05
ErdoÄŸan c. Turchia
2 maggio 2005 L. E.
1942
( B. B.)
18772/05
Baydur c. Turchia
25 aprile 2005 A. B.
1940
( B. B.)
33222/05
Bayrak c. Turchia
10 agosto 2005 Bekir Bayrak
1959
(V. K.)
36990/05
Gürkan c. Turchia
9 ottobre 2005 Y. G.
1936
37050/05
Arslan ed altri c. Turchia
1 ottobre 2005 Gli eredi
di Ä°. A.:
A. A. - 1936
E. A. - 1939
Z. A. - 1940
A. P. - 1933
F. S. - 1923
M. A. - 1944
Z. Y. – 1927 (T. S.)
1. Il 1 gennaio 2005, la lira turca (TRY ) che sostituisce la vecchia lira turca (TRL)), è entrata in vigore. 1 TRY vale un milione TRL.